Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Regulation (EU) 2019/1561 of 17 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlormequat in cultivated fungi (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
18.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 240/1
REGOLAMENTO (UE) 2019/1561 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2019
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza clormequat sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)
Tali LMR sono stati modificati di recente dal regolamento (UE) 2017/693
(
2
)
a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. In tale contesto un LMR provvisorio per i funghi coltivati è stato fissato a 0,9 mg/kg sulla base di dati di monitoraggio che mostrano che, nei funghi coltivati non trattati, sono stati rilevati residui a un livello superiore al limite di determinazione, che possono derivare da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat.
(3)
I coltivatori di funghi hanno presentato alla Commissione dati recenti di monitoraggio relativi nello specifico ai funghi orecchioni che mostrano che i residui rilevati in tali prodotti sono più elevati rispetto all'attuale LMR provvisorio fissato per i funghi coltivati. Tali residui derivano da una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con clormequat. Diversi Stati membri hanno presentato ulteriori dati di monitoraggio, provenienti da controlli ufficiali condotti specificamente sui funghi orecchioni, che hanno confermato tali risultati.
(4)
La Germania ha elaborato e valutato una domanda di modifica dell'LMR esistente a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione.
(5)
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere scientifico sull'LMR proposto
(
3
)
. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(6)
Nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che la modifica dell'LMR richiesta dalla Germania era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(7)
Alla luce delle conclusioni dell'Autorità relativamente al rischio per i consumatori, l'LMR per i funghi orecchioni dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 95 percentile di tutti i risultati del campionamento, mantenendo invariato l'LMR esistente per altri tipi di funghi coltivati. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 13 aprile 2021.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (
GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1
).
(
3
)
Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it:
Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms. EFSA Journal
2019; 17(5):5707.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1)
nell'allegato II, la colonna relativa al clormequat è soppressa;
2)
nell'allegato III, parte A, è aggiunta la colonna seguente relativa al clormequat:
«
Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR
(
1
)
Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)
(1)
(2)
(3)
0100000
FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO
0110000
Agrumi
0,01
(
*1
)
0110010
Pompelmi
0110020
Arance dolci
0110030
Limoni
0110040
Limette/lime
0110050
Mandarini
0110990
Altri (2)
0120000
Frutta a guscio
0,01
(
*1
)
0120010
Mandorle dolci
0120020
Noci del Brasile
0120030
Noci di anacardi
0120040
Castagne e marroni
0120050
Noci di cocco
0120060
Nocciole
0120070
Noci del Queensland
0120080
Noci di pecàn
0120090
Pinoli
0120100
Pistacchi
0120110
Noci comuni
0120990
Altri (2)
0130000
Pomacee
0130010
Mele
0,01
(
*1
)
0130020
Pere
0,07 (+)
0130030
Cotogne
0,01
(
*1
)
0130040
Nespole
0,01
(
*1
)
0130050
Nespole del Giappone
0,01
(
*1
)
0130990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
0140000
Drupacee
0,01
(
