Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1706/2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1706 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Pubblicato: 11/03/2024 In vigore dal: 11/03/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2024/1706 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1706 of 11 March 2024 amending Delegated Regulation (EU) No 272/2012 as regards harmonisation of certain aspects of fees charged by the European Securities and Markets Authority to credit rating agencies

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1706 18.6.2024 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1706 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione ( 2 ) specifica il tipo di commissioni, il calcolo e le modalità di pagamento per quanto riguarda le commissioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito l’«Autorità») alle agenzie di rating del credito. (2) Nel 2018 sia l’esame del servizio di audit interno della Commissione che l’audit della Corte dei conti europea ( 3 ) sono giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento dell’Autorità basato su commissioni è inutilmente complesso. Per semplificare la riscossione delle commissioni e ridurre i rischi legati al calcolo errato o alla distribuzione inefficiente delle stesse, occorre garantire la coerenza degli aspetti tecnici tra i diversi atti delegati sulle commissioni imposte dall’Autorità ai soggetti sottoposti a vigilanza diretta. (3) Per coprire integralmente le spese dell’Autorità relative alla vigilanza delle agenzie di rating del credito, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere determinate sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell’Autorità e di una ripartizione ragionevole delle spese generali fisse e variabili di quest’ultima. (4) Al fine di garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni pagate all’Autorità e consentire a quest’ultima di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione per la stima delle commissioni che le sono dovute dalle agenzie di rating del credito, l’anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione per la determinazione del fatturato applicabile dovrebbe essere l’anno n-2 rispetto all’anno per il quale l’Autorità impone commissioni all’agenzia di rating del credito. (5) L’Autorità dovrebbe poter stabilire il proprio bilancio annuale nei tempi previsti, sulla base di dati certificati sul fatturato. Per facilitare il calcolo delle commissioni da parte dell’Autorità, le agenzie di rating del credito dovrebbero presentare conti sottoposti a revisione con una ripartizione tra servizi di base e servizi accessori. È opportuno fissare un termine entro il quale le agenzie di rating del credito devono presentare all’Autorità i propri conti sottoposti a revisione. (6) Il fatturato applicabile delle agenzie di rating del credito è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute. (7) Per garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all’Autorità, quest’ultima dovrebbe calcolare la penalità in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (8) In linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ( 5 ) , le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti dall’Autorità e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l’accumulo di un avanzo importante. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni. (9) Per semplificare ulteriormente la gestione delle commissioni e garantire che l’Autorità disponga dei fondi necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza programmate, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere pagate in un’unica rata durante i primi tre mesi dell’anno civile per il quale sono dovute. Le commissioni annuali di vigilanza non dovrebbero essere rimborsate. (10) La commissione di registrazione è intesa a coprire i costi sostenuti dall’Autorità per valutare se l’agenzia di rating del credito interessata soddisfi tutte le condizioni. Quando un’agenzia di rating del credito ritira la domanda che ha presentato, l’Autorità avrà già sostenuto dei costi e non dovrebbe essere tenuta pertanto a rimborsare le commissioni relative a detti costi. (11) Per evitare una commissione di vigilanza eccessiva nell’anno di registrazione, un’agenzia di rating del credito registrata dovrebbe pagare una commissione di vigilanza iniziale il cui importo dovrebbe essere proporzionale al periodo durante il quale, in quel primo anno, l’agenzia di rating del credito è stata registrata. (12) Per un’agenzia di rating del credito registrata nel mese di dicembre, i costi amministrativi connessi alla commissione di vigilanza per il primo anno non sono proporzionati a tale commissione. Pertanto un’agenzia di rating del credito registrata a dicembre dovrebbe essere esentata dall’obbligo di pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui tale agenzia di rating del credito è stata registrata. (13) Per semplificare il pagamento delle commissioni di certificazione, il 50 % della commissione dovrebbe essere rimborsato nel caso in cui un’agenzia di rating del credito ritiri la domanda prima che l’Autorità le abbia notificato che la domanda è completa. Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda dopo che l’Autorità le ha notificato che la domanda è completa, la commissione di certificazione non dovrebbe essere rimborsata. Le agenzie di rating del credito certificate non dovrebbero pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 272/2012 nell’anno durante il quale detta certificazione diventa effettiva. (14) Al fine di evitare incertezza giuridica per il processo di riscossione delle commissioni in corso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2025. (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 272/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 272/2012 Il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 è così modificato: 1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Recupero integrale dei costi di vigilanza Le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito coprono: a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall’Autorità sulle agenzie di rating del credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, compresi quelli derivanti dalla registrazione e dalla certificazione delle agenzie di rating del credito; b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti alle quali l’Autorità ha delegato compiti ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009; c) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che hanno prestato assistenza all’Autorità ai sensi dell’articolo 23 quater , paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies , paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Fatturato applicabile 1.   Ai fini del calcolo delle commissioni di cui all’articolo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, il fatturato applicabile per un determinato esercizio (n) è costituito dalle entrate dell’agenzia di rating provenienti dalle attività di rating e da servizi accessori pubblicate nei suoi conti sottoposti a revisione dell’anno (n-2). 2.   Se l’agenzia di rating non ha svolto attività nel corso dell’intero anno (n-2), le entrate applicabili sono stimate sulla base dell’estrapolazione di tale importo per l’intero esercizio. 3.   Le agenzie di rating del credito forniscono annualmente all’Autorità i conti sottoposti a revisione di cui al paragrafo 1. Tali conti distinguono tra entrate provenienti dalle attività di rating e da servizi accessori, e sono trasmessi all’Autorità per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n-1). 4.   Se le entrate di cui al paragrafo 1 sono segnalate in una valuta diversa dall’euro, l’Autorità converte dette entrate in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell’euro applicabile al periodo nel quale sono state registrate tali entrate. A tal fine l’Autorità utilizza il tasso di cambio di riferimento dell’euro pubblicato dalla Banca centrale europea.» ; 3) all’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) . ( *1 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ).»;" 4) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’importo da prendere in considerazione per il calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è la stima della spesa di cui alla lettera a), al netto della commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La commissione annuale di vigilanza è pagata in un’unica rata, da versare entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale si riferisce. L’Autorità invia alle agenzie di rating del credito interessate una nota di addebito che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali. La commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.» ; 5) all’articolo 6, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7.   L’Autorità non rimborsa una commissione di registrazione già pagata se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di registrazione prima che l’Autorità abbia adottato la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione, debitamente motivata. 8.   In deroga all’articolo 5, un’agenzia di rating del credito registrata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, paga nell’anno della sua registrazione una commissione di vigilanza iniziale calcolata come segue: commissione di un’agenzia di rating del credito per il primo anno di registrazione = commissione di registrazione * coefficiente Coefficiente = . Le agenzie di rating del credito pagano la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall’Autorità dell’esito positivo della registrazione ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della nota di addebito dell’Autorità. Tuttavia un’agenzia di rating del credito registrata durante il mese di dicembre non è tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui è stata registrata.» ; 6) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le agenzie di rating del credito certificate sono tenute a versare la commissione annuale di vigilanza entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale essa si riferisce. Almeno 30 giorni di calendario prima di tale data, l’Autorità invia alle agenzie di rating del credito certificate una fattura che specifica l’importo della commissione annuale di vigilanza.» ; 7) all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di certificazione prima che l’Autorità le abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’Autorità rimborsa la metà della commissione di certificazione. Se la domanda è ritirata dopo tale data, ma prima che l’Autorità adotti la decisione di certificazione o di rifiuto della certificazione, debitamente motivata, l’Autorità non rimborsa la commissione di certificazione. 4.   In deroga all’articolo 7, un’agenzia di rating del credito certificata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, è esentata dal pagamento della commissione di vigilanza nell’anno in cui la sua certificazione diventa effettiva. La commissione annuale di vigilanza deve essere corrisposta dall’agenzia di rating del credito certificata nell’anno successivo alla sua certificazione da parte dell’Autorità conformemente all’articolo 7.» . Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/272/oj ). ( 3 ) Corte dei conti, Relazione annuale sulle agenzie dell’UE per l’esercizio finanziario 2018 ( GU C 417 dell’11.12.2019, pag. 29 e pag. 85 e segg.). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1706/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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