Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione del 17 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione del 17 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/983 of 17 June 2021 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of aluminium converter foil originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
18.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 216/142
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/983 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2021
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 22 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
(«l'avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 7 settembre 2020
(
3
)
da sei produttori dell'Unione («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF» o «prodotto oggetto dell'inchiesta»). La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti. Uno di questi requisiti, come indicato all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Come si può vedere nella tabella 1, le importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della RPC hanno evidenziato un calo del 22 % nei cinque mesi successivi all'apertura rispetto al periodo dell'inchiesta (dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2020). Poiché il fascicolo non conteneva indicazioni del fatto che le importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione come definiti al considerando 45 sono soggette a fluttuazioni stagionali, la Commissione non ha ritenuto necessario confrontare il livello delle importazioni nel periodo novembre 2019-marzo 2020 con il livello delle importazioni negli stessi mesi del periodo dell'inchiesta. I dati successivi all'apertura erano basati sui codici TARIC creati per il prodotto in esame al momento dell'apertura dell'inchiesta. Questi dati sono stati confrontati con le importazioni medie mensili dalla RPC per il periodo dell'inchiesta.
Tabella 1
Importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta e dopo l'apertura (in tonnellate)
Periodo dell'inchiesta
Media mensile nel periodo dell'inchiesta
novembre 2020 - marzo 2021
media mensile del periodo novembre 2020 - marzo 2021
Importazioni dalla Cina nell'UE
44 276
3 689
14 465
2 893
Fonte
: Eurostat e banca dati Surveillance II.
(4)
La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5
bis
, del regolamento di base, in quanto la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, ossia un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non era soddisfatta.
1.3.
Parti interessate
(5)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i denuncianti, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti e gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
(6)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(7)
Diverse parti hanno chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. Le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito hanno avuto la possibilità di essere sentite.
1.4.
Osservazioni sull'apertura
(8)
Secondo un utilizzatore, Manreal, e un consorzio formato da cinque importatori, Cartonal Italia, Cutting Packaging, Now Plastics, QualityFoil e Transparent Paper, le informazioni contenute nella denuncia erano spesso incoerenti e basate su supposizioni non comprovate e inattendibili. Uno dei produttori esportatori, Xiamen, ha presentato argomentazioni simili.
(9)
In primo luogo, le parti interessate hanno sostenuto che la denuncia non è coerente per quanto riguarda il modo in cui sono stati aggregati i dati relativi all'industria dell'UE e la quota della produzione totale di ACF detenuta dai denuncianti. I denuncianti avrebbero indicato la loro quota dell'industria dell'Unione con valori diversi: 69,93 %, 61,20 % e 70 % della produzione totale dell'Unione.
(10)
La Commissione ha ritenuto che le spiegazioni fornite per questi diversi valori nella denuncia fossero sufficientemente chiare. Come indicato a pagina 6 della denuncia, il 69,93 % rappresenta la percentuale della produzione totale dell'Unione di tutti i denuncianti. Tale percentuale scenderebbe al 61,20 % qualora la Commissione considerasse che una delle società denuncianti ha dovuto essere esclusa dal calcolo in quanto importa quantità limitate di ACF dalla RPC. A pagina 36 i denuncianti indicano che l'analisi del pregiudizio riguarda un gruppo di società che includono la non denunciante Novelis, e che insieme rappresentano almeno il 70 % della produzione dell'Unione. Tale dato fa riferimento alla quota della produzione dell'UE di tutti i denuncianti, ossia il 69,93 % più quella di Novelis, ed è un valore arrotondato. Dato che il 70 % è usato per una descrizione e non per un calcolo, l'arrotondamento non ha alcuna influenza sull'analisi. In ogni caso, tutte queste percentuali soddisfano la soglia stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
(11)
In secondo luogo, le parti interessate ritengono incoerente che i denuncianti abbiano incluso nella loro analisi del pregiudizio i dati di Novelis, che ha cessato la produzione del prodotto in esame nel 2019. L'incidenza dell'interruzione della produzione di Novelis sulla produzione totale dell'Unione di ACF nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 38), nonché la quota della produzione totale dell'Unione destinata a un uso vincolato non sarebbero attendibili.
(12)
La Commissione ha ritenuto attendibili le spiegazioni sull'incidenza dei dati di Novelis fornite nella denuncia. In tutta l'analisi del pregiudizio contenuta nella denuncia sono indicati dati specifici o dettagli relativi a Novelis, il che dimostra l'incidenza di questi dati. Inoltre l'uscita di Novelis dalla produzione del prodotto in esame fa parte dello sviluppo dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Poiché l'inclusione dei dati di Novelis era chiaramente indicata, la Commissione è stata in grado di valutare l'influenza sull'uso vincolato, pertinente per il pregiudizio. Gli elementi di prova, compresi i dati di Novelis, sono stati considerati sufficienti e attendibili per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
(13)
In terzo luogo, le parti interessate hanno giudicato l'approccio dei denuncianti intrinsecamente incerto e basato su supposizioni, poiché il loro calcolo della produzione totale dell'Unione si basava sui dati dall'EAFA (European Aluminium Foil Association) adeguati al volume della loro produzione, applicando un ulteriore adeguamento del 5 % per tenere conto del fatto che due società denuncianti non producevano fogli e nastri sottili per uso domestico. Xiamen ha aggiunto che la diminuzione della produzione seguirebbe la tendenza del consumo e sarebbe anche leggermente migliore rispetto alla diminuzione del consumo. Inoltre l'uscita di vari produttori dell'Unione dal mercato degli ACF sarebbe stata descritta in maniera fuorviante come una conseguenza del pregiudizio, contrariamente ai comunicati stampa che la presentavano positivamente in quanto basata su decisioni commerciali volontarie.
(14)
La Commissione ha considerato il metodo di calcolo basato sui dati EAFA come un elemento di prova sufficientemente attendibile per giustificare l'apertura di un'inchiesta. L'argomentazione di Xiamen secondo cui la diminuzione della produzione seguirebbe semplicemente la diminuzione del consumo non è coerente con il fatto che i produttori dell'Unione durante questo periodo hanno perso quote di mercato. I comunicati stampa dai toni positivi dei produttori dell'Unione che hanno deciso di uscire dal mercato non rappresentano inoltre un elemento di prova irrefutabile dei reali motivi per cui i produttori interessati sono usciti dal mercato.
(15)
In quarto luogo, le parti interessate hanno affermato che il metodo utilizzato dai denuncianti per stimare il volume totale delle vendite come «il consumo del prodotto in esame nell'UE meno le importazioni totali del prodotto in esame» presenta distorsioni in quanto non include una distinzione delle vendite vincolate e hanno sostenuto che solo la produzione destinata al libero mercato dell'UE dovrebbe essere pertinente ai fini dell'analisi. Xiamen ha aggiunto l'argomentazione secondo cui almeno un produttore dell'Unione presumibilmente produceva quasi esclusivamente fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, distorcendo così ulteriormente il volume totale stimato delle vendite.
(16)
La Commissione ha ritenuto che il metodo dei denuncianti fosse sufficientemente preciso ai fini della denuncia. Come risulta dall'analisi delle vendite nel periodo in esame di cui al considerando 271, le vendite vincolate non sono sufficientemente significative da mettere in discussione l'analisi generale del pregiudizio.
(17)
In quinto luogo, le parti interessate hanno sostenuto che i dati sono distorti a causa dell'unità di misura utilizzata. La denuncia fornisce dati in tonnellate, ma avrebbe dovuto essere integrata con dati in micron (micrometri) medi, poiché la tendenza del mercato a ridurre lo spessore porterebbe a una maggiore produzione di m
2
per tonnellata.
(18)
La Commissione ha ritenuto che la tendenza a utilizzare spessori più sottili di ACF non renda inattendibili i dati forniti in tonnellate, poiché sono integrati da dati sulle quote di mercato e la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda tutti i produttori allo stesso modo.
(19)
In sesto luogo, le parti interessate hanno contestato l'attendibilità e l'accuratezza degli indicatori nella denuncia facendo riferimento a vari elementi isolati relativi a differenze negli importi delle tabelle contenute nella denuncia rispetto alle tabelle contenute nella versione consultabile dell'allegato 1A.2 della denuncia, che avrebbero influenzato gli indicatori.
(20)
La Commissione ha rilevato che le presunte discrepanze nei valori derivano dal fatto che l'allegato 1A.2 fornisce una sintesi dei dati aggregati delle società denuncianti mentre nella versione riservata sono riportati dati dettagliati suddivisi per società. Inoltre le tabelle contenute nella denuncia comprendono i dati relativi a Novelis, come tuttavia chiaramente indicato nel documento. Le discrepanze nei dati tra il documento principale e gli allegati non determinano pertanto incoerenze. La Commissione inoltre per la sua valutazione si è basata sugli allegati più dettagliati, specifici per società, della versione riservata. Pertanto i diversi modi di esporre le cifre non hanno influito sulla capacità della Commissione di valutare gli indicatori di pregiudizio.
(21)
In settimo luogo, le parti interessate hanno affermato che la denuncia non conteneva elementi di prova espliciti sull'esistenza di un pregiudizio notevole dovuto alle importazioni originarie della RPC e hanno fatto riferimento a vizi nelle asserzioni concernenti macro e micro indicatori, in quanto diversi indicatori non mostravano una flessione o mostravano solo una leggera flessione.
(22)
La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, la denuncia deve contenere, nella misura in cui il denunciante può disporne, informazioni relative alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (ma non necessariamente tutti) alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Nel caso in esame la specifica analisi del pregiudizio presente nella denuncia conteneva elementi di prova indicanti una notevole penetrazione nel mercato dell'UE di esportazioni cinesi a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti del fatto che tale situazione aveva arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(23)
Un utilizzatore, Alupol Packaging, ha asserito che, contrariamente alla definizione del prodotto presentata dai denuncianti, che includeva «semplicemente laminati», gli ACF acquistati sarebbero regolarmente sottoposti a ulteriori trattamenti da parte del produttore, tra cui la divisione, il taglio nella larghezza richiesta, l'avvolgimento su determinate anime e diametri, nonché la ricottura (normalizzazione).
(24)
La Commissione ha considerato le fasi di produzione aggiuntive indicate da Alupol Packaging come parte integrante del processo di produzione e rientranti nella qualifica di «semplicemente laminati». Inoltre la larghezza fa parte della struttura del numero di controllo del prodotto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(25)
Nelle loro osservazioni sull'apertura varie parti interessate hanno fatto riferimento alle richieste di esclusione per gli ACF di spessore inferiore a 6 micron e per gli ACF utilizzati per batterie per auto elettriche. Nella fase di apertura non vi era alcuna indicazione del fatto che tali segmenti dovessero essere oggetto di un'analisi separata. La Commissione ha però deciso di raccogliere ulteriori dati relativi a tali richieste. Queste osservazioni, così come quelle relative all'introduzione di un limite inferiore per gli spessori nella definizione del prodotto in generale, sono affrontate separatamente nella sezione 2.3 riguardante le richieste di esclusione. Le osservazioni relative a una prevista carenza di offerta in caso di imposizione di dazi, compresi quelli derivanti dal consumo vincolato, nonché le affermazioni relative a investimenti insufficienti da parte dell'industria dell'Unione, sono trattate nella sezione 6 sull'interesse dell'Unione.
1.5.
Campionamento
(26)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(27)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata e il 40 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni sul campione provvisorio.
(28)
Alla luce di quanto precede, il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
1.5.2.
Campionamento degli importatori
(29)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(30)
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato l'esiguo numero di risposte, il campionamento degli importatori indipendenti non è stato necessario.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori
(31)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
(32)
Nove produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse ragionevolmente essere esaminato nel tempo a disposizione. Queste società rappresentavano oltre il 90 % delle importazioni totali stimate dell'Unione del prodotto in esame. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
1.6.
Esame individuale
(33)
Sei produttori esportatori cinesi, che hanno richiesto l'esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, sono stati invitati a fornire risposte a un questionario. Nessun produttore esportatore tuttavia ha inviato un questionario compilato entro il termine. Pertanto nessuna richiesta di esame individuale ha potuto essere esaminata.
1.7.
Risposte al questionario e visite di verifica
(34)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha inviato al governo della RPC anche un questionario concernente distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2
ter
, del regolamento di base.
(35)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori selezionati, agli utilizzatori e ai produttori esportatori inclusi nel campione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online
(
4
)
il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
(36)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, sei produttori dell'Unione non inclusi nel campione (macro questionario), un importatore indipendente, nove utilizzatori e tre produttori esportatori.
(37)
In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni
(
5
)
. La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.
Produttori dell'Unione
—
Carcano Antonio Spa, («Carcano»), Italia
—
Eurofoil Luxembourg S.A. («Eurofoil»), Lussemburgo
—
Hydro Aluminium Rolled Products GmbH («Hydro»), Germania
Produttori esportatori cinesi
—
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. («Zhongji»)
—
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd («Donghai»)
—
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. («Xiamen»)
1.8.
Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(38)
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
1.9.
Recesso del Regno Unito dall'Unione europea
(39)
Il presente procedimento è stato avviato durante il periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito dall'UE. Durante tale periodo di transizione il Regno Unito è rimasto soggetto al diritto dell'Unione. Il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1
o
gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. In conclusione, poiché il Regno Unito non è più soggetto al diritto dell'Unione, le risultanze sul dumping e sul pregiudizio si basano sui dati di mercato dell'UE-27.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(40)
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»), di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) («il prodotto in esame»). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.
(41)
Gli ACF sono forniti in bobine di fabbrica e poi lavorati su un trasformatore (laminati, rivestiti, laccati, estrusi (stampati) formattati). Dopo la trasformazione gli ACF sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui gli imballaggi per alimenti, prodotti farmaceutici, cosmetici e tabacco, nonché nei materiali da costruzione.
(42)
Gli ACF sono fabbricati laminando prima dei lingotti riscaldati (laminazione a caldo) fino a ottenere rotoli di spessore compreso tra 2 e 4 mm. I rotoli sono poi successivamente laminati a freddo fino a ottenere fogli dello spessore richiesto. Un secondo possibile metodo di laminazione dei fogli, la colata continua, aggira la fase del lingotto e trasforma il metallo fuso direttamente in una striscia spessa per ottenere i rotoli dai quali è successivamente laminato il foglio.
2.2.
Prodotto simile
(43)
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
—
il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(44)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.3.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(45)
Diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: ACF di spessore inferiore a 6 micron («ACF < 6») e ACF per batterie per auto elettriche («ACF per batterie per auto»).
2.3.1.
ACF di spessore inferiore a 6 micron
(46)
Diversi utilizzatori, Walki, Gascogne e Alupol, hanno affermato che i produttori dell'Unione non offrono ACF < 6. Ciò sarebbe comprovato dal fatto che i produttori dell'Unione non promuovono tali prodotti sulle loro pagine web e brochure e dal loro rifiuto degli ordini relativi a tali prodotti. Né i produttori dell'Unione sono interessati a offrire ACF < 6, poiché la loro capacità produttiva è impegnata in altri ordini di prodotti, tenendo anche conto della prevista domanda di fogli per batterie per auto. I produttori dell'Unione non sono in grado di fornire la qualità «commerciale» richiesta, soprattutto per quanto riguarda la porosità/permeabilità, misurata come numero massimo di fori per metro quadrato. L'uso di ACF più sottili è inoltre più rispettoso dell'ambiente e anche per questo motivo dovrebbe essere escluso dall'ambito dell'inchiesta.
(47)
Gli utilizzatori Tetrapak e Huthamäki hanno inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione ha un'offerta limitata di ACF più sottili.
(48)
La Commissione ha chiesto ai nove utilizzatori che collaborano all'inchiesta di specificare la loro attuale domanda e le loro fonti di ACF < 6. Solo uno di essi ha confermato di aver acquistato durante il periodo dell'inchiesta una quantità di ACF < 6 che superava la soglia di qualità per la produzione commerciale, da un unico produttore cinese. Tuttavia anche per questo utilizzatore gli ACF < 6 rappresentano una parte esigua del suo consumo di ACF. Altri utilizzatori hanno indicato unicamente le richieste dei loro rispettivi acquirenti relative a prodotti che includevano ACF < 6, che hanno determinato ordini di prova sia all'industria ACF dell'Unione che ai produttori cinesi dopo il periodo dell'inchiesta.
(49)
Le risposte hanno indicato che la domanda di ACF < 6 è iniziata solo di recente e con una tendenza all'aumento. Come menzionato nel considerando 50, vi è stata una certa, limitata, domanda negli ultimi dieci anni, ma senza una chiara configurazione. Questo aspetto è coerente con le spiegazioni dei produttori dell'Unione, secondo i quali anche in passato c'è stato un passaggio graduale agli ACF di spessore inferiore, dalla gamma di 7-8 micron, che un tempo era la gamma più bassa, a 6 e 6,35 micron, che è diventata lo standard attuale per molte applicazioni.
(50)
Sebbene un'indagine tra i produttori dell'Unione abbia dimostrato che, a parte le trattative dirette, nessuno di loro attualmente commercializza attivamente ACF < 6, la Commissione ha raccolto numerosi elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione sono in grado di produrre ACF < 6. Dopo il periodo dell'inchiesta per esempio sono state condotte prove di produzione di laminati che, secondo la documentazione, hanno soddisfatto le richieste tecniche dell'acquirente. Inoltre la Commissione ha potuto confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell'Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre notato l'esistenza di investimenti nel controllo della qualità. La Commissione ha quindi concluso che l'industria dell'Unione può fornire una qualità adatta alla domanda del mercato.
(51)
In secondo luogo, la capacità di produrre ACF < 6 è limitata dall'ultima fase, cioè dai laminatoi. La Commissione ha pertanto analizzato la capacità di vari produttori dell'Unione in quest'ultima fase, tenendo conto anche della domanda di altri prodotti nelle varie fasi di produzione. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno una capacità libera sufficiente per consentire loro di fornire ACF < 6, anche in caso di aumento della domanda di fogli per batterie per auto. La Commissione non ha quindi potuto confermare il rischio di una carenza di offerta per un futuro aumento della domanda di ACF < 6.
(52)
In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'uso di ACF più sottili è più rispettoso dell'ambiente, la Commissione ha ricordato che l'effetto voluto delle misure di difesa commerciale sotto forma di dazi non è quello di impedire le importazioni di un determinato prodotto, ma di garantire che tali importazioni avvengano a prezzi non pregiudizievoli. La Commissione ha inoltre ricordato la capacità dei produttori dell'Unione di fabbricare ACF < 6, come descritto al considerando 50.
(53)
Infine, per quanto riguarda la tesi di Tetrapak e Huthamäki relativa all'offerta limitata, l'inchiesta ha rivelato che la capacità produttiva dell'industria dell'Unione di ACF < 6 è notevolmente superiore alla domanda.
(54)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere gli ACF < 6 dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
2.3.2.
ACF per batterie per auto
(55)
Una parte interessata, Xiamen, ha richiesto l'esclusione dei fogli di alluminio per batterie per auto per i seguenti motivi:
—
i fogli di alluminio per batterie per auto sono un prodotto molto diverso con un uso diverso, poiché utilizzano le leghe 1050/1060/1100/3003 mentre le leghe principali per produrre ACF per imballaggi sono le leghe 8079/8011;
—
le attrezzature e i processi di produzione sono diversi, da cui risultano due superfici lucide in contrasto con la superficie opaca/lucida di altri ACF. Ciò comporta anche costi di produzione e prezzi di vendita diversi;
—
non sono fabbricati dai produttori dell'Unione; e
—
attualmente non sono esportati nell'UE.
