Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1805 della Commissione del 12 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di vergelle cinesi e su quali basi sono stati calcolati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1805 istituisce un dazio antidumping definitivo del 24% sulle importazioni di vergelle (bordioni laminati a caldo) originarie della Repubblica Popolare Cinese, con un'aliquota ridotta del 7,9% per il Gruppo Valin. Questo dazio è stato confermato a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure precedenti, per verificare se il dumping avrebbe potuto ripetersi. La Commissione europea ha calcolato il valore normale utilizzando il metodo dell'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento UE 2016/1036, riconoscendo distorsioni significative nell'economia cinese che impediscono l'uso dei prezzi interni cinesi. Per questo motivo ha utilizzato il Perù come paese rappresentativo, costruendo il valore normale sulla base di costi esenti da distorsioni (materie prime, energia, lavoro) osservati nel mercato peruviano. La Commissione ha confrontato questo valore normale con i prezzi all'esportazione cinesi verso altri paesi, riscontrando margini di dumping superiori al 40%, giustificando così il mantenimento dei dazi. La decisione si basa su dati disponibili poiché nessun produttore cinese ha collaborato all'inchiesta.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1805 della Commissione del 12 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1805 of 12 October 2021 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of wire rod originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
13.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 364/14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1805 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2021
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento (CE) n. 703/2009
(
2
)
il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846
(
3
)
la Commissione europea ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).
(3)
Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 24 %, mentre un gruppo di società («Gruppo Valin») ha ottenuto un’aliquota di dazio individuale del 7,9 %.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
4
)
la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(5)
La domanda di riesame è stata presentata il 14 luglio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer») («il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano circa il 60 % della produzione totale di vergelle dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
5
)
(«l’avviso di apertura»).
1.3.1.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(7)
L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1
o
luglio 2019 al 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.3.2.
Parti interessate
(8)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, importatori noti, utilizzatori e operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.
(9)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata presentando osservazioni o chiedendo un’audizione.
1.3.3.
Campionamento
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.3.3.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
(11)
Il 14 ottobre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione del prodotto simile nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale campione era costituito da quattro produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano quasi il 25 % del volume totale di produzione stimato del prodotto simile nell’Unione e inoltre il campione assicurava una buona distribuzione geografica. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni entro il termine di sette giorni dalla notifica del campione provvisorio, il quale è stato pertanto confermato. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.3.3.2. Campionamento degli importatori
(12)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(13)
Nessuno degli importatori noti contattati si è manifestato e ha risposto al modulo di campionamento.
1.3.3.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(14)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti del prodotto oggetto del riesame della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(15)
Nessuna società della RPC si è manifestata entro il termine fissato. Di conseguenza, con la nota verbale del 29 ottobre 2020, la Commissione ha informato le autorità della RPC che intendeva fare ricorso all’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in sede di esame della persistenza e/o reiterazione del dumping. Le autorità della RPC non hanno inviato alcuna risposta.
1.3.4.
Questionari e visite di verifica
(16)
La Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario.
(17)
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione.
(18)
Ha inoltre inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e a un utilizzatore che si è manifestato. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(19)
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, dall’associazione dei produttori dell’Unione e dall’utilizzatore.
(20)
In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede dei soggetti giuridici che hanno collaborato in appresso elencati.
Produttori dell’Unione
—
Saarstahl AG, Germania
—
Riva Acier SAS, Francia
—
Moravia Steel as, Repubblica ceca
—
Ferriere Nord SpA, Italia
Utilizzatore
—
AGRATI France SAS, Francia
(21)
La Commissione ha pertanto esaminato le informazioni adeguatamente presentate dalle parti (ad esempio le risposte al questionario o le risposte alle lettere di richiamo), in linea con la comunicazione del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni
(
6
)
.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(22)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95 («il prodotto oggetto del riesame»).
2.2.
Prodotto simile
(23)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto oggetto del riesame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
—
il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(24)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
(25)
Il 17 giugno 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(26)
Solo Eurofer ha presentato osservazioni, concordando con le conclusioni tratte dalla Commissione.
3.
DUMPING
(27)
In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(28)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(29)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato i produttori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Nessun produttore ha fornito le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura.
(30)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né osservazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(31)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto avere la necessità di selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(32)
Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la prima nota sui fattori produttivi»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), secondo trattino, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato tre possibili paesi rappresentativi: la Thailandia, la Turchia e il Perù.
(33)
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni soltanto dal richiedente, il quale ha addotto argomentazioni contro l’utilizzo della Turchia come paese rappresentativo. Il richiedente ha inoltre osservato che la scelta del paese rappresentativo avrebbe dovuto ricadere sul Perù.
(34)
La Commissione ha preso in esame tali osservazioni nella sua seconda nota al fascicolo datata 7 gennaio 2021
(
7
)
(«la seconda nota sui fattori produttivi»). Ha inoltre stabilito l’elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Perù era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Corporación Aceros Arequipa SA, («Aceros Arequipa»), un produttore del paese rappresentativo. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non ha ricevuto osservazioni contrarie alla scelta del Perù come paese rappresentativo.
3.2.
Omessa collaborazione da parte della Repubblica popolare cinese
(35)
Come indicato al considerando 15, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta.
(36)
Neanche il governo della RPC ha collaborato con la Commissione nello svolgimento della presente inchiesta. In particolare, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova nel fascicolo presentati dal richiedente, compreso il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale: «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (la «relazione»)
(
8
)
. Di fatto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato la relazione raccogliendo informazioni riguardo all’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La domanda di riesame conteneva altresì alcuni elementi di prova pertinenti a complemento della relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura.
(37)
Con le note verbali del 29 ottobre 2020 e del 23 novembre 2020 la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, data l’assenza di qualsiasi forma di collaborazione da parte degli esportatori/dei produttori della RPC e in mancanza di risposte al questionario o di osservazioni da parte del governo della RPC, era sua intenzione basare le proprie conclusioni sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha inoltre sottolineato che una conclusione formulata sulla base dei dati disponibili avrebbe potuto essere meno favorevole per la parte interessata e ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(38)
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state elaborate in base ai dati disponibili. In particolare la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle osservazioni presentate dalle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazioni quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni [ad esempio dati Eurostat e Global Trade Atlas («GTA»)
(
9
)
] e banche dati quali Dun and Bradstreet
(
10
)
e Orbis Bureau van Dijk
(
11
)
.
3.3.
Valore normale
(39)
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC
(
12
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso che, in base agli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata anche nella presente inchiesta.
(40)
Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che provoca distorsioni dell’efficace assegnazione delle risorse in base ai principi di mercato
(
13
)
. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
14
)
, ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
15
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori definiti dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
16
)
. Inoltre la Commissione ha concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC
(
17
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
18
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
19
)
.
(41)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda nonché nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.
(42)
La domanda conteneva informazioni sugli effetti distorsivi del tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico. Inoltre riportava le risultanze del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti riguardo al settore siderurgico
(
20
)
. Sottolineava altresì il ruolo del PCC nelle imprese di proprietà dello Stato
(
21
)
e gli effetti distorsivi delle sovvenzioni, come indicato nella relazione FMI per paese n. 17/248 e in tre documenti della camera di commercio dell’UE: la relazione annuale 2016/2017 e i documenti «China Manufacturing 2025» ed «European Business in China Position Paper 2016/2017». Inoltre, secondo quanto asserito nella domanda, i fattori produttivi utilizzati per la produzione di vergelle sono essenzialmente identici a quelli utilizzati per realizzare prodotti piatti di acciaio al carbonio laminati a caldo. Pertanto la domanda citava le risultanze della Commissione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione
(
22
)
, concernenti le sovvenzioni per i fabbricanti di prodotti piatti laminati a caldo. La domanda precisava inoltre che le risultanze relative alle sovvenzioni distorsive erano state confermate anche da un rapporto ThinkDesk
(
23
)
. Elencava in particolare distorsioni concernenti i diritti d’uso di terreni, l’energia (elettricità), i prestiti agevolati e altre forme di sostegno finanziario, nonché il lavoro. Elencava inoltre le distorsioni nel mercato del coke e del carbone da coke, del minerale di ferro, dei cascami di ferro e delle ferroleghe. Menzionava infine gli effetti distorsivi del sostegno fiscale a favore dell’industria siderurgica e le norme ambientali poco rigorose in Cina.
