Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1101 of 3 August 2018 laying down the criteria for the application of the second paragraph of Article 5 of Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom
Testo normativo
7.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
LI 199/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1101 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2018
che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
(
1
)
, in particolare l'articolo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 2271/96 protegge da e neutralizza gli effetti illegittimi dell'applicazione extraterritoriale di taluni atti normativi elencati, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi, adottati da paesi terzi e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche menzionate all'articolo 11 del regolamento, che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.
(2)
Il regolamento (CE) n. 2271/96 riconosce che, con la loro applicazione extraterritoriale, tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale.
(3)
A norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, nessuna delle persone di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento deve rispettare, direttamente o attraverso un'impresa figlia o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti dai summenzionati atti normativi o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.
(4)
Tuttavia, l'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 consente alle persone di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento di chiedere alla Commissione l'autorizzazione a rispettare, completamente o in parte, le prescrizioni o i divieti, se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i loro interessi o quelli dell'Unione.
(5)
Per assicurare la certezza del diritto e dare effettiva applicazione al regolamento (CE) n. 2271/96, tenendo allo stesso tempo conto, in circostanze specifiche e debitamente giustificate, del rischio di gravi danni agli interessi delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento, è necessario stabilire i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.
(6)
Dato il suo ruolo di custode dell'applicazione uniforme del diritto dell'UE, compreso il regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione seguirà da vicino l'applicazione del presente regolamento e adotterà tutte le misure necessarie sulla base della propria valutazione in merito.
(7)
È anche opportuno stabilire le principali fasi della procedura successiva alla presentazione alla Commissione della domanda di autorizzazione a rispettare, completamente o in parte, le prescrizioni o i divieti.
(8)
Per quanto riguarda le persone fisiche, il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento dovrebbe rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
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2
)
e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(9)
Le domande presentate a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare azioni od omissioni basate o derivanti direttamente o indirettamente dall'applicazione degli atti normativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.
(10)
Le domande sono trattate il più rapidamente possibile.
(11)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della legislazione extraterritoriale e sono adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«atti normativi extraterritoriali elencati»
: leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi su di essi basati o da essi derivanti;
b)
«azioni successive»
: azioni basate sugli atti normativi extraterritoriali elencati o che ne derivano;
c)
«inosservanza»
: inosservanza, mediante azioni dirette od omissioni deliberate, di prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi extraterritoriali elencati o da azioni successive;
d)
«interessi protetti»
: gli interessi delle persone di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96 o l'interesse dell'Unione o entrambi;
e)
«richiedente»
: la persona, tra quelle di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96, che ha presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del medesimo regolamento.
Articolo 3
Presentazione della domanda
1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 è inviata per iscritto al seguente indirizzo:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
EEAS 07/99
B-1049 Bruxelles, Belgio
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu
2. La domanda riporta il cognome e il nome e i dati di contatto del richiedente, indica esattamente le disposizioni degli atti normativi extraterritoriali elencati o delle azioni successive e descrive l'ambito di applicazione dell'autorizzazione richiesta e il danno che sarebbe causato dall'inosservanza.
3. Nella domanda il richiedente fornisce prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe un grave danno ad almeno un interesse protetto.
4. Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori prove al richiedente, che le fornisce entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Commissione.
5. La Commissione informa immediatamente il comitato della legislazione extraterritoriale del ricevimento della domanda.
Articolo 4
Valutazione della domanda
Per valutare se possa insorgere un grave danno agli interessi protetti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione considera, tra l'altro, e ove appropriato, i seguenti criteri non cumulativi:
a)
se è probabile che l'interesse protetto sia specificamente a rischio, tenendo conto del contesto, della natura e dell'origine del danno all'interesse protetto;
b)
l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con detto paese;
c)
l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo che è all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive;
d)
se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno;
e)
l'effetto negativo sulle attività economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento;
f)
se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile, a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti;
g)
se il godimento dei diritti individuali del richiedente sia ostacolato in maniera rilevante;
h)
se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente;
i)
se vi sia una minaccia alla capacità dell'Unione di attuare le sue politiche in materia di aiuto umanitario, di sviluppo o di commercio o gli aspetti esterni delle sue politiche interne;
j)
la sicurezza dell'approvvigionamento di beni e servizi strategici all'interno o verso l'Unione o uno Stato membro e l'impatto di eventuali carenze o perturbazioni al riguardo;
k)
le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione;
l)
le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori;
m)
l'impatto sul mercato del lavoro di uno o più Stati membri e le conseguenze transfrontaliere nell'Unione;
n)
ogni altro fattore rilevante.
Articolo 5
Esito della domanda
1. Se, dopo aver completato la valutazione di cui all'articolo 4, conclude che vi sono prove sufficienti che l'inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone immediatamente al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione contenente le misure appropriate da adottare.
2. Se, dopo aver completato la valutazione di cui all'articolo 4, conclude che non vi sono prove sufficienti che l'inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione di rigetto della domanda.
3. La Commissione notifica immediatamente al richiedente la decisione finale.
Articolo 6
Trattamento dei dati
1. La Commissione tratta dati personali per svolgere i compiti che le sono assegnati dal presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai fini del presente regolamento, il Servizio degli strumenti di politica estera è designato come «responsabile del trattamento» della Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001, con il compito di assicurare che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
).
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