Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1556 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1556 della Commissione, del 22 luglio 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1556 of 22 July 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1556
6.8.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1556 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2025
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2025
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Articolo monouso, avente lunghezza di circa 28 cm e larghezza di circa 12 cm, costituito da un tessuto circolare a maglia densa di fibre sintetiche o artificiali.
Da un lato, l’articolo è chiuso con una cucitura. Dall’altro lato, l’articolo presenta un’apertura con un orlo fortemente elasticizzato della larghezza di circa 3 cm.
All’importazione, l’articolo è presentato come prefiltro; una sorta di rivestimento filtrante per cestelli skimmer (cestelli di plastica con struttura a rete; sono inseriti negli scarichi di una piscina per catturare foglie e sporcizia prima che l’acqua sia convogliata verso il filtro della piscina).
(Cfr. immagine)
(
*1
)
5911 90 99
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 d) della sezione XI, dalla nota 8 b) del capitolo 59, nonché dal testo dei codici 5911 , 5911 90 e 5911 90 99 .
Grazie all’elasticità e al diametro dell’orlo, l’articolo può essere utilizzato in cestelli di diametri diversi. La forma allungata e il materiale flessibile consentono all’articolo di rivestire completamente i cestelli. Il tessuto poroso a maglia densa (per un’efficiente filtrazione dell’acqua) resiste all’acqua e al cloro ed è idoneo a filtrare sporcizia e detriti dall’acqua di una piscina. L’articolo presenta quindi particolari caratteristiche oggettive che lo identificano come destinato a essere utilizzato all’interno dei cestelli skimmer per filtrare sporcizia e detriti dall’acqua di una piscina ai sensi della nota 8 b) del capitolo 59. (Cfr. anche il primo paragrafo della NESA della voce 5911 ).
L’articolo va quindi classificato nel codice NC 5911 90 99 come prodotti e manufatti tessili, per usi tecnici, di cui alla nota 8 del capitolo 59.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1556/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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