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Regolamento UE 1165/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 06/08/2020 In vigore dal: 06/08/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2020/1165 al regime dei dazi antidumping sulle ruote in acciaio cinesi?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 del 6 agosto 2020 modifica il precedente Regolamento (UE) 2020/353, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica Popolare Cinese. La principale modifica riguarda il chiarimento delle modalità di dichiarazione e tracciamento di questi prodotti: indipendentemente dall'origine delle ruote importate, gli operatori devono indicare il numero di pezzi nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica presso le autorità doganali degli Stati membri. Inoltre, il regolamento introduce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare mensilmente alla Commissione il numero di pezzi importati con specifici codici TARIC (8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097) e la loro origine. Per le società specificamente menzionate nel regolamento originario, l'applicazione delle aliquote di dazio individuali rimane subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile, che certifichi il numero di pezzi, il prodotto, il fabbricante e il paese di origine; in caso di mancata presentazione, si applica il dazio standard per tutte le altre società.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1165 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1165 of 6 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/353 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of steel road wheels originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

7.8.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 258/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1165 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione ( 2 ) sono stati istituiti dazi antidumping definitivi e sono stati riscossi definitivamente i dazi provvisori sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese. (2) L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 recita: «Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’articolo 1, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati». I servizi della Commissione hanno ricevuto osservazioni dagli Stati membri e dagli operatori commerciali in merito all’origine dei prodotti importati. (3) È opportuno chiarire che per le importazioni di ruote in acciaio dovrebbe essere indicato il numero di pezzi, indipendentemente dalla loro origine, e che gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione del numero di pezzi importati. (4) A tale riguardo la Commissione ha deciso di modificare l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353. (5) Nella versione inglese il termine «pieces» è sostituito dal termine «items» per coerenza con l’unità supplementare «number of items» definita nella nomenclatura combinata ( 3 ) . (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (non riguarda la versione italiana) Articolo 2 L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente: «3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: ‘Il sottoscritto certifica che i (numero di pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte’. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.». Articolo 3 L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, indipendentemente dalla loro origine, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 e 8716909097, nonché della loro origine.». Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 65 del 4.3.2020, pag. 9 ). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 23.7.1987, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2020/1165 disciplina i dazi antidumping, le importazioni da paesi terzi e il dumping commerciale, rappresentando uno strumento di difesa commerciale dell'Unione europea. Operatori doganali, importatori e spedizionieri devono conoscere i codici TARIC, le dichiarazioni di immissione in libera pratica e gli obblighi di tracciamento delle merci per garantire la corretta applicazione delle aliquote doganali e il rispetto della normativa antidumping.

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