Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1812/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 14/10/2021 In vigore dal: 14/10/2021 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 e quali sono i criteri utilizzati per determinare l'esistenza di dumping nei confronti dei produttori cinesi di elettrodi di grafite?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2021/1812 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite originari della Repubblica Popolare Cinese. L'inchiesta è stata aperta il 17 febbraio 2021 a seguito di una denuncia presentata da tre produttori dell'Unione Europea (Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH e Tokai ErftCarbon GmbH) che hanno provato l'esistenza di dumping e pregiudizio notevole all'industria europea. Il prodotto in esame comprende elettrodi di grafite con densità apparente di 1,5 g/cm³ o superiore e resistenza elettrica di 7,0 μΩ.m o inferiore, utilizzati principalmente nei forni elettrici per la produzione di acciaio. Per determinare il valore normale e accertare il dumping, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che esistessero distorsioni significative nel mercato cinese dovute a interventi pubblici sostanziali. Di conseguenza, anziché utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno cinese, la Commissione ha costruito il valore normale sulla base di prezzi e costi esenti da distorsioni provenienti dal Messico, come paese rappresentativo appropriato con livello di sviluppo analogo. L'inchiesta ha confermato che i prezzi delle importazioni cinesi erano sostanzialmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'UE, costringendo i produttori europei ad abbassare i propri prezzi al di sotto del costo di produzione, causando calo delle vendite e della redditività.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1812 of 14 October 2021 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain graphite electrode systems originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

15.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 366/62 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1812 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH e Tokai ErftCarbon GmbH («i denuncianti»). La denuncia proviene dall'industria dell'Unione di determinati sistemi di elettrodi di grafite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. 1.2. Registrazione (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis , del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. (4) Uno di questi requisiti, come indicato all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni di elettrodi di grafite originari della RPC hanno registrato un calo del 59,1 % nei quattro mesi successivi all'apertura (dal 1 marzo al 30 giugno 2021) rispetto al periodo dell'inchiesta (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020). I dati successivi all'apertura sono stati confrontati con le importazioni medie mensili dalla RPC per il periodo dell'inchiesta. I dati provengono dalla banca dati Comext (Eurostat) e dalla banca dati Surveillance. È stato effettuato un adeguamento volto a escludere i prodotti che non rientrano nella definizione del prodotto (cfr. il considerando 187). (5) La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis , del regolamento di base, in quanto non era soddisfatta la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, ossia un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni. 1.3. Parti interessate (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. 1.4. Osservazioni sull'apertura (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. (8) La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), Eurofer, Misano, Sangraf, Trasteel e i denuncianti hanno chiesto un'audizione ai servizi della Commissione. Hanno presentato tale richiesta entro il termine stabilito e hanno avuto la possibilità di essere sentite. (9) Varie parti interessate hanno formulato osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta. Tali osservazioni hanno riguardato in particolare la definizione del prodotto, il numero di controllo del prodotto, il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'interesse dell'Unione non è un criterio pertinente per valutare se una denuncia giustifichi l'apertura di un procedimento antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. Di conseguenza tali osservazioni non sono state prese in esame in rapporto alle argomentazioni riguardanti l'apertura del procedimento. Inoltre le osservazioni ricevute dopo la scadenza del termine previsto nell'avviso di apertura per la presentazione delle osservazioni non sono state prese in considerazione in questa fase e saranno trattate nella fase definitiva. Le argomentazioni relative alla definizione del prodotto e le richieste di esclusione di prodotti sono state trattate nella sezione 2.3 del presente regolamento. (10) Per quanto riguarda le argomentazioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità, i denuncianti, sulla base dei dati TARIC, hanno dimostrato l'aumento delle importazioni dalla Cina e il calo dei prezzi delle stesse. Hanno provato che i prezzi di tali importazioni erano sostanzialmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Hanno inoltre sostenuto che i prezzi ridotti delle importazioni cinesi hanno costretto