Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 1500/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1500 della Commissione, del 23 luglio 2025, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025

Pubblicato: 23/07/2025 In vigore dal: 23/07/2025 Documento ufficiale

Quali Stati sono considerati applicanti CORSIA per il 2025 secondo la normativa UE e quali sono esclusi?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1500 della Commissione europea stabilisce l'elenco annuale degli Stati che applicano CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), il regime internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio nel trasporto aereo. Questo elenco è rilevante per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni (EU ETS) nell'Unione europea. Il regolamento include 96 Stati che hanno notificato all'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) l'intenzione di applicare CORSIA nel 2025, dalla lista allegata che comprende paesi come Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia, Messico e molti altri. Sono esclusi dall'elenco i paesi dello Spazio economico europeo (SEE), la Svizzera e il Regno Unito, poiché le loro rotte rientrano nei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. Inoltre, San Marino e Monaco, pur figurando nell'elenco ICAO, sono stati esclusi dal regolamento UE perché non dispongono di aeroporti né hanno effettuato voli su tratte CORSIA rilevanti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1500 della Commissione, del 23 luglio 2025, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1500 of 23 July 2025 on the list of States which are considered to be applying CORSIA for the purposes of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council for emissions in 2025

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1500 24.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1500 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2025 relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2025 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE. (2) La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l'85 % delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. La direttiva ha escluso dall'elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. (4) Per il 2025, l'inclusione nell'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell'ICAO, da parte di uno Stato, dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell'anno. Il segretariato dell'ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. (5) L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell'ICAO per il 2025 comprende San Marino e Monaco. Questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell'allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2025 figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj ). ALLEGATO Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2025 1. Afghanistan 2. Albania 3. Antigua e Barbuda 4. Armenia 5. Australia 6. Azerbaigian 7. Bahamas 8. Bahrein 9. Barbados 10. Belize 11. Benin 12. Bosnia-Erzegovina 13. Botswana 14. Burkina Faso 15. Cambogia 16. Camerun 17. Canada 18. Comore 19. Isole Cook 20. Costa Rica 21. Costa d'Avorio 22. Cuba 23. Repubblica democratica del Congo 24. Repubblica dominicana 25. Ecuador 26. El Salvador 27. Guinea equatoriale 28. Gabon 29. Georgia 30. Ghana 31. Grenada 32. Guatemala 33. Guyana 34. Haiti 35. Honduras 36. Indonesia 37. Iraq 38. Israele 39. Giamaica 40. Giappone 41. Kazakhstan 42. Kenya 43. Kiribati 44. Kuwait 45. Madagascar 46. Malawi 47. Malaysia 48. Maldive 49. Mali 50. Isole Marshall 51. Mauritania 52. Maurizio 53. Messico 54. Micronesia 55. Moldova 56. Montenegro 57. Namibia 58. Nauru 59. Nuova Zelanda 60. Nigeria 61. Macedonia del Nord 62. Oman 63. Palau 64. Papua Nuova Guinea 65. Filippine 66. Qatar 67. Ruanda 68. Saint Kitts e Nevis 69. Santa Lucia 70. Saint Vincent e Grenadine 71. Samoa 72. Arabia Saudita 73. Serbia 74. Seychelles 75. Sierra Leone 76. Singapore 77. Isole Salomone 78. Corea del Sud 79. Sud Sudan 80. Suriname 81. Tanzania 82. Thailandia 83. Gambia 84. Timor Leste 85. Tonga 86. Trinidad e Tobago 87. Turchia 88. Tuvalu 89. Uganda 90. Ucraina 91. Emirati arabi uniti 92. Stati Uniti 93. Uruguay 94. Vanuatu 95. Zambia 96. Zimbabwe ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1500/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il CORSIA è il regime internazionale di compensazione delle emissioni aeree gestito dall'ICAO e coordinato con l'EU ETS (sistema di scambio di quote di emissioni). Compagnie aeree, operatori aeroportuali e consulenti ambientali devono verificare se gli Stati di partenza e arrivo dei voli sono inclusi nell'elenco CORSIA per determinare gli obblighi di compliance e compensazione delle emissioni di CO2 nel trasporto aereo internazionale.

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