Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione del 4 agosto 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati
Cosa prevede il Regolamento UE 2020/1156 riguardo all'estensione dei dazi antidumping sugli acciai anticorrosione cinesi?
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Il Regolamento UE 2020/1156 estende i dazi antidumping precedentemente istituiti dal Regolamento UE 2018/186 sugli acciai anticorrosione importati dalla Cina anche ai prodotti leggermente modificati. La Commissione europea ha accertato che gli esportatori cinesi stavano eludendo le misure antidumping modificando leggermente la composizione chimica o il rivestimento dei prodotti (ad esempio aggiungendo magnesio al rivestimento o applicando trattamenti superficiali come l'oliatura), in modo da farli rientrare in codici doganali diversi non soggetti ai dazi. Questo comportamento ha causato una drastica diminuzione delle importazioni del prodotto originario (da 1.857.490 tonnellate a soli 204 tonnellate nel periodo di riferimento) e un parallelo aumento delle importazioni del prodotto modificato (da irrilevanti a quasi 989.000 tonnellate). La norma si applica a tutti gli importatori di acciai anticorrosione dalla Cina, con l'eccezione di due produttori (Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd. e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.) che hanno dimostrato di non aver modificato la loro configurazione commerciale e sono stati esentati dai dazi estesi.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione del 4 agosto 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1156 of 4 August 2020 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2018/186 on imports of certain corrosion resistant steels originating in the People’s Republic of China to imports of slightly modified certain corrosion resistant steels
Testo normativo
5.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 255/36
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1156 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2020
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione
(
2
)
(«il regolamento iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore sono compresi tra il 17,2 % e il 27,9 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 26,1 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato) sono soggetti al dazio residuo del 27,9 %.
(2)
Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata di seguito «inchiesta iniziale».
1.2.
Apertura d’ufficio
(3)
La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore venivano eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame. Dalle statistiche a livello dei codici TARIC a 10 cifre è emerso in particolare che, a seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito una notevole modificazione.
(4)
Gli elementi di prova indicavano che tale modificazione deriva dall’importazione del prodotto in esame leggermente modificato e che per tali pratiche, processi o lavorazioni non vi era una motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.
(5)
Gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva indicavano che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi.
(6)
La Commissione disponeva inoltre di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto leggermente modificato erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
(7)
Avendo dunque stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto leggermente modificato. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2019/1948
(
3
)
(il «regolamento di apertura»), avviando un’inchiesta di propria iniziativa.
1.3.
Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
(8)
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo.
(9)
Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali.
(10)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo,
—
il prodotto in esame quale definito al considerando 8.
(11)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) ed è originario della Repubblica popolare cinese.
1.4.
Inchiesta
(12)
La Commissione ha debitamente informato dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori della RPC notoriamente interessati e un’associazione dell’industria dell’Unione.
(13)
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di apertura i questionari sono stati messi a disposizione dei produttori esportatori della RPC sul sito web della DG Commercio
(
4
)
.
(14)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
(15)
Si sono manifestati sei gruppi di società della RPC e un’associazione dell’industria dell’Unione, che rappresenta l’industria dell’Unione quale definita nell’inchiesta iniziale.
(16)
Dei sei gruppi sopracitati, soltanto due hanno presentato risposte complete ai questionari e hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base:
—
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. e i loro operatori commerciali collegati China Shougang International Trade & Engineering Corp., Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited, e Shougang International (Austria) GmbH («il gruppo Shougang»);
—
Bengang Steel Plates Co., Ltd., BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co. Ltd e i loro operatori commerciali collegati Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited, Benxi Iron and Steel Group Europe GmbH, Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. e Benxi Iron Steel America Limited («il gruppo BSP»).
(17)
In linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni
(
5
)
, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi delle società che hanno chiesto un’esenzione a causa della pandemia di COVID-19. La Commissione ha invece organizzato una videoconferenza con il gruppo Shougang per effettuare un controllo incrociato delle risposte al questionario trasmesse dal gruppo.
(18)
Per i medesimi motivi un altro esportatore ha presentato una comunicazione scritta invece di partecipare all’audizione richiesta.
1.5.
Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta
(19)
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2013 e il 30 settembre 2019 («il PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping.
2.
RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1.
Considerazioni generali
(20)
In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi tra il prodotto in esame e il prodotto leggermente modificato originario della RPC, se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping, in conformità all’articolo 2 del regolamento di base.
2.2.
Livello di collaborazione
(21)
Nell’avviso di apertura i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a collaborare e a rispondere al questionario al fine di dimostrare che le proprie esportazioni non costituissero un’elusione.
