Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0967/2018

Regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

Pubblicato: 26/04/2018 In vigore dal: 26/04/2018 Documento ufficiale

Quali sono le regole sulla riduzione dei pagamenti FEASR quando gli Stati membri pagano oltre i termini previsti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/967 stabilisce le conseguenze finanziarie quando gli Stati membri effettuano pagamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) oltre il termine del 30 giugno di ogni anno. La normativa si applica ai beneficiari di aiuti agricoli e agli organismi pagatori degli Stati membri, introducendo un sistema di riduzioni proporzionali per incentivare il rispetto dei termini.

Il meccanismo prevede una tolleranza iniziale: fino al 5% delle spese pagate in ritardo non subisce alcuna riduzione. Superato questo margine, le spese supplementari pagate tardivamente vengono ridotte secondo una scala temporale progressiva: 25% di riduzione se pagate tra il 1° luglio e il 15 ottobre, 60% se pagate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre, e 100% se pagate dopo il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine.

La normativa introduce anche eccezioni per situazioni particolari: quando gli Stati membri hanno effettuato controlli supplementari, gestito ricorsi o contenziosi giudiziari, la Commissione può applicare ripartizioni temporali diverse o tassi di riduzione inferiori. Il controllo del rispetto dei termini avviene una volta per esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre, e gli eventuali superamenti sono considerati nella liquidazione dei conti.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2018/967 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2018/967 of 26 April 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 907/2014 as regards non-compliance with payment deadlines and as regards applicable exchange rate for drawing up declarations of expenditure

Testo normativo

10.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 174/2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/967 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l'articolo 40 e l'articolo 106, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di sostegno ai beneficiari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) siano eseguiti dagli Stati membri durante un periodo di tempo determinato. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda il sostegno concesso nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tali termini di pagamento saranno applicabili a partire dall'anno di domanda 2019. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative ai pagamenti del FEASR. (2) Considerando che in alcuni casi, a causa di controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali, i pagamenti del FEASR SIGC sono eseguiti dagli Stati membri dopo il 30 giugno, conformemente al principio di proporzionalità è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l'impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell'Unione in proporzione all'entità del ritardo nel pagamento. (3) L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce, con riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), norme sulle riduzioni proporzionali dei pagamenti mensili quando le spese sono state effettuate oltre la scadenza dei termini di pagamento. Per quanto riguarda il FEASR, le dichiarazioni di spesa e i rimborsi sono effettuati una volta per ogni trimestre dell'anno. Per ragioni di semplicità ed efficienza, ai pagamenti tardivi rimborsati dal FEASR per ciascun trimestre dovrebbe essere applicata una percentuale unica di riduzione. (4) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 prevede il tasso di cambio applicabile dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per ogni operazione di pagamento o di recupero ai fini della redazione delle dichiarazioni di spesa. Tuttavia, le dichiarazioni annuali di spesa redatte dagli Stati membri includono importi che non comportano la registrazione di un pagamento o di un'operazione di recupero nei conti dell'organismo pagatore, come ad esempio le entrate con destinazione specifica risultanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Occorre pertanto stabilire il tasso di cambio applicabile alle operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 907/2014. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato: 1) il titolo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia»; 2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis : «Articolo 5 bis Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 1.   Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5 % delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi. Quando le spese pagate oltre il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5 %, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( *1 ) secondo le seguenti modalità: a) le spese effettuate tra il 1 o luglio e il 15 ottobre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25 %; b) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60 %; c) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100 %. 3.   In deroga al paragrafo 2, quando il limite di cui al primo comma di tale paragrafo non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l'anno civile N entro il 31 dicembre dell'esercizio N + 1 e la parte rimanente del limite supera il 2 %, questa parte rimanente è ridotta al 2 %. 4.   Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, o tassi di riduzione inferiori o nulli. 5.   Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre. Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6.   Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ).»;" 3) all'articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell'ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l'entrata con destinazione specifica.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ).

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Il Regolamento UE 2018/967 modifica le regole su FEASR, termini di pagamento e finanziamento agricolo dell'Unione europea. Organismi pagatori e Stati membri devono applicare le riduzioni proporzionali per pagamenti tardivi, considerando le eccezioni per controlli e contenziosi. La normativa riguarda dichiarazioni di spesa, liquidazione dei conti e conformità al principio di proporzionalità nel finanziamento della politica agricola comune.

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