Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1624 della Commissione del 20 settembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, para
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1624 della Commissione del 20 settembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1624 of 20 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/607 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China as extended to imports of steel ropes and cables consigned from Morocco and the Republic of Korea, whether declared as originating in these countries or not, following an expi
Testo normativo
21.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 244/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1624 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999
(
2
)
, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell’Ucraina («misure iniziali»).
(2)
Con il regolamento (CE) n. 1858/2005
(
3
)
, il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ha mantenuto le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004
(
4
)
. Le misure sono state abrogate il 1
o
maggio 2004, data in cui l’Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell’Unione europea. Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010
(
5
)
.
(3)
Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010
(
6
)
, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base («misura antielusione»). Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un’esenzione dalla misura antielusione in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi.
(4)
Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012
(
7
)
, il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni dalla Repubblica di Corea. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa.
(5)
Nell’aprile 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/607
(
8
)
, la Commissione, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito un dazio antidumping per quanto concerne le importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese esteso, tra l’altro, alla Repubblica di Corea.
(6)
I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore ammontano al 60,4 %.
1.2.
Richiesta di modifica del nome
(7)
Il 6 maggio 2020 Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, uno dei produttori esportatori coreani che hanno ottenuto un’esenzione dalla misura antielusione come indicato al considerando 3, ha informato la Commissione di avere modificato il proprio nome in Youngwire («Youngwire» o «società»).
(8)
Youngwire ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping esteso che le era stata concessa sotto il nome precedente.
(9)
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che Youngwire è stata oggetto di una riorganizzazione, anche attraverso l’acquisizione delle attività di un altro esportatore coreano che beneficia anch’esso dell’esenzione, ossia Dae Heung Industrial Co. Ltd.
(10)
La Commissione ha ritenuto che tali cambiamenti significativi, emersi nel contesto della richiesta di modifica del nome, avrebbero potuto incidere sull’ammissibilità della società ad un’esenzione dalle misure antielusione.
(11)
La Commissione ha pertanto ritenuto che vi fossero sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze sulla base delle quali è stata concessa l’esenzione a Youngwire sotto il nome precedente possano essere cambiate in misura significativa e che tali cambiamenti avessero carattere duraturo e giustificassero l’apertura di un riesame intermedio parziale.
1.3.
Apertura di un riesame intermedio parziale
(12)
Il 5 agosto 2021, sulla base delle informazioni di cui ai considerando da 9 a 11, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale limitato alla verifica dell’esenzione concessa a Youngwire sotto il nome precedente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L’obiettivo del riesame era stabilire se Youngwire abbia ancora diritto ad un’esenzione dalla misura antielusione.
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame
(13)
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2015 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per valutare, tra l’altro, una possibile modificazione della configurazione degli scambi in seguito alla riorganizzazione della società e quali eventuali procedure e controlli ha istituito Youngwire al fine di impedire che i prodotti cinesi siano venduti come coreani, eludendo in tal modo i dazi. Dati più dettagliati, compresi dati di vendita e di acquisto a livello di transazione, sono stati raccolti per il periodo dal 1
o
luglio 2020 al 30 giugno 2021 («periodo di riferimento»).
1.5.
Parti interessate
(14)
Nell’avviso di apertura
(
9
)
le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare al riesame. La Commissione inoltre ha specificamente informato Youngwire in merito all’apertura del riesame, invitandola a partecipare.
(15)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.5.1.
Questionari
(16)
La Commissione ha inviato un questionario a Youngwire, che ha anche presentato una risposta al questionario.
1.5.2.
Visita di verifica
(17)
La Commissione ha reperito e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se Youngwire abbia ancora diritto ad un’esenzione dalla misura antielusione. È stata effettuata una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi di Youngwire a Changwon e Busan, nella Repubblica di Corea.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(18)
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei successivi riesami in previsione della scadenza, ossia cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 e 7312109819), esteso agli stessi cavi spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813).
3.