(22)
Sebbene 19 gruppi o società siano stati interessati dall’inchiesta antidumping iniziale, soltanto due gruppi di società hanno chiesto un’esenzione e hanno fornito le informazioni richieste nell’attuale procedimento. Questi due gruppi rappresentavano il 14 % del totale delle importazioni dalla Cina dichiarate dai produttori esportatori nel corso dell’inchiesta antidumping iniziale, ma meno dell’1 % del totale delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PR. Il livello di cooperazione è stato quindi basso.
(23)
Sulla base delle risposte al questionario, le informazioni fornite dal gruppo BSP sono state ritenute incomplete e non attendibili. La Commissione ha pertanto comunicato a BSP che era sua intenzione non tener conto delle informazioni fornite ed elaborare le sue conclusioni sul gruppo in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(24)
Il gruppo BSP ha trasmesso osservazioni riguardo all’intenzione della Commissione di utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda il gruppo. Ha espresso disaccordo nei confronti della conclusione della Commissione secondo cui il gruppo non avrebbe fornito le informazioni necessarie e ha sostenuto di avere pienamente collaborato con la Commissione trasmettendo in tempo tutte le risposte al questionario e alle lettere di richiamo.
(25)
Il gruppo BSP ha sostenuto che l’applicazione dei dati disponibili non era valida perché, in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto prima chiedere chiarimenti in merito alle discrepanze riguardanti i quantitativi esportati nel corso dell’inchiesta iniziale. In secondo luogo, il gruppo ha sostenuto che non sarebbe stato possibile determinare la tabella dei numeri di controllo del prodotto («NCP») e che i codici prodotto utilizzati dalle società non potevano corrispondere esattamente agli NCP indicati dalla Commissione. Infine il gruppo BSP ha sostenuto di non poter fornire la composizione chimica esatta richiesta dalla Commissione, poiché questa non era prevista dalle norme industriali e pertanto viene misurata e registrata solo su specifica richiesta del cliente.
(26)
Poiché il gruppo BSP non ha fornito alcun elemento di prova che modifichi le conclusioni della Commissione, quest’ultima ha confermato la sua intenzione di non tenere conto della risposta al questionario trasmessa dal gruppo BSP e di elaborare le sue conclusioni riguardo al gruppo in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.
(27)
Le esportazioni degli esportatori che non hanno collaborato sono state dunque stimate a più del 99 % del totale delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione durante il periodo di riferimento. Per queste esportazioni la Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(28)
Il gruppo Shougang ha collaborato e, come illustrato nella sezione 4, è stato esentato dai dazi antidumping estesi.
2.3.
Modificazione della configurazione degli scambi
(29)
Al fine di stabilire se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione ha esaminato il volume delle importazioni del prodotto in esame e il volume delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta.
(30)
Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sono classificati con gli stessi codici NC, che comprendono anche altri prodotti (ossia gradi utilizzati nel settore automobilistico). Codici TARIC specifici, necessari per stabilire il livello effettivo delle importazioni, sono stati attribuiti a entrambi i prodotti soltanto all’apertura delle rispettive inchieste, ossia a dicembre del 2016 per il prodotto in esame (soggetto a misure antidumping) e a novembre del 2019 per il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto dovuto elaborare stime delle importazioni pertinenti.
(31)
Per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016 la Commissione ha determinato il volume delle importazioni dei prodotti esclusi dall’ambito di applicazione delle misure antidumping (principalmente gradi utilizzati nel settore automobilistico) classificati con gli stessi codici NC del prodotto in esame sulla base degli elementi di prova forniti nell’inchiesta antidumping iniziale, stabilendo che circa il 15 % delle importazioni classificate con i codici NC era costituito da prodotti diversi dal prodotto in esame
(
6
)
.
(32)
Per il periodo successivo le importazioni totali sono state determinate sulla base dei codici NC completi, le importazioni del prodotto in esame sulla base dei codici TARIC specifici, le importazioni dei gradi utilizzati nel settore automobilistico sulla base delle stime trasmesse dall’industria dell’Unione, mentre le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono state determinate per differenza.
(33)
La tabella che segue contiene le informazioni raccolte.