(43)
Come indicato al considerando 37, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(44)
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.
(45)
In particolare nel settore dell’acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di vergelle, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») dichiara sul suo sito web di essere un «colosso del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio»
(
24
)
. Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel
(
25
)
. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato
(
26
)
. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025
(
27
)
. Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica
(
28
)
. Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative
(
29
)
. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi di vergelle, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di vergelle e quelli di proprietà statale. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che nel settore delle vergelle diversi grossi produttori sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui Baoshan, Shougang, Hesteel, Jiangsu Shagang e il gruppo Anshan Iron and Steel.
(46)
Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta ha appurato l’esistenza di legami personali tra i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame e il PCC, come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione di una serie di società produttrici di vergelle, quali il gruppo HBIS, Jiangsu Shagang, il gruppo Anshan Iron and Steel, Baoshan (Baosteel) e Shougang.
(47)
Sia le imprese pubbliche sia quelle private che operano nel settore delle vergelle sono soggette a una supervisione e a un orientamento di tipo strategico. Gli esempi che seguono illustrano la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore. Molti produttori di vergelle pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di vergelle, tra cui il gruppo HBIS (Hesteel), che sul suo sito web ha sottolineato l’importanza del comitato di partito nel funzionamento della società. Jiangsu Shagang è un’altra società produttrice di vergelle che spiega: «Sin dalla sua costituzione, avvenuta 45 anni fa, Shagang ha continuato ad approfondire le sue conoscenze, cercando di adoperarsi per integrare le attività di edificazione del partito nell’organizzazione complessiva dello sviluppo dell’impresa e trasformando il vantaggio dell’organizzazione del partito nel vantaggio competitivo e nel vantaggio di sviluppo dell’impresa». Aggiunge inoltre: «Oggi il comitato di partito di Shagang conta 16 sezioni generali di partito e 66 sezioni di partito e il numero dei membri del partito rappresenta oltre il 14 % del numero totale dei dipendenti»
(
30
)
. Il gruppo Anshan Iron and Steel descrive come segue l’importanza delle attività di edificazione del partito: «In termini concreti è necessario aderire alla leadership generale del partito, rafforzarla e fare in modo che essa si rifletta nell’ambito esteso della consapevolezza ideologica dei membri e quadri del partito, nell’intero settore dell’attività e della gestione dell’impresa, nell’intero processo del governo societario, nonché in tutte le fasi della riforma e dello sviluppo dell’impresa»
(
31
)
. Un altro articolo sintetizza come segue le attività di edificazione del partito di Anshan: «la priorità del lavoro svolto dalla sezione di partito è essere al servizio del centro e coinvolgere i membri del partito. Da quest’anno la sezione di partito ha approfondito il programma «Progetto dei membri del partito comunista», ha attinto al potenziale inespresso dei dipendenti e ha lavorato alacremente per aiutare questi ultimi ad apportare il loro contributo nello svolgimento delle loro mansioni. Sono stati complessivamente sviluppati dodici «progetti dei membri del partito comunista», che hanno risolto efficacemente alcuni problemi tecnici cruciali che limitavano la produzione; sono stati forniti 160 suggerimenti di razionalizzazione; inoltre due metodi operativi avanzati sono stati classificati come metodi operativi avanzati a livello del gruppo»
(
32
)
. Baoshan (Baosteel) descrive come segue le attività di edificazione del partito: «Assolvere il compito principale di amministrare il partito con rigore e a tutto campo; guidare l’attività ideologica e politica dell’impresa, il lavoro del Fronte unito, la costruzione di una civiltà spirituale, la creazione di una cultura d’impresa e del lavoro di massa, ad esempio con le organizzazioni sindacali e la Lega della gioventù comunista; guidare la costruzione di un governo onesto e improntato al partito, sostenere i comitati per la disciplina affinché espletino efficacemente i loro compiti di supervisione»
(
33
)
. Il comitato di partito svolge un ruolo importante anche nella società Shougang: «Il comitato di partito di Shougang comprende a fondo le idee di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era, attua pienamente lo spirito del 19
o
Congresso nazionale del partito, sottolinea la necessità di tracciare la direzione da seguire, gestire la situazione complessiva e garantire l’attuazione, consentendo al comitato di partito di svolgere appieno il suo ruolo di leadership, guidare più di 40 000 membri del partito in seno al gruppo e concentrarsi sull’edificazione del partito in tutti gli aspetti del lavoro»
(
34
)
.
(48)
Inoltre nel settore delle vergelle sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.
(49)
Anche se le vergelle rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che orientino espressamente lo sviluppo di questo settore in quanto tale, l’industria delle vergelle beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le principali materie prime utilizzate nella produzione, vale a dire il ferro e gli acciai non legati.
L’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave
(
35
)
. Ciò è confermato in un gran numero di piani, direttive e altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido nel periodo dell’inchiesta. Tale piano precisava che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale»
(
36
)
. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore
(
37
)
. Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale
(
38
)
, in vigore durante il periodo dell’inchiesta, prevedeva un sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta
(
39
)
. Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto, sostenendo le imprese che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità
(
40
)
. Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica del 2013)»
(
41
)
(«il repertorio») menziona il settore dell’acciaio come settore incentivato.
(50)
L’altra materia prima importante utilizzata per la produzione di vergelle è il ferro. Il minerale di ferro era contemplato dal piano nazionale per le risorse minerarie 2016-2020 nel periodo dell’inchiesta. Il piano prevedeva, tra l’altro, di «garantire la concentrazione delle imprese e sviluppare miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato», «garantire l’orientamento delle risorse locali in modo da concentrarle verso gruppi minerari di grandi dimensioni», «ridurre l’onere a carico delle imprese produttrici di minerale di ferro, aumentare la competitività delle imprese nazionali produttrici di minerale di ferro», «controllare adeguatamente lo sviluppo di miniere a 1 000 metri di profondità e di miniere di piccole dimensioni per l’estrazione del minerale di ferro a basso grado di purezza».
(51)
Il minerale di ferro è menzionato anche nel tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico 2016-2020, che era in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il minerale di ferro il piano prevede quanto segue: «continuare a sostenere le attività di prospezione nelle principali regioni minerarie nazionali, […], sostenere una serie di imprese nazionali esistenti altamente competitive, attive nel settore del minerale di ferro, grazie a uno sviluppo più esteso e intensificato, […] e rafforzare il ruolo delle basi di risorse minerarie nazionali per quanto riguarda la sicurezza (degli approvvigionamenti)».
(52)
Il minerale di ferro è classificato come industria strategica emergente e come tale è contemplato dal tredicesimo piano quinquennale nazionale sulle industrie strategiche emergenti. Il minerale di ferro, la ghisa e le ferroleghe sono inoltre menzionate nel repertorio di riferimento 2019 della NDRC per l’adeguamento dell’industria. Le ferroleghe sono menzionate nel repertorio di riferimento 2018 del MIIT per lo sviluppo e il trasferimento industriale.
(53)
Come si evince dai suddetti esempi concernenti l’acciaio, il ferro e le ferroleghe, che costituiscono materie prime importanti per la produzione di vergelle, il governo della RPC orienta ulteriormente lo sviluppo del settore delle vergelle in conformità a un’ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. Pertanto l’industria delle vergelle beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le principali materie prime utilizzate per la produzione di vergelle, vale a dire il ferro e gli acciai non legati.
