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Regolamento UE 1052/2021

Regolamento (UE) 2021/1052 del Consiglio del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Pubblicato: 18/06/2021 In vigore dal: 18/06/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2021/1052 del Consiglio del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali EN: Council Regulation (EU) 2021/1052 of 18 June 2021 amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products

Testo normativo

28.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 227/17 REGOLAMENTO (UE) 2021/1052 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («dazi TDC ») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ( 2 ) . Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione totale dei dazi TDC per questi prodotti. (3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita », è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno fissare al 31 dicembre 2021 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione. (4) Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato. (5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti. È opportuno inoltre sopprimere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano in tale allegato in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione ( 3 ) , che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. (7) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente J. LEÃO ( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201 ). ( 3 ) GU L 161 del 18.6.2016, pag. 4 . ALLEGATO L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue: 1) le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312, 0.5470; 2) le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie: Numero di serie Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Unità supplementare Data prevista per il riesame obbligatorio «0.3341 ex 1515 90 99 92 Olio vegetale, raffinato o semiraffinato, contenente, in peso, tra il 35 % o più e il 57 % di acido arachidonico o tra il 35 % e il 50 % di acido docosaesaenoico 0 % - 31.12.2023 0.7674 ex 2905 32 00 20 (2S)-propan-1,2-diolo (CAS RN 4254-15-3) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2023 0.6003 ex 2915 90 70 27 Ortoformiato di trietile (CAS RN 122-51-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso 0 % - 31.12.2023 0.3468 ex 2916 13 00 40 Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9) sotto forma di polvere avente purezza, in peso, pari o superiore al 99 %, con non più dell'1 % di uno stabilizzatore 0 % - 31.12.2023 0.2941 ex 2920 19 00 40 Tolclofos-metile (ISO) (CAS RN 57018-04-9) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso 0 % - 31.12.2023 0.4298 ex 2930 20 00 40 Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) avente purezzapari o superiore al 97 % in peso 0 % - 31.12.2022 0.5920 ex 2933 29 90 28 procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) avente una purezza pari o superiore al 97 in peso % 0 % - 31.12.2023 0.6987 ex 2933 59 95 52 6-benziladenina (CAS RN 1214-39-7) avente purezza pari o superiore al 97 in peso % 0 % - 31.12.2021 0.7815 ex 2934 99 90 82 Rel-(3a R ,12b R )-11-Cloro-2,3,3a,12b-tetraidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]ossepino[4,5- c ]pirrol-1-one (CAS RN 129385-59-7) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso 0 % - 31.12.2024 0.7975 ex 3801 10 00 30 Grafite artificiale in polvere (CAS RN 7782-42-5) con: — con o senza rivestimento superficiale, — dimensione delle particelle rappresentata dal valore d50 di 15 μm (± 4), — superficie specifica (misurata mediante BET) inferiore a 3,5 m 2 /g, — densità apparente: 1,3 g/m 3 (± 0,5), — capacità di scarica specifica di 348 mAh/g (±13), — efficienza iniziale superiore al 93,0 % 1.8 % - 31.12.2021 0.4459 ex 3919 90 80 83 Fogli riflettenti o di diffusione in rulli — come protezione contro le radiazioni termiche ultraviolette o infrarosse, da apporre alle finestre o — per la trasmissione e distribuzione omogenea della luce, per moduli LCD 0 % - 31.12.2022 0.5139 ex 3920 10 89 55 Foglio di etilene/acetato di vinile (EVA) con: — una superficie in rilievo con ondulazioni goffrate, — non stratificati, — non reticolato, e — uno spessore superiore a 0,3 mm, 0 % - 31.12.2021 0.5167 ex 3920 20 29 94 Foglio coestruso a tre strati, — costituito da 3-5 