Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1023/2022

Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 28/06/2022 In vigore dal: 28/06/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Regulation (EU) 2022/1023 of 28 June 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of oat lecithin in cocoa and chocolate products as covered by Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Testo normativo

29.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 172/5 REGOLAMENTO (UE) 2022/1023 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. (2) Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate. (3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ( 3 ) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. (4) L’elenco dell’UE e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (5) Il 25 gennaio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nella categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , figurante nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad un livello massimo di 20 000 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza della lecitina di avena come additivo alimentare e, nel suo parere ( 5 ) del 10 dicembre 2019, ha concluso che la lecitina di avena da utilizzare come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per l’uso e i livelli d’uso proposti. (7) La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che funge da emulsionante e facilita la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato riducendo la viscosità e il valore della resa dei prodotti di cioccolato. Il cioccolato fuso può essere così pompato agevolmente durante la lavorazione. Inoltre la lecitina di avena impedisce l’affioramento del grasso e la formazione di una patina grigiastra sulla superficie dei prodotti durante la loro conservazione. (8) È pertanto opportuno autorizzare l’uso della lecitina di avena come emulsionante nella categoria di alimenti «prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», al livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg, e assegnare a tale additivo il numero E 322a. (9) Le specifiche della lecitina di avena (E 322a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale sostanza è inclusa per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16 . ( 2 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana ( GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19 ). ( 5 ) EFSA Journal 2020;18(1):5969. ALLEGATO I L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato: 1) nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la nuova voce seguente: «E 322a Lecitina di avena»; 2) nella parte E, categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», dopo la voce relativa all’E 322 è inserita la nuova voce seguente relativa alla «lecitina di avena»: «E 322a Lecitina di avena 20 000 ». ALLEGATO II Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la voce seguente: « E 322a LECITINA DI AVENA Sinonimi Olio di avena frazionato Definizione La lecitina di avena è un olio di avena frazionato ricco di lipidi polari, principalmente galattolipidi. La lecitina di avena è prodotta a partire da chicchi di avena di qualità alimentare, che vengono setacciati ed estratti utilizzando etanolo a temperatura elevata per produrre un estratto lipidico grezzo. Questo estratto grezzo viene sottoposto ad evaporazione e filtrazione multistadio, da cui si ottiene un olio grezzo che viene separato, evaporato e filtrato per produrre la lecitina di avena. Come solvente di estrazione può essere utilizzato solo l’etanolo. EINECS 281-672-4 Tenore Non meno del 30 % di lipidi polari insolubili in acetone Descrizione Liquido viscoso di colore bruno giallastro Identificazione Colina Non più di 2 g/100 g Fosforo Non meno dello 0,5 % Lipidi polari Non meno del 35 % p/p Lipidi neutri 55–65 % (p/p) Saturi 17-20 % (p/p) Monoinsaturi 38-42 % (p/p) Polinsaturi 38-42 % (p/p) Purezza Perdita all’essiccazione Non più del 2 % Materia insolubile in toluene Non più dell’1 % p/p Indice d’acidità Non più di 30 mg KOH/g Indice di perossido meno di 10 meq di O2/kg di grasso Solventi residui Etanolo: non più di 300 mg/kg Arsenico Non più di 0,1 mg/kg Piombo Non più di 0,05 mg/kg Mercurio Non più di 0,02 mg/kg Cadmio Non più di 0,05 mg/kg Criteri microbiologici Conteggio delle colonie aerobiche Non più di 1 000 CFU/g Lieviti Non più di 100 CFU/g Muffe Non più di 100 CFU/g Enterobatteriacee Non più di 10 CFU/g Spore aerobiche Non più di 1 CFU/g Altro Glutine Non più di 20 mg/kg».

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