Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 1336/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 25/09/2020 In vigore dal: 25/09/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1336 of 25 September 2020 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain polyvinyl alcohols originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

29.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1336 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2020 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) ("il regolamento di base"), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 30 luglio 2019, la Commissione europea ("la Commissione") ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici ("PVA") originari della Repubblica popolare cinese ("RPC" o "il paese interessato") sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento di base"), pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) ("l’avviso di apertura"). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 19 giugno 2019 da Kuraray Europe GmbH ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione di PVA. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Parti interessate (3) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. (4) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta. 1.3. Osservazioni sull’apertura (5) Dopo l’apertura, vari utilizzatori del prodotto in esame hanno sostenuto che la sintesi non riservata delle informazioni fornite nella versione aperta della denuncia non era sufficientemente dettagliata o era incompleta, pertanto non consentiva una comprensione adeguata del contenuto delle informazioni riservate. (6) La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della denuncia, consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. (7) L’articolo 19 del regolamento di base e l’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio consentono di proteggere le informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta. (8) Le informazioni trasmesse in via riservata rientrano in tali categorie. In ogni caso, il denunciante ha fornito una sintesi dei contenuti degli elementi riservati della denuncia e del raggruppamento pertinente dei dati numerici. La Commissione ha verificato tali documenti prima dell’apertura dell’inchiesta. Ha concluso che essi soddisfano le disposizioni dell’articolo 19 e consentono una comprensione adeguata del contenuto delle informazioni riservate. (9) Tale affermazione è stata pertanto respinta. (10) Una parte interessata ha sostenuto che la denuncia faceva parte di una strategia del denunciante volta a rafforzare il suo monopolio sul mercato dell’Unione, riducendo deliberatamente il volume delle vendite e aumentando i prezzi. (11) Le informazioni raccolte durante l’inchiesta non hanno evidenziato alcuna prova di pratiche anticoncorrenziali condotte dall’industria dell’Unione. Per contro, sono stati raccolti elementi di prova specifici, quali offerte commerciali e scambi di messaggi di posta elettronica, che dimostrano che l’industria è in grado di rifornire tutti gli utilizzatori del prodotto in esame e che è disposta a farlo. (12) Il denunciante stesso aveva una quota del [25 % – 30 %] nel mercato libero dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, nettamente inferiore alla quota che le consentirebbe di esercitare una posizione dominante di qualsiasi tipo. (13) Per quanto riguarda la presunta strategia di ridurre i volumi e aumentare i prezzi, l’inchiesta ha dimostrato che il denunciante ha inizialmente tentato di migliorare le proprie economie di scala, aumentando la produzione e gli investimenti per ridurre i costi unitari di produzione. Ha inoltre cercato di seguire i prezzi cinesi di dumping con proprie riduzioni dei prezzi, al fine di mantenere la quota di mercato. Tale strategia ha effettivamente consentito al denunciante di mantenere la propria quota di mercato, ma ha causato perdite significative. Come spiegato in seguito nel considerando 528, il denunciante è stato quindi costretto a rinunciare ai tentativi di mantenere la quota di mercato rispetto alle importazioni dalla RPC e, di conseguenza, ha concentrato le sue vendite sulle qualità più costose, al fine di realizzare vendite remunerative pur subendo una corrispondente perdita significativa di quota di mercato. (14) Tale affermazione è stata pertanto respinta. (15) Dopo l’apertura dell’inchiesta, un produttore dell’Unione, Wacker Chemie AG, ha affermato che la stima della sovraccapacità cinese nella denuncia era inesatta e ha presentato la propria stima. (16) La stima della sovraccapacità cinese nella denuncia si basava su una fonte obiettiva e consolidata, il "Chemical Economics Handbook" dell’IHS. Sebbene possano legittimamente sussistere stime diverse dell’offerta e della domanda sul mercato cinese, la Commissione ha ritenuto che la stima contenuta nella denuncia soddisfacesse i criteri di sufficiente accuratezza e affidabilità richiesti per gli elementi di prova prima facie . Tale affermazione è stata pertanto respinta. (17) Wacker Chemie AG ha altresì presentato osservazioni in merito alla metodologia di calcolo dei margini di dumping a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sostenendo in particolare che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sarebbe incompatibile con le norme dell’OMC e che non vi erano prove della distorsione dei costi. Le questioni relative all’esistenza di distorsioni significative e all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono discusse nella sezione 3.1.1 di seguito. (18) Dopo l’apertura dell’inchiesta, Wacker Chemie AG ha affermato inoltre che la stima del denunciante relativa al margine di dumping e al valore normale era inesatta, perché i produttori cinesi erano integrati verticalmente e non compravano l’acetato di vinile monomero (VAM) per la loro produzione. (19) La denuncia indicava distorsioni per una serie di materie prime che possono essere utilizzate per la produzione del VAM, a seconda del metodo di produzione. Le stesse materie prime sono utilizzate anche nel caso in cui i produttori siano integrati verticalmente e non acquistino VAM da altre società, pertanto le distorsioni di dette materie prime erano pertinenti per il calcolo del valore normale. Va inoltre osservato che il calcolo del valore normale nella denuncia costituisce un elemento di prova sufficiente dell’esistenza del dumping e che l’inchiesta ha determinato il valore normale in base ai dati verificati dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (20) All’apertura dell’inchiesta, Wacker e Carbochem hanno affermato che la Commissione utilizzava un sistema di NCP che non garantiva un’adeguata comparabilità dei prezzi. L’argomentazione è stata ripetuta dopo la divulgazione delle informazioni da Wacker, Carbochem, Gamma Chimica, FAR Polymer e Ahlstrom-Munksjö. (21) Wacker ha sostenuto che l’NCP presentava gamme di viscosità, idrolisi e tenori di metanolo troppo ampie e non teneva conto della dimensione delle particelle e del valore del pH. Carbochem, Gamma Chimica e FAR Polymer hanno sostenuto che il peso molecolare non era stato preso in considerazione dall’NCP, mentre Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che la gamma dei tenori di ceneri era troppo ampia. (22) La Commissione non concorda con l’affermazione che la struttura dell’NCP sia problematica. L’NCP contemplava le proprietà essenziali e di base del prodotto in esame, universalmente definite dagli elementi fondamentali inclusi nell’NCP (ad esempio viscosità, idrolisi, tenore di ceneri e metanolo). Tali parametri sono essenziali per tutte le qualità di PVA e sono considerati standard industriali per tutte le applicazioni del prodotto in esame. Di conseguenza, per quanto possa essere vero che alcune caratteristiche non presenti nell’NCP possono essere rilevanti per determinate applicazioni, tali caratteristiche sono specifiche per l’utente e non per il prodotto. (23) Pertanto questa argomentazione è stata respinta. 1.4. Campionamento (24) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. 1.4.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (25) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione dichiarato del prodotto simile nell’Unione. Tale campione era composto da 3 produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 90 % della produzione totale stimata dell’UE del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. (26) Una parte ha espresso riserve circa l’inclusione nel campione di un produttore, Wacker Chemie AG, che fabbrica il prodotto in esame esclusivamente per il suo uso vincolato. A suo avviso, l’inclusione di Wacker nel campione, che non vende il prodotto in esame sul mercato libero, avrebbe potuto falsare potenzialmente la valutazione del pregiudizio. (27) La Commissione ha inoltre preso atto della situazione di una delle società incluse nel campione. Tuttavia, va osservato che anche l’intera industria dell’Unione, compresi i tre produttori dell’Unione inizialmente inclusi nel campione, produce il prodotto in esame per il consumo vincolato. Si è pertanto ritenuto che l’inclusione di Wacker Chemie AG nel campione non abbia falsato la valutazione del pregiudizio e abbia consentito alla Commissione di analizzare in modo approfondito la situazione anche del mercato vincolato di PVA nell’Unione. Il campione è stato pertanto considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. (28) Al fine di ottenere una valutazione completa dei fatti del caso, la Commissione ha preso in considerazione l’interesse dei produttori dell’Unione Wacker e Solutia anche in qualità di utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (29) In un momento successivo del procedimento, uno dei tre produttori inclusi nel campione, Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L., ha informato la Commissione di non essere stato in grado di collaborare pienamente in qualità di produttore incluso nel campione. Di fatto, la risposta al questionario conteneva solo informazioni relative a macroindicatori, insufficienti ai fini dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di rivedere il campione dei produttori dell’Unione escludendo Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. (30) Il campione modificato, composto da due produttori dell’Unione, rappresenta oltre l’80 % della produzione totale stimata dell’UE del prodotto simile. Esso è rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.4.2. Campionamento degli importatori (31) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (32) Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti sulla base del massimo volume delle importazioni nell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. 1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori nella RPC (33) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (34) Quattro produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti interessate e le autorità del paese interessato sono state consultate in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione. 1.5. Esame individuale (35) Inizialmente, tutti e quattro i gruppi di produttori esportatori che avevano riconsegnato il modulo di campionamento avevano chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il giorno dell’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha reso disponibile sul proprio sito Internet il questionario per i produttori esportatori. Quando ha annunciato il campione, inoltre, la Commissione ha informato il produttore esportatore non incluso nel campione del fatto che era tenuto a rispondere all’intero questionario se desiderava essere esaminato individualmente. Il produttore esportatore non ha risposto al questionario. In assenza di risposta, il produttore esportatore non ha soddisfatto i requisiti e, pertanto, non è stato possibile concedere un esame individuale. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (36) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese ("il governo della RPC") un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell’Unione sono stati resi disponibili online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (37) Sono pervenute risposte al questionario dai due produttori dell’Unione inclusi nel campione e dai tre produttori esportatori inclusi nel campione. Come indicato nel considerando 29, una risposta incompleta al questionario è stata ricevuta anche da un altro produttore dell’Unione, che per questo motivo è stato escluso dal campione. Nove utilizzatori e tre importatori indipendenti hanno risposto al questionario della Commissione. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. (38) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società: produttori dell’Unione : — Kuraray Europe GmbH, Germania ("KEG"); — Wacker Chemie AG, Germania ("Wacker"); importatori indipendenti : — Carbochem Srl, Italia ("Carbochem"); — Omya Hamburg GmbH, Germania ("Omya"); — Wegochem Europe B.V., Paesi Bassi ("Wegochem"); utilizzatori : — Cordial B.V., Paesi Bassi ("Cordial"); — Solutia Europe SPRL/BVBA, Belgio ("Solutia"); — Wacker Chemie AG, Germania ("Wacker"); produttori esportatori e società collegate nella Repubblica popolare cinese: Shuangxin : — Inner Mongolia Environment-Friendly Material Co., Ltd. ("Shuangxin"); Gruppo Sinopec : — Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co., Ltd. ("Sinopec Central China"); — Sinopec Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. ("Sinopec Chongqing"); — Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co., Ltd. ("Sinopec Ningxia"); — Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.; Gruppo Wan Wei: : — Anhui Wan Wei Updated High-Tech Material Industry Co., Ltd. ("Wan Wei"); — Inner Mongolia Mengwei Technology Co., Ltd. ("Mengwei"). 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (39) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 ("il periodo dell’inchiesta" o "PI"). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta ("il periodo in esame"). 1.8. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (40) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta a norma del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (41) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione di PVA. Quattro produttori esportatori hanno presentato le informazioni pertinenti. (42) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. (43) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (44) Dopo l’apertura, tre produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni per quanto riguarda il metodo di calcolo dei margini di dumping a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sostenendo in particolare che la Commissione non aveva dimostrato che il presunto intervento governativo aveva portato in modo dimostrabile ad una distorsione dei prezzi dei fattori produttivi. Le questioni relative all’esistenza di distorsioni significative sono discusse nella sezione 3.1.1. (45) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (46) Il 2 ottobre 2019, la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la "nota del 2 ottobre 2019") ( 3 ) , invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l’energia e il lavoro (manodopera) impiegati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Malaysia, Messico e Thailandia. (47) La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre produttori esportatori, da un importatore e utilizzatore e dal denunciante. Il governo della RPC non ha presentato alcuna osservazione. (48) La Commissione ha trattato le osservazioni ricevute in merito alla nota del 2 ottobre 2019 nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 20 dicembre 2019 ("la nota del 20 dicembre 2019") ( 4 ) . La Commissione ha inoltre fornito l’elenco rivisto dei fattori produttivi. Sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione ha aggiunto anche la Turchia all’elenco dei possibili paesi rappresentativi e, dopo ulteriori ricerche, ha concluso che, in quella fase, la Turchia era considerata un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha altresì determinato l’elenco dei codici utilizzati dalla Turchia e reso disponibili le pertinenti statistiche doganali turche nel fascicolo pubblico. (49) La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da un produttore esportatore, da tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione e dal denunciante. (50) La Commissione ha trattato le osservazioni pervenute in seguito alla nota del 20 dicembre 2019 nella terza nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 30 marzo 2020 (la "nota del 30 marzo 2020") ( 5 ) . In tale nota, la Commissione ha inoltre ulteriormente chiarito alcune delle fonti per la determinazione del valore normale e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. In seguito alla nota del 30 marzo 2020, la Commissione ha ricevuto osservazioni unicamente da tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione. Tali osservazioni sono trattate nel presente regolamento nei considerando 219, 220, 264, 342 e 343. 1.9. Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura (51) Il 9 marzo 2020, a norma dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l’inchiesta. (52) Non essendo state istituite misure provvisorie, non è stata effettuata alcuna registrazione delle importazioni. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame (53) Il prodotto in esame ( 6 ) è costituito da determinati alcoli polivinilici (PVA), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2, originari della Repubblica popolare cinese (RPC) ("il prodotto in esame"). (54) Durante l’inchiesta, è risultato chiaro che la descrizione del prodotto, in particolare per quanto riguarda il metodo di misurazione della viscosità e del grado di idrolisi, non era sufficientemente precisa e poteva comportare errori di interpretazione e/o di classificazione da parte delle autorità doganali nazionali. Inoltre, vi era il rischio che gli operatori economici avessero interpretato erroneamente tale descrizione e, su tale base, avessero potuto decidere di non manifestarsi come parti interessate. Per tale motivo, la Commissione ha fornito delucidazioni sulla formulazione della definizione del prodotto contenuta nell’avviso di apertura pubblicando un avviso il 7 novembre 2019 ("avviso recante chiarimenti") ( 7 ) . L’avviso recante chiarimenti ha offerto altresì, alle parti che lo desiderassero, la possibilità di manifestarsi entro il termine prescritto, per farsi conoscere e richiedere un questionario. Un utilizzatore del prodotto in esame, Henkel AG & Co., si è manifestato chiedendo di essere preso in considerazione come parte interessata del procedimento. Nessuna parte interessata ha chiesto un questionario. (55) Il PVA è usato come additivo, precursore o agente soprattutto da quattro industrie utilizzatrici per: i) la produzione di carta e cartoncini; ii) la produzione di resine di PVB (polivinilbutirrale) utilizzate nella produzione di pellicole di PVB; iii) la produzione di additivi di polimerizzazione per materie plastiche; e iv) la produzione di emulsioni e adesivi. 2.2. Prodotto simile (56) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame; — il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; — il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (57) La Commissione ha riscontrato che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.3. Segmentazione (58) Il prodotto in esame è fabbricato e venduto sotto forma di vari tipi di prodotti diversi definiti dall’industria come "qualità". Ogni qualità consiste in una combinazione specifica di livelli di viscosità, tenore di metanolo e di ceneri, nonché grado di idrolisi; ne deriva pertanto un’ampia gamma di combinazioni fabbricate per soddisfare le esigenze delle specifiche dei clienti in diverse industrie. (59) L’inchiesta ha evidenziato l’esistenza di numerose qualità di PVA sia per le importazioni cinesi sia per la produzione/le vendite dell’Unione. Le diverse combinazioni di caratteristiche di queste qualità sono state classificate dalla Commissione nell’ambito di diversi numeri di controllo del prodotto ("NCP"). Durante il periodo dell’inchiesta, 34 NCP del prodotto in esame sono stati importati nell’Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione, mentre, nello stesso periodo, il produttore dell’Unione incluso nel campione ha venduto circa 39 NCP diversi. (60) Le informazioni raccolte durante l’inchiesta hanno altresì dimostrato che alcune di queste qualità (vendute sia dall’industria dell’Unione che dai produttori esportatori) hanno una vasta gamma di applicazioni e, in generale, hanno un prezzo inferiore. Altre qualità più specifiche, destinate ad applicazioni più limitate (come i prodotti farmaceutici o la produzione di pellicole di PVB), sono in media più costose. Tali qualità sono anche vendute dall’Unione e dai produttori esportatori. (61) Tuttavia, nonostante l’esistenza di un gran numero di qualità, la Commissione ha constatato che non vi è alcun segmento definito sul mercato dei PVA. I vari utilizzatori possono reperire una serie di qualità di PVA, a seconda delle specifiche tecniche richieste. Per alcuni utilizzatori il contenuto di ceneri è l’elemento più importante, per altri la viscosità, mentre alcuni di essi sono in grado di sfruttare qualsiasi specifica nella maggior parte dei casi. Ogni industria utilizzatrice può usare serie diverse di qualità di PVA in maniera intercambiabile. Anche se alcuni utilizzatori (ad esempio di PVB, come l’industria farmaceutica) sono più limitati in termini di numero di qualità che possono utilizzare, la loro gamma di qualità si interseca comunque con quella di altri tipi di utilizzatori capaci di reperire una gamma più ampia di qualità. (62) Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso che tutte le qualità del prodotto in esame sono in concorrenza tra loro, almeno in una certa misura, e che pertanto un’analisi per segmento non era giustificata né adeguata nel caso di specie. Al fine di analizzare l’effetto sui prezzi tra diverse qualità, garantendo al contempo un confronto equo, la Commissione ha effettuato adeguamenti per tenere conto delle differenze in alcune delle caratteristiche delle diverse qualità. Detti adeguamenti sono illustrati nella sezione 4.4.2. (63) Dopo la divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate, ossia Carbochem, Gamma Chimica, FAR Polymer, Wacker e Cordial, hanno sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che il mercato del PVA è suddiviso in due segmenti: PVA di alta qualità e PVA di bassa qualità. Le parti hanno affermato che i prodotti relativi a tali segmenti non sono direttamente intercambiabili e che le importazioni cinesi sono principalmente presenti nel segmento dei PVA di bassa qualità. Hanno inoltre affermato che alcuni utilizzatori possono impiegare solo alcune qualità specifiche del prodotto in esame nel loro processo di produzione. (64) L’analisi svolta dalla Commissione ha confermato che le diverse qualità, come spiegato al considerando 61, sono tra loro intercambiabili almeno in una certa misura. Anche se è vero che alcuni utilizzatori possono acquistare solo una serie limitata di qualità per la loro applicazione, tali qualità non sono esclusivamente limitate al settore a valle di un utilizzatore, ma si sovrappongono a quelle acquistate per altre applicazioni a valle. Dall’inchiesta è inoltre emerso che i produttori esportatori cinesi forniscono qualità per tutte e quattro le principali applicazioni di PVA e competono integralmente con le qualità vendute dall’industria dell’Unione. (65) Tale affermazione è stata pertanto respinta. 2.4. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto (66) Un utilizzatore, Solutia, produttore di pellicole di PVB, e un importatore indipendente, Wegochem, hanno sostenuto che "il PVA NMWD a scarso tenore di ceneri" ( 8 ) dovrebbe essere escluso dalla definizione del prodotto in esame. Le parti hanno ribadito la loro affermazione dopo la divulgazione delle informazioni. (67) A loro dire, il "PVA NMWD a scarso tenore di ceneri" è sostanzialmente diverso dal PVA di qualità standard, in quanto presenta caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche diverse e richiede un processo di produzione ad alto valore aggiunto. A causa di queste caratteristiche specifiche, la produzione di "PVA NMWD a scarso tenore di ceneri" è tecnicamente difficile e complessa. Solo pochi fabbricanti sono qualificati per fabbricare questa particolare qualità, utilizzata nella produzione di pellicole di PVB, e solo uno di essi è attivo nella RPC. In particolare, la distribuzione del peso molecolare, il contenuto di ferro, lo scarso tenore di ceneri e il basso tenore di metanolo non sono caratteristiche standard del prodotto in esame e rendono questa qualità di PVA unica ed estremamente difficile da produrre, in quanto le sue caratteristiche devono rientrare in una specifica ristretta per tutti i parametri contemporaneamente. (68) Sulla base degli elementi di prova del fascicolo, la Commissione ha espresso disaccordo con tale analisi. Come indicato nel considerando 58, il PVA è venduto in diverse qualità, in funzione dell’utilizzazione finale. Ogni qualità presenta una combinazione unica di proprietà (ad esempio, viscosità, idrolisi, tenore di ceneri e di metanolo) che sono specificamente richieste da ciascun utilizzatore al produttore al momento dell’ordine di acquisto. Per quanto riguarda le diverse caratteristiche chimiche e fisiche, contrariamente alle argomentazioni delle parti, i prodotti di PVA a scarso tenore di ceneri rientrano pienamente nella definizione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali (ad esempio, viscosità, idrolisi, tenore di metanolo e di ceneri). Inoltre, tutti i produttori di PVA a scarso tenore di ceneri producono su una linea di produzione standard, senza che siano applicati processi produttivi eccezionali. (69) Per quanto riguarda la bassa distribuzione dei pesi molecolari ("NMWD"), non si tratta di una caratteristica simile all’idrolisi, alla viscosità o al tenore di ceneri. La bassa distribuzione dei pesi molecolari non cambia da lotto a lotto di produzione. Una volta che una linea di produzione è idonea a produrre PVA NMWD, tutti i PVA prodotti da tale linea soddisfano i requisiti in quanto essa non comporta alcuna fase supplementare del processo produttivo e non presenta caratteristiche peculiari radicalmente diverse da quelle di qualsiasi altra qualità. Inoltre, non è utilizzata esclusivamente per produrre resina di PVB, ma anche per la produzione di adesivi e rivestimenti di barriera idrosolubili. (70) Infine, l’inchiesta ha rivelato che, in termini di fornitura, numerosi produttori di PVA possono produrre PVA NMWD a scarso tenore di ceneri. Oltre al PVA NMWD a scarso tenore di ceneri di origine cinese, PVA analoghi a scarso tenore di ceneri possono provenire da produttori situati negli Stati Uniti d’America ("USA") e dai produttori dell’Unione. (71) Dopo la divulgazione delle informazioni, le parti hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che tutte le caratteristiche pertinenti del "PVA NMWD a scarso tenore di ceneri" devono essere soddisfatte simultaneamente e che pochi produttori sono qualificati per la fornitura di tale PVA. (72) Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la Commissione ha tenuto conto del fatto che tutti i parametri relativi al "PVA NMWD a scarso tenore di ceneri" devono essere soddisfatti simultaneamente. Sia il metanolo che il tenore di ceneri rientrano pienamente nella definizione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, nonché nella classificazione della Commissione basata sugli NCP. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che sia i produttori dell’Unione che i produttori esportatori sono in grado di soddisfare le specifiche richieste. Per quanto riguarda la limitata distribuzione del peso molecolare in combinazione con gli altri due parametri, come spiegato al considerando 69, una volta che una linea di produzione è idonea a produrre il PVA NMWD, tutto il PVA prodotto da tale linea soddisferà i requisiti relativi alla bassa distribuzione dei pesi molecolari e può quindi essere combinato con il tenore di metanolo e di ceneri appropriato in funzione delle richieste di ciascun cliente. Non si tratta quindi di una caratteristica riguardante esclusivamente il PVA prodotto per Solutia. (73) Per quanto riguarda il secondo punto, Solutia aveva una strategia di approvvigionamento da più fonti, produceva PVA per il proprio consumo e si avvaleva ampiamente di fonti multiple di approvvigionamento di PVA dall’industria dell’Unione, dai produttori esportatori della RPC e dai produttori di paesi terzi. La Commissione ha appurato che almeno quattro produttori di tre continenti diversi sono in grado di produrre il "PVA NMWD a scarso tenore di ceneri". Pertanto, benché sia vero che la qualificazione di un nuovo fornitore di PVA può essere un procedimento complesso e lungo, l’inchiesta ha dimostrato che esistono varie fonti alternative che limiterebbero notevolmente il rischio di una carenza di approvvigionamento per Solutia anche con le misure in vigore. Secondo la Commissione, inoltre, il livello dei dazi antidumping non impedirebbe al fornitore di Solutia della RPC di continuare a esportare PVA a un prezzo equo. (74) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (75) Altre tre parti interessate, ossia Cordial, Carbochem e Wacker, hanno sostenuto ripetutamente, e ribadito in seguito alla divulgazione delle informazioni, che il prodotto in esame importato dalla RPC fosse sostanzialmente diverso dal prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione. La loro principale argomentazione verteva sul fatto che il PVA importato dalla RPC aveva un intervallo di tolleranza notevolmente più ampio in termini di tenore di ceneri, percentuale di acetato di sodio e tenore di metanolo, rispetto al PVA prodotto e venduto dall’industria dell’Unione. Mentre nella produzione di resine di PVB e di talune emulsioni, tali caratteristiche avevano un impatto significativo, per altre applicazioni come la carta, gli adesivi e gli additivi tessili, esse non erano pertinenti. Pertanto, a loro avviso, il prodotto in esame e il prodotto simile erano sostanzialmente diversi e adatti ad applicazioni diverse, e il mercato dell’Unione era suddiviso in PVA di elevata qualità e PVA di scarsa qualità. (76) Dall’inchiesta è emerso che per quasi tutte le applicazioni i clienti fissano il limite massimo accettabile di tenore di ceneri e accettano senza problemi il PVA con tenore di ceneri molto inferiore alle soglie massime. Inoltre, la differenza tra i costi di produzione del presunto PVA "standard" (ossia con tenore di ceneri superiore allo 0,5 %) e del PVA "a scarso tenore di ceneri" (tenore di ceneri inferiore allo 0,5 %) era trascurabile, in quanto il processo produttivo del PVA, in termini di tenore di ceneri, è sempre lo stesso. Tuttavia, è vero che il tenore di ceneri è meno rilevante per applicazioni quali la carta o gli adesivi. Dall’inchiesta è inoltre emerso che, ad eccezione di un utilizzatore, tutte le industrie utilizzatrici acquistavano PVA con tenore di ceneri sia scarso sia elevato. (77) Per quanto riguarda il tenore di metanolo, l’industria dell’Unione produce PVA con un tenore di metanolo significativamente più basso rispetto a quello dei produttori cinesi. Tuttavia, sia il prodotto in esame che il prodotto simile rientrano perfettamente nell’intervallo compreso tra le diverse soglie di metanolo stabilite nel corso dell’inchiesta. Inoltre, anche per il metanolo, le differenze sono una questione di livelli massimi ammissibili e non di specifiche limitate. L’inchiesta, tra l’altro, ha rivelato che il tenore di metanolo, sia nella RPC che nell’Unione, ha un effetto trascurabile sul prezzo di vendita e sul costo di fabbricazione del PVA. (78) Inoltre, come spiegato nei considerando da 58 a 62, le diverse qualità di PVA condividono le caratteristiche di base e i loro impieghi sono in larga misura identici e intercambiabili. I meri livelli di tenore di ceneri o metanolo non determinano, da soli, le applicazioni o il prezzo del prodotto in esame, in quanto è la combinazione con le altre caratteristiche pertinenti, quali la viscosità e l’idrolisi, a definire le caratteristiche della qualità, il suo eventuale utilizzo finale e il prezzo di vendita. (79) Le prove raccolte nell’inchiesta hanno rivelato che, mentre la differenza media di prezzo tra le qualità di PVA con "scarso tenore di ceneri" e quelle con un "tenore di ceneri standard" risulta pari a circa il 10 %, i prezzi del PVA nelle qualità aventi lo stesso tenore di ceneri possono variare fino al 40 %. Inoltre, alcune qualità asseritamente meno care con un tenore "standard" di ceneri possono essere più care del 27 % rispetto a quelle con uno "scarso tenore di ceneri". Non si può pertanto concludere, come sostenuto dalle parti interessate, che il mercato dell’Unione sia diviso in PVA di alta qualità (prodotti dall’industria dell’Unione) e PVA di bassa qualità (importati dalla RPC), in base al tenore di ceneri e di metanolo, né che tale presunta divisione si rifletta nei prezzi e nei costi di produzione. Al contrario, come spiegato nei considerando da 58 a 62, anche varie qualità con presunte specifiche "standard" sono in concorrenza con le presunte qualità "di alto livello" del prodotto simile. (80) Dopo la divulgazione delle informazioni, Wacker ha sostenuto che la valutazione della Commissione, secondo cui il tenore di metanolo ha un’incidenza trascurabile sul prezzo di vendita e sul costo di fabbricazione del PVA, era errata. (81) L’inchiesta ha dimostrato che il PVA con un tenore di metanolo molto basso ha un costo di produzione più elevato rispetto al PVA con le stesse caratteristiche ma con un tenore di metanolo più elevato. Tuttavia, come spiegato al considerando 77, i dati raccolti durante l’inchiesta hanno anche dimostrato che sia per i produttori dell’Unione che per i produttori esportatori i diversi livelli di metanolo avevano un impatto trascurabile sui prezzi di vendita. La Commissione ha pertanto constatato che il tenore di metanolo ha un’incidenza trascurabile sul prezzo di vendita del PVA. È vero che l’industria dell’Unione può produrre PVA con un tenore di metanolo molto basso. Questo però è un prodotto di nicchia, venduto in quantità trascurabili, mentre la maggior parte del PVA venduto nel mercato dell’Unione ha un tenore standard di metanolo. (82) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (83) Un’altra parte, Cordial, ha affermato che il PVA prodotto nell’Unione non è adatto al suo uso, poiché necessita di PVA in polvere con un livello di idrolisi superiore all’89 %. (84) Il PVA è di solito prodotto in forma granulare bianca e solida. Tuttavia, esso può essere ulteriormente lavorato e trasformato in polvere mediante un processo di macinazione. Come rivelato dall’inchiesta, l’industria dell’Unione è perfettamente in grado di compiere questo ulteriore passaggio. (85) Per quanto riguarda il livello di idrolisi, i dati raccolti durante il procedimento hanno dimostrato che l’industria dell’Unione ha prodotto e venduto PVA con un livello di idrolisi superiore all’89 % durante il PI. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 3. DUMPING 3.1. Valore normale (86) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore". (87) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti". Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso, nella presente inchiesta, che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. 3.1.1. Esistenza di distorsioni significative 3.1.1.1. Introduzione (88) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (89) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (90) L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che "[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore". (91) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo "la relazione") ( 9 ) , che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (ad esempio terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. (92) La denuncia conteneva informazioni su alcune distorsioni del mercato della produzione di PVA in Cina. In primo luogo, i prezzi delle materie prime necessarie per produrre VAM: il petrolio, il gas naturale o il carbone sono distorti a causa dell’intervento statale sotto forma di piani settoriali, presenza di imprese di proprietà dello Stato e sovvenzioni. In secondo luogo, il denunciante fa riferimento a distorsioni del costo di altri materiali intermedi, in particolare nel settore chimico. Il denunciante menziona il problema della sovraccapacità nel settore chimico, la presenza di imprese di proprietà dello Stato e lo scarsissimo utilizzo nella produzione di metanolo, acido acetico, carburo di calcio e acetilene con impatto sui prezzi di tali materiali. In terzo luogo, il denunciante elenca le distorsioni nel costo dell’energia dovute all’interferenza statale attraverso la politica dei prezzi del governo, la presenza di imprese di proprietà dello Stato e i prezzi preferenziali dell’energia per talune industrie, come i produttori di carburo di calcio. Inoltre, la denuncia menziona come fattori che incidono sui prezzi in Cina l’offerta di capitali, l’accesso ai finanziamenti e l’assenza di controlli ambientali efficaci. Infine, la denuncia sottolinea che i maggiori produttori di PVA sono imprese di proprietà dello Stato e che esistono piani ambiziosi per espandere ulteriormente l’industria dei PVA nella Mongolia interna, segnali, questi, del coinvolgimento dello Stato cinese. (93) Come indicato nel considerando 42, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. Solo in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha presentato osservazioni sulla relazione e sugli elementi di prova relativi all’esistenza di distorsioni significative. Il governo della RPC ha sostenuto, in primo luogo, che la pubblicazione della relazione mette l’industria dell’UE in una posizione vantaggiosa per la presentazione di denunce. Secondo il governo della RPC, ciò consente una "condanna senza processo", è in contrasto con lo spirito dello Stato di diritto e si traduce nel punire talune imprese in nome di distorsioni nazionali o settoriali. In secondo luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione aveva pubblicato una sola relazione, ossia la relazione sulla Cina. In terzo luogo, secondo il governo della RPC, la Commissione non ha effettuato alcuna valutazione sul fatto che il mercato dell’UE o i mercati dei suoi Stati membri presentino elementi di distorsioni significative. Non è stata altresì effettuata una valutazione analoga nel contesto della determinazione del paese rappresentativo appropriato nelle indagini. In quarto luogo, il governo della RPC ha sostenuto che il contenuto della relazione travisa i fatti, è unilaterale o addirittura assurdo e si discosta notevolmente dalla realtà. Secondo il governo della RPC, il fatto di basarsi sulla relazione anziché su un’inchiesta vera e propria è manifestamente in contrasto con il principio del giusto processo. In quinto luogo, il governo della RPC ha sollevato dubbi sulla compatibilità della relazione, in quanto documento di lavoro dei servizi della Commissione, con i criteri del regolamento di base, che richiede la presentazione di una relazione resa pubblica e regolarmente aggiornata dalla Commissione. (94) In risposta alle osservazioni del governo della RPC, la Commissione osserva, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, è tenuta a elaborare una relazione che descriva le pertinenti condizioni di mercato. Secondo la stessa disposizione del regolamento di base, la possibilità per le parti interessate di basarsi sugli elementi di prova contenuti in tale relazione è integrata dalla corrispondente facoltà delle altre parti interessate di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione e sugli elementi di prova. In secondo luogo, come affermato pubblicamente dalla Commissione in varie occasioni, la ragione cui è stata pubblicata prima una relazione sulla Cina è stata motivata dall’importanza relativa della Cina nelle pratiche di difesa commerciale della Commissione. Ciò non significa che la Commissione intenda pubblicare solo detta relazione. La Commissione sta prendendo in considerazione l’elaborazione di relazioni analoghe su altri paesi. In terzo luogo, la Commissione rammenta che, per accertare l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, viene analizzata la possibile incidenza di uno o più degli elementi elencati nella suddetta disposizione sui prezzi e sui costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come quelli dell’UE, non sono presi in considerazione in questo contesto. Inoltre, il processo di selezione di un paese rappresentativo è descritto dettagliatamente nella sezione 3.1.2. In quarto luogo, la Commissione osserva che il governo della RPC non indica i casi specifici in cui ritiene che la relazione presenti fatti travisati, unilaterali o assurdi, pertanto la Commissione non è in grado di rispondere a tali affermazioni generali. Tuttavia, per quanto riguarda il principio del giusto processo, la Commissione fa riferimento alle varie occasioni nel corso della presente inchiesta in cui alle parti interessate, compreso il governo della RPC, è stata data la possibilità di partecipare, compresa la presentazione di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative (cfr. sopra, considerando 3 e 25). In quinto luogo, la Commissione osserva che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative, né definisce un canale per la pubblicazione o intervalli di aggiornamento delle relazioni. La Commissione non può che ribadire ancora una volta che, pur avendo avuto ampie possibilità di presentare osservazioni sul contenuto della relazione, il governo della RPC ha scelto di non farlo (cfr. i considerando 37 e 42). Per tutti questi motivi, la Commissione ha respinto le argomentazioni addotte dal governo della RPC. (95) Ulteriori osservazioni relative all’esistenza di distorsioni significative sono state presentate a nome di tutti e tre i produttori esportatori. In primo luogo, essi hanno affermato che talune sezioni della relazione cui si fa riferimento nella denuncia non hanno dimostrato nulla che possa determinare distorsioni significative dei prezzi tali da rendere applicabile la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base. Piuttosto, la relazione ha solo contestato presunti interventi pubblici in alcuni mercati in Cina, in particolare nel settore dell’energia. (96) In secondo luogo essi hanno affermato che l’UE non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale, che consiste nell’utilizzare solo i prezzi e i costi praticati sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso dall’accordo antidumping. Alla luce di quanto precede, l’UE dovrebbe attenersi al metodo standard a norma dell’articolo 2 dell’accordo antidumping. Le parti interessate hanno altresì affermato che, nell’accordo antidumping, il