strati, — ciascuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene, — contenente, in peso, non più del 10 % di altri polimeri, — con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, — con uno spessore totale uguale o inferiore a 75 μm 0 % - 31.12.2022 0.2546 ex 6903 90 90 40 Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio con una temperatura massima di esercizio di 1 370  °C o superiore 0 % - 31.12.2023 0.8028 ex 6909 19 00 40 Cartuccia di ceramica per l'assorbimento di vapori di impianti di veicoli a carburante, aventi le caratteristiche seguenti: — struttura cilindrica estrusa, cotta, multicellulare, con legante ceramico, — tra il 5 % e il 70 % in peso, di carbone attivo, — tra il 30 % e il 90 % in peso, di legante ceramico, — con diametro tra 29 mm e 41 mm, — lunghezza di non più di 150 mm, — cotta a una temperature di 800 °C o più 0 % p/st 31.12.2025 0.6680 ex 7326 90 98 ex 7907 00 00 40 10 Pesi in ferro, acciaio e/o leghe di zinco: — di peso non superiore a 500 grammi e non superiore a 107 mm x 107 mm x 11 mm, — anche con parti di altri materiali, — anche con parti di altri metalli, — anche trattati in superficie, — anche stampati, del tipo utilizzato per la fabbricazione di telecomandi 0 % - 31.12.2025 0.4050 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 65 67 Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri: — contenuto di alluminio del 99,98 % o più — spessore tra 0,070 mm e 0,125 mm — un struttura cubica del tipo usato per incisione ad alta tensione 3.7 % - 31.12.2021 0.7966 ex 8104 19 00 10 Magnesio greggio contenente tra il 90 %e il 99,7 %, in peso, di magnesio 0 % - 31.12.2025 0.5097 ex 8104 30 00 35 Polvere di magnesio: — di purezza in peso supereriore al 99,5 %, — con particelle di dimensione non superiore a 0,8 mm, 0 % - 31.12.2025 0.4133 ex 8418 99 10 ex 8418 99 10 71 79 Evaporatore di alluminio, destinato alla fabbricazione di macchine per il condizionamento dell'aria nelle automobili ( 1 ) 0 % p/st 31.12.2021 0.6858 ex 8501 10 99 64 Motore a corrente continua per controllare la posizione angolare della linguetta per regolare il flusso di gas nella valvola a farfalla per l'aria e nella valvola EGR: — con standard di protezione d'ingresso di IP69, — con velocità del rotore non superiore a 6 500 rpm a vuoto, — con tensione nominale di 12,0 V (± 0,1), — con una gamma di temperature specificata non inferiore a – 40 °C e non superiore a + 165 °C, — con o senza pignone di collegamento, — con o senza connettore di azionamento, — con o senza flangia, — con diametro non superiore a 40 mm (esclusa la flangia), — con altezza totale non superiore a 90 mm (dalla base al pignone) 0 % - 31.12.2021 0.6809 ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 43 55 Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente: — una velocità specificata massima di 4 100 giri/min, — una potenza minima compresa fra 400 W e 1,3 kW (a 12 V), — un diametro della flangia compresa tra 85 mm e 200 mm, — una lunghezza massima di 335 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna, — un alloggiamento della lunghezza massima di 265 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna, — un alloggiamento in alluminio fuso o in lamiera in non più di due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 11 fori), anche munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante), — uno statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 9/6 o 12/8, e — magneti di superficie, — anche con regolatore del servosterzo elettronico — anche con puleggia, — anche con sensore di posizione del rotore 0 % - 31.12.2025 0.7641 ex 8507 60 00 58 Accumulatori elettrici prismatici agli ioni di litio aventi: — una larghezza pari o superiore a 120,0 mm, ma non superiore a 305,0 mm, — spessore uguale o superiore a 12,0 mm ma non superiore a 67,0 mm, — un'altezza di 72,0 mm o più, ma non superiore a 126,0 mm, — voltaggio nominale pari o superiore a 3,6 V, ma non superiore a 3,75 V, e — una capacità nominale pari ad almeno 6,9 Ah ma non superiore a 265 Ah, destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di batterie ricaricabili dei veicoli elettrici ( 1 ) 1.3 % - 31.12.2021 0.5356 ex 8507 60 00 75 Accumulatore agli ioni di litio, di forma rettangolare, dalle seguenti caratteristiche: — involucro metallico, — lunghezza pari o superiore a 147,85 mm ma non superiore a 