l'industria dell'UE ad abbassare i propri prezzi al di sotto del costo di produzione. Ciò ha comportato un calo delle vendite e della redditività che ha arrecato un pregiudizio all'industria dell'UE. Basandosi su dati del settore, i denuncianti hanno inoltre dimostrato che, a partire dalla metà del 2019, i produttori dell'Unione hanno subito un calo considerevole della produzione, dell'utilizzo degli impianti, delle vendite nonché dei prezzi e dei profitti. (11) Varie parti interessate hanno affermato che i produttori cinesi non avevano una presenza forte sul mercato degli elettrodi di categoria UHP. Secondo quanto asserito, la Cina era presente principalmente sul mercato degli elettrodi di categoria HP/SHP, che l'industria dell'Unione non produceva in quantità sufficienti. Ciò avrebbe annullato il nesso di causalità. I denuncianti hanno tuttavia fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni dalla Cina contenevano anche quantità sempre maggiori di elettrodi di categoria UHP, un fatto poi confermato dall'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 1.5. Campionamento (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. 1.5.1. Campionamento dei produttori dell'Unione (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione, tenendo conto anche dell'ubicazione geografica dei produttori dell'Unione. Tale campione era composto da tre produttori dell'Unione ubicati in tre Stati membri diversi. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 55 % del volume totale di produzione stimato e oltre il 65 % delle vendite del prodotto simile nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione selezionato in via provvisoria. Non sono pervenute osservazioni. 1.5.2. Campionamento degli importatori (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. (15) Dieci importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti sulla base del massimo volume delle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione. Il campione rappresentava il 64 % del volume totale delle vendite dichiarate del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte degli importatori che hanno collaborato e il 34,7 % del volume totale stimato delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica popolare cinese. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. 1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. (17) Trentasei produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Le società selezionate vendevano inoltre quantità considerevoli del prodotto oggetto dell'inchiesta sul mercato interno della Repubblica popolare cinese. Tale campione rappresentava il 33 % del volume totale stimato delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione europea nel periodo dell'inchiesta (cfr. il considerando 24). In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono state consultate in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. 1.6. Esame individuale (18) Dodici produttori esportatori del paese interessato hanno richiesto, in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, un esame individuale, compresi i tre produttori inclusi nel campione sopra indicati. Nessun altro produttore esportatore ad eccezione di quelli inclusi nel campione ha tuttavia inviato un questionario compilato entro il termine. Non è stato pertanto possibile esaminare alcuna richiesta di esame individuale. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (19) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (20) Nella denuncia i denuncianti hanno inoltre fornito elementi di prova sufficienti per quanto riguarda le distorsioni delle materie prime nella RPC in relazione al prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, l'inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter , del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha chiesto al governo della RPC ulteriori informazioni a tale riguardo. (21) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai tre importatori indipendenti inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 3 ) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. (22) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, tre importatori indipendenti, otto utilizzatori e tre produttori esportatori. La Sangraf Italy ha inizialmente risposto al questionario per gli utilizzatori. Alla fine la Sangraf Italy è stata considerata un produttore e quindi parte dell'industria dell'Unione (cfr. i considerando 183 e 184). (23) In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ( 4 ) . La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate: Produttori dell'Unione — GrafTech France S.N.C., Francia — Showa Denko Carbon Spain S.A., Spagna — Tokai Erftcarbon GmbH, Germania Produttori esportatori della RPC — Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd — Fangda Carbon New Material Co., Ltd — Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (24) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto in esame (25) Al momento dell'apertura dell'inchiesta il prodotto in esame era costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari della RPC, attualmente classificati con i codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010, 8545110015, 8545909010 e 8545909015). (26) A seguito della richiesta di esclusione dei nippli dalla definizione del prodotto (cfr. la sezione 2.3), la Commissione ha rivisto tale definizione precisando che il prodotto in esame è costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, originari della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545110010 e 8545110015). (27) Gli elettrodi di grafite sono prodotti di consumo impiegati principalmente nella produzione di acciaio in forni elettrici ad arco. Pertanto gli elettrodi di grafite sono una componente essenziale per l'industria globale del riciclaggio, dal momento che sono l'unico prodotto in grado di condurre l'energia e di resistere al calore necessario a fondere i rottami metallici. Gli elettrodi di grafite contribuiscono pertanto alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto permettono di ridurre l'uso di materie prime e la quantità di rifiuti non trattati. 2.2. Prodotto simile (28) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame; — il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica popolare cinese; e — il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. (29) In questa fase la Commissione ha pertanto deciso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto e richieste di esclusione di prodotti (30) Sono pervenute quattro argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto, presentate rispettivamente da un produttore dell'Unione (Sangraf Italy), da un utilizzatore (NLMK Verona), da un importatore indipendente (CTPS Srl) e dalla Camera di commercio cinese («CCCME»). (31) La Sangraf Italy ha chiesto di escludere i nippli (o raccordi dell'elettrodo) dall'ambito dell'inchiesta, in quanto non vi è più alcuna produzione di nippli nell'Unione. La Sangraf ha affermato di non poterli acquistare dai suoi concorrenti. (32) Si ricorda che i nippli sono parte integrante e necessaria di un sistema di elettrodi di grafite. La Commissione ha tuttavia osservato che i nippli presentano caratteristiche diverse rispetto al corpo degli elettrodi di grafite. La Commissione ha inoltre preso atto che nell'Unione non vi è più alcuna produzione di nippli né esiste un mercato concorrenziale distinto per tali prodotti. I nippli sono venduti all'utilizzatore finale (i produttori di acciaio) già integrati nell'elettrodo di grafite oppure di tanto in tanto come pezzi di ricambio. I nippli sono tuttavia specifici per ciascun corpo di elettrodo di grafite e non sono venduti dai fornitori di sistemi di elettrodi di grafite ad altri fornitori di tali sistemi. (33) La Commissione ha pertanto concluso che la definizione del prodotto dovrebbe riguardare gli elettrodi di grafite, anche dotati di nippli, come indicato al considerando 26. (34) La NLMK Verona, un produttore di acciaio, ha chiesto l'esclusione degli elettrodi di diametro di 350 mm dalla definizione del prodotto. La NLMK sostiene che l'industria dell'Unione non offre un approvvigionamento stabile di elettrodi di tale diametro, in quanto si concentra su elettrodi di diametro maggiore, che sono più redditizi. La COMAP SAS, una società importatrice di elettrodi di grafite, ha presentato argomentazioni simili per gli elettrodi di piccole dimensioni (diametro compreso tra 130 e 250 mm). Anche la CCCME ha chiesto l'esclusione degli elettrodi di diametro inferiore a 450 mm. (35) A parere della Commissione tali elettrodi di grafite presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base, a prescindere dalle loro dimensioni. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. (36) La CTPS srl, un importatore indipendente, ha chiesto l'esclusione degli elettrodi HP ( 5 ) dalla definizione del prodotto. Ha sostenuto che nell'Unione non vi è una produzione sufficiente di elettrodi HP. La CTPS srl ha inoltre sottolineato che gli elettrodi HP e UHP differiscono tra loro in relazione alle rispettive materie prime e caratteristiche tecniche nonché ai rispettivi usi. La Misano SpA. ha presentato argomentazioni simili, così come la CCCME, che ha chiesto l'esclusione degli elettrodi non appartenenti alla categoria UHP. (37) I denuncianti hanno invece sostenuto che non esiste una distinzione chiara tra le diverse categorie di elettrodi di grafite. Non esiste una norma di settore ufficiale che consenta di distinguere chiaramente tra elettrodi di grafite di categoria HP e UHP. Hanno inoltre affermato che elettrodi di categorie diverse ma di determinate dimensioni possono essere utilizzati in modo intercambiabile. (38) A parere della Commissione questi elettrodi hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base ed esiste un certo livello di sovrapposizione tra gli usi delle diverse categorie, la cui descrizione si basa comunque in larga misura su un'autocertificazione da parte del produttore, dato che non esiste una norma di settore comunemente riconosciuta per la suddivisione in categorie. L'esclusione di una qualsiasi di tali categorie comprometterebbe pertanto l'efficacia delle misure antidumping e agevolerebbe possibili comportamenti elusivi. Le richieste di escludere rispettivamente gli elettrodi di categoria HP e tutte le categorie diverse dalla UHP sono state pertanto respinte. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (39) Gli elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta indicavano l'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aprire l'inchiesta tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (40) Al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la produzione di elettrodi di grafite. Trentadue produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (41) Inoltre al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (42) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, in base alle informazioni disponibili in tale fase, il paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base avrebbe potuto essere il Messico. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. (43) Il 22 marzo 2021 la Commissione ha emesso la prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale [«prima nota» ( 6 ) ] con la quale ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, la manodopera e l'energia impiegati nella produzione di elettrodi di grafite. Sono stati analizzati tre possibili paesi rappresentativi: il Messico, la Malaysia e la Federazione russa. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato il Messico come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dalla Fangda Carbon New Material Co., LTD., dal Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD., dai produttori esportatori rappresentati dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), nonché dalla European Carbon and Graphite Association. (44) Il 17 giugno 2021, dopo aver analizzato le osservazioni ricevute, la Commissione ha pubblicato la seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale [«seconda nota» ( 7 ) ] (la prima nota e la seconda nota sono collettivamente indicate come le «note»). Nella seconda nota la Commissione ha aggiornato l'elenco dei fattori produttivi e ha informato le parti interessate dell'intenzione di usare il Messico come paese rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base del bilancio prontamente disponibile di un produttore operante in Messico nel settore dei materiali refrattari non argillosi. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota dalla Fangda Carbon New Material Co., LTD., dal Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD., dai produttori esportatori rappresentati dalla CCCME nonché dalla European Carbon and Graphite Association. (45) Dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta del Messico come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.4. 3.2. Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base (46) All'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC due questionari relativi all'esistenza di distorsioni. Il governo della RPC non ha tuttavia trasmesso alcuna risposta. Con nota verbale del 15 giugno 2020 la Commissione ha informato il governo della RPC che intendeva avvalersi delle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base in relazione all'eventuale esistenza di distorsioni significative sul mercato interno cinese di elettrodi di grafite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nonché in relazione all'eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull'applicazione dell'articolo 18. Non sono pervenute osservazioni. 3.3. Valore normale (47) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (48) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « qualora sia accertato, [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » in seguito sono denominate «SGAV»). (49) Nelle loro osservazioni sulle note, la Fangda Carbon New Material Co., LTD., il Liaoning Dantan Technology Group Co., LTD. e i produttori esportatori rappresentati dalla CCCME hanno affermato che: 1) l'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e con la giurisprudenza dell'OMC; 2) mancano elementi di prova in relazione alle presunte «distorsioni significative» nell'industria cinese degli elettrodi di grafite. Al contrario, l'industria cinese degli elettrodi di grafite sta operando nel quadro di condizioni orientate al mercato. (50) Con particolare riguardo alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base con il diritto dell'OMC, le parti hanno sottolineato che la nozione di distorsioni significative non è presente nell'accordo antidumping dell'OMC. Esse hanno affermato che il metodo di cui all'articolo 2 dell'accordo antidumping dell'OMC non consente l'uso di informazioni diverse da quelle del paese esportatore per stabilire il valore normale e che l'accordo antidumping dell'OMC non contiene alcun elemento che consenta di ignorare i costi e i prezzi del produttore esportatore o quelli esistenti nel paese esportatore e di sostituirli con prezzi o valori di riferimento asseritamente esenti da distorsioni in un cosiddetto paese rappresentativo appropriato. Le parti hanno inoltre fatto riferimento alle controversie dell'OMC DS473 (Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina) e DS494 (Unione europea — metodologie di adeguamento dei costi e alcune misure antidumping sulle importazioni dalla Russia), rammentando che, in conformità a tali decisioni, per calcolare i costi al fine di ottenere il valore normale del prodotto in esame quando non è possibile utilizzare il prezzo praticato sul mercato interno del paese esportatore, le autorità incaricate delle inchieste non sono autorizzate a valutare i costi riportati nei documenti contabili tenuti dall'esportatore/dal produttore in base a un valore di riferimento non collegato ai costi di produzione del paese d'origine. (51) Per quanto riguarda la