VERIFICA DELL’ESENZIONE CONCESSA A YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE
(19)
Come indicato al considerando 12, l’attuale riesame intermedio parziale si è limitato a verificare se l’esenzione concessa a Youngwire sia ancora valida dopo la sua riorganizzazione. In particolare, l’inchiesta ha valutato se la società fosse impegnata in pratiche elusive, definite nell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.
(20)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha verificato in primo luogo l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi concernente Youngwire in seguito alla sua riorganizzazione e alla modifica del nome.
3.1.
Modificazione della configurazione degli scambi
(21)
Nel complesso le vendite all’esportazione di Youngwire nell’Unione si sono mantenute relativamente stabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza variazioni evidenti dopo la riorganizzazione. Sempre durante il periodo dell’inchiesta di riesame non si sono verificati aumenti delle importazioni dalla RPC prima o dopo la riorganizzazione.
(22)
Durante l’inchiesta antielusione, Youngwire era uno dei produttori collegati a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure iniziali. Non sono tuttavia emersi elementi di prova del fatto che tale rapporto sia stato instaurato o utilizzato per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC e pertanto l’esenzione è stata concessa. La presente inchiesta ha accertato che tale situazione è rimasta invariata dopo la riorganizzazione di Youngwire.
(23)
Dall’inchiesta è emerso inoltre che Youngwire ha acquistato un certo quantitativo del prodotto oggetto del riesame dalla sua società collegata nella RPC. Il prodotto oggetto del riesame acquistato dalla società collegata nella RPC prima e dopo la riorganizzazione e la modifica del nome tuttavia è stato rivenduto esclusivamente sul mercato interno della Repubblica di Corea e in altri mercati di esportazione, mentre non è stato esportato verso l’Unione. I volumi acquistati dalla società collegata inoltre non sono aumentati in seguito alla riorganizzazione. La Commissione ha pertanto concluso che non esistevano elementi di prova del fatto che né dopo la riorganizzazione di Youngwire né durante il periodo dell’inchiesta di riesame, si siano verificate modificazioni della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, concernenti la società.
3.2.
Trasbordo di cavi d’acciaio prodotti in Cina attraverso la società collegata nella Repubblica di Corea
(24)
La Commissione ha inoltre verificato l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, che indicherebbero un’elusione. A tale proposito, la Commissione ha valutato in primo luogo se la produzione effettiva di cavi d’acciaio della società fosse sufficiente e corrispondesse alle vendite all’esportazione nell’Unione. La Commissione ha riscontrato che di fatto la produzione di cavi d’acciaio della società era sufficiente e corrispondeva alle vendite all’esportazione nell’Unione.
(25)
In secondo luogo, come indicato al considerando 21, la società ha anche acquistato un certo quantitativo del prodotto oggetto del riesame dalla sua società collegata nella RPC. La Commissione ha esaminato le procedure e i controlli intesi a impedire che i prodotti cinesi siano venduti come coreani, eludendo in tal modo i dazi. La Commissione ha pertanto esaminato i sistemi informatici di Youngwire utilizzati per il tracciamento dei prodotti di produzione propria nel processo di produzione e vendita e ha svolto controlli sostanziali sulle prove documentali intese a garantire che solo i prodotti esportati nell’Unione e fabbricati dalla società beneficiavano dell’esenzione dalle misure antielusione. L’esame ha compreso anche la verifica sostanziale delle transazioni effettuate nell’intero periodo dell’inchiesta di riesame.
(26)
Dall’inchiesta è emerso che il sistema di tracciamento della società garantiva che i prodotti che beneficiavano dell’esenzione dalla misura antielusione erano fabbricati da Youngwire nei suoi impianti di produzione nella Repubblica di Corea.
(27)
Su questa base, la Commissione ha concluso che i prodotti oggetto del riesame esportati nel mercato dell’Unione potevano essere tracciati inequivocabilmente e che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la società non ha effettuato trasbordi di prodotti fabbricati in Cina nel mercato dell’Unione.