173,15 mm, — larghezza pari o superiore a 17,4 mm, ma non superiore a 21,1 mm, — altezza di 90,85 mm o più, ma non superiore a 95,15 mm, — tensione nominale pari o superiore a 3,3 V, ma non superiore a 3,65 V, e — capacità nominale di almeno 17,5 Ah 1.3 % - 31.12.2021 0.7856 ex 8708 40 20 ex 8708 40 50 70 60 Cambio manuale in alloggiamento in alluminio fuso per installazione trasversale con: — larghezza non superiore a 480 mm, — altezza non superiore a 400 mm, — lunghezza non superiore a 550 mm, — cinque o sei marce, — differenziale, — coppia del motore non superiore a 400 Nm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703 ( 1 ) 0 % - 31.12.2024 0.6583 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 60 50 Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni: — altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm, — larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 250 mm, — lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm, provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche: — porosità interna non superiore a 1 mm; — porosità esterna non superiore a 2 mm; — durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli 0 % p/st 31.12.2024 0.7101 ex 9001 10 90 40 Piastre a fibre ottiche: — non rivestite e non verniciate, — di lunghezza uguale o superiore a 30 mm, ma non superiore a 234,5 mm, — di larghezza uguale o superiore a 7 mm, ma non superiore a 28 mm, e — di altezza uguale o superiore a 0,5 mm, ma non superiore a 3 mm, del tipo utilizzato nei sistemi radiografici dentali 0 % - 31.12.2021 0.7590 ex 9002 11 00 18 Gruppo lenti costituito da un involucro di forma cilindrica in metallo o plastica ed elementi ottici, avente: — un campo di visione orizzontale fino a un massimo di 120 gradi, — un campo di visione diagonale fino a un massimo di 105 gradi, — una lunghezza focale fino a un massimo di 7,50 mm, — un'ampiezza dell'apertura di un massimo di F/2,90, — un diametro massimo di 22 mm 0 % - 31.12.2023 3) le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna: Numero di serie Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Unità supplementare Data prevista per il riesame obbligatorio «0.8144 ex 2710 12 25 20 Miscela di idrocarburi alifatici C6 (CAS RN 92112-69-1), contenente, in peso, tra il 60 % e l'80 % di n-esano (CAS RN 110-54-3), con: — un peso specifico pari o superiore a 0,666 ma non superiore a 0,686, — composti carbonilici totali inferiori a 1 ppm, — composti acetilenici totali inferiori a 2 ppm 0 % - 31.12.2025 0.8076 ex 2903 99 80 45 1-bromo-4-(trans-4-propicicloesil)benzene (CAS RN 86579-53-5) di purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8101 ex 2903 99 80 55 1-bromo-4-(trans-4-etilcicloesil)benzene (CAS RN 91538-82-8) di purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8042 ex 2910 90 00 40 [(2 R )-ossiran-2-il]metil 3-nitrobenzensolfonato (CAS RN 115314-17-5) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8073 ex 2912 19 00 20 acrilaldeide (CAS RN 107-02-8) con purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8147 2912 42 00 Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) 0 % - 31.12.2025 0.8058 ex 2914 29 00 45 4-propilcicloesan-1-one (CAS RN 40649-36-3) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8146 ex 2915 90 70 23 bis(2-etilesanoato) di stagno (CAS RN 301-10-0) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8057 ex 2916 20 00 45 Acido ciclopentancarbossilico (CAS RN 3400-45-1) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8039 ex 2916 39 90 78 Acido (2,5 dibromofenil) acetico (CAS RN 203314-28-7) avente purezza pari o superiore al 98,0 in peso % 0 % - 31.12.2025 0.8044 ex 2918 19 98 60 (R)-terz -butil 2'-(1-idrossietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-carbossilato (CAS RN 1246560-92-8) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8075 ex 2918 30 00 45 Metil 5-osso-6,7,8,9-tetraidro-5H-benzo[7]annulene-2-carbossilato (CAS RN 150192-89-5) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8066 ex 2918 99 90 48 Acido 2-bromo-5-metossibenzoico (CAS RN 22921-68-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8045 ex 2921 29 00 15 (2 S )-propan-1,2-diammina dicloridrato (CAS RN 19777-66-3) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8067 ex 2921 29 00 25 N,N' -dialille propan-1,3-diammina dicloridrato (CAS RN 