concetto di distorsioni significative è addirittura assente. Secondo le osservazioni presentate: 1. né l’accordo antidumping, né il GATT 1994 costituiscono una base giuridica per tale azione specifica e 2. il caso UE-Biodiesel (Argentina) stabilisce che le autorità incaricate dell’inchiesta devono utilizzare i costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori o dagli esportatori per il calcolo del valore normale costruito. Di conseguenza, la costruzione del valore normale non è coerente con i paragrafi 2.2 e 2.2.1.1 dell’accordo antidumping. (97) In risposta alla prima argomentazione, la Commissione ricorda che l’avviso di apertura ( 10 ) si riferiva a svariate irregolarità del mercato cinese dei PVA, incluse, tra le altre, quelle indicate nelle seguenti sezioni della relazione per paese: 4.2.1 "Struttura del sistema di pianificazione cinese", 10.1.1 "Panoramica del mercato dell’energia", 10.1.2 "Piani" nel settore dell’energia, 10.2.1.2 "Differenziazione dei prezzi", 11.2 "Accesso al capitale", 11.4.4.1 "Società sempreverdi e zombie", 11.4.4 "Risposta del governo al debito a rischio", 16.2.5 "Imprese di proprietà statale" nel settore chimico, 16.3 "Quadro normativo/obiettivi quantitativi di sviluppo" e 16.2.6 "Eccesso di capacità". Inoltre, l’avviso di apertura si riferiva al 12 o e 13 o piano quinquennale e a varie relazioni menzionate dal denunciante. La Commissione ritiene pertanto che l’elenco degli elementi di prova riportato nell’avviso di apertura fosse sufficiente a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (98) Secondo, ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha concluso, nel considerando 171, che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione non concorda con le osservazioni presentate dalla parte interessata secondo cui non dovrebbe essere applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis. Al contrario, la Commissione ritiene che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile e debba essere applicato nelle circostanze del caso di specie. Ritiene inoltre che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha infine rammentato che la controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (99) Inoltre, una parte interessata, ossia Wacker, ha presentato osservazioni in merito all’esistenza di distorsioni significative. Wacker ha sostenuto, in primo luogo, che il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base è di per sé incoerente con i paragrafi 2.1 e 2.2.2 dell’accordo antidumping. L’affermazione è motivata dal fatto che il concetto di "dumping" riguarda la politica dei prezzi dei singoli esportatori/produttori esteri, come osservato dall’organo d’appello nel caso Stati Uniti—Acciai inossidabili originari del Messico, punto 86. Inoltre, il paragrafo 2.2 dell’accordo antidumping non consente di ricorrere al calcolo dei costi di produzione sulla base dei costi esterni al paese in cui ha origine il prodotto esportato. Infine, [Wacker] ha affermato che la Commissione intende utilizzare i costi di paesi terzi per tutti i fattori produttivi cinesi, il che non è coerente con il paragrafo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, come confermato anche dall’organo d’appello nel caso UE-Biodiesel (Argentina) e dal gruppo speciale nel caso UE-Biodiesel (Indonesia). (100) La questione della compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con il diritto dell’OMC è già stata discussa nel considerando 98. (101) In secondo luogo, Wacker ha affermato che, come chiarito dall’organo di appello nel caso Stati Uniti-Acciaio al carbonio (India), il semplice fatto che il governo sia un fornitore predominante di un bene in un paese non rende i prezzi di tale paese bassi/ridotti/distorti o non orientati al mercato. (102) La Commissione ha ricordato che la controversia Stati Uniti-Acciaio al carbonio (India) riguardava misure compensative e, di conseguenza, verteva sulla compatibilità delle misure con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Di conseguenza, le risultanze in questo caso non sono pertinenti ai fini dell’inchiesta antidumping, che è soggetta all’accordo antidumping. (103) In terzo luogo, l’adeguamento delle spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e del costo di produzione a causa della presunta distorsione dei costi delle materie prime e del lavoro, tra l’altro, è incoerente con il paragrafo 2.2.2 dell’accordo antidumping. In ogni caso, Wacker ha affermato che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, non può essere giustificata in quanto non vi sono distorsioni dei costi dei fattori produttivi o delle SGAV. (104) La Commissione ha osservato che, una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative per il paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale nel paese di origine è costruito in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l’utilizzo di spese interne se si determina con certezza che non siano distorte. Pertanto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dimostrare che le rispettive SGAV e/o altri costi dei fattori produttivi erano effettivamente esenti da distorsioni. Tuttavia, come si evince dalle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni nell’industria del PVA e non è stato fornito alcun elemento di prova circa i fattori di produzione di singoli produttori esportatori esenti da distorsioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (105) In quarto luogo, Wacker ha sostenuto che il fatto che i produttori cinesi di PVA siano in gran parte statali è irrilevante ai fini della presente inchiesta antidumping, in quanto il mercato cinese di PVA è interamente basato sul mercato. (106) La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la proprietà statale può essere un indicatore importante dell’esistenza di distorsioni significative. Persino i produttori di PVA a proprietà privata, descritti in dettaglio nelle sezioni 3.1.1.3 e 3.1.1.4, operano in un contesto dominato dalla presenza dello Stato e dagli orientamenti dell’industria dei PVA, nonché dalle industrie connesse alla produzione di PVA, come i produttori di materie prime per la produzione di PVA. (107) Quinto, Wacker ha sostenuto che il costo del carbone, del gas, del petrolio greggio e dell’elettricità non è distorto in Cina e, di fatto, la Cina è un importatore di carbone e i prezzi di gas ed elettricità sono spesso più elevati che in altri paesi. La Commissione dovrebbe pertanto utilizzare i prezzi cinesi per tali fattori. (108) La Commissione ricorda che non dispone di elementi di prova convincenti che consentano di dimostrare che determinati costi sono esenti da distorsioni. Nel considerando 169 si è altresì osservato che, secondo gli elementi di prova nel fascicolo, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione acquisivano tutti i loro principali fattori produttivi nella RPC. Poiché la Commissione ha individuato una presenza a livello nazionale di distorsioni significative nel settore dei PVA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, e non sussistono elementi di prova a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha respinto tale argomentazione. (109) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore/utilizzatore dell’Unione ha ripresentato una serie di osservazioni sostanzialmente identiche a quelle descritte al considerando 99, insistendo sul fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incoerente in quanto tale con gli articoli 2.2 e 2.2.2 dell’accordo antidumping e che la Commissione, pur affermando che l’articolo 2, paragrafo 6 bis è coerente con gli obblighi dell’UE nell’ambito dell’OMC, non fornisce ulteriori spiegazioni in merito ai motivi giuridici a sostegno della sua dichiarazione. Al contrario, la Commissione si contraddirebbe nel tentativo di trovare una giustificazione giuridica all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (110) Facendo riferimento all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, il produttore/utilizzatore dell’Unione ha inoltre sostenuto, a tale proposito, che la costruzione del valore normale è ammissibile solo in tre situazioni specifiche indicate in tale disposizione e che l’elenco di tali situazioni è esaustivo. Di conseguenza, il produttore/utilizzatore dell’Unione sostiene che, prima di ricorrere alla costruzione del valore normale, la Commissione doveva stabilire l’esistenza di una delle tre situazioni di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, anziché concentrarsi sulla dimostrazione dell’esistenza di presunte distorsioni nell’economia cinese. Secondo l’opinione del produttore/utilizzatore dell’Unione, l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping non consente alcuna eccezione connessa a distorsioni dei costi. (111) Un utilizzatore ha presentato argomentazioni analoghe, anche citando quella di cui sopra del produttore/utilizzatore dell’Unione. Tale altro utilizzatore riteneva anch’esso che la metodologia applicata dalla Commissione fosse contraria alla legislazione dell’OMC, in quanto l’accordo antidumping consente unicamente di utilizzare il costo di produzione per calcolare il valore normale quando non vi sono vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, a causa o in caso di una particolare situazione di mercato che incide sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, l’utilizzatore sostiene che, qualora si ritenga che le distorsioni significative indicate dalla Commissione costituiscano una particolare situazione di mercato, tali distorsioni avrebbero anche ripercussioni sul mercato interno cinese e sui prezzi all’esportazione, il che avrebbe impedito alla Commissione di discostarsi dall’utilizzare i prezzi di vendita nella RPC. (112) Analogamente alle argomentazioni di cui sopra del produttore/utilizzatore dell’Unione, un produttore esportatore incluso nel campione ha affermato nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni che il ricorso all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base comporta varie violazioni dell’articolo 2 dell’accordo antidumping, circostanza che, secondo il produttore esportatore, è confermata da diverse relazioni del panel e dell’organo di appello. (113) Argomentazioni identiche sono state presentate anche in altre osservazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, in merito alla divulgazione finale delle informazioni, secondo cui la Commissione ha omesso di stabilire il valore normale non effettuando un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi, ma ignorando tuttavia, effettivamente e del tutto, l’articolo 2 dell’accordo antidumping. Per illustrare le presunte carenze dell’approccio della Commissione che, secondo i produttori esportatori inclusi nel campione, comporta margini di dumping "gonfiati", i produttori forniscono un approccio alternativo illustrativo alla determinazione del valore normale. Inoltre, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno fatto riferimento alle risultanze del panel presentate nel documento DS494 EU -Cost adjustment methodologies (Metodologie di adeguamento dei costi) (Russia). I produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che le risultanze del panel sosterrebbero la loro tesi secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incoerente rispetto all’OMC poiché, secondo i produttori esportatori inclusi nel campione, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è altro che un rafforzamento dell’articolo 2, paragrafo 5. (114) Inoltre, il governo della RPC considerava la costruzione del valore normale in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base incoerente con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, che fornisce un elenco esaustivo di tre situazioni in cui è possibile costruire il valore normale, nessuna delle quali copre le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Inoltre, a parere del governo della RPC, nel costruire il valore normale, le regole dell’OMC richiedono l’utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per i costi amministrativi, di vendita e generali e per i profitti al momento della costruzione del valore normale. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base ha ampliato la portata delle fonti di dati al fine di includere i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato oppure i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali. (115) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, una parte interessata, senza approfondire la sua argomentazione, ha affermato che la Commissione non aveva il diritto di ricorrere a un valore normale costruito. (116) In risposta alle argomentazioni del produttore/utilizzatore dell’Unione, la Commissione ribadisce la posizione già illustrata al considerando 98, secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione europea nell’ambito dell’OMC. Le argomentazioni del produttore/utilizzatore dell’Unione devono pertanto essere respinte. Le argomentazioni corrispondenti dei produttori esportatori inclusi nel campione, della parte interessata e del governo della RPC di cui ai considerando da 112 a 115 sono respinte per le stesse ragioni. Per quanto riguarda l’approccio alternativo alla costruzione del valore normale proposto da alcuni produttori esportatori inclusi nel campione, tale argomentazione è trattata nel considerando 271 di cui in seguito. Per quanto riguarda il riferimento al documento DS494 EU -Cost adjustment methodologies (Metodologie di adeguamento dei costi) (Russia), la Commissione osserva inoltre che il panel ha esplicitamente dichiarato che il regolamento 2017/2321 ( 11 ) , che aveva introdotto l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non rientrava nell’ambito delle sue competenze. (117) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, lo stesso produttore/utilizzatore dell’Unione ha inoltre affermato di aver fornito elementi di prova significativi basati sulle relazioni della Commissione stessa sui mercati dell’elettricità e del gas, da cui risulta che i costi dell’elettricità e del GNL in Cina sono più elevati rispetto a quelli degli Stati membri dell’UE ed erano più elevati in Cina nel 2018 e nel 2019. A tale riguardo, il produttore/utilizzatore dell’Unione ha sostenuto che la Commissione non aveva preso in considerazione tali elementi di prova, ma aveva invece invertito l’onere della prova, osservando che nessuna delle società cinesi aveva dimostrato che i propri costi erano esenti da distorsioni. Il produttore/utilizzatore dell’Unione ha sostenuto, a tale proposito, che l’onere della prova della Commissione non è soddisfatto solo facendo ampio riferimento alla relazione, che comunque si basa principalmente su informazioni storiche precedenti il periodo dell’inchiesta, che non riguardano specificamente il settore del PVA e che non tengono conto delle risultanze della Commissione secondo cui i prezzi cinesi dell’elettricità, del gas e del petrolio sono più elevati rispetto a quelli degli Stati membri dell’UE. (118) In risposta alle argomentazioni del produttore/utilizzatore dell’Unione, la Commissione ricorda che l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non risulta da valori assoluti o relativi di determinati fattori produttivi, quali l’elettricità, il gas o il petrolio. Al contrario, il criterio rilevante per stabilire l’esistenza di distorsioni significative è verificare se i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. La Commissione ha effettuato la valutazione di cui alle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9 e, sulla base di tale analisi, ha concluso nella sezione 3.1.1.10 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ricorda inoltre che, qualora i prezzi e i costi siano influenzati da distorsioni significative, i costi interni possono essere utilizzati come fonte per costruire il valore normale solo nella misura in cui sia stato accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Tuttavia, come spiegato al considerando 108, non vi sono elementi di prova precisi e adeguati in tal senso. L’argomentazione del produttore/utilizzatore dell’Unione secondo cui la Commissione ha invertito l’onere della prova deve essere pertanto respinta. (119) In un’ulteriore argomentazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore/utilizzatore dell’Unione ha affermato che il modo in cui la Commissione ha costruito il valore normale non è corretto, in quanto la Commissione non ha tenuto conto dei requisiti dell’ultima frase dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. Facendo riferimento alla controversia UE-Biodiesel (Argentina), il produttore/utilizzatore dell’Unione ha affermato che, basandosi su informazioni disponibili al di fuori del paese per determinare il costo di produzione, la Commissione è tenuta a garantire che tali informazioni siano utilizzate per ottenere il costo di produzione nel paese di origine. Tuttavia, la Commissione ha semplicemente sostituito i costi di produzione/dei fattori produttivi dei produttori esportatori cinesi di PVA con quelli turchi, omettendo di effettuare i relativi adeguamenti. Ciò ha comportato l’indicazione di costi delle materie prime "gonfiati", poiché la Commissione, da un lato, ha incluso i costi di trasporto interno e internazionale e di assicurazione, nonché i dazi all’importazione nei costi di riferimento turchi e, dall’altro, la Commissione non si è sforzata di adeguare i prezzi turchi delle importazioni in modo da riflettere il costo di produzione in Cina. Per illustrare il presunto livello esagerato e illogico dei costi turchi, utilizzati dalla Commissione per costruire il valore normale, il produttore/utilizzatore dell’Unione sostiene di acquistare sul mercato dell’UE alcune materie prime, come l’acido acetico o il carbone, a un prezzo significativamente inferiore rispetto ai prezzi di riferimento turchi utilizzati dalla Commissione. (120) La stessa argomentazione è stata ripetuta da un utilizzatore che, nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, ha affermato che il calcolo del valore normale della Commissione di cui alla controversia UE-Biodiesel (Argentina) è simile a quello descritto all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la Commissione non può pertanto ignorare la decisione dell’organo di appello relativa alla suddetta controversia limitandosi a dichiarare che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stato introdotto solo successivamente. (121) In risposta all’argomentazione del produttore/utilizzatore dell’Unione, la Commissione ribadisce innanzitutto, come già indicato al considerando 98, che la controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che costituisce la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale nella presente inchiesta. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), il valore normale nel paese di origine dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo che, nel caso di specie, è la Turchia. I riferimenti del produttore/utilizzatore dell’Unione ai propri prezzi di acquisto nell’UE non sono pertanto pertinenti ai fini della costruzione del valore normale. Analogamente, l’argomentazione del produttore/utilizzatore dell’Unione secondo cui la Commissione non si è adoperata per adeguare i prezzi turchi delle importazioni in modo da rispecchiare il costo di produzione distorto in Cina non tiene conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), il valore normale deve rispecchiare un prezzo esente da distorsioni delle materie prime, sulla base di informazioni provenienti dal paese rappresentativo. Occorre altresì respingere l’argomentazione del produttore/utilizzatore dell’Unione secondo cui i costi di trasporto interno e internazionale e di assicurazione e i dazi all’importazione dovrebbero essere ignorati, come spiegato più dettagliatamente al considerando 269. (122) Va inoltre respinta l’argomentazione secondo cui la Commissione non può discostarsi dai prezzi sul mercato interno per il solo fatto che la disposizione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stata introdotta successivamente alla controversia UE-Biodiesel (Argentina). Come già spiegato al considerando 98, la controversia UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la decisione relativa alla controversia UE-Biodiesel (Argentina) non sia pertinente nel caso di specie non già perché emessa prima dell’introduzione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, nel regolamento di base, ma per la sua natura giuridica distinta. In ogni caso la controversia UE-Biodiesel (Argentina) conferma che vi sono circostanze in cui il valore normale nel paese di origine può essere costruito utilizzando informazioni provenienti da un paese terzo rappresentativo. (123) La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, basati su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi includeva l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame. 3.1.1.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC (124) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di " economia di mercato socialista ". Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla " proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori ". L’economia pubblica è la " forza trainante dell’economia nazionale " e lo Stato ha il mandato di " garantirne il consolidamento e la crescita " ( 12 ) . Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 13 ) . (125) Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese ("PCC"). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: " il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese ", è stata inserita una seconda frase, che recita: " l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese " ( 14 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (126) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 15 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (127) Innanzitutto, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale, ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.1.1.5) ( 16 ) . (128) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.1.1.8) ( 17 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity, ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 18 ) . (129) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 19 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 20 ) . (130) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi statali. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace distribuzione delle risorse in base ai principi di mercato ( 21 ) . 3.1.1.3. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che operano sotto la proprietà, il controllo, la supervisione politica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione (131) Nella RPC, le imprese che operano sotto la proprietà, il controllo e/o la supervisione politica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (132) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.1.1.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato ( 22 ) . In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti ( 23 ) . (133) Nello specifico, nel settore dei PVA, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Delle società incluse nel campione, Anhui Wan Wei High Tech Materials, che appartiene al gruppo Wan Wei, è un’impresa di proprietà dello Stato avente una capacità annua di 350 000 t/anno, pari al 28 % della capacità produttiva di PVA nazionali nominali e al 40 % della capacità produttiva effettiva ( 24 ) . È anche il maggiore produttore di PVA in Cina, insieme a Sinopec e Inner Mongolia Shuangxin ( 25 ) . La società Mengwei, anch’essa appartenente al gruppo Wan Wei, è attivamente promossa per diventare un importante produttore di PVA nell’ambito del progetto di industrializzazione della Mongolia interna. Secondo il sito web di Mengwei: "La produzione annua del progetto è pari a 200 000 tonnellate di acetato di vinile (VAC) e 100 000 tonnellate di PVA, con un investimento totale di circa 1,5 miliardi di yuan, che rappresenta la maggiore capacità di investimento una tantum per un progetto cinese concernente il PVA. […] La società prevede di continuare a investire oltre 7 miliardi di yuan durante il "12 o piano quinquennale" e quindi costruire una linea di produzione di 100 000 tonnellate di PVA […] Per quel tempo, una nuova città industriale moderna sarà stata creata nella splendida regione della Mongolia interna." ( 26 ) . (134) Il gruppo Sinopec è un’altra importante impresa cinese di proprietà dello Stato produttrice di PVA. Chongqing Chuanwei Chemical Co., Ltd. con una capacità di 160 000 tonnellate l’anno di alcole polivinilico ( 27 ) , ha origine come progetto ufficiale del governo cinese: "Il progetto è iniziato il 17 aprile 2009 ed è stato inserito dal ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione come progetto essenziale per promuovere la domanda interna." ( 28 ) (135) La terza società inclusa nel campione, Inner Mongolia Shuangxin, è un’impresa privata che tuttavia ha legami con il governo attraverso l’organizzazione del partito (cfr. il considerando 140). (136) In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nell’industria dei PVA e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dei PVA sono altresì soggette agli orientamenti e alla supervisione politica, come indicato nella sezione 3.1.1.5 di seguito. 3.1.1.4. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (137) Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti ( 29 ) , dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 30 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito ( 31 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 32 ) . Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di PVA e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (138) Per quanto riguarda in particolare il settore dei PVA, come già evidenziato, molti dei produttori di PVA sono di proprietà dello Stato. Mengwei, del gruppo Wan Wei, che faceva parte del campione, è soggetta all’amministrazione della Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione delle attività del Consiglio di Stato (SASAC); ad esempio il progetto di produzione di PVA è descritto come segue: "La fase II del progetto speciale Mengwei relativo alla produzione di 100 000 t/anno di resina di alcole polivinilico e […] è costituita dai progetti di raccolta dei fondi inclusi nel "piano del 2015 per lo stock di azioni A non pubbliche della Development Bank" della società. Essi sono stati approvati dalla Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione delle attività del Consiglio di Stato del governo popolare della provincia di Anhui (lettera [2015] 599): "Approvazione di questioni pertinenti dello stock di azioni non pubbliche della Development Bank di Anhui Wan Wei high tech materials Co., Ltd", come avallata anche dalla prima assemblea generale straordinaria degli azionisti del 2015" ( 33 ) . Inoltre, Wan Wei è soggetta alle attività di edificazione del partito: "Per quanto riguarda l’edificazione dello stile di lavoro e del governo pulito del partito nella fase successiva, Wu Shangyi, la persona responsabile della Commissione per l’ispezione della disciplina delle società a responsabilità limitata da azioni, ha sottolineato che occorre valutare con precisione la situazione dell’edificazione dello stile di lavoro del partito, […] concentrarsi sull’attuale lavoro centrale della riforma e dello sviluppo di Anhui, con l’edificazione dello stile come linea principale, e creare un contesto aziendale pulito e onesto, per fornire una solida garanzia di disciplina per lo sviluppo dell’elevata qualità della società del gruppo. Tang Xiaohong, vicesegretario della Commissione per l’ispezione della disciplina della società del gruppo, propone quanto segue: […] promuovere fermamente l’attuazione dello stile del partito e del governo pulito […]" ( 34 ) . (139) Sinopec, un’altra società inclusa nel campione dell’inchiesta, è anch’essa un’impresa di proprietà dello Stato e sottolinea la propria adesione ai principi di partito in numerosi casi. Secondo il sito di Sinopec: "Nel 2018, la società ha aderito agli orientamenti dell’ideologia socialista della nuova era di Xi Jinping, con le caratteristiche cinesi e con lo spirito del 19 o Congresso nazionale del partito, ha pienamente attuato i requisiti generali per l’edificazione del partito nella nuova era, concentrati principalmente sull’impiego strategico della creazione di un’impresa di livello mondiale guidata dall’edificazione politica, sul rafforzamento vigoroso dello sviluppo delle capacità dei comitati di partito delle imprese di proprietà dello Stato per gestire la situazione generale, sull’attuazione vigorosa del progetto di miglioramento organizzativo di base del partito, sul miglioramento vigoroso della vitalità dei funzionari di équipe e dell’imprenditorialità, sul coordinamento e il rafforzamento di tutti i lavori di edificazione del partito e sul miglioramento costante della qualità dell’edificazione del partito, per fornire una forte garanzia di trasformazione di Sinopec in un’impresa di livello mondiale con competitività globale. Aderire allo studio, alla propaganda e all’attuazione della nuova era del socialismo di Xi Jinping con caratteristiche cinesi e con lo spirito del 19 o Congresso nazionale del partito comunista quale compito politico primario, e adottare una serie di metodi quali viaggi, formazioni speciali e giornate a tema sul partito per promuovere l’apprendimento, il pensiero e la pratica. L’unità, l’istruzione e l’orientamento dei membri del partito e dei quadri continuano a rafforzare la consapevolezza e la coscienza di ottenere con determinazione le ‘due salvaguardie’ e praticare la lealtà concreta al partito con azioni concrete." ( 35 ) . (140) Inner Mongolia Shuangxin elenca, nel suo sito web, le attività di edificazione nel modo seguente: "Nel 2005, la società ha costituito una filiale del partito. Nel maggio del 2012, il dipartimento organizzativo del comitato della Bandiera di Otog del partito comunista cinese ha formalmente approvato la nostra società per istituire il comitato di partito di Inner Mongolia Shuangxin Resources Holdings Co., Ltd. e ha convocato il suo primo congresso dei membri del partito. Le consociate collegate hanno istituito un comitato del partito di secondo livello (con 5 filiali del partito sotto la loro giurisdizione), 2 filiali generali del partito (con 3 filiali del partito sotto la loro giurisdizione) e 3 filiali di partito." ( 36 ) (141) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.1.1.8) e nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 37 ) . Pertanto, la presenza dello Stato nelle imprese, comprese le imprese di proprietà dello Stato, nel settore dei PVA e in altri settori connessi (come i settori finanziario e dei fattori produttivi ulteriormente discussi nella sezione 3.1.1.7 di cui in seguito) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. 3.1.1.5. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (142) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione cinese comporta che le risorse siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato ( 38 ) . (143) L’industria dei PVA è considerata importante dal governo della RPC. Ciò è confermato dai numerosi piani e direttive nonché dagli altri documenti incentrati sul settore chimico e sui PVA in particolare, che vengono elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, compresi i documenti elencati nei considerando che seguono. (144) Il PVA è menzionato nella decisione della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ("NDRC") relativa alle disposizioni che modificano il "repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale" (edizione del 2011) ( 39 ) (applicabile durante il PI). Il PVA figura nel capitolo sui settori incentivati: "19 industria leggera: 14: Nuovi materiali da imballaggio, quali alluminio rivestito sotto vuoto, ossido di silicio in spray, pellicole di rivestimento in PVA, pellicole di poliestere funzionale (PET), pellicole di polistirene orientato (OPS), estrusioni o composti multistrato a base di carta e plastica"; inoltre, è elencato nel capitolo relativo ai settori sottoposti a restrizioni: "Industria tessile: 13: Adozione di tecniche e prodotti di calibrazione dei liquami di alcole polivinilico (PVA) (prodotti in poliestere e in cotone, esclusi i prodotti di cotone puro ad alta densità e alto conteggio)", nonché nel capitolo relativo ai settori esclusi/prodotti obsoleti: "Alcole polivinilico e suoi acetali per pareti interne ed esterne (106, 107 rivestimenti, ecc.)". Tali casi dimostrano che il governo della RPC dirige l’industria dei PVA e l’uso di PVA in settori diversi. (145) Nel frattempo, il repertorio di riferimento è stato aggiornato e la nuova versione è in vigore a partire dal 1 o gennaio 2020 ( 40 ) . In questa nuova versione, il PVA compare anche come settore incoraggiato: "Industria leggera 11: Nuovi materiali da imballaggio, quali alluminio rivestito sotto vuoto, ossido di silicio in spray, estrusioni o composti multistrato a base di plastica per pellicole di rivestimento in PVA." Per le industrie soggette a restrizioni ed eliminate, la nuova versione del catalogo di guida è identica a quella descritta al considerando 144 di cui sopra. (146) Il piano 2016-2020 di aggiornamento e trasformazione industriale di Inner Mongolia Wuhai e dei dintorni ( 41 ) menziona i PVA nella sezione IV.2: "Prodotti della chimica fina: — Lasciare il campo libero ai vantaggi delle industrie chimiche di base come la produzione di cloruro alcalino, coke e silicio organico, — promuovere i collegamenti orizzontali tra le industrie ed estendere verticalmente la catena industriale, — sviluppare vigorosamente i prodotti trasformati profondamente come 1,4-butandiolo, PVA, — promuovere prodotti quali medicinali, pesticidi e coloranti sintetici, pigmenti organici, pitture, materiali polimerici funzionali, — creare un cluster dell’industria chimica fina — sviluppare una nuova industria-pilastro", nonché nella sezione VII.2: "sostenere attivamente le imprese a sviluppare la cooperazione internazionale in materia di capacità produttiva, — incoraggiare specifici prodotti competitivi come cemento, coke, cloruro di polivinile, alcole polivinilico, le tecnologie e le attrezzature per spingerli ad "uscire" dal mercato interno, — esplorare e sviluppare i mercati internazionali". (147) Dopo la divulgazione delle informazioni, una parte interessata, ossia Wacker, ha dichiarato che il PVA non è un’industria incoraggiata e ha sottolineato che la Commissione stessa afferma, nelle sue seconde risultanze dei considerando 144 e 145, che il PVA è elencato nel capitolo dedicato alle industrie soggette a restrizioni. Su tale base, Wacker sostiene che le industrie cinesi di PVA non possono beneficiare di alcuna presunta sovvenzione o sostegno disponibile solo per le industrie incoraggiate. Di conseguenza, secondo Wacker, la valutazione della Commissione sarebbe priva di elementi di prova fattuali. (148) Tuttavia, l’argomentazione di Wacker deve essere respinta. L’analisi pertinente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base non valuta se i produttori nazionali del prodotto simile beneficino del sostegno del governo. L’analisi cerca invece di verificare se esistano politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. A tale riguardo, l’inclusione del PVA tra le industrie soggette a restrizioni dimostra la prevalenza di tali politiche pubbliche allo stesso modo dell’inserimento nell’elenco delle industrie incoraggiate, dato che l’esistenza stessa di tali repertori dimostra chiaramente l’interferenza del governo della RPC nelle forze di mercato. È per questo motivo che la Commissione ha osservato in conclusione, al considerando 144, che il governo della RPC orienta l’industria del PVA, dal momento che l’orientamento, non limitandosi affatto al sostegno, comporta un’ampia gamma di misure, comprese le restrizioni. (149) Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore secondo una vasta gamma di strumenti, ad esempio fornendo sovvenzioni. La relazione annuale del gruppo Wan Wei elenca una serie di sovvenzioni destinate al PVA: la relazione annuale del 2016 riporta i fondi per la riforma tecnica di progetti relativi al -PVA, pari a 8,6 milioni di CNY ( 42 ) , la relazione annuale del 2017 riporta quanto segue: "Dotazione per la riforma tecnologica di progetti relativi al PVA: 7,666 milioni di CNY, sconto su prestiti per la ristrutturazione tecnica di materiali a base di PVA per la produzione di molasse di scarto 2,819 milioni di CNY ( 43 ) ", nonché la "dotazione per la trasformazione tecnologica di progetti relativi al PVA 958 333 CNY" ( 44 ) . Nel 2018, la società ha ricevuto 5,7 milioni di CNY come dotazione della riforma tecnologica di progetti relativi al PVA e uno sconto sugli interessi pari a 2,8 milioni di CNY per progetti di trasformazione tecnologica del PVA ( 45 ) . La relazione annuale del 2019 riporta una dotazione di 0,958 milioni di CNY per la riforma tecnologica di progetti relativi al PVA ( 46 ) . (150) Vi sono inoltre alcune distorsioni nelle principali materie prime per la produzione di PVA, come il carbone, il gas, il carburo di calcio, l’acido acetico e il calcare. Il carbone è soggetto a piani e altri documenti diversi, come il 13 o piano quinquennale per le risorse minerarie a livello nazionale, nonché a piani a livello locale, come il piano di sviluppo dell’industria del carbone nella provincia di Hebei ( 47 ) . L’industria del carbone è un importante beneficiario di sovvenzioni in Cina, il che ha come conseguenza la sovraccapacità e le distorsioni dei prezzi ( 48 ) . Anche il gas naturale è soggetto a diversi piani, tra cui il 13 o piano quinquennale per le risorse minerarie a livello nazionale, ma anche ai piani a livello locale, come il piano di sviluppo del gas naturale nella provincia di Hebei. La produzione di carburo di calcio è soggetta a una tariffa preferenziale dell’energia elettrica in alcune province come Chongqing e Shaangxi ( 49 ) . È inoltre soggetta al 13 o piano quinquennale per l’industria petrolchimica e l’industria chimica. L’acido acetico è soggetto al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, che stabilisce norme dettagliate per le diverse industrie. L’acido acetico è incluso nell’elenco ristretto di prodotti petrolchimici: "caprolattame o acido acetico etilenico con una produzione annua inferiore a 100 000 tonnellate, acido acetico da ossosintesi o metanolo da gas naturale, con una produzione annua inferiore a 300 000 tonnellate" ( 50 ) . Attraverso questi e altri mezzi, le materie prime utilizzate per la produzione di PVA sono soggette a interventi governativi. (151) In sintesi, il governo della RPC ha adottato misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi della politica pubblica tesi a sostenere le industrie incoraggiate. Tali misure impediscono alle forze di mercato di operare normalmente. 3.1.1.6. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (152) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 51 ) . (153) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso ( 52 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 53 ) . Nell’assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 54 ) . (154) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di PVA sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore del PVA. (155) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del PVA, anche in relazione al prodotto in esame. 3.1.1.7. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (156) In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro ("ILO"), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ( 55 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 56 ) . La mobilità della forza lavoro cinese, inoltre, è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 57 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina. (157) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del PVA non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore del PVA subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (durante la produzione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC). 3.1.1.8. Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. (158) L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (159) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 58 ) , che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato, non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato in ultima analisi sono nominati dal PCC) ( 59 ) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo, le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 60 ) . Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ( 61 ) . (160) Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (161) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi ( 62 ) . (162) Questo è aggravato da ulteriori norme in vigore, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ( 63 ) . Ciò si traduce nella tendenza a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi aziende private ben collegate e a imprese operanti in settori industriali chiave, implicando che la disponibilità e il costo del capitale non siano pertanto uguali per tutti gli attori del mercato. (163) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (164) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (165) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di una contrazione del credito, che invece sarebbe attesa in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società "zombie", oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (166) In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da importanti questioni e distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. (167) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del PVA non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. 3.1.1.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte (168) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.1.1.1. a 3.1.1.5. e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.1.1.6. a 3.1.1.8. e nella parte B della relazione. (169) La Commissione ricorda che, per la produzione di PVA, le principali materie prime sono: carbone, gas naturale e acido acetico. Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tutti i fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione provengono dalla RPC. Quando i produttori di PVA acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (170) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del PVA ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro, ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario. 3.1.1.10. Conclusioni (171) Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.1.1.2 a 3.1.