Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1022/2024

Regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione, dell’8 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo negli alimenti

Pubblicato: 08/04/2024 In vigore dal: 08/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione, dell’8 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo negli alimenti EN: Commission Regulation (EU) 2024/1022 of 8 April 2024 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of deoxynivalenol in food

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1022 9.4.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/1022 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2024 che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ( 2 ) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, compreso il deossinivalenolo (DON), negli alimenti. (2) Nel 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana e animale connessi alla presenza di deossinivalenolo e delle sue forme acetilate e modificate negli alimenti e nei mangimi ( 3 ) . Nel suo parere l’Autorità ha concluso che la dose giornaliera tollerabile (DGT) di 1 μg/kg di peso corporeo al giorno per il DON doveva essere considerata una DGT di gruppo per la somma di DON, 3-acetil-deossinivalenolo (3-Ac-DON), 15-acetil-deossinivalenolo (15-Ac-DON) e deossinivalenolo-3-glucoside (DON-3-glucoside). Al fine di valutare il rischio acuto per la salute umana, è stata calcolata una dose acuta di riferimento di gruppo (DAR) di 8 μg/kg di peso corporeo per pasto. Le stime delle esposizioni alimentari acute sono risultate inferiori a tale dose e non hanno destato preoccupazioni per la salute degli esseri umani. Tuttavia le esposizioni alimentari croniche stimate medie sono risultate superiori alla DGT di gruppo nei lattanti, nei bambini nella prima infanzia e in altri bambini, e a livelli elevati anche negli adolescenti e negli adulti, il che indica un potenziale problema per la salute. (3) Alla luce del parere dell’Autorità, la Commissione ha preso in considerazione la possibilità di fissare livelli massimi per la somma di DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e DON-3-glucoside. Tuttavia, data la quantità limitata di dati di occorrenza per la somma di DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e DON-3-glucoside e dato che 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e in particolare DON-3-glucoside non sono ancora analizzati sistematicamente, non saranno disponibili informazioni sufficienti per fissare tali livelli massimi fino a quando non sarà ulteriormente sviluppato il metodo analitico per l’analisi di routine delle forme acetilate e modificate di DON e non sarà monitorata la presenza della somma di DON e delle sue forme acetilate e modificate. Nel frattempo, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica, è opportuno ridurre alcuni tenori massimi esistenti per il DON seguendo il principio secondo cui i tenori massimi devono essere fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile applicando buone pratiche per ridurre al minimo la contaminazione e tenendo quindi conto dei dati di occorrenza recenti. (4) Al fine di garantire l’applicazione di buone pratiche agricole per ridurre al minimo la presenza di DON nei cereali, è importante stabilire un tenore massimo per i cereali non trasformati. Poiché l’avena non trasformata, prima della macinazione o prima di essere utilizzata in prodotti a base di cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, viene immessa sul mercato con il tegumento, il tenore massimo di DON nei chicchi di avena non trasformati dovrebbe applicarsi ai chicchi di avena non trasformati con il tegumento, anche se il tegumento non è commestibile. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915. (6) È opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento, tenendo conto del fatto che alcuni alimenti oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione. (7) Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei nuovi tenori massimi. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Gli alimenti elencati nell’allegato che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2024 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 ( GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103 ). ( 3 ) Parere scientifico sui rischi per la salute umana e animale connessi alla presenza di deossinivalenolo e delle sue forme acetilate e modificate negli alimenti e nei mangimi. EFSA Journal 2017;15(9):4718, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718. ALLEGATO Nell’allegato I, sezione 1 (Micotossine), del regolamento (UE) 2023/915, la voce 1.4 (Deossinivalenolo) è sostituita dalla seguente: « 1.4 Deossinivalenolo Tenore massimo (μg/kg) Osservazioni 1.4.1 Chicchi di cereali non trasformati, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 1.4.2 e 1.4.3 1 000 Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati destinati alla molitura ad umido e del riso. Il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione ( 6 ). 1.4.2 Chicchi di frumento duro non trasformati e chicchi di granturco non trasformati 1 500 Ad eccezione dei chicchi di granturco non trasformati per i quali è chiaro, attraverso ad esempio l’etichettatura o la destinazione, che sono destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido). Il tenore massimo si applica ai chicchi di frumento duro non trasformati e ai chicchi di granturco non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione ( 6 ). 1.4.3 Chicchi di avena non trasformati con tegumento non commestibile 1 750 Il tenore massimo si applica ai chicchi di avena non trasformati con tegumento immessi sul mercato per la prima trasformazione ( 6 ). Il tenore massimo si applica ai chicchi di avena con tegumento non commestibile. 1.4.4 Cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, granturco per pop corn e pop corn 750 Ad eccezione del riso. 1.4.5 Prodotti di macinazione dei cereali, ad eccezione dei prodotti di cui al punto 1.4.6 600 Ad eccezione dei prodotti di macinazione del riso. 1.4.6 Prodotti di macinazione del granturco 1.4.6.1 Prodotti di macinazione del granturco immessi sul mercato per il consumatore finale 750 1.4.6.2 Prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale 1 000 1.4.6.3 Polenta precotta pronta per il consumo 250 1.4.7 Prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione 400 Ad eccezione dei prodotti a base di riso. Compresi i piccoli prodotti da forno. 1.4.8 Pasta alimentare 600 Con il termine “pasta alimentare” si intende la pasta alimentare (secca) con un contenuto di acqua di circa il 12 %. 1.4.9 Alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ( 3 ) 150 Ad eccezione dei prodotti a base di riso. Il tenore massimo si applica alla materia secca ( 5 ) del prodotto come immesso sul mercato. 1.4.10 Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ( 3 ) 150 Ad eccezione dei prodotti a base di riso. Il tenore massimo si applica alla materia secca ( 5 ) del prodotto come immesso sul mercato.» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1022/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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