presunta mancanza di elementi di prova sulle «distorsioni significative», le parti hanno in primo luogo sostenuto che la relazione per paese relativa alla RPC (di seguito «la relazione») ( 8 ) non può essere considerata un elemento di prova imparziale, oggettivo e dotato di sufficiente valore probatorio in quanto è stata elaborata dalla Commissione, è stata adattata per facilitare la presentazione di denunce e di conseguenza tralascia deliberatamente le circostanze, gli elementi e le conclusioni fattuali che potrebbero porsi in contrasto con tale finalità o indebolirla. Le parti ritengono inoltre che la relazione sia obsoleta e non rispecchi le presunte distorsioni durante il periodo dell'inchiesta o in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. Oltretutto la relazione non riguarda specificamente il settore degli elettrodi di grafite, il che ne mette in discussione la pertinenza ai fini della presente inchiesta. In secondo luogo le parti hanno sostenuto che il settore degli elettrodi di grafite in Cina è altamente orientato al mercato, con una presenza limitata di imprese di proprietà dello Stato, che operano sulla base di principi commerciali e di mercato e senza normative o politiche specifiche adottate dal governo della RPC per «incoraggiare» la produzione o l'esportazione di elettrodi di grafite. (52) Di conseguenza, secondo quanto sostenuto dalle parti, la Commissione non dovrebbe applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, bensì dovrebbe accettare i prezzi e i costi sul mercato interno indicati nella RPC. Le parti hanno sostenuto che, qualora la Commissione decida di applicare comunque l'articolo 2, paragrafo 6 bis , la valutazione dovrebbe essere effettuata separatamente per ciascun produttore esportatore e per ciascun fattore di produzione. (53) La sezione 3.3.1 presenta la valutazione della Commissione sull'esistenza di distorsioni significative. Tale valutazione tiene conto delle osservazioni specifiche delle parti sulla presunta mancanza di elementi di prova riguardo alle distorsioni significative nel settore degli elettrodi di grafite in Cina. Per quanto riguarda l'argomentazione generica secondo cui la relazione manca di imparzialità e oggettività in quanto è guidata da un obiettivo specifico, la Commissione osserva innanzitutto che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative e regolamenti cinesi e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti affidabili. La relazione è stata resa disponibile a partire da dicembre 2017 affinché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui si basa. Poiché le parti non hanno sollevato alcuna contestazione sul merito e sugli elementi di prova contenuti nella relazione, limitandosi a indicare carenze astratte di quest'ultima quanto al suo valore probatorio, la Commissione deve respingere tale argomentazione. Nello stesso ordine di idee non è possibile accettare l'argomentazione secondo cui la relazione è obsoleta o troppo generica e quindi non può rispecchiare le presunte distorsioni durante il periodo dell'inchiesta o in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. La legislazione e le politiche che riguardano settori più ampi dell'economia cinese o il paese nel suo complesso non possono essere considerate irrilevanti per il solo fatto che non menzionano specificamente il prodotto oggetto dell'inchiesta. Analogamente, finché rimarranno in vigore, la legislazione e le politiche governative applicabili sono pertinenti per la presente inchiesta, a prescindere dal momento in cui sono state attuate o citate nella relazione. Infine la Commissione ha ricordato che la relazione rappresenta solo un elemento di prova tra le numerose fonti su cui si basa l'analisi di cui alla sezione 3.3.1. (54) Per quanto riguarda le argomentazioni delle parti in merito alla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base con le disposizioni dell'OMC, la Commissione ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , siano pienamente conformi agli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC e alla giurisprudenza citata dalla CCCME. In via preliminare la Commissione osserva che le decisioni dell'OMC in merito alle controversie DS473 e DS494 non riguardavano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, ma l'applicazione di una disposizione specifica dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso il diritto dell'OMC quale interpretato dal panel e dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS473 consente l'utilizzo di dati di un paese terzo, debitamente adattati ove ciò sia necessario e giustificato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla costruzione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis , prevede che i costi di produzione e di vendita siano costruiti sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, tra cui quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. In relazione alla controversia DS494 la Commissione rammenta inoltre che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC in quanto non sono state avallate da decisioni dei membri dell'OMC. In ogni caso, nella relazione del panel relativa a tale controversia si è specificamente ritenuto che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. (55) Per quanto riguarda l'argomentazione delle parti secondo cui l'esistenza di distorsioni dovrebbe essere valutata individualmente per ciascun produttore esportatore e per ciascun fattore produttivo, la Commissione ricorda che, una volta accertato che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza di distorsioni significative per tale paese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione può costruire il valore normale utilizzando i prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a). L'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), consente l'utilizzo dei costi sul mercato interno soltanto se si accerta positivamente che sono esenti da distorsioni. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta fossero esenti da distorsioni. L'argomentazione è stata quindi respinta. (56) Per le motivazioni sopra esposte e come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.3.1. Esistenza di distorsioni significative 3.3.1.1. Introduzione (57) L'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base stabilisce che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (58) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti gli elementi per constatare l'esistenza di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi figuranti nell'elenco. Qualunque conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), deve però essere basata su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione globale dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (59) L'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base prevede che « [s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ». (60) La Commissione ha elaborato la relazione in forza di tale disposizione dimostrando l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. (61) La denuncia conteneva informazioni aggiuntive rispetto alle risultanze della relazione. Citava altre fonti, tra cui la relazione degli Stati Uniti dal titolo «China's WTO compliance» ( 9 ) , del 2019, che suggerisce la presenza di distorsioni a diversi livelli dell'economia cinese. La denuncia ha inoltre sottolineato che il settore degli elettrodi di grafite è stato oggetto di inchieste da parte di autorità di altri paesi, che hanno riscontrato irregolarità nel settore ( 10 ) . Inoltre, secondo quanto indicato nella denuncia, numerosi tra i principali fabbricanti di elettrodi di grafite sono imprese di proprietà dello Stato, fra cui: Sinosteel Engineering & Technology (ex Sinosteel Jilin Carbon), Shanxi Jinneng Group, Henan General Machinery, Jilin Songjiang Carbon e Kaifeng Carbon. La denuncia ha inoltre sottolineato che esistono iniziative per la creazione di grandi produttori di elettrodi di grafite in Cina: ad esempio la Shanghai Baosteel Chemical, una controllata del gruppo Baosteel, si è associata al principale produttore privato di elettrodi di grafite, la Fangda Carbon, per creare Baofang Carbon Material Technology, una joint venture finalizzata alla produzione di elettrodi di grafite UHP nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Lanzhou, nella provincia di Gansu, con un volume di 100 000 tonnellate l'anno ( 11 ) . Pur se di proprietà privata, la Fangda Carbon sottolinea nella sua relazione annuale che le sue attività sono strettamente allineate agli obiettivi del governo della RPC [affermando che le sue « normali attività commerciali sono strettamente collegate alla politica nazionale » e insistendo ulteriormente sul fatto che « la società si concentrerà in modo particolare sull'obiettivo di creare la prima e più grande impresa al mondo nel settore del carbonio e (...) di attuare pienamente lo spirito del 19 o Congresso nazionale del partito comunista cinese », oltre a garantire che « aderirà all'orientamento della nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi di Xi Jinping » ( 12 ) ]. (62) La denuncia spiegava inoltre che anche le imprese private si trovano spesso sotto l'influenza diretta del governo, ad esempio la filiale municipale della SASAC ha una partecipazione minoritaria nella società Fushun Carbon, il maggiore produttore di elettrodi di grafite di Liaoning, il che significa che ha un'influenza diretta sulla società. Allo stesso modo la società di investimenti CITIC, di proprietà statale, ha una partecipazione minoritaria nella società Hefei Carbon, un importante produttore di elettrodi di grafite. (63) La denuncia indicava inoltre che anche i produttori della principale materia prima, il «needle coke», sono in larga misura imprese di proprietà dello Stato. Secondo la denuncia, il principale produttore di «needle coke» a base di petrolio e di carbone in Cina è la CNPC Jinzhou Petrochemical Company, una società controllata dalla PetroChina, il cui unico azionista di controllo è la China National Petroleum Corporation, una grande impresa di proprietà dello Stato gestita dalla SASAC. Anche la Shanghai Baosteel Chemical, una controllata della società di proprietà statale China Baowu Steel Group, è un importante produttore di «needle coke». (64) La denuncia sottolineava inoltre che i più grandi produttori di elettrodi di grafite, siano essi società di proprietà statale o private, sono membri della China Carbon Industry Association, che è sottoposta alla vigilanza diretta della SASAC e del ministero degli Affari civili. Tale organizzazione ha lo scopo di seguire le direttive del Partito e