Regolamento di esecuzione (UE) 2024/967 della Commissione, del 2 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa prevede il Regolamento UE 2024/967 riguardo al cambio di denominazione della società Thai che beneficia del dazio antidumping sul granturco dolce?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/967 modifica il precedente regolamento antidumping del 2019 per riconoscere il cambio di nome della società tailandese Sun Sweet Co. Ltd., che è diventata Sunsweet Public Company Limited. La società mantiene il medesimo codice addizionale TARIC (A792) e continua a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping del 11,1% precedentemente assegnata. Il cambio di denominazione non comporta alcuna modifica sostanziale alle condizioni commerciali o ai rapporti della società, poiché è stato debitamente registrato presso le autorità competenti tailandesi e non ha generato nuovi collegamenti con altri gruppi aziendali. La modifica ha effetto retroattivo dal 7 marzo 2023, data in cui la società ha formalmente richiesto alla Commissione europea di confermare il cambio di nome. Il regolamento prevede inoltre che qualsiasi dazio pagato in eccesso rispetto all'aliquota applicabile dal 7 marzo 2023 in poi sia rimborsato o sgravato secondo la normativa doganale vigente.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/967 della Commissione, del 2 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/967 of 2 April 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1996 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in the Kingdom of Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/967
3.4.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/967 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Il 7 marzo 2023 Sun Sweet Co. Ltd., codice addizionale TARIC
(
3
)
A792, società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping dell’11,1 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Sunsweet Public Company Limited.
(3)
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente.
(4)
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che partecipano alla vendita del prodotto in esame e che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione.
(5)
Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)
La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dal 7 marzo 2023. La società è stata contattata in merito alla data applicabile. Sebbene la modifica del nome sia avvenuta il 4 settembre 2017, la società ha confermato di aver chiesto alla Commissione di confermare la modifica del nome solo a decorrere dal 7 marzo 2023.
(7)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A792.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione è così modificato:
«Sun Sweet Co. Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia
11,1
A792»
è sostituito da
«Sunsweet Public Company Limited, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia
11,1
A792».
2. A decorrere dal 7 marzo 2023 il codice addizionale TARIC A792, precedentemente attribuito a Sun Sweet Co. Ltd., si applica a Sunsweet Public Company Limited. Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Sunsweet Public Company Limited in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 per quanto riguarda Sun Sweet Co. Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (
GU L 310 del 2.12.2019, pag. 6
).
(
3
)
Tariffa integrata dell’Unione europea.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/967/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/967 riguarda i dazi antidumping, la nomenclatura tariffaria TARIC e le misure commerciali dell'Unione europea contro le importazioni da paesi terzi. È rilevante per importatori, spedizionieri doganali e consulenti commerciali che gestiscono importazioni di prodotti agroalimentari dalla Thailandia, in particolare per quanto concerne l'applicazione corretta delle aliquote tariffarie individuali e i diritti di rimborso dazi pagati in eccesso.
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