205041-15-2) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8059 ex 2921 49 00 65 bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)ammina (CAS RN 500717-23-7) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8027 ex 2924 19 00 28 acido (2S)-2-ammino-5-(carbamoilammino) pentanoico; acido 2-idrossibutandioico (2:1) (CAS RN 54940-97-5) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8030 ex 2924 19 00 33 acido (2S)-2-ammino-5-(carbamoilammino) pentanoico; acido 2-idrossibutandioico (1:1) (CAS RN 70796-17-7) avente purezza pari o superiore al 98,5 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8041 ex 2924 19 00 38 acetammidomalonato di dietile (CAS RN 1068-90-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8049 ex 2924 19 00 43 N6-( terz -butossicarbonil)-L-lisina metil estere cloridrato (CAS RN 2389-48-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8043 ex 2924 29 70 58 2-cloro- N -[1-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-metilpropan-2-il]acetammide (CAS RN 787585-35-7) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8060 ex 2924 29 70 78 acido 5-ammino-3-(4-clorofenil)-5-ossopentanoico (CAS RN 1141-23-7) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8033 ex 2925 29 00 60 acetato di formamidina (CAS RN 3473-63-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8040 ex 2925 29 00 70 bromometilidene(dimetil) bromuro di ammonio (CAS RN 24774-61-6) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8061 ex 2928 00 90 38 soluzione acquosa di cloruro di metossiammonio (CAS-RN 593-56-6), contenente, in peso: — tra il 30 % e il 40 % di cloruro di metossiammonio, e — non più del 4 % di acido cloridrico 0 % - 31.12.2025 0.8093 ex 2928 00 90 43 2-(3-metossi-3-ossopropil)-1,1,1-bromuro di trimetilidrazinio (CAS RN 106966-25-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8036 ex 2930 90 98 11 Benzil (2 S )-2-ammino-3-[3-(metanosulfonilfenil)]propanoato idrocloruro (CAS RN 1194550-59-8) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8047 ex 2930 90 98 14 (E)-N'-(2-ciano-4- (3-(1-idrossi-2-metilpropan-2-il)tioureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidammide (CAS RN 1429755-57-6) avente purezzapari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8050 ex 2930 90 98 19 Acido 4-ammino-5-(etansolfonil)-2-metossibenzoico (CAS RN 71675-87-1) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8069 ex 2930 90 98 28 Mesotrione (ISO) (CAS RN 104206-82-8) sotto forma di panello o pasta umida, con — avente purezza, in peso, pari o superiore al 74 % ma non superiore all'87 % e — tenore massimo di acqua pari al 23 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8051 ex 2931 90 00 23 Citrato di ixazomib (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8063 ex 2931 90 00 28 Trietossi(3-isocianatopropil)silano (CAS RN 24801-88-5) di purezza pari o superiore al 96 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8035 ex 2932 99 00 38 Acido 1-benzofuran-6-carbossilico (CAS RN 77095-51-3) avente purezza pari o superiore al 98 in peso 0 % - 31.12.2025 0.8046 ex 2933 19 90 48 1-(3-iodo-1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etanone (CAS RN 1269440-49-4) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8068 ex 2933 39 99 30 4-ammino-3-(4-fenossifenil)-1-[(3R) -piperidin-3-il]-1,3-diidro-2H-imidazo [4,5-C] piridin-2-one (CAS RN 1971921-35-3) monoossalato avente purezza, della base libera pari o superiore al 70 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8072 ex 2933 39 99 75 clodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) avente purezza, pari o superiore al 90 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8074 ex 2933 39 99 80 terz-butil (3R)-3-(4-ammino-2-osso-2,3-diidro-1H-imidazo [4, 5-c] piridin-1-il) piperidin-1-carbossilato (CAS RN 1971921-33-1) avente purezzapari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8096 ex 2933 39 99 89 1-benzil-4-fenilpiperidin-4-carbonitrile monocloridrato (CAS RN 71258-18-9) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8037 ex 2933 49 90 55 acido 2-( terz -butossicarbonil)-5,7-dicloro-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-6-carbossilico (CAS RN 851784-82-2) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8056 ex 2933 59 95 42 2-cloropirimidina (CAS RN 