(54)
In aggiunta a quanto precede, i produttori di vergelle beneficiano anche di sovvenzioni statali, il che indica chiaramente l’interesse dello Stato per questo settore. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha accertato che una serie di produttori di vergelle beneficiava di sovvenzioni statali dirette, ossia il gruppo HBIS
(
42
)
, Jiangsu Shagang
(
43
)
, il gruppo Anshan Iron and Steel
(
44
)
, Baoshan/Baosteel
(
45
)
e Shougang
(
46
)
.
(55)
In sintesi, il governo della RPC ha posto in essere misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione di acciaio, ferro e ferroleghe, che sono le principali materie prime utilizzate nella produzione di vergelle. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(56)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare o patrimoniale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore delle vergelle, di cui al considerando 40, non avrebbe un impatto sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.
(57)
Il settore delle vergelle subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, di cui al medesimo considerando 40. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC)
(
47
)
.
(58)
Inoltre nella presente inchiesta non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore delle vergelle non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, di cui al medesimo considerando 40. Pertanto l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(59)
Infine la Commissione rammenta che per produrre vergelle sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di vergelle acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(60)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita delle vergelle sul mercato interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(61)
Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.
(62)
In sintesi, gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione successiva.
3.3.1.
Paese rappresentativo
3.3.1.1. Osservazioni generali
(63)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
48
)
,
—
la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese,
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, e
—
nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(64)
Come spiegato nella sezione 3.1, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale, informando le parti della sua intenzione di utilizzare il Perù come paese rappresentativo.
3.3.1.2. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(65)
Sulla base della decisione di utilizzare il Perù come paese rappresentativo, la Commissione ha informato le parti interessate, nella seconda nota sui fattori produttivi, che avrebbe utilizzato il GTA
(
49
)
per stabilire i costi esenti da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi. Ha aggiunto che avrebbe utilizzato i dati dell’organismo di vigilanza peruviano per gli investimenti nei settori energetico e minerario (Osinergmin)
(
50
)
per i prezzi industriali del gas naturale e dell’energia elettrica, i dati dell’organismo nazionale di vigilanza per i servizi igienico-sanitari (Sunass)
(
51
)
per il prezzo dell’acqua ad uso industriale e i dati dell’OIL
(
52
)
per il costo del lavoro. Ha inoltre fatto riferimento ai dati finanziari della società peruviana Aceros Arequipa
(
53
)
per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni.
3.3.2.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.3.2.1. Dati utilizzati per la costruzione del valore normale
(66)
La Commissione ha stilato un elenco di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito all’elenco dei fattori produttivi.
(67)
Alla luce delle informazioni disponibili nel fascicolo, sulla base della domanda di riesame e delle informazioni successivamente presentate dal richiedente, sono stati individuati, se del caso, i fattori produttivi e i codici SA che seguono:
Tabella 1
Fattori produttivi e fonti di informazioni
Fattore produttivo
Codici SA
Valore
(CNY)
Unità di misura
Materie prime
Billette – semiprodotti di ferro o di acciai non legati
7207 11
7207 20
3,23
3,23
kg
Lavoro (manodopera)
Salari nel settore manifatturiero
[N/D]
23,684
ore
Energia
Energia elettrica
[N/D]
0,441-0,492
(
54
)
kWh
Gas naturale
[N/D]
0,733-0,819
(
55
)
m
3
Acqua
[N/D]
4,84
m
3
Sottoprodotto/scarti
Cascami e avanzi
7204 10
7204 41
7204 29
7204 49
2,39
2,39
2,82
1,96
kg
3.3.2.2. Materie prime e cascami
(68)
Come spiegato nella prima nota sui fattori produttivi, le informazioni che la Commissione ha acquisito tramite la domanda di riesame nonché nell’ambito della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza e dell’inchiesta iniziale indicano che i produttori cinesi di vergelle utilizzano in genere due diversi processi di fabbricazione del prodotto. Nel primo, che utilizza l’altoforno a ciclo integrale, si parte dalla materia prima per ottenere billette che successivamente sono trasformate in vergelle. Il secondo processo, che avviene in un forno elettrico ad arco, ha inizio non dalla materia prima, bensì dalle billette, che sono trasformate in vergelle. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi di vergelle e in base alle informazioni e ai dati disponibili, la Commissione ha basato la propria analisi dei fattori produttivi unicamente sul processo di produzione non integrato che ha inizio dalle billette.
(69)
Per le materie prime e i cascami la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione in Perù. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina
(
56
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina verso il Perù, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso su questi prezzi.
(70)
Per una tipologia di billette (codice SA 7207 11) e due tipologie di cascami (codici SA 7204 10 e 7204 41), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni in Perù sono state nulle o non significative. Ciò significa che non vi era un prezzo all’importazione, o che il prezzo all’importazione non era rappresentativo a causa dei bassi quantitativi importati. Al fine di stabilire un prezzo esente da distorsioni per questi fattori produttivi, la Commissione ha esaminato in che misura i livelli dei prezzi differiscono, rispettivamente, tra le due tipologie di billette e tra i quattro tipi di cascami. Al tal fine la Commissione ha esaminato i prezzi delle importazioni di queste materie prime in altri paesi quali Brasile, Russia, Canada e Ucraina, nonché i dati utilizzati dal richiedente nella sua domanda di riesame.
(71)
In media non sono emerse differenze significative di prezzo, né tra i due tipi di billette né tra i quattro tipi di cascami. Inoltre il prezzo all’importazione delle billette classificate con il codice SA 7207 11 era superiore a quello delle billette classificate con il codice SA 7207 20 in una serie di paesi, mentre in altri paesi era inferiore. Si sono osservate le stesse differenze di prezzo per i quattro tipi di cascami. Inoltre le informazioni a disposizione della Commissione concernenti i quantitativi dei diversi tipi di billette o cascami utilizzati dai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame non hanno permesso di differenziare i vari sottotipi. Le informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame e nelle comunicazioni successive indicano i quantitativi totali utilizzati dei due tipi di billette considerate nel loro insieme e dei diversi tipi di cascami considerati anch’essi nel loro insieme.
(72)
Alla luce delle fluttuazioni dei prezzi e del fatto che, in media, i prezzi all’importazione erano simili per i due tipi di billette e per i quattro tipi di cascami, la Commissione ha deciso di utilizzare unicamente i prezzi delle billette e dei cascami che sono stati importati in quantitativi rilevanti in Perù nel periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto il prezzo riferito alle billette si è basato sul prezzo delle billette classificate con il codice SA 7207 20 e il prezzo riferito ai cascami è stato calcolato come media dei prezzi dei cascami classificati con i codici SA 7204 29 e 7204 49.
(73)
La Commissione ha cercato di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime utilizzate nella produzione di vergelle, consegnate allo stabilimento del produttore esportatore. Ha dunque applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo a ciascun rispettivo paese d’origine. Di norma, questi prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui alla sezione 3.5, nonché della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.
(74)
I costi delle materie prime (ad esempio sottoprodotti diversi dai cascami) con un impatto trascurabile in termini di costi sono stati inclusi nei costi delle materie prime come percentuale di cascami e avanzi. In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, i costi effettivi di tali altre materie prime rappresentavano una quota trascurabile dei costi totali di fabbricazione effettivi. Inoltre i costi dei materiali di consumo sono stati espressi come quota dei costi delle materie prime totali e applicati ai costi esenti da distorsioni delle materie prime totali.
3.3.2.3. Lavoro (manodopera)
(75)
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, che hanno fornito dati sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per addetto e sulle retribuzioni mensili degli addetti del settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta di riesame
(
57
)
. A partire da questi dati la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria per il settore manifatturiero, alla quale sono stati aggiunti i costi supplementari relativi al lavoro (contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro)
(
58
)
.
3.3.2.4. Energia
(76)
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per i costi del gas e dell’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi di riferimento fissati da Osinergmin.
(77)
I prezzi di riferimento del gas naturale sono fissati da Osinergmin mensilmente e sono prontamente disponibili sul suo sito web
(
59
)
.