*1
)
0140010
Albicocche
0140020
Ciliege (dolci)
0140030
Pesche
0140040
Prugne
0140990
Altri (2)
0150000
Bacche e piccola frutta
0151000
a)
Uve
0,05
0151010
Uve da tavola
0151020
Uve da vino
0152000
b)
Fragole
0,01
(
*1
)
0153000
c)
Frutti di piante arbustive
0,01
(
*1
)
0153010
More di rovo
0153020
More selvatiche
0153030
Lamponi (rossi e gialli)
0153990
Altri (2)
0154000
d)
Altra piccola frutta e bacche
0,01
(
*1
)
0154010
Mirtilli
0154020
Mirtilli giganti americani
0154030
Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040
Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154050
Rosa canina (cinorrodonti)
0154060
More di gelso (nero e bianco)
0154070
Azzeruoli
0154080
Bacche di sambuco
0154990
Altri (2)
0160000
Frutta varia con
0,01
(
*1
)
0161000
a)
Frutta con buccia commestibile
0161010
Datteri
0161020
Fichi
0161030
Olive da tavola
0161040
Kumquat
0161050
Carambole
0161060
Cachi
0161070
Jambul/jambolan
0161990
Altri (2)
0162000
b)
Frutti piccoli con buccia non commestibile
0162010
Kiwi (verdi, rossi, gialli)
0162020
Litci
0162030
Frutti della passione/maracuja
0162040
Fichi d'India/fichi di cactus
0162050
Melastelle/cainette
0162060
Cachi di Virginia
0162990
Altri (2)
0163000
c)
Frutti grandi con buccia non commestibile
0163010
Avocado
0163020
Banane
0163030
Manghi
0163040
Papaie
0163050
Melograni
0163060
Cerimolia/cherimolia
0163070
Guaiave/guave
0163080
Ananas
0163090
Frutti dell'albero del pane
0163100
Durian
0163110
Anona/graviola/guanabana
0163990
Altri (2)
0200000
ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0210000
Ortaggi a radice e tubero
0,01
(
*1
)
0211000
a)
Patate
0212000
b)
Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010
Radici di cassava/manioca
0212020
Patate dolci
0212030
Ignami
0212040
Maranta/arrow root
0212990
Altri (2)
0213000
c)
Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero
0213010
Bietole
0213020
Carote
0213030
Sedano rapa
0213040
Barbaforte/rafano/cren
0213050
Topinambur
0213060
Pastinaca
0213070
Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo
0213080
Ravanelli
0213090
Salsefrica
0213100
Rutabaga
0213110
Rape
0213990
Altri (2)
0220000
Ortaggi a bulbo
0,01
(
*1
)
0220010
Aglio
0220020
Cipolle
0220030
Scalogni
0220040
Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0220990
Altri (2)
0230000
Ortaggi a frutto
0,01
(
*1
)
0231000
a)
Solanacee e malvacee
0231010
Pomodori
0231020
Peperoni
0231030
Melanzane
0231040
Gombi
0231990
Altri (2)
0232000
b)
Cucurbitacee con buccia commestibile
0232010
Cetrioli
0232020
Cetriolini
0232030
Zucchine
0232990
Altri (2)
0233000
c)
Cucurbitacee con buccia non commestibile
0233010
Meloni
0233020
Zucche
0233030
Cocomeri/angurie
0233990
Altri (2)
0234000
d)
Mais dolce
0239000
e)
Altri ortaggi a frutto
0240000
Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
0,01
(
*1
)
0241000
a)
Cavoli a infiorescenza
0241010
Cavoli broccoli
0241020
Cavolfiori
0241990
Altri (2)
0242000
b)
Cavoli a testa
0242010
Cavoletti di Bruxelles
0242020
Cavoli cappucci
0242990
Altri (2)
0243000
c)
Cavoli a foglia
0243010
Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020
Cavoli ricci
0243990
Altri (2)
0244000
d)
Cavoli rapa
0250000
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili
0,01
(
*1
)
0251000
a)
Lattughe e insalate
0251010
Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020
Lattughe
0251030
Scarole/indivia a foglie larghe
0251040
Crescione e altri germogli e gemme
0251050
Barbarea
0251060
Rucola
0251070
Senape juncea
0251080
Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990
Altri (2)
0252000
b)
Foglie di spinaci e simili
0252010
Spinaci
0252020
Portulaca/porcellana
0252030
Bietole da foglia e da costa
0252990
Altri (2)