(56)
In risposta, la Commissione ha innanzitutto osservato che tutte le leghe nominate dalla parte interessata condividono la stessa caratteristica in quanto contengono tutte più del 98 % di alluminio e la denuncia non è limitata a una lega specifica. L'uso di leghe diverse per diverse varianti di prodotto non è insolito e non può costituire un criterio di esclusione.
(57)
In secondo luogo, la superficie lucida/opaca è una conseguenza della laminazione di due strati di ACF insieme nell'ultimo laminatoio, dove i lati di ACF contrapposti durante la laminazione diventano opachi. Questo metodo di produzione rientrava nella denuncia, che dichiarava esplicitamente che entrambe le superfici di ACF possono essere lucide se specificato dal cliente
(
6
)
. L'uso previsto degli ACF per le batterie per auto non può quindi giustificare alcuna esclusione dalla definizione del prodotto in quanto le caratteristiche fisiche sono le stesse. Lo stesso vale per il costo più elevato dovuto alla laminazione a strato singolo.
(58)
In terzo luogo, la produzione di batterie per auto nell'Unione è ancora nella sua fase iniziale. La Commissione ha raccolto elementi di prova che dimostrano che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di questo segmento di mercato emergente. Inoltre l'argomentazione è contraria all'affermazione di Walki relativa all'esclusione degli ACF < 6, secondo cui l'industria dell'Unione potrebbe concentrarsi così tanto sui fogli per batterie per auto da non essere potenzialmente interessata a dedicare una capacità produttiva sufficiente agli ACF < 6.
(59)
In quarto luogo, il fatto che attualmente non vi siano consistenti esportazioni dalla RPC riflette il fatto che la produzione di batterie per auto elettriche nell'UE è ancora agli inizi e pertanto non è un argomento valido per un'esclusione.
(60)
Dall'analisi è emerso che gli ACF per batterie per auto elettriche sono tecnicamente gli ACF inclusi nell'ambito definito dell'inchiesta.
(61)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria la richiesta di escludere gli ACF per batterie per auto elettriche dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
3.
DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(62)
Gli elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta indicavano l'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aprire l'inchiesta tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(63)
Al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di ACF. Sette produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(64)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(65)
Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha informato le parti interessate che, in base alle informazioni disponibili in tale fase, possibili paesi rappresentativi appropriati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base avrebbero potuto essere la Turchia e il Brasile. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(66)
Il 25 novembre 2020 la Commissione ha emesso una prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («prima nota») con la quale ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, impiegati nella produzione di ACF. La Commissione ha inoltre individuato Brasile, Russia e Turchia come possibili paesi rappresentativi appropriati. La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione.
(67)
Il 17 marzo 2021, e dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato la seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale («seconda nota») (la prima nota e la seconda nota sono collettivamente indicate come le «note»). Nella seconda nota la Commissione ha aggiornato l'elenco dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate della sua intenzione di usare la Turchia come paese rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei bilanci disponibili al pubblico dei produttori turchi di estrusi in alluminio. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni.
(68)
A seguito dell'esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.4.
3.2.
Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base
(69)
All'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC due questionari relativi all'esistenza di distorsioni. Il governo della RPC non ha tuttavia presentato alcuna risposta. Con la nota verbale dell'8 dicembre 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda l'eventuale esistenza di distorsioni significative sul mercato interno cinese di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, e l'eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull'applicazione dell'articolo 18. Non è pervenuta alcuna osservazione.
3.3.
Valore normale
(70)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(71)
Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
» e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (
le
«
spese generali, amministrative e di vendita
» nel seguito sono denominate «SGAV»).
(72)
Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.3.1.
Esistenza di distorsioni significative
3.3.1.1.
Introduzione
(73)
L'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(74)
Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Le stesse circostanze fattuali possono inoltre essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi indicati nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(75)
L'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base prevede che «
[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore
».
(76)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione»)
(
7
)
, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura.
(77)
La denuncia conteneva informazioni su studi e relazioni supplementari che analizzavano la situazione dell'industria dell'alluminio nella RPC. In primo luogo, i denuncianti hanno citato il documento dell'OCSE intitolato «Measuring distortions in international markets — The aluminium value chain» («studio dell'OCSE»)
(
8
)
, che analizza attentamente la questione delle sovvenzioni finanziarie concesse alle società dell'industria dell'alluminio. Come rilevato dai denuncianti, sulla base dello studio dell'OCSE, il piano cinese di sviluppo dell'industria dei metalli non ferrosi per il periodo 2016-2020 prevede tra le altre cose misure di salvaguardia attraverso l'estensione del sostegno finanziario e fiscale, compreso il salvataggio delle società o l'aiuto per i prestiti in sofferenza. I denuncianti hanno inoltre fatto riferimento alla relazione del 24 aprile 2017
(
9
)
redatta per la WVMetalle, l'associazione dell'industria tedesca dei metalli non ferrosi («relazione WV Metalle»), che avvalora le risultanze della relazione e dello studio dell'OCSE. Inoltre i denuncianti hanno sottolineato che, in un recente riesame in previsione della scadenza riguardante i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina
(
10
)
, la Commissione ha confermato l'esistenza di distorsioni significative relative al prezzo dell'alluminio, e hanno asserito che tale risultanza non era limitata al prodotto in esame in quella particolare inchiesta ma si estendeva anche agli ACF che utilizzano lo stesso materiale di base e hanno processi di fabbricazione identici. Infine i denuncianti hanno fatto riferimento a un'inchiesta antisovvenzioni del ministero del Commercio degli Stati Uniti sui fogli di alluminio cinesi, conclusa nel 2018
(
11
)
, che ha stabilito l'esistenza di un sostegno del governo cinese all'industria cinese dei fogli di alluminio e sovvenzioni per l'alluminio primario.
(78)
Come indicato al considerando 69, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo nella fase iniziale, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione al caso di specie dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Le osservazioni pervenute a questo proposito da una serie di parti interessate sono trattate in seguito nella sezione 3.3.1.11.
(79)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.
3.3.1.2.
Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi sul mercato interno della Cina
(80)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «
economia di mercato socialista
». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori
». L'economia pubblica è la «
forza trainante dell'economia nazionale
» e lo Stato ha il mandato di «
garantirne il consolidamento e la crescita
»
(
12
)
. Di conseguenza l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
13
)
.
(81)
Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «
il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
»
,
è stata inserita una seconda frase, che recita: «
l'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese
»
(
14
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(82)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
15
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(83)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l'orientamento dell'economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare in modo efficace le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5)
(
16
)
.
(84)
In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8)
(
17
)
. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC
(
18
)
.
(85)
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
19
)
. Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell'industria nazionale
(
20
)
.
(86)
In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base, che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
21
)
.
3.3.1.3.
Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
(87)
Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.
(88)
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.3.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato
(
22
)
. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti
(
23
)
. Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell'alluminio sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.3.1.5.
(89)
Lo studio dell'OCSE, addotto come elemento di prova dal denunciante, fa riferimento a imprese di proprietà dello Stato nel settore dell'alluminio che evidenziano in modo specifico nei rispettivi documenti normativi come la proprietà statale influenzi politiche industriali pertinenti e si traduca in sostegno pubblico. Più nello specifico, un'impresa di proprietà dello Stato menziona nel prospetto delle obbligazioni del 2016 di essere una delle 52 imprese di proprietà dello Stato fondamentali, di rivestire un ruolo cruciale nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche nel settore energetico, nonché di ricevere un sostegno globale e costante da parte del governo della RPC. Un'altra impresa di proprietà dello Stato, nel prospetto delle obbligazioni del 2017, fa riferimento al fatto che il rispettivo governo provinciale può esercitare un'influenza significativa sul gruppo
(
24
)
.
(90)
La RPC è il maggiore produttore di alluminio al mondo, con diverse grandi imprese di proprietà dello Stato tra i principali produttori mondiali. Secondo la relazione WV Metalle, le imprese di proprietà dello Stato detengono una quota preponderante del mercato interno
(
25
)
, dato confermato da altre stime secondo cui le imprese di proprietà dello Stato rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario nella RPC
(
26
)
. Sebbene negli ultimi anni l'aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un'espansione illegale della capacità
(
27
)
. La capacità produttiva dell'alluminio inoltre è aumentata anche tra le principali imprese di proprietà dello Stato, sebbene in misura inferiore
(
28
)
.
(91)
Oltre a controllare le imprese di proprietà dello Stato, il governo della RPC sta influenzando anche le società private nella RPC. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che i produttori di ACF ricevevano sovvenzioni dal governo. A titolo di esempio, tutte le società incluse nel campione elencano una serie di sovvenzioni governative nella propria relazione annuale della società. La concessione di tutte queste sovvenzioni mostra anche il sostanziale intervento pubblico nel mercato.
(92)
Dato il livello elevato di intervento pubblico nell'industria dell'alluminio e la quota rilevante di imprese statali nel settore, anche ai produttori privati di alluminio che operano nel segmento degli ACF viene impedito di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private nel settore dell'alluminio sono infatti soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto nella sezione 3.3.1.5.
3.3.1.4.
Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(93)
Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà delle imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti
(
29
)
, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
30
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito
(
31
)
. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società
(
32
)
. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti in alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(94)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era»
(
33
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. Secondo tali orientamenti, sezione II.4: «
Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo
»; e sezione III.6: «
Occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri
». Con questo documento, il partito ha sottolineato il ruolo delle imprese private nel «lavoro del Fronte unito», nell'intento di rafforzare il ruolo del PCC nelle organizzazioni ed entità esterne al partito
(
34
)
.
(95)
Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell'alluminio.
(96)
Come rilevato dalla Commissione in un'altra inchiesta su alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Cina
(
35
)
, nel 2017 un produttore di alluminio cinese di proprietà dello Stato, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), ha modificato lo statuto societario per dare maggiore rilevanza al ruolo delle cellule di partito nella società. La società ha introdotto un intero capitolo sul comitato di partito, il cui articolo 113 dispone quanto segue: «
Prima di prendere decisioni su questioni aziendali importanti, il consiglio consulta il comitato di partito della società
»
(
36
)
. Nella sua relazione annuale 2017
(
37
)
, Aluminum Corporation of China («Chalco») ha inoltre dichiarato che una serie di amministratori, supervisori e alti dirigenti, tra cui il presidente e il direttore esecutivo, e il presidente del comitato di vigilanza, sono membri del PCC.
(97)
Per quanto riguarda le imprese operanti nella fabbricazione dei prodotti ACF, Xiamen spiga così le attività di edificazione del partito: «
Xiashun promuove attivamente le opere di edificazione del partito e le attività sindacali, e conferma il suo impegno a favore del sistema di riunioni congiunte tra partito, governo e lavoratori nel corso degli anni, che rappresentano un'importante piattaforma per consentire ai dipendenti di partecipare all'attività decisionale, tutelare i loro diritti e interessi e costruire un'atmosfera armoniosa
»
(
38
)
.
(98)
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
39
)
. La presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell'alluminio e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.
3.3.1.5.
Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(99)
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti
(
40
)
.
(100)
Ad esempio, il governo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore cinese dell'alluminio. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti direttamente o indirettamente relativi a detto settore, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Tramite questi e altri strumenti il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore dell'alluminio. Tali politiche si ripercuotono in modo diretto o indiretto sui costi di produzione dei prodotti di alluminio.
(101)
In linea con le risultanze della Commissione nel caso relativo ad alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Cina
(
41
)
, nel caso relativo agli estrusi in alluminio
(
42
)
e nel caso relativo ai prodotti laminati piatti di alluminio (misure provvisorie)
(
43
)
, i seguenti fatti sono applicabili per analogia al presente prodotto in esame, che è, analogamente, un prodotto a valle dell'alluminio.
(102)
Sebbene il 13
o
piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale
(
44
)
, che copre il periodo dell'inchiesta, non contenga disposizioni specifiche sull'alluminio, per l'industria dei metalli non ferrosi in generale esso prevede una strategia volta a promuovere una collaborazione a livello internazionale riguardo alla capacità produttiva e alla produzione di apparecchiature. Per conseguire tali obiettivi è stato ribadito che, tramite il piano, verranno rafforzati regimi di sostegno riguardanti la fiscalità, i finanziamenti, l'assicurazione, gli investimenti, nonché piattaforme finanziarie e di valutazione dei rischi
(
45
)
.
(103)
Il piano settoriale corrispondente, il piano di sviluppo dell'industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) («il piano»), definisce politiche e obiettivi specifici che il governo intende conseguire per una serie di industrie dei metalli non ferrosi
(
46
)
, tra cui l'alluminio.
(104)
Il piano intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall'industria dell'alluminio cinese mediante, tra l'altro, il sostegno all'innovazione. Esso esige il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista nonché la promozione di imprese di proprietà dello Stato più dinamiche. Il piano prevede inoltre la possibilità di accumulare scorte di metalli non ferrosi, tra cui l'alluminio, garantendo la sicurezza delle risorse e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico e aumentare il tasso di alluminio riciclato nella produzione e l'utilizzo degli impianti
(
47
)
.
(105)
Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali finalizzati a un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di fusione e all'eliminazione di capacità obsolete. Esso contempla la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l'allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia elettrica
(
48
)
.
(106)
Caratterizzato da un'ampia gamma di misure e politiche, il piano rappresenta la prosecuzione del piano di rilancio e adeguamento dell'industria dei metalli non ferrosi del 2009, adottato per attenuare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull'industria dei metalli non ferrosi. Gli obiettivi fondamentali definiti nel piano includono, tra l'altro, il controllo del volume di produzione, la ristrutturazione, l'approvvigionamento di materie prime, la politica riguardante le tasse all'esportazione, la sicurezza delle risorse, la costituzione di scorte, l'innovazione tecnologica, la politica finanziaria nonché la relativa pianificazione e attuazione
(
49
)
.
(107)
Un altro documento strategico sul settore dell'alluminio riguardante le condizioni standard applicabili all'industria dell'alluminio è stato pubblicato dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (MIIT) il 18 luglio 2013 con l'intento di accelerare l'adeguamento strutturale e di limitare un'espansione disordinata degli impianti di fusione dell'alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell'approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il MIIT è l'autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell'industria dell'alluminio, nonché della pubblicazione dell'elenco di società autorizzate a operare nell'industria dell'alluminio
(
50
)
.
(108)
Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell'adeguamento strutturale e della trasformazione dell'industria dei metalli non ferrosi e l'aumento dei benefici, pubblicato dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato nel 2016 (2016/42)
(
51
)
, le autorità cinesi indicano quali obiettivi principali i seguenti: «
ottimizzare la struttura dell'industria dei metalli non ferrosi; equilibrare sostanzialmente l'offerta e la domanda delle categorie fondamentali di prodotti; mantenere il tasso di utilizzo della capacità produttiva di alluminio elettrolitico al di sopra dell'80 %; aumentare in modo significativo la capacità di garantire l'approvvigionamento di minerali come rame e alluminio
»
(
52
)
. Il documento aspira altresì a «
controllare attentamente la nuova capacità produttiva
». A tal fine è necessario: «
garantire l'attuazione di nuovi (riformati, ampliati) indispensabili progetti di potenziamento degli stabilimenti di produzione dell'alluminio elettrolitico; [...] fare ricorso alla vigilanza sociale e ad altri strumenti; intensificare gli sforzi di vigilanza e ispezione; esaminare attentamente e gestire i nuovi progetti relativi all'alluminio elettrolitico che violano i regolamenti
»
(
53
)
. Tali disposizioni dimostrano il grado di intervento sostanziale del governo della RPC nel settore dei metalli non ferrosi, compreso il settore dell'alluminio.
(109)
Le suddette interferenze statali nel funzionamento del settore dell'alluminio mediante documenti di pianificazione si riflettono anche a livello provinciale. Ad esempio, l'avviso del governo della provincia di Shandong (dove è stabilita Donghai, un importante produttore di ACF) sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica (2018/248), del 6 novembre 2018, è volto a «
favorire l'estensione della filiera industriale dell'alluminio elettrolitico
» attraverso le seguenti azioni: «
aumentare ulteriormente la percentuale di lavorazione fine e profonda dell'alluminio elettrolitico liquido e dei materiali per la lavorazione dell'alluminio; accelerare e promuovere l'estensione della filiera industriale dell'alluminio ai prodotti finiti e ai prodotti di alta gamma; ampliare l'uso di materiali di alta gamma in alluminio; aumentare le possibilità di sviluppo dell'industria di trasformazione dell'alluminio
»
(
54
)
.
(110)
Lo Stato è intervenuto nel funzionamento del settore dell'alluminio per molti anni prima della pubblicazione dei documenti strategici di cui sopra, come illustrato, ad esempio, dagli Orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell'industria dell'alluminio («Orientamenti in materia di ristrutturazione»)
(
55
)
, pubblicati dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell'aprile del 2006. Quest'ultima considerava l'alluminio un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell'economia nazionale. Gli orientamenti in materia di ristrutturazione stabilivano che per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato era necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti erano: l'agevolazione della concentrazione nell'industria; l'accesso al capitale finanziario (cfr. anche la sezione 3.3.1.8); l'organizzazione dell'industria; il controllo rigoroso delle esportazioni di alluminio elettrolitico; e l'eliminazione di capacità obsolete.
(111)
Inoltre il prezzo dei fattori produttivi fondamentali, quali l'energia e l'elettricità, è anche influenzato da diversi tipi di intervento pubblico
(
56
)
. In particolare, lo Stato è intervenuto a favore dei produttori cinesi praticando prezzi dell'energia differenziati e più vantaggiosi. Nel Parere orientativo concernente la creazione di un ambiente di mercato eccellente, la promozione dell'adeguamento strutturale e della trasformazione dell'industria dei metalli non ferrosi e l'aumento dei benefici di cui sopra, le autorità cinesi hanno riconosciuto l'obiettivo politico di «
continuare ad attuare la politica differenziata in materia di prezzi dell'energia elettrica; incoraggiare gli utenti di energia elettrica ammissibili a concludere accordi diretti con le imprese di produzione di energia elettrica; determinare i prezzi mediante negoziazione
»
(
57
)
. La Commissione ha inoltre stabilito che politiche analoghe sono state attuate a livello provinciale. Nella provincia di Yunnan, ad esempio, secondo le informazioni riportate dal China Industry Journal nel novembre 2019: «
Al fine di attuare il piano, Yunnan ha successivamente pubblicato politiche specifiche quali il
«
Parere di attuazione concernente la promozione dello sviluppo integrato dell'energia idroelettrica e dei materiali di alluminio
e il
«
Piano di applicazione di prezzi preferenziali per promuovere l'uso dell'energia idroelettrica
«
. Sembra evidente che qualsiasi impresa che trasferisca a Yunnan la propria quota di capacità beneficerà della politica di
«
prezzo preferenziale, trasmissione integrale
«
; questo significa che per i primi cinque anni l'alluminio elettrolitico beneficerà di un prezzo preferenziale speciale per l'elettricità pari a 0,25 CNY per kWh. Per quanto riguarda la lavorazione profonda dei materiali, è concesso un prezzo preferenziale speciale per l'energia elettrica pari a 0,20 CNY per kWh. Secondo le relazioni, i progetti integrati di Henan Shenhuo e Sichuan Qiya, che hanno introdotto quote da realizzare a Yunnan, hanno già beneficiato della politica a favore dei progetti di integrazione e hanno firmato accordi pertinenti con i governi locali, le società di reti elettriche e le società di produzione di energia elettrica
(
58
)
.