Tabella 1 - Volume delle importazioni (in tonnellate) del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC nell’UE
2013
2014
2015
2016
2017
2018
PR
Prodotto in esame
755 238
(
7
)
907 319
(
7
)
1 176 071
(
7
)
1 981 490
(
7
)
820 017
(
8
)
754
(
8
)
204
(
8
)
Prodotto oggetto dell’inchiesta
30 000 – 35 000
(
9
)
40 000 – 45 000
(
9
)
5 000 – 10 000
(
9
)
15 000 – 20 000
(
9
)
977 932
(
11
)
913 226
(
11
)
988 937
(
11
)
Altri prodotti (gradi utilizzati nel settore automobilistico)
100 000 – 105 000
(
9
)
115 000 – 120 000
(
9
)
200 000 – 205 000
(
9
)
330 000 – 335 000
(
9
)
350 000
(
12
)
450 000
(
12
)
550 000
(
12
)
Totale
(
10
)
888 515
1 067 434
1 383 613
2 331 165
2 147 949
1 363 980
1 539 142
Fonti:
regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, Eurostat e stime dell’industria
(34)
Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 1 857 490 tonnellate nel periodo dell’inchiesta antidumping iniziale (ottobre 2015 - settembre 2016) a 204 tonnellate nel periodo di riferimento. Il calo è stato particolarmente evidente dal giugno 2017, quando la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame
(
13
)
.
(35)
Parallelamente le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno iniziato ad aumentare soltanto a partire dal 2017. Sono oscillate tra 978 000 e 988 937 tonnellate tra il 2017 e il PR, mentre erano state irrilevanti prima dell’avvio dell’inchiesta iniziale.
(36)
La scomparsa pressoché totale delle importazioni del prodotto in esame dopo l’istituzione delle misure antidumping e il parallelo aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta costituiscono una notevole modificazione della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
2.4.
Esistenza di pratiche di elusione
(37)
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali.
(38)
Il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta presentano le stesse caratteristiche essenziali. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è ottenuto mediante leggere modificazioni apportate al prodotto in esame, ad esempio, attraverso una leggera variazione della composizione chimica del prodotto o del suo rivestimento. I produttori del prodotto in esame possono apportare facilmente tali modificazioni e produrre il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sulle stesse linee di produzione. I prodotti così ottenuti possono essere utilizzati per le medesime applicazioni, ossia nel settore delle costruzioni o nella produzione di elettrodomestici. Dal punto di vista dei produttori e degli utilizzatori, il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbero essere considerati lo stesso prodotto.
(39)
Solo due gruppi di produttori esportatori cinesi hanno inviato una richiesta di esenzione al fine di dimostrare di essere autentici produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e di non avere incrementato le proprie vendite di tale prodotto nell’Unione a seguito dell’istituzione delle misure iniziali. Questi due produttori rappresentavano soltanto una frazione (meno dell’1 %) delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nel PR. Per contro, 19 gruppi di esportatori cinesi avevano collaborato all’inchiesta antidumping iniziale. Questo basso livello di collaborazione è indicativo del fatto che molti degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta non erano disposti a fornire elementi di prova per dimostrare di non avere apportato leggere modificazioni al prodotto in esame in seguito all’istituzione delle misure antidumping. La Commissione, pertanto, ha dovuto ricorrere ad altre fonti di informazioni, da utilizzare come dati disponibili, al fine di ottenere prove positive dell’esistenza di pratiche di elusione.
(40)
L’industria dell’Unione ha fornito esempi di pratiche che sono state utilizzate dagli esportatori cinesi per modificare leggermente il prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto specifici codici doganali che non erano soggetti alle misure. Tali informazioni hanno confermato l’esistenza di varie pratiche di elusione.
(41)
L’associazione dell’industria dell’Unione ha fornito un certificato di prova di un campione importato, che indica l’aggiunta di magnesio al rivestimento. Grazie a questa leggera modificazione il prodotto è stato classificato con un codice TARIC diverso da quello del prodotto in esame e pertanto non è stato oggetto delle misure iniziali.
(42)
Inoltre l’associazione dell’industria dell’Unione ha fornito materiale promozionale di un importatore cinese che promuoveva la vendita di acciai anticorrosione al cui rivestimento era stato aggiunto del magnesio, precisando che a questo prodotto non sarebbero state applicabili misure antidumping.
(43)
L’associazione dell’industria dell’Unione ha inoltre trasmesso informazioni da cui emergono i tentativi posti in atto da alcuni importatori per evitare che le proprie importazioni rientrassero nel campo di applicazione delle misure in vigore, ad esempio importando un prodotto che presentava un sottile rivestimento oleoso, o che era oliato soltanto per qualche metro a livello della testa e della coda, compreso il foro del coil, mentre il resto del coil restava passivato e dunque soggetto alle misure iniziali.
(44)
Alla luce di tutti gli elementi di prova di cui sopra, che costituiscono i dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, la Commissione ha accertato l’esistenza di una pratica di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per tutte le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta provenienti dalla RPC. Tale pratica di elusione consiste in una leggera modificazione del prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure.