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del PVA (incluso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati nel mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. (172) La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. (173) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i produttori esportatori non hanno ricevuto un questionario sulle distorsioni del mercato. Secondo il governo della RPC, ciò ha confuso i produttori esportatori in merito alla portata del problema delle distorsioni del mercato e ai documenti da presentare in termini di punti essenziali da tenere in considerazione e di elementi di prova accettabili. Ciò ha pregiudicato i diritti legittimi delle società cinesi e le ha private della possibilità di difendere i loro interessi. (174) La Commissione non concorda con tale argomentazione. La Commissione osserva in primo luogo che, il 30 luglio 2019, è stato inviato al governo della RPC un questionario relativo alla distorsione del mercato. Il governo della RPC non ha risposto a tale questionario. Inoltre, i questionari antidumping destinati agli esportatori contengono il punto f.4, che illustra come i produttori esportatori possano dichiarare di non essere interessati da distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.1.2. Paese rappresentativo 3.1.2.1. Osservazioni generali (175) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri: — un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 64 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese ( 65 ) ; — disponibilità di dati pubblici pertinenti in quel paese; — nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (176) Come indicato ai considerando da 46 a 50, la Commissione ha pubblicato tre note al fascicolo ( 66 ) relative alle fonti per la determinazione del valore normale. 3.1.2.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC (177) Nella nota del 2 ottobre 2019, la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto dell’inchiesta sembra essere prodotto solo in Giappone, Singapore, Taiwan e USA, nessuno dei quali è un paese con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC conformemente ai criteri di cui al considerando 175. (178) Poiché tutti i paesi in cui si produce PVA hanno un livello di sviluppo economico diverso dalla RPC, la Commissione ha preso in considerazione la produzione di un prodotto nella stessa categoria generale e/o nel medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato la produzione di PVB, un prodotto simile al PVA, per stabilire un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (179) Di conseguenza, nella nota del 2 ottobre 2019, la Commissione ha individuato i seguenti quattro paesi in cui il PVB veniva prodotto: Brasile, Malaysia, Messico e Thailandia. Questi sono considerati dalla Banca mondiale paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, vale a dire che sono tutti paesi a "reddito medio-alto" sulla base del reddito nazionale lordo ("RNL"). (180) Tre produttori esportatori della RPC inclusi nel campione hanno presentato osservazioni dopo la nota del 2 ottobre 2019. Hanno concordato con la valutazione che tutti e quattro i paesi individuati dalla Commissione sembrano avere un livello di sviluppo economico simile. Tuttavia, a loro avviso, la Malaysia sembra avere un livello più elevato di sviluppo economico e può quindi essere meno rappresentativa degli altri tre paesi. Hanno inoltre sottolineato che, in base alle informazioni in loro possesso, il PVB non era prodotto in Brasile, in quanto la società selezionata in tale paese ha smesso di produrlo. Inoltre, per quanto riguarda l’adeguatezza della protezione relativa al livello sociale, lavorativo e ambientale, questi esportatori hanno espresso riserve per quanto riguarda il Brasile. A loro parere, dei paesi presi in considerazione, il Messico ha il massimo livello di conformità alle norme dell’ILO in materia di lavoro. Pertanto, essi ritenevano che il Messico potesse costituire il paese rappresentativo più appropriato per la determinazione del valore normale tra quelli individuati nella nota del 2 ottobre 2019. (181) Il regolamento di base non prevede l’obbligo di scegliere il paese con il livello di sviluppo economico più simile a quello d’esportazione. Pertanto, il fatto che un paese possa avere un RNL più simile rispetto a un altro non è un fattore decisivo nella scelta del paese rappresentativo appropriato. Come indicato in precedenza, il criterio pertinente in termini di sviluppo economico è il reddito medio-alto secondo le valutazioni della Banca mondiale per il periodo in questione. Tale banca dati permette alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di potenziali paesi adatti con un livello di sviluppo simile, per scegliere la fonte più adatta di costi e prezzi esenti da distorsioni. Essendo inclusi nella stessa categoria della banca dati della Banca mondiale, tutti e quattro i paesi sono considerati conformi al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (182) La Commissione ha preso atto del fatto che non sembra esservi una produzione di PVB in Brasile. Un’analisi più dettagliata della disponibilità e della qualità dei dati finanziari per le diverse società in Brasile viene effettuata nella sezione 3.1.2.3. (183) Per quanto riguarda l’argomentazione relativa al livello di protezione sociale, del lavoro e ambientale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, non è stato necessario esaminare i diversi livelli di protezione in questi quattro paesi, come spiegato nel considerando 221. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (184) Come spiegato ulteriormente nei considerando 188 e 208, sulla base delle osservazioni formulate in merito alla nota del 2 ottobre 2019, la Turchia è stata aggiunta all’elenco dei potenziali paesi rappresentativi appropriati. La Banca mondiale considera la Turchia un paese con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. 3.1.2.3. Produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo a)   Scelta del prodotto simile al PVA (185) Come spiegato nei considerando 177 e 178, nella nota del 2 ottobre 2019 la Commissione ha informato che intende considerare il PVB come prodotto simile al PVA per individuare un paese rappresentativo appropriato per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla scelta del PVB come prodotto simile al PVA. (186) Nelle sue osservazioni sulla nota del 2 ottobre 2019, il denunciante ha sostenuto che sarebbe opportuno operare una distinzione tra la pellicola di PVB e la resina di PVB e ha ritenuto che la pellicola di PVB non potesse essere usata come prodotto simile adeguato per i seguenti motivi: — le pellicole e le resine di PVB sono diverse l’una dall’altra in termini di potenziali applicazioni e caratteristiche fisiche. La pellicola di PVB, rispetto alla resina, ha un numero limitato e molto specifico di applicazioni. — A causa della fragilità del prodotto, gli impianti di produzione di pellicole di PVB sono in genere situati nelle immediate vicinanze degli utilizzatori finali, al fine di ridurre al minimo i costi di vendita e i rischi connessi al trasporto. La resina di PVB ha invece un portafoglio di applicazioni molto più ampio e può essere oggetto di scambi e trasporti su scala mondiale per molti scopi diversi. — Poiché le pellicole di PVB sono commercializzate in modo diverso rispetto alle resine di PVA e PVB, anche le strutture dei costi dei produttori di pellicole di PVB sono diverse. (187) Il denunciante ha sostenuto che l’acetato di polivinile ("PVAc") dovrebbe essere considerato come un prodotto simile appropriato, sulla base delle somiglianze esistenti nel processo di produzione di PVA e PVAc. In particolare, il denunciante ha affermato che, analogamente al PVA, anche il PVAc era prodotto attraverso la polimerizzazione del VAM. Il denunciante riteneva inoltre che il PVAc, come prodotto finale, fosse simile al PVA in termini di ampia gamma di usi e potenziali utilizzatori finali e clienti. (188) Il denunciante ha inoltre identificato un produttore di PVAc in Turchia, paese allo stesso livello di sviluppo economico della RPC. La società identificata dal denunciante era la Organik Kimya San. ve Tic. A.Ș. Pertanto, il denunciante ha suggerito di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo ai fini del calcolo del valore normale. (189) L’affermazione del denunciante secondo cui la pellicola di PVB non sarebbe adatta come prodotto simile adeguato non era suffragata da alcun elemento di prova. Al contrario, la visibilità dei produttori di pellicole di PVB sulle piattaforme di informazione pubblicamente disponibili indica che tali pellicole non hanno un’applicazione ridotta o un numero ridotto di utilizzatori potenziali. (190) La Commissione ha condotto la propria ricerca consultando l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA"). Su tale base, la Commissione ha constatato che, tenuto conto del processo di fabbricazione, delle materie prime utilizzate e dei costi di produzione, sia il PVB che il PVAc potrebbero essere utilizzati come prodotti simili al PVA. I fattori produttivi necessari per produrre sia PVB che PVAc sono in gran parte uguali a quelli del PVA e, in termini di costo di fabbricazione, il PVA si colloca in una posizione intermedia tra PVB e PVAc. (191) Pertanto, l’affermazione del denunciante secondo cui dovrebbe essere utilizzato il PVAc anziché il PVB come prodotto simile al PVA è stata respinta. Tuttavia, sulla base dei motivi di cui sopra, la Commissione ha accettato l’argomentazione secondo cui il PVAc, insieme al PVB, poteva essere considerato un prodotto simile potenziale adeguato. (192) Nelle sue osservazioni sulla nota del 2 ottobre 2019, Solutia, considerata anche un utilizzatore ( 67 ) , che importa il prodotto oggetto dell’inchiesta, ha messo in dubbio che la Commissione abbia tenuto conto della resina o della pellicola di PVB come prodotto simile al PVA. (193) Come spiegato nel considerando 189, non è stata fatta alcuna distinzione tra la resina di PVB e la pellicola di PVB per quanto riguarda la loro idoneità come prodotto simile adeguato. Solutia ha altresì informato la Commissione che una delle sue società affiliate in Messico, ossia Solutia Tlaxcala S.A. de C.V., produceva pellicole di PVB, mentre l’altra sua società affiliata in Malaysia, Flexsys Chemical (M) SDN BHD, produce resina di PVB. La situazione di queste due società è stata affrontata nei considerando 199 e 200 di seguito. b)   Produzione del prodotto simile a quello oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (194) Nella nota del 2 ottobre 2019 la Commissione ha indicato che per i paesi identificati come produttori di PVB, vale a dire Brasile, Malaysia, Messico e Thailandia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici di un produttore del prodotto simile. (195) Oltre alle società individuate nella nota del 2 ottobre 2019, sulla base delle conclusioni di cui alla lettera a), la Commissione ha intrapreso ulteriori ricerche di società che producevano PVAc nei paesi presi in esame. La Commissione ha individuato un’altra società in Turchia e una in Messico, come comunicato alle parti nella nota del 20 dicembre 2019. (196) Come indicato alla lettera a), la Commissione ha anche esaminato le informazioni presentate dal denunciante su un’altra società turca e le informazioni presentate da un importatore su altre due società in Messico e Malaysia. (197) Per quanto riguarda il Brasile, un importatore e un utilizzatore del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno informato la Commissione che una delle società identificate nella nota del 2 ottobre 2019 come produttore di PVB in Brasile, ossia Solutia Brasil Ltda. (Eastman Chemical company), aveva cessato di produrre pellicole di PVB e non era pertanto un candidato idoneo per la determinazione delle SGAV e del profitto. A ciò si sono aggiunte le osservazioni presentate dagli esportatori discusse nella sezione 3.1.2.2. (198) In mancanza di altre informazioni contenute nel fascicolo a disposizione della Commissione sulla presenza di altre società produttrici di PVB e/o PVAc in Brasile con dati finanziari pubblicamente disponibili, la Commissione ha concluso che il Brasile non poteva più essere considerato un paese rappresentativo appropriato. (199) Per quanto riguarda la Malaysia, la disponibilità dei dati è stata verificata sia per la società identificata nella nota del 2 ottobre 2019, Samchem Nusajaya Sdn Bhd, sia per la società suggerita da Solutia, ossia Flexsys Chemical (M) Sdn Bhd, che produce anch’essa PVB. I dati finanziari pubblicamente disponibili per Samchem Nusajaya Sdn Bhd. e Flexsys Chemical (M) Sdn Bhd risalivano al 2017 e, di conseguenza, non potevano essere considerati idonei per il periodo dell’inchiesta, visto che erano disponibili dati più recenti per altri produttori. La Commissione ha pertanto concluso che la Malaysia non era adatta ad essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta. Questa conclusione è stata ulteriormente rafforzata dall’analisi delle importazioni in Malaysia, discussa nel considerando 203. (200) Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha inoltre analizzato la disponibilità dei dati finanziari per la società produttrice di PVB suggerita da Solutia, ossia Solutia Tlaxcala S.A. de C.V., nonché per la società che la Commissione ha individuato basandosi sulla propria ricerca, vale a dire Wyn De Mexico Productos Quimicos S.A. de C.V. (201) Relativamente al bilancio del 2018 di Solutia Tlaxcala S.A. de C.V., la parte interessata ha presentato solo la versione limitata di un bilancio completo certificato da revisori. Tale parte ha inoltre affermato che l’insieme dei documenti che componevano il suddetto bilancio presentato alla Commissione non era pubblicamente disponibile. La Commissione ha pertanto concluso di non poter utilizzare i dati di questa società nel procedimento. (202) Per quanto riguarda Wyn De Mexico Productos Quimicos S.A. de C.V., i più recenti dati finanziari pubblicamente disponibili erano disponibili solo per i primi sei mesi del 2018 e pertanto non potevano essere presi in considerazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il Messico non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta. (203) Per quanto riguarda la Thailandia, poiché i dati disponibili per Sekisui S-Lec Co Ltd risalivano al periodo dal 2018 in poi, un periodo parzialmente coincidente con quello dell’inchiesta, in linea di principio poteva essere considerata un paese rappresentativo adeguato. Nel 2018, tale società è stata redditizia. Tuttavia, nella nota del 20 dicembre 2019, la Commissione ha analizzato anche le importazioni dei principali fattori produttivi in Turchia, Messico, Thailandia e Malaysia. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni in Thailandia e Malaysia dei principali fattori produttivi erano state influenzate dalle importazioni dalla RPC, pertanto né la Thailandia né la Malesia potevano essere considerate un paese rappresentativo adeguato. La stessa analisi ha anche dimostrato che la Turchia e il Messico potevano essere utilizzati come paese rappresentativo appropriato, in quanto le loro importazioni dei principali fattori produttivi non erano materialmente influenzate dalle importazioni dalla RPC o da uno dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 68 ) . (204) A seguito delle informazioni presentate dal denunciante sulla società turca Organik Kimya San. Ve Tic. A.S., la Commissione ha inoltre analizzato la situazione relativa alla Turchia verificando la disponibilità dei dati per questa società, che non era contemplata nella nota del 2 ottobre 2019. Si tratta di un produttore di PVAc, considerato un prodotto simile al PVA appropriato, come spiegato alla lettera a). Gli ultimi dati finanziari disponibili per questa società risalgono al 2018. La società è stata redditizia. Tuttavia, è stato riscontrato che i dati di questa società pubblicamente disponibili nella banca dati Orbis non contenevano i dati appropriati per il costo dei beni venduti e le SGAV. Pertanto, la Commissione ha concluso che i dati di questa società non potevano essere utilizzati per l’inchiesta, finché non fossero stati disponibili. (205) La Commissione ha altresì cercato altri potenziali produttori di PVB e/o PVAc in Turchia. È stata individuata un’altra società turca che produce adesivi in PVAc, Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. Gli ultimi dati finanziari disponibili per questa società risalivano al periodo dal 2018 in poi e la società è stata redditizia in termini di utile d’esercizio. Tuttavia, le spese finanziarie del 2018 sono state straordinariamente elevate, pertanto la società ha registrato una perdita nel corso di quell’anno. La Commissione ha confrontato i dati finanziari di tale società per quel periodo con quelli degli anni precedenti, in cui non si è verificata alcuna situazione straordinaria, e ha concluso che le spese finanziarie per il 2018 dovrebbero effettivamente essere considerate straordinarie ed essere adeguatamente corrette. La Commissione ha pertanto concluso che, dopo l’adeguamento delle spese finanziarie straordinarie, i dati di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. potevano essere considerati idonei ai fini della presente inchiesta. Tale conclusione è stata comunicata alle parti interessate nella nota del 30 marzo 2020. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali osservazioni sono riprese nei considerando 219 e 220. (206) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate, con la nota del 20 dicembre 2019, di voler utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato e la società turca Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S., ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire dati sui prezzi o sui valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. (207) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e di Ilkalem Ve Sanayi A.S. e, nel caso in cui i dati finanziari fossero disponibili, di Organik Kimya San. Ve Tic. A.S., come produttori del paese rappresentativo. (208) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, un produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che, a differenza del Messico, la Turchia non era menzionata nella nota del 2 ottobre 2019 sulle fonti per la determinazione del valore normale. (209) La selezione iniziale dei potenziali paesi rappresentativi e di società idonee con dati pubblicamente disponibili non impedisce alla Commissione di integrare o perfezionare tale selezione e la sua ricerca in una fase successiva, anche presentando nuovi suggerimenti in termini di potenziale paese rappresentativo e prodotto simile. Lo scopo delle note relative ai fattori produttivi è proprio quello di invitare le parti interessate a presentare osservazioni sulla ricerca preliminare dei servizi della Commissione e, se del caso, fornire ai servizi della Commissione alternative da esaminare. Le note contengono inoltre un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentative, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. A seguito dell’osservazione del denunciante relativa alla Turchia e a un altro potenziale prodotto simile (il PVAc), la Commissione ha svolto ulteriori ricerche in collaborazione con l’ECHA, come indicato nei considerando da 204 a 206. Detta ricerca ha dimostrato che sia il PVAc sia il PVB potevano ugualmente essere considerati prodotti simili al PVA. L’ulteriore ricerca ha inoltre confermato che il PVAc era prodotto in Turchia. Su tale base la Commissione ha aggiunto la Turchia all’elenco dei potenziali paesi rappresentativi e ha designato il PVAc come prodotto simile. Di conseguenza, l’affermazione secondo cui la Turchia non poteva essere considerata un paese rappresentativo poiché non era menzionata nella nota del 2 ottobre 2019 è respinta. (210) Lo stesso produttore esportatore ha affermato che il Messico costituirebbe un paese rappresentativo più appropriato a causa, tra l’altro, della disponibilità di dati per il carbone e il gas naturale. Il produttore esportatore in questione ha inoltre affermato che, per una serie di importanti fattori produttivi, vi erano notevoli esportazioni cinesi verso la Turchia, mentre i dati sul Messico dimostrano che il paese importa soprattutto dagli Stati Uniti. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il volume delle importazioni di altri fattori produttivi in Turchia era limitato rispetto al volume delle importazioni in Messico. In base a tali considerazioni, detto produttore esportatore riteneva che dovessero essere utilizzati i dati di Wyn De Mexico Productos Quimicos S.A. de C.V. nonostante fossero disponibili solo per i primi sei mesi del 2018. (211) La situazione delle importazioni cinesi dei principali fattori produttivi in Turchia rispetto alle importazioni corrispondenti in Messico è stata ulteriormente analizzata nella nota del 30 marzo 2020. Tale analisi, in linea con quella effettuata nella nota del 20 dicembre 2019 di cui al considerando 203, ha confermato la rappresentatività del livello delle importazioni cinesi in Turchia dei principali fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato non interessati dalle importazioni della RPC. Pertanto, le importazioni dalla RPC in Turchia non erano tali da rendere quest’ultima inappropriata come paese rappresentativo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (212) Nella nota del 30 marzo 2020, la Commissione ha inoltre precisato che non erano disponibili dati finanziari aggiornati per nessuna delle società messicane menzionate nella nota del 20 dicembre 2019. Per Wyn De Mexico Productos Quimicos S.A. de C.Vc., i più recenti dati finanziari pubblicamente disponibili erano relativi solo ai primi sei mesi del 2018. Si è ricordato che tali dati non coincidono con il periodo dell’inchiesta e che si riferiscono solo a un periodo di sei mesi. Nessun periodo di 6 mesi può essere considerato rappresentativo di un intero anno, tra l’altro a causa delle potenziali fluttuazioni stagionali delle voci del conto profitti e perdite. Inoltre, un esercizio finanziario completo ha una data di inizio e di chiusura in cui vengono eseguite le revisioni, si registrano i ratei e risconti adeguati e vengono apportate le rettifiche necessarie. Non vi è alcuna certezza che tutto ciò venga eseguito sulla base di un periodo di sei mesi. Inoltre, anche se una società registra un profitto per un periodo di sei mesi, ciò non significa che sarà redditizia per tutto l’anno. Difatti, la società suggerita dal produttore esportatore non è stata redditizia nel 2017, l’ultimo anno completo disponibile. Per tutti questi motivi, la Commissione non è d’accordo con l’osservazione formulata da questo produttore esportatore, secondo il quale l’uso di questi sei mesi produrrebbe un valore normale più accurato rispetto all’utilizzo dei dati provenienti dalla Turchia. Per quanto riguarda l’altra società potenziale messicana menzionata nella nota del 20 dicembre 2019, ossia Solutia Tlaxcala S.A. de C.V., i suoi bilanci non erano pubblicamente disponibili. La Commissione ha pertanto sostenuto che i dati disponibili delle due società messicane non potevano essere considerati adeguati. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (213) Per quanto riguarda la società turca Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S., la Commissione ha spiegato, nella nota del 20 dicembre 2019, che i dati potevano essere considerati idonei ai fini della presente inchiesta per stabilire le SGAV e il profitto esenti da distorsioni. Come spiegato nel considerando 205, è stato anche osservato che le spese finanziarie del 2018, che hanno comportato perdite per la società in quell’anno, dovrebbero essere considerate straordinarie. (214) In linea con l’osservazione della Commissione, lo stesso produttore esportatore ha anche osservato che la società Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. era in perdita a causa di voci finanziarie. Tale parte ha inoltre sostenuto che le informazioni finanziarie disponibili per questa società non consentivano una ripartizione tra spese generali e SGAV. (215) Per quanto riguarda le spese generali e le SGAV, va osservato che la fonte delle prime non è di norma basata sulla società del paese rappresentativo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, le SGAV della società Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. sono state dichiarate nelle sue informazioni finanziarie pubblicamente disponibili contenute nella banca dati Orbis. Va inoltre osservato che i dati pubblicamente disponibili per questa società sono in genere allo stesso livello di dettaglio di tutti i dati finanziari pubblicamente disponibili utilizzati normalmente dalla Commissione in tali inchieste. Pertanto, il livello di dettaglio attualmente disponibile per questa società contiene tutte le informazioni necessarie e non rende la società inadatta alla presente inchiesta. Per quanto riguarda le voci finanziarie, la Commissione osserva che il livello anomalo di tali voci nel conto profitti e perdite del 2018 dovrebbe essere considerato eccezionale, come spiegato nel considerando 205. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i dati di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. possono essere considerati adeguati dopo aver effettuato gli opportuni adeguamenti per le voci finanziarie straordinarie, come spiegato nel considerando 307. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (216) A seguito della nota del 20 dicembre 2019, tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno sostenuto che la società Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. non fosse idonea, in quanto non è specializzata nella produzione del PVAc e tale prodotto rappresenta solo una parte limitata del suo portafoglio completo di prodotti. Tali parti hanno affermato che le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti di questa società non sono attribuibili soltanto alla produzione del PVAc e che i "fattori produttivi, l’elettricità e le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti per il PVAc sono pesantemente influenzati dall’attività globale di produzione e vendita" e che il costo di produzione varia per categoria di prodotti. In particolare, queste parti hanno sostenuto che i costi delle vendite di prodotti non in PVAc e della loro assistenza post-vendita sono molto più elevati rispetto ai prodotti in PVAc. Inoltre, le parti in questione hanno affermato che, in assenza di una contabilità analitica per i costi di produzione e il profitto del PVAc, Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. non può essere considerata una fonte di dati affidabile. (217) L’affermazione secondo cui il costo delle vendite di prodotti non in PVAc e della loro assistenza post-vendita è molto più elevato rispetto a quello dei prodotti in PVAc non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, non è una situazione eccezionale che le società ritenute idonee ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base producano più di un prodotto. Analogamente, è altrettanto comune che il livello di dettaglio dei dati finanziari pubblicamente disponibili delle società idonee nel paese rappresentativo non consenta di solito un’analisi più dettagliata delle SGAV e del profitto al livello dei singoli prodotti. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i costi di produzione, i fattori produttivi e l’energia elettrica, la scelta di una singola società non è rilevante ai fini del risultato, poiché tali dati sono ottenuti da altre fonti, vale a dire dati statistici sulle importazioni o dati interni del paese rappresentativo, nonché dati provenienti dai produttori esportatori. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (218) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, il denunciante ha sostenuto che i dati finanziari per il 2018 di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. sono stati influenzati da eventi straordinari, in particolare le fluttuazioni valutarie dovute agli sviluppi politici in Turchia e all’espansione della capacità della società. Il denunciante ha pertanto suggerito che i dati finanziari relativi a questa società per il 2018 potessero essere utilizzati, "ma non l’utile al lordo delle imposte". Tuttavia, il denunciante non ha ulteriormente fornito prove a sostegno di tali possibili motivi per le spese finanziarie anormali nel 2018, né ha contestato l’approccio suggerito dalla Commissione, che sta procedendo a un adeguamento appropriato per gli importi straordinari delle spese finanziarie nel 2018. Pertanto, nella nota del 30 marzo 2020, la Commissione ha comunicato che intendeva mantenere l’approccio suggerito nella nota del 20 dicembre 2019, vale a dire utilizzare i dati di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S., corretti rispetto alle spese finanziarie straordinarie. (219) In seguito alla nota del 30 marzo 2020, la Commissione ha ricevuto osservazioni ripetute da tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali parti hanno ribadito la loro affermazione secondo la quale Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. è una società non idonea in quanto i suoi costi di vendita di prodotti non in PVAc e di assistenza post-vendita sono molto più elevati rispetto a quelli per i prodotti in PVAc. Tali parti hanno fatto riferimento al sito Internet di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S., sostenendo che il suo portafoglio di prodotti dimostra che l’attività principale è costituita da linee di prodotti non in PVAc e che il PVAc è solo un’attività secondaria. Le parti in questione hanno inoltre affermato che i settori non relativi al PVAc necessitano di maggiori risorse per la ricerca e lo sviluppo e l’assistenza tecnica, nonché per l’organizzazione di investimenti e vendite e l’assistenza post-vendita e hanno affermato che il profitto in questi settori non relativi al PVAc sono "generalmente abbastanza elevati". Dette parti interessate non hanno tuttavia fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della loro tesi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte, come già spiegato nel considerando 217. (220) A seguito della nota del 30 marzo 2020, le stesse parti hanno ripetutamente ribadito la loro affermazione secondo cui i dati contabili di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. non sono adeguati poiché la produzione del PVAc rappresenta solo una parte limitata del suo portafoglio totale di prodotti e la fabbricazione, le spese generali, le SGAV e i profitti di questa società non sono attribuibili unicamente alla produzione del PVAc. Tali parti hanno inoltre suggerito che i dati finanziari di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. non sono idonei a determinare i costi, le SGAV e i profitti, a meno che la società non fornisca alla Commissione dati finanziari limitati alla linea di prodotti in PVAc. Come già spiegato nel considerando 217, l’analisi dettagliata delle SGAV e dei profitti a livello di singoli prodotti non è generalmente possibile e non è necessaria affinché una società sia considerata idonea nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta. 3.1.2.4. Livello di protezione sociale e ambientale (221) Avendo stabilito che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.1.2.5. Conclusioni (222) Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. (223) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione ha fatto riferimento alle sue osservazioni sulla nota del 20 dicembre 2019, in cui non concordava con la scelta della Turchia quale paese rappresentativo appropriato. (224) La Commissione ha osservato che tali osservazioni sono state esaminate nella nota del 30 marzo 2020 (nonché nella sezione precedente 3.1.2.3) e che il produttore esportatore non ha presentato ulteriori osservazioni in risposta a tale nota. Dato che erano già state trattate e che il produttore esportatore non aveva presentato nessun’altra nuova argomentazione o prova, tali asserzioni sono state respinte. (225) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un utilizzatore e un produttore/utilizzatore dell’Unione hanno contestato la scelta della Turchia come paese rappresentativo, sostenendo che non rispettava le convenzioni e le norme in materia di lavoro, né quelle in materia di clima e ambiente. L’utilizzatore era inoltre in disaccordo con l’uso dei dati di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S., dal momento che la produzione di PVAc rappresentava solo una parte limitata della sua attività. Di conseguenza, secondo l’utilizzatore, i costi, le spese generali, le SGAV e il profitto della società concernenti il PVAc erano influenzati dalla sua attività generale di produzione e di vendita. L’utilizzatore ha sostenuto che, utilizzando le SGAV e il profitto del produttore turco, la Commissione ha "gonfiato" il valore normale. L’utilizzatore ha infine chiesto alla Commissione di "adeguare di conseguenza il valore normale costruito". (226) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. In via preliminare, la Commissione ha osservato che nessuna di tali argomentazioni è stata presentata dall’utilizzatore in risposta alle note del 2 ottobre 2019, del 20 dicembre 2019 e del 30 marzo 2020, in cui la Commissione aveva chiesto esplicitamente tali osservazioni, entro i termini previsti. La Commissione ha quindi sottolineato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, se del caso, occorre privilegiare i paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale, qualora vi sia più di un potenziale paese rappresentativo. Come indicato nel considerando 221, dopo aver stabilito che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile in questo caso, non era necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (227) Per quanto riguarda la scelta di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S., la Commissione ha innanzitutto rilevato di non aver utilizzato i costi della società e le spese generali ma solo le SGAV. Per quanto riguarda le SGAV e i profitti, l’utilizzatore non ha presentato alcun elemento di prova in merito al motivo per il quale tali costi sarebbero "gonfiati" utilizzando le cifre della società del produttore turco. Inoltre, l’utilizzatore ha preso atto della spiegazione della Commissione al considerando 220, secondo cui l’analisi dettagliata delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti a livello di singoli prodotti non è generalmente possibile e non è necessaria affinché una società sia considerata idonea nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. L’utilizzatore si è opposto a tale argomentazione sostenendo che non è necessario fornire elementi di prova dettagliati che consentano di dimostrare che una società la cui produzione di PVAc è solo un sottoprodotto abbia una struttura dei costi e un margine di profitto significativamente diversi rispetto a una società la cui principale attività è la produzione di PVA. Su questo punto, la Commissione ha osservato che, in generale, le dichiarazioni devono essere suffragate da validi elementi di prova più o meno dettagliati. Inoltre, le SGAV e i profitti dichiarati dai produttori esportatori inclusi nel campione non erano incompatibili con quanto comunicato dal produttore nel paese rappresentativo. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (228) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore/utilizzatore dell’Unione ha affermato che i dati in Turchia non erano pubblicamente disponibili visto che dovevano essere acquistati, per esempio dal Global Trade Atlas ("GTA"). La Commissione ha osservato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i dati non devono essere "pubblicamente disponibili" ma "prontamente disponibili". La Commissione ha fatto notare che con "pubblicamente disponibili" si intende "a disposizione del grande pubblico", mentre per "prontamente disponibile" si intende "a disposizione di tutti" purché siano soddisfatte determinate condizioni, come il pagamento di una tariffa. È importante notare che tutte le informazioni utilizzate per costruire il valore normale sono state messe a disposizione nel fascicolo consultabile da tutte le parti. Ciò significa che anche se le informazioni sono disponibili solo a pagamento, tutte le parti interessate possono accedervi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (229) Nelle loro osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che i dati finanziari relativi a Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. erano prontamente disponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e che pertanto la Commissione aveva a torto scartato il Messico quale potenziale paese rappresentativo appropriato. Come indicato nel considerando 201, Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. ha trasmesso alla Commissione i propri dati finanziari solo in versione "sensibile" perché, come spiegato dall’utilizzatore, essi non erano pubblicamente disponibili. Secondo i produttori esportatori inclusi nel campione, esiste una differenza tra "prontamente disponibile" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e "pubblicamente disponibili". I produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che con "pubblicamente disponibili" si intende "a disposizione del grande pubblico", mentre per "prontamente disponibile" si intende "a disposizione di tutti" purché siano soddisfatte determinate condizioni, come il pagamento di una tariffa. I produttori esportatori inclusi nel campione hanno poi sostenuto che, poiché i dati di Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. erano disponibili nella banca dati di Dun&Bradstreet ( 69 ) a pagamento, tali dati erano prontamente disponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (230) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. In via preliminare, la Commissione ha osservato che nessuna di tali argomentazioni è stata presentata dai produttori esportatori inclusi nel campione in risposta alle note del 20 dicembre 2019 e del 30 marzo 2020, nonostante fosse stato loro richiesto esplicitamente di presentare tali osservazioni, entro i termini previsti. La Commissione ha poi spiegato di non aver considerato "prontamente disponibili" i dati finanziari di Solutia Tlaxcala S.A. de C.V., perché Solutia ha richiesto la riservatezza e ha confermato che tali dati non erano pubblicamente disponibili. La Commissione ha ritenuto i dati non prontamente disponibili in quanto non è stata in grado di reperirli presso i servizi cui ha accesso a tale scopo. Inoltre, nessuna altra parte interessata, compresi i produttori esportatori inclusi nel campione, ha presentato tali dati in una forma non riservata, nonostante sia stato esplicitamente richiesto di farlo nelle note del 2 ottobre 2019, del 20 dicembre 2019 e del 30 marzo 2020. Infine, la Commissione ha osservato che, anche nelle loro osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori non hanno presentato dati prontamente disponibili di Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. Essi si sono limitati a richiamare l’attenzione su una banca dati a pagamento che avrebbe a disposizione i dati, definendola successivamente "elemento di prova prima facie stante a dimostrare che i dati finanziari di Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. possono essere facilmente ottenuti da altre fonti". La Commissione non è in grado di utilizzare dati a cui non ha accesso o che non sono stati presentati da nessuna delle parti interessate in forma non riservata. Inoltre, non essendo in grado di verificare se i dati prontamente disponibili contengano le cifre necessarie o se tali cifre corrispondano a quelle contenute nei dati trasmessi da Solutia in via confidenziale, la Commissione non è stata in grado di utilizzare questi ultimi ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il mero elemento di prova prima facie della disponibilità dei dati di Solutia fornito dai produttori esportatori è insufficiente a tal fine. La Commissione ha rilevato infine che tutte le informazioni utilizzate per costruire il valore normale, quando non sono ampiamente disponibili, devono essere messe a disposizione di tutte le parti interessate nel fascicolo. A tal fine, la Commissione garantisce che, anche quando si avvale di dati a pagamento, sia consentito per contratto di condividere le informazioni pertinenti utilizzate nell’inchiesta con le parti interessate. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (231) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, gli stessi produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che il Messico era il paese rappresentativo più appropriato per la determinazione del valore normale in quanto: i) ha un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC; ii) ha una produzione di PVB consolidata; iii) i dati pertinenti sono prontamente disponibili in virtù del bilancio di Solutia Tlaxcala S.A. de C.V.; e iv) il Messico ha un livello più elevato di protezione sociale e ambientale rispetto alla Turchia. (232) La Commissione non ha accolto questa valutazione. La Commissione ha osservato che le prime due argomentazioni sono valide anche per la Turchia. Come spiegato al considerando 230, la terza argomentazione è di fatto errata, il che rende irrilevante la quarta argomentazione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (233) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, gli stessi produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che, se la Commissione insiste sull’uso delle SGAV e dei profitti del produttore nel paese rappresentativo, dovrebbe quanto meno prendere in considerazione l’uso del Messico per i valori di riferimento esenti da distorsioni. (234) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che, come spiegato nelle sezioni 3.1.2.2 e 3.1.2.3, contrariamente a quanto sostenuto, la Commissione ha preso in considerazione il Messico come paese rappresentativo appropriato, ma lo ha scartato in quanto non ha reperito dati finanziari prontamente disponibili di un’impresa produttrice di PVAc o PVB in tale paese. La Commissione ha inoltre osservato che i produttori esportatori non hanno presentato una valida argomentazione per cui la Turchia non dovrebbe essere utilizzata come fonte di valori di riferimento esenti da distorsioni, né in risposta alle note del 2 ottobre 2019 e del 30 marzo 2020, né nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (235) Nelle loro osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, gli stessi produttori esportatori inclusi nel campione hanno contestato l’uso dei dati del produttore turco Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. come fonte per le SGAV e i profitti, perché le sue spese finanziarie dichiarate erano straordinariamente elevate e dovevano essere adeguate, come spiegato al considerando 205 di cui sopra. I produttori esportatori hanno sostenuto che, se i dati relativi alle SGAV e ai profitti dovevano essere adeguati, essi non potevano essere considerati esenti da distorsioni e, pertanto, non potevano essere utilizzati. I produttori esportatori hanno inoltre messo in discussione la pronta disponibilità dei dati del produttore turco, poiché essi devono essere adeguati per essere utilizzati. I produttori esportatori hanno inoltre messo in dubbio l’affidabilità delle informazioni finanziarie prontamente disponibili relative a Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. reperite nella banca dati Orbis e hanno fornito dati finanziari alternativi su tale società ottenuti da un’altra fonte ("EMIS"), che presentavano un conto profitti e perdite del 2018 diverso da quello utilizzato per il calcolo del dumping. I produttori esportatori hanno sostenuto che, su queste basi, la Turchia andava esclusa come paese rappresentativo potenziale, oppure andavano presi in considerazione sia la Turchia che il Messico, poiché il produttore messicano avrebbe avuto dati prontamente disponibili. Infine, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricordato che la Commissione non ha tenuto conto della loro richiesta di fornire una ripartizione ulteriormente dettagliata delle SGAV del produttore del paese rappresentativo. A tale proposito i produttori esportatori hanno affermato che sarebbe stato utile chiedere al produttore del paese rappresentativo di compilare una tabella dettagliata dei profitti e delle perdite che avrebbe potuto poi essere verificata dalla Commissione. (236) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. Innanzitutto, la Commissione ha osservato che i produttori esportatori non hanno sollevato alcuna di tali questioni in seguito alla pubblicazione della nota del 30 marzo 2020, che ha delineato ed esplicitamente chiesto osservazioni in merito all’approccio e alle cifre ora oggetto di critica, da presentare entro i termini previsti. Per quanto riguarda la distorsione dei dati della società turca, come spiegato nella nota del 30 marzo 2020, nonché al considerando 205, la Commissione ha in effetti ritenuto che le SGAV includessero le spese straordinarie, che non andavano prese in considerazione per la costruzione del valore normale. Per questo motivo la Commissione ha adeguato i dati eliminando tali spese. