Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione del 14 settembre 2021 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione del 14 settembre 2021 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1475 of 14 September 2021 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2019/915 on imports of certain aluminium foil in rolls originating in the People’s Republic of China to imports of certain aluminium foil in rolls consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not
Testo normativo
15.9.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 325/24
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1475 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2021
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchiesta precedente e misure in vigore
(1)
Nel marzo 2013, a seguito di un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013
(
2
)
, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli («rotoli di piccole dimensioni») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,2 % e il 35,6 %.
(2)
Nel giugno 2019, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915
(
3
)
, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive («le misure in vigore») in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l’inchiesta di riesame»).
1.2.
Domanda
(3)
La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale si chiede di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
(4)
La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, sia nella fase di presentazione della domanda, sia per l’intera durata dell’inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente le richieste, che sono state accolte dalla Commissione, a parere della quale vi erano motivi sufficienti per mantenere riservata l’identità del richiedente.
(5)
La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui rotoli di piccole dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di piccole dimensioni attraverso la Thailandia nell’Unione, successivamente all’effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.
(6)
Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che i prezzi dei rotoli di piccole dimensioni spediti dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per i rotoli di piccole dimensioni.
1.3.
Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
(7)
Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010) e originari della RPC («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui attualmente si applicano le misure in vigore.
(8)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10, ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codici TARIC 7607111111 e 7607191011), («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).
(9)
Dall’inchiesta è emerso che i rotoli di piccole dimensioni esportati dalla RPC nell’Unione e quelli spediti dalla Thailandia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e devono essere quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.4.
Apertura
(10)
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta e il 21 dicembre 2020 ha disposto la registrazione delle importazioni di rotoli di piccole dimensioni, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione
(
4
)
(«il regolamento di apertura»).
1.5.
Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento
(11)
Il periodo dell’inchiesta è compreso tra il 1
o
gennaio 2016 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.
1.6.
Inchiesta
(12)
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC e della Thailandia, i produttori esportatori di quei paesi, gli importatori dell’Unione notoriamente interessati e l’industria dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. Sono stati messi a disposizione questionari e/o moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Thailandia e della RPC e agli importatori nell’Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati all’articolo 3 del regolamento di apertura.
(13)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
(14)
Due produttori dell’Unione si sono manifestati come parti interessate, mentre non sono pervenuti moduli di richiesta di esenzione né risposte ai questionari da soggetti della Thailandia, della RPC o di altri paesi.
2.
RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1.
Considerazioni generali
(15)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:
—
se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e l’Unione;
—
se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure antidumping in vigore;
—
se vi siano prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e
—
se vi siano elementi di prova dell’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.
(16)
Dato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda dimostravano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Thailandia, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
—
se le operazioni di assemblaggio sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto a misure; e
—
se il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione.
2.2.
Livello di collaborazione
(17)
Prima dell’apertura il governo della Thailandia ha fornito nomi e indirizzi di alcuni produttori thailandesi di fogli di alluminio per uso domestico. Come risulta dal precedente considerando (14) nessuno di questi né degli altri produttori/esportatori thailandesi si è manifestato né ha presentato una richiesta di esenzione.
(18)
Con la nota verbale dell’11 febbraio 2021 la Commissione ha informato il governo della Thailandia del fatto che, a causa dell’omessa collaborazione da parte di esportatori/produttori thailandesi, intendeva basare le proprie conclusioni relative all’esistenza di pratiche di elusione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili sarebbe potuta risultare meno favorevole per la parte interessata, e ha invitato il governo della Thailandia a presentare osservazioni.
(19)
Il governo della Thailandia ha risposto alla Commissione di essere stato informato dell’intenzione di Dingheng New Materials Co., Ltd. di collaborare e che, qualora non vi fosse collaborazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione avrebbe potuto impiegare i dati disponibili per le conclusioni relative all’esistenza di pratiche di elusione per quanto riguarda i produttori esportatori thailandesi.
(20)
La Commissione ha osservato che la società menzionata dal governo thailandese non aveva collaborato in questa inchiesta, ma nell’inchiesta parallela antielusione concernente le importazioni di rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio
(
5
)
. In questa inchiesta non si era manifestato nessun produttore thailandese del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(21)
Pertanto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all’esistenza di pratiche elusive riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda, associate ad altre fonti di informazioni come statistiche del commercio sulle importazioni e sulle esportazioni (tratte ad esempio da Eurostat e dal Global Trade Atlas («GTA»)] e dati accessibili al pubblico.
2.3.
Modificazione della configurazione degli scambi
(22)
La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta
(
6
)
.
