Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gailtaler Speck» (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1721 of 12 November 2018 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Gailtaler Speck’ (PGI)]
Testo normativo
15.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 287/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1721 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Gailtaler Speck», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Gailtaler Speck» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione, del 10 luglio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero o Queso de la Palma, Olio d'oliva extra vergine Thrapsano, Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt) (
GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 4
).
(
3
)
GU C 195 del 7.6.2018, pag. 47
.
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