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori, l’adeguamento non incide sul carattere prontamente disponibile dei dati. È stato effettuato esclusivamente sulla base di dati prontamente disponibili ed è stato spiegato in dettaglio nella nota del 30 marzo 2020 e al considerando 205. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (237) Per quanto riguarda i dati contraddittori riguardanti la società turca in altre fonti, la Commissione ha osservato in primo luogo che tali dati non sono stati forniti a seguito della nota del 30 marzo 2020 entro il termine stabilito. I produttori esportatori non hanno specificato su quale base la relazione da essi trasmessa sia stata redatta, vale a dire se si basa su principi contabili generalmente riconosciuti e sulla contabilità obbligatoria o, ad esempio, su un modello specifico di rendicontazione e diverse convenzioni contabili specifiche di EMIS. La Commissione ritiene pertanto che i dati finanziari ottenuti da una banca dati consolidata e ampiamente usata, Orbis, rimangano una fonte adeguata e affidabile ai fini della presente inchiesta. Inoltre, la combinazione delle SGAV e del profitto ottenuti dalla banca dati Orbis (21,6 %) per il produttore nel paese rappresentativo è solo marginalmente inferiore a quella registrata da EMIS (22,4 %). Pertanto, utilizzando i dati di EMIS, aumenterebbe di fatto (in misura marginale) il margine di dumping per tutti i produttori esportatori. (238) Per quanto riguarda la richiesta di una ripartizione ulteriormente dettagliata delle SGAV del produttore nel paese rappresentativo, la Commissione ha ricordato di aver già risposto che tali dati dettagliati non erano prontamente disponibili. Quanto al questionario aggiuntivo dettagliato sui profitti e sulle perdite da trasmettere al produttore del paese rappresentativo che la Commissione avrebbe poi verificato, il regolamento di base stabilisce che la Commissione deve utilizzare le informazioni prontamente disponibili e non prevede richieste ai produttori nel paese rappresentativo. Anche se fosse possibile chiedere a tali produttori le informazioni in questione e verificarle, i dati raccolti costituirebbero informazioni commerciali riservate e quindi non prontamente disponibili per le parti interessate. Si è pertanto considerato che tali dati non fossero "prontamente disponibili" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (239) Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 3.1.3. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni (240) Nella nota del 2 ottobre 2019, la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi menzionati nella suddetta nota. (241) Successivamente, nella nota del 20 dicembre 2019, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dell’istituto di statistica turco per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro ( 70 ) e dell’energia ( 71 ) . La Commissione ha anche comunicato che, per il costo dell’acqua per uso industriale, avrebbe utilizzato i prezzi pubblicati dall’Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia ( 72 ) , sulla base delle fonti delle autorità per la gestione delle risorse idriche e fognarie di Istanbul, Eskișehir e Antalya. (242) Nella nota del 20 dicembre 2019, la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura "materiali di consumo". La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e di applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. (243) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, la Commissione ha ricevuto osservazioni sui fattori produttivi da un produttore esportatore incluso nel campione, dal denunciante e da tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta. (244) Il produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che, secondo il GTA, non vi erano importazioni di carbone ( 73 ) e gas naturale in Turchia. La parte ha espresso riserve sul fatto che i prezzi turchi possano essere utilizzati in tali circostanze, in quanto l’assenza di importazioni di questi due fattori produttivi " può indicare " che esistono alcuni ostacoli sul mercato turco che impediscono le importazioni e " può pertanto causare l’inflazione o la distorsione dei prezzi sul mercato interno turco ". (245) Non sono state effettivamente segnalate importazioni di carbone classificato con il codice SA 2701 19 e gas naturale in Turchia. Tuttavia, le affermazioni del produttore esportatore in merito agli ostacoli commerciali e alle distorsioni dei prezzi non erano suffragate da alcun elemento di prova. Inoltre, la Commissione ha esaminato l’esistenza delle restrizioni all’esportazione e, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, non vi sono ostacoli di questo tipo o distorsioni dei prezzi sul mercato turco. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (246) Dopo aver ricevuto le osservazioni in merito alla nota del 20 dicembre 2019, la Commissione ha tuttavia esaminato ulteriormente i tipi di carbone utilizzati dai produttori esportatori cinesi e ha chiesto rapporti di ispezione per questi tipi di carbone. L’esame di tali rapporti di ispezione ha rivelato che il carbone che alcuni produttori esportatori proponevano inizialmente di classificare con il codice SA 2701 19 poteva essere classificato con il codice SA 2701 12. Il GTA elenca i dati sulle importazioni della Turchia per questo codice SA, ossia 37 113 666 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, nessuna delle quali importata dalla RPC. Pertanto, nella nota del 30 marzo 2020, la Commissione ha informato le parti interessate che intende utilizzare i dati per il codice SA 2701 12, pubblicati dal GTA, come parametri di riferimento per tutti i tipi di carbone. Dopo la nota del 30 marzo 2020, nessuna parte interessata ha inviato ulteriori osservazioni in merito all’uso dei dati per il codice SA 2701 12, come pubblicato dal GTA, come parametri di riferimento per tutti i tipi di carbone. (247) Nella nota del 30 marzo 2020, la Commissione ha sostenuto che, in assenza di elementi di prova di presunti ostacoli commerciali o distorsioni dei prezzi riguardo al gas naturale in Turchia, il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia, pubblicato dall’istituto di statistica turco, rappresenta un parametro di riferimento adeguato per la presente inchiesta. In seguito alla nota del 30 marzo 2020, nessuna parte interessata ha presentato ulteriori osservazioni su questo punto e sull’approccio proposto. (248) Nella nota del 20 dicembre 2019, la Commissione ha espresso l’intenzione di utilizzare le statistiche pubblicate dall’istituto di statistica turco come parametri di riferimento per il costo del lavoro nel settore manifatturiero per il 2016, per l’attività economica C.23 ("Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi") secondo la classificazione NACE Rev. 2. Nella sua reazione a questa nota, il denunciante ha indicato la categoria di attività economica C.20 (Fabbricazione di prodotti chimici) come più adatta a riflettere il costo del lavoro del PVA (prodotto chimico), rispetto ai prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. (249) La Commissione ha esaminato tale affermazione ed ha eseguito analisi per individuare la categoria economica più adatta per le attività economiche più ampie, tenuto conto dell’elevato livello di integrazione verticale dei produttori cinesi e della varietà di manodopera interessata. Si è constatato che la categoria di attività economiche C.20 (Fabbricazione di prodotti chimici) sarebbe stata più adatta. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato la categoria di attività economiche C.20 come parametro di riferimento per il costo del lavoro. (250) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno dichiarato di non comprendere il motivo per cui la Commissione avesse divulgato "un elenco così lungo" di materie prime tra i fattori produttivi e hanno affermato che alcuni dei fattori produttivi elencati non sono utilizzati nella produzione di PVA. (251) Tale affermazione sembra derivare da un malinteso sulle origini dei dati dei fattori produttivi comunicati nelle note del 2 ottobre e del 20 dicembre 2019. Come spiegato nella nota del 2 ottobre 2019, la fonte primaria dei fattori produttivi era rappresentata dalle informazioni fornite dalle parti interessate, in particolare dai produttori esportatori che hanno collaborato. Si ricorda inoltre che i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione presentano livelli diversi di integrazione e utilizzano processi di produzione diversi, il che spiega l’elenco relativamente lungo di fattori produttivi, per i quali è necessario individuare i corrispondenti costi esenti da distorsioni nel paese rappresentativo. L’argomentazione è stata pertanto contraddetta dai dati presentati dai produttori esportatori cinesi e verificata dalla Commissione ed è quindi respinta. (252) Le stesse parti interessate hanno inoltre chiesto alla Commissione di mettere a disposizione di tutte le parti interessate il processo di produzione specifico che intende adottare per valutare il valore normale per il PVA. In primo luogo, si ricorda che il calcolo del valore normale costruito non si basa su alcun processo di produzione specifico, bensì sul valore dei fattori produttivi e sul loro effettivo consumo da parte di ciascun produttore esportatore, sulla base del loro processo di produzione. Si ricorda inoltre che i produttori esportatori cinesi, nell’ambito delle loro risposte al questionario antidumping, hanno spiegato il loro processo di produzione e hanno illustrato i fattori produttivi. Le versioni non riservate di tali risposte sono già disponibili per la consultazione da parte di tutte le parti interessate dal mese di settembre 2019. La richiesta era pertanto irrilevante. (253) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, le stesse parti interessate (tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta) hanno inoltre presentato osservazioni sui fattori produttivi, sul calcolo del valore normale e sul confronto. Tali osservazioni sono riprese nei considerando 264, da 342 a 346 e 359. In seguito alla nota del 30 marzo 2020, le parti in questione hanno più volte ribadito le loro argomentazioni, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni o elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. 3.1.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.1.4.1. Fattori produttivi (254) Come indicato al considerando 46, nella nota del 2 ottobre 2019 la Commissione ha cercato di redigere un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti concernenti il PVA e destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella fabbricazione del PVA da parte dei produttori esportatori. (255) Inoltre, come indicato al considerando 48, nella nota del 20 dicembre 2019 la Commissione ha presentato un elenco rivisto dei fattori produttivi e stabilito i codici turchi delle merci corrispondenti ai fattori produttivi rilevanti per la produzione in Turchia, il paese rappresentativo. (256) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi a seguito della nota del 2 ottobre 2019. Come spiegato nel considerando 243, un produttore esportatore incluso nel campione, il denunciante e tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno presentato osservazioni a seguito della nota del 20 dicembre 2019. Come spiegato nei considerando da 246 a 249, la Commissione, nella nota del 30 marzo 2019, ha esaminato tali osservazioni e ha rivisto i codici relativi al carbone e al lavoro. (257) La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi a seguito della nota del 30 marzo 2020. (258) Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili: Fattore produttivo Codice della classificazione tariffaria turca Valore esente da distorsioni Materie prime Alcole polivinilico 3905 30 00 0000 16,44 CNY/kg Acido acetico 2915 21 00 001 4,85 CNY/kg o 4 853,54 CNY/tonnellata Azodiisobutirronitrile (AZO) / azobisisobutirronitrile (AZN) 2927 00 00 00 27,71 CNY/kg Carburo di calcio 2849 10 00 0000 5,30 CNY/kg Carbone (attivo) 3802 10 00 0000 14,73 CNY/kg Carbone (attivo catalitico con acetato di zinco) 2915 29 00 9019 20,44 CNY/kg Soda caustica/idrossido di sodio (liquido) 2815 12 00 0000 2,46 CNY/kg Carbone 2701 12 0,75 CNY/kg o 749,38 CNY/tonnellata Semi-coke 2704 00 2,05 CNY/kg Pasta per elettrodi 3801 30 00 0000 4,81 CNY/kg Calcare 2521 00 00 0000 4,08 CNY/kg Alcole metilico (metanolo) 2905 11 00 101 2,59 CNY/kg Sacchetti compositi plastica-carta 3923 29 90 0019 41,65 CNY/kg Sacchetti in fibra di polipropilene 6305 33 90 0000 32,22 CNY/kg Acido solforico (puro) 2807 00 00 0011 1,23 CNY/kg o 1 230,74 CNY/tonnellata Acetato di vinile 2915 32 00 0000 7,36 CNY/kg Acetato di zinco 2915 29 00 9019 20,44 CNY/kg Lavoro Costo del lavoro nel settore manifatturiero NACE 20 47,16 CNY/ora Energia Elettricità Istituto di statistica turco CNY/kWh (per fascia di consumo da 1 000 MWh) 0,45 (20 ~ 70 MWh) 0,44 (70 ~ 150 MWh) 0,44 (> 150 MWh) Gas naturale Istituto di statistica turco 1,63 CNY/m 3 o 1 632,39 CNY/m 3 × 1 000 1) Materie prime e sottoprodotti/rifiuti (259) Nel corso delle visite di verifica, la Commissione ha verificato le materie prime utilizzate e i sottoprodotti/rifiuti generati dalla fabbricazione del prodotto in esame. (260) Per tutte le materie prime ad eccezione di ossigeno e acetaldeide, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 74 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso, nei considerando 171 e 172 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, essendo comprese tra il 34 % ( 75 ) e il 100 % del volume totale delle importazioni in Turchia per i fattori produttivi elencati nella precedente tabella. (261) Come indicato nel considerando di cui sopra, non sono disponibili al pubblico i prezzi di riferimento per l’ossigeno (ossigeno 99,6 %, trasporto per condotta da 2,5 bar) e l’acetaldeide (industriale). Sebbene secondo il GTA vi siano importazioni di ossigeno in Turchia con il codice HS 2804 40, si tratta di importazioni di ossigeno in bombole. Il prezzo di dette importazioni è probabilmente dovuto al costo del trasporto e dello stoccaggio, che non sono rilevanti quando l’ossigeno viene catturato vicino al sito di produzione e trasportato da una condotta. In tal caso, i costi sono principalmente imputabili a quelli dei macchinari e dell’installazione. Per questo motivo, è stato ritenuto inopportuno utilizzare il parametro di riferimento del GTA. Poiché il mercato dell’ossigeno fornito da condotta è caratterizzato dalla vicinanza tra il produttore/venditore e il cliente, questo prodotto non è commercializzato sul mercato a pronti. Di conseguenza, non vi sono prezzi indicativi pubblicati sui mercati nazionali o internazionali, pertanto non vi sono prezzi pubblici di riferimento disponibili. Per questi motivi, si è ritenuto opportuno includere i costi dell’ossigeno nella categoria dei costi di materiali di consumo. Contrariamente all’ossigeno, non vi sono state importazioni di acetaldeide (codice HS 2912 12) in Turchia registrate nella banca dati del GTA e, in assenza di altri prezzi di riferimento pubblicamente disponibili o di prezzi indicativi dell’acetaldeide in Turchia, si è ritenuto opportuno includere i costi dell’acetaldeide in quelli dei materiali di consumo. (262) Diversi fattori produttivi erano principalmente materiali catalizzatori, per i quali i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato nei considerando 301 e 302. (263) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo e ha aggiunto le spese di trasporto nazionale al prezzo all’importazione. Le stime dei costi di trasporto interno per tutte le materie prime e dei costi di assicurazione sono state calcolate sulla base di dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono incluse nei parametri di riferimento di cui alla tabella. (264) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno sostenuto che il costo del VAM sostenuto dai produttori esportatori cinesi è esente da distorsioni ed è in linea con i costi sul mercato aperto internazionale. Le parti interessate hanno presentato elementi da includere nel fascicolo per dimostrare che il prezzo del VAM in Cina era più elevato durante il periodo dell’inchiesta rispetto al prezzo del VAM in Europa e in Russia. Le parti interessate hanno chiesto alla Commissione di tenere conto di tale affermazione nel calcolo del valore normale. Le stesse parti hanno ribadito a più riprese tale affermazione in seguito alla nota del 30 marzo 2020, senza fornire ulteriori elementi di prova. In primo luogo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino del regolamento di base, i costi interni possono essere utilizzati solo nella misura in cui sia accertato che non sono distorti. L’argomentazione di tali parti è basata su dati aggregati generali relativi ai prezzi del VAM nella RPC, in confronto a quelli dell’Unione o della Russia. Tuttavia, l’inchiesta non ha dimostrato che i prezzi del VAM nella RPC non fossero esenti da distorsioni. In secondo luogo, a causa del loro processo di produzione, il VAM non è neppure un fattore produttivo importante per nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali argomentazioni sono pertanto respinte. (265) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, tre importatori hanno ribadito la loro argomentazione, sintetizzata e trattata al considerando 264, secondo cui i prezzi del VAM nella RPC non sono distorti. Nel ribadire tale argomentazione hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di prova presentati a sostegno del fatto che i prezzi del VAM fossero esenti da distorsioni, poiché non provenivano dai produttori esportatori. Essi hanno sottolineato la presunta contraddizione per cui la Commissione, da un lato, non ha preso in considerazione il VAM come fattore di produzione importante, mentre nell’analisi del pregiudizio al considerando 462, la Commissione fa riferimento ad esso come una materia prima importante. (266) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. La Commissione ha in primo luogo ribadito le sue conclusioni di cui al considerando 264, secondo cui il semplice fatto che i prezzi cinesi del VAM siano simili e talvolta superiori ai prezzi internazionali del VAM non costituisce un elemento di prova della mancanza di distorsioni. Come si è visto al considerando 264, contrariamente a quanto affermato dai tre importatori, la Commissione non ha ignorato tale affermazione e gli elementi di prova a suo sostegno. La Commissione ha semplicemente ritenuto che il semplice livello dei prezzi non dimostra l’assenza di distorsioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (267) Quanto al fatto che il VAM sia uno dei principali fattori di produzione, la Commissione ritiene che si tratti di una materia prima importante per la produzione di PVA in generale, ma di un fattore secondario di produzione dal punto di vista dei produttori esportatori che hanno collaborato. Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, i tre importatori hanno constatato che i produttori esportatori sono verticalmente integrati e quindi producono il proprio VAM. Essi non lo acquistano in quantità significative e pertanto non è considerato un fattore di produzione importante per questi produttori esportatori. Nel considerando 462, la Commissione fa riferimento all’industria dell’Unione che non produce il VAM a livello interno, ma lo acquista. Di conseguenza, in quest’ultimo caso, le fluttuazioni dei prezzi del VAM sul mercato incidono sul costo di produzione del PVA. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (268) Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, tre produttori esportatori inclusi nel campione, un produttore/utilizzatore dell’Unione e tre importatori hanno sostenuto che, nello stabilire i valori di riferimento per i fattori di produzione, la Commissione non avrebbe dovuto aggiungere i dazi all’importazione e i costi di trasporto interno. In particolare, i tre importatori citati si riferivano al VAM e al carbone. Inoltre, i produttori esportatori inclusi nel campione e il produttore/utilizzatore dell’Unione hanno sostenuto che il prezzo all’importazione desunto dalle statistiche sulle importazioni andava ridotto dal livello CIF al livello EXW, di conseguenza i costi nel paese di origine (compresi gli eventuali costi di imballaggio aggiuntivi per alcuni fattori produttivi), del trasporto di merci e di assicurazione dovrebbero essere rimossi. Tale argomentazione è stata motivata dal fatto che tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione acquistavano le materie prime a livello locale. (269) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale dovrebbe rispecchiare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime nel paese rappresentativo, nella fattispecie la Turchia. Dovrebbe pertanto riflettere il prezzo che un produttore di PVA pagherebbe in Turchia per una materia prima consegnata all’uscita dalla fabbrica. Come indicato al considerando 263, la metodologia applicata dalla Commissione riflette tale approccio. Se gli adeguamenti suggeriti dalle parti interessate fossero stati effettuati, il prezzo risultante non rifletterebbe il prezzo non distorto sul mercato turco, ma il prezzo medio EXW (in caso di vendita per l’esportazione) nei paesi che vendono alla Turchia. Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e pertanto tali argomentazioni sono state respinte. (270) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, due produttori esportatori inclusi nel campione, dopo aver messo in discussione la compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le norme dell’OMC, hanno suggerito che la Commissione dovrebbe semplificare il suo approccio prendendo semplicemente il valore di riferimento per il PVA, il prodotto in esame, e confrontarlo con il prezzo all’esportazione di ciascun produttore esportatore. (271) La Commissione ha espresso disaccordo con tale approccio. La Commissione ha osservato, in primo luogo, che la compatibilità del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le norme dell’OMC è stata discussa nel considerando 98. La Commissione ha poi osservato che il metodo proposto dai produttori esportatori inclusi nel campione violerebbe l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che prevede la costruzione del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino valori di riferimento esenti da distorsioni per ciascun esportatore e produttore separatamente. In sostanza, tale disposizione prevede che la Commissione tenga conto del particolare metodo di produzione e del consumo dei fattori produttivi da parte di ciascun produttore esportatore singolarmente, anziché applicare un valore di riferimento generale per tutti i produttori esportatori, indipendentemente dal loro specifico processo di produzione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (272) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, gli stessi produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che il valore di riferimento per il carbone è irragionevolmente più elevato del livello dei prezzi sul mercato rispetto ai prezzi indicati dalla U.S. Energy Information Administration. Considerando che la Cina è ricca di carbone, i produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i prezzi statunitensi. (273) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha innanzitutto sottolineato che, come indicato nel considerando 246, il valore di riferimento per il carbone è ampiamente discusso nella nota del 30 marzo 2020. Come indicato nello stesso considerando, non è pervenuta alcuna osservazione al riguardo entro il termine stabilito. L’unica argomentazione del produttore esportatore incluso nel campione era che i prezzi effettivamente utilizzati sono significativamente più elevati rispetto ai prezzi indicati negli USA. La Commissione ha osservato che negli USA non è insolito che i prezzi delle fonti energetiche e dell’energia siano relativamente bassi. In assenza di altre argomentazioni relative all’affidabilità del valore di riferimento utilizzato, l’argomentazione è stata respinta. 2) Fattori produttivi fabbricati internamente e utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta (274) I produttori esportatori hanno prodotto internamente alcuni fattori produttivi in proprio, quali il vapore, l’elettricità, la capacità di refrigerazione, l’acqua depurata, ecc. Nonostante la richiesta nel questionario antidumping, alcuni produttori esportatori non hanno ripartito, per il prodotto oggetto dell’inchiesta, i volumi di consumo dei fattori produttivi prodotti in proprio. Tali produttori esportatori avevano invece ripartito soltanto, per il prodotto oggetto dell’inchiesta, i valori e i volumi di consumo dei fattori produttivi prodotti in proprio. La Commissione ha cercato di stabilire il prezzo esente da distorsioni per i fattori produttivi prodotti in proprio. Utilizzando i prezzi esenti da distorsioni delle materie prime e del lavoro, determinati come spiegato nei considerando da 259 a 263 e nel considerando 276, la Commissione ha ricalcolato i prezzi esenti da distorsioni dei fattori produttivi prodotti in proprio. Tali prezzi esenti da distorsioni sono stati successivamente applicati nel calcolo del valore normale, come spiegato nella sezione 3.1.4.4. (275) Tali materie prime e fattori produttivi prodotti in proprio, che hanno avuto solo un peso trascurabile nel costo totale di produzione del produttore esportatore nonché a livello di NCP, sono stati raggruppati sotto la categoria dei materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. 3) Lavoro (276) L’istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha fatto riferimento ai salari dichiarati nel settore manifatturiero turco per il 2016, per l’attività economica C.20 (Fabbricazione di prodotti chimici) ( 76 ) secondo la classificazione NACE Rev. 2 ( 77 ) . Il valore medio mensile del 2016 è stato debitamente adeguato in funzione dell’inflazione, utilizzando l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno ( 78 ) pubblicato dall’istituto di statistica turco. (277) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i salari per l’attività economica C.22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) secondo la classificazione NACE Rev. 2, anziché quelli per la C.20. I produttori esportatori hanno motivato l’affermazione sostenendo che il PVA è un tipo di "polimero" o di materia plastica, un polimero di vinile contenente solo legami carbonio-carbonio. Il legame è identico a quello di materie plastiche tipiche come il polietilene, il polipropilene e il polistirene e di polimeri idrosolubili quali il poliacrilammide e l’acido poliacrilico. (278) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che, secondo gli orientamenti di Eurostat sulla classificazione NACE Rev. 2 ( 79 ) , l’attività economica C.20, utilizzata dalla Commissione, comprende, tra l’altro, la fabbricazione di resine, materiali plastici ed elastomeri termoplastici non vulcanizzabili, e la miscelatura di resine su richiesta del cliente, nonché la fabbricazione di resine sintetiche non personalizzate (C.20.16). Questa classe comprende la fabbricazione di materie plastiche in forme primarie: polimeri, inclusi quelli di etilene, propilene, stirene, cloruro di vinile, acetato di vinile e polimeri acrilici; poliammidi; resine fenoliche ed epossidiche e poliuretani; resine alchidiche e poliestere e polieteri; siliconi; scambiatori di ioni a base di polimeri. Gli stessi orientamenti descrivono l’attività economica C.22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche), proposta dai produttori esportatori inclusi nel campione, come "trasformazione di resine plastiche nuove o usate (per esempio riciclate) in prodotti intermedi o finali, utilizzando processi quali la compressione; l’estrusione; l’iniezione; il soffio; e la fusione". L’attività economica C.22 è suddivisa in: fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche; fabbricazione di imballaggi in materie plastiche; fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia; e fabbricazione di altri articoli in materie plastiche (come gli oggetti per servizi da tavola, per la scuola, ecc.). È pertanto evidente che i salari dell’attività economica C.20 sono più appropriati come valore di riferimento del lavoro per la produzione di PVA rispetto ai salari per l’attività economica C.22. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4) Elettricità e gas naturale (279) La Commissione, per stabilire un parametro di riferimento per l’elettricità e il gas naturale, ha utilizzato le statistiche relative ai prezzi dell’elettricità e del gas pubblicate dall’istituto di statistica turco ( 80 ) nei suoi comunicati stampa periodici. Da queste statistiche la Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’elettricità e del gas ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kuruș/kWh relativi al periodo dell’inchiesta. (280) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione e un produttore/utilizzatore dell’Unione hanno sostenuto che i prezzi del gas naturale della Turchia sono inadeguati come valore di riferimento e che dovrebbero essere utilizzati invece i prezzi della costa del Golfo degli Stati Uniti. Il produttore esportatore ha sostenuto che i prezzi del gas naturale della Turchia sono il doppio dei prezzi del gas naturale nell’Unione e più del doppio dei prezzi della costa del Golfo degli Stati Uniti. Il produttore esportatore ha sostenuto che i prezzi del gas in Turchia sono aumentati durante il PI diventando del 75 % superiori a quelli della fine del 2017, anche se i prezzi mondiali del gas sono rimasti sostanzialmente stabili nello stesso periodo. Il produttore esportatore ha attribuito tale aumento a un insieme di circostanze, ossia: i) dipendenza dalle importazioni; ii) tensioni geopolitiche con la Russia che incidono sulle forniture di gas alla Turchia; iii) sanzioni nei confronti di paesi produttori di petrolio come l’Iran e il Venezuela; iv) tensioni politiche con gli Stati Uniti; e v) svalutazione della lira turca. In considerazione di questi presunti prezzi del gas naturale artificialmente elevati, il produttore esportatore ha sostenuto che dovrebbero essere utilizzati come valore di riferimento i prezzi della costa del Golfo, o i prezzi medi del gas naturale in Turchia durante il periodo 2015-2017. (281) Il produttore/utilizzatore dell’Unione ha inoltre sostenuto che la Turchia ha un mercato del gas naturale relativamente ridotto e non liberalizzato. Inoltre, i prezzi del gas della Turchia riguardano l’uso del gas per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica, ma non l’uso su larga scala per la produzione di prodotti chimici. L’utilizzatore ha sostenuto che dovrebbero essere utilizzati come valore di riferimento i prezzi della costa del Golfo degli Stati Uniti. (282) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. La Commissione ha innanzitutto sottolineato che l’affermazione secondo cui i prezzi del gas naturale in Turchia sono doppi rispetto a quelli dell’Unione durante il PI è di fatto errata. Secondo i prezzi del gas naturale per i consumatori non domestici - dati semestrali (dal 2007 in poi) ( 81 ) pubblicati da Eurostat nel PI, a 0,028 EUR/kWh (o 0,3 EUR/m 3 ), il prezzo medio del gas naturale per i consumatori non domestici nell’Unione era superiore del 43 % al prezzo medio del gas in Turchia (0,020 EUR/kWh o 0,21 EUR/m 3 ). I prezzi del gas in Turchia per i consumatori non domestici erano quindi notevolmente inferiori a quelli dell’Unione durante il PI. (283) La Commissione ha poi osservato che il quadro dello sviluppo dei prezzi del gas naturale in Turchia illustrato dal produttore esportatore incluso nel campione risente ampiamente del fatto che non viene tenuta in considerazione la significativa svalutazione della lira turca durante tale periodo. Il produttore esportatore ha considerato la svalutazione come fattore incidente, ma non l’ha compensata applicando un tasso di conversione in USD o EUR al fine di confrontare l’andamento dei prezzi a quello dei prezzi della costa del Golfo degli Stati Uniti o dei prezzi dell’Unione sulla base di una valuta che era relativamente stabile per tutto il periodo. Potrebbe essere usata anche la valuta CNY, tanto più che si tratterebbe della valuta in cui i valori dei fattori di produzione vengono convertiti per la costruzione del valore normale. (284) Considerati in EUR, sulla base dei dati forniti da Eurostat ( 82 ) , i prezzi del gas naturale in Turchia durante il PI erano del 12 % (e non del 75 %) superiori a quelli del 2017 ( 83 ) . Secondo Eurostat, nello stesso periodo, i prezzi per i consumatori non domestici nell’Unione sono aumentati di circa l’11 % ( 84 ) . Inoltre, il periodo compreso tra il 2017 e il primo semestre del 2019 (che comprende l’intero PI) ha registrato i prezzi del gas naturale più bassi in Turchia tra il 2015 e il 2019, se espressi in una valuta stabile. Di fatto, se la Commissione dovesse dare seguito alla richiesta del produttore esportatore e utilizzare come valori di riferimento i prezzi medi del gas naturale in Turchia tra il 2015 e il 2017, ciò andrebbe a detrimento dell’ipotesi del produttore esportatore incluso nel campione. Tale prezzo medio sarebbe di circa 1,70 CNY/m 3 e sarebbe quindi superiore di circa il 4 % al prezzo effettivamente utilizzato dalla Commissione nel suo calcolo. (285) Alla luce di quanto precede, mentre i prezzi del gas naturale, espressi in lire turche, sono falsati dalla significativa svalutazione di tale valuta, questo effetto è eliminato dal metodo che prevede il ricalcolo dei prezzi in RMB prima di utilizzarli nella costruzione del valore normale. Se considerati in USD, EUR o CNY, non vi è nulla di insolito in merito a tali prezzi e alla loro evoluzione tra il 2015 e il 2019. Non sussiste pertanto alcun motivo di utilizzare un valore di riferimento esterno al paese o un prezzo medio del periodo 2015-2017. (286) Considerando l’argomentazione secondo cui la Turchia ha un mercato del gas naturale relativamente piccolo e non liberalizzato e che i prezzi del gas in Turchia riguardano l’uso del gas per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica ma non un uso su larga scala per la produzione di prodotti chimici, la Commissione osserva che non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Inoltre, l’esistenza di una tariffa separata per il gas per i consumatori non domestici suggerisce il contrario. (287) Per i motivi di cui sopra tali argomentazioni sono state respinte. (288) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, lo stesso produttore esportatore incluso nel campione esprime preoccupazioni per i prezzi dell’elettricità analoghe a quelle espresse sul gas naturale e riassunte al considerando 280. Secondo il produttore esportatore, anche i prezzi dell’energia elettrica in Turchia sono notevolmente aumentati (in linea con l’aumento di prezzo osservato per il gas naturale) durante il periodo dell’inchiesta. Il produttore esportatore ha proposto di utilizzare la media dei prezzi dell’energia elettrica durante il periodo 2015-2017 anziché i dati relativi al PI. (289) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato in primo luogo che il produttore esportatore non ha fornito cifre a sostegno della stessa. La Commissione può soltanto presumere che l’affermazione si basi sull’andamento dei prezzi dell’energia elettrica in lire turche per cui, come nel caso del gas naturale descritto al considerando 285, il metodo utilizzato dalla Commissione con i valori di riferimento ricalcolati in CNY compensa l’effetto della fluttuazione della lira turca. (290) La Commissione ha esaminato i prezzi dell’energia elettrica per i consumatori non domestici segnalati da Eurostat ( 85 ) in euro. Mentre nel PI i prezzi in Turchia sono stati superiori di circa il 12,7 % rispetto al 2017, il prezzo medio nell’Unione è aumentato del 10,7 % nello stesso periodo. Inoltre, il prezzo medio dell’energia elettrica in Turchia durante il PI, espresso in EUR, era di circa l’1 % inferiore al prezzo medio durante il periodo 2015-2017, che il produttore esportatore propone di utilizzare. Ne consegue che, se si rimuove l’effetto della svalutazione della lira, è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dal produttore esportatore incluso nel campione, nel PI non vi è stato alcun aumento significativo dei prezzi dell’energia elettrica in Turchia. (291) Per i motivi di cui sopra tali argomentazioni sono state respinte. (292) Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, tre importatori hanno sostenuto che i costi del gas e dell’energia in Turchia sono "gonfiati" per decisione politica. Per tale argomentazione hanno fatto riferimento agli elementi di prova presentati nella loro comunicazione del 16 giugno 2020. In tale documento, sulla base di un messaggio di posta elettronica del responsabile della conformità di una società chimica turca, essi hanno affermato che il mercato turco del gas e dell’energia non è liberalizzato e che i prezzi sono stabiliti dall’autorità pubblica. Tale conclusione era asseritamente sostenuta dall’analisi del mercato turco del gas e dell’energia, ma gli importatori non hanno fatto riferimento ad alcuna parte specifica della stessa. Hanno sostenuto che, sulla base di tale argomentazione, la Commissione dovrebbe riconsiderare la Turchia come paese rappresentativo appropriato o ridurre i presunti costi più elevati del gas e dell’energia di almeno il 300 %. (293) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. Anche se la Commissione dovesse prendere in considerazione un messaggio di posta elettronica del responsabile della conformità di una società chimica turca come elemento di prova valido dell’inflazione del prezzo dell’energia in Turchia, la Commissione ha osservato che il messaggio di posta elettronica afferma che "la Turchia ha un mercato dell’energia molto liberale sotto molti aspetti". Ciò è in contraddizione con la caratterizzazione del messaggio di posta elettronica incluso nella comunicazione. Per quanto riguarda i prezzi del gas in Turchia più elevati rispetto ai mercati mondiali, come indicato al considerando 282, i prezzi del gas in Turchia per i consumatori non domestici sono notevolmente inferiori a quelli dell’Unione. Infine, l’adeguamento al ribasso del 300 % per i prezzi del gas e dell’energia sembra basarsi sull’affermazione del responsabile della conformità di una società chimica turca riportata in un messaggio di posta elettronica, secondo cui i prezzi del petrolio e del gasolio sono tassati all’aliquota del 300 %. Che sia corretto o meno, ciò è irrilevante per i prezzi del gas e dell’energia elettrica. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (294) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore e un produttore/utilizzatore dell’Unione hanno osservato che i valori di riferimento per l’energia elettrica e il gas naturale includono l’IVA. Essi hanno affermato che è prassi normale utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno e i costi IVA esclusa nel calcolo del valore normale. (295) La Commissione ha preso atto di tale osservazione e ha adeguato il valore di riferimento per l’elettricità e il gas naturale, rimuovendo l’IVA (18 %). Il valore normale e i margini di dumping sono stati ricalcolati di conseguenza per tutti i produttori esportatori. Le nuove risultanze sono state successivamente divulgate nell’ambito dell’ulteriore divulgazione finale delle informazioni. (296) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, tre produttori esportatori hanno sostenuto che, nell’applicare il valore di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione dovrebbe utilizzare la fascia di prezzo pertinente applicabile al livello di consumo di energia elettrica del produttore esportatore in questione, anziché la media di tutte le fasce. (297) La Commissione ha preso atto di tale osservazione e ha adeguato il valore di riferimento per l’energia elettrica applicando come opportuno fasce di prezzi per i grandi e medi consumatori di energia elettrica. Tale valutazione si è basata sugli acquisti di energia elettrica da parte dei produttori esportatori piuttosto che sul loro consumo, dato che alcuni di essi producono una parte dell’elettricità consumata. Il valore normale e i margini di dumping sono stati ricalcolati di conseguenza per tutti i produttori esportatori. Le nuove risultanze sono state successivamente divulgate nell’ambito dell’ulteriore divulgazione finale delle informazioni. (298) Nelle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che l’entità della riduzione del margine di dumping in seguito all’adeguamento di cui ai considerando 295 e 297 precedenti non era coerente con quanto a sua conoscenza sulla percentuale di gas naturale ed energia elettrica nei costi di produzione di Sinopec. Il denunciante ha sostenuto che, anche se una società produttrice di Sinopec poteva utilizzare una quantità significativa di gas naturale, ciò non valeva per l’altra società. (299) Nelle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale delle informazioni, un utilizzatore ha inoltre messo in discussione i calcoli effettuati a seguito dell’adeguamento di cui ai considerando 295 e 297. Riteneva che, data l’elevata percentuale di energia nei costi di produzione del PVA, l’impatto dell’adeguamento fosse più elevato. Ha chiesto alla Commissione di verificare i suoi calcoli. (300) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. La Commissione ha osservato che, sebbene tali affermazioni si basassero su ipotesi, il calcolo del valore normale di Sinopec della Commissione, a seguito dell’adeguamento, si basava su precisi tassi di consumo forniti dal produttore esportatore e verificati dalla Commissione. Per quanto riguarda Sinopec Ningxia, società che presumibilmente non utilizzava quantità sostanziali di gas naturale nella produzione di PVA, come spiegato al considerando 329, dovendo utilizzare i dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, per ogni NCP comunicato da Sinopec Ningxia la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Benché questi non siano stati coinvolti in modo significativo dalla rimozione dell’IVA dai prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, l’impatto globale delle singole società sul margine di dumping del gruppo varia in funzione della percentuale di vendite di tali società rispetto a tutte le vendite all’esportazione del gruppo verso l’Unione. Infine, la Commissione ha osservato che l’adeguamento, benché relativo al gas naturale e all’energia elettrica, ha avuto un effetto domino, ad esempio, sulle spese generali che erano calcolate in percentuale dei costi di produzione esenti da distorsioni. Se tali costi diminuiscono, a causa della rimozione dell’IVA dai prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, diminuiscono anche le spese generali. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 5) Materiali di consumo/quantità trascurabili (301) A causa dell’elevato numero di fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, alcune materie prime il cui peso sul costo di produzione totale per il produttore esportatore, nonché a livello di tipo di prodotto, era trascurabile sono state raggruppate come materiali di consumo. (302) La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. (303) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione ha osservato che un numero significativo di fattori di produzione, considerati trascurabili dalla Commissione, è stato trattato come materiale di consumo e pertanto non sono stati stabiliti valori di riferimento individuali per questi fattori di produzione. Il produttore esportatore non ha contestato tale approccio in linea di principio, ma ha messo in discussione la sua esecuzione. In primo luogo, il produttore esportatore ha sostenuto che i produttori hanno dovuto segnalare informazioni dettagliate sproporzionate che non erano state utilizzate per calcolare il valore normale. In secondo luogo, il produttore esportatore ha osservato che la Commissione ha stabilito valori per i materiali di consumo applicando la percentuale di tali materiali di consumo sul totale dei costi diretti delle materie prime ai valori di tali costi non distorti basati sui valori di riferimento. Il produttore esportatore ha sostenuto che in tal modo la Commissione ha di fatto trattato i materiali di consumo in questione come distorti anche se non è stata accertata alcuna distorsione. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che la Commissione non poteva dare per scontato che i materiali di consumo fossero distorti della stessa percentuale delle materie prime dirette. Il produttore esportatore ha espresso riserve analoghe per quanto riguarda il modo in cui la Commissione ha trattato le spese generali. Alla luce di tali questioni, il produttore esportatore ha chiesto che la Commissione limiti i materiali di consumo e le spese generali ai valori comunicati sia per i materiali di consumo che per le spese generali da parte del produttore esportatore. (304) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che, per stabilire e verificare se un fattore di produzione è trascurabile, è necessaria una ripartizione dettagliata dei tipi di prodotto per tutti i fattori di produzione. Il livello delle informazioni richieste era quindi appropriato per stabilire e verificare tutte le informazioni, compresa la percentuale dei materiali di consumo nei costi diretti delle materie prime utilizzati nella costruzione del valore normale. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui i materiali di consumo non erano distorti e che i loro valori dovrebbero essere limitati ai livelli comunicati dal produttore esportatore, la Commissione ha osservato che, nella sezione 3.1.1, sono state accertate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, i costi interni possono essere utilizzati, ma solo nella misura in cui sia accertato che non sono distorti, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Nessun elemento di prova relativo ai materiali di consumo e alle spese generali è stato presentato dai produttori esportatori, né riscontrato dalla Commissione. Quanto all’affermazione che i materiali di consumo fossero distorti della stessa percentuale delle materie prime dirette, la Commissione ha innanzitutto ricordato che il produttore esportatore non ha contestato il principio che i fattori di produzione minori fossero considerati materiali di consumo. Mentre la Commissione ha applicato a tali materiali il fattore di distorsione medio delle altre materie prime dirette, il produttore esportatore non ha fornito elementi di prova per dimostrare che tale presupposto non fosse corretto. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 6) Spese generali di produzione, SGAV e profitti (305) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (306) Quanto alle SGAV e ai profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del segmento "attività chimiche" della società turca Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. relativi al 2018, come indicato nella nota del 30 marzo 2020 e nel considerando 218. (307) Come spiegato nel considerando 205, la Commissione ha concluso che le spese finanziarie di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. nel 2018 erano straordinariamente alte e dovevano essere opportunamente corrette. Pertanto, nel calcolo delle SGAV, la Commissione ha ignorato le spese finanziarie del 2018 e le ha sostituite con le spese finanziarie medie della società nel 2017, 2016 e 2015. L’adeguamento ha comportato una percentuale più elevata di spese generali, amministrative e di vendita, ma una percentuale inferiore di profitti. Pertanto, l’effetto delle spese finanziarie straordinarie del 2018 è stato un mero spostamento tra le SGAV e il profitto, senza alcun impatto su di essi presi complessivamente. In totale, non vi sono quindi state ripercussioni sul livello di SGAV e profitto considerati congiuntamente. (308) Come spiegato ulteriormente nel considerando 303, nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che le spese generali, insieme ai materiali di consumo, non dovrebbero essere considerati distorti e che i loro valori dovrebbero essere limitati a quelli comunicati dal produttore esportatore. Tale argomentazione è stata trattata e respinta nel considerando 304. (309) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione ha sostenuto che il suo lavoro indiretto, ai fini della costruzione del valore normale, era incluso nelle spese generali anziché essere contabilizzato come fattore di produzione, tanto più che la Commissione ha individuato un valore di riferimento preciso per il lavoro. Il produttore esportatore incluso nel campione ha osservato che l’utilizzo del valore di riferimento per il lavoro indiretto avrebbe come conseguenza un costo più preciso e privo di distorsioni rispetto alla sua inclusione nelle spese generali. (310) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che il produttore esportatore aveva esso stesso incluso il lavoro indiretto nelle spese generali dei costi di produzione e, allo stesso tempo, aveva fornito il lavoro indiretto come fattore individuale di produzione. Al fine di evitare il doppio conteggio, la Commissione ha eliminato il lavoro diretto come fattore di produzione e lo ha mantenuto come parte delle spese generali. Considerando la natura del lavoro indiretto come spese generali, la notevole differenza in termini di stipendi e qualifiche del personale coinvolto nella fabbricazione del prodotto e al fine di evitare doppi conteggi e garantire la coerenza, la Commissione non ha rilevato alcun motivo per modificare l’approccio originale del produttore esportatore e ha mantenuto il lavoro indiretto come costo generale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (311) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati relativi alle SGAV e ai profitti provenienti da più di un produttore. I produttori esportatori hanno basato tali argomentazioni sulle risultanze dell’organo di appello nella controversia UE-Bed Linen (DS141). (312) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non vieta l’uso dei dati sulle SGAV di un produttore. La compatibilità di tale disposizione con le norme dell’OMC è stata trattata al considerando 98. Inoltre, come spiegato nella sezione 3.1.2.3, la Commissione ha individuato una sola società nel paese rappresentativo con dati prontamente disponibili. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (313) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno contestato il fatto che la Commissione abbia eliminato talune spese di trasporto dal prezzo all’esportazione, mentre tali spese (assieme alle spese di movimentazione, ecc., e alle spese di finanziamento quali gli oneri bancari) non sono state dedotte dalle SGAV del produttore del paese rappresentativo. (314) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che nulla indica che tali spese siano state incluse nelle SGAV riportate per il produttore del paese rappresentativo. Inoltre, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno fornito alcun elemento di prova contrario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (315) Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione ha convenuto che le spese finanziarie del produttore del paese rappresentativo fossero eccezionalmente elevate e che pertanto le SGAV di tale società dovessero essere adeguate di conseguenza. Tuttavia, il produttore esportatore incluso nel campione ha contestato l’adeguamento del profitto di tale società per le stesse spese straordinarie. Il produttore esportatore ha sostenuto che l’adeguamento dei profitti annulla quello effettuato per le SGAV, poiché l’importo combinato delle SGAV e del profitto è rimasto invariato. (316) La Commissione non è d’accordo con questa valutazione e sostiene che sia le SGAV che i profitti sono stati falsati dalle spese finanziarie straordinarie. Non avrebbe senso correggere le une e lasciare invariati gli altri. Secondo la Commissione, l’adeguamento applicato al profitto non contraddice, ma integra l’adeguamento effettuato per le SGAV. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.1.4.2. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a Wan Wei, Mengwei and Shuangxin (317) Nell’esaminare le risposte ai questionari antidumping di Wan Wei, Mengwei e Shuangxin, la Commissione ha osservato che, nelle parti delle risposte relative ai costi di produzione e quindi al calcolo del valore normale, i fattori produttivi per i fattori prodotti internamente (vapore, elettricità e simili, prodotti in proprio) non erano stati adeguatamente assegnati al prodotto oggetto dell’inchiesta. Ciò è in contrasto con le istruzioni impartite dalla Commissione nel questionario antidumping. Nella corrispondenza successiva, comprese le lettere di richiamo e le lettere in preparazione della verifica, la Commissione ha ribadito la sua richiesta a Wan Wei, Mengwei e Shuangxin di completare le risposte seguendo le istruzioni del questionario antidumping. (318) Nelle loro risposte successive, le tre società summenzionate hanno sostenuto che, secondo il loro parere, non era possibile compilare il questionario come richiesto dalla Commissione. In particolare, tali società hanno sostenuto che non vi erano basi oggettive o precise per un consumo separato di ciascuna tipologia di materiale/energia di produzione propria, presa singolarmente, e che non era possibile comunicare separatamente i consumi e i materiali acquistati per ogni tipologia di materiale o energia di propria produzione. Le successive versioni rivedute delle risposte sono rimaste carenti a tale riguardo. (319) La Commissione non ha accolto questo parere. La Commissione ha spiegato che, poiché tali società avevano già comunicato i fattori per la produzione dei fattori produttivi prodotti in proprio, questi ultimi potevano essere ugualmente assegnati al prodotto oggetto dell’inchiesta. (320) La Commissione ha comunicato a Wan Wei ( 86 ) , Mengwei ( 87 ) e Shuangxin ( 88 ) che, a causa di tali carenze nelle informazioni fornite da tali produttori esportatori, la Commissione ha deciso di basare le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nella misura in cui si tratta dei fattori produttivi prodotti internamente utilizzati nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (321) Nelle loro risposte alle lettere ai sensi dell’articolo 18, i produttori esportatori hanno ribadito le ragioni per le quali hanno ritenuto di non essere in grado di fornire i dati richiesti. (322) La Commissione ha stabilito i prezzi esenti da distorsioni per i fattori produttivi prodotti internamente e ha applicato tali prezzi nel calcolo del valore normale, come spiegato nei considerando 274 e 275. (323) Nel corso della visita di verifica svoltasi nei locali di Mengwei nel novembre 2019, la società ha apportato diverse revisioni alla sua risposta al questionario, compresa la parte relativa ai costi di produzione. (324) Alla fine dell’ultimo giorno della visita di verifica, la società ha presentato un’altra versione della risposta, annullando in tal modo una parte del lavoro precedentemente svolto durante la verifica e i relativi lavori preparatori. La parte in questione riguardava i costi di produzione, con ripercussioni sul calcolo del valore normale. In questa nuova versione, tra l’altro, il numero di ore di lavoro si è ridotto considerevolmente rispetto alle versioni precedenti. La Commissione ha quindi informato la società dell’impossibilità di verificare tali informazioni modificate presentate all’ultimo momento della visita di verifica. (325) Dopo le visite di verifica, la Commissione ha comunicato a Mengwei ( 89 ) che non è stato possibile verificare l’ultima presentazione dei dati, ricevuta alla fine della visita di verifica, e che la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, per quanto riguarda quest’ultima presentazione. Mengwei non ha formulato osservazioni a seguito della lettera a norma dell’articolo 18. (326) La Commissione ha deciso di non tenere conto di una parte delle informazioni presentate all’ultimo momento della visita di verifica, che non è stato possibile verificare, e in questa situazione si è avvalsa delle informazioni presentate prima dell’ultima versione e ha basato le proprie conclusioni su tali informazioni, che era stata in grado di verificare. 3.1.4.3. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a Sinopec Ningxia (327) Durante la visita di verifica presso la sede di Sinopec Ningxia, svoltasi dal 9 al 12 dicembre 2019 a Yinchuan (Ningxia), la Commissione ha individuato alcune carenze sostanziali e gravi nella comunicazione dei costi di produzione. Tali carenze hanno notevolmente ostacolato il normale svolgimento dell’inchiesta per tale sezione della risposta al questionario. In particolare, Sinopec Ningxia ha riportato un’errata assegnazione del valore e del consumo dei fattori produttivi per le fasi a monte della produzione di PVA (ossia VAM, acetilene, vapore, ecc.), il che ha portato a sotto/sopravvalutare notevolmente la maggioranza dei fattori produttivi utilizzati indirettamente per la produzione di PVA. Di conseguenza, i costi di produzione per NCP non erano attendibili. (328) La Commissione ha ritenuto che queste sostanziali e gravi carenze dei costi di produzione per tipo di prodotto nel questionario ostacolassero in modo significativo il normale svolgimento dell’inchiesta, per questa sezione del questionario. La Commissione ha pertanto informato Sinopec Ningxia della propria intenzione di applicare i dati disponibili in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, per quanto riguarda il calcolo del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (329) A tale riguardo, il valore normale per Sinopec Ningxia è stato costruito utilizzando le informazioni fornite dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato (vale a dire i costi di produzione e di consumo dei fattori produttivi, per tipo di prodotto). In particolare, per ciascun NCP indicato da Sinopec Ningxia, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato. (330) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione e un produttore / utilizzatore dell’Unione hanno sostenuto che, utilizzando il valore normale costruito più elevato degli altri produttori esportatori che hanno collaborato quale valore normale per Sinopec Ningxia, la Commissione ha utilizzato l’articolo 18 del regolamento di base in modo punitivo. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che, utilizzando i dati dagli altri produttori esportatori, anch’essi soggetti all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione non ha utilizzato il migliore dato disponibile, bensì in un certo senso applicato due volte l’articolo 18 a Sinopec Ningxia. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe invece dovuto utilizzare i dati di Sinopec Chongqing, poiché tale società non era soggetta all’articolo 18 del regolamento di base. Secondo il produttore esportatore, il fatto che il processo di produzione di Sinopec Chongqing sia diverso dal processo di produzione di Sinopec Ningxia non implica che i dati di Sinopec Chongqing non possano essere presi in considerazione, in quanto il processo di produzione non ha un impatto sui prezzi del PVA. (331) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. La Commissione ha innanzitutto osservato che, come spiegato nei considerando da 317 a 322, l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base al gruppo Wan Wei e a Shuangxin era limitata ai fattori produttivi prodotti in proprio. Come spiegato ulteriormente nel considerando 274 e nei fogli di calcolo trasmessi ai produttori esportatori inclusi nel campione, al fine di stabilire i valori per i fattori produttivi prodotti in proprio che fossero significativi in termini di percentuale dei costi, la Commissione ha utilizzato i tassi di consumo forniti dai produttori esportatori in questione e verificati dalla Commissione. Tali tassi sono stati applicati a valori esenti da distorsioni, così come per ogni altro fattore produttivo. Come spiegato nel considerando 275, i fattori produttivi prodotti in proprio, che hanno avuto solo un peso trascurabile nei costi totali di produzione del produttore esportatore, sono stati raggruppati sotto i materiali di consumo, esattamente come gli altri fattori produttivi irrilevanti. Pertanto, in una applicazione molto limitata dell’articolo 18 del regolamento di base al gruppo Wan Wei e a Shuangxin, la Commissione ha utilizzato esclusivamente i dati verificati forniti da queste società, insieme ai valori di riferimento, così come per qualsiasi altro fattore produttivo. La Commissione ha ritenuto che i valori normali stabiliti per il gruppo Wan Wei e per Shuangxin potessero essere utilizzati come migliori dati disponibili senza penalizzare Sinopec Ningxia. (332) Per quanto riguarda l’idoneità dei dati di Sinopec Chongqing come migliori dati disponibili, sia la Commissione che il produttore esportatore hanno osservato che il processo di produzione utilizzato da Sinopec Chongqing è diverso da quello utilizzato da Sinopec Ningxia. Relativamente alle materie prime di base, il processo di produzione di Sinopec Ningxia è più vicino a quello del gruppo Wan Wei e di Shuangxin. Per quanto verosimilmente non vi siano ripercussioni sui prezzi del PVA, questo ha un impatto significativo sulla costruzione del valore normale, che si basa su fattori produttivi (incluse le materie prime), la loro percentuale di utilizzo e i valori di riferimento. Lo stesso gruppo Sinopec ha riconosciuto l’impatto del processo di produzione a livello di valore normale costruito e di conseguenza sui margini di dumping. Nella comunicazione del 16 giugno 2020, Sinopec ha sostenuto che "in diverse inchieste antidumping condotte dagli Stati Uniti, il fatto che il proprio processo di produzione e le caratteristiche specifiche dei suoi prodotti siano significativamente diversi da quelli degli altri produttori cinesi ha determinato un margine di dumping pari a zero o molto basso per Sinopec Chongqing". Poiché il processo di produzione di Sinopec Chongqing è anch’esso significativamente diverso da quello utilizzato da Sinopec Ningxia, i dati del primo non possono essere considerati i migliori dati disponibili per stabilire il valore normale per il secondo. (333) Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del valore normale più elevato per tipo di prodotto, la Commissione non ritiene che questo approccio sia punitivo. Poiché la Commissione non è stata in grado di verificare e pertanto utilizzare i dati forniti da Sinopec Ningxia per la costruzione del suo valore normale, non vi sono elementi di prova che indichino che il valore normale per tipo di prodotto per Sinopec Ningxia sia al di sotto del valore normale più elevato per tipo di prodotto per gli altri produttori che hanno collaborato che utilizzano le stesse materie prime. (334) Per i motivi di cui sopra tali argomentazioni sono state respinte. 3.1.4.4. Calcolo del valore normale (335) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso. (336) Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione del PVA esenti da distorsioni. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. (337) Successivamente, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta al considerando 305. (338) Infine, ai costi di produzione stabiliti secondo quanto descritto al considerando 337, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. esposti nei considerando 205 e 218. (339) Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 17,6 %. (340) I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 4,0 %. (341) In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. (342) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno sostenuto che la determinazione del valore normale avrebbe dovuto prendere in considerazione gli sconti quantitativi per i fattori produttivi, l’elettricità, l’acqua e il gas naturale. Tali parti hanno affermato che gli indici generali non consideravano tali sconti e che questi sono disponibili per gli acquisti di grandi quantitativi. Tali parti hanno chiesto un adeguamento del valore normale sulla base di tali sconti dichiarati sui fattori produttivi, l’elettricità, l’acqua e il gas naturale. Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che la grande maggioranza dei produttori di PVA è costituita da grandi società che beneficiano di una riduzione dei prezzi in caso di acquisto di materie prime e di energia. Le stesse parti interessate hanno ribadito la loro affermazione in seguito alla nota del 30 marzo 2020, senza fornire ulteriori elementi di prova a sostegno della stessa. In una fase successiva, le stesse parti hanno inoltre affermato che il mercato turco del gas e dell’energia elettrica non è liberalizzato e che i prezzi sono fissati dalle autorità pubbliche. (343) Si ricorda che le fonti utilizzate per l’elettricità e il gas naturale di cui al considerando 279 contengono dati per gli utilizzatori industriali. Si noti inoltre che gli sconti quantitativi, o la loro entità, menzionati dalle parti interessate non sono stati quantificati, né motivati in alcun modo ed erano semplici affermazioni generiche. Infine, le informazioni presentate da tali parti non hanno suffragato la loro affermazione secondo cui il mercato del gas e dell’energia elettrica non è liberalizzato e i prezzi sono fissati dalle autorità pubbliche. Al contrario, le relazioni presentate da tali parti descrivono le caratteristiche del mercato turco liberalizzato delle energie e il ruolo dei pertinenti organismi di regolamentazione, che si limita a garantire il corretto funzionamento del mercato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte in quanto prive di fondamento. (344) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, le stesse parti interessate hanno affermato che gli esportatori cinesi oggetto della presente inchiesta non avevano "costi di vendita sostanziali" né costi finanziari per i prodotti in PVA e che, nel calcolare il valore normale, la Commissione non dovrebbe includere nel calcolo i costi di vendita né i costi finanziari dei produttori esportatori. Analoghe affermazioni relative ai minori costi di vendita sono state ripetute dalle stesse parti in una fase successiva. (345) L’affermazione formulata nel contesto del calcolo del valore normale era simile a quella che le stesse parti interessate avevano avanzato nel contesto della scelta di Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. come società appropriata nel paese rappresentativo, argomentazione spiegata e affrontata nei considerando 216 e 217. La Commissione osserva inoltre che l’affermazione secondo cui i produttori esportatori cinesi non hanno sostenuto costi di vendita sostanziali o costi finanziari connessi ai loro prodotti in PVA non è stata suffragata in alcun modo né confermata dall’inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (346) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, le stesse tre parti interessate hanno inoltre espresso il loro parere sui metodi adeguati per contabilizzare il deprezzamento dell’investimento nel contesto del calcolo del valore normale. In una fase successiva, le stesse parti hanno aggiunto che il PVA di origine cinese non richiedeva alcun costo di ricerca e sviluppo. (347) La metodologia generale per la contabilizzazione delle spese generali di produzione, delle SGAV e dei profitti, in cui sono inclusi anche il deprezzamento e i costi di ricerca e sviluppo, è stata spiegata nel considerando 305. Inoltre, il metodo dettagliato per ciascun produttore esportatore che ha collaborato è stato comunicato a tali società nei rispettivi documenti specifici di divulgazione delle informazioni. Conformemente alla prassi consolidata, ciascuno di tali produttori esportatori ha sempre la possibilità di presentare osservazioni sui rispettivi calcoli e metodi. Di conseguenza, tale affermazione fatta dagli operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta è stata considerata di fatto errata e pertanto respinta. (348) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha adottato i dati sul costo del PVB dei fabbricanti turchi, inclusi i prezzi delle relative materie prime importate, per costruire il valore normale per le società cinesi, senza applicare l’opportuno adeguamento. Secondo il governo della RPC il valore normale costruito si discosta significativamente dalla situazione effettiva della produzione dei produttori esportatori inclusi nel campione, invalidando i requisiti di comparabilità dei prezzi previsti nelle norme dell’OMC. (349) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che non ha utilizzato i dati sul costo del PVB dei fabbricanti turchi, inclusi i prezzi delle relative materie prime importate, per costruire il valore normale. Ha usato la percentuale delle SGAV e dei profitti del produttore nel paese rappresentativo. La struttura dei costi (incluse le percentuali di utilizzo delle materie prime) era basata sui dati forniti dai produttori esportatori e verificati dalla Commissione, a cui sono stati applicati valori di riferimento esenti da distorsioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.2. Prezzo all’esportazione (350) I tre produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori. (351) Quando i produttori esportatori hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (352) Quando i produttori esportatori hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi intervenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, effettivamente sostenuti dall’importatore collegato, e il profitto (del 6,89 %) conseguito da importatori indipendenti che hanno collaborato. (353) Uno dei produttori esportatori ha venduto determinati quantitativi di PVA ad operatori commerciali nazionali non collegati, sapendo che tali vendite erano destinate al mercato dell’Unione. Anche tali vendite sono state prese in considerazione al momento di stabilire il prezzo all’esportazione. (354) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha sostenuto che, quando si calcola il costo del credito, la Commissione dovrebbe utilizzare i tassi d’interesse sui prestiti in USD, anziché in RMB, poiché le operazioni di esportazione sono state fatturate in USD. (355) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che, mentre le operazioni di esportazione sono state fatturate in USD, i pagamenti sono convertiti e depositati in RMB. Inoltre, il produttore esportatore non ha dimostrato di avere prestiti in USD e pertanto il tasso di interesse vigente applicato al costo del credito è quello per il renminbi cinese. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3. Confronto (356) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato a livello franco fabbrica. (357) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In base alle cifre effettive della società che ha collaborato, sono stati effettuati adeguamenti per le spese di movimentazione, il nolo, i costi del credito, gli oneri bancari, le commissioni e le imposte indirette. (358) Per due gruppi di società inclusi nel campione un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) è stato effettuato anche per le vendite tramite società collegate. Entrambi i gruppi hanno venduto il PVA all’Unione attraverso il loro operatore commerciale/operatore commerciale-produttore collegato. Si è constatato che le funzioni dell’operatore commerciale/operatore commerciale-produttore collegato erano analoghe a quelle di un agente. Tali società collegate erano alla ricerca di clienti e avevano allacciato contatti con loro. Pertanto, hanno sostenuto la responsabilità del processo di vendita. L’adeguamento è consistito nel calcolo delle SGAV delle rispettive società collegate e per il profitto (pari al 6,89 %), ottenuto dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. (359) In seguito alla nota del 20 dicembre 2019, tre operatori commerciali del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe considerare gli elementi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base quando confronta il prezzo all’esportazione e il valore normale, quali le caratteristiche fisiche, gli sconti, le riduzioni e i quantitativi, lo stadio commerciale, il credito, i costi post-vendita, le commissioni e gli ‘altri fattori’ (in particolare i costi di certificazione di un prodotto di livello superiore). Analoghe affermazioni riguardanti il costo del credito e l’assistenza tecnica post-vendita sono state successivamente ripetute dalle stesse parti in una fase successiva. (360) Come spiegato nel considerando 357, la Commissione, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, ha adeguato il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, tali argomentazioni sono respinte in quanto superflue. (361) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, un utilizzatore ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe confrontare il valore normale sulla base dei valori del GTA, delle SGAV e dei profitti del produttore nei paesi rappresentativi con il prezzo all’esportazione costruito a partire dai prezzi delle materie prime, dalle SGAV e dal margine di profitto sostenuto dai produttori esportatori cinesi nella RPC. Secondo l’utilizzatore, sia il prezzo all’esportazione che il valore normale devono basarsi sugli stessi costi delle materie prime e delle SGAV. (362) La Commissione ha espresso disaccordo con tale caratterizzazione del calcolo del dumping. Come spiegato nella sezione 3.1.4.4, la Commissione ha stabilito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come spiegato nella sezione 3.2, contrariamente a quanto sostenuto dall’utilizzatore, la Commissione ha basato il prezzo all’esportazione sui prezzi reali applicati dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sui costi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (363) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, due produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che la Commissione aveva sbagliato ad adeguare il prezzo all’esportazione delle vendite tramite gli operatori commerciali collegati a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto delle commissioni. Tali produttori esportatori hanno anche sostenuto che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova che indicasse la necessità di tale adeguamento. Entrambi i produttori esportatori hanno sostenuto che le società che producono e vendono nei loro rispettivi gruppi costituiscono un’entità economica unica. (364) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. Per i motivi comunicati a entrambi i gruppi di produttori esportatori nel documento di ulteriore divulgazione finale, la Commissione non ha ritenuto che costituissero un’entità economica unica. Le argomentazioni particolareggiate addotte in tali documenti contengono informazioni commerciali riservate e non possono essere sintetizzate qui nel dettaglio. Nella sua valutazione, la Commissione ha esaminato in particolare: i) se vi è effettivamente un ruolo suddiviso tra le società in questione, ovvero una società si limita a vendere e l’altra a produrre; e ii) se la funzione principale di tali società di vendita è vendere o agevolare la vendita del prodotto societario. La Commissione ha inoltre esaminato anche l’ubicazione delle società e analizzato in dettaglio le loro SGAV. Sulla base di questa valutazione, tali argomentazioni sono state respinte. (365) Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Sinopec ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione che aveva ritenuto giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il produttore esportatore ha sostenuto innanzitutto che le vendite dirette di Sinopec Chongqing negli Stati Uniti sono limitate e "insolite". Il gruppo Sinopec ha inoltre osservato che Sinopec Ningxia non aveva vendite dirette all’esportazione. Il gruppo Sinopec ha sostenuto che è possibile giustificare l’adeguamento soltanto nel caso in cui tali vendite dirette all’esportazione siano (molto) sostanziali. Il gruppo Sinopec ha quindi sostenuto che il fatto che le società produttrici effettuino ingenti vendite dirette sul mercato interno è irrilevante per determinare se sussiste un’entità economica unica. Inoltre, il gruppo Sinopec ha sostenuto che le spese di vendita di Sinopec Chongqing e di Sinopec Ningxia riguardavano esclusivamente le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione negli Stati Uniti, nel caso di Sinopec Chongqing, ed erano pertanto irrilevanti. Il gruppo Sinopec ha quindi osservato che il fatto che Sinopec Central China acquistasse il PVA da produttori indipendenti non significava che non potesse costituire un’entità economica unica con le società produttrici. Il gruppo Sinopec ha inoltre ritenuto che tali acquisti fossero molto limitati e ha sostenuto che è possibile applicare l’adeguamento soltanto qualora gli acquisti effettuati presso le parti indipendenti siano sostanziali. Infine, Sinopec ha sostenuto che la distanza tra le società produttrici e l’operatore commerciale è irrilevante. (366) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che, nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Sinopec non ha contestato i fatti sottostanti la valutazione della Commissione, né ha fornito ulteriori fatti. Relativamente al fatto che Sinopec Central China, Sinopec Chongqing e Sinopec Ningxia siano controllate dal gruppo Sinopec, la Commissione ha ricordato che l’esistenza di un controllo comune è un prerequisito necessario per l’esistenza di un’entità economica unica e implica un’analisi per accertare se la totalità dei fatti pertinenti relativi all’operatore commerciale collegato dimostra l’esistenza di un’entità economica unica. Lo scopo è determinare se le funzioni svolte dall’operatore commerciale collegato siano simili, o meno, a quelle di un ufficio vendite interno. Questa analisi dovrebbe essere condotta sulla base dei fatti stabiliti in ciascun caso e, pertanto, qualsiasi confronto con altre inchieste, in cui è stato deciso di applicare, o meno, un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non sempre è opportuno. (367) Sulla base dei fatti contestati, ed esaminate le argomentazioni avanzate dal gruppo Sinopec nella sua risposta all’ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha ritenuto che non sia questo il caso. (368) Innanzitutto, Sinopec Chongqing effettuava ingenti vendite dirette in paesi terzi. Sebbene la percentuale del totale delle vendite all’esportazione possa essere stata inferiore rispetto a quella di altri casi, la Commissione l’ha ritenuta comunque considerevole. Il gruppo Sinopec ha affermato che le vendite all’esportazione di Chongqing nei paesi terzi erano "insolite", poiché erano effettuate negli Stati Uniti per beneficiare dell’aliquota del dazio pari a zero conformemente alla pertinente normativa antidumping degli Stati Uniti. Sebbene non fosse in grado di verificare la veridicità di tale asserzione, la Commissione ha osservato che ciò non toglie che Sinopec Chongqing effettui vere e proprie vendite all’esportazione nei mercati dei paesi terzi che sono riconosciute come tali dalle autorità del paese importatore interessato. Inoltre, la stessa Sinopec ha riconosciuto che a tali vendite erano da attribuire parte delle spese di vendita di Sinopec Chongqing. (369) La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che l’esistenza di vendite dirette realizzate dal produttore sul mercato interno sia irrilevante. Come stabilito dalla Corte ( 90 ) , sussiste un’entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società di distribuzione. Le vendite sul mercato interno nonché le vendite all’esportazione discusse al considerando 368 sono normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno. A tal riguardo, la Commissione ha preso atto che Sinopec non ha contestato le spese di vendita relativamente alle vendite sul mercato interno (e a una parte delle vendite all’esportazione) e ha ritenuto "più che normale che tali società abbiano sostenuto spese di vendita". (370) La Commissione ha osservato che Sinopec non ha contestato né che Sinopec Central China non venda esclusivamente o esporti di fatto il PVA prodotto dal gruppo, né che commercializzi anche il PVA prodotto da altre società indipendenti. Il fatto che Sinopec Central China non esportasse questo PVA di terzi, ma lo vendesse sul mercato interno, non è in contraddizione con la conclusione che così facendo si comportava più da operatore commerciale che da ufficio vendite interno. (371) Infine, per quanto riguarda gli acquisti di Sinopec Central China presso i produttori indipendenti di PVA, la Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione che è possibile applicare un adeguamento soltanto nel caso in cui gli acquisiti effettuati presso le parti indipendenti siano sostanziali. Soltanto perché questo è quello che è avvenuto nel procedimento Musim Mas ( 91 ) , non significa che la percentuale degli acquisiti riscontrata in tale procedimento sia la soglia al di sotto della quale le società costituiscano un’entità economica unica e al di sopra della quale tale entità non esista. Di fatto, nessuno degli elementi discusso in precedenza è di per sé determinante. Tali elementi dovrebbero essere considerati nel loro complesso all’interno di ciascun contesto relativo al singolo caso. (372) In conclusione, la Commissione ha ricordato che lo scopo dell’analisi a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base è di determinare lo status della società commerciale collegata in considerazione della totalità dei fatti pertinenti. Non è necessario che la presenza di tutti i fatti sia riscontrata in tutte le società all’interno del gruppo per giungere alla conclusione che una determinata società all’interno di tale gruppo deve essere considerata un agente operante su commissione. Pertanto, l’argomentazione secondo cui Sinopec Central China possa essere considerata un siffatto agente in relazione a una società, ma un ufficio vendite interno di un’altra società dello stesso gruppo non è convincente. (373) Infatti, se si esamina complessivamente il gruppo Sinopec e le attività di Sinopec Central China al suo interno, la Commissione ha confermato che quest’ultima non poteva essere considerata un ufficio vendite interno, quanto piuttosto un operatore commerciale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. (374) Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta. (375) Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo Wan Wei ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione che ha ritenuto giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, relativamente alle vendite della società Mengwei tramite Wan Wei. Il gruppo Wan Wei ha lamentato di aver ricevuto soltanto 5 giorni per presentare osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale rispetto ai 10 giorni minimi previsti per legge, ciò che ha ostacolato i suoi diritti di difesa. Wan Wei ha quindi dichiarato che la Commissione avrebbe affermato durante la visita di verifica che Mengwei è semplicemente uno stabilimento o una base di produzione di Wan Wei. Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che Wan Wei controlla Mengwei e costituiscono pertanto un’entità economica unica. Secondo il produttore esportatore, la Commissione lo ha riconosciuto implicitamente assegnando un solo margine di dumping al gruppo Wan Wei. (376) Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che le vendite all’esportazione di Mengwei nei paesi terzi non erano sostanziali in confronto a tutte le sue vendite. Il produttore esportatore ha sostenuto che è possibile applicare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, soltanto nel caso in cui tali vendite dirette all’esportazione siano (molto) sostanziali. Il produttore esportatore ha anche sostenuto che le vendite dirette sul mercato interno di Mengwei sono irrilevanti nel valutare se Wan Wei svolga la funzione di ufficio vendite di Mengwei. Il produttore esportatore ha sostenuto che in ogni caso l’esistenza di vendite dirette realizzate dalla società produttrice non esclude la possibilità che si riscontri un’entità economica unica. Il produttore esportatore ha confermato che Wan Wei acquista il PVA da produttori indipendenti, ma ha sostenuto che tali acquisti costituivano un piccolo quantitativo rispetto agli acquisti presso Mengwei. Il produttore esportatore ha sostenuto che il fatto che l’operatore commerciale acquisti anche prodotti da altre società non significa che non possa costituire un’entità economica unica con una società produttrice. Infine, il produttore esportatore ha sostenuto che la distanza tra Wan Wei e Mengwei è irrilevante. (377) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. Per quanto riguarda la parte procedurale dell’argomentazione, la Commissione ha osservato che l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base prevede esplicitamente un termine più breve di 10 giorni per le osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale. Infatti, considerando che le osservazioni ricevute riguardavano soltanto un aspetto delle risultanze dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto sufficiente il termine di 5 giorni. Inoltre, qualora il termine fosse stato considerato insufficiente, il produttore esportatore incluso nel campione avrebbe potuto richiedere una proroga. Tale proroga è stata richiesta da un’altra parte interessata e quindi concessa dalla Commissione. (378) Relativamente alla parte sostanziale dell’argomentazione, la Commissione ha osservato che, nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, Wan Wei non ha contestato i fatti sottostanti la valutazione della Commissione, né ha fornito ulteriori fatti. Relativamente alla circostanza secondo cui Mengwei sia controllata da Wan Wei, la Commissione ha ricordato che il controllo della società commerciale sul produttore (o viceversa) è un prerequisito necessario per l’esistenza di un’entità economica unica e implica lo svolgimento di un’analisi per accertare se la totalità dei fatti pertinenti relativi all’operatore commerciale collegato dimostra l’esistenza di un’entità economica unica. Lo scopo è determinare se le funzioni svolte dall’operatore commerciale collegato siano simili, o meno, a quelle di un ufficio vendite interno. Questa analisi dovrebbe essere condotta sulla base dei fatti stabiliti in ciascun caso e, pertanto, qualsiasi confronto con altre inchieste, in cui è stato deciso di applicare, o meno, un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non ha senso. (379) Sulla base dei fatti contestati ed esaminate le argomentazioni avanzate da Wan Wei nella sua risposta all’ulteriore divulgazione finale, la Commissione ha ritenuto che non sia questo il caso. (380) In primo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione che Wan Wei e Mengwei costituiscano un’entità unica poiché sono ritenute un gruppo e pertanto ricevono un unico margine di dumping, la Commissione ha osservato che ciò non significa che le società costituiscano un’entità economica unica. Si tratta di due concetti differenti. La Commissione ha inoltre osservato di non aver mai convenuto nel corso dell’indagine che Mengwei sia semplicemente uno stabilimento o una base di produzione di Wan Wei. Infatti, l’intenzione di applicare l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, alle vendite effettuate da Mengwei tramite Wan Wei conferma che la Commissione non condivideva tale argomentazione. (381) In secondo luogo, la Commissione ha convenuto che la percentuale delle vendite dirette nei paesi terzi rispetto al totale delle vendite (all’esportazione e sul mercato interno) di Mengwei era relativamente bassa. Questo perché Mengwei effettuava ingenti vendite dirette sul mercato interno. Pertanto, se le vendite dirette all’esportazione di Mengwei fossero confrontate con tutte le sue vendite all’esportazione (ossia, senza le vendite sul mercato interno), la loro percentuale sarebbe significativamente più elevata. (382) In terzo luogo, la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che l’esistenza di vendite dirette realizzate dal produttore sul mercato interno sia irrilevante. Come stabilito dalla Corte ( 92 ) , sussiste un’entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società di distribuzione. Le vendite dirette sul mercato interno nonché le vendite all’esportazione discusse sopra sono normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno. Su questo punto, la Commissione ha osservato anche che il gruppo Wan Wei non ha contestato l’argomentazione della Commissione in base ai costi di vendita di Mengwei. Tali costi dimostrano chiaramente che Mengwei ha il proprio ufficio vendite e non è semplicemente uno stabilimento o una base di produzione di Wan Wei, come sostenuto dal produttore esportatore. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che, come spiegato sopra, Mengwei effettuava ingenti vendite dirette all’esportazione, il che è quanto basta per dimostrare che ha un effettivo ufficio vendite per le vendite all’esportazione. (383) La Commissione ha osservato che il gruppo Wan Wei non ha contestato né che Wan Wei non venda esclusivamente o esporti di fatto il PVA prodotto dal gruppo, né che commercializzi anche il PVA prodotto da altre società indipendenti. Anche questo supporta la conclusione che Wan Wei si comporta più da operatore commerciale che da ufficio vendite interno di Mengwei. (384) Per quanto riguarda gli acquisti di Wan Wei presso i produttori indipendenti di PVA, la Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione che è possibile applicare un adeguamento soltanto nel caso in cui gli acquisiti effettuati presso le parti indipendenti siano sostanziali. Soltanto perché questo è quello che è avvenuto nel procedimento Musim Mas ( 93 ) , non significa che la percentuale degli acquisiti riscontrata in tale procedimento sia la soglia al di sotto della quale le società costituiscano un’entità economica unica e al di sopra della quale tale entità non esista. Di fatto, nessuno degli elementi discusso in precedenza è di per sé determinante. Tali elementi dovrebbero essere considerati nel loro complesso all’interno di ciascun contesto relativo al singolo caso. (385) Infatti, se si esamina complessivamente il gruppo Wan Wei e le attività di Wan Wei relativamente al PVA di Mengwei, la Commissione ha confermato che la prima non poteva essere considerata un ufficio vendite interno della seconda, quanto piuttosto un operatore commerciale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. (386) Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta. (387) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, tre produttori esportatori inclusi nel campione e un produttore/utilizzatore dell’Unione hanno sostenuto che non è opportuno applicare alcun adeguamento per tenere conto dell’IVA non rimborsabile. In particolare, tali parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui sia necessario questo adeguamento, soprattutto per il fatto che il valore normale è costruito (parzialmente) utilizzando i dati provenienti da un paese terzo. Tali parti interessate hanno anche sostenuto che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui, senza l’adeguamento dell’IVA, vi sarebbe una differenza tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito che incide sulla comparabilità dei prezzi. Secondo tali parti, poiché il prezzo normale si basa sulla costruzione, non vi è rimborso dell’IVA pagata a monte e quindi non è opportuno operare un adeguamento per tenere conto delle differenze del rimborso dell’IVA. (388) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha effettuato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza nelle imposte indirette tra le vendite all’esportazione dalla RPC verso l’Unione e il valore normale nel caso in cui siano state escluse imposte indirette quali l’IVA. La Commissione non ha bisogno di dimostrare che il valore normale costruito è soggetto effettivamente a IVA che può essere interamente rimborsata all’atto delle vendite sul mercato interno, in quanto è irrilevante. Il valore normale costruito come indicato nei considerando da 335 a 347 e 295 non comprendeva l’IVA, in quanto i valori esenti da distorsioni nel paese rappresentativo sono utilizzati per il calcolo del valore normale nel paese esportatore al netto della loro IVA. L’effettiva situazione del regime IVA applicato alle vendite sul mercato interno e all’esportazione riguarda unicamente la RPC. L’indagine ha concluso che nel periodo dell’inchiesta nella RPC i produttori esportatori sostengono un debito IVA del 13 % o del 16 % (il 13 % è applicabile da aprile a giugno 2019 e il 16 % da luglio 2018 a marzo 2019) all’esportazione, mentre è rimborsato il 5 %, il 9 % o il 10 % (il 5 % è applicabile da luglio a agosto 2018, il 9 % da settembre a ottobre 2018 e il 10 % da novembre 2018 a giugno 2019). Pertanto, in linea con l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per tenere conto della differenza nelle imposte indirette – in questo caso l’IVA che viene parzialmente rimborsata in relazione alle vendite all’esportazione – la Commissione ha debitamente adeguato il valore normale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (389) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, tre importatori hanno ribadito le loro osservazioni secondo cui la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all’esportazione per tenere conto del fatto che i) i produttori esportatori cinesi non nominano mai agenti commerciali o intermediari, ma piuttosto negoziano direttamente con gli importatori dell’Unione; ii) i produttori esportatori di PVA di scarsa qualità non hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo; iii) i produttori esportatori cinesi non consentono mai ritardi nei pagamenti e pertanto non sostengono costi finanziari; iv) i produttori esportatori cinesi non concedono mai assistenza tecnica post-vendita. (390) La Commissione era in disaccordo con tale argomentazione. La Commissione ha osservato che ha basato il prezzo all’esportazione sui prezzi realmente pagati, adeguati per tenere conto di tutti gli adeguamenti legittimamente richiesti dai produttori esportatori inclusi nel campione. Gli elementi elencati dagli operatori commerciali non sono stati aggiunti al valore normale costruito e quindi non è sorto alcun problema di comparabilità. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 3.4. Margine di dumping (391) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (392) Su tale base i margini di dumping medi ponderati definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Gruppo Shuangxin 115,6  % Gruppo Sinopec 17,3  % Gruppo Wan Wei 193,2  % (393) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione. (394) Su tale base il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari all’80,4 %. (395) Per tutti gli altri produttori esportatori del paese interessato, la Commissione ha fissato il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell’Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. (396) Il livello di collaborazione a questo procedimento è elevato poiché le importazioni provenienti dai produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito praticamente la totalità delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello della società che ha collaborato inclusa nel campione con il più alto margine di dumping. (397) I margini di dumping definitivi, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping definitivo Gruppo Shuangxin 115,6  % Gruppo Sinopec 17,3  % Gruppo Wan Wei 193,2  % Altre società che hanno collaborato 80,4  % Tutte le altre società 193,2  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (398) Il prodotto simile è stato fabbricato da quattro produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta: Kuraray Europe GmbH; Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L., Solutia Europe SPRL, Wacker Chemie AG. Essi costituiscono "l’industria dell’Unione" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (399) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa [114 000 – 120 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutti i dati disponibili concernenti l’industria dell’Unione, come le informazioni fornite dal denunciante e da tutti i produttori noti dell’Unione. Come indicato al considerando 30, è stato selezionato un campione di due produttori dell’Unione che rappresentano oltre l’80 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione (400) Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. (401) Il PVA è utilizzato come materiale intermedio per la produzione di carta e cartoncino, la produzione di resine di PVB per la produzione di pellicole di PVB, come ausiliario di polimerizzazione per la plastica e per la produzione di emulsioni e adesivi. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione dei produttori dell’Unione era destinata all’uso vincolato. L’industria dell’Unione è per lo più integrata verticalmente e spesso il PVA è semplicemente trasferito all’interno della stessa società o di gruppi di società per ulteriori trattamenti a valle. (402) La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati per l’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Per contro, la produzione destinata al mercato libero è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. (403) La Commissione ha ottenuto dati per l’intera attività concernente il PVA e ha stabilito se la produzione fosse destinata all’uso vincolato o al mercato libero, al fine di fornire un’immagine dell’industria dell’Unione il più completa possibile. (404) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; la quota di mercato; la crescita; il volume e i prezzi delle esportazioni; la redditività; l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione. (405) Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Nello specifico: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; occupazione e produttività. Questi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. (406) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Cordial, Wacker e Wegochem hanno sostenuto che il documento generale di divulgazione non conteneva informazioni pertinenti quali la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite e la quota di mercato del denunciante. (407) In risposta alla richiesta delle società, la Commissione ha riesaminato le informazioni concernenti la produzione, la capacità produttiva e l’occupazione fornite sotto forma di intervalli di valori e/o di valori indicizzati. Dal momento che tali informazioni aggregano i dati di quattro società, tali dati sono stati divulgati sotto forma di valori effettivi alla società e messi a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico. (408) Per quanto riguarda i dati riservati del denunciante, la Commissione deve respingere la richiesta delle società. Il regolamento di base impone alla Commissione di valutare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e non da determinati produttori in particolare. In questo caso i dati richiesti riguardano macroindicatori e comprendevano tutti i produttori noti dell’Unione. Non vi è motivo di estrarre i dati di un unico produttore, in particolare se tali dati sono riservati a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. (409) Dopo la divulgazione delle informazioni, Wacker e la camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC) hanno contestato l’approccio della Commissione relativamente all’analisi del mercato vincolato e del mercato libero. Wacker ha sostenuto che la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione chiara degli indicatori macroeconomici e microeconomici soltanto per il denunciante al fine di evitare una valutazione distorta del pregiudizio. (410) La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione di Wacker. L’industria dell’Unione è composta da quattro produttori, di cui due operano nel mercato libero. Pertanto, come spiegato nei considerando da 402 a 405, mentre per determinati indicatori economici si è ritenuto opportuno fare riferimento semplicemente ai dati relativi al mercato libero, per altri indicatori economici è stato possibile un esame adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. (411) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4.3. Consumo dell’Unione (412) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base a) del consumo vincolato ricavato dall’uso vincolato della produzione dell’Unione, b) delle vendite sul mercato dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione e c) dell’importazione nell’Unione da tutti i paesi terzi come indicato da Eurostat, tenendo conto anche dei dati presentati dai produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato. In base a ciò, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 214 000 – 219 000 210 000 – 215 000 225 000 – 230 000 218 000 – 223 000 Indice 100 98 106 102 Mercato vincolato 50 000 – 55 000 52 500 – 57 500 57 500 – 62 500 55 000 – 60 000 Indice 100 105 116 109 Mercato libero 162 000 – 167 000 155 000 – 160 000 165 000 – 170 000 162 000 – 167 000 Indice 100 96 103 100 Fonte : Eurostat, denuncia, risposte al questionario verificate (413) Il consumo vincolato di PVA a produzione propria è aumentato del 9 % durante il periodo in esame. Nello stesso periodo, tuttavia, il consumo sul mercato libero e il consumo totale sono rimasti relativamente stabili. (414) Il consumo totale è passato da circa [214 000 – 219 000] tonnellate nel 2016 a circa [218 000 – 223 000] tonnellate nel PI, mentre il consumo sul mercato libero è rimasto stabile a circa [162 000 – 167 000] tonnellate nello stesso periodo. (415) La CCCMC ha sostenuto che la Commissione non aveva analizzato in modo adeguato il mercato vincolato e il consumo vincolato. Più precisamente, la CCCMC ha constatato che la Commissione non aveva adeguatamente informato le parti in merito alla quota di consumo e produzione vincolati in proporzione al consumo e alla produzione totali e in merito alla quota della produzione venduta sul mercato libero. La parte ha ribadito l’argomentazione dopo la seconda ulteriore divulgazione finale. (416) La Commissione non ha concordato con tale affermazione e ha chiarito che il consumo sul mercato vincolato divulgato alle parti interessate corrispondeva alla produzione vincolata. La produzione totale è menzionata nella tabella 4. L’evoluzione della produzione per il mercato libero può essere facilmente calcolata utilizzando i dati relativi alla produzione vincolata nella tabella 1. La Commissione ha ritenuto pertanto che le parti siano state informate in merito a tutti i parametri necessari relativi al mercato vincolato e libero. Inoltre, l’uso vincolato dell’industria dell’Unione è stato ampiamente analizzato nella sezione 5.2.4 intitolata "Uso vincolato" e divulgato a tutte le parti interessate. Tuttavia, a titolo di semplificazione, la Commissione ha aggiunto una voce aggiuntiva nella tabella 4 modificata denominata "volume di produzione sul mercato libero". 4.4. Importazioni dal paese interessato 4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato (417) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, come indicato nella tabella 1. (418) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Volume delle importazioni dalla RPC in tonnellate 35 285 44 216 54 326 53 930 Indice 100 125 154 153 Quota di mercato 20 % – 25 % 25 % – 30 % 30 % – 35 % 30 % – 35 % Indice 100 131 149 153 Fonte : Eurostat (419) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 53 % nel periodo in esame, passando da circa 35 000 tonnellate nel 2016 a quasi 54 000 tonnellate nel PI. La quota di mercato delle importazioni cinesi è quindi passata dal 20 % – 25 % nel 2016 al 30 % – 35 % nel periodo dell’inchiesta, sul mercato libero. 4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting (420) La Commissione ha stabilito le tendenze dei prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. (421) La media del prezzo delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (EUR/kg) 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta RPC 1,49 1,39 1,34 1,49 Indice 100 94 90 100 Fonte : Eurostat (422) I prezzi all’importazione dal paese interessato sono rimasti relativamente stabili durante il periodo in esame, circa 1,49 EUR/Kg. Durante il PI, sulla base dei prezzi medi dell’Unione indicati nella tabella 7, vi era una differenza di prezzo tra le importazioni in oggetto e i prezzi dell’Unione del 10 % – 40 %. (423) L’undercutting dei prezzi all’importazione è stato stabilito in base ai dati dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato e ai dati relativi alle vendite sul mercato interno forniti dall’industria dell’Unione per il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell’inchiesta confrontando: — la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e — la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione. (424) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale e dopo aver detratto gli sconti differiti. Se necessario, il prezzo all’importazione del prodotto in esame importato dalla RPC è stato debitamente adeguato rispetto al tipo di prodotto comparabile venduto dall’industria dell’Unione. (425) Per quanto riguarda le differenze relative ad alcune caratteristiche tra il prodotto in esame e il prodotto simile, come stabilito nei considerando da 73 a 77, i tipi di prodotto importati dalla RPC sono in concorrenza con i tipi di prodotto fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione. Tuttavia, dato che il tenore di ceneri del PVA prodotto e venduto dai produttori esportatori che hanno collaborato è complessivamente superiore al tenore di ceneri del PVA prodotto e venduto dall’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto giustificato un adeguamento per garantire un confronto equo tra i tipi di prodotto cinesi e dell’UE sulla base dei numeri di controllo del prodotto (NCP). La Commissione ha stabilito l’adeguamento sulla base della differenza constatata per le importazioni di PVA ad alto e basso tenore di ceneri provenienti da paesi terzi, basandosi sulle informazioni fornite dagli utilizzatori. La differenza di prezzo è stata fissata al 10 %. (426) Su tale base, è stato aggiunto un adeguamento del 10 % al prezzo CIF del PVA con un alto tenore di ceneri venduto dai produttori esportatori che hanno collaborato. (427) Dopo la divulgazione delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö ha contestato l’adeguamento del 10 %, in quanto la Commissione non ha rivelato la fonte dei dati e pertanto le parti interessate non hanno avuto la possibilità di valutare l’affidabilità di tali dati. (428) A tale riguardo, la Commissione ha chiarito che, come spiegato nel considerando 425, l’adeguamento è stato calcolato sulla base della differenza dei prezzi delle importazioni di PVA ad alto e basso tenore di ceneri provenienti da paesi terzi per NCP comparabili raccolti presso gli utilizzatori e verificati (operazioni effettive) durante le indagini. (429) Inoltre, poiché il tenore di metanolo e l’imballaggio hanno un’incidenza trascurabile sui prezzi, come spiegato nel considerando 81, la Commissione ha concluso che, ai fini dell’undercutting, era opportuno non tenere conto di tali caratteristiche. (430) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 28,8 % e il 36,7 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. (431) Dopo la divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate, ossia Wacker, Ahlstrom-Munksjö, il gruppo Sinopec, Wan Wei, Mengwei e Shuangxin, hanno contestato i calcoli della Commissione. (432) Wacker e i produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il 18 % delle esportazioni dalla RPC non è stato venduto dall’industria dell’Unione, dato che per tale quantità non sono stati riscontrati NCP comparabili. Le parti hanno fatto riferimento alla causa T-500/17 Hubei Xinyegang contro Commissione europea a sostegno della loro affermazione secondo cui l’analisi del pregiudizio della Commissione si basava soltanto su un volume limitato delle vendite dell’industria dell’Unione e non su tutto il prodotto simile. (433) In primo luogo, la Commissione ha osservato che la sentenza è oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e non può pertanto essere considerata un riferimento fondamentale. In secondo luogo, il regolamento di base non impone alla Commissione di effettuare l’analisi dei prezzi separatamente per ciascun tipo di prodotto. Il requisito giuridico consiste invece in un’analisi a livello del prodotto simile. Sebbene come punto di partenza per tale valutazione siano utilizzati gli NCP, ciò non significa che i diversi NCP non siano in concorrenza. Il fatto che alcuni NCP dell’industria dell’Unione non siano stati confrontati con le importazioni non significa quindi che non subiscano pressioni sui prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping. Di fatto, la determinazione dei margini di undercutting e di underselling effettuata calcolando in un primo tempo i margini a livello di NCP è solo un passaggio intermedio e preparatorio per la comparazione dei prezzi prescritta. Tale passaggio non è giuridicamente obbligatorio, ma costituisce la prassi abituale della Commissione. In terzo luogo, quando si applica il campionamento non è sorprendente che non vi sia una corrispondenza perfetta tra le importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione e le vendite dell’industria dell’Unione inclusa nel campione. Ciò non significa necessariamente che non vi siano importazioni di determinati tipi, ma solo che questi tipi non sono stati esportati nell’Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Infine, come spiegato nei considerando da 58 a 62, la Commissione ha concluso che tutte le qualità di PVA erano in concorrenza tra loro, almeno in una certa misura. Pertanto, il 18 % delle esportazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione non venduto dall’industria dell’Unione non costituisce una categoria separata del prodotto in esame, ma è pienamente in concorrenza con le restanti qualità per le quali è stata riscontrata una corrispondenza. Inoltre, gli NCP non venduti dall’industria dell’Unione erano tipi di prodotto utilizzabili per applicazioni nei settori degli adesivi, della polimerizzazione e della carta, e quindi equivalenti e in concorrenza diretta con altri tipi di prodotto fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione per le stesse applicazioni, anche se non utilizzati per quantificare l’undercutting dei prezzi. (434) Tale affermazione è stata pertanto respinta. (435) Le stesse parti hanno richiesto un’ulteriore divulgazione finale relativa ai calcoli dettagliati dei margini di undercutting e di underselling per NCP. In particolare hanno richiesto: i) i NCP venduti dall’industria dell’Unione; ii) le quantità medie e i prezzi di vendita venduti per NCP; e iii) i margini di undercutting e di underselling dettagliati per NCP. Le stesse parti, con riferimento alla sentenza Jindal (causa T-301/16, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea ), hanno sostenuto che il confronto tra i prezzi all’esportazione e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione non è stato effettuato al medesimo stadio commerciale, poiché la grande maggioranza delle importazioni dalla RPC è stata venduta tramite operatori commerciali non collegati e importatori non collegati, mentre l’industria dell’Unione ha venduto direttamente ai consumatori finali, e che la Commissine avrebbe pertanto dovuto effettuare un adeguamento per tenere conto del diverso stadio commerciale. (436) In linea con l’articolo 19 del regolamento di base, la Commissione non ha potuto divulgare i dati richiesti per tipo di prodotto. Una divulgazione di informazioni così dettagliate consentirebbe, direttamente o con l’aggiunta di informazioni di mercato, di ricostruire dati riservati di vendita o produzione di singoli produttori dell’Unione. (437) In merito alle argomentazioni relative a un adeguamento per tenere conto dello stadio commerciale, la Commissione ha analizzato il prezzo sul mercato dell’Unione delle vendite effettuate agli utilizzatori finali a confronto con le vendite ai distributori e non ha riscontrato differenze costanti dei prezzi per i diversi stadi commerciali. Inoltre, nessun’altra informazione contenuta nel fascicolo indicava la necessità di applicare un adeguamento dello stadio commerciale. La Commissione ha pertanto concluso che un adeguamento per tenere conto dei diversi stadi commerciali non fosse giustificato nel presente caso. (438) Wacker ha anche sostenuto che la Commissione ha valutato gli effetti sui prezzi delle importazioni in oggetto sull’industria dell’Unione per l’intero periodo in esame (oltre il calcolo dell’undercutting per il periodo dell’inchiesta) sulla base della media dei prezzi all’importazione senza applicare adeguamenti per tenere conto dei dazi, dei costi successivi all’importazione e del tenore di ceneri. (439) Si è dovuto respingere questa argomentazione. Conformemente alla prassi abitualmente seguita della Commissione, sono stati calcolati i margini di undercutting soltanto per il periodo dell’inchiesta. Gli effetti sui prezzi dell’intero periodo in esame sono stati tuttavia presi in considerazione in termini di evoluzione della tendenza dei prezzi all’importazione. Per valutare tale tendenza su una base comparabile negli anni, non sono stati necessari adeguamenti. Inoltre, anche tenendo conto dei costi successivi all’importazione e dei dazi per l’intero periodo in esame, i prezzi cinesi rimanevano nettamente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, confermando quindi il notevole undercutting appurato per il periodo in esame. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (440) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (441) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal denunciante, sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dagli altri produttori, utilizzatori e importatori dell’Unione e le statistiche ufficiali disponibili (Eurostat). I dati macroeconomici si riferivano a tutti i produttori dell’Unione. (442) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per quanto riguarda il secondo produttore dell’Unione incluso nel campione, Wacker, si deve osservare che i dati forniti non rientravano negli indicatori microeconomici, in quanto la società produceva solo per l’uso vincolato e non aveva quindi venduto il prodotto simile sul mercato libero. Pertanto, i dati microeconomici riguardavano il produttore dell’Unione incluso nel campione che vendeva soltanto sul mercato libero, ossia Kuraray Europe GmbH. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (443) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping. (444) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (445) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Volume di produzione (tonnellate) 129 310 120 807 123 492 114 235 Indice 100 93 95 88 Capacità produttiva (tonnellate) 145 684 145 684 145 684 145 684 Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti 89 % 83 % 85 % 78 % Indice 100 93 95 88 Volume di produzione sul mercato libero (tonnellate) 75 000 – 80 000 62 500 – 67 500 60 000 – 65 000 55 000 – 60 000 Indice 100 86 82 75 Fonte : denuncia, risposte al questionario verificate (446) Nel periodo considerato il volume della produzione dell’industria dell’Unione è sceso del 12 %. Tale diminuzione della produzione ha colpito quasi esclusivamente i due produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero, in quanto il volume di produzione dei produttori dell’Unione che producono solo per il consumo vincolato è rimasto relativamente stabile. (447) La capacità segnalata è rimasta la stessa per tutto il periodo in esame. Tuttavia, l’utilizzo degli impianti è diminuito in modo significativo e ciò è dovuto alla notevole riduzione della scala di produzione operata dai produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero, al fine di ridurre i costi di produzione e le perdite. Infatti, ciascuno dei due produttori ha dovuto mettere fuori servizio parte delle loro linee di produzione nel periodo 2017 – 2018 a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. (448) La diminuzione del tasso dell’utilizzo degli impianti è pertanto dovuta esclusivamente alla riduzione della produzione operata dai due produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero. (449) Dopo la seconda ulteriore divulgazione finale, Solutia ha sostenuto che la diminuzione dell’utilizzo degli impianti operata dall’industria dell’Unione non ha seguito l’andamento delle importazioni dalla RPC, in quanto è aumentata dal 2017 al 2018, quando sono aumentate le importazioni, e scesa durante il PI, quando sono diminuite anche le importazioni dalla RPC. (450) Si è dovuto respingere questa argomentazione. In primo luogo, dal 2017 al 2018 il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è aumentato di 2 punti percentuali, mentre il consumo sul mercato libero è aumentato di 7 punti percentuali. Nello stesso periodo inoltre, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 23 % in termini di volume e hanno guadagnato un’ulteriore quota di mercato del 14 %. Anche in presenza di una domanda crescente, pertanto, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare in modo significativo la propria produzione poiché i suoi prezzi erano costantemente sottoposti ad undercutting da parte delle crescenti importazioni oggetto di dumping. In secondo luogo, durante il PI, mentre l’industria dell’Unione ha ridotto l’utilizzo degli impianti di 7 punti e il consumo dell’Unione sul mercato libero è diminuito di 3 punti, le importazioni dalla RPC sono rimaste stabili (diminuendo di 395 tonnellate) e hanno acquisito altri 3 punti percentuali di quota di mercato. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (451) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Volume totale delle vendite sul mercato libero dell’Unione (tonnellate) 60 000 – 65 000 55 000 – 60 000 45 000 – 50 000 40 000 – 45 000 Indice 100 95 82 73 Quota di mercato 35% – 40% 35% – 40% 25 % – 30 % 25 % – 30 % Indice 100 99 79 73 Fonte : denuncia, risposte al questionario verificate (452) Nonostante il consumo relativamente stabile, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero è diminuito del 27 % durante il periodo in esame. (453) Di conseguenza, ciò si è tradotto in una diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero, dal [35 % – 40 %] nel 2016 al [25 % – 30 %] durante il PI, con una diminuzione del 27 %. 4.5.2.3. Crescita (454) Il consumo dell’Unione (libero mercato) è rimasto stabile durante il periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione è diminuito del 27 %. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è quindi ridotta, a differenza della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato che è aumentata notevolmente nello stesso periodo. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (455) L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti (ETP) 370 313 324 327 Indice 100 85 88 88 Produttività (unità/dipendente) 350 386 382 349 Indice 100 110 109 100 Fonte : denuncia, risposte al questionario verificate (456) Il livello dell’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuito nel periodo in esame, a causa della riduzione della produzione operata dai produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero. Ciò ha comportato una riduzione del 12 % della forza lavoro, senza tener conto dell’occupazione indiretta. (457) Man mano che anche il volume di produzione è diminuito, la produttività dell’industria dell’Unione è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione era disposta ad adeguarsi al cambiamento delle condizioni di mercato per rimanere competitiva. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (458) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione. (459) La presente è la seconda inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. L’inchiesta precedente è stata chiusa nel 2008 senza alcuna istituzione di misure e non erano disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali pratiche di dumping avvenute in passato. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (460) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Media dei prezzi unitari di vendita nel libero mercato (EUR/kg) 1,50 – 2,50 1,50 – 2,50 1,75 – 2,75 1,75 – 2,75 Indice 100 100 111 114 Costo di produzione unitario (EUR/kg) 1,50 – 2,50 1,50 – 2,50 2,00 – 3,00 2,00 – 3,00 Indice 100 104 119 124 Fonte : risposte al questionario verificate (461) La tabella precedente mostra l’evoluzione del prezzo unitario di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione rispetto al costo unitario di produzione corrispondente. Dall’inizio del periodo in esame, i prezzi di vendita sono stati in media inferiori al costo unitario di produzione. (462) Il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 24 % durante il periodo in esame. L’aumento dei costi è dovuto principalmente ai costi più elevati per la materia prima principale, il VAM. Nello stesso periodo, i prezzi di vendita sono aumentati del 14 %, ma ciò non è stato sufficiente a compensare l’aumento dei prezzi delle materie prime, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. 4.5.3.2. Costo del lavoro (463) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (indice) 100 109 104 109 Fonte : risposte al questionario verificate (464) Durante il periodo in esame, il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato di quasi il 9 %. Questa tendenza al rialzo è stata riscontrata in entrambi i produttori dell’Unione inclusi nel campione. 4.5.3.3. Scorte (465) Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (tonnellate) 15 000 – 25 000 5 000 – 15 000 5 000 – 15 000 5 000 – 15 000 Indice 100 64 59 60 Fonte : risposte al questionario verificate (466) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito significativamente, del 40 %. Il calo è dovuto a una decisione specifica del produttore dell’Unione incluso nel campione che vende sul mercato libero. La società, avendo subito perdite sulle vendite a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, non ha ravvisato alcuna giustificazione economica per la costituzione di scorte in considerazione della riduzione della domanda di prodotto. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (467) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) – 0,5 % – 5,0 % – 5 % – 10 % – 0,5 % – 5,0 % – 10 % – 15 % Indice 100 – 279 – 199 – 548 Flusso di cassa (migliaia di EUR) 500 – 5 500 15 000 – 20 000 5 000 – 10 000 – 500 – – 5 500 Indice 100 922 535 – 80 Investimenti (migliaia di EUR) 20 000 – 30 000 10 000 – 20 000 5 000 – 15 000 5 000 – 15 000 Indice 100 49 26 28 Utile sul capitale investito – 0,5 % – 5,0 % – 2,5 % – 7,5 % – 0,5 % – 5,0 % – 7,5 % – 12,5 % Indice 100 – 209 – 132 – 368 Fonte : risposte al questionario verificate (468) La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell’Unione incluso nel campione che opera sul mercato libero esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato libero nell’Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. (469) La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame: le perdite sono state registrate durante tutti e quattro gli anni, dal [– 0,5 % – 5 %] nel 2016 al [– 10,0 % – 15 %] durante il PI. Questa tendenza ha risentito principalmente della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, che non hanno consentito al produttore dell’UE incluso nel campione di aumentare i prezzi in risposta agli aumenti dei costi. (470) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è variato molto durante il periodo in esame, principalmente a causa di spese non di cassa quali il deprezzamento, e ha subito un deterioramento durante il periodo dell’inchiesta. (471) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È rimasto complessivamente negativo nel corso del periodo in esame, seguendo una tendenza al ribasso analoga a quella della redditività. Nello stesso periodo l’industria dell’Unione ha ridotto del 72 % il livello dei suoi investimenti. Le perdite subite durante il periodo in esame hanno inciso pesantemente sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali, come risulta dalla diminuzione degli investimenti. 