Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1536/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 della Commissione, del 29 luglio 2025, che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE

Pubblicato: 29/07/2025 In vigore dal: 29/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 della Commissione, del 29 luglio 2025, che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1536 of 29 July 2025 setting out the procedure concerning the mobilisation of the enhanced emergency capacity of the EU Health Task Force

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1536 30.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1536 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2025 che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( 1 ) , in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ("ECDC") ha istituito la task force sanitaria dell'UE ("EUHTF"), che comprende una capacità permanente e una capacità di emergenza rafforzata per sostenere la prevenzione delle epidemie e la preparazione e la risposta alle stesse. (2) La capacità permanente coordina tutte le attività dell'EUHTF e ne gestisce le procedure, le modalità di lavoro, gli obiettivi, i compiti e la pianificazione annuale del lavoro. La capacità di emergenza rafforzata serve a sfruttare al massimo tutte le risorse dell'EUHTF, vale a dire sia la capacità permanente che il gruppo di esperti, per agevolare la risposta a un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. (3) Se la Commissione riconosce un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la capacità di emergenza rafforzata deve essere mobilitata su richiesta congiunta degli Stati membri e della Commissione. Tale mobilitazione dovrebbe essere effettuata dall'ECDC. (4) La mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata mira ad agevolare la risposta dell'EUHTF durante un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione attraverso il coinvolgimento degli esperti dell'EUHTF in aggiunta alla capacità permanente e la loro assistenza agli Stati membri che ne fanno richiesta. Tale assistenza può comprendere l'invio di esperti dell'EUHTF in tali Stati membri o il sostegno a distanza. (5) Durante un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero consultarsi in seno al comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2371 sulla necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata. (6) Una volta mobilitata la capacità di emergenza rafforzata, ogni Stato membro dovrebbe poter presentare una richiesta di assistenza all'ECDC. L'ECDC dovrebbe informare il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito alle richieste di assistenza ricevute dagli Stati membri. (7) L'ECDC dovrebbe informare periodicamente il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito ai principali risultati delle attività svolte dalla capacità di emergenza rafforzata in assistenza agli Stati membri. (8) La procedura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   A seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri e la Commissione si consultano in seno al comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento al fine di valutare la necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata. 2.   Se almeno due Stati membri e la Commissione concordano sulla necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata, la Commissione presenta senza indugio una richiesta congiunta di mobilitazione all'ECDC e ne informa le altre agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria. Articolo 2 1.   A seguito del ricevimento della richiesta congiunta conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, l'ECDC mobilita la capacità di emergenza rafforzata e informa senza indugio tutti gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alle modalità pratiche per la presentazione all'ECDC delle richieste di assistenza degli esperti dell'EUHTF. 2.   L'ECDC informa il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito alle richieste di assistenza degli esperti dell'EUHTF presentate dagli Stati membri. L'ECDC valuta le necessità di assistenza e si coordina con la Commissione e con il comitato per la sicurezza sanitaria per stabilire l'ordine di priorità delle richieste ricevute, tenendo conto delle necessità degli Stati membri che hanno richiesto assistenza e delle risorse dell'EUHTF. Articolo 3 La mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata termina con la fine dell'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione durante la quale è stata mobilitata. Articolo 4 L'ECDC monitora tutte le attività svolte dalla capacità di emergenza rafforzata e prepara relazioni mensili per il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione sui principali risultati di tali attività. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/851/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ( GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1536/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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