(45)
Oltre a quanto indicato sopra, anche altre giurisdizioni hanno accertato l’esistenza di pratiche di elusione cinesi derivanti dall’istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame.
(46)
Nel 2016 l’Australia ha concluso un’inchiesta antielusione nella quale ha rilevato che l’acciaio galvanizzato non legato esportato era stato leggermente modificato attraverso una leggera variazione apportata al processo di produzione con l’aggiunta di elementi di lega
(
14
)
.
(47)
A febbraio del 2020 anche gli Stati Uniti d’America hanno concluso che erano state poste in atto pratiche di elusione riguardo ad alcuni acciai anticorrosione che consistevano nella spedizione del prodotto dalla Cina verso una serie di paesi terzi (Costa Rica, Malaysia e Emirati Arabi Uniti) dove lo stesso era sottoposto a una trasformazione di lieve entità
(
15
)
.
(48)
Le pratiche suddette indicano che gli esportatori cinesi hanno posto in essere pratiche di elusione che riguardano non soltanto le esportazioni nell’Unione ma anche quelle verso altri mercati di esportazione.
2.5.
Indebolimento degli effetti riparatori del dazio
(49)
Come indicato nella tabella 1, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da parte dei produttori esportatori cinesi sono aumentate in misura significativa tra il 2016 e il PR. Nel PR il prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentava il 53 % delle importazioni pregiudizievoli nel periodo dell’inchiesta antidumping iniziale.
(50)
In termini di volume, l’industria dell’Unione ha comunicato che, nel corso del PR, le proprie vendite nell’Unione erano comprese tra 4 000 000 e 5 000 000 tonnellate, mentre le importazioni totali del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell’inchiesta si attestavano a 2 441 000 tonnellate, con un consumo totale dell’Unione compreso tra 6 441 000 e 7 441 000 tonnellate. Pertanto la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata stimata ad un livello superiore al 13 %.
(51)
In termini di prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo all’esportazione del prodotto leggermente modificato con il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PR.
(52)
Poiché si è registrata un’evoluzione dei prezzi e dei costi rispetto all’inchiesta iniziale, il prezzo indicativo del prodotto in esame nell’inchiesta iniziale non rispecchiava più il prezzo durante il PR. La Commissione ha pertanto confrontato il prezzo all’esportazione del prodotto leggermente modificato con il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione durante il PR, quale fornito da quest’ultima.
(53)
Il prezzo delle importazioni cinesi quale ricavato dai dati Eurostat è il risultato di una combinazione tra il prezzo del prodotto in esame leggermente modificato e quello, più elevato, dei gradi di acciaio utilizzati nel settore automobilistico. Dato il basso livello di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e in assenza di qualunque altra informazione attendibile, la Commissione si è basata su una stima trasmessa dall’industria dell’Unione secondo cui il prezzo dei gradi di acciaio utilizzati nel settore automobilistico è del 20 % più alto di quello del prodotto in esame; ciò vale anche per le importazioni cinesi di prodotti simili.
(54)
Applicando la differenza di prezzo tra il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta al valore dell’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, ricavato dai dati Eurostat, si evince che i prezzi delle importazioni cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta erano effettivamente inferiori del 4 % circa rispetto al prezzo dell’Unione durante il PR. L’industria dell’Unione ha trasmesso altri dati da cui risulta essere ancora in perdita.
(55)
Tenuto conto del volume significativo e del basso prezzo delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, che avevano sostituito in larga misura le importazioni del prodotto in esame dopo l’istituzione delle misure iniziali, si è concluso che gli effetti riparatori del dazio erano indeboliti in termini sia di prezzi sia di quantitativi.
2.6.
Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile
(56)
In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano stati oggetto di dumping.
(57)
Dato lo scarso livello di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha basato il prezzo all’esportazione sui dati Eurostat, adeguati in base alla stima elaborata dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 53.
(58)
La media dei prezzi all’importazione cinesi ricavata dai dati Eurostat, adeguata al valore franco fabbrica sulla base dei dati sugli adeguamenti dell’unico esportatore che ha collaborato, è stata confrontata con la media ponderata del valore normale determinata nell’inchiesta iniziale.
(59)
Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è emerso un livello di dumping attorno al 14 % durante il periodo di riferimento da parte dei produttori esportatori che non hanno collaborato.
2.7.
Conclusioni
(60)
In base ai risultati sopraindicati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sul prodotto in esame, come definito nell’inchiesta iniziale, è stato eluso mediante le importazioni del prodotto leggermente modificato originario della RPC.