6342-56-9) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8038 ex 2933 79 00 45 1-fenil-3H-indol-2-one (CAS RN 3335-98-6) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8089 ex 2933 99 80 25 6-(4-benzilammino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-diidro-2H-piridazin-3-one (CAS RN 77469-62-6) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8032 ex 2933 99 80 65 1,2,4-Triazolo (CAS RN 288-88-0) avente purezza pari o superiore al 99 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8053 ex 2933 99 80 69 acido 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carbossilico (CAS RN 253870-02-9) avente purezza pari o superiore al 96 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8054 ex 2933 99 80 76 2-metilindolina (CAS RN 6342-56-9) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8064 ex 2933 99 80 77 9-[1,1′-bifenil]-3-il-9′-[1,1′-bifenil]-4-il-3,3′-bi-9H-carbazolo (CAS RN 1643479-47-3) avente purezza pari o superiore al 95 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8094 ex 2934 99 90 40 anidride 2,3- pirazindicarbossilica (CAS RN 4744-50-7) avente purezza pari o superiore al 95 in peso % 0 % - 31.12.2025 0.8031 ex 2934 99 90 55 Uridina (CAS RN 58-96-8) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8048 ex 2934 99 90 81 1-(4-amminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-diidropiridin-6-one (CAS RN 1267610-26-3) avente purezza pari o superiore al 98 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8055 ex 2935 90 90 80 acido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico (CAS RN 1205-30-7) avente purezza pari o superiore al 97 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8137 ex 3208 90 19 ex 3911 90 99 13 63 Miscela contenente, in peso: — tra il 30 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0); — tra il 10 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3); — tra il 40 % e il 55 % di etanolo (CAS RN 64-17-5), — tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3) 0 % - 31.12.2025 0.8083 ex 3824 99 92 92 Soluzione costituita da: — 50 (± 2) % in peso di mentolato di sodio (CAS RN 19321-38-1), e — 50 (± 2) %, in peso, di nafta solvente alifatica leggera (petrolio) (CAS RN 64742-89-8) 0 % - 31.12.2025 0.8121 ex 3824 99 92 93 Soluzione non superiore al 15 %, in peso, di esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) in una miscela di carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1), carbonato di dimetile (CAS RN 616-38-6) e carbonato di etil metile (CAS RN 623-53-0), contenente derivati del carbonato organico come additivi 3.2 % - 31.12.2021 0.8062 ex 3824 99 93 51 ossido di tris(idrossimetil)fosfina (CAS RN 6342-56-9) avente purezza pari o superiore al 85 % in peso 0 % - 31.12.2025 0.8122 ex 3824 99 96 68 diossido di litio e nichel (CAS RN 12325-84-7) contenente, in peso: — meno del 5 % di idrossido di litio (CAS RN 1310-65-2), — meno del 5 % di carbonato di litio (CAS RN 554-13-2), e — meno del 15 % di ossido di nichel (CAS RN 11099-02-8) 3.2 % - 31.12.2021 0.8125 ex 3902 30 00 20 copolimero a blocchi idrogenato di stirene e isoprene (CAS RN 68648-89-5), contenente, in peso, meno del 37 % di stirene 0 % - 31.12.2025 0.8126 ex 3905 91 00 50 Soluzione acquosa contenente in peso: — tra il 10 % e il 20 % di un copolimero di vinilpirrolidone, N,N-dimetilamminopropil metacrilammide e cloruro di 3-(metacrilammino) e cloruro di 3-propillaurildimetilammonio (CAS RN 306769-73-3); — non più del 1 % di conservanti 0 % - 31.12.2025 0.8145 ex 3905 91 00 60 copolimero di vinilpirrolidone, vinile di caprolattame e metacrilato di dimetilamminoetile (CAS RN 102972-64-5) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso: — tra il 27 % e il 33 %, di copolimero, — non più dell'1,5 % di etanolo (CAS RN 64-17-5) — non più dell'1 % di conservanti 0 % - 31.12.2025 0.8138 ex 3905 91 00 70 Soluzione acquosa contenente in peso: — Tra il 25 % e il 35 % di un copolimero di vinilcaprolattame, vinilpirrolidone, N,N-dimetilamminopropil metacrilammide e cloruro di 3- (metacriloilammino) propillaurildimetilammonio (CAS RN 748809-45-2), — Tra il 10 % e il 16 % di etanolo (CAS RN 64-17-5), anche denaturato con alcol terz-butilico (CAS RN 75-65-0) e/o denatonio benzoato (CAS RN 3734-33-6) 0 % - 31.12.2025 0.8139 ex 3905 91 00 80 copolimero di vinilpirrolidone, acido acrilico e metacrilato di dodecile (CAS