(112)
Quale altro esempio di interferenza statale a livello provinciale, nell'avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica (cfr. considerando 109) le autorità hanno fissato obiettivi di trasformazione e potenziamento per l'industria dell'alluminio elettrolitico per quanto riguarda il consumo energetico: «
Entro il 2022 il consumo di energia elettrica dell'alluminio elettrolitico per tonnellata di alluminio dovrà diminuire a circa 12 800 kWh, il tasso di lavorazione elettrolitica profonda dell'alluminio elettrolitico nella provincia dovrà raggiungere all'incirca il 50 % e il valore aggiunto dell'alluminio per tonnellata aumentare in media di oltre il 30 %
»
(
59
)
.
(113)
Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di pianificazione di cui sopra, le associazioni di categoria cinesi svolgono un ruolo importante. Tali entità devono garantire che l'industria attui le politiche del governo della RPC. Questa responsabilità è confermata dal fatto che, nella loro attività, esse collaborano strettamente con le autorità statali, il che si riflette nei loro statuti. Nel caso del settore dell'alluminio, lo statuto della China Non-Ferrous Metals Industry Association (Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi) afferma in particolare che «
[l']Associazione aderisce alla linea di base del partito e a vari principi e politiche, conformemente alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche nazionali, e rispetta i valori sociali e morali. Essa rispetta l'obiettivo di servire il governo, l'industria, le imprese e i dirigenti; stabilisce e migliora il meccanismo di autodisciplina dell'industria; coinvolge pienamente il personale governativo per ottenere assistenza; svolge un ruolo di ponte tra il governo e le imprese
» (articolo 3). Analogamente, l'articolo 25 stabilisce che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell'Associazione devono: «
aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche
»
(
60
)
.
(114)
Analogamente, lo statuto dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi stabilisce che «
l'Associazione accetta orientamenti commerciali nonché supervisione e gestione da parte della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato, del ministero degli Affari civili e dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi
» (articolo 4). Uno degli elementi consolidati dell'ambito di attività dell'associazione è anche quello di «
presentare attivamente suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell'industria, sulle politiche, sulle leggi e sui regolamenti industriali, conformemente ai principi e ai compiti generali del partito e dello Stato relativi alla costruzione di un sistema socialista di economia di mercato e tenendo conto della situazione reale dell'industria
» (articolo 6). Infine, l'articolo 22 stabilisce altresì che il presidente, il vicepresidente e il segretario generale dell'Associazione, tra le altre condizioni, devono: «
aderire alla linea, ai principi e alle politiche del partito e avere buone qualità politiche
»
(
61
)
.
(115)
La serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra quindi chiaramente l'elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell'alluminio
(
62
)
. Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore.
(116)
Oltre ai piani, l'intervento del governo nel settore ha assunto la forma, tra l'altro, di misure relative alle esportazioni, tra cui dazi all'esportazione, contingenti all'esportazione, requisiti in termini di andamento delle esportazioni e di prezzi minimi all'esportazione di diverse materie prime per l'alluminio.
(117)
Il governo della RPC ostacola inoltre le esportazioni di alluminio primario e dei suoi fattori produttivi, con l'intento di promuovere prodotti di alluminio a più alto valore aggiunto. Tale obiettivo viene perseguito garantendo riduzioni IVA integrali o parziali su prodotti di alluminio trasformati, in combinazione con riduzioni IVA incomplete e tasse all'esportazione sull'alluminio primario
(
63
)
.
(118)
Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica relativa alla costituzione di scorte tramite l'Ufficio di riserva statale e il ruolo dello Shanghai Futures Exchange (SHFE)
(
64
)
. Diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno inoltre stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio
(
65
)
. Il consistente intervento del governo della RPC nel settore dell'alluminio ha generato un eccesso di capacità
(
66
)
, che costituisce probabilmente l'esempio più chiaro delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.
(119)
Lo studio dell'OCSE ha inoltre evidenziato ulteriori casi di sostegno pubblico volto ad influenzare le forze di mercato nel settore dell'alluminio. Tale sostegno riguarda generalmente i fattori produttivi, in particolare l'energia elettrica e l'allumina primaria, vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato
(
67
)
. Lo studio dell'OCSE ha ulteriormente descritto in che modo gli obiettivi del governo della RPC per il settore dell'alluminio vengano tradotti in politiche industriali e azioni specifiche a livello provinciale e locale, tra cui, ad esempio, conferimenti di capitale, diritti prioritari di godimento di risorse minerarie, sovvenzioni e sussidi pubblici o incentivi fiscali
(
68
)
.
(120)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali chiave, tra cui quello dell'alluminio, che comprende la produzione dei prodotti ACF. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
3.3.1.6.
Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(121)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure di insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento
(
69
)
.
(122)
Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni
(
70
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
71
)
. Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l'attuazione dei piani economici
(
72
)
.
(123)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di prodotti ACF sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dei prodotti ACF.
(124)
Dette risultanze sono sostenute dalle conclusioni provvisorie elaborate dal ministero del Commercio degli Stati Uniti nel quadro dell'inchiesta condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Cina, che ha riscontrato, sulla base di dati disponibili, che la fornitura di terreni da parte del governo della Cina per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato costituisce un contributo finanziario ai sensi della sezione 771 (5)(D) della legge sulle tariffe del 1930 nella sua versione modificata
(
73
)
.
(125)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell'alluminio, anche in relazione al prodotto in esame.
3.3.1.7.
Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(126)
Nella RPC non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all'organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
74
)
. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
75
)
. La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza
(
76
)
. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.
(127)
Non sono stati presentati elementi di prova pertinenti a sostegno del fatto che il settore dell'alluminio, compreso quello della produzione di prodotti ACF, non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore dell'alluminio subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o rispetto alle principali materie prime per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).
3.3.1.8.
Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(128)
L'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC è soggetto a varie distorsioni.
(129)
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
77
)
che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC)
(
78
)
e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo rispettano l'esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
79
)
. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti
(
80
)
.
(130)
Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali l'esigenza di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
(131)
Per esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle società
(
81
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora, in particolare, prendere in considerazione come le entità «
servono gli obiettivi di sviluppo nazionale e l'economia reale
»
,
e in particolare come «
servono le industrie strategiche ed emergenti
»
(
82
)
.
(132)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi
(
83
)
.
(133)
A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti
(
84
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti alle imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private con legami influenti e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato.
(134)
A tale proposito, lo studio dell'OCSE fa riferimento a prove aneddotiche del fatto che taluni produttori di alluminio nella RPC hanno ottenuto finanziamenti a condizioni preferenziali, in relazione ai quali il costo del finanziamento sembra essere dissociato dal corrispondente livello del rapporto di indebitamento dell'impresa. Secondo lo studio, un produttore statale di alluminio ha dichiarato esplicitamente nel suo prospetto delle obbligazioni del 2016 che l'impresa attrae considerevole sostegno finanziario da parte di banche demandate all'attuazione delle politiche del governo cinese, che applicano un tasso di interesse inferiore al valore di riferimento. Analogamente, il prospetto delle obbligazioni del 2017 di un altro produttore statale fa riferimento ai forti legami dell'impresa con banche cinesi, comprese banche demandate all'attuazione delle politiche del governo che hanno fornito all'impresa fonti di finanziamento a basso costo. Lo studio dell'OCSE conclude al riguardo che, sebbene possano esistere molte ragioni che giustificano tassi di interesse bassi per queste imprese, il contrasto tra i modesti indicatori finanziari e i bassi tassi di interesse può suggerire una potenziale sottovalutazione del rischio associato a tali mutuatari
(
85
)
.
(135)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(136)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora almeno un terzo di tutti i prestiti alla fine del 2018
(
86
)
. I media ufficiali della RPC hanno recentemente riferito che il PCC ha chiesto di «
guidare il tasso d'interesse del mercato dei prestiti verso il basso
»
(
87
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
(137)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(138)
In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative dovute al persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
(139)
Non sono stati forniti elementi di prova del fatto che il settore dell'alluminio, compresi i produttori di prodotti ACF, sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
3.3.1.9.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(140)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili risulta che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.1. a 3.3.1.5. si applicano a tutto il paese e a tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.3.1.6. a 3.3.1.8.
(141)
La Commissione rammenta che, per fabbricare prodotti ACF, è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Nel fascicolo dell'inchiesta non vi sono elementi che indichino che tali fattori non siano originari della RPC. Quando i produttori di prodotti ACF acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.
(142)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti ACF, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dai produttori esportatori a tale riguardo sono trattati nella sezione seguente.
3.3.1.10.
Conclusioni
(143)
Dall'analisi di cui sopra, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili riguardanti l'intervento pubblico nell'economia cinese in generale e nel settore dell'alluminio (compreso il prodotto in esame), è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.
3.3.1.11.
Osservazioni delle parti interessate
(144)
Xiamen ha affermato, in risposta alla seconda nota, che non è necessario ricorrere a valori di riferimento se i fattori produttivi sono acquistati da Xiamen alle normali condizioni di mercato. In particolare Xiamen ha sostenuto che i prezzi di riferimento e i prezzi da essa concordati per i lingotti e le placche erano comparabili, il che sembra confutare le asserzioni di distorsioni significative. Zhongji ha inoltre sostenuto di aver acquistato le materie prime e l'energia su base commerciale alle normali condizioni di mercato.
(145)
La Commissione ha osservato che una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. La stessa disposizione del regolamento di base consente l'utilizzo dei costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate. Tuttavia nel caso in questione sia Xiamen che Zhongji non hanno prodotto alcuna prova precisa e adeguata. Livelli simili di prezzo di alcune materie prime nel paese esportatore e nel paese rappresentativo non sono di per sé indicativi dell'assenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, perché i prezzi possono fluttuare ed essere allineati in un certo periodo per una serie di altre ragioni. Al contrario, vi sono innumerevoli altri fattori che contribuiscono alla constatazione di distorsioni significative, come evidenziato nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. Di conseguenza un semplice riferimento alla comparabilità dei prezzi praticati sul mercato interno di alcune materie prime con i valori di riferimento del paese rappresentativo non può soddisfare la condizione di produrre prove precise e adeguate. Pertanto le affermazioni di Xiamen e Zhongji hanno dovuto essere respinte.
(146)
Inoltre nelle sue osservazioni sull'apertura, Xiamen ha innanzitutto asserito che l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, non è coerente con l'accordo antidumping dell'OMC. Questo perché, in primo luogo, l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC riconosce tre scenari che consentono la determinazione del valore normale: i) le vendite non avvengono nel corso delle normali operazioni commerciali; ii) esiste una particolare situazione di mercato; o iii) a causa del basso volume di vendite sul mercato interno, tali vendite non sono rappresentative. Xiamen ha affermato che le distorsioni significative non corrispondono a nessuno dei tre criteri. Ha comunicato inoltre che, anche se si potrebbe ritenere che il concetto di distorsione significativa rientri nel secondo dei criteri di cui sopra, il panel dell'OMC nel caso DS529 Australia – Misure antidumping su carta per copie A4 ha confermato che il fatto che il prezzo praticato sul mercato interno del prodotto in esame e dei relativi fattori produttivi sia influenzato da distorsioni governative non era sufficiente per ritenere che un valido confronto tra vendite sul mercato interno e vendite all'esportazione non sia possibile «a causa della particolare situazione di mercato». Xiamen ha osservato inoltre che la Commissione ha applicato la determinazione del valore normale in modo sistematico, mentre sarebbe opportuno verificare caso per caso se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Xiamen ha affermato altresì che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC dispone che la determinazione del valore normale deve riflettere «un costo nel paese di origine», come confermato nei casi OMC DS529 Australia – Misure antidumping su carta per copie A4 e OMC DS473 Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina. Xiamen ha inoltre sostenuto che il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, aggiungendo inoltre che, in base alle risultanze nella suddetta relazione relativa al caso DS473 e nel caso OMC DS427 Cina — Misure antidumping e compensative sui polli da carne degli Stati Uniti, le autorità incaricate dell'inchiesta devono tenere conto dei costi registrati dei produttori esportatori, a meno che non siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti o non riflettano in misura ragionevole i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto considerato. Anche se i costi registrati soddisfano queste due condizioni, secondo Xiamen l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, in quanto i costi del produttore esportatore sono sistematicamente ignorati.
(147)
La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473 Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina, la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. La Commissione ha ricordato che i casi DS529 Australia — Misure antidumping su carta per copie A4 e DS427 Cina — Polli da carne non riguardavano l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base né le condizioni per la sua applicazione. In tali casi inoltre le situazioni fattuali di base erano diverse rispetto alla situazione e ai criteri che determinano l'applicazione del metodo di cui alla summenzionata disposizione del regolamento di base, che riguarda l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, solo qualora si accerti l'esistenza di distorsioni significative che incidono su costi e prezzi il valore normale è determinato con riferimento a costi e prezzi esenti da distorsioni acquisiti in un paese rappresentativo o utilizzando un valore di riferimento internazionale. L'articolo 2, paragrafo 6
bis
, secondo comma, terzo trattino, del regolamento di base prevede comunque la possibilità di utilizzare i costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.
(148)
In secondo luogo, Xiamen ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non è coerente con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ha precisato inoltre che nel caso DS219 CE — Accessori per tubi, l'organo d'appello ha confermato che l'autorità incaricata dell'inchiesta ha l'obbligo di utilizzare SGAV e profitti effettivi dei produttori esportatori, nella misura in cui tali dati siano disponibili. Xiamen ha pertanto affermato che l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era incompatibile con l'articolo 2.2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.
(149)
La Commissione ha osservato che una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. Come spiegato al considerando 147, la stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo dei costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Come illustrato nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, la Commissione ha accertato l'esistenza di distorsioni nell'industria cinese dell'alluminio, ma non è stato fornito alcun elemento di prova positivo a dimostrazione del fatto che i fattori produttivi dei singoli produttori esportatori fossero esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(150)
In terzo luogo, Xiamen ha affermato che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione può utilizzare i costi sul mercato interno e che, a tale riguardo, è tenuta a effettuare un'analisi specifica relativa alle singole società e ai singoli costi. Avrebbe dovuto pertanto effettuare un'analisi specifica relativa a Xiamen sulla base della risposta al questionario fornita dalla stessa.
(151)
La Commissione osserva che l'esistenza di distorsioni significative che determinano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, si applicano a priori a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso la stessa disposizione del regolamento di base prevede l'utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Se questo è il caso di uno o più produttori esportatori, allora l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, terzo comma, richiede una valutazione separata di queste affermazioni per ogni esportatore e produttore individualmente, senza pregiudizio delle disposizioni sul campionamento.
(152)
I calcoli concernenti il dazio antidumping applicato a Xiamen riflettono i dati presentati dalla stessa società, calcolati secondo le disposizioni del regolamento di base, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6
bis
. Non era dimostrato che i prezzi e i costi di Xiamen sul mercato interno fossero esenti dalle distorsioni pervasive stabilite sulla base degli elementi di prova disponibili, tranne che per le vergelle in lega di alluminio-titanio-boro, come specificato al considerando 161. I margini di dumping provvisori quindi rispecchiano la situazione specifica della società, compresi i fattori produttivi e gli importi indicati dalla società nella risposta al questionario, ma tenendo debitamente conto dell'esistenza e dell'impatto di distorsioni significative nella RPC. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(153)
Per quanto riguarda la situazione individuale della società, Xiamen ha dichiarato che la società era privata e che non esistevano elementi di prova del fatto che fosse soggetta alla proprietà, al controllo, alla supervisione strategica o all'orientamento delle autorità cinesi come una società di proprietà dello Stato, né che fosse soggetta a una supervisione e a un orientamento di natura politica in virtù della presenza dello Stato che interferisce nella determinazione di prezzi e costi. Xiamen ha pertanto affermato di non essere di proprietà, né di operare «sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione» come indicato nell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base.
(154)
La Commissione ha ribadito che una volta che si sono accertate distorsioni significative, il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base si applica in tutto il paese, a meno che non sia positivamente accertato che taluni costi sono esenti da distorsioni. Xiamen non ha fornito tali elementi di prova, bensì solo alcune argomentazioni generiche concernenti determinati criteri elencati nell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, in merito all'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore nel suo complesso e non collegate a specifici costi esenti da distorsioni. L'argomentazione di Xiamen circa la sua indipendenza dal controllo statale non può mettere in discussione i consistenti elementi di prova e le conclusioni nelle sezioni da 3.3.1.3 a 3.3.1.5 che dimostrano l'entità e la pervasività dell'influenza del governo e del PCC nell'economia cinese, compreso il settore dell'alluminio. Come indicato nella sezione 3.3.1.8, il governo dispone inoltre di un ampio numero di strumenti e incentivi finanziari per indurre le società, anche quelle private, a seguire i suoi orientamenti. Come descritto nella stessa sezione, le istituzioni finanziarie, anche private, dispongono di incentivi per agevolare l'accesso a finanziamenti per progetti in linea con i piani governativi, con un conseguente impatto sostanziale sulle imprese private, che devono conformarsi alle direttive statali per assicurarsi liquidità finanziaria. Pertanto l'argomentazione di Xiamen di non essere soggetta all'influenza dello Stato, in termini di proprietà, controllo o supervisione strategica e orientamento da parte delle autorità cinesi, dovrebbe essere respinta.
(155)
Più nello specifico, la Commissione ha osservato che Xiamen è formalmente riconosciuta come: impresa high-tech fondamentale a livello nazionale dal Consiglio di Stato; impresa portante per le industrie strategiche ed emergenti della provincia di Fujian dalla Commissione per l'economia e la tecnologia dell'informazione della provincia di Fujian; impresa innovativa della provincia di Fujian dall'Ufficio per la scienza e la tecnologia della provincia di Fujian, dalla Commissione per l'economia e la tecnologia dell'informazione della provincia di Fujian, dalla Federazione provinciale dei sindacati di Fujian e dalla Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del governo popolare della provincia di Fujian
(
88
)
. Per ricevere questi riconoscimenti formali, la società deve aver soddisfatto i pertinenti requisiti di ammissibilità, che comprendono, tra gli altri, l'adesione alla linea ufficiale del governo della RPC e la conformità alle strategie e alle politiche governative ufficiali. Questo è necessario anche per poter conservare tali riconoscimenti e beneficiare ulteriormente del sostegno governativo, diretto o indiretto, che ne consegue. Alcuni esempi di politiche, obiettivi e vantaggi specifici collegati al riconoscimento di impresa portante per le industrie strategiche ed emergenti della provincia di Fujian, conferito a Xiamen, comprendono quanto segue: «coinvolgere le imprese portanti come leader ed esempi, promuovere il rapido sviluppo scientifico delle industrie strategiche ed emergenti di Fujian e realizzare gli obiettivi e i compiti stabiliti nel «piano di attuazione per accelerare lo sviluppo delle industrie strategiche emergenti nella provincia di Fujian»; «sostenere vari tipi di fondi di venture capital di Fujian, affinché le industrie strategiche ed emergenti effettuino investimenti azionari intesi a sviluppare progetti fondamentali di imprese portanti»; «incoraggiare e sostenere la quotazione in borsa delle imprese portanti per le industrie strategiche ed emergenti della provincia, per ottenere finanziamenti ed emettere obbligazioni societarie, cambiali finanziarie a breve termine, ecc., e fornire sostegno e servizi pertinenti per i finanziamenti societari»; «insieme ai dipartimenti economici e commerciali di distretti e città, della zona sperimentale comprensiva di Pingtan e con holding provinciali, il comitato economico e commerciale provinciale ha istituito un sistema operativo e di contatto con imprese portanti per le industrie emergenti, per contribuire al coordinamento e risolvere difficoltà e problemi incontrati nello sviluppo delle imprese, e garantire il monitoraggio e l'analisi dello sviluppo delle imprese portanti»
(
89
)
. La Commissione non ha pertanto accolto la difesa specifica di Xiamen, secondo cui la società non sarebbe soggetta al controllo o alla supervisione strategica o all'orientamento delle autorità della RPC.
