Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite «Mozzarella» (STG)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Mozzarella» (STG)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1291 of 22 July 2022 approving a non-minor amendment to the product specification for a name entered in the register of traditional specialities guaranteed ‘Mozzarella’ (TSG)
Testo normativo
25.7.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 196/115
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1291 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [
«
Mozzarella
»
(STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
La domanda di modifica mira a modificare il nome da «Mozzarella» a «Mozzarella Tradizionale» e a cambiare il regime di protezione da «senza riserva del nome» a «con riserva del nome».
(3)
Il 1
o
marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Germania due notifiche di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. Il 22 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto la seconda dichiarazione di opposizione motivata della Germania.
(4)
Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 10 maggio 2021 la Commissione ha invitato l’Italia e la Germania ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.
(5)
Su richiesta dell’Italia, il 2 agosto 2021 la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra l’Italia e la Germania si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla modifica secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.
(6)
Le principali argomentazioni della Germania esposte nella sua dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con l’Italia possono essere sintetizzate come segue.
(7)
La Germania ha sostenuto che il nuovo nome «Mozzarella Tradizionale», chiesto dall’Italia, non è né un nome utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, né un nome che designa un carattere tradizionale del prodotto, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.
(8)
La Germania ha inoltre argomentato che il termine «Tradizionale» non poteva essere incluso nel nome di una specialità tradizionale garantita alla luce delle norme di cui all’articolo 18, paragrafo 3, che prevedono un uso specifico del termine «tradizione». Il termine «Tradizionale» inoltre è già presente nel logo «specialità tradizionale garantita» (STG) e nell’indicazione «specialità tradizionale garantita», che potrebbe anche figurare per esteso sull’etichettatura.
(9)
Per di più la riserva del nome «Mozzarella Tradizionale» impedirebbe di utilizzare la menzione «tradizionale» ai produttori tedeschi che da oltre 30 anni producono e commercializzano un prodotto denominato «Mozzarella». Secondo la Germania l’uso del termine «tradizionale» ha un’importanza economica.
(10)
In tale contesto la Germania ha sostenuto inoltre che «tradizionale» ha due accezioni: la prima, definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui per tradizionale si intende l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di almeno 30 anni; e la seconda, intesa dai consumatori come il trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. Alla luce di quanto precede, la Germania ha sostenuto che, nel caso specifico della «Mozzarella Tradizionale», il termine «tradizionale» rimanda solo alla prima accezione, riferita alla tipologia standard e più tradizionale del prodotto. Tuttavia l’aggiunta del termine «tradizionale» al nome «Mozzarella» attribuirebbe all’aggettivo anche la seconda accezione, riferita al trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. La Germania ritiene pertanto che ciò indurrebbe in errore i consumatori e che il modo appropriato per qualificare il nome «Mozzarella» secondo la prima accezione del termine «Tradizionale» consisterebbe nell’aggiungere semplicemente l’affermazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(11)
La Germania ha inoltre affermato che il nome «Mozzarella» ha carattere generico, ai sensi dell’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Di conseguenza la Germania ha chiesto che il regolamento recante approvazione della modifica del nome indichi espressamente che «Mozzarella» è un nome generico. Inoltre la Germania ha sostenuto che anche la coesistenza della «Mozzarella Tradizionale» STG e di altri due tipi di Mozzarella designati come DOP («Mozzarella di Bufala Campana» e «Mozzarella di Gioia del Colle») potrebbe essere preclusa dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto sussiste il rischio che il consumatore medio non sia in grado di operare una distinzione sufficientemente chiara tra i prodotti in questione.
(12)
La Germania ha inoltre sostenuto che il disciplinare accluso alla domanda di modifica conterrebbe modifiche che non sono descritte nella domanda stessa. La domanda di modifica sarebbe pertanto incompleta. Inoltre alcune parti del disciplinare non sarebbero di facile comprensione e dovrebbero essere chiarite. Per di più il richiedente non sarebbe ammissibile in quanto un unico produttore lattiero-caseario italiano non sarebbe autorizzato a rappresentare tutti i produttori di STG, situati in tutto il territorio dell’UE.
(13)
Infine la Germania ha contestato la possibilità di cambiare il regime di protezione da «registrazione senza riserva del nome» a «registrazione con riserva del nome» mediante la domanda di modifica attuale. In particolare è stato sostenuto che il termine per apportare tale modifica, di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è scaduto il 4 gennaio 2016. Di conseguenza una volta scaduto il periodo transitorio, ossia dopo il 4 gennaio 2023, la protezione del nome «Mozzarella» dovrebbe presumibilmente cessare.
(14)
La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nelle dichiarazioni di opposizione motivate della Germania alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l’opponente, e ha concluso che la modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» dovrebbe essere approvata.
(15)
Il nome «Mozzarella Tradizionale» designa il carattere tradizionale del prodotto, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ciò è sufficiente a qualificare un nome come STG, in quanto il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), è alternativo a quello delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b).
(16)
Per dimostrare l’uso del nome «Mozzarella Tradizionale», l’Italia ha altresì presentato esempi di tale uso su etichette o loghi, oltre a dimostrare l’esistenza del gruppo di produttori denominato «Consorzio italiano per la Tutela della Mozzarella tradizionale» già nel 2001.