RN 83120-95-0) 0 % - 31.12.2025 0.8097 ex 3910 00 00 75 copolimero di 80 % di dimetilsilossano, 10 % di metacrilato di metile e 10 % di acrilato di butile sotto forma di polvere bianca 0 % - 31.12.2025 0.8116 ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00 30 20 20 Tubature: — un diametro esterno compreso tra 0,33 mm e 3,3 mm, — diametro interno pari o superiore a 0,01 mm, ma non superiore a 2,1 mm, — idoneo per una velocità massima di esercizio compresa tra 2,7 MPa e 70 MPa, — adatte a tutte le soluzioni utilizzate nella cromatografia, — anche con silice fusa, — anche ricoperto di PEEK, da utilizzare nel sistema cromatografico ( 2 ) 0 % - 31.12.2021 0.8117 ex 3917 40 00 20 Accessori in plastica (kit di dadi e ghiere o dadi) e connettori: — filettati: — con o senza anello di acciaio inossidabile, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, per tubature con: — un diametro esterno compreso tra 0,33 mm e 3,3 mm, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, — adatte a tutte le soluzioni utilizzate nella cromatografia, del tipo utilizzato nei sistemi cromatografici ( 2 ) 0 % - 31.12.2021 0.8109 ex 3919 10 80 48 strisce di polipropilene in plastica, — autoadesive, — con rivestimento unilaterale adesivo con polimero acrilico, — in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 20 cm, — con uno spessore, compreso lo strato adesivo, uguale o inferiore a 0,03 mm, destinate a essere utilizzate nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio ( 2 ) 3.2 % - 31.12.2021 0.8149 ex 3920 10 89 45 Foglio di copolimero plastico di ottene e di etilene, di spessore di 0,45 mm o più e uguale o inferiore a 0,75 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli solari fotovoltaici da vetro a vetro ( 2 ) 0 % - 31.12.2022 0.8118 ex 3926 90 97 58 Ghiere e/o spine in plastica: — con o senza anello di acciaio inossidabile, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, per tubature con: — un diametro esterno compreso tra 0,33 mm e 3,3 mm, — idonee a una pressione di esercizio massima compresa tra 2,7 MPa e 114 MPa, — adatte a tutte le soluzioni utilizzate nella cromatografia, del tipo utilizzato nei sistemi cromatografici ( 2 ) 0 % - 31.12.2021 0.8108 ex 5403 31 00 10 Filati di rayon viscosa continui di 105 decitex o più, ma non più di 117 dtex, e costituiti da 36 monofilamenti o più ma non più di 40 monofilamenti 0 % - 31.12.2025 0.8105 ex 8108 90 30 55 Fili di una lega di titanio: — avente un contenuto di niobio compreso fra il 42 % e lo 47 % in peso, — con diametro non superiore a 6 mm, — conformi alla norma AMS 4982, del tipo utilizzato per la produzione di elementi di fissaggio nell'industria aerospaziale ( 2 ) 0 % - 31.12.2025 0.8148 ex 8412 90 80 20 Banco di prova costituita da pezzi fusi di ghisa duttile rinforzata (SSDI), per l'ancoraggio e l'allineamento dell'asse motore (cambio, cuscinetti, albero rotore) di una turbina eolica con: — una lunghezza di 3,5 m o più, ma non superiore a 4,3 m, — una larghezza pari o superiore a 2 m, ma non superiore a 3,5 m, — un'altezza di 1 m o più, ma non superiore a 1,3 m, — peso pari o superiore a 11 tonnellate, ma non superiore a 20 tonnellate — carrelli di montaggio per la trasmissione di imbardata, — flangia di montaggio per il supporto del cambio, — supporto del dispositivo di trazione, — diversi attacchi a vite 0 % p/st 31.12.2025 0.8079 ex 8412 90 80 30 Supporto del cambio utilizzato come supporto e componente portante tra il cambio e il banco di prova di una turbina eolica, costituito da pezzi fusi di ghisa duttile rinforzata (SSDI), con: — un diametro compreso tra 2 m e 5 m, — un peso pari o superiore a 2 tonnellate, ma non superiore a 7 tonnellate 0 % p/st 31.12.2025 0.8111 ex 8414 30 20 20 Compressore ermetico alternativo per la refrigerazione, per isobutano: — con motore a 3 fasi a magnete permanente, senza spazzole, — con collegamento di aspirazione laterale sinistro e invertitore del fattore di potenza (PFC), — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 240 W, a condizioni ASHRAE 0 % - 31.12.2025 0.8112 ex 8414 30 20 30 Compressore alternativo di tipo ermetico per la refrigerazione, per isobutano come refrigerante: — con motore a 3 fasi a magnete permanente, senza spazzole, — collegamento di aspirazione laterale sinistro e invertitore del fattore di potenza (PFC) realizzabile