di attuare i principali obiettivi e incarichi stabiliti dal 19 o Congresso del Partito comunista. (65) La denuncia elencava inoltre numerosi esempi di relazioni personali fra le direzioni dei produttori di elettrodi di grafite e il Partito Comunista cinese («PCC»), tra cui la presenza di membri del PCC ai più alti livelli direttivi delle società produttrici di elettrodi di grafite, tra le quali la Fushun Carbon, la Fangda Carbon, il gruppo CIMM e le società che producono le principali materie prime, ad esempio Ansteel Chemical, Shaanxi Coal e Chemical Industry Group. (66) La denuncia menzionava anche un'ampia espansione della capacità nella Mongolia interna ( 13 ) . (67) La denuncia conteneva altresì un elenco di documenti di orientamento che guidano lo sviluppo dell'industria degli elettrodi di grafite, tra cui: le versioni 2013 e 2019 del repertorio di riferimento per l'adeguamento della struttura industriale — una misura di esecuzione della decisione n. 40, che fornisce sostegno alla produzione di elettrodi di grafite UHP di diametro pari o superiore a 600 mm; il repertorio dei prodotti e dei servizi chiave delle industrie strategiche emergenti e la classificazione 2018 delle industrie strategiche emergenti, che contempla gli elettrodi di grafite nelle disposizioni sui «nuovi materiali»; il 13 o piano quinquennale per l'industria chimica della provincia Shanxi; il 13 o piano quinquennale della provincia Shanxi per l'industria dei nuovi materiali e il 13 o piano quinquennale della provincia Shanxi per lo sviluppo industriale e delle tecnologie dell'informazione; il piano quinquennale 2019-2025 dell'Henan occidentale; il piano di esecuzione della Mongolia interna per uno sviluppo di alta qualità delle industrie emergenti nella regione autonoma; il piano di esecuzione del progetto di costruzione di una base nazionale di nuove materie prime nella provincia di Liaoning o il piano per rafforzare l'industria nella provincia di Heilongjiang; e Made in China 2025. Numerosi documenti riguardano il «needle coke», tra cui il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale e il repertorio di riferimento 2019 per l'adeguamento della struttura industriale; a livello provinciale, il 13 o piano quinquennale della provincia di Shanxi per lo sviluppo dell'industria dei nuovi materiali riguarda direttamente il settore del «needle coke», indicato come settore incentivato. Inoltre il 13 o piano quinquennale della provincia di Shanxi per lo sviluppo industriale e delle tecnologie dell'informazione fa riferimento al «needle coke» in relazione all'obiettivo di accelerare sia la trasformazione delle industrie tradizionali sia lo sviluppo di industrie potenziali. (68) Come indicato al considerando 46, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova per suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai denuncianti riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (69) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni a tale riguardo. Come indicato al considerando 51, i produttori esportatori hanno sostenuto che il settore degli elettrodi di grafite in Cina è altamente orientato al mercato, con una presenza limitata di imprese di proprietà dello Stato, che operano sulla base di principi commerciali e di mercato e senza normative o politiche specifiche adottate dal governo della RPC per «incoraggiare» la produzione o l'esportazione di elettrodi di grafite. (70) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno nella RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti prontamente disponibili. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC. 3.3.1.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi del mercato interno della RPC (71) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di « economia di mercato socialista ». Tale concetto è sancito dalla Costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla « proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell'intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori ». L'economia di Stato è la « forza trainante dell'economia nazionale » e lo Stato ha il mandato di « garantirne il consolidamento e la crescita » ( 14 ) . Di conseguenza l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 15 ) . (72) Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano a ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: « [i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese », è stata inserita una seconda frase, che recita: « [l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese » ( 16 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui il governo esercita il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (73) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 17 ) . Le autorità cinesi mettono in campo molteplici strumenti economici interventisti, tra cui il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (74) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e di politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie o i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici privati e pubblici devono adeguare effettivamente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5) ( 18 ) . (75) In secondo luogo, per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) ( 19 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ( 20 ) . (76) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono diverse forme. A titolo di esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 21 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ( 22 ) . (77) In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 23 ) . 