(156)
Xiamen ha anche comunicato di essere un'impresa di proprietà interamente straniera (
wholly owned foreign enterprise
— «WOFE»), soggetta al diritto cinese. Il suo azionista era Daching Enterprises Limited, una società costituita a Hong Kong. La società ha inoltre comunicato che i suoi bilanci erano soggetti a revisione a norma dei principi contabili internazionali, in quanto appartenente a un gruppo internazionale, e di essere costituita secondo la legge sul commercio estero della Repubblica popolare cinese, la legge sugli investimenti stranieri della Repubblica popolare cinese, la legge sulle società della Repubblica popolare cinese e di essere soggetta alla legge sul fallimento delle imprese della Repubblica popolare cinese. Ai sensi di tali normative, essendo tutelata dalla legge sul fallimento poteva effettuare liberamente trasferimenti di capitale in entrata e in uscita a norma di legge. La società ha affermato altresì che i suoi bilanci erano sottoposti a revisione da Ernst&Young secondo i principi contabili internazionali e qualora la sua situazione finanziaria fosse stata a rischio avrebbe dovuto attenersi alle norme internazionali ed eventualmente essere dichiarata in fallimento.
(157)
La Commissione ha ricordato che, come descritto nella sezione 3.3.1.6, le distorsioni presenti nella RPC nell'ambito del diritto non derivano dal fatto che le leggi cinesi siano inadeguate per i loro scopi. Al contrario, le leggi cinesi sono modellate su leggi analoghe di altri paesi, per cui non sussistono problemi di qualità delle leggi in quanto tali. Il problema risiede nell'applicazione inadeguata delle leggi e nel ruolo svolto dallo Stato nei procedimenti fallimentari. In base alle risultanze di cui alla sezione 3.3.1.6 e in mancanza di prove del fatto che Xiamen non sarebbe soggetta alle distorsioni presenti a livello nazionale nei procedimenti fallimentari, tale argomentazione è stata respinta.
(158)
Xiamen ha osservato inoltre di aver condotto trattative indipendenti sui prezzi con i propri acquirenti nell'UE o altrove sulla base del costo di produzione e alle condizioni di mercato prevalenti. Ha aggiunto che il prezzo di vendita applicato ai suoi acquirenti nell'UE si basava su un premio di conversione più il prezzo dell'alluminio quotato, per le vendite nell'UE, presso la borsa londinese dei metalli (LME).
(159)
Secondo l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è calcolato in base a costi o valori di riferimento esenti da distorsioni, qualora sia accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative. Le affermazioni riassunte nel considerando precedente riguardano il prezzo all'esportazione nell'UE (o altrove) e non il valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(160)
Per quanto riguarda le materie prime, Xiamen ha affermato che non esistono politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato nella RPC. Ritiene di disporre della libertà di scegliere i propri fornitori, che si tratti di produttori o di distributori, a prezzi negoziati liberamente. Il prezzo d'acquisto delle materie prime e di altri fattori produttivi inoltre era determinato mediante negoziazioni e gare tra diversi fornitori. Xiamen ha affermato anche di acquistare all'estero una parte delle sue materie prime. In particolare, si tratta di vergelle in lega di alluminio-titanio-boro, che acquista integralmente dal Regno Unito.
(161)
A tale proposito, la Commissione ha ricordato che Xiamen non ha fornito elementi di prova che comprovassero positivamente che i costi sostenuti per l'acquisto di fattori produttivi sul mercato interno non erano influenzati dal sostanziale intervento pubblico indicato dalle risultanze di cui alle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di distorsioni lungo l'intera catena del settore dell'alluminio. Tali distorsioni riguardano anche i fornitori di materie prime, che sono soggetti a tutti i tipi di distorsioni riscontrati nella RPC, tra cui il costo dell'energia elettrica e del lavoro, l'accesso a finanziamenti ecc. Per contro, nel caso degli acquisti all'estero di Xiamen, sulla base degli elementi di prova presentati e successivamente sottoposti a controllo incrociato a distanza, tra cui la risposta al questionario, un'analisi del prezzo di tali acquisti (che evidenzia prezzi analoghi a quelli praticati dal paese rappresentativo), e l'assenza di elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative a questo fattore produttivo nel Regno Unito, è stato positivamente accertato che il prezzo d'acquisto delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro dal Regno Unito (che rappresenta una piccola parte dei costi generali delle materie prime di questa società) è esente da distorsioni e non deve essere sostituito con i dati di un paese rappresentativo.
(162)
Dall'inchiesta è emerso inoltre che Xiamen ha costituito, congiuntamente con Yunnan Yunlv Yongxin Metal Processing Co., Ltd (un'impresa di proprietà dello Stato), una società denominata Yunnan Yongshun Aluminium Co., Ltd. nella contea di Jianshui, provincia di Yunnan. Tale società è un fornitore di Xiamen e la sua attività principale è la produzione di placche in lega di alluminio di grandi dimensioni. Ciò dimostra che, in primo luogo, Xiamen collabora strettamente con lo Stato cinese, creando una joint venture con un'impresa di proprietà dello Stato e, in secondo luogo, che le distorsioni presenti a livello nazionale riguardano anche i suoi fornitori.
(163)
Xiamen ha affermato inoltre che il governo non aveva alcuna influenza sulla sua capacità di accedere al credito o sulle condizioni del credito concesso alla società e che tali condizioni, come il tasso di interesse, sono determinate in base al relativo tasso di mercato prevalente. Xiamen ha anche asserito che le sue SGAV erano congrue ed esenti da distorsioni e avrebbero dovuto essere prese in considerazione.
(164)
La Commissione ha ricordato che, al fine di stabilire l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. Anche se non ha beneficiato direttamente di alcun finanziamento pubblico significativo, quod non, Xiamen era ammissibile al sostegno finanziario, come descritto nelle sezioni 3.3.1.8 e 3.3.1.5. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato nella sezione 3.3.1.5, il produttore esportatore, come tutte le società del settore dell'alluminio, era soggetto ai documenti di pianificazione e orientamento dello Stato cinese e ha avuto accesso ai finanziamenti attraverso il sistema finanziario cinese descritto nella sezione 3.3.1.8. A tale riguardo, le banche e gli altri istituti finanziari, seguendo gli orientamenti del governo della RPC, agevolano l'accesso ai finanziamenti per gli operatori del mercato, compresi i produttori di prodotti di alluminio, creando così una rete di sicurezza finanziaria per tali imprese e conferendo loro un vantaggio rispetto alle loro controparti situate al di fuori della RPC. Come illustrato inoltre al considerando 118, Xiamen, in virtù del suo status di industria strategica emergente, è ammessa al sostegno finanziario disponibile per le società che godono di tale status, come descritto in detto considerando.
(165)
Per quanto concerne il lavoro, Xiamen ha affermato di applicare un sistema retributivo normale e adeguato. Ha negoziato in maniera indipendente le singole retribuzioni con i propri dipendenti, sulla base delle tariffe di mercato, nonché delle competenze e dei risultati personali. Xiamen ha aggiunto che nella RPC non esiste un mandato di Stato in merito al controllo dei salari.
(166)
La Commissione ha ricordato che distorsioni relative al mercato del lavoro sono state accertate a livello nazionale nella sezione 3.3.1.7. Le questioni inerenti al mercato del lavoro cinese, tra cui l'assenza di sindacati indipendenti dal governo e le restrizioni alla mobilità della forza lavoro a causa del sistema di registrazione dei nuclei familiari, descritto al considerando 130, esercitano un effetto distorsivo sulla definizione dei salari nella RPC. A tale proposito, non esistono elementi di prova a dimostrazione del fatto che gli effetti distorsivi dell'assenza di sindacati indipendenti a livello nazionale e del sistema di registrazione dei nuclei familiari non si applichino a Xiamen. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(167)
Xiamen ha affermato infine che, per tutte le ragioni citate sopra, le sue SGAV e i suoi profitti erano congrui ed esenti da distorsioni e avrebbero dovuto essere considerati nei calcoli.
(168)
Per quanto riguarda l'argomentazione concernente SGAV e profitti, la Commissione ha rilevato in primo luogo che era generica e priva di fondamento, in quanto si riferiva semplicemente alle altre argomentazioni dello stesso produttore esportatore che sono state tutte respinte. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base dispone specificamente che qualora sia accertata l'esistenza di distorsioni significative, il valore normale costruito deve comprendere un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Poiché questo vale per la presente inchiesta e il produttore esportatore i suoi fornitori sono interessati da tali distorsioni, tali argomentazioni sono state respinte.
(169)
Di conseguenza, tenendo debito conto dell'eccezione relativa alle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro, la Commissione ha proceduto alla determinazione del valore normale sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione seguente.
3.4.
Paese rappresentativo
3.4.1.
Osservazioni generali
(170)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale
(
90
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(171)
Come indicato ai considerando 70 e 71, la Commissione ha pubblicato e inserito nel fascicolo due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Le note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. La valutazione della Commissione può essere sintetizzata nel modo seguente.
3.4.2.
Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta
(172)
Nella prima nota, la Commissione ha individuato 55 paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel periodo dell'inchiesta, la Banca mondiale ha classificato questi paesi come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. Tuttavia è stata riscontrata una produzione significativa del prodotto oggetto dell'inchiesta solo in cinque di questi paesi, vale a dire in Armenia, Brasile, Indonesia, Federazione russa e Turchia.
(173)
Data la mancanza di dati significativi su importazioni/esportazioni e/o dati finanziari dei produttori di ACF in Armenia e in Indonesia, questi paesi non sono stati ulteriormente esaminati come potenziali paesi rappresentativi.
(174)
In seguito alla prima nota, Xiamen ha sostenuto che la Commissione dovrebbe considerare la Malaysia come possibile paese rappresentativo. Questo produttore esportatore ha affermato che in Malaysia vengono prodotti quantitativi sufficientemente rappresentativi di fogli di alluminio, facendo riferimento a due società che producono il prodotto in esame, ossia Alcom e UACJ Foil Malaysia. Xiamen ha ribadito la sua tesi dopo la seconda nota.
(175)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che in Malaysia sono in vigore restrizioni alle esportazioni commerciali sotto forma di obblighi di licenza e tasse all'esportazione relative agli avanzi di alluminio. Questo fattore di produzione rappresenta approssimativamente tra il 5 % e il 10 % del costo di produzione. In secondo luogo, Alcom non sembrava produrre ACF e UACJ Foil Malaysia risultava in perdita in base agli ultimi dati finanziari disponibili per il 2019 (periodo che si sovrappone parzialmente al periodo dell'inchiesta) nella banca dati Dun&Bradstreet («D&B»)
(
91
)
. Infine, le note contengono un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentative, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. Xiamen non ha fornito le informazioni secondo lo standard richiesto e il livello di dettaglio prescritto nel suddetto allegato. Per le ragioni di cui sopra, la tesi di Xiamen è stata respinta.
(176)
Per quanto riguarda la Russia inoltre sono state rilevate restrizioni all'esportazione sotto forma di una tassa all'esportazione relativa agli avanzi di alluminio
(
92
)
, un sottoprodotto significativo che in una certa misura può essere riutilizzato nel processo di produzione di ACF. Inoltre la maggior parte delle bobine di fogli di alluminio (fattore produttivo fondamentale per la produzione di ACF, in quanto rappresenta oltre il 90 % del costo di produzione, a seconda del processo di produzione) è importata dalla Cina o dai paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755
(
93
)
(«regolamento 2015/755»). La Commissione ha quindi escluso la Russia dai paesi da prendere in considerazione, analizzando in modo più dettagliato nelle note il Brasile e la Turchia come potenziali paesi rappresentativi.
3.4.3.
Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(177)
In seguito alla prima nota, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che il Brasile non era un paese rappresentativo appropriato, data l'esistenza di varie distorsioni sul mercato brasiliano dell'alluminio. Gli stessi hanno inoltre affermato che Novelis do Brasil Ltda, la società proposta dalla Commissione come produttore rappresentativo, non era idonea, in particolare a causa di un livello di profitto riportato insolitamente elevato, considerato non rappresentativo del settore industriale in questione e inappropriato per essere utilizzato nel caso di specie.
(178)
La Commissione è a conoscenza del fatto che il 29 luglio 2020 le autorità brasiliane hanno aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni cinesi di prodotti di alluminio in Brasile (circolare n. 46 del 28 luglio 2020 («circolare 46») del segretariato brasiliano del Commercio estero)
(
94
)
. La definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta citata nella circolare 46 si sovrapponeva ampiamente alla definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta, di cui alla sezione 2. Nella circolare 46 sono inoltre pubblicati, in formato indicizzato, i risultati operativi dei denuncianti (tre società, tra cui Novelis do Brasil) dai quali è emerso che nel periodo 2015-2019 i denuncianti hanno registrato delle perdite.
(179)
Sulla base di questi elementi di prova, la Commissione ha ritenuto improbabile che l'utile dichiarato da Novelis do Brasil (19,4 % nell'ultimo esercizio finanziario) sia stato realizzato in relazione al prodotto in esame. A tale proposito, poiché la società produce un'ampia gamma di prodotti, la Commissione ha ritenuto che tale profitto fosse stato realizzato, con tutta probabilità e in larga misura, in relazione ad altri prodotti fabbricati da Novelis do Brasil, quali i prodotti per l'industria aerospaziale o automobilistica e le lattine per bevande.
(180)
La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati di Novelis do Brasil non costituissero un valore di riferimento appropriato per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti per il prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha quindi scartato, nella fase della seconda nota, il Brasile come possibile paese rappresentativo appropriato e ha concentrato la sua analisi sulla Turchia.
(181)
L'analisi delle importazioni dei principali fattori produttivi in Turchia ha mostrato che le importazioni di bobine di fogli di alluminio nel paese non sono state materialmente influenzate dalle importazioni dalla Cina o da uno dei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755. Inoltre è stato stabilito che per la Turchia erano disponibili dati sulle importazioni più precisi per i principali fattori produttivi (comprese le bobine di fogli di alluminio) rispetto al Brasile.
(182)
Nel caso in questione, la Commissione ha identificato due produttori turchi di ACF (Assan Aluminyum e Asaş Aluminyum). Mentre nell'esercizio finanziario 2019 (che si sovrappone parzialmente al periodo dell'inchiesta) Assan Aluminyum era in perdita, i profitti di Asaş Aluminyum nello stesso periodo erano prossimi al pareggio. A tale proposito, la Commissione osserva che, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». Un profitto prossimo al pareggio non può essere considerato congruo, in particolare considerando il livello di profitti raggiunto da altre società turche nell'industria dell'alluminio
(
95
)
. Provvisoriamente i dati di Asaş Aluminyum quale produttore di ACF non sono stati quindi considerati un valore di riferimento appropriato.
(183)
In mancanza di un valore di riferimento appropriato per stabilire un congruo importo di SGAV e profitti per il prodotto oggetto dell'inchiesta in Turchia, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che i dati delle società di un settore che produce un prodotto simile potessero essere adeguati in queste circostanze. Più specificamente, la Commissione ha ritenuto appropriato utilizzare i dati delle società turche attive nel settore degli estrusi in alluminio. La Commissione ha basato la sua conclusione sulle conoscenze e sulle informazioni già disponibili in un'altra recente inchiesta antidumping
(
96
)
nello stesso settore (alluminio) e riguardante un prodotto simile e un periodo simile, segnatamente gli estrusi in alluminio. Ciò è stato ulteriormente integrato da altre ricerche.
(184)
Gli estrusi in alluminio sono prodotti con una composizione del materiale di partenza simile a quella degli ACF. In termini di processo di produzione, l'alluminio può essere trasformato in una serie di prodotti mediante estrusione, laminazione o fusione. Gli estrusi, insieme agli ACF, sono considerati prodotti semilavorati di alluminio, quindi appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti. Inoltre le società che producono estrusi in alcuni casi producono anche altri prodotti in alluminio, tra cui i prodotti laminati che comprendono anche gli ACF (cfr. il considerando 193 per maggiori dettagli). Questo giustifica la scelta dei produttori di estrusi per la determinazione di SGAV e profitti nel paese rappresentativo.
(185)
Ai fini del caso di specie, è stata innanzitutto determinata la disponibilità dei dati delle società per l'esercizio finanziario 2019, che copre la metà del periodo dell'inchiesta. Non erano disponibili dati finanziari per il 2020. Successivamente sono state selezionate le società redditizie
(
97
)
nell'esercizio finanziario in questione. Tra le società identificate
(
98
)
, tre presentavano un livello congruo di redditività in base ai dati della banca dati D&B nel 2019.
(186)
Inoltre, sulla base di un'ulteriore ricerca condotta dalla Commissione, è emerso che Asaş Aluminyum (il produttore di ACF) così come altre due società identificate da Zhongji nelle sue osservazioni in risposta alla prima nota (P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi e Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), sono coinvolte, oltre che nella produzione di altri semilavorati di alluminio, nella fabbricazione di estrusi in alluminio
(
99
)
. Inoltre i dati finanziari di P.M.S. Metal e Cansan Aluminyum sono prontamente disponibili nella banca dati D&B e, a differenza di Asaş Aluminyum, le suddette società hanno anche registrato congrui livelli di profitto nel 2019. Pertanto anche queste due società sono considerate dalla Commissione come produttori rappresentativi in Turchia ai fini del caso di specie (cfr. il considerando 223 per un elenco completo delle società selezionate).
(187)
In risposta alla seconda nota, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione si sono opposti all'uso dei dati sulle SGAV e sui profitti delle società del settore dell'estrusione, chiedendo invece l'uso dei dati corrispondenti dei produttori turchi di ACF (utilizzando cifre effettive o corrette) o dei produttori di altri prodotti in alluminio, come i fogli di alluminio. Le società hanno sostenuto che gli estrusi e gli ACF non appartengono alla stessa categoria generale di prodotti e/o settori e che non esiste alcuna corrispondenza tra i due prodotti, che sia in termini di caratteristiche fisiche o tecniche, usi finali, processi di produzione o costi di produzione.
(188)
In primo luogo, è opportuno ricordare che la Commissione si sforza di identificare cifre effettive, congrue ed esenti da distorsioni dei profitti e delle SGAV nel paese rappresentativo. Come esposto nella seconda nota, nella ricerca dei valori di riferimento appropriati, la Commissione può considerare, se necessario, anche i produttori che fabbricano un prodotto della stessa categoria generale e/o settore del prodotto oggetto dell'inchiesta in assenza di un produttore di ACF rappresentativo. Anche se alcune caratteristiche, usi finali, processi di produzione e costi di produzione per ACF ed estrusi in alluminio possono non essere identici, tali aspetti non possono essere considerati determinanti nel caso di specie. Oltre alle motivazioni già esposte al considerando 184, in base alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione
(
100
)
l'industria degli estrusi in alluminio e la produzione di ACF rientrano nella stessa categoria generale di attività economica e d'industria.