4.5.4. Conclusioni sul pregiudizio (472) Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 12 % circa e il volume delle vendite sul mercato libero è diminuito del 27 %. Tenuto conto del consumo relativamente stabile, ciò si è tradotto in una diminuzione della quota di mercato sul mercato libero dal [35 % – 40 %] nel 2016 al [25 % – 30 %] durante il periodo dell’inchiesta, ossia una diminuzione di 10 punti percentuali. (473) Sebbene il prezzo di vendita sia aumentato del 14 % durante il periodo in esame, ciò non è stato sufficiente a compensare l’aumento del costo unitario di produzione, nonostante gli sforzi dell’industria dell’Unione per migliorare l’efficienza aumentando la produttività per dipendente. In risposta alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione ha diminuito i volumi di produzione, circostanza che ha determinato un aumento del costo per unità. Ciò, unitamente all’aumento dei prezzi delle materie prime, che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire, ha causato la depressione e la soppressione dei prezzi dell’industria dell’Unione e, di conseguenza, una diminuzione della redditività. (474) A causa delle tendenze sopra esposte, la redditività dell’industria dell’Unione è passata da [– 0,5 % – 5 %] nel 2016 a [– 10,0 % – 15 %] nel PI. (475) Per quanto riguarda il mercato vincolato, la Commissione ha analizzato e preso in considerazione le relative cifre ove opportuno, come spiegato nella sezione 4.2. (476) Tuttavia, in questo caso particolare, il consumo vincolato ha rappresentato circa un quarto del consumo totale dell’Unione e consisteva, quasi esclusivamente, in trasferimenti vincolati all’interno della stessa società o di un gruppo di società. Tali trasferimenti interni non sono rappresentativi delle effettive operazioni di mercato a causa della natura delle operazioni infragruppo. Inoltre, tali trasferimenti non entrano nel mercato libero in quanto il prodotto è interamente utilizzato dai produttori integrati ai fini di un ulteriore trattamento. Di conseguenza, il mercato vincolato non è esposto alla concorrenza diretta delle importazioni dal paese interessato. (477) La Commissione ha pertanto concluso che i risultati dell’industria dell’Unione potrebbero essere esaminati in modo significativo facendo riferimento principalmente all’attività sul mercato libero, come indicato nei considerando 404 e 405. (478) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. (479) A seguito della divulgazione delle informazioni, Wacker ha sostenuto che la riduzione della capacità produttiva dell’industria dell’Unione doveva essere attribuita al secondo produttore dell’Unione che vendeva sul mercato libero (ossia Sekisui). Secondo Wacker, la riduzione è stata una decisione commerciale della società adottata precedentemente al periodo dell’inchiesta e non è stata causata dalle importazioni dalla RPC. Wacker ha sostenuto che la società ha deciso deliberatamente di ritirarsi dal mercato dell’Unione e pertanto gli indicatori negativi quali produzione, vendite e occupazione non dovrebbero essere utilizzati come elementi di prova del pregiudizio. (480) La Commissione non ha accolto questa interpretazione. In primo luogo, gli elementi di prova raccolti nel corso dell’inchiesta suggeriscono che la diminuzione della produzione e delle vendite era causata dalla pressione sui prezzi delle importazioni dalla RPC. Non vi sono elementi che dimostrino che tale conclusione non sia corretta. In secondo luogo, come spiegato nel considerando 447, nessuno dei due produttori dell’Unione che vende sul mercato libero, ha ridotto in modo irreversibile la capacità produttiva. I produttori hanno semplicemente diminuito la loro produzione non mettendo in funzione tutte le loro linee di produzione. Tale riduzione dell’utilizzo degli impianti si è verificata durante il periodo in esame ed è stata pertanto tenuta in considerazione nell’ambito della valutazione delle tendenze nello stesso periodo. Inoltre, l’argomentazione che l’industria dell’Unione non poteva vendere ciò che non aveva prodotto è errata. Dal punto di vista economico non è conveniente produrre ciò che non sarà possibile vendere a un equo prezzo di mercato. (481) Wacker ha anche sostenuto che la diminuzione della produzione e delle vendite di Sekisui ha beneficiato il denunciante, che ha aumentato le proprie vendite del 6 % tra il 2016 e il 2017. Tuttavia, la Commissione ha osservato che nello stesso periodo l’industria dell’Unione ha diminuito del 5 % le sue vendite totali, mentre i produttori esportatori cinesi hanno aumentato del 25 % le loro vendite sul mercato dell’Unione e guadagnato 7 punti percentuali della quota di mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (482) Inoltre, Wacker ha sostenuto che la Commissione, nella sua valutazione, non ha tenuto conto delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione poiché, a suo parere, dalle statistiche sulle esportazioni si desume che le vendite all’esportazione di PVA dei produttori dell’Unione costituivano una quota significativa delle vendite dell’industria dell’Unione sui mercati liberi. Tale argomentazione è stata ripresa dalla CCCMC dopo la seconda ulteriore divulgazione finale. (483) Si è dovuto respingere questa argomentazione. Le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno dimostrato che le vendite all’esportazione del produttore dell’Unione incluso nel campione che vende sul mercato libero sono rimaste relativamente stabili nel periodo in esame e, soprattutto, che complessivamente rappresentavano una quota trascurabile rispetto alle vendite totali del produttore dell’Unione sul mercato libero dell’Unione. (484) Parimenti, Wacker e un’altra parte, Wegochem, hanno sostenuto che la Commissione non ha analizzato l’importazione e le rivendite dell’industria dell’Unione. Le parti hanno sostenuto che, a loro parere, l’industria dell’Unione stessa ha costituito una quota rilevante del volume delle importazioni provenienti dai paesi terzi. (485) In primo luogo, la Commissione ha osservato che vi erano numerosi produttori nei paesi terzi diversi dal denunciante e da Sekisui. In secondo luogo, l’inchiesta ha rivelato che le rivendite del denunciante erano limitate e rappresentavano una quota di [0,5 % – 2 %] delle vendite totali del produttore dell’Unione sul mercato libero dell’Unione nel periodo in esame. Tali rivendite sono inoltre diminuite complessivamente del 50 % nel periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (486) Le medesime due parti hanno inoltre sostenuto che alcuni dei dati comunicati nel documento generale di divulgazione delle informazioni, ossia il flusso di cassa e le scorte, non erano coerenti con la versione aperta della risposta al questionario del denunciante. (487) A tal riguardo, la Commissione ha chiarito che alcuni dati sono stati modificati e corretti da essa stessa dopo la verifica conformemente alla sua prassi abitualmente seguita. Questo spiega le differenze segnalate dalle due parti. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (488) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, lo sviluppo dei costi delle materie prime, il pregiudizio autoinflitto e l’errata rappresentazione dei dati di un produttore dell’Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (489) Il volume delle importazioni dal paese interessato e la loro quota di mercato sono aumentati del 53 % durante il periodo in esame. Tale aumento ha notevolmente superato l’evoluzione del consumo sul mercato libero nello stesso periodo, che è diminuito dello [0,5 % – 2 %]. Nel contempo, l’industria dell’Unione ha perso il 27 % del volume delle vendite e della quota di mercato. Inoltre, i prezzi all’importazione dal paese interessato, anche se relativamente stabili nel periodo in esame, sono stati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di una percentuale compresa tra il 28,8 % e il 36,7 % e del 30,0 % in media. Di conseguenza, la redditività dell’industria dell’Unione è calata costantemente e ha raggiunto il [– 10,0 % – 15 %] di perdite durante il periodo dell’inchiesta. (490) L’analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 398 a 478 mostra che la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata nel periodo in esame e ciò ha coinciso con un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, a prezzi che sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e che hanno provocato una significativa contrazione dei prezzi, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione. (491) Inoltre, le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno dimostrato che il diverso tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori cinesi è in concorrenza totale con i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione, come spiegato nella sezione 2.3. (492) Dopo la divulgazione delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Cordial e Wacker hanno sostenuto che non vi era una coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni dalla RPC e il peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Secondo loro, il fatto che la redditività del denunciante fosse notevolmente diminuita tra il 2016 e il 2017, mentre il suo volume delle vendite era leggermente aumentato, non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Hanno inoltre sottolineato che nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha perso l’11 % del suo volume delle vendite, mentre i prezzi cinesi sono aumentati. (493) In primo luogo, come spiegato al considerando 13, l’industria dell’Unione ha inizialmente tentato di seguire i prezzi cinesi in dumping per non perdere quote di mercato, e ciò spiega le tendenze indicate dalla società nel 2016 e nel 2017. Durante questo periodo i prezzi dell’industria dell’Unione non sono aumentati, nonostante l’aumento del costo di produzione. In secondo luogo, nello stesso periodo, l’industria dell’Unione ha perso 5 punti percentuali del volume delle vendite, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate di 25 punti percentuali e il loro prezzo di vendita è diminuito del 6 %. Inoltre, anche se è vero che durante il periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione dalla RPC è aumentato, mediamente tale prezzo è rimasto del 29 % più basso rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione, mentre i volumi si sono mantenuti costanti. Infine, il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato di 5 punti mentre i prezzi sono aumentati solo di 3 punti percentuali. Contrariamente a tale affermazione, pertanto, le tendenze negative osservate per l’industria dell’Unione coincidono di fatto con l’aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame. (494) Pertanto questa argomentazione è stata respinta. (495) Wacker ha anche sostenuto che la redditività del denunciante aveva una tendenza diversa rispetto a quella indicata nella sua relazione annuale del 2017. (496) La relazione annuale si riferisce all’attività generale del denunciante, di cui il PVA è solo una parte. Dai dati aggregati non è pertanto possibile trarre alcuna conclusione relativa a un singolo segmento di attività. La Commissione ha raccolto, verificato e tratto le proprie conclusioni sulla base di dati specifici. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (497) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni da paesi terzi Paese 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta Taiwan Volume (tonnellate) 20 965 19 796 23 602 22 674 Indice 100 94 113 108 Quota di mercato 12 % – 15 % 12 % – 15 % 13 % – 16 % 13 % – 16 % Indice 100 98 109 108 Prezzo medio (EUR/kg) 1,57 1,56 1,56 1,71 Indice 100 99 99 109 USA Volume (tonnellate) 23 700 15 643 23 379 23 427 Indice 100 66 99 99 Quota di mercato 12 % – 15 % 9 % – 12 % 12 % – 15 % 12 % – 15 % Indice 100 69 96 99 Prezzo medio (EUR/kg) 1,75 2,03 1,84 1,90 Indice 100 116 105 108 Giappone Volume (tonnellate) 14 980 15 410 14 655 14 522 Indice 100 103 98 97 Quota di mercato 8 % – 11 % 9 % – 12 % 7 % – 10 % 8 % – 11 % Indice 100 107 94 97 Prezzo medio (EUR/kg) 2,33 2,50 2,65 2,82 Indice 100 107 114 121 Altri paesi terzi Volume (tonnellate) 7 419 3 885 2 813 4 033 Indice 100 52 38 54 Quota di mercato 3 % – 5 % 2 % – 4 % 1 % – 3 % 2 % – 4 % Indice 100 55 37 55 Prezzo medio (EUR/kg) 2,29 1,98 2,14 2,23 Indice 100 86 93 97 Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato Volume (tonnellate) 67 064 54 734 64 448 64 656 Indice 100 82 96 96 Quota di mercato 38 % – 43 % 30 % – 35 % 36 % – 41 % 37 % – 42 % Indice 100 85 93 96 Prezzo medio (EUR/kg) 1,88 1,98 1,93 2,06 Indice 100 106 103 109 Fonte : Eurostat, denuncia, risposte al questionario verificate (498) Le importazioni da altri paesi terzi provenivano principalmente da Taiwan, dagli USA e dal Giappone. Alcuni esportatori giapponesi e americani sono collegati all’industria dell’Unione, mentre l’esportatore di Taiwan è collegato ad uno dei produttori esportatori cinesi. (499) Contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti interessate e ribadito dopo la divulgazione delle informazioni da Wacker e Solutia, le importazioni da altri paesi terzi, anche se significative in termini di quota di mercato, sono diminuite del 4 % nel periodo in esame e la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione ha favorito esclusivamente i produttori esportatori cinesi. I prezzi all’importazione da questi paesi terzi, pur essendo in media dell’11 % più economici dei prezzi dell’industria dell’Unione, sono aumentati del 9 % nello stesso periodo. In particolare, i prezzi all’importazione dal principale esportatore di un paese terzo diverso dalla RPC, ossia Taiwan, sono aumentati del 9 %, i prezzi all’importazione dagli Stati Uniti sono aumentati dell’8 %, mentre i prezzi all’importazione dal Giappone sono aumentati del 21 %. (500) Le importazioni da altri paesi terzi non sono quindi state la causa del pregiudizio di cui ai considerando da 440 a 478. (501) Dopo la divulgazione delle informazioni, Wacker, il secondo produttore dell’Unione inserito nel campione, ha sostenuto che la Commissione non ha stimato correttamente le importazioni dal Giappone e da Taiwan. Secondo la società, la Commissione non ha preso in considerazione i quantitativi importati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo dei due paesi; sempre secondo la società, una parte delle importazioni originarie del Giappone consisteva in realtà in un copolimero del PVA ed esulava pertanto dalla definizione del prodotto in esame. (502) Si è dovuto respingere l’argomentazione del regime di perfezionamento attivo. Il regime di perfezionamento attivo si riferisce alle merci che sono importate per essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di trasformazione e non sono pertanto immesse alla vendita sul mercato libero dell’Unione. (503) Per quanto riguarda le importazioni del copolimero del PVA dal Giappone, la Commissione ha confermato che in effetti il codice TARIC 3905300010 comprende esclusivamente le importazioni di determinati copolimeri per l’uso come rivestimento di protezione dei wafer durante la fabbricazione di semiconduttori ( 94 ) . (504) Dopo ulteriori verifiche, le quantità importate con il codice TARIC 3905300010 nell’UE sono state eliminate non solo per il Giappone, ma per tutte le fonti, compresa la RPC. I volumi delle importazioni, il consumo e le quote di mercato sono stati rivisti di conseguenza. (505) Wacker ha anche sostenuto che la Commissione si è concentrata unicamente sui prezzi medi all’importazione dagli Stati Uniti. Secondo Wacker, determinate importazioni sono concentrate in alcuni Stati membri a prezzi nettamente inferiori rispetto ai prezzi medi all’importazione considerati dalla Commissione e questo potrebbe avere avuto un impatto sulle vendite del denunciante. (506) Si è dovuto respingere questa argomentazione, in quanto l’argomentazione e i dati di Wacker non sono in contraddizione con la valutazione effettuata dalla Commissione. Si è potuto osservare un andamento simile dei prezzi nelle vendite dell’industria dell’Unione e inoltre i prezzi di vendita rispecchiano anche i tipi di prodotto richiesti dall’industria utilizzatrice che opera in ciascun Stato membro. Contrariamente a quanto sostenuto da Wacker, il fatto che le diverse qualità di PVA siano in gran parte intercambiabili non implica che tutte le qualità di PVA debbano avere lo stesso prezzo. Inoltre, anche se fosse vero che nel periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione dagli Stati Uniti al Belgio era più basso del 4 % rispetto al prezzo medio all’importazione, le importazioni verso la Germania nello stesso periodo erano più alte del 13 % rispetto al prezzo medio. (507) Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto, dopo la comunicazione delle conclusioni, che il denunciante vendeva il PVA dai suoi stabilimenti di produzione negli USA a prezzi inferiori rispetto alle qualità prodotte nell’UE. (508) Le informazioni fornite si riferiscono però a qualità diverse di PVA, pertanto non è possibile procedere a un confronto. La qualità importata dagli USA, inoltre, è un copolimero e quindi al di fuori della definizione del prodotto in esame. Va anche osservato che dalle informazioni fornite è evidente che il principale aumento dei prezzi operato dal denunciante nell’UE si è verificato esattamente nel mese in cui ha messo fuori servizio una delle sue linee di produzione. Ciò conferma che la società ha dovuto aumentare complessivamente i prezzi per compensare la perdita di produzione e l’aumento dei costi fissi. (509) L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5.2.2. Aumento del costo delle materie prime (510) Un utilizzatore ha sostenuto che l’aumento del costo della materia prima principale (il VAM) ha causato il pregiudizio. Ha sostenuto che il denunciante, non essendo integrato a monte, deve acquistare il VAM sul mercato ed è quindi meno efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai produttori esportatori cinesi o agli altri produttori dell’Unione che producono il VAM per il proprio consumo. (511) Contrariamente a quanto asserito, le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno confermato che il denunciante acquista il VAM a un costo in linea con i prezzi prevalenti osservati da altre fonti. A tale riguardo, l’aumento dei prezzi del VAM ha influito anche sugli altri produttori di tutto il mondo, come dimostrato dall’evoluzione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi e di paesi terzi. (512) Inoltre, come spiegato nel considerando 462, a causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi delle materie prime. Questo, insieme alla notevole perdita di volume delle vendite, ha causato la depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione e, di conseguenza, della redditività. (513) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (514) Dopo la divulgazione delle informazioni, Wacker ha sostenuto che i prezzi del VAM sono diminuiti nel primo trimestre del 2019 e pertanto il denunciante dovrebbe aver diminuito di conseguenza il suo costo di produzione nel periodo dell’inchiesta. Inoltre, la CCCMC ha sostenuto che la Commissione non ha analizzato l’evoluzione dei prezzi del VAM nei quattro anni del periodo dell’inchiesta sul pregiudizio. (515) Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. Wacker ha sostenuto che il prezzo del VAM è diminuito nel primo trimestre del 2019, ma non ha menzionato che il medesimo prezzo è aumentato di nuovo del 3 % nel secondo trimestre ed è risultato del 12 % superiore nel quarto trimestre del 2019. Pertanto, le variazioni da trimestre a trimestre non sono significative, in quanto le società prendono in considerazione lo sviluppo previsto del prezzo nel contabilizzare il costo di produzione (e il prezzo di vendita) per l’anno successivo. Per quanto riguarda l’argomentazione della CCCMC, dalle informazioni raccolte durante l’inchiesta è emerso che il prezzo medio di mercato del VAM nell’Unione è aumentato del 20 % nel periodo in esame. 5.2.3. Pregiudizio autoinflitto (516) Altri due utilizzatori hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato autoinflitto, poiché uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha aumentato in maniera sproporzionata le SGAV nel periodo in esame. (517) L’inchiesta ha rivelato che l’aumento delle SGAV nel settore del PVA era principalmente dovuto alla diminuzione delle vendite. Poiché la grande maggioranza delle SGAV è costituita da costi fissi, il calo delle vendite e il conseguente calo della quantità di produzione hanno aumentato la quota di tali costi sul costo unitario di produzione. Come indicato nel considerando 473, la diminuzione delle vendite è stata una conseguenza della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Pertanto, l’aumento delle SGAV era strettamente legato alle importazioni oggetto di dumping e non può essere considerato un pregiudizio autoinflitto. (518) Dopo la divulgazione delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Wacker e Wegochem hanno ribadito l’argomentazione secondo cui il denunciante non ha diminuito in modo significativo la produzione durante il periodo in esame e pertanto il costo fisso non dovrebbe essere aumentato. (519) Come spiegato nel considerando 447, entrambi i produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero hanno dovuto ricorrere alla messa fuori servizio di una linea di produzione nel periodo in esame come conseguenza diretta delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, il tasso ridotto di utilizzo degli impianti ha inciso sui costi fissi di entrambi i produttori. (520) Ahlstrom-Munksjö e Wacker hanno anche sostenuto che la chiusura programmata di sei settimane per le operazioni di manutenzione dell’impianto del denunciante ha contribuito a gonfiare il costo di produzione. Inoltre, Wacker ha sostenuto che il costo di produzione del denunciante era sproporzionatamente elevato. (521) Relativamente alla chiusura dell’impianto, l’inchiesta ha rivelato che non ha influito in modo significativo sul costo di produzione del denunciante, poiché si trattava di una operazione di routine programmata con ampio anticipo. Inoltre, il costo di produzione del denunciante è aumentato di 4 punti percentuali nel 2017 (l’anno della chiusura), ma è salito di 15 punti percentuali nel 2018, quando le importazioni oggetto di dumping sono aumentate ulteriormente raggiungendo una quota di mercato del [30 % – 35 %]. (522) Per quanto riguarda il costo, Wacker, producendo PVA esclusivamente per il proprio consumo vincolato, non ha alcuna spesa di vendita e di amministrazione (e pertanto un costo complessivamente più basso). Inoltre, dalle informazioni raccolte durante l’inchiesta è emerso che il costo di produzione del denunciante era in linea con la media del costo di produzione dell’industria dei PVA. (523) Tali argomentazioni sono pertanto respinte. (524) Dopo la divulgazione delle informazioni, Wegochem ha sostenuto che, a suo parere, la bassa redditività del denunciante era dovuta ai costi eccessivi di deprezzamento. (525) La Commissione conferma che i costi di ammortamento del denunciante sono stati verificati e rivisti al fine di includere solo i costi che si riferiscono esclusivamente al prodotto in esame. Tale affermazione è stata pertanto respinta. (526) Un altro utilizzatore ha sostenuto, e ribadito l’argomentazione dopo la divulgazione delle conclusioni, che la perdita di quota di mercato subita dall’industria dell’Unione era dovuta alle decisioni commerciali dell’industria dell’Unione stessa, in quanto il brusco aumento dei prezzi operato tra il 2017 e il PI ha costretto alcuni utilizzatori del prodotto in esame a orientarsi verso i fornitori cinesi più economici per rimanere competitivi. (527) Anche se vi era una coincidenza temporale tra l’aumento dei prezzi e il calo delle vendite, si tratta di una conseguenza diretta delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Il PVA ha diverse applicazioni ed è prodotto in diverse qualità. Come spiegato nel considerando 60, alcune di queste qualità hanno un’ampia gamma di applicazioni e, in generale, un prezzo più basso, mentre altre qualità più specialistiche, progettate per applicazioni con specifiche ristrette (come i prodotti farmaceutici o la produzione di pellicole di PVB), sono in media più costose. (528) L’industria dell’Unione è in grado di fornire tutti i diversi segmenti dell’industria a valle. Tuttavia, le importazioni di PVA dalla Cina, a prezzi mediamente inferiori del 29,9 % rispetto ai prezzi dell’Unione, hanno costretto l’industria dell’Unione a ridurre il proprio livello di produzione e a concentrare le proprie vendite su qualità con prezzi di vendita mediamente più elevati. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che, anche per queste qualità, una crescente pressione sui prezzi ha peggiorato ulteriormente la situazione dell’industria dell’Unione. (529) L’argomentazione è pertanto respinta. (530) Uno degli importatori indipendenti inclusi nel campione ha sostenuto che il denunciante stesso aveva praticato il dumping sul mercato dell’Unione e che il pregiudizio sarebbe stato autoinflitto, fornendo elementi di prova circa una vendita di PVA a un prezzo molto basso sul mercato dell’Unione, prodotto dalla società collegata del denunciante con sede a Singapore. L’argomentazione è stata riproposta dopo la divulgazione delle informazioni. (531) L’inchiesta ha rivelato che la presunta vendita oggetto di dumping da Singapore era in realtà la vendita di un lotto di PVA fuori norma. Questo particolare tipo di PVA è solitamente il risultato di errori nel processo di produzione, pertanto è stato venduto a un prezzo molto basso perché non era conforme alle specifiche generali del prodotto. (532) L’argomentazione è pertanto respinta. (533) Un altro utilizzatore ha sostenuto che il calo dei volumi delle vendite dell’industria dell’Unione non è stato causato dalle importazioni di PVA oggetto di dumping provenienti dal paese interessato, ma è stato provocato dal rifiuto del denunciante di fornire i suoi prodotti a determinati utilizzatori e che pertanto il pregiudizio notevole è stato autoinflitto da tali pratiche anticoncorrenziali. (534) Come spiegato anche nella sezione 2.2, l’industria dell’Unione è capace e disposta a fornire tutte le diverse qualità di PVA. Nessun elemento di prova specifico del rifiuto della fornitura è stato fornito dall’utilizzatore. Al contrario, come spiegato nel considerando 13, le informazioni raccolte durante l’inchiesta hanno dimostrato chiaramente che l’industria era in grado di rifornire ogni utilizzatore del prodotto in esame e che era disposta a farlo. (535) L’utilizzatore ha riproposto l’argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni, ma non ha fornito elementi di prova inconfutabili sul presunto rifiuto di fornitura, poiché i documenti trasmessi si riferivano solo a un disaccordo sui prezzi tra le due parti. (536) L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5.2.4. Uso vincolato (537) Un utilizzatore ha sostenuto che i dati macroeconomici forniti dal produttore dell’Unione che è stato rimosso dal campione potrebbero essere fuorvianti, in quanto il calo segnalato delle vendite di PVA potrebbe essere stato causato da una decisione commerciale deliberata al fine di aumentare il consumo vincolato di PVA e quindi le vendite nei segmenti a valle. (538) Come spiegato nel considerando 441, la Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici e macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario verificate e nella denuncia, sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori, dagli utilizzatori e dagli importatori dell’Unione e con le statistiche ufficiali disponibili (Eurostat). (539) Dato l’elevato livello di collaborazione, la Commissione è stata in grado di ottenere un quadro completo dei mercati vincolati e liberi di PVA, insieme a un quadro molto dettagliato dei vari segmenti a valle e del loro consumo di PVA. (540) In ogni caso, per quanto riguarda la diminuzione delle vendite di PVA del produttore dell’Unione in questione, le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno mostrato una parallela diminuzione della produzione di PVA della stessa portata nel corso del periodo in esame. La Commissione ha pertanto constatato che il calo delle vendite non è stato causato da un aumento del consumo vincolato. (541) L’argomentazione è pertanto respinta. (542) Due utilizzatori hanno sostenuto che la decisione del denunciante di concentrarsi sul consumo vincolato per la produzione di pellicole di PVB era la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (543) L’inchiesta ha tuttavia rivelato che il consumo vincolato del denunciante è aumentato durante il periodo in esame ad un ritmo notevolmente più ridotto rispetto alla diminuzione della quantità delle vendite. Inoltre, il consumo vincolato di PVA del denunciante è rimasto stabile negli ultimi due anni e pertanto non spiegherebbe il deterioramento della situazione registrato negli ultimi anni e in particolare durante il periodo dell’inchiesta. Al tempo stesso, l’industria ha ancora almeno 30 000 tonnellate di capacità produttiva inutilizzata che non possono essere assorbite dalle linee di produzione di pellicole di PVB. (544) Tale argomentazione è pertanto respinta. (545) Dopo la divulgazione delle informazioni Ahlstrom-Munksjö, Solutia, Wacker e Wegochem hanno ripetuto che il consumo vincolato del denunciante è aumentato in modo significativo nel corso del periodo in esame (ossia del 25 %). Pertanto, l’affermazione della Commissione che il suo consumo vincolato era aumentato durante il periodo in esame ad un ritmo molto più ridotto rispetto alla diminuzione della quantità delle vendite non era corretto. (546) La Commissione conferma che la propria affermazione era corretta e chiarisce che, sebbene in termini percentuali il consumo vincolato del denunciante sia aumentato nel periodo in esame, in termini assoluti il calo delle vendite in tonnellate è stato notevolmente superiore rispetto all’aumento delle tonnellate di PVA utilizzate dal denunciante per il consumo vincolato. (547) L’argomentazione è stata pertanto respinta. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (548) Vi è stata una netta concomitanza tra l’aumento consistente delle importazioni dal paese interessato e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. (549) La Commissione ha inoltre esaminato altri fattori di pregiudizio e non ha riscontrato ulteriori fattori che abbiano contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. (550) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che nessun altro fattore, considerato individualmente o collettivamente, ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (551) In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (552) L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio notevole a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato che avevano prezzi inferiori rispetto all’industria dell’Unione e hanno provocato una perdita significativa di quote di mercato causando perdite durante il periodo in esame, come illustrato nei considerando da 440 a 550. (553) L’industria dell’Unione beneficerà di eventuali misure, che con ogni probabilità ostacolerebbero un ulteriore aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi molto bassi. In assenza di misure, i produttori cinesi continueranno a vendere PVA a livelli di dumping nel mercato dell’Unione impedendo all’industria dell’Unione di vendere il PVA a un profitto adeguato e causando quindi un ulteriore pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti (554) Sei importatori indipendenti hanno dato la propria disponibilità a collaborare. Tre di essi sono stati inclusi nel campione e hanno fornito risposte al questionario. Tutti e tre gli importatori si sono opposti all’istituzione di misure, sostenendo che sarebbero state dannose per le loro attività e contro l’interesse degli utilizzatori di PVA nell’Unione. (555) Per gli importatori indipendenti inclusi nel campione, il peso rappresentato dal prodotto in esame rispetto al fatturato totale di questi importatori varia dal 10 % al 40 %. Circa 20 dipendenti sono stati assegnati al prodotto in esame. (556) Tutti e tre gli importatori registravano profitti e il margine di profitto è sembrato adeguato ad assorbire almeno parte dei dazi. Inoltre, la Commissione ha osservato che le importazioni da altri paesi terzi continuano a detenere la quota di mercato maggiore nell’Unione. Pertanto, l’istituzione di misure non avrebbe un notevole effetto negativo sui prezzi degli importatori, ma alcuni di essi dovrebbero cambiare fonti, il che comporterebbe costi aggiuntivi per tali importatori. (557) Un importatore ha affermato che l’istituzione di misure danneggerebbe gli importatori in quanto gli utilizzatori finali dell’Unione cesseranno di acquistare PVA originari della RPC e cominceranno a rifornirsi di prodotti alternativi non a base di PVA o di miscele di PVA e altri prodotti fabbricati al di fuori dell’Unione. (558) A tale proposito, occorre innanzitutto rilevare che l’impatto del PVA sui costi per gli utilizzatori varia da segmento a segmento, come spiegato alla sezione 6.3. (559) Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che la possibilità di sostituire il PVA con prodotti alternativi, seppure fattibile teoricamente, sarebbe molto complicata e l’aumento del costo del PVA non sarebbe probabilmente il fattore decisivo. Alcuni dei prodotti alternativi sono già notevolmente più costosi del PVA e non ecologici, dato che non sono biodegradabili come il PVA. (560) Per quanto riguarda le miscele di prodotti, dall’inchiesta è emerso che i costi di trasporto incidono molto di più dei costi delle materie prime. Tali miscele sono generalmente costituite da PVA e altri additivi disciolti in acqua. La percentuale (e il peso) dell’acqua rende quindi il trasporto più costoso. È quindi improbabile che l’approvvigionamento di tali miscele a base di PVA di produttori ubicati al di fuori dell’Unione possa aumentare in modo significativo a causa dei dazi antidumping sul prodotto in esame. (561) Tale affermazione è stata pertanto respinta. (562) Due importatori hanno sostenuto che la produzione di PVA dell’Unione era insufficiente per soddisfare la domanda e che pertanto il mercato dell’UE per il PVA si affidava fortemente all’importazione, come dimostrato anche dal contingente tariffario a dazio zero per le importazioni di PVA di 15 000 tonnellate/anno stabilito nel 2014 dal Consiglio dell’Unione europea ( 95 ) . (563) A questo proposito, i principali fornitori del mercato dell’UE erano produttori di PVA situati in paesi terzi (ossia Taiwan, Stati Uniti e Giappone), che rappresentavano già il [37 % – 42 %] del consumo dell’Unione sul mercato libero. Dall’inchiesta è inoltre emerso che diversi utilizzatori si sono riforniti di PVA contemporaneamente da fornitori diversi situati nella RPC, dall’industria dell’Unione e da produttori situati in paesi terzi. Infine va osservato che l’industria dell’Unione ha ancora circa 30 000 tonnellate di capacità inutilizzata in grado di rifornire il mercato dell’Unione. (564) Pertanto, poiché la domanda di PVA è forte, l’istituzione di misure non contribuirebbe al rischio di una carenza di approvvigionamento, tenuto conto del livello dei dazi proposti e delle fonti alternative disponibili. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (565) Un importatore ha affermato che l’istituzione di misure avrebbe danneggiato le piccole e medie imprese (PMI) dell’Unione, in particolare nel contesto dell’attuale crisi Covid-19. L’importatore ha sostenuto che i dazi antidumping sui PVA originari del paese interessato avrebbero creato ulteriori perturbazioni in un settore già gravemente colpito dalla crisi summenzionata. (566) A tale riguardo, la Commissione ha osservato che l’impatto delle misure antidumping proposte sui costi degli utilizzatori variava da segmento a segmento e che è stato valutato accuratamente come spiegato alla sezione 6.3. (567) Inoltre, dato l’elevato livello di collaborazione, la Commissione è stata in grado di ottenere un quadro completo dei mercati vincolati e liberi di PVA, insieme a un quadro molto dettagliato dei vari segmenti a valle. (568) Infine, la Commissione ha analizzato la situazione economica sia dell’industria sia degli utilizzatori dell’Unione, anche alla luce dell’importanza della stabilità dell’approvvigionamento poiché, senza l’industria dell’Unione, l’Unione perderebbe circa il [50 % – 60 %] della propria capacità di approvvigionamento ( 96 ) di materiale essenziale, come il PVA. (569) L’argomentazione è stata pertanto respinta. 6.3. Interesse degli utilizzatori (570) Come spiegato nel considerando 55, il PVA è utilizzato come additivo, precursore o agente soprattutto da quattro industrie utilizzatrici dell’Unione: i) per la produzione di resine di PVB utilizzate per produrre pellicole di PVB; ii) per la produzione di applicazioni di polimerizzazione ed emulsioni; iii) per la produzione di carta e cartoncino; e iv) per la produzione di adesivi. (571) I produttori di PVB erano i principali utilizzatori di PVA e rappresentavano circa il 40 % del consumo di PVA dell’Unione. La polimerizzazione rappresentava circa il 20 %, mentre la produzione di prodotti chimici per la carta e adesivi rappresentava, rispettivamente, il 16 % e il 14 % del consumo totale di PVA. (572) All’apertura dell’inchiesta sono stati contattati e invitati a collaborare 49 utilizzatori noti dell’Unione. Un produttore di PVB: Solutia; tre produttori di carta e cartoncino: Ahlstrom-Munksjö, Papierfabrik August Koehler e Paul & Co; tre produttori del segmento della polimerizzazione e delle emulsioni: Wacker, FAR Polymers e Celanese; e un produttore di adesivi: Cordial, si è manifestato. Tutti si sono opposti alle potenziali misure relative alle importazioni di PVA originari del paese interessato, ad eccezione di Celanese che ha adottato una posizione neutrale. 6.3.1. Produttori di pellicole di PVB (573) Per quanto riguarda la principale applicazione di PVA (pellicole di PVB), va notato che il denunciante stesso è in concorrenza diretta con gli utilizzatori del prodotto in esame nel settore del PVB, in quanto parte della sua produzione di PVA è utilizzata in modo vincolato per la produzione di pellicole di PVB. (574) La resina di PVB è ottenuta tramite acetalizzazione di PVA (reazione del PVA con butirraldeide) ed è poi mescolata con plastificante ed estrusa per produrre le pellicole di PVB. Il PVA rappresenta fino al 27 % del costo di produzione del PVB. La pellicola di PVB è utilizzata principalmente come strato tra due lastre di vetro nel settore automobilistico (parabrezza) o nel settore dell’edilizia (vetro di sicurezza). (575) Solutia era il maggiore produttore di pellicole di PVB nell’Unione. Insieme al denunciante e ad altri produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero rappresentavano quasi la totalità della produzione di pellicole di PVB nell’Unione. L’utilizzatore inoltre produceva PVA per il proprio consumo interno. La società rappresentava quasi 1/5 del consumo totale di PVA dell’Unione (mercato vincolato e libero). (576) L’utilizzatore ha sostenuto che le misure antidumping relative al PVA avrebbero avuto conseguenze negative molto diffuse per il settore delle pellicole di PVB. Poiché il denunciante era al tempo stesso un importante produttore di pellicole di PVB e un produttore e fornitore di PVA, qualsiasi misura antidumping avrebbe avuto effetti non solo sul costo di produzione del prodotto a valle, ma anche sulla concorrenza con i produttori di PVB, come l’utilizzatore. Tale argomentazione è stata riproposta da Solutia e Wegochem dopo la divulgazione delle informazioni. L’utilizzatore ha inoltre affermato che il nuovo impianto per la produzione di pellicole di PVB idrosolubili, che il denunciante intende aprire in Polonia, aumenterà ulteriormente il consumo vincolato di PVA del denunciante e accentuerà la carenza di capacità dell’Unione in termini di fornitura di PVA. Tali argomentazioni sono state ribadite dalla CCCMC dopo la seconda ulteriore divulgazione finale. (577) In primo luogo, mentre la maggior parte dei produttori di PVA e di pellicole di PVB dell’Unione è stata integrata verticalmente, va osservato che ciascuno di essi ha deciso di concentrare la propria capacità produttiva sul segmento a monte o a valle, secondo la propria strategia commerciale. A tale riguardo, l’utilizzatore stesso era un produttore di PVA e di pellicole di PVB, esattamente come gli altri due produttori dell’Unione. Inoltre, la produzione di pellicole idrosolubili si basa principalmente su copolimeri del PVA, che esulano dalla definizione del prodotto in esame e derivano da impianti di produzione in paesi terzi, e non possono pertanto incidere sulla capacità di approvvigionamento di PVA standard (omopolimero) del denunciante. (578) In secondo luogo, l’inchiesta ha dimostrato che l’utilizzatore aveva una strategia di approvvigionamento da più fonti per produrre PVA per il proprio consumo e si avvaleva ampiamente di fonti alternative di approvvigionamento di PVA dall’industria dell’Unione, dai produttori esportatori della RPC e dai produttori di paesi terzi. Inoltre, come spiegato al considerando 563, l’industria dell’Unione dispone ancora di 30 000 tonnellate di capacità inutilizzata per rifornire il mercato dell’Unione, e il livello dei dazi antidumping non impedirà a Solutia di continuare a rifornirsi di PVA dalla RPC, come spiegato al considerando 588. (579) Infine, l’inchiesta ha rivelato che l’incidenza dei dazi antidumping proposti sul costo di produzione e sulla redditività dell’utilizzatore, data la quota delle importazioni dal paese interessato nel suo consumo totale di PVA e la quota di PVA nei suoi costi di produzione, sarebbe limitata anche con le misure in vigore. (580) Per quanto riguarda il presunto rischio di comportamenti anticoncorrenziali da parte dell’industria dell’Unione, la Commissione osserva che non sono stati forniti elementi di prova a sostegno di questa dichiarazione e inoltre l’industria dell’Unione ha costantemente fornito grandi quantitativi di PVA all’industria del PVB. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato anche che l’industria del PVB si rifornisce di PVA tramite contratti di fornitura che lo sottraggono dalla fluttuazione dei prezzi e dalla carenza di approvvigionamento. Infine, va osservato che gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di riesaminare le misure proposte nell’interesse degli utilizzatori in caso di elementi di prova inconfutabili di pratiche anticoncorrenziali. (581) Alla luce di quanto precede, tali argomentazioni sono state respinte. (582) Solutia ha anche chiesto un’esenzione dai dazi antidumping proposti sulla base del regime di uso finale per la produzione di pellicole di PVB. La società ha affermato che le misure proposte avrebbero un impatto finanziario molto pesante per la redditività della produzione di pellicole di PVB, che pochi fornitori potevano soddisfare le specifiche e che il prodotto non è intercambiabile. (583) La Commissione ha valutato la richiesta della società sulla base di tutte le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta e delle osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle informazioni. (584) Contrariamente a quanto sostenuto da Solutia, l’inchiesta ha stabilito, come spiegato in precedenza, che l’impatto dei dazi antidumping proposti sul costo di produzione e sulla redditività dell’utilizzatore sarebbe limitato. (585) Inoltre, Solutia aveva una strategia di approvvigionamento da più fonti, produceva PVA per il proprio consumo e si avvaleva ampiamente di fonti multiple di approvvigionamento di PVA dall’industria dell’Unione, dai produttori esportatori della RPC e dai produttori di paesi terzi. Benché sia vero che la qualificazione di una nuova fonte di PVA è un procedimento complesso e lungo, esistono altri tre produttori in tutto il mondo in grado di fornire il PVA NMWD a scarso tenore di ceneri. La Commissione osserva inoltre che il livello dei dazi antidumping non impedirebbe ad alcun fornitore della RPC di continuare a esportare PVA a un prezzo equo. Infine, le pellicole di PVB costituiscono la principale applicazione a valle del PVA e Solutia è uno dei leader di mercato in questo segmento. Di conseguenza, la concessione di tale esenzione a titolo del regime di uso finale rischierebbe di indebolire gravemente l’effetto delle misure. La richiesta è stata pertanto respinta. (586) Dopo la seconda ulteriore divulgazione finale, Solutia ha affermato che la Commissione non ha illustrato i dati e il ragionamento impiegati per descrivere l’impatto sulla sua redditività come "trascurabile". La società ha inoltre affermato che doveva avere accesso a tutti i fornitori di PVA a prezzi ragionevoli per mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento e una redditività ragionevole e che la Commissione non aveva spiegato come il livello dei dazi antidumping non impedisse al fornitore di Solutia dalla RPC di continuare a esportare. (587) La Commissione ha chiarito che l’impatto sulla redditività di Solutia è stato calcolato come segue: in primo luogo, la Commissione ha stabilito la quota del costo del PVA acquistato dalla RPC nell’ambito del costo totale di produzione della società, come accertato in loco. La Commissione ha quindi sommato al costo del PVA della società il dazio proposto, applicato al quantitativo di PVA acquistato dalla RPC. La Commissione ha constatato che l’impatto dei dazi su Solutia era di certo significativo in termini assoluti, ma limitato se considerato in proporzione della struttura totale dei costi della società. La Commissione inoltre non ha tenuto conto di alcune ipotesi formulate dalla società in merito alla futura evoluzione dei prezzi del PVA, dal momento che i fatti suggeriscono che tali ipotesi non erano adeguate e che Solutia non ha fornito alcuna prova del contrario. Per motivi di riservatezza, gli ulteriori dettagli e le cifre utilizzate nel calcolo della Commissione sono stati forniti unicamente alla società in un documento separato. (588) Secondo la Commissione, pertanto, dato l’impatto limitato sulla redditività di Solutia, i dazi antidumping non impedirebbero alla società di continuare a rifornirsi di PVA dalla RPC e la società manterrà di conseguenza l’accesso a tutti i suoi fornitori di PVA. Inoltre, contrariamente alle affermazioni della società secondo cui le misure avrebbero ripercussioni anche sulla sua posizione concorrenziale rispetto ad altri produttori di PVB, l’impatto limitato sulla struttura dei costi e sulla redditività di Solutia suggerisce che le ripercussioni sulla sua competitività sarebbero limitate. (589) Pertanto questa argomentazione è stata respinta. (590) Solutia ha inoltre affermato che il fatto che le pellicole di PVB siano la principale applicazione a valle del PVA e che Solutia sia uno dei leader di mercato in questo segmento sono mere ipotesi non supportate da fatti. (591) Contrariamente a tale argomentazione, le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno dimostrato che la produzione di pellicole di PVB rappresenta almeno il [30 % – 40 %] del consumo totale di PVA dell’Unione e che pertanto è di gran lunga la principale tra le diverse applicazioni a valle del PVA. La Commissione ha inoltre osservato che, sulla base dei dati forniti dalla società stessa nella sua risposta al questionario, su quattro produttori di pellicole di PVB attivi sul mercato dell’Unione Solutia deteneva una quota di mercato significativa e pertanto può ragionevolmente essere considerato uno dei leader del mercato. 