0253000
c)
Foglie di vite e specie simili
0254000
d)
Crescione acquatico
0255000
e)
Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000
f)
Erbe fresche e fiori commestibili
0256010
Cerfoglio
0256020
Erba cipollina
0256030
Foglie di sedano
0256040
Prezzemolo
0256050
Salvia
0256060
Rosmarino
0256070
Timo
0256080
Basilico e fiori commestibili
0256090
Foglie di alloro/lauro
0256100
Dragoncello
0256990
Altri (2)
0260000
Legumi
0,01
(
*1
)
0260010
Fagioli (con baccello)
0260020
Fagioli (senza baccello)
0260030
Piselli (con baccello)
0260040
Piselli (senza baccello)
0260050
Lenticchie
0260990
Altri (2)
0270000
Ortaggi a stelo
0,01
(
*1
)
0270010
Asparagi
0270020
Cardi
0270030
Sedani
0270040
Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270050
Carciofi
0270060
Porri
0270070
Rabarbaro
0270080
Germogli di bambù
0270090
Cuori di palma
0270990
Altri (2)
0280000
Funghi, muschi e licheni
0280010
Funghi coltivati
0,9 (+)
0280020
Funghi selvatici
0,01
(
*1
)
0280990
Muschi e licheni
0,01
(
*1
)
0290000
Alghe e organismi procarioti
0,01
(
*1
)
0300000
LEGUMI SECCHI
0,01
(
*1
)
0300010
Fagioli
0300020
Lenticchie
0300030
Piselli
0300040
Lupini/semi di lupini
0300990
Altri (2)
0400000
SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI
0401000
Semi oleaginosi
0401010
Semi di lino
0,01
(
*1
)
0401020
Semi di arachide
0,01
(
*1
)
0401030
Semi di papavero
0,01
(
*1
)
0401040
Semi di sesamo
0,01
(
*1
)
0401050
Semi di girasole
0,01
(
*1
)
0401060
Semi di colza
7 (+)
0401070
Semi di soia
0,01
(
*1
)
0401080
Semi di senape
0,01
(
*1
)
0401090
Semi di cotone
0,7
0401100
Semi di zucca
0,01
(
*1
)
0401110
Semi di cartamo
0,01
(
*1
)
0401120
Semi di borragine
0,01
(
*1
)
0401130
Semi di camelina/dorella
0,01
(
*1
)
0401140
Semi di canapa
0,01
(
*1
)
0401150
Semi di ricino
0,01
(
*1
)
0401990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
0402000
Frutti oleaginosi
0,01
(
*1
)
0402010
Olive da olio
0402020
Semi di palma
0402030
Frutti di palma
0402040
Capoc
0402990
Altri (2)
0500000
CEREALI
0500010
Orzo
3
0500020
Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0,01
(
*1
)
0500030
Mais/granturco
0,01
(
*1
)
0500040
Miglio
0,01
(
*1
)
0500050
Avena
15
0500060
Riso
0,01
(
*1
)
0500070
Segale
8
0500080
Sorgo
0,01
(
*1
)
0500090
Frumento
7
0500990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
0600000
TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE
0,05
(
*1
)
0610000
Tè
0620000
Chicchi di caffè
0630000
Infusioni di erbe da
0631000
a)
Fiori
0631010
Camomilla
0631020
Ibisco/rosella
0631030
Rosa
0631040
Gelsomino
0631050
Tiglio
0631990
Altri (2)
0632000
b)
Foglie ed erbe
0632010
Fragola
0632020
Rooibos
0632030
Mate
0632990
Altri (2)
0633000
c)
Radici
0633010
Valeriana
0633020
Ginseng
0633990
Altri (2)
0639000
d)
Altre parti della pianta
0640000
Semi di cacao
0650000
Carrube/pane di san Giovanni
0700000
LUPPOLO
0,05
(
*1
)
0800000
SPEZIE
0810000
Semi
0,05
(
*1
)
0810010
Anice verde
0810020
Grano nero/cumino nero
0810030
Sedano
0810040
Coriandolo
0810050
Cumino
0810060
Aneto
0810070
Finocchio
0810080
Fieno greco
0810090
Noce moscata
0810990
Altri (2)
0820000
Frutta
0,05
(
*1
)
0820010
Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020
Pepe di Sichuan
0820030
Carvi
0820040
Cardamomo
0820050
Bacche di ginepro
0820060
Pepe (nero, verde e bianco)
0820070
Vaniglia
0820080
Tamarindo
0820990
Altri (2)
0830000
Spezie da corteccia
0,05
(
*1
)
0830010
Cannella
0830990
Altri (2)
0840000
Spezie da radici e rizomi
0840010
Liquirizia
0,05
(
*1
)
0840020
Zenzero (10)
0,05
(
*1
)
0840030
Curcuma
0,05
(
*1
)
0840040
Barbaforte/rafano/cren (11)
0840990
Altri (2)
0,05
(
*1
)
0850000
Spezie da boccioli
0,05
(
*1
)
0850010
Chiodi di garofano