(189)
Per quanto riguarda l'affermazione che la Commissione dovrebbe utilizzare i produttori di altri prodotti in alluminio, vale a dire i fogli di alluminio (diversi dagli ACF), la parte non ha spiegato in che modo questo prodotto, le sue caratteristiche e il suo utilizzo sarebbero più appropriati rispetto agli estrusi in alluminio e in che modo siano paragonabili. Inoltre i produttori esportatori non hanno proposto produttori di fogli di alluminio del potenziale paese rappresentativo con dati finanziari disponibili e un congruo profitto. In ogni caso, come specificato di seguito al considerando 190, le società utilizzate in via provvisoria nella presente inchiesta sono rappresentative di un gruppo più ampio di prodotti in alluminio, compresi i prodotti laminati.
(190)
In secondo luogo, le società ritenute idonee ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base spesso producono più di un prodotto. Analogamente, è comune che il livello di dettaglio dei dati finanziari pubblicamente disponibili delle società idonee nel paese rappresentativo non consenta un'analisi più dettagliata delle SGAV e dei profitti al livello dei singoli prodotti. Allo stesso modo, in questo caso, i dati finanziari dei produttori di estrusi identificati sono disponibili solo a livello aggregato nella banca dati D&B mentre, come indicato nel considerando 186, alcuni dei produttori di estrusi producono anche altri semilavorati di alluminio. Pertanto i dati finanziari disponibili per le società di estrusi in alluminio sono rappresentativi non solo della situazione del mercato degli estrusi in senso stretto, ma anche per quanto riguarda il mercato di un gruppo di prodotti più ampio, compresi i prodotti laminati. La richiesta di utilizzare dati finanziari alternativi è stata pertanto respinta.
(191)
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione inoltre hanno contestato il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto di Asaş Aluminyum (il produttore di ACF) a causa dei profitti troppo bassi, prendendo invece in considerazione, come produttori potenzialmente rappresentativi, tutte le società di estrusi in alluminio redditizie, a prescindere dai loro livelli di profitto individuali. Zhongji ha inoltre affermato che la redditività di Asaş Aluminyum era congrua per l'industria degli ACF.
(192)
La Commissione ha osservato che l'uso di dati finanziari raggruppati e ponderati di un paniere di società con congrue cifre di profitto (al di là dei livelli di profitto negativi o di pareggio) è più adeguato dell'esame delle prestazioni di un singolo produttore al fine di trovare un congruo importo per le SGAV e i profitti. Come indicato nel considerando 177 e nelle note al fascicolo, in questo caso un profitto prossimo al pareggio, basato unicamente sui dati di una sola società, non può essere considerato congruo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(193)
Zhongji ha inoltre sostenuto la necessità di rivedere le risultanze della Commissione sui dati finanziari da utilizzare per i produttori rappresentativi una volta resi disponibili i dati per il 2020. Secondo Zhongji, i dati relativi al 2019 non sono stati sostanzialmente interessati dalla pandemia di COVID-19 sia per quanto riguarda i produttori cinesi che per gli altri produttori di potenziali paesi rappresentativi, mentre i dati del 2020 hanno risentito in pieno della pandemia.
(194)
In risposta, la Commissione ha osservato che, in primo luogo, la pandemia di COVID-19 è stata dichiarata solo nel marzo 2020
(
101
)
, per cui si sovrappone al periodo dell'inchiesta solo per un trimestre. In secondo luogo, il periodo dell'inchiesta ha coperto il periodo luglio 2019-giugno 2020, il che significa che i dati del 2019 e del 2020 sono ugualmente pertinenti ai fini della valutazione della Commissione. In ogni caso, la Commissione non ha individuato dati finanziari relativi al 2020 disponibili e pertinenti per il caso di specie. Inoltre l'affermazione di Zhongji sull'impatto della pandemia di COVID-19 sui produttori non è comprovata e, visti i risultati dei produttori esportatori inclusi nel campione nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2019, appare poco plausibile.
(195)
In conclusione, i dati finanziari relativi a un gruppo rappresentativo di produttori di estrusi in alluminio ritenuti indicativi della situazione e dei livelli di profitto nel segmento dei semilavorati in alluminio (che comprende gli ACF) sono disponibili e considerati adeguati per stabilire il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.4.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(196)
Avendo stabilito che la Turchia era il paese rappresentativo appropriato in questa fase dell'inchiesta, sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
3.4.5.
Conclusioni
(197)
Alla luce dell'analisi di cui sopra e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende (in linea con la seconda nota) utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato e utilizzare i dati finanziari dei produttori di estrusi in alluminio elencati al considerando 223.
3.5.
Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi
(198)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito nella prima nota un elenco iniziale di fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
(199)
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione comprendeva il Global Trade Atlas («GTA»). La Commissione ha individuato infine i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, nella prima nota, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell'analisi GTA.
(200)
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella prima nota. Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato le informazioni per un certo numero di fattori produttivi sulla base delle osservazioni ricevute dalle parti interessate.
(201)
La Commissione ha inoltre stabilito che numerosi fattori produttivi elencati inizialmente nelle note non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione del valore normale, in quanto non sono stati di fatto utilizzati da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione nel processo di produzione di ACF (cfr. anche i considerando 230 e 231 per maggiori dettagli).
(202)
In considerazione di quanto precede, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
Tabella 2
Fattori produttivi degli ACF
Fattore produttivo
Codice delle merci
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Materie prime
Lingotti di alluminio
7601 10
12,73
CNY/KG
Placche di alluminio
7601 20 20
13,91
CNY/KG
Bobine di fogli di alluminio
7606 12 92
26,06
CNY/KG
Olio di laminazione («acqua ragia minerale»)
2710 12 21
5,92
CNY/KG
Additivi dell'olio di laminazione
2710 12 21
5,92
CNY/KG
Avanzi di alluminio
7602 00 19
11,01
CNY/KG
Lavoro
Costi del lavoro nel settore manifatturiero
NACE C.24
59,97
CNY/ora
Energia
Energia elettrica
Fascia di consumo secondo l'Istituto di statistica turco 70 000 MWh < consumo < 150 000 MWh
0,51
CNY/KWh
Energia elettrica
Fascia di consumo secondo l'Istituto di statistica turco 150 000 MWh < consumo
0,48
CNY/KWh
3.5.1.
Materie prime utilizzate nel processo di produzione
(203)
Al fine di stabilire il prezzo delle materie prime esente da distorsioni, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione (CIF) nel paese rappresentativo, come indicata nel GTA, da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina, avendo concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base (cfr. sezione 3.3.1). In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sulle esportazioni. La media ponderata del prezzo all'importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all'importazione, se del caso.
(204)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.
(205)
Per un numero limitato di fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha assimilato tali fattori produttivi a materiali di consumo, come spiegato al considerando 227.
(206)
In risposta alla seconda nota, Zhongji ha sostenuto che le banche dati su cui si è basata la Commissione (vale a dire GTA e D&B) non sono generalmente disponibili in quanto sono accessibili solo agli abbonati e che, in assenza di un abbonamento, le parti non possono esercitare adeguatamente i loro diritti di difesa. Inoltre Zhongji ha espresso le sue preoccupazioni circa l'attendibilità dei dati contenuti nella banca dati D&B, facendo riferimento alle imprecisioni rilevate nei dati inseriti nella banca dati per la sua affiliata di Hong Kong. Infine Zhongji ha sostenuto che la Commissione nella seconda nota non ha comunicato i valori aggiornati destinati ad essere utilizzati per ogni fattore produttivo, né i dati di base e nemmeno i calcoli effettuati.
(207)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, i dati non devono essere «pubblicamente disponibili» ma «prontamente disponibili». La Commissione ha inoltre osservato che con «pubblicamente disponibili» si intende «a disposizione del grande pubblico», mentre per «prontamente disponibile» si intende «a disposizione di tutti» purché siano soddisfatte determinate condizioni, come il pagamento di una tariffa. In secondo luogo, la banca dati D&B è un elenco aziendale completo, ampiamente utilizzato e riconosciuto, che la Commissione ha utilizzato indiscriminatamente per identificare i produttori nei potenziali paesi rappresentativi. Eventuali imprecisioni inserite nella banca dati per l'affiliata di Hong Kong di Zhongji non sono state comprovate. I documenti contabili di tale società non sono nemmeno disponibili nella banca dati D&B
(
102
)
e inoltre l'estratto fornito da Zhongji contiene ricavi modellati anziché reali. Ad ogni modo, le asserite imprecisioni non potrebbero compromettere l'attendibilità dei dati utilizzati dalla Commissione nel caso di specie, in quanto i dati per l'affiliata di Zhongji a Hong Kong non sono stati in alcun modo utilizzati al fine di applicare l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. In terzo luogo, tutte le informazioni pertinenti utilizzate per la determinazione del valore normale per i produttori esportatori, compresi tutti i dati di base e i calcoli dettagliati, sono state messe a disposizione dei produttori mediante comunicazioni generali o specifiche per le società, permettendo così a queste ultime di esercitare debitamente i loro diritti di difesa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(208)
In risposta alla seconda nota, Donghai e Zhongji hanno ripetutamente contestato l'inclusione del dazio all'importazione pagato nel paese rappresentativo per ogni materia prima utilizzata nella determinazione del valore normale. Secondo Zhongji, includendo i dazi all'importazione nel costo, la Commissione distorce tale costo e non arriva al costo di produzione esente da distorsioni in Cina. Zhongji ha inoltre sostenuto che i costi corrispondenti in Cina, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, non comprendono i dazi all'importazione poiché i fattori produttivi sono prodotti all'interno del paese. Inoltre, e su una linea simile, Donghai ha sostenuto che, poiché a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base la valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore, l'inclusione dei dazi all'importazione per le materie prime che le società cinesi hanno acquistato sul mercato interno non poteva essere considerata ragionevole.
(209)
Si osserva che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, l'obiettivo è quello di determinare i prezzi esenti da distorsioni dei fattori produttivi nei mercati rappresentativi. Nel caso in cui non siano disponibili dati sui prezzi praticati sul mercato interno nei possibili paesi rappresentativi (come in questo caso), si applicano i dati sui prezzi all'importazione che sono prontamente disponibili per la Commissione. Per arrivare a un'approssimazione ragionevole che rappresenti un prezzo praticato sul mercato interno esente da distorsioni del paese rappresentativo selezionato, i prezzi all'importazione identificati devono essere adeguati aggiungendo i relativi dazi all'importazione, poiché questi influenzano anche il prezzo effettivo sul mercato interno. In assenza di dazi all'importazione, il prezzo non sarebbe rappresentativo del prezzo praticato sul mercato del paese rappresentativo. Inoltre tale valutazione è stata eseguita separatamente per ogni produttore esportatore incluso nel campione per la determinazione dei rispettivi margini di dumping distinti. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.
(210)
In risposta alla seconda nota, Donghai e Zhongji hanno dichiarato che gli avanzi di alluminio ottenuti durante il processo di produzione degli ACF hanno una purezza uguale o simile a quella dei lingotti di alluminio e sono utilizzati come i lingotti di alluminio nella fase di fusione. Di conseguenza, secondo tali società, il codice SA riportato dalla Commissione nelle note (7602 00) o anche il codice a 8 cifre 7602 00 90 si riferirebbe a un prodotto diverso, ossia ad avanzi di alluminio di varia provenienza, minore purezza e diversa composizione della lega, che non corrisponde alla qualità degli avanzi effettivamente prodotti dalle società.
(211)
In primo luogo la Commissione ha osservato che, sulla base degli elementi di prova presentati da Donghai e Zhongji durante i controlli incrociati a distanza, il livello di prezzo degli avanti di alluminio utilizzati (e venduti) da tali produttori esportatori non era lo stesso dei lingotti di alluminio, bensì era soggetto a una riduzione a seconda del grado di purezza degli avanzi. È stato pertanto confermato che il prezzo dei lingotti di alluminio era superiore al prezzo degli avanzi di alluminio prodotti.
(212)
In secondo luogo, la Commissione ha stabilito che il codice delle merci pertinente nella nomenclatura turca distingue tra i cosiddetti scarti di fabbricazione classificati con il codice a 8 cifre 7602 00 19 e gli avanzi classificati con il codice a 8 cifre 7602 00 90. In base all'esame della Commissione dei rispettivi codici e delle argomentazioni presentate dalle parti, il codice delle merci 7602 00 19 sembra riflettere meglio il tipo di scarto consumato e prodotto sia da Donghai che da Zhongji. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare come valore di riferimento il prezzo all'importazione per il codice delle merci 7602 00 19 e non un prezzo all'importazione per i lingotti come suggerito dalle società.
(213)
In risposta alla seconda nota, Zhongji ha sostenuto che il ricorso ai dati sulle importazioni del GTA turco utilizzando il codice delle merci a 8 cifre per le bobine di fogli di alluminio (7606 12 92) non era rappresentativo, né corrispondente ai costi di Zhongji per le bobine di fogli di alluminio. Più specificamente, Zhongji ha affermato che i prezzi del GTA turco sono più alti di quelli dell'Unione. Inoltre, secondo la società, i dati sulle importazioni per il codice delle merci 7606 12 92 comprendono anche le importazioni di bobine di fogli di alluminio utilizzate per parti di aerei e per l'industria automobilistica, il che causerebbe una significativa inflazione dei prezzi. Zhongji ha inoltre affermato che nei dati del GTA non è effettuata una distinzione tra i tipi di leghe. Anche se Zhongji utilizza solo alcuni tipi di leghe più economiche per le sue bobine di fogli di alluminio, i dati del GTA su cui si è basata la Commissione riguardano tutte le leghe. Zhongji ha quindi chiesto di adeguare i dati del GTA in base al prezzo di una lega specifica simile, in termini di componenti chimici e metallici, ai gradi utilizzati da Zhongji nella relazione della CRU
(
103
)
. Zhongji ha sostenuto che anche la denuncia si basava su dati della CRU, specificamente in relazione alla Turchia come paese rappresentativo. Donghai ha formulato un'argomentazione simile, sostenendo che sarebbe più appropriato utilizzare i dati della CRU in quanto permettono di distinguere i prodotti in base a specifici tipi di leghe. Infine, Zhongji ha sostenuto che diverse operazioni di importazione incluse nel GTA per le importazioni di bobine di fogli di alluminio mostravano prezzi unitari insolitamente elevati e dovrebbero essere escluse.
(214)
Come osservazione preliminare, è opportuno ricordare che, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione intendeva identificare i corrispondenti costi di produzione in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore o, se lo riteneva opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni
(
104
)
.
(215)
In questo caso i prezzi all'importazione in Turchia sono disponibili nella banca dati del GTA
(
105
)
. Per quanto riguarda le bobine di fogli di alluminio, i dati del GTA sono disponibili a livello di 8 cifre, il che permette alla Commissione di rilevare specificamente le importazioni di bobine di fogli di alluminio dello spessore utilizzato dai produttori di ACF (spessore inferiore a 3 mm). Il codice a 8 cifre esclude anche le bobine di fogli di alluminio di spessore maggiore e destinati ad altri usi finali, come le bobine di fogli di alluminio per le lattine per bevande o di fogli di alluminio rivestiti. Pertanto i dati del GTA a livello di 8 cifre non solo comprendono tutti i tipi di bobine di fogli di alluminio usati nella produzione di ACF, ma escludono anche in misura considerevole i tipi di bobine di fogli di alluminio usati per altre applicazioni. Tali dati risultano quindi appropriati ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(216)
Inoltre, rispetto ai dati del GTA, che rappresentano in modo attendibile le bobine di fogli di alluminio utilizzate dai produttori di ACF, i dati provenienti dalla relazione della CRU hanno numerose caratteristiche che li rendono meno adatti all'uso. In primo luogo, i dati della CRU su cui si sono basati Donghai e Zhongji riguardano solo i prezzi per le bobine di fogli di alluminio del tipo specifico di lega 1050. I produttori esportatori inclusi nel campione, d'altra parte, non solo hanno utilizzato diverse leghe della serie 1xxx, ma hanno anche usato in quantità rilevanti leghe della serie 8xxx, notoriamente di qualità superiore (come confermato anche durante i controlli incrociati a distanza con Zhongji) e quindi più costose delle leghe della serie 1xxx. Pertanto il prezzo della lega 1050 non può essere considerato rappresentativo dei prezzi delle bobine di fogli di alluminio effettivamente utilizzate dai produttori di ACF nel processo di produzione. Per di più i prezzi della CRU proposti dalle parti si riferivano ai prezzi in diversi Stati membri dell'Unione (Germania, Italia, Francia) e nel Regno Unito e quindi non riflettevano la situazione in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo né i valori di riferimento internazionali. Inoltre, anche se nella denuncia sono stati utilizzati i dati della CRU, ciò è stato fatto allo scopo di determinare la capacità produttiva e il consumo di ACF in Turchia piuttosto che per identificare i valori di riferimento per i fattori produttivi.
(217)
Infine la Commissione ha considerato i dati disponibili sulle importazioni delle bobine di fogli di alluminio nel complesso. L'uso di un prezzo medio riduce l'incidenza di eventuali prezzi potenzialmente anomali all'estremità inferiore e superiore dell'intervallo e riflette ugualmente una combinazione di materie prime di qualità diversa utilizzate (in questo caso ad esempio i tipi di leghe della serie 1xxx e 8xxx) nel mercato rappresentativo interessato.
3.5.2.
Lavoro
(218)
Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche più recenti pubblicate dall'Istituto turco di statistica
(
106
)
che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario del lavoro per il 2016 per l'attività economica C.24 (fabbricazione di metalli di base)
(
107
)
. I valori sono stati ulteriormente adeguati per l'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno
(
108
)
pubblicato dall'Istituto turco di statistica per riflettere i costi del periodo dell'inchiesta.
(219)
Donghai e Zhongji hanno sostenuto che in termini di valore di riferimento utilizzato per il lavoro, la produzione di ACF è più vicina alle attività classificate con il codice 25 (fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature), ossia la classe 25.50 (fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri) o la classe 25.92 (fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo), piuttosto che a quelle classificate con il codice C.24. Zhongji ha inoltre sostenuto che alcuni dei produttori dell'Unione (Amcor e Carcano Antonio) sono classificati nella classe NACE 25.92.
(220)
La Commissione ha osservato che, in base alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione (che è in linea con la classificazione internazionale delle Nazioni Unite), la produzione di alluminio rientra nella divisione 24, più precisamente nel gruppo 24.4 (produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi) e nella classe 24.42
(
109
)
. La suddetta classe comprende la produzione di alluminio, incluse attività come la produzione di semilavorati di alluminio e la produzione di fogli di alluminio per avvolgere. Il fatto che alcuni dei produttori di ACF possano essere classificati sotto una diversa classe NACE (come la 25.92) significa semplicemente che tali aziende producono, tra le altre cose, anche imballaggi in metallo, che non sono considerati ACF. La Commissione ha quindi ribadito di aver stabilito correttamente il valore di riferimento utilizzando come base il costo del lavoro per l'attività economica C.24 (fabbricazione di metalli di base) e le argomentazioni delle parti sono state respinte.