(78)
I prezzi di riferimento dell’energia elettrica dipendono dalla zona di fornitura. In base alla relazione annuale di Aceros Arequipa, la produzione di questa società è concentrata nello stabilimento di Pisco (Ica). Anche i prezzi massimi dell’energia elettrica addebitati dall’azienda elettrica di Pisco sono fissati da Osinergmin e sono prontamente disponibili. Le informazioni erano sufficientemente dettagliate per individuare il prezzo dell’energia elettrica e quello per l’uso del sistema di distribuzione pagati dagli utilizzatori industriali su base mensile
(
60
)
.
(79)
Il prezzo dell’acqua applicato dall’azienda locale di Pisco (Emapisco) agli utilizzatori industriali si basa sui prezzi di riferimento fissati da Sunass nella sua relazione riguardante il periodo 2018-2023, disponibile online
(
61
)
.
3.3.2.5. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(80)
Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati dei produttori dell’Unione forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di produzione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni dei costi diretti di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.
(81)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari 2019 relativi ad Aceros Arequipa, quali riportati nei conti certificati della società
(
62
)
.
3.3.2.6. Calcolo del valore normale
(82)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(83)
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali, energia e lavoro) per la produzione di vergelle. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, vale a dire il Perù.
(84)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato nella sezione 3.3.2.5. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Aceros Arequipa. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
—
spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 12-18 % dei costi diretti di produzione
(
63
)
,
—
SGAV e altri costi, che rappresentavano l’11,03 % del costo delle vendite di Aceros Arequipa, e
—
profitti realizzati da Aceros Arequipa, pari all’11,14 % del costo delle merci vendute, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.
(85)
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.3.3.
Persistenza del dumping
(86)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all’esportazione la Commissione ha cercato di utilizzare le informazioni statistiche disponibili di Eurostat.
(87)
Tuttavia, secondo Eurostat, nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame sono state importate dalla RPC solo 75 tonnellate di vergelle, pari a meno dell’1 % delle importazioni totali. Considerato il consumo totale dell’Unione (18 826 155 tonnellate), si tratta di una quantità trascurabile. Per tale ragione la Commissione ha concluso che questi volumi modesti non sono sufficienti a giustificare un’analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha pertanto concentrato l’inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.
3.4.
Rischio di reiterazione del dumping
(88)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando 86 e 87, la Commissione ha valutato ulteriormente se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati i seguenti elementi: il prezzo delle esportazioni di vergelle cinesi nel resto del mondo, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata cinesi, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati e l’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione.
3.5.
Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione verso il resto del mondo
(89)
Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, per stabilire i prezzi all’esportazione dalla RPC verso i mercati di altri paesi terzi. In assenza di altre informazioni attendibili, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle esportazioni ottenuti dal GTA.
(90)
Secondo i dati del GTA, nel periodo dell’inchiesta di riesame la RPC ha esportato in tutto il mondo oltre 3 699 934 tonnellate di vergelle, pari a quasi il 20 % del consumo totale dell’Unione nello stesso periodo. La tabella 2 riepiloga i dati riferiti ai cinque paesi che sono i maggiori destinatari delle esportazioni cinesi in termini di volume, i quali rappresentano quasi il 65 % delle esportazioni cinesi totali nel periodo dell’inchiesta di riesame.
Tabella 2
Esportazioni cinesi di vergelle nel mondo (volume in tonnellate e prezzi in EUR/tonnellata)
Paese
Volume 2018
Prezzo medio 2018
Volume 2019
Prezzo medio 2019
Volume PIR
Prezzo medio PIR
Corea del Sud
816 301
498
902 953
461
849 193
446
Thailandia
724 536
496
643 022
466
633 517
455
Indonesia
470 161
523
407 158
498
411 668
470
Vietnam
472 460
500
393 555
482
301 005
471
Filippine
714 053
471
373 321
447
187 523
449
Fonte:
GTA
(91)
Il prezzo medio all’esportazione registrato durante il periodo dell’inchiesta di riesame per ciascuno dei paesi sopraindicati era di oltre il 40 % inferiore al valore normale stabilito al considerando 85. Ciò indica che, se le importazioni dalla RPC giungessero nell’Unione a tale livello, le vendite corrispondenti sarebbero effettuate a prezzi che comporterebbero livelli elevati di dumping.
(92)
I dati indicano inoltre che i volumi delle esportazioni cinesi sono diminuiti negli ultimi anni, in linea con i volumi di esportazione mondiali e con la domanda mondiale. Tuttavia, come spiegato nella sezione 3.5.1 in appresso, la capacità inutilizzata supera di gran lunga la domanda locale nella RPC, mentre recenti comunicati stampa indicano che la domanda mondiale del prodotto oggetto del riesame è in ripresa e continuerà a crescere nel corso del prossimo anno
(
64
)
. Inoltre la RPC continua a figurare tra i dieci paesi i cui prezzi all’esportazione delle vergelle sono i più bassi.
(93)
Infine, dai comunicati stampa del 2021 emerge una crescente disparità tra il mercato interno cinese e il mercato di esportazione. Mentre la domanda locale rallenta, con un effetto depressivo sui prezzi locali, il mercato di esportazione sta diventando sempre più interessante per i produttori cinesi
(
65
)
.
3.5.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
(94)
In base alle informazioni fornite dal richiedente, tra cui dati provenienti da Mysteel
(
66
)
, attualmente il livello di produzione di vergelle cinesi è superiore a quello registrato all’epoca dell’ultimo riesame in previsione della scadenza. Dal 2016 la produzione è aumentata, raggiungendo nel 2019 un livello compreso tra 155 e 165 milioni di tonnellate, vale a dire oltre otto volte la produzione totale dell’Unione.
(95)
Secondo quanto indicato nella domanda di riesame, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi è stimata in circa 90 milioni di tonnellate. Il richiedente sottolinea che gran parte della capacità è rappresentata dai nuovi operatori approdati al mercato cinese delle vergelle. Data l’elevata sovraccapacità, questi nuovi operatori si rivolgeranno sempre più al mercato di esportazione, soprattutto per via del rallentamento della domanda locale descritto al considerando 93. A causa della mancata collaborazione da parte cinese è stato difficile ottenere ulteriori informazioni a tale riguardo. Tuttavia, alla luce dei livelli elevati di produzione di cui al considerando precedente rispetto ai livelli europeo e mondiale, la RPC potrebbe facilmente influenzare i mercati internazionali anche senza ricorrere alla capacità inutilizzata.
3.5.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(96)
A causa dei livelli di prezzo più elevati sul mercato dell’Unione rispetto ai prezzi di vendita cinesi osservati in altri paesi terzi, come indicato nella tabella 2, il mercato dell’Unione è considerato attraente per i produttori cinesi. L’esistenza di misure di difesa in molti mercati di esportazione aumenta ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione
(
67
)
. Pertanto è ragionevole prevedere una ripresa rilevante, in termini di volumi, delle esportazioni cinesi nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. A tale proposito è opportuno ricordare che, prima dell’istituzione delle misure iniziali, nel 2008 il volume delle vendite cinesi nel mercato dell’Unione era pari a 1,1 milioni di tonnellate, rispetto alle 75 tonnellate del periodo dell’inchiesta di riesame.
3.6.
Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping
(97)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. In particolare, il livello del valore normale stabilito nella RPC, il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(98)
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 62 produttori dell’Unione, che costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(99)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 18,3 milioni di tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, compresi i dati forniti dal richiedente
(
68
)
. Come indicato al considerando 11, è stato selezionato un campione di quattro produttori dell’Unione che rappresentano quasi il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
(100)
La Commissione ha constatato che una parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato, come indicato nella tabella 3. Nel periodo in esame il mercato vincolato è cresciuto di cinque punti percentuali, attestandosi al 13,5 % del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione unicamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, la quota di mercato, il volume e i prezzi delle esportazioni e la redditività. Per altri indicatori, quali produzione, capacità, produttività, occupazione e salari, i dati di seguito considerati si riferiscono all’intera attività, pertanto la separazione dei dati non era giustificata.
4.2.