per funzionare da 1 300 giri/min a 4 500 giri/min, — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 240 W, a condizioni ASHRAE 0 % - 31.12.2025 0.8134 ex 8414 30 20 40 Compressore ermetico alternativo per la refrigerazione, per isobutano come refrigerante: — con motore monofase Resistance Start Capacitor Run (RSCR) — con coefficiente di efficienza generale non inferiore a 1,93 in condizioni ASHRAE, — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 180 W, a condizioni ASHRAE 0 % - 31.12.2025 0.8135 ex 8414 30 20 50 Compressore ermetico alternativo per la refrigerazione, per isobutano come refrigerante: — con motore monofase Resistance Start Capacitor Run (RSCR) — coefficiente generale di efficienza non superiore a 1,5 in condizioni ASHRAE, — con una capacità massima di raffreddamento compresa tra 150 W e 180 W, a condizioni ASHRAE 0 % - 31.12.2025 0.8133 ex 8414 80 73 40 Compressore ermetico di pompa di calore, per R134A o R450A come refrigerante: — con motore monofase a induzione (PSC - Permanent Split Capacitor), — collegamento di aspirazione sul lato inferiore e raccordo di scarico sul lato superiore, — con cilindrata di 8,1 cm 3 o 8,2 cm 3 , — funzionante a 3 000 giri/min, — con una capacità di raffreddamento compresa tra 920 W e 970 W, a condizioni ASHRAE 0 % - 31.12.2025 0.8123 ex 8479 89 97 28 Unità di frenata elettrica integrata per la generazione immediata della pressione idraulica durante la frenatura, controllo elettronico completo del freno e con frenatura a recupero dei veicoli a motore con: — frenata assistita elettronica, — unità idraulica azionata da motore elettrico senza spazzole, — serbatoio del liquido per freni, destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di autovetture ibride ricaricabili ( 2 ) 0 % - 31.12.2025 0.7962 ex 8479 90 70 50 Parte del rotore dell'unità meccanica che assicura il movimento dell'albero a camme rispetto all'albero motore: — con 4 lame che terminano in scanalature, — in lega di acciaio con processo di sinterizzazione, 0 % - 31.12.2025 0.8098 ex 8482 50 00 20 Cuscinetti degli assi in acciaio: — il materiale di ritenuta è di acciaio laminato a freddo con un tenore di carbonio fino allo 0,25 %, conforme alla norma ASTM A109-98, — i rulli sono di acciaio antifrizione conformemente alla norma ASTM 295-94, — con un diametro esterno pari o superiore a 63 mm ma non superiore a 66 mm, — con un diametro interno pari o superiore a 44 mm ma non superiore a 46 mm, — peso compreso tra 23 g e 27 g, — con un numero di rulli compreso tra 36 e 38, 0 % p/st 31.12.2025 0.8088 ex 8482 99 00 40 Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, con corridoio interno, di diametro: — tra 14,66 mm e 76,2 mm per l'anello interno, e — tra 26 mm e 100 mm per l'anello esterno 0 % - 31.12.2025 0.8100 ex 8483 50 80 20 Blocchi di puleggia di acciai non legati: — in acciaio strutturale al carbonio conforme alla norma JIS G4051, — con un diametro esterno pari o superiore a 114 mm ma non superiore a 118 mm, — con un diametro interno pari o superiore a 33 mm ma non superiore a 37 mm, — di larghezza compresa tra 29 mm e 33 mm, — di peso compreso tra 0,6 kg e 0,9 kg, — con 6 scanalature trapezoidali 0 % p/st 31.12.2025 0.8130 ex 8501 62 00 40 Generatore trifase a corrente alternata, con: — una potenza continua compresa tra 147 kVA e 222 kVA, — una coppia continua uguale o superiore a 650 Nm ma non superiore a 900 Nm, — una velocità massima di esercizio di 2 700 giri/minuto (giri/min), — un sistema raffreddato a liquido, — una lunghezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 200 mm, — larghezza pari o superiore a 550 mm, ma non superiore a 650 mm, — altezza di 550 mm o più, ma non superiore a 650 mm, — di peso inferiore o uguale a 150 kg 0 % - 31.12.2025 0.8095 ex 8505 90 90 20 Bobina di frizione elettromagnetica in un alloggiamento metallico cilindrico: — l'alloggiamento in metallo è costituito da acciaio laminato a caldo conforme alla norma JIS G 3131 - SPHE, — la bobina è costituita da fili di rame, — di peso compreso tra 0,4 kg e 0,7 kg, — di larghezza compresa tra 22 mm e 25 mm, — con una piastra rinforzata alla bobina (“piastra di supporto della bobina”) con diametro interno pari o superiore a 44 mm ma non superiore a 46 mm, — con un diametro esterno pari o superiore a 88 mm ma non superiore a 96 mm, — senza