Tabella 1
Importazioni di rotoli di piccole dimensioni nel periodo dell’inchiesta (
tonnellate
)
2016
2017
2018
2019
PR
RPC
299
471
308
596
414
Indice (base = 2016)
100
157
103
199
139
Percentuale delle importazioni totali
8 %
10 %
6 %
7 %
5 %
Thailandia
70
654
814
1 088
1 069
Indice (base = 2016)
100
934
1 163
1 555
1 527
Percentuale delle importazioni totali
2 %
13 %
17 %
12 %
14 %
Importazioni totali
3 904
4 891
4 914
8 838
7 751
Fonte:
Eurostat.
(23)
Tra il 2016 e la fine del periodo di riferimento si è registrato un forte incremento delle importazioni dalla Thailandia, che sono passate da 70 a 1 069 tonnellate. Al contempo la percentuale thailandese delle importazioni totali è salita dal 2 % al 14 %. Anche le importazioni dalla RPC sono aumentate ma a un ritmo assai più modesto, passando da 299 a 414 tonnellate. La percentuale cinese delle importazioni totali tuttavia è diminuita, passando dall’8 % al 5 %: in altre parole, dal quadruplo delle importazioni thailandesi a un terzo appena. Inoltre le importazioni dalla RPC si collocano ancora a volumi inferiori alle 610 tonnellate del 2013, l’epoca dell’inchiesta inziale.
(24)
La tabella 2 mostra l’andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la produzione di rotoli di piccole dimensioni dalla RPC alla Thailandia durante il periodo dell’inchiesta.
Tabella 2
Esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia nel periodo dell’inchiesta
(
7
)
(
tonnellate
)
2016
2017
2018
2019
PR
Bobine di fogli di alluminio (tonnellate)
50 111
52 950
62 799
68 755
71 668
Indice (base = 2016)
100
106
125
137
143
Rotoli di grandi dimensioni (tonnellate)
31 931
37 697
49 686
63 988
69 248
Indice (base = 2016)
100
118
156
200
217
Totale materie prime (tonnellate)
82 042
90 647
112 485
132 743
140 916
Indice (base = 2016)
100
110
137
162
172
Fonte:
Global Trade Atlas.
(25)
La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è l’alluminio primario. L’alluminio greggio è poi trasformato per produrre bobine di fogli di alluminio da cui, dopo un’ulteriore lavorazione, si ottengono fogli di alluminio per uso domestico in rotoli, di peso superiore a 10 chilogrammi («rotoli di grandi dimensioni») e/o rotoli di piccole dimensioni (di peso pari o inferiore a 10 chilogrammi). Le informazioni di cui la Commissione può disporre, traendole dalla domanda, dimostrano che la produzione dei rotoli di piccole dimensioni esportati dalla Thailandia nell’UE si effettua principalmente sfruttando come materia prima intermedia le bobine di fogli di alluminio o i rotoli di grandi dimensioni.
(26)
Dalla tabella 2 emerge che, a partire dal 2016, si è registrato un costante incremento delle esportazioni di queste materie prime dalla Cina verso la Thailandia. La Commissione ha osservato però che le due materie prime non si utilizzano soltanto per la produzione di rotoli di piccole dimensioni in Thailandia. Le bobine di fogli di alluminio, ad esempio, si utilizzano anche per la produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia. Questi rotoli di grandi dimensioni sono poi venduti sul mercato interno thailandese oppure esportati verso paesi terzi, tra cui l’Unione europea. Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono utilizzate come materia prima in vari altri settori, come quello dell’imballaggio o quello dell’isolamento. Pertanto solo una parte di queste importazioni di bobine di fogli di alluminio è effettivamente impiegata nel processo di produzione dei rotoli di piccole dimensioni.
(27)
I dati della tabella 2 relativi ai rotoli di grandi dimensioni inoltre comprendono anche rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione che sono classificati con gli stessi codici delle merci, ma non sono utilizzati per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico. Non si conosce la percentuale dei rotoli di grandi dimensioni importati in Thailandia relativa ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione, poiché per le importazioni thailandesi non sono disponibili dati così dettagliati. Dato però che non esistono elementi di prova del contrario, è ragionevole ipotizzare che in Thailandia il rapporto tra la produzione di fogli di alluminio destinati alla trasformazione e la produzione di fogli di alluminio per uso domestico sia rimasto stabile nell’arco del periodo dell’inchiesta. Semmai, alla luce della tendenza illustrata dalla tabella 1, la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è aumentata. Ciò significa che la tendenza al rialzo, osservata per tutti i tipi di rotoli di grandi dimensioni, si registra anche per i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico.
(28)
In ogni caso, il sensibile aumento dei volumi di importazioni di materie prime dalla RPC in Thailandia indica una crescente domanda di queste materie prime in Thailandia. Ciò può dipendere, almeno in parte, dall’incremento della produzione e delle esportazioni di rotoli di piccole dimensioni in Thailandia e dalla Thailandia.
