Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1371 della Commissione del 5 agosto 2022 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1371 della Commissione del 5 agosto 2022 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1371 of 5 August 2022 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
8.8.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 206/15
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1371 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2022
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione
(
2
)
contengono all’articolo 38, paragrafo 6, un errore che altera il significato della disposizione o una formulazione che può dare adito a fraintendimento, per quanto concerne il periodo indicato e ciò a cui esso si riferisce.
(2)
Le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)
Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, presentato il 9 febbraio 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è sostituito dal seguente: «6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui a tale paragrafo per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1
o
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (
GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1
).
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