6.3.2. Produttori di applicazioni di polimerizzazione e di emulsioni (592) Il PVA è utilizzato anche nelle applicazioni di polimerizzazione, in quanto agevola il controllo preciso della formazione dei grani e la conseguente struttura nelle emulsioni e nelle pitture per regolare la viscosità del prodotto finale. (593) Due utilizzatori, FAR Polymer e Celanese, e il secondo produttore di PVA dell’Unione incluso nel campione, che produceva PVA solo per il consumo vincolato, Wacker, si sono manifestati collaborando al procedimento. FAR Polymer e Wacker si sono opposti alle potenziali misure, sostenendo che l’istituzione di misure antidumping non sarebbe nell’interesse dell’Unione. (594) Wacker ha sostenuto inoltre che la produzione di PVA dell’Unione era insufficiente per soddisfare la domanda di questo prodotto e che, di conseguenza, il mercato dell’UE per il PVA si affidava fortemente alle importazioni. A suo avviso, le importazioni dal paese interessato hanno colmato le lacune del mercato che non possono essere colmate da altri paesi. (595) La società ha inoltre affermato che, con i dazi antidumping in vigore, i produttori esportatori cinesi sarebbero stati impossibilitati ad accedere al mercato. Pertanto, i due produttori dell’Unione che vendono sul mercato libero (che sono collegati ai produttori esportatori di Stati Uniti, Giappone e Singapore) dominerebbero il mercato dell’Unione e sarebbero in grado di imporre prezzi più elevati, il che sarebbe dannoso per gli utilizzatori dell’Unione. (596) Entrambi gli utilizzatori hanno riproposto le loro argomentazioni dopo la divulgazione delle informazioni. (597) Per quanto riguarda il primo punto, l’inchiesta ha dimostrato che l’impatto sulla redditività dell’utilizzatore sarà trascurabile, anche con i dazi antidumping in vigore, in quanto la quota di PVA nei costi di produzione degli utilizzatori che operano in questo segmento rappresenta il [3 % – 7 %] dei costi totali. (598) Per quanto riguarda la stabilità dell’offerta, come spiegato nel considerando 563, l’industria dell’Unione ha almeno 30 000 tonnellate di capacità inutilizzata. Inoltre, i principali fornitori del mercato dell’UE erano produttori di PVA situati in paesi terzi (ossia Taiwan, Stati Uniti e Giappone), che rappresentavano già il [37 % – 42 %] del consumo dell’Unione. Va infine osservato che il produttore dell’Unione incluso nel campione aveva una strategia di approvvigionamento da più fonti e pertanto non acquista il PVA per il suo consumo esclusivamente dai produttori situati nella RPC. (599) Per quanto riguarda l’ultimo punto va osservato che: (600) In primo luogo, come descritto nei considerando 497 e 498, il maggior esportatore verso il mercato dell’Unione (dopo la RPC) è stato Taiwan, con una quota di mercato del [13 % – 16 %], i cui produttori non sono legati all’industria dell’Unione. (601) In secondo luogo, quantitativi significativi sono stati importati anche dagli USA e dal Giappone ([12 % – 15 %] e [8 % – 11 %] di quote di mercato rispettivamente) e almeno tre produttori non sono collegati all’industria dell’Unione. Inoltre, le importazioni da altri paesi terzi, anche se in diminuzione nel corso del periodo in esame, detenevano ancora la maggiore quota sul mercato libero dell’Unione (circa il [37 % – 42 %]) e i loro prezzi erano in media dell’11 % meno cari dei prezzi dell’industria dell’Unione. (602) Terzo, come spiegato al considerando 598, Wacker acquisiva già il PVA per il proprio consumo da diverse fonti. (603) Va infine osservato che le misure antidumping mirano a ristabilire una concorrenza leale e la parità delle condizioni di concorrenza nel mercato dell’Unione, ma non sono finalizzate a impedire le importazioni dal paese interessato. In questo caso specifico, l’inchiesta ha stabilito che i dazi antidumping non impedirebbero agli utilizzatori di PVA di continuare a rifornirsi a un prezzo equo dalla RPC, come confermato dalle risultanze di cui al considerando 597, e in particolare che i dazi avrebbero un impatto minimo sui costi e sulla redditività degli utilizzatori nel segmento della polimerizzazione e delle emulsioni. (604) Alla luce di quanto precede, tali argomentazioni sono state respinte. (605) Wacker ha chiesto di beneficiare di un’esenzione dai dazi antidumping proposti in virtù del regime di uso finale ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione. Nella sua domanda, Wacker ha sostenuto di avere bisogno dell’alternativa di un ulteriore fornitore qualificato per non incorrere nel rischio di un rifiuto di fornitura da parte dell’industria dell’Unione. Inoltre, secondo il parere di Wacker l’istituzione di dazi si ripercuoterà negativamente sui prezzi di mercato del PVA. (606) La Commissione ha valutato la domanda della società sulla base di tutte le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta e delle osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle informazioni. (607) In primo luogo, come già spiegato, Wacker ha già eseguito una parte significativa dei suoi acquisti dall’industria dell’Unione e non ha fornito elementi di prova di un eventuale rifiuto di fornitura da parte dei produttori dell’Unione. L’inchiesta ha inoltre rivelato che, dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, il denunciante ha fornito un volume aggiuntivo di PVA a diversi utilizzatori dell’Unione con breve preavviso. In secondo luogo, per quanto riguarda il presunto rischio di comportamento anticoncorrenziale da parte dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che non è stata fornita alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Secondo la Commissione, inoltre, le possibili fonti di approvvigionamento alternative da paesi terzi limitavano in misura significativa tale rischio. Infine, la polimerizzazione e le emulsioni costituiscono la principale applicazione a valle del PVA e Wacker è uno dei leader di mercato in questo segmento. Di conseguenza, la concessione di tale esenzione a titolo del regime di uso finale rischierebbe di indebolire gravemente l’effetto delle misure. La richiesta è stata pertanto respinta. 6.3.3. Produttori di carta e cartoncino (608) Il PVA è utilizzato per migliorare la resistenza, l’assorbenza e l’aspetto dei prodotti della carta e del cartoncino, nella carta patinata e nelle protezioni per carta di supporto. Il segmento della carta rappresentava circa il 16 % del consumo di PVA dell’Unione. (609) Tre utilizzatori in questo settore, Ahlstrom-Munksjö, August Koehler e Paul & Co., e due associazioni di utilizzatori, CEPI e Assocarta, si sono opposti durante il procedimento e dopo la divulgazione delle informazioni alle possibili misure, sostenendo l’interesse degli utilizzatori dell’Unione del prodotto in esame in questo segmento. (610) Le parti hanno sostenuto, e ribadito le loro argomentazioni dopo la divulgazione delle conclusioni, che i dazi antidumping su un prodotto importante come il PVA avrebbero compromesso gli sforzi dell’industria della carta dell’Unione per il controllo dei costi e, di conseguenza, la loro capacità di competere. Hanno sostenuto che, dato il livello di concorrenza sul mercato della carta, soprattutto da parte delle società della regione Asia-Pacifico, i produttori di carta dell’Unione si sarebbero trovati in una posizione svantaggiata rispetto ai produttori non UE, che avrebbero accesso a PVA più economico in un mercato altamente competitivo. Tali argomentazioni sono state ribadite dopo la seconda ulteriore divulgazione finale. (611) Contrariamente a quanto sostenuto dagli utilizzatori, l’inchiesta ha rivelato che l’impatto del PVA sui costi di produzione dell’industria della carta era trascurabile [1 % – 2 %]. L’istituzione di dazi antidumping avrebbe pertanto un impatto minimo sui loro costi e non inciderebbe in modo significativo sulla loro redditività. (612) Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 6.3.4. Produttori di adesivi (613) Il PVA è utilizzato nell’industria degli adesivi come componente principale per la produzione di colle. Tale segmento rappresentava quasi il 14 % del consumo totale di PVA dell’Unione. (614) Un produttore del segmento di adesivi si è opposto alle misure. La società ha affermato che le misure antidumping sul PVA avrebbero inciso gravemente sulla sua redditività, in quanto la società non sarebbe stata in grado di trasferire tale aumento dei prezzi ai suoi clienti. Tale argomentazione è stata riproposta da Cordial e Wegochem dopo la divulgazione delle informazioni. (615) Per quanto riguarda il settore degli adesivi, il PVA costituiva almeno il [40 % – 50 %] ( 97 ) del costo del prodotto finale. In tale situazione, è emerso che la società non sarebbe stata in grado di assorbire l’impatto dei dazi antidumping proposti. (616) Dopo la divulgazione delle informazioni, Kuraray e Sekisui hanno affermato che Cordial non poteva essere considerato un operatore rappresentativo del segmento specifico delle applicazioni relative agli adesivi. A loro parere, i prodotti di Cordial consistono in miscele con un tenore elevato di PVA che rappresentano solo una piccola parte del segmento delle applicazioni relative agli adesivi. (617) I due produttori dell’Unione hanno sostenuto che il PVA rappresenta circa il 2 % – 5 % del costo di produzione delle principali applicazioni relative agli adesivi da imballaggio e che solo in alcuni settori specializzati l’impatto del PVA poteva arrivare al 10 % – 20 %. L’impatto dell’80 % del costo del PVA sulle attività di Cordial non può pertanto essere considerato rappresentativo del segmento degli adesivi. (618) Dopo la divulgazione delle informazioni, Cordial ha anche chiesto di beneficiare di un’esenzione dai dazi antidumping proposti in virtù del regime di uso finale ai sensi dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione. Tale richiesta si basava sulla peculiarità dei suoi prodotti, sul numero limitato di qualità di PVA che importa, specificamente sviluppate in collaborazione con il suo unico fornitore, sull’impossibilità di assorbire i dazi proposti, vista la sua struttura dei costi e i suoi livelli di redditività, e sull’inesistenza di altre alternative valide che consentirebbero alla società di rimanere sul mercato. (619) La Commissione ha riesaminato la situazione dei produttori di adesivi e la richiesta della società alla luce delle osservazioni ricevute da tutte le parti interessate, in particolare da Cordial, dall’industria dell’Unione, dai clienti di Cordial e da altri utilizzatori di adesivi. (620) Sulla base di tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione da diverse parti interessate dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha convenuto con l’industria dell’Unione che la situazione di Cordial non poteva essere estesa all’intero settore degli adesivi, in cui il PVA rappresenta in media solo il 2 % – 5 % del costo di produzione della principale applicazione relativa agli adesivi (adesivi da imballaggio). (621) Dato lo scarso peso che il PVA ha di norma sul costo degli adesivi, l’inchiesta ha rivelato che per gli utilizzatori del segmento degli adesivi un cambio di fornitori era possibile, anche considerando la necessità di una procedura di certificazione, in quanto l’impatto delle misure sul loro costo totale non sarebbe significativo. (622) Per contro, se si esamina la situazione particolare di Cordial, non è possibile giungere alla stessa conclusione. L’inchiesta ha dimostrato che una parte importante della sua produzione riguardava gli adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere, un prodotto di nicchia se confrontato con gli adesivi liquidi comunemente prodotti, realizzati a base di PVA o PVAc. I suoi clienti hanno strutturato il processo di produzione in modo tale da poter utilizzare gli adesivi specifici di Cordial e ottenere un risparmio costante nei costi di trasporto, come spiegato al considerando 626. Passare agli adesivi liquidi significherebbe ristrutturare completamente il processo di produzione. (623) Per via di questo prodotto innovativo, la struttura dei costi di Cordial è diversa dalla media dell’industria degli adesivi. Nel caso di Cordial il PVA rappresenta almeno il [40 % – 50 %] del costo. Le differenze sono dovute tra l’altro al fatto che la percentuale di PVA utilizzato per tonnellata di adesivi a miscela secca è superiore a quella degli adesivi liquidi. Data la peculiarità del prodotto sviluppato da Cordial, per la società sarebbe praticamente impossibile passare a prodotti non a base di PVA, in quanto sarebbe necessaria una completa riformulazione della composizione della colla. (624) In termini di fonti alternative di approvvigionamento, il passaggio all’industria dell’Unione o ad altre fonti dopo l’istituzione delle misure non sarebbe possibile per la società. La società ha infatti già cercato di creare nuovi partenariati ma, a causa delle sue dimensioni ridotte, non è stata in grado di stabilire una relazione a lungo termine con fornitori alternativi (sarebbe necessaria una relazione a lungo termine per consentire ai fornitori di adattarsi ai requisiti del prodotto di Cordial). La società ha presentato elementi di prova del fatto che in passato aveva tentato di acquistare PVA da un produttore taiwanese, ma che non aveva potuto concludere un accordo poiché tale produttore vende esclusivamente tramite un operatore commerciale nell’UE e non era disposto ad adeguare i propri prodotti ai requisiti di Cordial. Tutti questi elementi, unitamente alla necessità di un processo di certificazione, rendono impossibile alla società il passaggio ad altri fornitori. (625) Infine, la società opera su un mercato altamente competitivo con margini di profitto molto bassi. In tale situazione, gli elementi di prova suggeriscono che la società non sarebbe in grado di assorbire l’impatto dei dazi antidumping proposti e che probabilmente andrebbe incontro al fallimento. (626) Dopo la divulgazione delle informazioni, anche vari utilizzatori a valle dei prodotti di Cordial nel settore della carta e del cartone si sono manifestati opponendosi alle misure. Hanno sostenuto che la quota degli adesivi di Cordial nei loro costi di produzione era significativa (circa il [10 % – 25 %]). Di conseguenza, l’eventuale impatto negativo delle misure sul loro fornitore di adesivi a miscela secca inciderebbe negativamente anche su di loro. Sarebbero stati costretti a ristrutturare le loro attrezzature di produzione per adattarsi all’uso di un prodotto completamente diverso. Infine, il passaggio dagli adesivi secchi a quelli liquidi comporterebbe anche un aumento significativo dei costi di trasporto (una tonnellata di adesivo secco corrisponde a 5-8 tonnellate di adesivi liquidi). (627) La Commissione ha esaminato anche l’incidenza, sull’efficacia delle misure, di eventuali esenzioni dei dazi nell’ambito di un regime di uso finale. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il segmento di mercato degli adesivi rappresentava il 17 % del consumo dell’Unione e che l’unico produttore di adesivi a miscela secca che si è manifestato rappresentava solo il 4 % di questo segmento. La Commissione ha pertanto concluso che la concessione di tale esenzione non avrebbe un impatto negativo sull’efficacia delle misure. (628) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso, in via eccezionale, di vincolare le importazioni di PVA utilizzato per la fabbricazione di adesivi a miscela secca, prodotto e venduto in polvere per l’industria del cartone, al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 98 ) . Tale regime di uso finale sarà rigorosamente limitato agli adesivi a miscela secca e non riguarderà in alcun caso altri prodotti (ad esempio gli adesivi liquidi) fabbricati da produttori di adesivi. (629) Dopo la seconda ulteriore divulgazione finale, Cordial ha chiesto alla Commissione di sottoporre le società che intendono avvalersi dell’esenzione per l’uso finale a un sistema di autorizzazione ex ante gestito dalla Commissione per garantire che producano effettivamente adesivi a miscela secca. (630) A tale riguardo, la Commissione ha chiarito che l’esenzione per l’uso finale descritta nel considerando 628 non è specifica per determinate società, ma si applica a tutti i produttori di adesivi a miscela secca in modo non discriminatorio. Inoltre, il monitoraggio e l’applicazione della procedura di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 devono essere effettuati dalle autorità doganali degli Stati membri. Tale procedura fissa le prescrizioni e i controlli atti a garantire che le esenzioni siano limitate all’uso finale come stabilito. Non è pertanto opportuno né necessario che la Commissione adotti ulteriori misure. (631) La richiesta è stata pertanto respinta. (632) Dopo la seconda ulteriore divulgazione finale, il denunciante ha contestato la base giuridica e l’efficacia dell’esclusione per l’uso finale applicata a Cordial. A suo avviso, la società non era esclusivamente impegnata nella produzione di adesivi a miscela secca, dato che produceva anche adesivi liquidi e commercializzava PVA importato dalla RPC senza applicare alcun processo di trasformazione. (633) Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. La Commissione ha valutato l’impatto delle misure su tutte le parti interessate e ha concluso che, in generale, l’applicazione di misure in questo caso non è contraria all’interesse dell’Unione. Come spiegato nei considerando da 622 a 625, tuttavia, l’inchiesta ha rivelato che, a differenza di altri utilizzatori di PVA, un gruppo molto limitato di utilizzatori che producono adesivi a miscela secca non sarebbe in grado di assorbire le misure. Per questo la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, decisione del tutto conforme al suo livello di discrezionalità. Il regime di uso finale sarà inoltre strettamente limitato alla fabbricazione di adesivi a miscela secca e non comprenderà altri prodotti fabbricati o commercializzati dai produttori di adesivi. Di conseguenza, gli acquisti di PVA dalla RPC per qualsiasi altra attività di produzione o di commercio di Cordial (o di qualsiasi altro produttore di adesivi a miscela secca) non beneficeranno in alcun caso dell’esenzione dai dazi. La Commissione ricorda che l’esenzione per l’uso finale è una procedura onerosa per gli utilizzatori che vogliono beneficiarne, i quali saranno soggetti a rigorosi controlli doganali atti a garantire la conformità alle norme. (634) Dopo la seconda ulteriore divulgazione finale due importatori, Gamma Chimica e Carbochem, e un utilizzatore, Far Polymers, hanno sostenuto che le condizioni in base alle quali la Commissione ha concesso l’esenzione per l’uso finale ai produttori di miscele a secco si applicavano anche a loro. Le società hanno quindi chiesto alla Commissione di estendere anche a loro il regime di uso finale. Hanno affermato che, analogamente a quanto avviene per Cordial, anche loro vendono PVA e miscele di PVA in polvere o liquide e che i loro clienti hanno strutturato il processo di produzione in modo tale da poter utilizzare le miscele di PVA da essi fornite. (635) La Commissione non concorda sul fatto che queste società si trovassero nella stessa situazione dei produttori di adesivi a miscela secca. (636) Le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno dimostrato che la maggior parte del PVA importato da Gamma Chimica e da Carbochem era semplicemente reimballata e venduta agli utilizzatori finali. Un quantitativo esiguo era miscelato con additivi o disciolto in acqua in funzione delle richieste dei clienti. Nessuno di questi processi consiste tuttavia in una vera e propria trasformazione del prodotto in esame. Anche per queste vendite, pertanto, le società continuavano ad essere considerate importatori che commercializzavano beni prodotti da altre società. Il regime di uso finale si applica solo agli utilizzatori finali e non agli intermediari. L’esenzione per l’uso finale non sarebbe quindi neppure possibile per questi due importatori. Contrariamente a quanto affermato dalle società, inoltre, l’inchiesta ha rivelato che non vi erano problemi nel reperire fonti di approvvigionamento alternative perché, come confermato dalle società durante l’inchiesta, i loro acquisti di PVA non dipendevano da vincoli tecnici. Infine, come spiegato ai considerando 555 e 556, la quota di PVA nel fatturato degli importatori era compresa tra il 10 % e il 40 % e i loro livelli di redditività sono risultati sufficienti ad assorbire almeno parte dei dazi. (637) Far Polymers è attiva nel settore delle emulsioni e della polimerizzazione. Come indicato al considerando 597, la quota di PVA nel costo di produzione degli utilizzatori che operano in questo segmento rappresentava il [3 % – 7 %] del costo totale. Far Polymers ha sostenuto che la quota di PVA utilizzata per tonnellata di prodotto finito era del [10 % – 15 %]. Le percentuali indicate da Far Polymers a sostegno della propria affermazione facevano però riferimento alla quantità di prodotto utilizzato e non alla quota nel costo di produzione. Di conseguenza, le conclusioni di cui alla sezione 6.3.2 per il settore delle emulsioni e della polimerizzazione rimangono valide per Far Polymers. (638) La Commissione ha concluso che nessuna di queste società si trovava in una situazione analoga a quella dei produttori di adesivi a miscela secca. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 6.4. Ulteriori commenti a seguito della divulgazione delle informazioni (639) Dopo la divulgazione delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cordial, Solutia, Wacker e Wegochem hanno riproposto l’argomentazione che il mercato dell’Unione si affida fortemente alle importazioni e che l’industria dell’Unione non dispone di capacità sufficienti. Tali società hanno sostenuto che sia KEG che Sekisui hanno investito in due impianti a valle, nei Paesi Bassi e in Polonia, che aumenteranno il loro consumo vincolato e quindi diminuiranno la loro capacità di rifornire il mercato libero. Tali parti hanno inoltre sostenuto che i paesi terzi non rappresentano una valida fonte alternativa, poiché non hanno abbastanza capacità inutilizzata. Solutia ha ribadito la sua argomentazione dopo la seconda ulteriore divulgazione finale. (640) Contrariamente a queste argomentazioni, l’inchiesta ha confermato che l’industria dell’Unione dispone di capacità sufficiente per rifornire il mercato libero dell’Unione, poiché ha ancora 30 000 tonnellate di capacità inutilizzata a disposizione. Inoltre, come spiegato nel considerando 447, l’industria dell’Unione non ha diminuito in modo definitivo la propria capacità produttiva, dato che ha semplicemente messo fuori servizio due linee di produzione che possono essere riattivate in tempi brevi. (641) Per quanto riguarda l’impianto nei Paesi Bassi, la Commissione ha osservato che non vi erano informazioni su quando diventerà operativo. Inoltre, le informazioni raccolte durante l’inchiesta suggerivano che acquisterà almeno parte delle qualità di PVA al di fuori dell’Unione. Relativamente agli impianti in Polonia, le informazioni ricevute dopo la divulgazione delle informazioni hanno confermato che utilizzerà per lo più copolimeri, che non rientrano nella definizione del prodotto in esame, e che saranno acquistati dagli impianti di KEG al di fuori dell’Unione. (642) Si è dovuto respingere l’argomentazione riguardante la mancanza di capacità di offerta dei paesi terzi poiché le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta hanno confermato che il produttore di Taiwan ha ancora una notevole capacità produttiva inutilizzata a disposizione. (643) Un utilizzatore che opera a valle del settore del PVB e della polimerizzazione, Saint Gobain, si è manifestato opponendosi alle misure proposte. Saint Gobain acquista pellicole di PVB per la produzione di vetro nel settore automobilistico ed edile nonché polveri ridisperdibili a base di PVA e polimeri in dispersioni liquide per la produzione di gesso e malta. Le polveri ridisperdibili a base di PVA e i polimeri in dispersioni liquide sono prodotti degli utilizzatori di PVA che operano nel settore delle emulsioni e della polimerizzazione. (644) Saint Gobain ha sostenuto che l’adozione dei dazi antidumping sul PVA proposti da parte della RPC inciderebbe in modo significativo sulle sue attività. In quanto utilizzatore di prodotti a base di PVA, i dazi influirebbero negativamente sui prezzi di acquisito e quindi sul costo di produzione e, a parere della società, era improbabile che anche solo una parte dell’aumento dei costi potesse essere addebitata agli acquirenti. (645) La Commissione non condivide la suddetta argomentazione. Come spiegato nei considerando 579 e 597, l’impatto dei dazi sui costi e sulla redditività degli utilizzatori nel settore del PVB e della polimerizzazione sarà di lieve entità e quindi l’effetto sul settore più a valle sarà trascurabile. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 6.5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (646) L’istituzione di misure è chiaramente nell’interesse dell’industria dei PVA dell’Unione che vende sul mercato libero. Senza le misure, i produttori cinesi continueranno a vendere PVA a livelli di dumping sul mercato dell’Unione, impedendo all’industria dell’Unione di recuperare la redditività. (647) L’argomentazione, addotta da alcuni utilizzatori, secondo cui l’Unione si affida fortemente alle importazioni per la sua stabilità di approvvigionamento, dovrebbe essere presa in considerazione tenendo conto del fatto che, senza l’industria dell’Unione, l’Unione perderebbe circa il [50 % – 60 %] della sua capacità di approvvigionamento ( 99 ) di PVA. (648) Per quanto riguarda gli utilizzatori dei segmenti del PVB e della polimerizzazione, è importante sottolineare che essi hanno acquistato dalla Cina solo una parte limitata del loro consumo di PVA e che l’impatto di eventuali misure sulla loro redditività sarà di lieve entità. Anche la competitività dell’industria della carta e degli adesivi in generale non sarà compromessa dato che il PVA ha rappresentato una parte minore dei loro costi di produzione. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere che l’istituzione di misure definitive sulle importazioni di PVA originario del paese interessato non fosse nell’interesse dell’Unione. 7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE (649) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. 7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio) (650) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (651) Il pregiudizio verrebbe eliminato se l’industria dell’Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell’Unione l’utile al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto da un’industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. (652) Il margine di profitto di base dell’industria dell’Unione realizzato prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping (2015) è stato aggiunto al livello di investimenti, ricerca e sviluppo ed innovazione, in condizioni di concorrenza normali, espresso in percentuale del fatturato. Poiché si tratta di un valore inferiore al 6 %, il profitto di riferimento è stato fissato al 6 %, che è il margine minimo del profitto di riferimento da applicare conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c). (653) In assenza di dichiarazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi ai prezzi non pregiudizievoli così stabiliti. (654) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione del paese interessato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato libero dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all’importazione. Il margine di underselling risultante è stato del 57,9 %. (655) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Wacker ha sostenuto che il prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione stabilito dalla Commissione per NCP dovrebbe essere corretto in modo da escludere il costo delle qualità di PVA che non sono vendute dalle società cinesi e ha contestato il profitto di riferimento del 6 % utilizzato nel calcolo dalla Commissione. Per quanto riguarda la prima argomentazione di Wacker, la Commissione chiarisce che ha utilizzato soltanto il costo di produzione degli NCP dell’industria dell’Unione per cui ha trovato un NCP esportato comparabile. (656) Relativamente al livello di profitto di riferimento, come menzionato nel considerando 652, tale livello è stato stabilito in linea con la disposizione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (657) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre società" è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. i considerando 393 e 396). 7.2. Misure definitive (658) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L’importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (659) In base a quanto precede le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping Margine di pregiudizio Dazio antidumping definitivo Gruppo Shuangxin 115,6  % 72,9  % 72,9  % Gruppo Sinopec 17,3  % 57,6  % 17,3  % Gruppo Wan Wei 193,2  % 55,7  % 55,7  % Altre società che hanno collaborato 80,4  % 57,9  % 57,9  % Tutte le altre società 193,2  % 72,9  % 72,9  % (660) Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio sono applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (661) Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione ( 100 ) . La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. (662) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (663) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 101 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. 7.3. Clausola di monitoraggio specifica (664) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società". (665) Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione, ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale. (666) Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. 8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (667) Il 3 luglio 2020, le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PVA originari della RPC. (668) Alle parti interessate è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da 17 parti. Su richiesta, si sono tenute audizioni con Kuraray, Sekisui, Wacker, Cordial, Solutia, Ahlstrom-Munksjö, Sinopec e Wegochem. (669) A seguito delle osservazioni ricevute in risposta alla divulgazione delle informazioni, il 24 luglio e il 6 agosto 2020 le parti interessate sono state informate di fatti e considerazioni supplementari che non erano stati inclusi nella divulgazione finale del 3 luglio 2020. Ulteriori osservazioni sono pervenute dall’industria dell’Unione, dai produttori esportatori cinesi e da diversi utilizzatori. (670) Su richiesta, si sono tenute audizioni con Kuraray, Sekisui, Wacker, Cordial, Solutia, Ahlstrom-Munksjö, Sinopec e Wegochem. (671) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. (672) Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei membri che lo compongono si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha quindi nuovamente sottoposto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 102 ) . (673) In conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 il comitato di appello non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato, in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione acquosa al 4 % a 20 °C) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas·e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, entrambi misurati secondo il metodo ISO 15023-2, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice CN ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300091). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice aggiuntivo TARIC Gruppo Shuangxin 72,9  % C552 Gruppo Sinopec 17,3  % C553 Gruppo Wan Wei 55,7  % C554 Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 57,9  % Cfr. allegato I Tutte le altre società 72,9  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   I prodotti di cui al paragrafo 1 sono esentati dal dazio antidumping definitivo se importati per la fabbricazione di adesivi a miscela secca prodotti e venduti in polvere per l’industria del cartone. Tali prodotti sono vincolati al regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di dimostrare che sono importati esclusivamente per il suddetto uso. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 57,9 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: (a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2018-30 giugno 2019); (b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e (c) ha effettivamente esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU C 256/03 del 30.7.2019, pag. 4 . ( 3 ) N. t19.005031. ( 4 ) N. t19.006513. ( 5 ) N. t20.002714. ( 6 ) Come chiarito nell’avviso recante chiarimenti. ( 7 ) Avviso recante chiarimenti sull’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese ( GU C 378 del 7.11.2019, pag. 9 ). ( 8 ) «PVA a bassa distribuzione dei pesi molecolari e a scarso tenore di ceneri». ( 9 ) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 ("la relazione"). ( 10 ) Cfr. avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, GU C 256 del 30.7.2019, pag. 4 , punto 3. ( 11 ) Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea, GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1 . ( 12 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7. ( 13 ) Relazione, capitolo 2, pag. 10. ( 14 ) Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019). ( 15 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21. ( 16 ) Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74. ( 17 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121. ( 18 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135. ( 19 ) Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168. ( 20 ) Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201. ( 21 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16, relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84, relazione, capitolo 5, pagg. 108-109. ( 22 ) Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108. ( 23 ) Relazione, capitolo 5, pagg. 104-9. ( 24 ) Cfr. http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201809031187055296_1.pdf. ( 25 ) "Oggi in Cina sono 12 i principali produttori di PVA. Fra questi, i maggiori sono Wan Wei High tech, Sichuanchuanwei (SINOPEC), Shuangxin, regione di Ningxia, per un totale di 770 000 tonnellate/anno." Cfr. http://www.ccxr.com.cn/pdf/201891717121180 715.pdf. ( 26 ) http://www.wwgf.com.cn/Article/lists/cateid/10.html ( 27 ) https://www.sohu.com/a/336366992_617351 ( 28 ) Cfr. https://www.yicai.com/news/942233.html. ( 29 ) Relazione, capitolo 5, pagg. 100-1. ( 30 ) Relazione, capitolo 2, pag. 26. ( 31 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 31-2. ( 32 ) Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019). ( 33 ) Cfr. http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-4/2018-04-03/4189060.PDF, pagina 138. ( 34 ) Cfr. http://www.wwgf.com.cn/Home/Article/show/id/3038.html ( 35 ) Cfr. http://www.sinopecgroup.com/group/gsjs/ddjs. ( 36 ) http://www.shuangxinpva.com/dangqunjianshe/. ( 37 ) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3. ( 38 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83. ( 39 ) Cfr. www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2404709.htm. ( 40 ) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf. ( 41 ) Cfr. http://fgw.nmg.gov.cn/fggz/fzgh/202001/t20200110_153847.html. ( 42 ) Cfr. http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2017/2017-4/2017-04-12/3210569.PDF, pag. 127. ( 43 ) Cfr. http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2018/2018-4/2018-04-03/4189060.PDF, pag. 152. ( 44 ) Ibidem, pag. 167. ( 45 ) Cfr. relazione annuale del 2018, pagg. 156-157, http://q.stock.sohu.com/newpdf/201934709238.pdf. ( 46 ) Cfr. relazione annuale del 2019, pagina 154, http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600063_20200410_2.pdf. ( 47 ) Cfr. relazione, pag. 46. ( 48 ) Cfr. relazione, pagg. 232-233. ( 49 ) Cfr. relazione, pagg. 224 e 231. ( 50 ) Cfr. relazione, pag. 177. ( 51 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149. ( 52 ) Relazione, capitolo 9, pag. 216. ( 53 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215. ( 54 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211. ( 55 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337. ( 56 ) Relazione, capitolo 13, pag. 336. ( 57 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341. ( 58 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117. ( 59 ) Relazione, capitolo 6, pag. 119. ( 60 ) Relazione, capitolo 6, pag. 120. ( 61 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135. ( 62 ) Cfr. il documento di lavoro dell’FMI "Resolving China’s Corporate Debt Problem" (Risolvere il problema del debito delle imprese in Cina), di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 63 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135. ( 64 ) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, consultabili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 15 luglio 2019). ( 65 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. ( 66 ) Nota del 2 ottobre 2019, nota del 20 dicembre 2019 e nota del 30 marzo 2020. ( 67 ) Solutia produce PVA nell’Unione ed inoltre acquista PVA dall’Unione, da produttori cinesi e provenienti da altri paesi terzi. ( 68 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). ( 69 ) https://www.dnb.com ( 70 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases (comunicati stampa) => selezionare "Labour Cost Statistics" (statistiche sul costo del lavoro). ( 71 ) http://www.turkstat.gov.tr => Press releases (comunicati stampa) => selezionare "Electricity and Natural Gas prices" (prezzi di elettricità e gas naturale). ( 72 ) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx ( 73 ) Il carbone in questione, secondo il produttore esportatore della RPC, è classificato con il codice SA 270 119. ( 74 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. ( 75 ) Le importazioni da altri paesi terzi, pari al 34 %, si riferivano a azodiisobutirronitrile (AZO)/azobisisobutirronitrile (AZN), fattori produttivi aventi solo un impatto minore sul costo di produzione. ( 76 ) http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090, ultimo accesso: 30 aprile 2020. ( 77 ) Classificazione statistica delle attività economiche utilizzata da Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2 (ultima consultazione: 30 aprile 2020). ( 78 ) http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104 (ultimo accesso: 30 aprile 2020). ( 79 ) NACE Rev. 2 - Classificazione statistica di attività economiche; https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-07-015 (ultimo accesso: 22 luglio 2020). ( 80 ) http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?(262)alt_id=1029 (ultimo accesso: 22 giugno 2020). ( 81 ) https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (ultimo accesso: 21 luglio 2020). ( 82 ) Ibid. ( 83 ) Aumento da 0,017 EUR/kWh (o 0,18 EUR/M 3 ) a 0,020 EUR/kWh (o 0,21 EUR/M 3 ) (ultimo accesso: 21 luglio 2020). ( 84 ) Aumento da 0,025 EUR/kWh (o 0,27 EUR/M 3 ) a 0,028 EUR/kWh (o 0,30 EUR/M 3 ) (ultimo accesso: 21 luglio 2020). ( 85 ) Prezzi dell’energia elettrica per i consumatori non domestici - dati semestrali (dal 2007 in poi); https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (ultimo accesso: 22 luglio 2020). ( 86 ) Versione a diffusione limitata della relazione di missione relativa alla società inviata il 5 marzo 2020 e lettera ai sensi dell’articolo 18 inviata il 26 febbraio 2020 (t20.001693). ( 87 ) Versione a diffusione limitata della relazione di missione relativa alla società inviata il 5 marzo 2020 e lettera ai sensi dell’articolo 18 inviata il 26 febbraio 2020 (t20.001693). ( 88 ) Versione a diffusione limitata della relazione di missione relativa alla società inviata il 5 marzo 2020 e lettera ai sensi dell’articolo 18 inviata il 26 febbraio 2020 (t20.001692). ( 89 ) Versione a diffusione limitata della relazione di missione relativa alla società inviata il 5 marzo 2020 e lettera ai sensi dell’articolo 18 inviata il 16 marzo 2020 (t20.002421). ( 90 ) Cfr., ad esempio, sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 nella causa T-26/12, Musim Mas, ECLI:EU:T:2015:437, punto 43. ( 91 ) Ibid. ( 92 ) Cfr., ad esempio, sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 nella causa T-26/12, Musim Mas, ECLI:EU:T:2015:437, punto 43. ( 93 ) Ibid. ( 94 ) Preparazione viscosa, composta essenzialmente di poli(alcole vinilico) (CAS RN 9002-89-5). ( 95 ) Regolamenti 1340/2014; 713/2014; 2015/2448; 2016/2389; 2018/2070 del Consiglio. ( 96 ) Totale libero mercato e consumo vincolato. ( 97 ) Questo valore è stato rivisto dopo la divulgazione delle informazioni. ( 98 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 99 ) Totale libero mercato e consumo vincolato. ( 100 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 101 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 102 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione Nome Codice addizionale TARIC Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co., Ltd. C555

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