Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1530 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1530 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1530 of 10 October 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
15.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 257/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1530 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(
1
)
, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo in materia plastica di forma rettangolare, delle dimensioni di circa 18 × 5 × 2 mm. L'articolo è munito di un cavetto di plastica che permette di fissarlo a un telefono cellulare e di una guarnizione in gomma.
L'articolo è destinato a proteggere le uscite USB di un modello specifico di telefono cellulare.
L'articolo protegge il telefono cellulare dall'acqua e dalla polvere.
3926 90 97
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 .
L'articolo non costituisce parte di un telefono cellulare ai sensi della nota 2 della sezione XVI, in quanto il funzionamento meccanico o elettrico del telefono cellulare non è influenzato dall'articolo (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 15 maggio 2014, caso C-297/13
Data I/O
, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, punto 35, e del 20 novembre 2014, caso C-666/13
Rohm Semiconductor
, ECLI:EU:C:2014:2388, punto 46).
L'articolo serve unicamente a proteggere il telefono cellulare. È quindi esclusa la classificazione alla voce 8517 , come parte riconoscibile, destinata esclusivamente o principalmente ai telefoni per reti cellulari.
L'articolo deve essere classificato in base al materiale costitutivo che gli conferisce il suo carattere essenziale. La materia plastica conferisce all'articolo il suo carattere essenziale, in quanto la sua presenza è predominante in termini di quantità e a causa del suo ruolo determinante per quanto concerne il suo uso.
L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie plastiche.
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