Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2022/1023 of 28 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of oat lecithin in cocoa and chocolate products as covered by Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
29.6.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 172/5
REGOLAMENTO (UE) 2022/1023 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2022
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(
2
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)
Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate.
(3)
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione
(
3
)
stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(4)
L’elenco dell’UE e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(5)
Il 25 gennaio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nella categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, figurante nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad un livello massimo di 20 000 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(6)
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza della lecitina di avena come additivo alimentare e, nel suo parere
(
5
)
del 10 dicembre 2019, ha concluso che la lecitina di avena da utilizzare come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per l’uso e i livelli d’uso proposti.
(7)
La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che funge da emulsionante e facilita la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato riducendo la viscosità e il valore della resa dei prodotti di cioccolato. Il cioccolato fuso può essere così pompato agevolmente durante la lavorazione. Inoltre la lecitina di avena impedisce l’affioramento del grasso e la formazione di una patina grigiastra sulla superficie dei prodotti durante la loro conservazione.
(8)
È pertanto opportuno autorizzare l’uso della lecitina di avena come emulsionante nella categoria di alimenti «prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», al livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg, e assegnare a tale additivo il numero E 322a.
(9)
Le specifiche della lecitina di avena (E 322a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale sostanza è inclusa per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16
.
(
2
)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (
GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19
).
(
5
)
EFSA Journal
2020;18(1):5969.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1)
nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la nuova voce seguente:
«E 322a
Lecitina di avena»;
2)
nella parte E, categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», dopo la voce relativa all’E 322 è inserita la nuova voce seguente relativa alla «lecitina di avena»:
«E 322a
Lecitina di avena
20 000 ».
ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la voce seguente:
«
E 322a LECITINA DI AVENA
Sinonimi
Olio di avena frazionato
Definizione
La lecitina di avena è un olio di avena frazionato ricco di lipidi polari, principalmente galattolipidi. La lecitina di avena è prodotta a partire da chicchi di avena di qualità alimentare, che vengono setacciati ed estratti utilizzando etanolo a temperatura elevata per produrre un estratto lipidico grezzo. Questo estratto grezzo viene sottoposto ad evaporazione e filtrazione multistadio, da cui si ottiene un olio grezzo che viene separato, evaporato e filtrato per produrre la lecitina di avena.
Come solvente di estrazione può essere utilizzato solo l’etanolo.
EINECS
281-672-4
Tenore
Non meno del 30 % di lipidi polari insolubili in acetone
Descrizione
Liquido viscoso di colore bruno giallastro
Identificazione
Colina
Non più di 2 g/100 g
Fosforo
Non meno dello 0,5 %
Lipidi polari
Non meno del 35 % p/p
Lipidi neutri
55–65 % (p/p)
Saturi
17-20 % (p/p)
Monoinsaturi
38-42 % (p/p)
Polinsaturi
38-42 % (p/p)
Purezza
Perdita all’essiccazione
Non più del 2 %
Materia insolubile in toluene
Non più dell’1 % p/p
Indice d’acidità
Non più di 30 mg KOH/g
Indice di perossido
meno di 10 meq di O2/kg di grasso
Solventi residui
Etanolo: non più di 300 mg/kg
Arsenico
Non più di 0,1 mg/kg
Piombo
Non più di 0,05 mg/kg
Mercurio
Non più di 0,02 mg/kg
Cadmio
Non più di 0,05 mg/kg
Criteri microbiologici
Conteggio delle colonie aerobiche
Non più di 1 000 CFU/g
Lieviti
Non più di 100 CFU/g
Muffe
Non più di 100 CFU/g
Enterobatteriacee
Non più di 10 CFU/g
Spore aerobiche
Non più di 1 CFU/g
Altro
Glutine
Non più di 20 mg/kg».
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