Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione, del 27 aprile 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o maggio 2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1003 della Commissione, del 27 aprile 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o maggio 2026
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1003 of 27 April 2026 fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 May 2026
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1003
30.4.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1003 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2026
che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1
o
maggio 2026
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare gli articoli 183 e 193 bis,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione
(
2
)
stabilisce che il prezzo di costo, assicurazione e nolo (
cost, insurance and freight
, «CIF») all’importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)
I prezzi cif all’importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell’articolo 32 di tale regolamento di esecuzione.
(3)
I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(4)
A norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione
(
3
)
, se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione devono essere sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(5)
I dazi all’importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.
(6)
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all’importazione a norma dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(7)
I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(8)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione
(
4
)
stabilisce i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 15 gennaio 2026.
(9)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120.
(10)
Al fine di garantire che i melassi importati abbiano un accesso equo al mercato dell’Unione, è necessario che il presente regolamento si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026
Per la Commissione
A nome della presidente
Elisabeth WERNER
Direttrice generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (
GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (
GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026 (
GU L, 2026/120, 15.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/120/oj
).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi, importi dei dazi all’importazione e importi dei dazi addizionali all’importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1
o
maggio 2026
(in EUR)
Codice NC
(
1
)
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto considerato
Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto considerato
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato
1703 10 00
17,45
0
(
2
)
-
1703 90 00
2,94
0,35
(
3
)
1,80
(
1
)
Importo fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(
2
)
Questo importo sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.
(
3
)
Questo importo è conforme all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1003/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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