(61)
L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.
(62)
La Commissione ha constatato che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile. Sono stati riscontrati anche elementi di prova del dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile.
3.
MISURE
(63)
Alla luce di tali risultati, si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC è eluso mediante le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.
(64)
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della RPC dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.
(65)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono l’applicazione di qualsiasi misura estesa alle importazioni nell’Unione sottoposte a registrazione in base al regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso su tali importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC.
4.
RICHIESTE DI ESENZIONE
(66)
Due gruppi di produttori esportatori della RPC hanno chiesto di essere esentati dalle eventuali misure estese e hanno presentato una richiesta di esenzione in conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(67)
Come illustrato al considerando 26, un gruppo di produttori esportatori cinesi non ha fornito le informazioni necessarie nella propria richiesta di esenzione e la Commissione non ha pertanto tenuto conto delle informazioni trasmesse da questo gruppo di società.
(68)
L’unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e i suoi operatori commerciali collegati hanno fornito informazioni da cui risulta che avevano già venduto un modesto quantitativo del prodotto oggetto dell’inchiesta prima dell’istituzione delle misure iniziali e che da allora non si era verificata alcuna modificazione della configurazione degli scambi. Pertanto il gruppo non è risultato coinvolto in pratiche di elusione e la Commissione ha concluso che la concessione di un’esenzione a favore di questo gruppo è giustificata.
(69)
Come illustrato al considerando 17, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le sedi dei gruppi di società che hanno chiesto un’esenzione.
(70)
Ai sensi dell’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, la Commissione, non appena i viaggi nelle zone in cui i produttori esportatori esentati sono stabiliti non saranno più considerati a rischio, può avviare d’ufficio un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
5.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(71)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Solo Eurofer, il denunciante nell’inchiesta iniziale, ha presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni sostenendo le conclusioni raggiunte dalla Commissione e invitandola a seguire l’andamento delle esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha ottenuto un’esenzione.
(72)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati; calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Repubblica popolare cinese,
sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo.
Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali,
è esteso alle importazioni di
prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti,
sono esclusi i seguenti prodotti:
—
quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
—
quelli solo laminati a caldo o a freddo,
—
il prodotto in esame quale definito all’inizio del presente articolo,
attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Tale estensione non si applica alle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fabbricati dalle seguenti società:
Nome della società
Codice aggiuntivo TARIC
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd
C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd
C164
3. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l’ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di alcuni acciai anticorrosione venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione, registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948, nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
5. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 del presente regolamento alle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1948.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 16
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione, del 25 novembre 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (
GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10
).
(
4
)
https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409
(
5
)
GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6
.
(
6
)
GU L 34 dell’8.2.2018
, cfr. i considerando da 64 a 66.
(
7
)
5 % dei codici NC applicabili quali definiti per il periodo considerato nell’inchiesta iniziale. Per il 2016 è stata applicata la stessa ipotesi.
(
8
)
Codici TARIC
(
9
)
In base alle risultanze dell’inchiesta iniziale per il periodo 2013-2016 le importazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame, ma comprendenti il prodotto oggetto dell’inchiesta e i gradi utilizzati nel settore automobilistico prima dell’istituzione delle misure iniziali, costituivano circa il 15 % delle importazioni totali a livello di codice NC. Il produttore esportatore che ha collaborato ha venduto taluni tipi di prodotto rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta già prima dell’istituzione delle misure iniziali, nel periodo 2013-2016.
(
10
)
Totale delle importazioni di prodotti classificati con codici NC comprendenti il prodotto in esame, il prodotto oggetto dell’inchiesta e altri prodotti.
(
11
)
Ottenuto per differenza tra le importazioni totali meno le importazioni del prodotto in esame e di altri prodotti.
(
12
)
Stima dell’industria basata su dati provenienti da analisi di mercato per il periodo successivo all’inchiesta iniziale.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 39
).
(
14
)
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/040_-_final_report_-_rep_290_and_298_0.pdf
(
15
)
https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-announces-preliminary-rulings-self-initiated-circumvention
Hai domande su questa normativa?
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Il Regolamento UE 2020/1156 riguarda dazi antidumping, elusione delle misure commerciali e circumvention di prodotti originari della Cina. Gli importatori e gli operatori commerciali devono conoscere le definizioni tecniche dei prodotti soggetti a dazio, i codici TARIC applicabili, e le procedure di registrazione doganale. La normativa è rilevante per chi opera nel commercio internazionale di acciai, per le autorità doganali degli Stati membri e per i produttori europei che denunciano pratiche di elusione.
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