Consumo dell’Unione
(101)
La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sulla base a) dei dati di Eurofer riguardanti le vendite del prodotto simile nell’Unione effettuate dall’industria dell’Unione, che sono stati oggetto di controlli incrociati con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat.
(102)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
(
69
)
2017
2018
2019
PIR
Consumo totale dell’Unione
20 365 727
21 318 592
20 219 432
18 821 504
Indice
(2017 = 100)
100
105
99
92
Mercato vincolato
2 426 375
2 724 231
2 535 896
2 545 577
Indice
(2017 = 100)
100
112
105
105
Libero mercato
17 939 352
18 594 360
17 683 536
16 275 927
Indice
(2017 = 100)
100
104
99
91
Fonte:
Eurofer ed Eurostat
(103)
Nell’arco dell’intero periodo in esame il consumo dell’Unione nel libero mercato è diminuito del 9 %. Da un’analisi dettagliata si evince che dal 2017 al 2018 il consumo dell’Unione sul libero mercato è aumentato del 4 %, passando da circa 17,9 a 18,6 milioni di tonnellate, per poi diminuire del 5 % nel 2019 e registrare un ulteriore calo di 8 punti percentuali, attestandosi a 16,3 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il consumo totale dell’Unione ha seguito un andamento analogo, con un aumento nel 2018 seguito da un calo nel 2019, protrattosi nel periodo dell’inchiesta di riesame per effetto della pandemia di COVID-19, che ha causato una riduzione del consumo complessivo di vergelle, in particolare nei settori automobilistico ed edile.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(104)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 102.
(105)
Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
(
70
)
2017
2018
2019
PIR
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)
556
44
47
75
Indice (2017 = 100)
100
8
8
14
Quota di mercato (%)
0,0
0,0
0,0
0,0
Fonte:
Eurostat
(106)
In base alle informazioni fornite da Eurostat, le importazioni cinesi, che nel periodo dell’inchiesta iniziale rappresentavano una quota di mercato del 5 % (1,1 milioni di tonnellate), sono praticamente scomparse dal mercato dell’Unione. In effetti, nel periodo in esame le importazioni dalla RPC sono diminuite da 556 a 75 tonnellate.
(107)
La società con l’aliquota del dazio al 7,9 % è collegata al gruppo Arcelor Mittal e secondo i denuncianti non produce più quantità significative di vergelle. Tuttavia anche gli altri produttori esportatori cinesi hanno cessato di esportare nell’Unione. Il mercato delle vergelle risulta essere molto sensibile al prezzo e l’aumento dei prezzi del 24 % causato dall’introduzione del dazio antidumping in vigore ha fatto sì che gli esportatori cinesi perdessero interesse per il mercato dell’Unione.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(108)
In considerazione dei volumi assai esigui delle importazioni dalla RPC, non è stato possibile effettuare un’analisi significativa dei prezzi di tali importazioni.
(109)
A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e considerati i quantitativi assai esigui importati nell’Unione dalla RPC, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame e dunque non è stato possibile eseguire un calcolo significativo dell’undercutting dei prezzi. In tali circostanze la Commissione ha determinato l’undercutting da parte delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame fabbricato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica, e
2)
la corrispondente media ponderata dei prezzi del prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC e venduto nel resto del mondo, stabiliti su base cif, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif
(
71
)
.
(110)
Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ne è emerso un margine di undercutting medio ponderato per il paese interessato pari al 4,5 %. Si prevede pertanto un analogo livello di undercutting dei prezzi sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
4.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(111)
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dalla Turchia, dalla Russia, dalla Bielorussia e dalla Svizzera.
(112)
Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Importazioni da paesi terzi
Paese
2017
2018
2019
PIR
Turchia
Volume (tonnellate)
441 408
921 060
458 996
329 613
Indice
(2017 = 100)
100
209
104
75
Quota di mercato sul libero mercato (%)
2,5
5,0
2,6
2,0
Indice
(2017 = 100)
100
201
105
82
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
468
513
475
473
Indice
(2017 = 100)
100
110
101
101
Russia
Volume (tonnellate)
349 011
368 158
249 488
331 194
Indice
(2017 = 100)
100
105
71
95
Quota di mercato sul libero mercato(%)
1,9
2,0
1,4
2,0
Indice
(2017 = 100)
100
102
73
105
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
444
497
464
434
Indice
(2017 = 100)
100
112
104
98
Bielorussia
Volume (tonnellate)
282 422
195 380
243 772
257 688
Indice
(2017 = 100)
100
69
86
91
Quota di mercato sul libero mercato (%)
1,6
1,1
1,4
1,6
Indice
(2017 = 100)
100
67
88
101
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
425
519
478
459
Indice
(2017 = 100)
100
122
112
108
Altri paesi terzi
Volume (tonnellate)
1 142 592
1 192 067
1 024 468
1 111 213
Indice
(2017 = 100)
100
104
90
97
Quota di mercato sul libero mercato (%)
6,4
6,4
5,8
6,8
Indice
(2017 = 100)
100
101
91
107
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
519
595
550
516
Indice
(2017 = 100)
100
115
106
99
Totale di tutti i paesi terzi, ad eccezione della RPC
Volume (tonnellate)
2 215 433
2 676 664
1 976 724
2 029 708
Indice
(2017 = 100)
100
121
89
92
Quota di mercato sul libero mercato (%)
12,3
14,4
11,2
12,5
Indice
(2017 = 100)
100
117
91
101
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
485
548
513
488
Indice
(2017 = 100)
100
113
106
101
Fonte:
Eurostat
(113)
Le importazioni totali del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dal paese interessato sono diminuite dell’8 % (da 2,21 a 2,03 milioni di tonnellate) nel corso del periodo in esame, seguendo lo stesso andamento al ribasso del consumo dell’Unione sul libero mercato quale indicato nella tabella 3. Tuttavia nel periodo in esame i paesi terzi hanno mantenuto, in larga misura, la propria quota di mercato sul libero mercato grazie a prezzi costantemente più bassi di quelli dell’industria dell’Unione che, nello stesso periodo, ha registrato una riduzione della propria quota di mercato sul libero mercato, come indicato nella tabella 7.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(114)
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(115)
Come indicato al considerando 11, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(116)
Per determinare il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta di Eurofer concernenti le vendite del prodotto simile effettuate nell’Unione dall’industria dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati relativi ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, contenuti nelle risposte al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(117)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(118)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
(
72
)
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(119)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione, hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2017
2018
2019
PIR
Volume di produzione (tonnellate)
20 101 565
20 670 532
19 942 245
18 298 579
Indice
(2017 = 100)
100
103
99
91
Capacità produttiva (tonnellate)
25 860 247
25 875 427
26 941 347
27 300 050
Indice
(2017 = 100)
100
100
104
106
Utilizzo degli impianti (%)
78
80
74
67
Indice
(2017 = 100)
100
103
95
86
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione
(120)
Il volume di produzione è dapprima aumentato nel 2018, a seguito di un aumento delle vendite sul mercato vincolato, per poi diminuire nel 2019 e registrare un ulteriore calo nel periodo dell’inchiesta, con un andamento analogo al calo del consumo dell’Unione verificatosi per effetto della pandemia di COVID-19, che ha causato una riduzione del consumo totale di vergelle. Il volume di produzione è diminuito del 9 % nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame.
(121)
La capacità produttiva è aumentata nel periodo in esame. A fronte della riduzione generale del volume di produzione e dell’aumento della capacità, l’utilizzo degli impianti ha evidenziato una tendenza al ribasso (– 14 %) nel periodo in esame.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(122)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2017
2018
2019
PIR
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione, sia libero sia vincolato (in tonnellate)
18 149 739
18 641 884
18 242 661
16 791 721
Indice
(2017 = 100)
100
103
101
93
Vendite e utilizzo sul mercato vincolato
2 426 375
2 724 231
2 535 896
2 545 577
Indice
(2017 = 100)
100
112
105
105
Vendite e utilizzo sul mercato vincolato in % delle vendite totali sul mercato
13,4
14,6
13,9
15,2
Indice
(2017 = 100)
100
109
104
113
Vendite sul libero mercato
15 723 364
15 917 652
15 706 766
14 246 144
Indice (2017 = 100)
100
101
100
91
Quota di mercato [delle vendite sul libero mercato (in %)]
87,6
85,6
88,8
87,5
Indice (2017 = 100)
100
98
101
100
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione
(123)
Le vendite totali nell’UE hanno registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame (– 7 %), nonostante l’aumento del 3 % nel periodo 2017-2018.
