Regolamento delegato (UE) 2024/1702 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Regolamento delegato (UE) 2024/1702 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1702 of 11 March 2024 amending Delegated Regulation (EU) No 1003/2013 as regards harmonisation of certain aspects of fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1702
18.6.2024
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1702 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2024
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(
1
)
, in particolare l’articolo 72, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione
(
2
)
specifica il tipo di commissioni, il calcolo e le modalità di pagamento per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
(2)
Nel 2018 sia l’esame del servizio di audit interno della Commissione che l’audit della Corte dei conti europea
(
3
)
sono giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento dell’Autorità basato su commissioni è inutilmente complesso. Per semplificare la riscossione delle commissioni e ridurre i rischi legati al calcolo errato o alla distribuzione inefficiente delle stesse occorre, ove opportuno e possibile, garantire la coerenza degli aspetti tecnici tra i diversi atti delegati sulle commissioni imposte dall’ESMA.
(3)
Per garantire la coerenza con le commissioni imposte dall’ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni, il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 dovrebbe essere allineato al regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione
(
4
)
.
(4)
Per coprire integralmente le spese dell’ESMA relative alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere determinate sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell’ESMA e di una ripartizione ragionevole delle spese generali fisse e variabili di quest’ultima.
(5)
Per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni al momento di determinare le commissioni di vigilanza dell’ESMA, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere calcolate solo in funzione del fatturato generato dalle attività di base del repertorio di dati sulle negoziazioni e dai suoi servizi accessori.
(6)
Al fine di garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all’ESMA e consentire a quest’ultima di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione contabile per la stima delle commissioni che le sono dovute dai repertori di dati sulle negoziazioni, l’anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione contabile per la determinazione del fatturato applicabile dovrebbe essere l’anno (n–2) rispetto all’anno per il quale l’ESMA impone commissioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.
(7)
Il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute.
(8)
In linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione
(
5
)
, le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti dall’ESMA e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l’accumulo di un avanzo importante. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni.
(9)
Per evitare una commissione di vigilanza eccessiva nell’anno di registrazione, un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato dovrebbe pagare una commissione di vigilanza iniziale il cui importo dovrebbe essere proporzionale al periodo durante il quale, in quel primo anno, il repertorio di dati sulle negoziazioni è stato registrato.
(10)
Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni che non sia stato già registrato a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
, le spese necessarie per esaminare e valutare attentamente le domande dovrebbero risultare inferiori in virtù della sinergia di esaminare congiuntamente lo stesso tipo di documenti. In caso di domande simultanee, il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe quindi pagare la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) 2015/2365 in forma ridotta.
(11)
Per un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato nel mese di dicembre, i costi amministrativi connessi alla commissione di vigilanza per il primo anno non sono proporzionati a tale commissione. Pertanto un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato a dicembre dovrebbe essere esentato dall’obbligo di pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui tale repertorio di dati sulle negoziazioni è stato registrato.
(12)
Per garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all’ESMA, quest’ultima dovrebbe calcolare la penalità in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
.
(13)
Per migliorare la trasparenza riguardo ai termini e alle procedure di pagamento delle commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni, è necessario stabilire entro quale periodo, o in quale data, i repertori di dati sulle negoziazioni debbano pagare una fattura dell’ESMA relativa alle commissioni. Per le commissioni annuali di vigilanza occorre specificare l’importo e la data limite entro la quale l’ESMA deve inviare le rispettive fatture ai repertori di dati sulle negoziazioni.
(14)
Per garantire tempistiche celeri, le commissioni di registrazione e di riconoscimento dovrebbero in ogni caso essere pagate entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.
(15)
Per semplificare ulteriormente i flussi di pagamento delle commissioni e garantire che l’ESMA disponga dei fondi necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza programmate, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere pagate in un’unica rata durante i primi tre mesi dell’anno civile per il quale sono dovute.
(16)
Per lasciare il tempo sufficiente al completamento dei processi interni di approvazione, agevolandoli, l’ESMA dovrebbe inviare le fatture per il pagamento delle commissioni annuali di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data di pagamento prevista.