3.5.3.
Energia elettrica
(221)
Per stabilire il prezzo di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell'energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia pubblicati dall'Istituto turco di statistica
(
110
)
. Il valore di riferimento è stato stabilito sulla base del prezzo per l'energia elettrica pubblicato il 23 settembre 2020. Il prezzo a cui si fa riferimento è la media del 2
o
semestre del 2019 e del 1
o
semestre del 2020. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale nella fascia di consumo pari, rispettivamente, a 70 000 ≤ T < 150 000 MWh e > 150 000 MWh. La Commissione ha utilizzato i prezzi netti (al netto dell'IVA).
3.5.4.
Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti
(222)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
(223)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni di SGAV e profitti la Commissione ha utilizzato i dati relativi a SGAV e profitti delle cinque società turche che erano state individuate come produttrici del prodotto simile (tra cui i semilavorati di alluminio), ossia gli estrusi in alluminio, come spiegato ai considerando da 190 a 196. Come indicato in tali considerando, la Commissione ha utilizzato le cifre relative ai dati finanziari del 2019 in quanto erano i dati disponibili più recenti, che inoltre si sovrappongono al periodo dell'inchiesta per metà anno. Sono stati utilizzati i dati delle seguenti cinque società:
1)
Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
2)
Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
3)
Cuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi
4)
P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
5)
Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
3.6.
Calcolo del valore normale
(224)
Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(225)
Al fine di stabilire i costi di fabbricazione esenti da distorsioni per ciascun soggetto giuridico che produce ed esporta il prodotto in esame, la Commissione ha sostituito per ciascun produttore esportatore i fattori produttivi acquistati da parti collegate e indipendenti con i fattori produttivi indicati nella tabella 2.
(226)
In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsione sulla base dei fattori produttivi acquistati da ogni società. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore che ha collaborato. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo di produzione.
(227)
In secondo luogo, per arrivare a un costo totale di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi dei materiali di consumo di cui al considerando 205 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(228)
Infine la Commissione ha aggiunto l'importo di SGAV e profitti determinato sulla base delle cinque società turche (cfr. considerando 223). Le SGAV, espresse come percentuale del costo delle merci vendute e applicate al costo totale di fabbricazione esente da distorsioni, ammontavano all'8,7 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi totali di fabbricazione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,5 %.
(229)
Su tale base, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(230)
Donghai ha sostenuto che, nel calcolo del valore normale, la sua entità produttrice di ACF avrebbe dovuto essere trattata, insieme ad altre entità appartenenti allo stesso gruppo societario («Nanshan Group»), in modo consolidato, ossia la Commissione avrebbe dovuto sostituire con i prezzi di riferimento solo i prezzi dei fattori produttivi acquistati dal gruppo all'inizio del processo di produzione da una parte indipendente. In tale contesto Donghai ha fatto riferimento alla prassi della Commissione relativa al concetto di «entità economica unica» applicato ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione. Analogamente Zhongji ha sostenuto che la sua entità produttrice di ACF si è rifornita della maggior parte delle bobine di fogli di alluminio da società affiliate e che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle componenti di costo (per la produzione delle bobine di fogli di alluminio) di queste società affiliate per la determinazione del valore normale dell'entità produttiva di Zhongji. Secondo Zhongji, il fatto che la sua entità produttrice facesse parte di un gruppo integrato di società e si approvvigionasse di materie prime dalle entità collegate dovrebbe essere tenuto nella dovuta considerazione e trattato diversamente da uno scenario in cui le materie prime provengono da fornitori indipendenti.
(231)
In primo luogo, la Commissione ha osservato che il concetto di «entità economica unica» si applica ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione o del prezzo praticato sul mercato interno nella misura in cui consente di identificare il prezzo pertinente praticato agli acquirenti indipendenti, e gli eventuali adeguamenti a tali prezzi, quando le vendite sul mercato interno o all'esportazione sono effettuate tramite un operatore commerciale collegato. La questione sollevata da Donghai e Zhongji riguarda invece il processo di produzione seguito dalle entità produttrici e i fattori produttivi pertinenti da queste utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame. A tale riguardo, è prassi normalmente seguita dalla Commissione (e applicata anche nel presente caso) determinare un valore normale per ogni singola entità produttrice esportatrice sulla base dello specifico processo di produzione e dei fattori produttivi acquistati da ciascuna entità giuridica che fabbrica il prodotto in esame. La richiesta di determinare il processo di produzione su base consolidata e di utilizzare i fattori produttivi dei produttori affiliati per i prodotti a monte diversi dall'ACF offuscherebbe la realtà industriale ed economica delle entità produttrici di ACF, supponendo ingiustificatamente che il gruppo di società collegate costituisca un'unica entità produttrice integrata. Le argomentazioni presentate da Donghai e Zhongji sono state quindi respinte.
3.7.
Prezzo all'esportazione
(232)
Il primo dei produttori esportatori inclusi nel campione, Donghai, ha esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite una società collegata situata in Cina e il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(233)
Inoltre Donghai ha venduto all'Unione il prodotto in esame anche tramite un'ulteriore società collegata stabilita nell'Unione, che ha agito in qualità di importatore. Per queste vendite, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello della frontiera dell'Unione sono stati effettuati adeguamenti relativi a tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compreso l'importo di SGAV e profitti.
(234)
La seconda società inclusa nel campione, Zhongji, ha esportato i prodotti in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione e attraverso una società collegata con sede a Hong Kong. Il prezzo all'esportazione per Zhongji era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
(235)
Infine, il terzo produttore incluso nel campione, Xiamen, ha esportato il prodotto in esame attraverso una società collegata con sede a Hong Kong e, in quantità minori, direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione per Xiamen era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
3.8.
Confronto
(236)
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.
(237)
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, al fine di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all'esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, delle commissioni, degli sconti, dei costi del credito, delle spese bancarie, delle riduzioni di fine anno e dei dazi doganali.
(238)
Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame di Donghai sono state effettuate tramite un operatore commerciale nazionale collegato della Cina, che vendeva ACF direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione o tramite una società commerciale tedesca collegata. Secondo Donghai, l'operatore commerciale nazionale ha agito come un dipartimento vendite interno delle società di produzione. Sulla base di una valutazione degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha accolto in via provvisoria l'argomentazione e non sono stati applicati adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per l'operatore commerciale nazionale.
(239)
Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, sia Zhongji che Xiamen hanno esportato ACF nell'Unione tramite operatori commerciali collegati aventi sede al di fuori dell'Unione, a Hong Kong. La Commissione ha constatato che le funzioni di questi operatori commerciali erano simili a quelle di un agente in quanto ricevevano un rialzo per i loro servizi.
(240)
In questo contesto, Xiamen ha chiesto l'applicazione dello status di «entità economica unica» al suo operatore commerciale situato a Hong Kong. Si osserva che: i) l'operatore commerciale di Xiamen non è situato nei locali o nei pressi dei produttori e conserva i suoi registri contabili presso la sua sede; ii) oltre a svolgere le sue attività commerciali, l'operatore commerciale agisce anche come entità acquirente di determinate materie ausiliarie per il gruppo ed è impegnato in operazioni finanziarie e di copertura come holding del gruppo; iii) sulla base del conto profitti e perdite verificato, i profitti dell'operatore commerciale collegato coprono le sue spese d'ufficio; iv) l'operatore commerciale si assume il rischio di inadempimento dei clienti; v) l'operatore commerciale paga i costi di nolo marittimo e le spese bancarie sulle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione; vi) non tutte le merci prodotte da Xiamen sono vendute tramite l'operatore commerciale collegato, circa il [20 % - 30 %] delle vendite del prodotto in esame all'UE e il 100 % delle vendite di altri prodotti all'UE e ad altri paesi terzi sono effettuate direttamente da Xiamen. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'argomentazione di Xiamen ha dovuto essere respinta.
(241)
Di conseguenza, è stato applicato l'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite attraverso le società commerciali collegate di Xiamen e Zhongji. Applicando l'articolo 2, paragrafo 9, per analogia, l'adeguamento consisteva nella deduzione delle SGAV delle rispettive società commerciali e di un profitto fittizio basato sul margine di profitto dell'unico importatore indipendente che ha collaborato in questo caso.
3.9.
Margini di dumping
(242)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame per calcolare il margine di dumping, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(243)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato perciò fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.
(244)
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 69,6 %.
(245)
Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello è determinato sulla base del volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, come indicato nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni.
(246)
Nel caso di specie il livello di collaborazione è ritenuto elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre il 90 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine più elevato stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione, ossia Donghai. Il margine di dumping così stabilito era pari al 98,9 %.
(247)
I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd
98,9 %
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
81,5 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.
16,1 %
Altre società che hanno collaborato
69,6 %
Tutte le altre società
98,9 %
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(248)
Come indicato al considerando 39, il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall'UE è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni aggiornate sulla base dell'UE-27. Di conseguenza gli indicatori seguenti, così come i margini di undercutting e di underselling, sono stati calcolati esclusivamente sulla base dei dati dell'UE-27.
(249)
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(250)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 209 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come le risposte ai questionari antidumping dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e le risposte al macro questionario dei produttori dell'Unione non inclusi nel campione. I dati sono stati incrociati con le cifre della denuncia per verificarne l'attendibilità e la completezza. Come indicato al considerando 27, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell'Unione
(251)
Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
(252)
In tal modo e per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata agli ACF e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.
(253)
La Commissione ha constatato che una parte della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato, come indicato nella tabella 3. Nel periodo in esame il mercato vincolato è aumentato pur rimanendo a un livello relativamente basso, intorno al 15 % del consumo durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia in questa fase dell'inchiesta la Commissione non dispone di elementi di prova inoppugnabili per stabilire se le società che utilizzano ACF per la produzione a valle abbiano o meno la libertà di scelta del fornitore, in quanto le informazioni sulle vendite vincolate e sulla produzione si basano su dati raccolti presso società non incluse nel campione. La Commissione ha ritenuto in via provvisoria che potrebbe esservi concorrenza tra loro, e di conseguenza tutte le quote di mercato sono calcolate sulla base del consumo totale dell'UE. In questa fase, si tratta dell'approccio più prudente e, in ogni caso, non altera le risultanze sul pregiudizio.
(254)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione esclusivamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la crescita, il volume e i prezzi delle esportazioni, la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.
(255)
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Essi sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Tali indicatori dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato.
4.3.
Consumo dell'Unione
(256)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte del produttore dell'Unione al questionario antidumping, del macro questionario e delle importazioni basate sui dati Eurostat.
(257)
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Consumo dell'Unione (in tonnellate)
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione
201 282
201 696
191 085
189 149
Indice
100
100
95
94
Mercato vincolato
27 209
27 340
28 727
29 128
Indice
100
100
106
107
Libero mercato
174 073
174 356
162 358
160 021
Indice
100
100
93
92
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione e Eurostat.
(258)
Durante il periodo in esame il consumo è dapprima aumentato leggermente meno dell'1 % nel 2018 per poi scendere del 5 % nel 2019 e di un ulteriore 1 % nel periodo dell'inchiesta. Di conseguenza il consumo è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. La diminuzione è almeno parzialmente causata dagli orientamenti generali per un'economia circolare annunciati dall'UE nel 2019, che includono obiettivi di riciclabilità per materiali di base come alluminio, acciaio, vetro ecc. I laminati per i quali si usano fogli leggeri in combinazione con altri materiali di base come pellicole in plastica, carta ecc. sono oggetto di una rigida sorveglianza poiché difficilmente possono essere riciclati con le tecnologie esistenti. Questo ha avuto un effetto negativo sulla domanda di fogli di alluminio leggeri.
(259)
Sembra che la pandemia di COVID-19 non abbia inciso sul consumo. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell'Unione, la costituzione di scorte di prodotti alimentari all'inizio della pandemia ha in realtà determinato un aumento iniziale del consumo, ma, poiché tali prodotti alimentari sono poi stati consumati nei mesi successivi, le vendite degli imballaggi per alimenti hanno subito una leggera diminuzione.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(260)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di due codici TARIC
(
111
)
ricavati dalla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell'Unione di cui alla tabella 3.
(261)
Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni e quota di mercato
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)
36 660
42 343
46 595
44 276
Indice
100
115
127
121
Quota di mercato
18 %
21 %
24 %
23 %
Indice
100
115
134
129
Fonte
: Eurostat.
(262)
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 21 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è aumentata di 5 punti percentuali, raggiungendo il 23 % nel periodo dell'inchiesta. Prima della pandemia, cioè nel 2019, la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva addirittura il 24 %.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(263)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici TARIC indicati al considerando 260.
(264)
Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Prezzo all'importazione
2 869
2 893
2 801
2 782
Indice
100
101
98
97
Fonte
: Eurostat.
(265)
Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi del 3 %, da 2 869 a 2 782 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come illustrato nella tabella 9.
(266)
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
(267)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava margini di undercutting compresi tra il 3,9 % e il 14,2 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. La media ponderata dell'undercutting era del 10,8 %.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(268)
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(269)
Come indicato al considerando 27, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(270)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione e delle risposte al macro questionario fornite dai produttori non inclusi nel campione, incrociati con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
(271)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(272)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(273)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell'Unione, nonché l'utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)
240 005
240 349
212 713
208 976
Indice
100
100
89
87
Capacità produttiva (in tonnellate)
296 161
283 091
281 091
278 319
Indic
e
100
96
95
94
Utilizzo degli impianti
81 %
85 %
76 %
75 %
Indice
100
105
93
93
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.
(274)
Tra il 2017 e il 2018 il volume di produzione è rimasto pressoché invariato, per poi scendere nel 2019 e poi ancora nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame il volume di produzione complessivo è diminuito del 13 %. Considerando la situazione del libero mercato e la diminuzione delle vendite (cfr. tabella 7), per mantenere la produzione e diluire i costi fissi, i produttori dell'Unione hanno aumentato le loro vendite vincolate (cfr. tabella 7), così come le loro esportazioni (cfr. tabella 14). Nonostante tali sforzi, il volume di produzione è comunque diminuito.
(275)
Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita del 6 %. Si è trattato di una risposta avveduta volta a limitare il pregiudizio di fronte al calo delle vendite sul libero mercato che ha determinato un calo della produzione durante il periodo in esame. Poiché la produzione è diminuita più bruscamente della capacità produttiva, nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti è sceso del 7 %, raggiungendo il 75 % nel periodo dell'inchiesta.
4.5.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(276)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)
148 840
144 726
130 060
132 227
Indice
100
97
87
89
Quota di mercato
74 %
72 %
68 %
70 %
Indice
100
97
92
95
Vendite sul mercato vincolato (in tonnellate)
22 378
22 392
23 972
25 106
Indice
100
100
107
112
Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato
11 %
11 %
13 %
13 %
Indice
100
100
113
119
Vendite sul libero mercato (in tonnellate)
126 462
122 334
106 087
107 120
Indice
100
97
84
85
Quota di mercato delle vendite sul libero mercato
63 %
61 %
56 %
57 %
Indice
100
97
88
90
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.
(277)
Le vendite totali nell'UE hanno seguito una tendenza al ribasso nel periodo in esame, registrando un -11 %. Tra il 2018 e il 2019 il calo è stato molto significativo: -10 %, seguito da un leggero aumento del 2 %, che ha coinciso con le perturbazioni della catena di approvvigionamento globale a causa dell'insorgenza della pandemia di COVID-19 nella RPC.
(278)
Come indicato al considerando 253, una parte della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato. Tale parte rappresentava il 15 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ed è aumentata del 12 % nel periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2018 e il 2019 e nel periodo dell'inchiesta.
(279)
Le vendite totali dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % nel periodo in esame. Di conseguenza la quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 63 % nel 2017 al 57 % nel periodo dell'inchiesta. Dopo un calo di 5 punti percentuali nel periodo 2018-2019, è aumentata di 1 punto percentuale entro la fine del periodo dell'inchiesta.
4.5.2.3.
Crescita
(280)
In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell'UE l'industria dell'Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato, come dimostrato nella sezione 4.5.2.2.
4.5.2.4.
Occupazione e produttività
(281)
L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti
2 220
2 151
2 072
2 003
Indice
100
97
93
90
Produttività (tonnellate/ETP)
108
112
103
104
Indice
100
103
95
97
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.
(282)
L'occupazione è diminuita del 10 % nel periodo in esame, mentre l'industria dell'Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alla domanda nel mercato interno.
(283)
La produttività ha pertanto segnato un primo miglioramento nel 2018, passando da 108 a 112 tonnellate/ETP, per poi subire un calo a seguito della riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso la produttività si è quindi ridotta del 3 %. Questo perché nel 2018 l'occupazione è stata ridotta mentre la produzione è rimasta relativamente stabile. Dal 2019 alla fine del periodo dell'inchiesta la produzione è tuttavia scesa più rapidamente dell'occupazione a causa delle minori vendite, con un corrispondente calo della produttività.
4.5.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(284)
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.
(285)
Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(286)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita nell'Unione
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)
3 396
3 557
3 408
3 359
Indice
100
105
100
99
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)
3 423
3 642
3 733
3 687
Indice
100
106
109
108
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(287)
I prezzi di vendita sul libero mercato sono dapprima saliti da 3 396 a 3 557 EUR/tonnellata nel 2018 per poi scendere a 3 408 nel 2019 e quindi a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta.
(288)
Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è aumentato da 3 423 EUR/tonnellata del 6 % nel 2018 e poi di un altro 3 % nel 2019, raggiungendo 3 733 EUR/tonnellata. Questa cifra è rimasta più o meno stabile durante il periodo dell'inchiesta. Uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sostenuto costi relativi alla ristrutturazione (principalmente pacchetti di esubero) che hanno avuto un'incidenza sul costo di produzione nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, anche in assenza di tali costi, il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sarebbe stato del 3 % più alto nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2017.
(289)
L'aumento complessivo del costo unitario di produzione nel periodo in esame è stato causato principalmente dal calo del volume di produzione del 13 % (15 % per i produttori dell'Unione inclusi nel campione). Costi di ristrutturazione straordinari a parte, ciò è particolarmente evidente nel 2019, dove tali costi sono stati limitati ma si è registrato un calo della produzione molto significativo per i produttori dell'Unione inclusi nel campione (-19 %). In seguito tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno iniziato ad adattarsi, per cui il volume delle vendite e della produzione nel periodo dell'inchiesta è migliorato leggermente anche per effetto delle minori importazioni dalla RPC a seguito dell'insorgenza della pandemia. L'eliminazione e la diluizione di alcuni costi fissi ha comportato un abbassamento del costo unitario di produzione nel periodo dell'inchiesta (se non si prendono in considerazione i costi di ristrutturazione).
4.5.3.2.
Costo del lavoro
(290)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
75 686
80 542
74 897
94 489
Indice
100
106
99
125
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(291)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel 2018, per poi diminuire del 7 % nel 2019. È poi aumentato del 26 % nel periodo dell'inchiesta, essendo una componente dei costi di ristrutturazione sostenuti da un produttore dell'Unione. Se si escludono tali costi straordinari, la cifra nel periodo dell'inchiesta sarebbe di [77 000 – 81 000], pari a un aumento del [2 – 7] % rispetto al 2017.
4.5.3.3.