(124)
Le vendite totali dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite di quasi 1,5 milioni di tonnellate nel periodo in esame. Pur avendo raggiunto il livello massimo nel 2018 (+ 3 %), il consumo aveva già mostrato una tendenza al ribasso (– 2 %), che è proseguita nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, le vendite sul libero mercato dell’UE sono diminuite del 9 %.
(125)
La quota di mercato delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul libero mercato è rimasta piuttosto stabile nel periodo in esame. Dopo essere cresciuta dell’1 % nel periodo 2017-2019, è diminuita di 1,3 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame.
4.5.2.3. Crescita
(126)
In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’UE l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato. Pertanto nel periodo in esame l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(127)
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2017
2018
2019
PIR
Numero di addetti
10 271
10 530
11 125
10 853
Indice
(2017 = 100)
100
103
108
106
Produttività (unità/addetto)
1 957
1 963
1 793
1 686
Indice
(2017 = 100)
100
100
92
86
Fonte:
Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione
(128)
Tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere e persino incrementare del 6 % il numero di addetti impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame.
(129)
La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione (tonnellate) per addetto, ha seguito un andamento al ribasso nel periodo in esame (– 14 %) per effetto della pandemia di COVID-19, che ha causato una riduzione del volume totale di produzione di vergelle. La notevole diminuzione della produttività si spiega con una diminuzione più accentuata del volume di produzione, legata anche al calo delle vendite e della domanda di prodotti dell’industria dell’Unione, rispetto all’aumento del numero di addetti.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(130)
Il margine di dumping stabilito per il paese interessato nell’inchiesta iniziale era nettamente al di sopra del livello de minimis. Come spiegato sopra, nel periodo in esame non si sono verificate importazioni oggetto di dumping dal paese interessato; pertanto non è stato possibile valutare l’entità del margine di dumping.
(131)
Nel precedente riesame in previsione della scadenza si era giunti alla conclusione che l’industria dell’Unione era rimasta sostanzialmente fragile e continuava a subire un pregiudizio. Nel periodo oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza l’industria dell’Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, ma tutti i principali indicatori di pregiudizio, che erano rimasti stabili nel periodo 2017-2019, hanno registrato un calo nel periodo dell’inchiesta di riesame, seguendo un andamento analogo al calo del consumo dell’Unione in conseguenza della pandemia di COVID-19. Pertanto l’industria dell’Unione rimane assai vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione e, in caso di abrogazione delle misure, l’incidenza del previsto dumping sull’industria dell’Unione sarebbe significativo, tenuto conto del calo dei prezzi delle esportazioni dalla RPC verso i paesi terzi, come indicato ai considerando 90 e 91.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
(
73
)
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(132)
Nel periodo in esame l’andamento della media dei prezzi unitari di vendita praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione e del costo unitario medio di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stato il seguente:
Tabella 9
Prezzi di vendita nell’Unione
2017
2018
2019
PIR
MEDIA dei prezzi unitari di vendita sul libero mercato (EUR/tonnellata)
529
604
560
521
Indice (2017 = 100)
100
114
106
98
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)
523
564
591
575
Indice (2017 = 100)
100
108
113
110
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(133)
Nell’intero periodo in esame i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti (libero mercato) sono diminuiti del 2 %. Da un’analisi dettagliata si evince che dal 2017 al 2018 i prezzi di vendita sono aumentati del 14 %, per poi diminuire di 8 punti percentuali nel 2019 e registrare un ulteriore calo di 8 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento dei prezzi di vendita ha seguito in una certa misura, fino al 2019, l’andamento del costo di produzione, che è aumentato del 13 % nel periodo 2017-2019, rimanendo comunque superiore al prezzo medio di vendita. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo di produzione è diminuito di 3 punti percentuali. Complessivamente, nel corso del periodo in esame il prezzo medio di vendita è diminuito del 2 %, mentre il costo di produzione è cresciuto del 10 %; l’industria dell’Unione non era pertanto in condizione di aumentare il prezzo di vendita per coprire l’aumento del costo di produzione.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(134)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per addetto
2017
2018
2019
PIR
Costo medio del lavoro per addetto (EUR)
56 548
59 747
58 983
56 665
Indice
(2017 = 100)
100
106
104
100
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(135)
Il costo medio del lavoro per addetto è dapprima aumentato tra il 2017 e il 2018, per poi diminuire progressivamente nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Complessivamente, tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è rimasto stabile.
4.5.3.3. Scorte
(136)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2017
2018
2019
PIR
Scorte finali (tonnellate)
363 501
444 814
417 212
420 511
Indice (2017 = 100)
100
122
115
116
Scorte finali, in percentuale sulla produzione
6,8
8,2
8,3
9,5
Indice (2017 = 100)
100
122
123
140
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(137)
Le scorte dell’industria dell’Unione sono aumentate tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta di riesame, rimanendo tuttavia costantemente al di sotto del 10 % del volume di produzione annuale nell’intero periodo in esame. Il notevole aumento, pari al 40 %, delle scorte come percentuale della produzione osservato dal 2017 al periodo dell’inchiesta di riesame segue, in una certa misura, il calo del volume di produzione indicato al considerando 120; i produttori dell’UE non sono riusciti a smaltire la produzione a causa dell’analogo andamento al ribasso del consumo totale dell’Unione, indicato al considerando 103.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(138)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2017
2018
2019
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
1,2
6,5
-5,4
-10,4
Indice
(2017 = 100)
100
530
- 546
- 952
Flusso di cassa (in EUR)
62 999 177
158 497 581
-32 609 909
-73 869 927
Indice
(2017 = 100)
100
252
- 152
- 217
Investimenti (in EUR)
57 591 654
50 424 514
76 852 470
65 369 090
Indice
(2017 = 100)
100
88
133
114
Utile sul capitale investito (%)
1,4
8,1
-5,5
-8,5
Indice
(2017 = 100)
100
576
- 495
- 705
Fonte:
produttori dell’Unione inclusi nel campione
(139)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
(140)
La redditività è dapprima aumentata nel 2018, in quanto i prezzi di vendita praticati ad acquirenti indipendenti (libero mercato) sono aumentati in misura superiore rispetto al costo di produzione. Successivamente è diminuita nel 2019 e ha subito un ulteriore calo nel periodo dell’inchiesta di riesame, seguendo un andamento analogo al calo dei prezzi di vendita, come illustrato al considerando 133. Il margine di profitto negativo dell’industria dell’Unione nel 2019 e nel periodo in esame è dovuto al fatto che il costo unitario di produzione è sempre stato superiore al prezzo medio di vendita. Come si è potuto evincere dalla tabella 9, il divario tra il costo unitario di produzione e il prezzo medio di vendita è ulteriormente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, la riduzione del consumo dell’Unione di vergelle in conseguenza della pandemia di COVID-19 e, in una certa misura, per effetto della concorrenza sul mercato da parte delle importazioni originarie di altri paesi terzi a prezzi costantemente più bassi dei prezzi dell’industria dell’Unione non ha permesso all’industria dell’Unione di fissare i prezzi di vendita a un livello che avrebbe consentito almeno di coprire il costo di produzione.
(141)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato un andamento in larga misura in linea con la redditività ed è inizialmente migliorato nel 2018, per poi diminuire nettamente nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando la redditività ha raggiunto il livello più basso nel periodo in esame.
(142)
Gli investimenti sono leggermente cresciuti del 14 % nel corso del periodo in esame, a ulteriore dimostrazione della difficile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.