(29)
L’incremento delle esportazioni thailandesi verso l’Unione, il parallelo calo delle importazioni cinesi rispetto alle importazioni thailandesi di rotoli di piccole dimensioni, e l’aumento delle esportazioni di materie prime dalla Cina verso la Thailandia nello stesso periodo costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Thailandia e Unione europea ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
2.4.
Natura delle pratiche di elusione per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica
(30)
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l’assemblaggio di pezzi/l’effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(31)
Dal momento che nessun produttore esportatore ha collaborato all’inchiesta, le conclusioni relative all’esistenza e alla natura di pratiche di elusione in Thailandia si sono basate sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base come illustrato nella precedente sezione 2.2.
(32)
Nella sua domanda il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano come in Thailandia i rotoli di piccole dimensioni fossero prodotti riavvolgendo i rotoli di grandi dimensioni provenienti direttamente dalla RPC o indirettamente da produttori thailandesi che si approvvigionano nella RPC delle materie prime per produrre rotoli di grandi dimensioni
(
8
)
. Il richiedente ha dimostrato che:
(1)
i produttori thailandesi non possiedono i macchinari necessari per produrre rotoli di piccole dimensioni a partire dall’alluminio primario, ma soltanto per riavvolgere, tagliare trasversalmente e longitudinalmente, ricuocere e svolgere altre operazioni di natura relativamente secondaria sui rotoli di grandi dimensioni. Ciò è stato altresì corroborato dalle informazioni presenti sui siti web di vari produttori thailandesi
(
9
)
;
(2)
i produttori thailandesi si approvvigionano di rotoli di grandi dimensioni direttamente dalla RPC oppure da produttori thailandesi di rotoli di grandi dimensioni che si approvvigionano della materia prima (bobine di fogli di alluminio) dalla RPC. Tale pratica è corroborata dalle risultanze dell’inchiesta parallela svolta dalla Commissione sui rotoli di grandi dimensioni;
(3)
tutti i produttori esportatori thailandesi noti di rotoli di piccole dimensioni, per i quali la Commissione dispone di informazioni tratte dalla domanda e da fonti accessibili al pubblico, sono imprese controllate da società cinesi che sono in grado di produrre rotoli di piccole dimensioni nella RPC, e li producono effettivamente. Rientrano in questo quadro le operazioni di assemblaggio attualmente svolte in Thailandia, su cui il richiedente ha fornito informazioni.
(33)
L’inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova di una sufficiente motivazione o giustificazione economica per l’importazione nell’Unione di rotoli di piccole dimensioni dalla Thailandia, oltre all’elusione del pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. In effetti le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il sito web di un produttore thailandese di rotoli di piccole dimensioni ha menzionato esplicitamente l’elusione di dazi antidumping tra le ragioni per avviare la produzione in Thailandia
(
10
)
.
2.5.
Inizio o sostanziale incremento delle operazioni
(34)
Per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base le operazioni di assemblaggio devono essere iniziate o aumentate sostanzialmente dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati devono essere originari del paese soggetto alle misure.
(35)
Nel 2015 e nel 2016 le importazioni dalla Thailandia nell’UE sono state trascurabili. Nel 2017 si è assistito a un marcato aumento delle esportazioni, che in quell’anno hanno raggiunto 654 tonnellate; a partire da allora si sono registrati ulteriori aumenti ogni anno. Le informazioni fornite dal richiedente in merito ai produttori esportatori thailandesi, nonché le informazioni accessibili al pubblico dimostrano che in Thailandia la costruzione di impianti per la produzione di rotoli di piccole dimensioni è iniziata nel 2016 e nel 2017, e per una società nel 2018. Le operazioni di assemblaggio sono quindi iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping.
(36)
A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda e sulle informazioni accessibili al pubblico per determinare l’origine delle materie prime usate nell’assemblaggio dei rotoli di piccole dimensioni in Thailandia. I produttori thailandesi che notoriamente esportano i propri prodotti nell’Unione sono tutti imprese controllate di produttori cinesi di rotoli di alluminio per uso domestico soggetti a dazi antidumping quando esportano dalla RPC. Inoltre dalle informazioni fornite dal richiedente emerge che una delle società thailandesi afferma di acquistare tutte le materie prime dalla società contigua Dingheng New Materials Co. Ltd. che, come si è dimostrato nella parallela inchiesta sui rotoli di grandi dimensioni
(
11
)
, eludeva i dazi antidumping sui rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla Cina. L’inchiesta non ha portato alla luce elementi di prova da cui emerge che le materie prime utilizzate da produttori esportatori thailandesi provengono da paesi diversi dalla Cina. Pertanto i pezzi utilizzati provengono dal paese soggetto alle misure.
2.6.
Valore dei pezzi e valore aggiunto
(37)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un’altra condizione per determinare l’elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, in questo caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. A causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti dal richiedente per stabilire se le soglie del 60 % e del 25 % fossero state rispettate.