Scorte
(292)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
8 745
8 598
6 664
7 491
Indice
100
98
76
86
Scorte finali in percentuale della produzione
7,9 %
7,9 %
7,3 %
8,2 %
Indice
100
99
92
103
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(293)
Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l'industria degli ACF in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un'importanza minore nell'analisi generale del pregiudizio.
(294)
La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia una leggera flessione nel 2019 e un leggero aumento nel periodo dell'inchiesta. Non si tratta tuttavia di variazioni straordinarie delle scorte.
4.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(295)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
–1,9 %
–1,0 %
–8,1 %
–9,6 %
Flusso di cassa (in EUR)
1 714 095
12 673 563
2 805 796
–11 241 877
Indice
100
739
164
– 656
Investimenti (in EUR)
21 447 204
19 751 766
19 457 392
16 592 531
Indice
100
92
91
77
Utile sul capitale investito
–2 %
–5 %
–19 %
–24 %
Indice
– 100
– 210
– 769
– 997
Fonte
: produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(296)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.
(297)
Le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, che nel 2017 erano in perdita, nel 2018 hanno leggermente recuperato, per poi tornare in decisa perdita nel 2019 e peggiorare nel periodo dell'inchiesta (–9,6 %). È opportuno notare che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ha avviato una ristrutturazione il cui costo, comprese le indennità di licenziamento, ha avuto un'incidenza negativa sulla seconda parte del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, anche senza queste spese straordinarie, i produttori inclusi nel campione sarebbero comunque in perdita a un tasso pari a –5,6 % nel periodo dell'inchiesta.
(298)
È chiaro che già nel 2017 l'industria dell'Unione subiva un pregiudizio. Questo non sorprende considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi (18 % nel 2017), a prezzi non solo inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ma anche ai suoi costi di produzione. Come spiegato ai considerando 260 e 261, i costi dei produttori dell'Unione sono aumentati più dei prezzi praticati, con un conseguente calo di redditività dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, per tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione (cfr. tabelle 5 e 9), limitando gli aumenti dei prezzi. Tale situazione ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività, che sono proseguiti durante il periodo dell'inchiesta. Di fatto, dopo un leggero aumento dell'1 % nel 2018, i prezzi cinesi sono diminuiti del 3 % nel 2019 e poi dello 0,7 % nel periodo dell'inchiesta, rimanendo molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall'industria dell'Unione, come dimostrano anche i notevoli margini di undercutting indicati al considerando 224.
(299)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l'andamento della redditività.
(300)
Nel periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 23 %. I piani di investimento più ambiziosi sono stati congelati a causa dell'insufficiente redditività e sono stati sostituiti da piani meno ambiziosi.
(301)
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo da –2 % nel 2017 a –24 % nel periodo dell'inchiesta. Un simile andamento segue il calo di redditività dell'industria dell'Unione.
(302)
Come riportato al considerando 256, è sempre più difficile per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ottenere capitali per gli investimenti. Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è ancora più a rischio.
4.5.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(303)
Nel periodo in esame le importazioni di ACF dalla RPC, che già nel 2017 erano significative, sono aumentate in misura notevole sia in termini assoluti (+21 %) sia in termini relativi (+5 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell'UE è diminuito del 6 %. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 10,8 %. A prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame (cfr. tabelle 5 e 9). L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi).
(304)
Già all'inizio del periodo in esame l'industria dell'Unione mostrava segni di pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi del 18 % nel 2017 e i loro prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (cfr. tabelle 5 e 9).
(305)
Tutti gli indicatori macroeconomici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell'UE, quota di mercato, occupazione e produttività, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Analogamente, praticamente tutti gli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell'UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, scorte finali, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Anche l'andamento degli stessi indicatori del pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell'inizio della pandemia di COVID-19. Per molti indicatori la situazione nel periodo dell'inchiesta era migliore rispetto al 2019 grazie principalmente al livello inferiore delle importazioni dalla RPC, dovuto all'insorgenza della pandemia alla fine del 2019 e all'inizio del 2020. Questo aspetto sottolinea ulteriormente l'incidenza di tali importazioni sulla situazione generale dell'industria dell'Unione.
(306)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(307)
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione e ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati individuati i seguenti fattori potenziali: consumo; pandemia di COVID-19; asserita mancanza di investimenti; ristrutturazione dell'industria dell'Unione; elevati costi di produzione nell'Unione; importazioni da paesi terzi; andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(308)
Il deterioramento nella situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione e hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 224, i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 10,8 %.
(309)
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato (come illustrato nella tabella 4) passando da 36 660 tonnellate nel 2017 a 44 276 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 21 %. La quota di mercato è a sua volta aumentata del 29 %, passando dal 18 % al 23 %. Nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 7), le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % e la sua quota di mercato sul libero mercato è scesa dal 63 % al 57 %, con un calo del 10 %.
(310)
La situazione nel periodo 2017-2019 è anche più indicativa, poiché le importazioni cinesi sono aumentate del 27 % (da 36 660 tonnellate a 46 595 tonnellate) raggiungendo una quota di mercato del 24 %, mentre la quota dell'industria dell'Unione sul libero mercato era scesa al 56 % (un calo del 12 %). Nonostante un calo del consumo tra il 2018 e il 2019, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e ad acquisire quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.
(311)
I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame (come indicato nella tabella 5), passando da 2 869 EUR/tonnellata a 2 781 EUR/tonnellata. Per contro, i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti solo dell'1 % nello stesso periodo, passando da 3 396 EUR/tonnellata nel 2017 a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Pur partendo da un livello di prezzo inferiore nel 2017, i prezzi cinesi hanno quindi registrato una diminuzione superiore (–88 EUR/tonnellata) rispetto a quelli dell'industria dell'Unione (–37 EUR/tonnellata) nel periodo in esame. Nel periodo 2017-2019 inoltre il calo dei prezzi cinesi è stato del 2 %, a fronte di un aumento inferiore all'1 % (12 EUR/tonnellata) dei prezzi dell'industria dell'Unione.
(312)
La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha causato in tal modo una significativa contrazione dei prezzi per l'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). Di fatto, il grado di tale pressione al ribasso è quanto meno evidente dal fatto che durante tutto il periodo in esame i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, limitando la possibilità di aumentare i prezzi (cfr. considerando 265). Ciò ha determinato un calo della redditività dell'industria dell'Unione.
(313)
La differenza tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta è particolarmente significativa in termini di nesso tra le importazioni dalla RPC e la situazione dell'industria dell'Unione. Quando le importazioni sono diminuite in seguito alle perturbazioni della produzione e delle esportazioni nella RPC a causa della pandemia, la produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, le vendite, il costo unitario di produzione e la redditività dell'industria dell'Unione sono leggermente migliorati (senza tener conto dei costi di ristrutturazione straordinari).
(314)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Consumo
(315)
Un produttore esportatore ha sostenuto che la sostituzione degli ACF con altri prodotti in alcuni segmenti potrebbe essere la fonte del pregiudizio dell'industria dell'Unione.
(316)
Di fatto, come indicato nel considerando 258, il consumo dell'Unione si è ridotto nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dalla RPC sono tuttavia aumentate durante tutto il periodo in esame, mentre il consumo è diminuito. In presenza di un calo della domanda, normalmente ci si aspetterebbe che tutti i produttori ne risentano allo stesso modo o che anche le esportazioni diminuiscano maggiormente rispetto alle vendite interne (dell'Unione) in considerazione della vicinanza tra produttori e acquirenti nazionali. Eppure per tutto il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate del 21 % (27 % nel 2019) mentre le vendite dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % (16 % nel 2019). Inoltre il leggero miglioramento di alcuni indicatori discussi nel considerando 284 ha coinciso con il perdurare della contrazione del consumo, come si vede nella tabella 4. L'unica differenza significativa tra questi due periodi sono stati i livelli più bassi di importazioni a basso costo dalla RPC a causa della pandemia.
5.2.2.
Pandemia di COVID-19
(317)
La pandemia di COVID-19, iniziata nel primo semestre del 2020, ha inciso in vari modi sulla situazione del mercato dell'UE. Come indicato al considerando 259, il consumo complessivo non è stato influenzato mentre si è registrata una leggera diminuzione delle importazioni dalla RPC.
(318)
Come spiegato al considerando 262, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di dumping erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento superiore al 27 % fino all'insorgenza della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping si era già concretizzato, come risulta dall'andamento negativo di tutti gli indicatori macro- e microeconomici nel periodo 2017-2019, prima che entrasse in gioco la pandemia di COVID-19. Inoltre, come discusso al considerando 284, il minore volume delle importazioni dalla RPC a causa della pandemia all'inizio del 2020 ha avuto un'incidenza positiva su alcuni degli indicatori di pregiudizio. Questo esemplifica ulteriormente il forte nesso tra le importazioni e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
(319)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la pandemia di COVID-19 non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.3.
Mancanza di investimenti
(320)
Un produttore esportatore e due utilizzatori hanno sostenuto che uno dei motivi del pregiudizio è la mancanza di investimenti dell'industria dell'Unione nei loro impianti di produzione.
(321)
Come affermato al considerando 256, è vero che alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. Nonostante la gravissima situazione dell'industria dell'Unione per tutto il periodo in esame, l'inchiesta ha mostrato investimenti in meccanismi di controllo della qualità sulla linea di produzione e altri miglioramenti del parco macchine esistente. Inoltre diverse società hanno investito in R&S per produrre ACF più sottili e ACF per la produzione di batterie per auto elettriche. Questo dimostra che l'industria dell'Unione si è adattata alle esigenze del mercato, nei limiti delle sue possibilità finanziarie.
(322)
Benché non si possa escludere che siano necessari ulteriori investimenti nella tecnologia più recente per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che lo stato delle apparecchiature di produzione dell'industria dell'Unione e l'evoluzione dei suoi costi operativi non attenuano il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
(323)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i limitati investimenti non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.4.
Ristrutturazione dell'industria dell'Unione
(324)
Un utilizzatore ha indicato l'uscita dal mercato e la ristrutturazione dei produttori dell'Unione come motivo della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
(325)
La maggior parte delle chiusure rilevate dall'utilizzatore è avvenuta prima del periodo in esame e nulla faceva presupporre che si sarebbero verificate in condizioni di mercato eque. Semmai, analogamente alla situazione degli investimenti spiegata nel considerando 271, le chiusure di impianti di produzione e di imprese sono una conseguenza della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. Nell'ambito della ristrutturazione e dell'adattamento, tali chiusure di solito alleviano, non peggiorano il pregiudizio.
(326)
Come indicato al considerando 253, è vero che il costo della ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nella seconda metà del periodo dell'inchiesta può aver avuto un'incidenza su alcuni indicatori, come il costo di produzione, il costo del lavoro e la redditività. Questo è il motivo per cui nei considerando 260, 261, 263 e 268 la Commissione ha considerato anche il quadro del pregiudizio senza tener conto di tali costi. Anche senza tali elementi di costo è chiaro che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante tutto il periodo in esame, compreso il periodo dell'inchiesta. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
(327)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la ristrutturazione dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.5.
Salari elevati, costi dell'energia e mancanza di integrazione verticale
(328)
Un utilizzatore ha sostenuto che i salari elevati e i prezzi dell'energia sono le ragioni della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
(329)
Dal 2017 al periodo dell'inchiesta, i produttori dell'Unione, per continuare ad essere competitivi con una quota di mercato minore, hanno ridotto il numero di dipendenti nella produzione e nell'amministrazione e hanno pertanto diminuito sostanzialmente il loro costo globale del lavoro. Come dimostrato nella tabella 10, durante il periodo dell'inchiesta il costo medio per dipendente è aumentato, ma ciò è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione. Se si prescinde da queste spese straordinarie, il costo medio per dipendente rimane relativamente stabile durante tutto il periodo in esame, mentre i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono ancora in perdita a un tasso pari a -5,6 % (cfr. considerando 268).
(330)
Per quanto riguarda i costi dell'energia, essi rappresentano una parte relativamente bassa del costo di produzione (circa il 3 %) e pertanto non hanno un'incidenza significativa sull'aumento del costo di produzione indicato nella tabella 9. Il costo dell'energia per tonnellata di ACF prodotta dai produttori dell'Unione inclusi nel campione è effettivamente aumentato del 12 % durante il periodo in esame, tuttavia tale situazione deriva in parte dalla diminuzione del volume di produzione e in ogni caso, data la sua incidenza sul costo di produzione, il costo dell'energia non può essere responsabile dell'aumento del costo di produzione di cui alla tabella 9.
(331)
Un utilizzatore ha sostenuto che la mancanza di integrazione verticale è una fonte di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.
(332)
La Commissione ha rilevato che la mancanza di integrazione verticale non interrompe la catena di causalità, poiché questo fattore non è cambiato durante il periodo in esame. Inoltre non tutti i produttori esportatori cinesi sono integrati verticalmente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(333)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i salari, i costi dell'energia e la mancanza di integrazione verticale non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.6.
Importazioni da paesi terzi
(334)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Importazioni da paesi terzi
Paese
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato
Volume (in tonnellate)
10 950
9 680
9 675
8 625
Indice
100
88
88
79
Quota di mercato
5 %
5 %
5 %
5 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 192
3 386
3 474
3 575
Indice
100
106
109
112
Fonte:
Eurostat.
(335)
Le importazioni da paesi terzi sono state relativamente limitate, con prezzi medi costantemente superiori ai prezzi cinesi durante tutto il periodo in esame. I prezzi sono stati solo leggermente inferiori a quelli dell'Unione nel 2017 e nel 2018, per poi superarli nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti (–21 %). Tenendo conto della contrazione del consumo, la quota di mercato delle importazioni è rimasta intorno al 5 % durante tutto il periodo in esame. I loro prezzi sono aumentati del 12 % nel periodo in esame.
(336)
Su questa base, la Commissione ha concluso che l'evoluzione delle importazioni da altri paesi nel periodo in esame non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.2.7.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(337)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 14
Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione
2017
2018
2019
Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
57 956
74 277
69 027
61 811
Indice
100
128
119
107
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3 498
3 632
3 475
3 400
Indice
100
104
99
97
Fonte
: industria dell'Unione inclusa e non inclusa nel campione.
(338)
Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate del 7 % nel periodo in esame, passando da circa 57 356 tonnellate nel 2017 a circa 61 811 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.
(339)
Il prezzo medio di queste esportazioni, che dapprima è aumentato del 4 % nel 2018 per poi scendere progressivamente a un livello inferiore al 2017 (–3 %) nel periodo dell'inchiesta, si è mantenuto costantemente al di sopra del prezzo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere sul mercato dell'Unione.
(340)
In considerazione dei livelli dei prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(341)
Esiste un chiaro nesso tra il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e l'aumento delle importazioni dalla RPC.
(342)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Nessuno dei fattori ha contribuito, da solo o in combinazione, agli sviluppi negativi degli indicatori di pregiudizio osservati nel periodo in esame.
(343)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
6.
INTERESSE DELL'UNIONE
6.1.
Interesse dell'industria dell'Unione e dei fornitori
(344)
Nell'Unione sono presenti 11 gruppi noti di società produttrici di ACF. L'industria dell'Unione impiega direttamente oltre 2 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.
(345)
L'assenza di misure con tutta probabilità avrebbe un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione, in termini di ulteriore abbassamento dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di raggiungere il proprio potenziale sul mercato dell'Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.
(346)
La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei suoi fornitori a monte.
6.2.
Interesse degli utilizzatori
(347)
Come indicato al considerando 36, nove utilizzatori che rappresentano l'industria degli imballaggi flessibili e l'industria dei materiali da costruzione hanno risposto al questionario. Durante il periodo dell'inchiesta le nove società rappresentavano circa il 27 % delle importazioni cinesi. Altri due utilizzatori hanno presentato osservazioni, ma non hanno risposto al questionario. Sulla base di tali risposte, la Commissione non ha riscontrato una dipendenza significativa dagli ACF importati dalla RPC. Per la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato, gli ACF provenienti dalla RPC rappresentavano tra lo zero e il 7 % dei costi di produzione dei prodotti che impiegavano ACF. Fanno eccezione due utilizzatori (uno nel settore delle costruzioni e un altro in quello degli imballaggi), che importano il [80 - 95] % e il [85 - 100] % dei loro ACF dalla RPC, pari, rispettivamente, al [15 - 25] % e al [20 - 30] % del loro costo di produzione. In questa fase dell'inchiesta, le informazioni fornite nelle loro risposte sono lacunose e non è possibile valutare in modo attendibile la capacità di tali utilizzatori di trasferire o assorbire i costi aggiuntivi. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori indagini.
(348)
Quattro utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non potevano fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti in nuovi macchinari e attrezzature di controllo della qualità sulla linea di produzione. Sebbene sia vero che i produttori dell'Unione in generale dispongono di un parco macchine più vetusto rispetto ai produttori cinesi, è vero anche che questi stessi produttori hanno investito e applicano strumenti di controllo della qualità sulla linea di produzione. Come dimostrano i dati sulle esportazioni dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione sono inoltre in grado di competere con successo sui mercati dei paesi terzi, a dimostrazione del fatto che il loro prodotto non è generalmente inferiore rispetto allo standard globale. Benché alcuni leader di mercato cinesi dispongano di impianti in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità, l'analisi della qualità fornita da un utilizzatore ha evidenziato che questo non è vero per tutta l'industria degli ACF nella RPC e per tutti i suoi produttori esportatori.
(349)
Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non fornirebbero prodotti di grande larghezza o almeno avrebbero un'offerta limitata per quanto riguarda dimensioni specifiche. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione sono in grado di fornire tutte le larghezze richieste dal mercato. Determinate larghezze potrebbero essere più convenienti di altre, a seconda della larghezza massima del laminatoio, il che si riflette poi nelle trattative sui prezzi, ma questa è una normale pratica commerciale.
(350)
Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di fornire ACF di qualità con uno spessore inferiore a 6 micron. Come spiegato al considerando 50, la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione non solo dispone di capacità esistenti e ha effettuato vendite commerciali in questo segmento, ma investe anche nella produzione di spessori inferiori a 6 micron, un segmento di mercato in via di sviluppo con un consumo relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta.
(351)
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi antidumping causerebbero interruzioni della catena di approvvigionamento. Mentre i picchi di domanda in situazioni specifiche possono causare tempi di consegna più lunghi e i produttori cinesi possono avere una maggiore flessibilità finanziaria per la costituzione di scorte di materie prime, è importante notare che possono verificarsi anche interruzioni nella catena di approvvigionamento dalla RPC, come è successo a causa della pandemia di COVID-19, il che rende la sopravvivenza dei produttori dell'Unione un fattore importante per la stabilità dell'approvvigionamento in Europa. In ogni caso, come indicato nella tabella 6, nell'Unione esiste una notevole capacità produttiva inutilizzata a disposizione degli utilizzatori.
(352)
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi antidumping metterebbero a rischio la competitività dell'industria della trasformazione sul mercato dell'Unione, in concorrenza con i produttori di paesi esterni all'Unione, poiché gli aumenti dei costi non potrebbero essere trasferiti ai loro acquirenti. I trasformatori europei potrebbero quindi spostare la produzione al di fuori dell'Unione. Tuttavia non sono stati forniti elementi di prova specifici sull'incapacità di trasferire i costi aggiuntivi ai trasformatori.