(143)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha registrato un andamento negativo, scendendo dall’1,4 % nel 2017 al – 8,5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale andamento segue il calo di redditività dell’industria dell’Unione.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(144)
La maggioranza degli indicatori macroeconomici, quali produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell’UE, quota di mercato e produttività, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo la capacità e l’occupazione hanno avuto un andamento leggermente positivo. Analogamente, la maggioranza degli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell’UE, costo di produzione, redditività, scorte finali, flusso di cassa e utile sul capitale investito, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Si è osservata una tendenza positiva solo negli investimenti, dopo che i produttori inclusi nel campione hanno effettuato investimenti per mantenere la competitività e adeguarsi agli sviluppi più recenti in termini di prodotto. Anche l’andamento degli stessi indicatori di pregiudizio è risultato negativo, se si considera il periodo 2017-2019, vale a dire il periodo precedente l’inizio della pandemia di COVID-19.
(145)
Inoltre la concorrenza delle importazioni da paesi terzi diversi dal paese interessato e la pressione sui prezzi hanno causato un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione, che ha registrato un margine di profitto negativo pari a – 10,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono peggiorati, con il risultato che l’industria dell’Unione ha avuto difficoltà a ottenere capitali e a crescere.
(146)
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
(147)
La Commissione ha valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(148)
I volumi delle importazioni dal paese interessato si sono mantenuti a un livello trascurabile lungo l’intero periodo in esame.
(149)
Allo stesso tempo, le importazioni a basso prezzo da paesi terzi diversi dal paese interessato, come la Turchia, la Russia e la Bielorussia, hanno esercitato una forte pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. A titolo illustrativo, il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame era di 521 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio di vendita era pari a 473 EUR/tonnellata per i prodotti importati dalla Turchia e a 434 EUR/tonnellata per i prodotti importati dalla Russia.
(150)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dalla RPC, in ragione del loro volume molto limitato.
(151)
La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di abrogazione delle misure.
5.
RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DALLA RPC IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE
(152)
La Commissione ha concluso al considerando 146 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 150 che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, in ragione del loro volume molto limitato. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
(153)
A tale riguardo, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata del paese interessato, la relazione tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione nonché l’incidenza delle potenziali importazioni e del livello dei prezzi di tali importazioni da questi paesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.
5.1.
Capacità inutilizzata della RPC e attrattiva del mercato dell’Unione
(154)
Come già descritto ai considerando 94 e 95, i produttori esportatori della RPC dispongono di notevoli capacità inutilizzate che, nel loro insieme, superano in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e la domanda interna in questo paese
(
74
)
; tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. I quantitativi che potrebbero essere esportati dai produttori esportatori cinesi sono significativi rispetto alle dimensioni del mercato dell’UE. In effetti, la capacità inutilizzata è di circa cinque volte superiore al consumo totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(155)
Come descritto al considerando 91 e nella tabella 2, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi di dumping mediamente inferiori del 10-15 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Pertanto, tenuto conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla RPC verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è potenzialmente molto più attraente per gli esportatori cinesi. Di conseguenza si può ragionevolmente prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi riprenderebbero a esportare nell’Unione volumi elevati del prodotto oggetto del riesame. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di notevoli capacità inutilizzate nella RPC.
5.2.
Incidenza delle importazioni potenziali dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure
(156)
Come spiegato nella sezione 4.3.2., la Commissione ha effettuato un’analisi dell’undercutting senza misure antidumping per stabilire in che modo le importazioni dalla RPC inciderebbero sull’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure.
(157)
La Commissione ha osservato al considerando 110 che dal calcolo dell’undercutting emerge una media ponderata del margine di undercutting pari al 4,5 %.
(158)
La Commissione ha inoltre effettuato una simulazione per valutare meglio la probabile incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Mediante modellizzazione sono stati elaborati due scenari, ossia un’impennata delle importazioni dalla RPC i) senza incidenza sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti e ii) con un calo dei prezzi di vendita nell’Unione dovuto all’aumento della concorrenza. Inoltre, per determinare il costo di produzione ipotetico, la Commissione ha tenuto conto della quota dei costi fissi sul totale dei costi di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(159)
A tale riguardo, la Commissione ha ipotizzato che il consumo dell’Unione rimanga invariato rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame, ossia 18,8 milioni di tonnellate, e che i produttori esportatori della RPC esportino nell’Unione quantitativi corrispondenti a una quota di mercato della RPC pari al 5 %, come durante il periodo dell’inchiesta iniziale, vale a dire 0,94 milioni di tonnellate.
(160)
La Commissione ha inoltre ipotizzato che il 20 % delle importazioni totali dalla RPC incida sull’industria dell’Unione e che il restante 80 % incida sulle importazioni da altri paesi terzi. La simulazione si è basata sui dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e rappresenta un approccio assai prudente, che tiene conto del fatto che i prezzi di vendita medi delle importazioni da altri paesi terzi sono inferiori al prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione. È dunque molto probabile che le importazioni oggetto di dumping del prodotto oggetto del riesame dalla RPC acquisiscano dapprima una quota di mercato a scapito dell’industria dell’Unione e successivamente sottraggano quote di mercato alle esportazioni da altri paesi terzi verso l’Unione. Persino sulla base di tale ipotesi prudente, l’industria dell’Unione registrerebbe perdite fino al 23 %, come indicato sopra. In ogni altro scenario ipotetico (ad esempio 50 %-50 %) le perdite sarebbero di gran lunga superiori, determinando addirittura un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione.
(161)
Nel primo scenario, in cui si ipotizza che siano mantenuti gli stessi prezzi di vendita praticati durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la redditività dell’industria dell’Unione diminuirebbe del 72 %, ossia di 7,5 punti percentuali, passando da – 10,4 % a – 17,9 %.
(162)
Nel secondo scenario si è constatato che l’effetto di un calo dei prezzi sarebbe potenzialmente molto dannoso. Qualora i prezzi dell’Unione scendessero al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi (prezzo cif alla frontiera UE calcolato in 499 EUR/tonnellata), i profitti diminuirebbero da – 10,4 % a – 23,2 %.
(163)
In entrambi gli scenari l’incidenza di un’impennata delle importazioni cinesi a prezzi bassi aggraverebbe notevolmente il pregiudizio già subito dall’industria dell’Unione.
(164)
Alla luce di quanto sopra, e constatando l’attuale situazione di fragilità dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e, di conseguenza, un deterioramento della situazione già precaria dell’industria dell’Unione, mettendo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza.
(165)
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, esiste il rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni dalla RPC.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
(166)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.
(167)
Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(168)
Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC di entrare nel mercato dell’Unione, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame e si trova in una situazione di fragilità, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio.
(169)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni da tale paese. L’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC arrecherebbe un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Ciò determinerebbe un peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione, che è già molto fragile, mettendone a repentaglio la sostenibilità.
(170)
La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento in vigore delle misure antidumping nei confronti della RPC è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
6.2.
Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori
(171)
La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Come indicato al considerando 19, la Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da parte di un utilizzatore, il quale ha spiegato che il mercato ha bisogno di una certa stabilità dei prezzi e non può pertanto sostenere l’effetto destabilizzante di importazioni oggetto di dumping.
(172)
Inoltre, nel precedente riesame in previsione della scadenza e nell’inchiesta iniziale, l’analisi dell’interesse dell’Unione non aveva indicato un effetto negativo delle misure sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori, ed era stato concluso che la possibile incidenza generale dell’istituzione delle misure sulle attività degli utilizzatori sarebbe stata molto limitata. In primo luogo, la maggioranza degli utilizzatori acquista vergelle da fonti non cinesi, che sono numerose. In secondo luogo, i possibili effetti dell’istituzione di misure dovrebbero essere considerati alla luce dei prodotti a valle, che godono di un elevato valore aggiunto. Su tali basi si è concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe un’incidenza negativa sulla situazione attuale degli utilizzatori.
(173)
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe conseguenze negative di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori tali da annullare l’effetto positivo delle misure stesse per l’industria dell’Unione.
