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Regolamento UE 1458/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione del 7 settembre 2021 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021

Pubblicato: 07/09/2021 In vigore dal: 07/09/2021 Documento ufficiale

Quale dazio all'importazione applica l'UE al riso semigreggio a partire da settembre 2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20), escluso il riso Basmati, a 42,50 EUR per tonnellata a decorrere dall'8 settembre 2021. Questo dazio viene calcolato secondo il metodo stabilito dall'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, basandosi sulla quantità di titoli d'importazione effettivamente rilasciati nel periodo precedente (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, pari a 420.172 tonnellate). Il regolamento riguarda tutti gli importatori di riso semigreggio nell'Unione europea e sostituisce il precedente dazio fissato dal Regolamento (UE) 2021/401. L'applicazione è immediata e obbligatoria in tutti gli Stati membri, rappresentando uno strumento di protezione del mercato agricolo comunitario attraverso il controllo delle importazioni da paesi terzi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1458 della Commissione del 7 settembre 2021 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1458 of 7 September 2021 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 September 2021

Testo normativo

8.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1458 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2021 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2021 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio ( 2 ) , istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. (2) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 420 172 tonnellate per il periodo dal 1 o settembre 2020 al 31 agosto 2021. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/401 della Commissione ( 3 ) . (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/401. (4) Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati è di 42,50 EUR/t. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/401 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2021 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE ( GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/401 della Commissione, del 5 marzo 2021, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 marzo 2021 ( GU L 79 dell'8.3.2021, pag. 7 ).

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