(353)
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi sarebbero in contrasto con l'obiettivo europeo di sostenibilità dato che l'uso di ACF più sottili contribuirebbe al raggiungimento di tale obiettivo. Tuttavia, se da un lato la Commissione ha già in precedenza concluso (cfr. considerando 50) che l'industria dell'Unione è perfettamente in grado di produrre ACF più sottili, dall'altro è opportuno osservare che l'Unione europea non può fondare una politica verde sostenibile, che comprende materiali isolanti più ecologici utilizzati nel settore dell'edilizia, su importazioni dalla Cina pesantemente oggetto di dumping e pregiudizievoli.
(354)
Un utilizzatore ha sostenuto che i dazi avrebbero un effetto distorsivo del mercato poiché due dei maggiori produttori di ACF, che sono anche trasformatori, avrebbero un consumo vincolato superiore al 70 % della loro produzione. Visto il numero di produttori dell'Unione, è altamente improbabile che il consumo vincolato di due produttori integrati di ACF, che sono anche trasformatori, abbia un effetto distorsivo del mercato. Inoltre esiste una significativa capacità inutilizzata relativa agli ACF nell'UE. Infine, non imporre misure antidumping per questo motivo significherebbe favorire un modello commerciale (produzione non integrata) rispetto all'altro.
(355)
Un utilizzatore ha sostenuto che invece di imporre dazi antidumping si potrebbero offrire aiuti di Stato all'industria dell'Unione. La Commissione ha osservato che l'aiuto finanziario non è comunque lo strumento giusto per contrastare un dumping pregiudizievole.
(356)
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esiste un interesse uniforme degli utilizzatori, né a favore né contro l'istituzione di misure. Gli utilizzatori che si sono opposti all'imposizione delle misure, e in particolare i due menzionati al considerando 339, potrebbero subire alcune conseguenze negative.
6.3.
Interesse degli importatori
(357)
Un consorzio di cinque importatori indipendenti ha fornito osservazioni sull'apertura. Tuttavia solo un importatore indipendente, che rappresenta il [15 - 25 %] delle importazioni dalla RPC, ha risposto al questionario degli importatori. In questa fase dell'inchiesta, le informazioni fornite nelle sue risposte sono lacunose e non è possibile valutare in modo attendibile la sua capacità di trasferire o assorbire i costi aggiuntivi. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriori indagini.
(358)
Il consorzio ha sostenuto che i produttori dell'Unione non sono in grado di fabbricare l'intera gamma di ACF nella qualità e nel volume richiesti a causa di limiti tecnici derivanti dalla mancanza di integrazione verticale della maggior parte dei produttori dell'Unione. Questa situazione causerebbe costi di produzione più alti, qualità inferiore, dipendenza dal mercato delle materie prime (bobine di fogli di alluminio) e tempi di consegna più lunghi dovuti a una catena di approvvigionamento più lunga. Il consorzio ha inoltre affermato che la mancanza di investimenti, specialmente nei sistemi di controllo sulla linea di produzione, ha generato problemi relativi alla qualità. Il consorzio si aspetta quindi una carenza di offerta, soprattutto per gli ACF di spessore sottile, se venissero imposte delle misure. Questa situazione, insieme ai prezzi più alti, minerebbe la competitività dei trasformatori (utilizzatori) dell'Unione.
(359)
Come discusso nella sezione 4.6.2.1, l'industria dell'Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente, anche tenendo conto dell'alto livello di uso vincolato di due grandi produttori dell'Unione. Contrariamente a quanto affermato dal consorzio di importatori, sono stati fatti investimenti nel controllo di qualità sulla linea di produzione e i dati non dimostrano sistematicamente una maggiore qualità degli ACF cinesi.
(360)
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso in questa fase che l'istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell'interesse degli importatori. La Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.4).
6.4.
Bilanciamento degli interessi contrastanti
(361)
A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
(362)
Per quanto concerne l'aumento dei prezzi, dall'inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 10,8 % e che l'abbassamento dei prezzi ha comportato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Se i prezzi dovessero risalire a livelli sostenibili, la Commissione ha ritenuto che tale aumento sarebbe limitato in considerazione del livello di concorrenza sul mercato dell'Unione. Come già affermato nella sezione 4.6.2.1, l'industria dell'Unione dispone di sufficiente capacità inutilizzata. Anche gli effetti negativi sugli utilizzatori quindi rimarrebbero limitati. Nessuna delle argomentazioni specifiche sollevate dagli utilizzatori e dagli importatori e discusse nei considerando da 340 a 348, 350 e 351 modifica questa conclusione.
(363)
Nel valutare l'entità degli effetti negativi per gli importatori, la Commissione ha osservato in primo luogo che il livello di collaborazione era relativamente basso, in quanto solo uno dei cinque importatori che hanno collaborato ha risposto al questionario. Come indicato al considerando 349, in questa fase dell'inchiesta è impossibile stabilire se l'importatore sarebbe in grado di assorbire l'aumento di prezzo, poiché non ha fornito i dati pertinenti.
6.5.
Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(364)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni di ACF originari della Cina.
7.
LIVELLO DELLE MISURE
(365)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
(366)
Nel caso di specie i denuncianti hanno affermato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione fosse superiore al loro margine di underselling (cfr. considerando 380).
7.1.
Margine di pregiudizio
(367)
La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Nel caso di specie il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli che risultano «
da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I
bis» (articolo 7, paragrafo 2
quinquies
del regolamento di base), e di conseguire un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).
(368)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori:
—
il livello di redditività precedente l'aumento delle importazioni dal paese interessato;
—
il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione; e
—
il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.
(369)
Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(370)
Nel periodo in esame solo una società inclusa nel campione è riuscita a raggiungere un profitto superiore al 6 % nel 2017. Le altre due società incluse nel campione, che insieme rappresentavano il [65 - 85] % delle vendite di tutte le società incluse nel campione nell'Unione, sono state in perdita durante tutto il periodo in esame. Il margine di profitto consolidato dell'industria dell'Unione, tenendo conto del margine di profitto più alto di ogni società inclusa nel campione durante il periodo in esame, è stato una perdita dell'1 %.
(371)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il margine di profitto è stato stabilito al 6 % in conformità di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 2
quater
.
(372)
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I
bis
del regolamento di base, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione ha stabilito un costo supplementare compreso tra circa 9,93 e 15,64 EUR/tonnellata, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole per i produttori dell'Unione inclusi nel campione interessati. Una nota sulle modalità con cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
(373)
Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell'UE stimate, che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure (2021-2025). Le quote di emissione dell'UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e sono state adeguate per garantire che si riferissero esclusivamente al prodotto simile. I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO
2
derivanti da un aumento dei prezzi dell'energia elettrica nel periodo 2021-2025 collegati all'EU ETS. Tali costi indiretti della CO
2
erano basati anche sulle quote di emissione dell'UE e al netto di eventuali compensazioni ricevute da autorità nazionali.
(374)
I costi delle quote di emissione dell'UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista durante il periodo di applicazione delle misure. La fonte di questi prezzi stimati è un estratto di Bloomberg New Energy Finance, datata 2 marzo 2021. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell'UE per questo periodo è pari a 35,50 EUR/tonnellata di CO
2
emessa.
(375)
Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione.
(376)
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.
(377)
Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo conto dell'elevata collaborazione degli esportatori cinesi e delle altre considerazioni illustrate al considerando 289, la Commissione ha fissato il margine residuo al livello del margine di underselling più elevato stabilito per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative, sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato. Il margine di underselling residuo così calcolato è stato fissato al livello del 29,1 %.
(378)
Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.
Società
Margine di dumping
Margine di pregiudizio
Dazio antidumping provvisorio
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
81,5 %
29,1 %
29,1 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd
16,1 %
16,0 %
16,0 %
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
98,9 %
25,2 %
25,2 %
Altre società che hanno collaborato
69,6 %
24,2 %
24,2 %
Tutte le altre società
98,9 %
29,1 %
29,1 %
7.2.
Distorsioni relative alle materie prime
(379)
Come spiegato nell'avviso di apertura dell'inchiesta, il denunciante ha fornito alla Commissione prove sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, la presente inchiesta ha esaminato le distorsioni asserite al fine di valutare se, ove pertinente, un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio.
(380)
Il denunciante ha asserito che nella RPC una delle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame era soggetta a una tassa all'esportazione e pertanto interessata da distorsioni. I lingotti di alluminio erano la materia prima interessata da distorsioni e, secondo quanto calcolato dal denunciante, essi rappresentavano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.
(381)
L'inchiesta ha confermato che la RPC applicava nel periodo dell'inchiesta una tassa all'esportazione sui lingotti di alluminio. L'importo di tale tassa è pari al 15 % del prezzo all'esportazione dei lingotti. La Commissione ha pertanto concluso che tale misura rientra nell'elenco di misure che costituiscono una distorsione relativa alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(382)
La Commissione ha confermato che i lingotti di alluminio rappresentavano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente verificato se il prezzo di tale materia prima fosse considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2
bis
, secondo comma. Ai fini di tale confronto, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria il prezzo di riferimento stabilito per calcolare il valore normale, ossia il prezzo di importazione dei lingotti di alluminio in Turchia come indicato nella tabella 2 al considerando 208, poiché nel caso di specie tale prezzo è altresì considerato come prezzo dei mercati internazionali rappresentativi. La Commissione ha confrontato il prezzo di riferimento con il prezzo dei lingotti di alluminio effettivamente pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione e ha stabilito su tale base che il prezzo di acquisto di tale materia prima nella RPC per i produttori esportatori inclusi nel campione non era considerevolmente minore rispetto al prezzo di riferimento nel paese rappresentativo, ossia in media nella gamma del [0 % - 5 %]. Dagli elementi di prova del fascicolo è inoltre emerso che i prezzi praticati sul mercato interno per i lingotti di alluminio fluttuavano al di sopra e al di sotto dei prezzi internazionali.
(383)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo dei lingotti di alluminio non era considerevolmente minore rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi. La Commissione ha pertanto ritenuto in questa fase che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base non erano soddisfatte e di conseguenza si applicavano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, per stabilire il livello del dazio provvisorio.
8.
MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(384)
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, all'interesse dell'Unione e al livello delle misure, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
(385)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di prodotti ACF originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, a seguito delle conclusioni provvisorie di cui al considerando 383 in merito alla possibile applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(386)
La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping (considerando 377). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.
(387)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
29,1 %
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd
16,0 %
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
25,2 %
Altre società che hanno collaborato
24,2 %
Tutte le altre società
29,1 %
(388)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(389)
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(390)
Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(391)
Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(392)
Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
9.
INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(393)
Conformemente all'articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
(394)
In seguito alla comunicazione preventiva due produttori esportatori (Xiamen e Donghai) e un utilizzatore (Manreal) hanno presentato osservazioni, che, poiché non riguardavano errori materiali, non rientravano nell'ambito della comunicazione preventiva.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(395)
Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
(396)
Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
—
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.
3. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
29,1 %
C686
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.
16,0 %
C687
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
25,2 %
C688
Altre società che hanno collaborato (allegato)
24,2 %
Tutte le altre società
29,1 %
C999
4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1
).
(
3
)
Cfr. rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di
fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 398 del 23.11.2020, pag. 32
).
(
4
)
https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2487.
(
5
)
Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (
GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6
).
(
6
)
Versione consolidata della denuncia, pag. 13.
(
7
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione,
Significant Distortions in the Economy of the People' s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations
, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(
8
)
OCSE (2019),
Measuring distortions in international markets:
the aluminium value chain
, documenti di lavoro dell'OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (ultima consultazione: 3.9.2020).
(
9
)
Think!Desk China Consulting & Research,
Final Report – Analysis of Market Distortions in the Chinese Non- Ferreous Metal Industry
, 24 aprile 2017 (allegato 2A.6 della denuncia).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63
).
(
11
)
Certain Aluminium Foil from the People's Republic of China:
Amended Final Affirmative
Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty Order
, 83 Fed. Reg. 17,360 (ministero del Commercio, 19 aprile 2018) (cfr. allegato 2A.2 della denuncia).
(
12
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(
13
)
Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(
14
)
Consultabile all'indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 8 settembre 2020).
(
15
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(
16
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
(
17
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(
18
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.
(
19
)
Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(
20
)
Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.
(
21
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; relazione – capitolo 4, pag. 50 e pag. 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108-109.
(
22
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
(
23
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.
(
24
)
Studio dell'OCSE, pag. 29.
(
25
)
Cfr. relazione WV Metalle, pag. 51.
(
26
)
Commissione antidumping australiana,
Aluminium Extrusions from China
, relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).
(
27
)
Cfr. ad esempio la relazione riguardante l'incapacità del governo della provincia dello Shandong di frenare l'espansione della capacità di produzione dell'alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consultato il 7 settembre 2020).
(
28
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 387-388.
(
29
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.
(
30
)
Relazione – capitolo 2, pag. 26.
(
31
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.
(
32
)
Disponibile all'indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 9 settembre 2020).
(
33
)
Disponibile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021).
(
34
)
Financial Times (2020),
Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise
, disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j.
(
35
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019 (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63
).
(
36
)
Relazione – capitolo 15, pag. 388.
(
37
)
http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, (consultato l'8 marzo 2019).
(
38
)
http://act.chinatt315.org.cn/hy/tthy/2014/0906/13763.html.
(
39
)
Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.
(
40
)
Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(
41
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019 (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63
).
(
42
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021 (
GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1
).
(
43
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021 (
GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40
).
(
44
)
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.
(
45
)
Relazione – capitolo 15, pag. 377.
(
46
)
Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282, e capitolo 15, pagg. 378-382.
(
47
)
Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282.
(
48
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 378-382, 390.
(
49
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 384-385.
(
50
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 382-383.
(
51
)
Cfr. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (consultato il 20 luglio 2020).
(
52
)
Ibidem, sezione 3.
(
53
)
Ibidem, sezione 4.
(
54
)
Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (consultato il 20 luglio 2020), sezione 13.
(
55
)
Relazione – capitolo 15, pag. 386.
(
56
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 390-391. Anche altre fonti attestano la fornitura di energia elettrica a prezzi scontati. Cfr. ad esempio: Economic Information Daily:
Preoccupazioni circa la flessione della crescita: la regione occidentale annuncia politiche preferenziali a favore di industrie ad elevato consumo energetico
, http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consultato il 4 settembre 2020), resoconto su come le province cinesi occidentali, come Shaanxi, Ningxia, Qinghai e Gansu, abbiano continuato a fornire energia elettrica a basso costo per attrarre maggiori investimenti.
(
57
)
Cfr.: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, sezione 10.
(
58
)
Cfr.: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (consultato il 20 luglio 2020).
(
59
)
Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, sezione 6.
(
60
)
Cfr. http://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (consultato il 21 luglio 2020).
(
61
)
Cfr.: http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato il 21 luglio 2020).
(
62
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 377-387.
(
63
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 378-389; studio dell'OCSE, pagg. 25-26.
(
64
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 392-393.
(
65
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 393-394.
(
66
)
Relazione – capitolo 15, pagg. 395-396.
(
67
)
Ibidem, pag. 16, pag. 30. Le autorità cinesi tuttavia interferiscono anche riguardo ad altri fattori produttivi. Un esempio tipico è rappresentato dal carbone, rispetto al quale il governo conserva la facoltà di attenuare l'aumento dei prezzi. Cfr.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consultato il 4 settembre 2020).
(
68
)
Ibidem, pagg. 16-18.
(
69
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(
70
)
Relazione – capitolo 9, pag. 216.
(
71
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(
72
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(
73
)
Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination:
Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China
, pubblicato dall'amministrazione per il commercio internazionale, ministero del Commercio, il 7 agosto 2017, IX.E. pag. 30, disponibile all'indirizzo https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (ultimo accesso: 11 marzo 2019).
(
74
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(
75
)
Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(
76
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.
(
77
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.
(
78
)
Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(
79
)
Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(
80
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
81
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020:
Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022
). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 3 aprile 2021). Il piano indica la necessità di «
implementare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma del governo societario del settore finanziario».
La sezione II del piano inoltre mira a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «
renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nel governo societario [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere state discusse dal comitato di partito prima di essere decise dal consiglio di amministrazione o dagli alti dirigenti».
(
82
)
Cfr. la
Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali
della CBIRC, del 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).
(
83
)
Cfr. il documento di lavoro dell'FMI
Resolving China's Corporate Debt Problem
, di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(
84
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
85
)
Studio dell'OCSE, pag. 21.
(
86
)
Cfr. OCSE (2019),
OECD Economic Surveys:
China 2019
, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi. pag. 29. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.
(
87
)
Cfr.: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021).
(
88
)
Cfr. sito web di Xiamen: http://www.xiashun.com/about/awards.htm
(
89
)
Cfr. comunicazione della provincia di Fujian del 2012 sulla definizione del riconoscimento delle imprese portanti per l'industria strategica ed emergente, sezioni II e VI: http://www.fjmtxh.com/NewsInfo.aspx?Id=11101
(
90
)
Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(
91
)
https://dnb.onelogin.com/portal/ (https://globalfinancials.com/index-admin.html).
(
92
)
Codice SA 7602 00.
(
93
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione, del 24 febbraio 2017 (
GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11
).
(
94
)
Circolare n. 46 del 28 luglio 2020, segretariato brasiliano del Commercio estero, http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-28- de-julho-de-2020-269159613.
(
95
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40
, considerando 266 e 267).
(
96
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1
).
(
97
)
Il profitto delle società doveva essere congruo, quindi le società in perdita o con un profitto molto basso (prossimo al pareggio) non sono state prese in considerazione.
(
98
)
La quarta società selezionata a titolo provvisorio nella seconda nota (Emek Kablo Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) è risultata infine non produrre estrusi in alluminio e pertanto non è stata presa in considerazione.
(
99
)
Cfr. https://www.asastr.com/production-facilities/, http://www.cansan.com.tr/EN/Production/Extrusion/ e https://www.turkishexportal.com/PMS-Metal-Profile-Aluminum-Industry-Trade-Inc_SHC13B_3f52c050b5a442608328416c31ac84bd?lang=en per maggiori dettagli.
(
100
)
Classe 24.42 – Produzione di alluminio, che comprende la produzione di semilavorati di alluminio e la produzione di fogli di alluminio per avvolgere (cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (pag. 156)).
(
101
)
Cfr. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (ultimo accesso: 21 aprile 2021).
(
102
)
https://globalfinancials.com/index-admin.html
(
103
)
CRU International Ltd. è una società che si occupa di ricerca sulle merci e che pubblica, tra le altre cose, i dati sul monitoraggio dei prodotti di alluminio.
(
104
)
In alternativa, è possibile utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate.
(
105
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(
106
)
I dati relativi al costo del lavoro sono disponibili all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.
(
107
)
La categoria «metalli di base» comprende l'alluminio sotto il codice C24.42.
(
108
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2
(
109
)
Cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF, pag. 156; cfr. anche la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica delle Nazioni Unite https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_English.pdf, pagg. 122-123.
(
110
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Period-I:-January-June,-2020-33647
(
111
)
Codici TARIC 7607111960 e 7607111993 (che era indicato con il numero 7607111995 fino al 17 febbraio 2017).
ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd.
C689
Repubblica popolare cinese
Kunshan Aluminium Co., Ltd.
C690
Repubblica popolare cinese
Suntown Technology Group Corporation Limited
C691
Repubblica popolare cinese
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.
C692
Repubblica popolare cinese
Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.
C693
Repubblica popolare cinese
Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd.
C694
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