pistone, — con un connettore 0 % p/st 31.12.2025 0.8115 ex 8507 60 00 48 Sistema di batteria integrata, in alloggiamento metallico, consistente in: — una batteria agli ioni di litio con una tensione pari o superiore a 36 V ma non superiore a 50,4 V e un'energia nominale di 0,6 kWh, — sistema di gestione della batteria, — un relè di potenza — un sistema di raffreddamento, — quattro connettori, per utilizzazione nella fabbricazione di veicoli a motore semi-ibridi (mHEV - Mild-hybrid) ( 2 ) 1.3 % - 31.12.2021 0.8140 ex 8529 90 92 73 Sensore di immagine CMOS — con una microlente su ogni pixel (copertura microtrasparente pari ad almeno il 99 % di tutto il pixel) — per catturare la luce infrarossa riflessa da oggetti per catturare immagini di profondità in una videocamera costruita per misurazioni della distanza (Time-of-Flight) 0 % - 31.12.2025 0.8085 ex 8537 10 91 45 Controllore principale del sistema ibrido, che diagnostica e controlla gli elementi del sistema di propulsione ibrido, con: — memoria programmabile, — microprocessore, — almeno un connettore composito, — tensione di 24 V, — di lunghezza compresa tra 350 mm e 400 mm, — di larghezza compresa tra 200 mm e 250 mm, — con un'altezza pari o superiore a 80 mm, ma non superiore a 120 mm, — in un alloggiamento metallico, 0 % - 31.12.2025 0.8132 ex 8537 10 98 80 Sistema di controllo della propulsione con almeno: — un invertitore CC/CA, — potenza sviluppata non inferiore a 190 kW ma non superiore a 220 kW, e — circuiti ad alta tensione con interfacce a corrente alternata e continua per collegare un motore di trazione, un generatore e un sistema di accumulo dell'energia, — controllo integrale di tutte le funzioni del motore di azionamento e del sistema di trazione del generatore, — un'interfaccia di comunicazione CAN con unità di controllo del sistema, — un sistema raffreddato a liquido, — una lunghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 950 mm, — larghezza pari o superiore a 350 mm, ma non superiore a 600 mm, — altezza di 200 mm o più, ma non superiore a 350 mm, — avente un peso non inferiore a 40 kg, ma non superiore a 90 Kg 0 % p/st 31.12.2025 0.8124 ex 8537 10 98 88 Pannello di controllo per autoradio e/o controllo di navigazione con: — componenti elettronici passivi, — almeno due interruttori, — LED, — con almeno un connettore, — con o senza interruttore triangolare di avvertimento, — per una tensione inferiore o uguale a 16 V utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 ( 2 ) 0 % - 31.12.2025 0.8127 ex 8708 99 97 28 Una serie di bombole H2 di tipo 4, conformi alla norma CE 79, costituite da due-otto bombole su telai di alluminio: — cilindri di materiale composito polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzati con un treccio di fibre di vetro e di carbonio in resina epossidica, — con una pressione di esercizio massima non inferiore a 35 MPa, — con una durata dichiarata dal costruttore non inferiore a 20 anni, — con una capacità del cilindro di almeno 180 litri, ma non superiore a 375 litri, — dotati di una serie di valvole PRD a solenoide, manuali e di sicurezza, — di una larghezza totale uguale o superiore a 1 800  mm ma non superiore a 2 300  mm, — altezza totale compresa fra 400 mm e 500 mm — di lunghezza compresa tra 1 200  mm e 3 600  mm, 0 % - 31.12.2025 0.8128 ex 8708 99 97 38 Una serie di bombole per gas naturale compresso (GNC) di tipo GNC-4, conformi alla norma ECE R110, costituita da quattro o cinque bombole su telai di alluminio: — in polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzato con un treccio di fibre di vetro e di carbonio in resina epossidica, — con una pressione di esercizio massima non inferiore a 20 MPa, — con una durata di conservazione dichiarata dal fabbricante non inferiore a 20 anni, — con una capacità del cilindro di almeno 315 litri, ma non superiore a 375 litri, — dotati di una serie di valvole PRD a solenoide, manuali e di sicurezza, — di una larghezza totale uguale o superiore a 2 200  mm ma non superiore a 2 300  mm, — altezza totale compresa fra 450 mm e 460 mm — aventi una lunghezza totale di almeno 3 500  mm ma non superiore a 3 600  mm, 0 % - 31.12.2025' ( 1 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).»; ( 2 ) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ).».

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