Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1785/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1785 della Commissione, del 15 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 15/11/2018 In vigore dal: 15/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1785 della Commissione, del 15 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1785 of 15 November 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

20.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1785 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Cavi isolati (cosiddetti «cavi di stacking») di varie lunghezze muniti di connettori ad entrambe le estremità. Ogni cavo consiste di 32 conduttori singoli isolati, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V, raggruppati in 16 coppie rivestite non attorcigliate. Queste coppie sono ricoperte da un foglio metallico e fili metallici. I cavi collegano switch che formano unità di commutazione (cosiddette «stack di switch» o «stack») utilizzate nelle reti di telecomunicazioni (reti locali - LAN). Essi consentono il trasferimento bidirezionale di dati fra switch utilizzando tecnologia Ethernet. I cavi non hanno altre funzioni (ad esempio, fornire elettricità). Cfr. immagine ( *1 ) . 8544 42 10 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8544 , 8544 42 e 8544 42 10 . Il trasferimento di dati tra apparecchi che utilizzano una tecnologia di telecomunicazione, come Ethernet, è considerato telecomunicazione ai sensi del codice NC 8544 42 10 (cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione ( 1 ) ). I cavi in questione sono progettati per essere utilizzati nelle reti di telecomunicazioni configurate come LAN. Essi sono di conseguenza considerati conduttori elettrici muniti di connettori utilizzati nelle reti di telecomunicazioni (si vedano anche le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8544 42 10 ). Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 8544 42 10 come altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V, muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni. ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 329 del 29.11.2012, pag. 9 ).

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