Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1208 of 27 August 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
30.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 220/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1208 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Designazione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Apparecchio analogico elettrico che fa uso di sensori (cosiddetto «analizzatore di ossigeno») dalle dimensioni approssimative di 240 × 220 × 200 mm e dal peso di circa 4,3 kg.
L'apparecchio si avvale della tecnologia coulometrica al fine di rilevare e misurare l'ossigeno in tracce e della tecnologia paramagnetica al fine di misurare accuratamente la percentuale di ossigeno nelle correnti di gas puro e in ambienti di gas multipli. Esso include un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) inteso a presentare i risultati della misurazione. Include altresì un allarme acustico e visivo nonché uscite analogiche e digitali e una porta seriale bidirezionale.
L'apparecchio è impiegato nel processo industriale del gas e nel controllo della qualità.
9027 10 10
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9027 , 9027 10 e 9027 10 10 .
L'apparecchio possiede le caratteristiche e le funzioni di un apparecchio per analisi fisiche o chimiche (analizzatori di gas o di fumi) della voce 9027 . Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9027 , primo paragrafo, punto 8, che disciplina gli analizzatori di gas o di fumi per determinare e misurare il contenuto di gas, impiegati per analizzare gas combustibili o combusti nei forni a coke, nei generatori di gas, negli altoforni, ecc.
La classificazione nella voce 9026 come strumento ed apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché gli strumenti e gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche sono più specificamente disciplinati dalla voce 9027 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9026 , primo paragrafo, esclusione d)).
L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) e va classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. La rilevazione e la misurazione dell'ossigeno in un gas sono ritenute essere le funzioni che conferiscono il carattere essenziale all'apparecchio.
L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 9027 10 10 come analizzatore elettronico di gas o di fumi.
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