0850020
Capperi
0850990
Altri (2)
0860000
Spezie da pistilli di fiori
0,05
(
*1
)
0860010
Zafferano
0860990
Altri (2)
0870000
Spezie da arilli
0,05
(
*1
)
0870010
Macis
0870990
Altri (2)
0900000
PIANTE DA ZUCCHERO
0,01
(
*1
)
0900010
Barbabietole da zucchero
0900020
Canne da zucchero
0900030
Radici di cicoria
0900990
Altri (2)
1000000
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI
1010000
Prodotti ottenuti da
1011000
a)
Suini
1011010
Muscolo
0,3
1011020
Grasso
0,15
1011030
Fegato
1,5
1011040
Rene
1,5
1011050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1,5
1011990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1012000
b)
Bovini
1012010
Muscolo
0,3
1012020
Grasso
0,15
1012030
Fegato
1,5
1012040
Rene
1,5
1012050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1,5
1012990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1013000
c)
Ovini
1013010
Muscolo
0,3
1013020
Grasso
0,15
1013030
Fegato
1,5
1013040
Rene
1,5
1013050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1,5
1013990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1014000
d)
Caprini
1014010
Muscolo
0,3
1014020
Grasso
0,15
1014030
Fegato
1,5
1014040
Rene
1,5
1014050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1,5
1014990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1015000
e)
Equidi
1015010
Muscolo
0,3
1015020
Grasso
0,15
1015030
Fegato
1,5
1015040
Rene
1,5
1015050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1,5
1015990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1016000
f)
Pollame
1016010
Muscolo
0,05
1016020
Grasso
0,05
1016030
Fegato
0,15
1016040
Rene
0,15
1016050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
0,15
1016990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1017000
g)
Altri animali terrestri d'allevamento
1017010
Muscolo
0,3
1017020
Grasso
0,15
1017030
Fegato
1,5
1017040
Rene
1,5
1017050
Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1,5
1017990
Altri (2)
0,01
(
*1
)
1020000
Latte
0,5
1020010
Bovini
1020020
Ovini
1020030
Caprini
1020040
Equidi
1020990
Altri (2)
1030000
Uova di volatili
0,15
1030010
Galline
1030020
Anatre
1030030
Oche
1030040
Quaglie
1030990
Altri (2)
1040000
Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)
0,05
(
*1
)
1050000
Anfibi e rettili
0,01
(
*1
)
1060000
Animali invertebrati terrestri
0,01
(
*1
)
1070000
Animali vertebrati terrestri selvatici
0,3
1100000
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)
1200000
PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)
1300000
PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)
Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)
(+)
Dati di monitoraggio recenti indicano che i livelli di clormequat nelle pere sono in diminuzione, ma permangono al di sopra del limite di determinazione a motivo degli impieghi precedenti. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare un LMR provvisorio a un valore di 0,07 mg/kg. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se saranno presentate entro il 13 aprile 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0130020
Pere
(+)
Ai funghi orecchioni si applica il seguente LMR: 6 mg/kg I dati di monitoraggio indicano che può verificarsi la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati con paglia regolarmente trattata con clormequat. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se saranno presentate entro il 13 aprile 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
0280010
Funghi coltivati
(+)
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
0401060
Semi di colza
»
(
*1
)
Limite di determinazione analitica
(
1
)
Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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