3.3.
Operazioni di assemblaggio
(28)
La Commissione ha anche valutato l’esistenza di eventuali indicazioni di elusione delle misure antidumping in vigore nelle operazioni di assemblaggio, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(29)
Secondo l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure vigenti nelle seguenti circostanze:
a)
le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; e
b)
il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione; e
c)
gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.
(30)
La Commissione ha raccolto e verificato informazioni dettagliate sull’approvvigionamento delle materie prime, sui processi di produzione e sulla contabilità dei costi di Youngwire. Dall’inchiesta è emerso che il valore delle materie prime importate e utilizzate nel processo di produzione non superava la soglia del 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha accertato inoltre che il valore aggiunto ai pezzi originato superava la soglia del 25 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(31)
Su tale base, l’inchiesta ha concluso che non esistevano operazioni di assemblaggio che sarebbero considerate elusive delle misure, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Alla luce di tali risultanze non è stato necessario valutare i restanti criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
4.
CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(32)
Sulla base di quanto precede, l’inchiesta non ha stabilito pratiche di elusione concernenti Youngwire. Il riesame intermedio parziale si conclude pertanto senza revocare l’esenzione dai dazi estesi concessa a Youngwire.
(33)
La Commissione ha stabilito inoltre che la modifica del nome è stata correttamente registrata presso le autorità pertinenti nella Repubblica di Corea. Alla luce delle risultanze del riesame intermedio parziale, la modifica del nome e la relativa riorganizzazione non hanno comportato nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione, né potevano pregiudicare i diritti dell’esportatore di beneficiare dell’esenzione dalle misure antielusione come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 e confermato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/607.
(34)
La modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 e in particolare l’esenzione dall’aliquota del dazio antidumping concessa alla società in questione.
(35)
La modifica del nome dovrebbe entrare in vigore alla data in cui la società ha informato la Commissione di avere modificato il proprio nome, come indicato al considerando 7.
(36)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C969.
(37)
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.
(38)
La Commissione ha ricevuto osservazioni solamente da Youngwire. La società concordava con le risultanze e le conclusioni della Commissione. Essa ha tuttavia sottolineato che in considerazione delle lunghe procedure, ossia dei tempi del presente riesame intermedio e del ritardo nell’apertura dello stesso, la società aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione sotto il nome di Young Heung Iron. In considerazione di ciò, la società ha chiesto che la modifica del nome prendesse effetto solo a partire dall’entrata in vigore dell’attuale regolamento o, in alternativa, ha chiesto alla Commissione di attribuire il codice addizionale A969 a Youngwire a partire dal 6 maggio 2020 e a Young Heung Iron & Steel Co., Ltd per il periodo compreso tra il 6 maggio 2020 e l’entrata in vigore dell’attuale regolamento. Secondo la società questa soluzione sarebbe in linea con le risultanze dell’inchiesta, in base alle quali i due nomi si riferivano alla stessa società.
(39)
A tale riguardo la Commissione ha concluso che Young Heung Iron & Steel Co., Ltd e Youngwire sono di fatto la stessa società ai fini del dazio antidumping. Poiché la società, sotto l’uno o l’altro nome, continua ad avere diritto all’esenzione dal dazio, la Commissione ha ritenuto opportuno che gli effetti del presente regolamento per quanto riguarda la modifica del nome della società si producano solo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(40)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 è così modificato:
«Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam»
A969»
è sostituito da
«YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam»
A969»
Il codice addizionale TARIC A969 precedentemente attribuito a Young Heung Iron & Steel Co., Ltd si applica a YOUNGWIRE, con effetto a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (
GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell’8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (
GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1
).
(
4
)
Avviso di scadenza di misure antidumping (
GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4
).
(
5
)
Avviso di scadenza di misure antidumping (
GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 400/2010, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (
GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 101 del 20.4.2018, pag. 40
).
(
9
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (
GU C 313 del 5.8.2021, pag. 9
).
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