Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1514 della Commissione, del 28 luglio 2025, che garantisce la protezione nell'Unione all'indicazione geografica អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1514 della Commissione, del 28 luglio 2025, che garantisce la protezione nell'Unione all'indicazione geografica អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1514 of 28 July 2025 granting protection in the Union to the Geographical Indication អំបិលកំពតកែប / Kampot-Kep Salt registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1514
29.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1514 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2025
che garantisce la protezione nell'Unione all'indicazione geografica «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(
1
)
, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra
(
2
)
, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
(2)
A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 1° novembre 2024 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt», oggetto della domanda depositata dalla Cambogia, è stato iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra.
(3)
A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell'indicazione geografica «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt» è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni.
(4)
A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell'indicazione geografica «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che esse sono soddisfatte.
(5)
Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt».
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «អំបិលកំពតកែប/Kampot-Kep Salt», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell'Unione.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe «sale«.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj
.
(
2
)
Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15
, ELI
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/7103, 25.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7103/oj
.
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1514/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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