(17)
Per quanto riguarda l’inclusione del termine «tradizionale» nel nome composto di una STG registrata con riserva del nome, non solo l’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la consente, ma rappresenta l’esempio perfetto di una menzione che identifica il carattere tradizionale del prodotto. Per questi motivi il termine «tradizionale» figura in molti nomi protetti di STG con riserva del nome, in varie lingue, come confermano i seguenti esempi di STG registrate con riserva del nome: «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork», «Traditional Bramley Apple Pie Filling», «Traditional Farmfresh Turkey», «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork», «Amatriciana tradizionale», «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa», «Salată tradițională cu icre de crap», «Czwórniak staropolski tradycyjny», «Dwójniak staropolski tradycyjny», «Olej rydzowy tradycyjny», «Półtorak staropolski tradycyjny».
Inoltre la «Mozzarella» STG ha sempre avuto un carattere tradizionale, in quanto è stata registrata come specialità tradizionale garantita con riferimento diretto al suo carattere tradizionale e in virtù del medesimo. In tale contesto è opportuno richiamare l’attenzione sul significato di «tradizionale» ai sensi dell’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) n. 1151/2012, ossia «l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni». La distinzione tra diverse accezioni di «tradizionale» proposta dalla Germania non è pertanto suffragata dal testo normativo applicabile.
(18)
Non è chiaro quale impatto economico concreto abbia sui produttori tedeschi il fatto di non poter utilizzare la menzione «tradizionale» per commercializzare «Mozzarella» prodotta senza rispettare il disciplinare della STG bensì seguendo un metodo distinto utilizzato in Germania da oltre 30 anni. L’affermazione si riferirebbe a un’opzione potenziale piuttosto che a un fatto concreto. Non si può trarre alcuna indicazione che il termine sia stato utilizzato sul mercato. Inoltre, purché siano rispettate le condizioni stabilite nel disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG, i produttori di tutta l’Unione europea, quindi anche della Germania, potranno legittimamente commercializzare un prodotto denominato «Mozzarella Tradizionale» STG.
La protezione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella Tradizionale» non dovrebbe riguardare il nome semplice «Mozzarella», bensì unicamente il nome composto «Mozzarella Tradizionale» nella sua interezza. È pertanto opportuno continuare ad autorizzare l’uso del nome «Mozzarella» per i prodotti non conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG. Tali prodotti non dovrebbero tuttavia essere commercializzati accompagnati dalla dicitura «specialità tradizionale garantita», né dall’abbreviazione STG e nemmeno dal simbolo dell’Unione di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(19)
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la coesistenza della «Mozzarella Tradizionale» STG e di altri due tipi di Mozzarella designati come DOP («Mozzarella di Bufala Campana» e «Mozzarella di Gioia del Colle») violerebbe l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, va osservato che la suddetta disposizione non si applica alle specialità tradizionali garantite, ma solo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
(20)
In riferimento alle riserve espresse dalla Germania in merito al disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG si evidenzia che ad eccezione del nome e dello status di protezione, in particolare ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, il disciplinare di produzione non è stato modificato. Le lievi modifiche redazionali che potrebbero essere presenti nelle versioni diverse dall’italiano sono dovute alla traduzione. Tali parti del disciplinare esulano pertanto dall’ambito di approvazione della presente modifica. La valutazione della Commissione sulla domanda di modifica della «Mozzarella Tradizionale» STG si è concentrata sulle modifiche richieste.
(21)
L’articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012 definisce il gruppo come «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto». A norma dell’articolo 49, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione può essere presentata solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Inoltre l’articolo 53, paragrafo 1, che definisce i gruppi che possono presentare domande di modifica, ha un ambito di applicazione ancora più ampio, in quanto prevede che una domanda di modifica possa essere presentata anche da «un gruppo avente un interesse legittimo». I produttori che hanno presentato la domanda di modifica della «Mozzarella» STG operano direttamente con il prodotto, come confermato dalla produzione pienamente certificata. Alla luce di quanto precede, i criteri stabiliti per consentire a un «gruppo» di chiedere l’approvazione di una modifica, ai sensi dell’articolo 3, punto 2), dell’articolo 49, paragrafo 1, e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, possono essere considerati soddisfatti.
(22)
In riferimento all’applicabilità della procedura di modifica, l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento prevede che le STG senza riserva del nome possano continuare ad essere utilizzate fino al 4 gennaio 2023, alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006, a meno che gli Stati membri non applichino la procedura di cui all’articolo 26 del regolamento. Tale articolo 26 prevede una procedura semplificata per la conversione delle STG senza riserva del nome in STG con riserva del nome. Ciò non pregiudica il fatto che una STG senza riserva del nome possa ancora essere trasformata in STG con riserva del nome mediante una procedura di modifica prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha già approvato a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento altre modifiche non minori del disciplinare che convertono STG senza riserva del nome in STG con riserva del nome.
(23)
Di conseguenza è opportuno approvare la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
per quanto riguarda il nome «Mozzarella» (STG).
(24)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
per quanto riguarda il nome «Mozzarella» (STG).
Articolo 2
Il nome «Mozzarella» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella tradizionale» all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 424 dell’8.12.2020, pag. 39
.
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