6.3.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione
(174)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della RPC.
7.
MISURE ANTIDUMPING
(175)
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e all’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che le misure antidumping sulle importazioni di vergelle dalla RPC debbano essere mantenute.
(176)
Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(177)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione
(
75
)
e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile.
(178)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare le loro osservazioni in risposta alla divulgazione di tali informazioni. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione dalla Commissione.
(179)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
(180)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
(
76
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle o bordioni, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall’acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Gruppo Valin
7,9 %
A930
Tutte le altre società
24,0 %
A999
3. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di vergelle venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 703/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldova e della Turchia (
GU L 203 del 5.8.2009, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9
).
(
4
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (
GU C 35 del 3.2.2020, pag. 3
).
(
5
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C 342 del 14.10.2020, pag. 23
).
(
6
)
Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (
GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6
).
(
7
)
Tale nota era una versione riveduta della seconda nota del 22 dicembre 2020 in quanto, a causa di un errore amministrativo, la prima versione aveva inavvertitamente ignorato le osservazioni del richiedente.
(
8
)
«Commission staff working document on significant distortions in the economy of the People’s Republic of China for the purposes of trade defence investigations» del 20.12.2017 [SWD (2017) 483 final].
(
9
)
https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm.
(
10
)
https://www.dnb.com/.
(
11
)
https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145
) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (
GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3
).
(
13
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.
(
14
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 122 a 127.
(
15
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 128 a 132: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di vergelle e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
16
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 133 a 138.
(
17
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 139 a 142.
(
18
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.
(
19
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 145 a 154.
(
20
)
La domanda citava il documento del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti «China's status as a non-market economy», A-570-053, del 26 ottobre 2017, pag. 57.
(
21
)
La denuncia citava il
Financial Times
: «China's Communist Party writes itself into company law», 14 agosto 2017.
(
22
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
23
)
Rapporto ThinkDesk, «Analysis of state-business interaction and subsidization in the hot-rolled flat (HRF) segment of the Chinese steel industry», 28 febbraio 2016.
(
24
)
TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(
25
)
Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
26
)
Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(
27
)
Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione 6 maggio 2021).
(
28
)
Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
29
)
Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
30
)
Cfr. il comunicato stampa della rete Xinhua: «Gruppo Shagang: l’edificazione del partito determina uno sviluppo di qualità elevata e crea un modello di edificazione del partito nelle imprese non pubbliche», 25 dicembre 2020, http://www.js.xinhuanet.com/2020-12/25/c_1126907346.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
31
)
Cfr. l’articolo sul sito web di Anshan: «Anshan Iron and Steel builds and strengthens the party building work model», 13 giugno 2018: http://www.ansteelgroup.com/ddjs/2020-03-26-02-58-29/3167-2020-04-26-02-24-53 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
32
)
Cfr. l’articolo pubblicato sul sito web di Anshan: «Keep employees’ passion for entrepreneurship», 14 gennaio 2019: http://www.ansteelgroup.com/ddjs/2020-03-26-02-58-29/3166-bczggscydjq (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
33
)
Cfr. lo statuto di Baoshan, articolo 133.4: http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-08/600019_20210108_8.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
34
)
Cfr. il sito web di Shougang: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/ddjs/ (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
35
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.
(
36
)
Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(
37
)
Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(
38
)
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), consultabile all’indirizzo: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(
39
)
Relazione, capitolo 14, pag. 349.
(
40
)
Relazione, capitolo 14, pag. 352.
(
41
)
Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013), emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011), emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.
(
42
)
Cfr. la relazione annuale 2018, pag. 66: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201908201344693765_1.pdf.
(
43
)
Cfr. la relazione annuale 2019, pagg. 62 e 67: https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202006/t20200630_705111.html.
(
44
)
Cfr. la relazione annuale 2019, pag. 93: https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202005/t20200529_691364.html e la relazione annuale 2018, pag. 104:. http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201905011325247353_1.pdf.
(
45
)
Cfr. la relazione annuale 2019, pagg. 181 e 187: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-04-29/1207654234.PDF.
(
46
)
Cfr. la relazione annuale 2019, pagg. 121 e 129: https://www.shougang.com.cn/u/cms/www/202004/29163130go9a.pdf.
(
47
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.
(
48
)
Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 13 ottobre 2020).
(
49
)
Cfr. il considerando 38.
(
50
)
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/electricidad, (ultima consultazione: 20 gennaio 2021), https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/gas-natural, (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
51
)
https://www.sunass.gob.pe/prestadores/empresas-prestadoras/estudios-tarifarios/ (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
52
)
https://ilostat.ilo.org/topics/labour-costs/ (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
53
)
Cfr. il considerando 28.
(
54
)
Prezzi mensili che rientrano in questo intervallo.
(
55
)
Prezzi mensili che rientrano in questo intervallo.
(
56
)
Di regola, sono parimenti esclusi i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell’OMC che figurano nell’elenco di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
). Poiché tuttavia il Perù non ha importato alcuno dei fattori produttivi da nessuno dei suddetti paesi nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni da altri paesi terzi hanno costituito il 100 % del volume totale delle importazioni in Perù dei fattori produttivi di cui alla tabella 1.
(
57
)
https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
58
)
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/320807/IF-161-2018-MTPE-2-14.1.pdf a pag. 2, nonché https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264305823-en.pdf?expires=1611133368&id=id&accname=oid031827&checksum=AD488AE7705661410076E3EC1D21F9F5 a pag. 88 (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
59
)
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/gas-natural (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
60
)
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/pliegos-tarifarios/electricidad (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
61
)
https://www.sunass.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/emapisco_fina_261218.pdf (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
62
)
https://investors.acerosarequipa.com/storage/memorias/July2020/sk9JvC6DOo51hCmXhDQ2.pdf, (ultima consultazione: 20 gennaio 2021).
(
63
)
Questo dato è presentato sotto forma di intervalli di valori al fine di proteggere la riservatezza di informazioni commerciali sensibili, a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.
(
64
)
https://www.metalbulletin.com/Article/3972213/Search-results/FOCUS-Chinas-steel-exports-expected-to-rise-in-2021.html (ultima consultazione: 1
o
febbraio 2021).
(
65
)
https://www.kallanish.com/en/steel-news/market-reports/article-details/chinese-wire-rod-exports-diverge-from-domestic-market-0121/ (ultima consultazione: 1
o
febbraio 2021).
(
66
)
https://www.mysteel.net/. Altre fonti menzionate dal richiedente, ad esempio CRU e Worldsteel, riportano dati analoghi.
(
67
)
Ad esempio l’Australia, l’India, l’Indonesia, il Messico, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno adottato misure nei confronti delle vergelle originarie della RPC.
(
68
)
Il volume di produzione è basato sui dati dell’UE-27, in quanto il Regno Unito ha cessato di fare parte dell’Unione europea il 1
o
gennaio 2021.
(
69
)
Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(
70
)
Il volume delle importazioni si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(
71
)
Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione, del 9 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude l’inchiesta relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Turchia (
GU L 99 del 10.4.2019, pag. 9
), considerando 128.
(
72
)
Gli indicatori macroeconomici si basano sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.
(
73
)
Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell’UE-28, che comprendono il Regno Unito. Considerato che le vendite nel Regno Unito rappresentavano appena l’1,5 % dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero cambiate.
(
74
)
La capacità inutilizzata nella RPC supera di oltre cinque volte il consumo totale dell’Unione nel libero mercato durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(
75
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
76
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2021/1805 applica dazi antidumping su vergelle cinesi utilizzando l'articolo 2, paragrafo 6bis per affrontare distorsioni significative nel mercato cinese. Commercialisti e operatori del commercio estero devono conoscere il metodo del paese rappresentativo, la costruzione del valore normale, il margine di dumping e le aliquote differenziate per società specifiche. Questo strumento di difesa commerciale riguarda importatori, produttori dell'Unione e esportatori cinesi, influenzando prezzi, competitività e strategie di approvvigionamento nel settore siderurgico.
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