Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione del 26 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
Quali sono i dazi all'importazione applicabili ai cereali nell'Unione europea a partire dal 27 agosto 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione europea fissa i dazi doganali all'importazione per i cereali (frumento, segala, granturco e sorgo) che entrano nel territorio dell'Unione europea. Questo regolamento si applica agli importatori di prodotti agricoli e stabilisce le aliquote tariffarie sulla base di prezzi rappresentativi cif (costo, assicurazione e nolo) e prezzi d'intervento. Nel periodo considerato (dal 27 agosto 2020), i dazi risultano azzerati (0,00 EUR/t) per tutte le categorie di cereali elencate, il che significa che non viene applicata alcuna tassa doganale all'importazione di questi prodotti. Tuttavia, sono previste riduzioni aggiuntive per importatori che scarichino merci in porti specifici (Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico) o per il granturco in determinate condizioni, con sconti che vanno da 2 a 24 EUR/t. Per i cereali originari dal Canada, il calcolo segue modalità particolari previste dal regolamento di base.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione del 26 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1221 of 26 August 2020 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 27 August 2020
Testo normativo
27.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 279/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1221 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2020
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 183,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione
(
2
)
, il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
(2)
A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.
(3)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.
(4)
A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
(5)
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 27 agosto 2020, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.
(6)
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 27 agosto 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (
GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5
).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020
Codice NC
Designazione delle merci
Dazio all’importazione
(
1
)
(
2
)
(EUR/t)
1001 11 00
FRUMENTO (grano) duro da seme
0,00
1001 19 00
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme
0,00
di qualità media, diverso da quello da seme
0,00
di qualità bassa, diverso da quello da seme
0,00
Ex10019120
FRUMENTO (grano) tenero da seme
0,00
Ex10019900
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme
0,00
1002 10 00
SEGALA da seme
0,00
1002 90 00
SEGALA non destinata alla semina
0,00
1005 10 90
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido
0,00
1005 90 00
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme
(
3
)
0,00
1007 10 90
SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina
0,00
1007 90 00
SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina
0,00
(
1
)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l’importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:
—
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;
—
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.
(
2
)
Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
(
3
)
L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato
I
1.
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
(EUR/t)
Frumento tenero
(
1
)
Granturco
Borsa
Minneapolis
Chicago
Quotazione
171,012
108,779
Premio sul Golfo
-
28,281
Premio sui Grandi Laghi
28,148
-
2.
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
Spese di nolo: Golfo del Messico – Rotterdam:
20,631
Spese di nolo: Grandi laghi – Rotterdam:
40,839
(
1
)
Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
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Il Regolamento (UE) 2020/1221 è il riferimento normativo per dazi all'importazione, tariffe doganali comuni e commercio agricolo nell'UE. Importatori, spedizionieri e operatori del settore cerealicolo consultano questa normativa per comprendere aliquote tariffarie, prezzi cif, porti di sbarco e riduzioni forfettarie applicabili. È correlato al Regolamento (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e al Regolamento (UE) 642/2010 sulle modalità di calcolo dei dazi nel settore cerealicolo.
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