Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1180 of 11 January 2022 correcting Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships
Testo normativo
11.7.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 184/1
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1180 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2022
che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione
(
2
)
conteneva un errore nella versione modificata dell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, della direttiva 2009/45/CE.
(2)
L’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, della direttiva 2009/45/CE, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/411, non esclude la regola 8.1 dall’ambito di applicazione della parte rispettiva della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1
o
novembre 1974 (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, alle navi da passeggeri delle categorie B, C e D.
(3)
Nel corso dei negoziati sul progetto di regolamento delegato (UE) 2020/411, gli esperti hanno convenuto che i requisiti di rientro in porto in sicurezza di cui alla regola 8.1 del capitolo II-1, parte B, della convenzione SOLAS del 1974 non si applichino alle navi da passeggeri di categoria B, C e D, in quanto sarebbero sproporzionati considerate le circostanze in cui operano tali categorie di navi.
(4)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la direttiva 2009/45/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE, la parte B è sostituita dalla seguente:
«PARTE B — STABILITÀ A NAVE INTEGRA, COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ IN CONDIZIONI DI AVARIA
Le navi devono applicare le disposizioni della convenzione SOLAS, capitolo II-1, parti da B a B-4, e successive modifiche, fatta eccezione per la regola 8-1.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione, del 19 novembre 2019, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali (
GU L 83 del 19.3.2020, pag. 1
).
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