(38)
Tenendo conto delle apparecchiature che i produttori esportatori noti impiegano nelle proprie fabbriche, come risulta dai relativi siti web e dalle informazioni fornite nella domanda, il processo di produzione in Thailandia può comportare tutt’al più alcune operazioni di rifinitura come il riavvolgimento, il taglio longitudinale o la ricottura.
(39)
Il richiedente ha dimostrato che per la produzione di rotoli di piccole dimensioni a partire da rotoli di grandi dimensioni o da bobine di fogli di alluminio, queste materie prime rappresentano quasi il 90 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato. Il richiedente ha dimostrato altresì che per entrambe le materie prime il valore aggiunto di questi pezzi era inferiore al 18 % e al 24 % rispettivamente.
(40)
La Commissione ha pertanto concluso che erano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
2.7.
Indebolimento degli effetti riparatori del dazio
(41)
Per la valutazione del possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure vigenti in termini di prezzi e/o di quantitativi, la Commissione ha utilizzato i volumi e i prezzi all’esportazione indicati da Eurostat. La Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’ambito dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2019 con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento: la differenza costituisce il livello di underselling.
(42)
Questo confronto dei prezzi ha dimostrato l’esistenza di un underselling del 29 %.
(43)
L’inchiesta ha stabilito inoltre che i quantitativi esportati e con i quali si sono eluse le misure in vigore sono significativi e rappresentano quasi il 14 % del volume totale delle importazioni di rotoli di piccole dimensioni durante il periodo di riferimento.
(44)
La Commissione ha concluso pertanto che l’effetto delle misure in vigore è indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta.
2.8.
Elementi di prova dell’esistenza del dumping
(45)
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping rispetto al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza per il prodotto simile.
(46)
Per stabilire i prezzi all’esportazione dalla Thailandia la Commissione ha utilizzato il prezzo medio all’esportazione dei rotoli di piccole dimensioni durante il periodo di riferimento, come indicato da Eurostat. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. I prezzi medi all’esportazione così stabiliti erano inferiori al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza: ciò dimostra l’esistenza del dumping.
3.
MISURE
(47)
Sulla base di tali risultanze, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di rotoli di piccole dimensioni originari della RPC è oggetto di elusione mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(48)
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(49)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 35,6 % applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto.
(50)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta.
4.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(51)
Il 24 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(52)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è esteso alle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarati originari della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111111 e 7607191011).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarate originarie della Thailandia, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
3. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 35,6 % applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161.
Articolo 3
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
2. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (
GU L 431 del 21.12.2020, pag. 42
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (
GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48
).
(
6
)
Non è possibile confrontare direttamente i dati sulle importazioni che compaiono nel presente regolamento con quelli pubblicati dopo l’inchiesta iniziale o quella di riesame. L’inchiesta precedente impiegava dati concernenti l’UE-28, che comprendeva il Regno Unito, mentre l’inchiesta attuale, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione nel 2020, si riferisce soltanto all’UE-27.
(
7
)
Le quantità di bobine di fogli di alluminio sono state adattate, per quanto possibile, in modo da corrispondere alle bobine di fogli di alluminio che si possono effettivamente utilizzare per produrre fogli di alluminio per uso domestico e non, per esempio, nell’industria tipografica, sulla base delle descrizioni di prodotti specifici nel GTA.
(
8
)
Il richiedente ha fornito informazioni relative a un’inchiesta in corso condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri. Secondo il richiedente tale inchiesta, riguardante l’elusione dei dazi antidumping, si sarebbe conclusa con sanzioni a carico di due produttori esportatori thailandesi. Per motivi di riservatezza concernenti le inchieste in corso condotte dall’OLAF, attualmente non sono accessibili al pubblico altre informazioni.
(
9
)
Ad esempio, http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html.
(
10
)
Il richiedente ha fornito una copia della pagina web in cui sono menzionati i dazi antidumping nell’allegato 5 della domanda. L’attuale versione del sito web, che non menziona più l’elusione dei dazi antidumping, è disponibile a questo indirizzo: http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (ultimo accesso 23 febbraio 2021). Si noti che nella pagina LinkedIn della società si legge ancora: «È stata aperta una fabbrica in Thailandia per eliminare le aliquote antidumping dei mercati europei e indiani», https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/ (ultimo accesso 25 febbraio 2021). Un altro sito web segnala: «per risolvere il problema dei dazi antidumping, costruiamo un’altra fabbrica in Thailandia», https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (ultimo accesso 25 maggio 2021). Un’altra società thailandese menziona il fatto che sulle importazioni dalla Thailandia non gravano dazi antidumping, https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792⟨=en (ultimo accesso 25 febbraio 2021).
(
11
)
GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48
.
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