(17)
Al fine di evitare incertezza giuridica per il processo di riscossione delle commissioni in corso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
(18)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013
Il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 è così modificato:
1)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Recupero integrale dei costi di vigilanza
Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:
a)
tutti i costi diretti e indiretti connessi alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni;
b)
tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Fatturato applicabile
1. Ai fini del presente regolamento i repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 tengono conti sottoposti a revisione contabile che operino una distinzione tra gli elementi seguenti:
a)
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.
I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono costituiti dai proventi dei servizi determinati ai sensi della lettera b).
2. Ai fini del presente regolamento i repertori di dati sulle negoziazioni registrati sia a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che a norma del regolamento (UE) 2015/2365 tengono conti sottoposti a revisione contabile che operino una distinzione tra gli elementi seguenti:
a)
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365;
c)
i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
d)
i proventi generati dai servizi accessori che sono direttamente connessi sia alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 che alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli a norma del regolamento (UE) 2015/2365.
I proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono costituiti dalla somma degli elementi seguenti:
a)
i proventi di cui al primo comma, lettera c);
b)
una quota dei proventi di cui al primo comma, lettera d).
La quota dei proventi di cui al primo comma, lettera d), è pari ai proventi di cui al medesimo comma, lettera a), divisi per la somma degli elementi seguenti:
a)
i proventi di cui al primo comma, lettera a);
b)
i proventi di cui al primo comma, lettera b).
3. Il fatturato applicabile di un determinato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) è costituito dalla somma degli importi di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), divisa per la somma degli importi di cui al presente paragrafo, lettere c) e d):
a)
i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);
b)
i proventi applicabili dei servizi accessori, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);
c)
i proventi totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);
d)
i proventi applicabili totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dai servizi accessori determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’esercizio (n–2);
4. I repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono all’ESMA, su base annua, i conti sottoposti a revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2. Tale trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni esercizio (n–1).
5. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n–2), l’ESMA stima il fatturato applicabile conformemente al paragrafo 3 ed estrapolando all’intero esercizio (n–2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’esercizio (n–2).
6. Se per l’esercizio (n–2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l’ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile per l’esercizio (n–1).
7. Se i proventi di cui al paragrafo 3 sono segnalati in una valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati tali proventi. A tal fine l’ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»
;
3)
l’articolo 4 è soppresso;
4)
all’articolo 6 è inserito il paragrafo 6
bis
seguente:
«6
bis
. Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni che non sia già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365 presenti contemporaneamente una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di registrazione dovuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 per intero e la commissione per l’estensione della registrazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.»
;
5)
all’articolo 7, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La commissione annuale di vigilanza totale e la commissione annuale di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato esercizio (n) sono calcolate come segue:
a)
la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio (n) è la stima delle spese relative alla vigilanza delle attività dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, inserita nel bilancio dell’ESMA per il medesimo esercizio;
b)
la commissione annuale di vigilanza a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per un determinato esercizio (n) è la commissione annuale di vigilanza totale calcolata in applicazione della lettera a), per tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio (n–1), in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell’articolo 3, paragrafo 3.
3. In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nell’anno della registrazione (anno (n)] il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale [“SF(n)”] pari a:
dove:
RF
=
la commissione di registrazione calcolata conformemente all’articolo 6;
k
=
.
Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato paga la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’ESMA dell’esito positivo della sua domanda ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.
Tuttavia un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stato registrato.»
;
6)
all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
*1
)
.
(
*1
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj
).»;"
7)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La commissione di registrazione di cui all’articolo 6 è dovuta all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.»
;
8)
gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 11
Pagamento della commissione annuale di vigilanza
1. La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7 per un determinato esercizio (n) è pagata in un’unica rata entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce.
L’ESMA non rimborsa la commissione annuale di vigilanza.
2. L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.
Articolo 12
Pagamento della commissione di riconoscimento
1. La commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è dovuta all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.
L’ESMA non rimborsa la commissione di riconoscimento.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio (n) entro la fine del terzo mese dell’anno civile per il quale è dovuta tale commissione. L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti la fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.»
.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1003/oj
).
(
3
)
Corte dei conti, Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2018 (
GU C 417 dell’11.12.2019, pag. 29
e
pag. 85
e segg.).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (
GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/360/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1702/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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