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Regolamento UE 1754/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1754 della Commissione del 4 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

Pubblicato: 04/10/2021 In vigore dal: 04/10/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2021/1754 riguardo all'applicazione simultanea dei dazi antidumping e delle misure di salvaguardia sui prodotti di acciaio?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1754 modifica il precedente Regolamento UE 2019/1382 per impedire l'applicazione contemporanea di dazi antidumping/antisovvenzioni e dazi di salvaguardia sugli stessi prodotti di acciaio. La normativa si applica agli importatori di prodotti siderurgici dalla Turchia, in particolare ai prodotti piatti laminati a caldo, e riguarda specificamente le società turche elencate nell'allegato (come Çolakoğlu Metalurji, Gruppo Erdemir e altre). In pratica, quando scatta la misura di salvaguardia (dazio tariffario oltre contingente del 25%), il dazio antidumping originariamente dovuto viene azzerato (ridotto allo 0,0%), evitando così una doppia tassazione che graverebbe eccessivamente sulle importazioni. Questo meccanismo è rilevante per le aziende importatrici di acciaio e per i commercialisti che gestiscono la classificazione doganale e il calcolo dei dazi, poiché richiede l'applicazione della corretta aliquota a seconda che sia attiva o meno la salvaguardia.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1754 della Commissione del 4 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1754 of 4 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1382 amending certain Regulations imposing anti-dumping or anti-subsidy measures on certain steel products subject to a safeguard measure

Testo normativo

5.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1754 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ( 2 ) , la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ( 3 ) , la Commissione ha prorogato l’applicazione della salvaguardia di tre anni, fino al 30 giugno 2024. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione ( 4 ) , la Commissione ha istituito un meccanismo che impedisce l’applicazione simultanea del suddetto dazio tariffario oltre contingente e di misure antidumping e/o compensative applicabili anche ad alcuni prodotti di acciaio. (3) A tal fine l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 elencava tutte le misure antidumping e antisovvenzioni applicabili a prodotti soggetti anche a misure di salvaguardia all’epoca e specificava il dazio antidumping e/o antisovvenzioni che dovrebbe applicarsi qualora diventasse applicabile la tariffa oltre contingente. (4) Il 6 luglio 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione ( 5 ) , la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia. (5) Il meccanismo che impedisce l’applicazione simultanea delle misure dovrebbe applicarsi a tali prodotti in quanto essi sono soggetti anche alla misura di salvaguardia. È pertanto opportuno modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 al fine di includervi il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100. (6) Al fine di garantire la trasparenza per gli operatori economici, ogni regolamento che istituisce misure antidumping e/o antisovvenzioni per i prodotti siderurgici soggetti anche alla misura di salvaguardia includerà, in futuro, disposizioni specifiche che ne impediranno l’applicazione simultanea con il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 è così modificato: 1. nell’allegato 1.B «Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia» è aggiunto il paragrafo seguente: «20) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1100 DELLA COMMISSIONE, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia ( GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32 ).»; 2. Nell’allegato 2 «Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia» è aggiunto il seguente allegato 2.19: « A LLEGATO 2.19 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia ( GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Turchia Çolakoğlu Metalurji A.Ş. C602 7,3  % 0,0  % Turchia Gruppo Erdemir: — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. — İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. C603 5,0  % 0,0  % Turchia Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş C604 4,7  % 0,0  % Turchia Ağir Haddecilik A.Ş. C605 5,7  % 0,0  % Turchia Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. C606 5,7  % 0,0  % Turchia Tutte le altre società C999 7,3  % 0,0  %». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia ( GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia ( GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32 ).

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