3.3.1.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione. (78) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia. (79) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che consentono loro di esercitare un'influenza costante sulle imprese, in particolare su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e sovraintende attivamente all'attuazione delle stesse da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.3.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato ( 24 ) . In cambio le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti ( 25 ) . Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore degli elettrodi di grafite sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.3.1.4. (80) In particolare nel settore degli elettrodi di grafite persiste un livello elevato di proprietà da parte del governo della RPC, come indicato nella denuncia e descritto al considerando 61. L'inchiesta ha confermato che numerose società, comprese quelle elencate nella denuncia, sono di fatto imprese di proprietà dello Stato e che, sebbene non esistano informazioni ufficiali sull'esatta divisione fra società pubbliche e private, nel settore degli elettrodi di grafite vi è presenza considerevole di imprese di proprietà dello Stato, fra cui possono essere annoverate tra l'altro le seguenti entità: Shanxi Jinneng Group Co., Ltd., Henan General Machinery e Kaifeng Carbon. La Commissione rileva inoltre la presenza nel settore di joint venture tra imprese private e di proprietà statale, come nel caso della Baofang Carbon Material Technology [controllata al 51 % dal gruppo Baowu, di proprietà dello Stato, e al 49 % dalla Fangda Carbon New Materials Co., LTD. ( 26 ) ] o della Fushun Carbon (in cui il 65,5 % è detenuto dalla Fangda Carbon New Materials Co., LTD. e il 34,5 % dalla Fushun Longsheng State Capital Operation Group Co., Ltd.). (81) La Commissione osserva inoltre che varie imprese di proprietà dello Stato, ad esempio CNPC Jinzhou Petrochemical ( 27 ) e Shanghai Baosteel Chemical ( 28 ) , sono coinvolte nella produzione di «needle coke», una materia prima essenziale per la produzione di elettrodi di grafite. Anche un'altra impresa di proprietà dello Stato, Ordos Weiyi High-tech Materials ( 29 ) , impresa controllata da Boutou, è impegnata nel progetto di espansione della capacità di produzione del «needle coke» nella Mongolia interna. (82) In ragione del marcato livello di intervento del governo nell'industria degli elettrodi di grafite e della quota significativa di imprese di proprietà dello Stato in tale settore e in quelli a monte, nemmeno i produttori privati hanno la possibilità di operare in condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private nel settore degli elettrodi di grafite sono infatti soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto nella sezione 3.3.1.5. 3.3.1.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. (83) Oltre a esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà ( 30 ) , dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del partito ( 31 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Tuttavia, almeno a partire dal 2016, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Sembra inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 32 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ( 33 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di elettrodi di grafite e dei fornitori dei relativi fattori produttivi. (84) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era ( 34 ) («gli orientamenti»)», che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: « [o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo» ; la sezione III.6 recita: « [o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato ( 35 ) . (85) Specificamente nel settore degli elettrodi di grafite, come indicato in precedenza, molti produttori sono di proprietà dello Stato e dichiarano il loro impegno ad aderire alle politiche industriali del governo e al ruolo di guida del PCC. Ad esempio, la società commerciale di proprietà statale Henan General Machinery e il produttore Kaifeng Carbon hanno sottolineato l'importanza dell'orientamento del PCC da diversi anni: la Henan General Machinery dichiara di essere stata « guidata dal concetto scientifico di sviluppo nell'attuare pienamente lo spirito del 18 o Congresso nazionale del Partito comunista cinese » ( 36 ) , mentre la Kaifeng Carbon riferiva già nel 2016 in merito al successo del primo congresso di partito della società ( 37 ) . L'influenza dello Stato e del partito non è tuttavia circoscritta alle imprese di proprietà statale, ma si estende anche alle società private, il che conferma la crescente influenza del PCC nel settore privato, come indicato in precedenza. La Commissione osserva a questo proposito che il presidente del consiglio di amministrazione della Fangda Carbon New Materials Co., LTD. è anche membro del PCC ( 38 ) . Inoltre la società dichiara quanto segue in riferimento alle attività di edificazione del partito: « Fangda Carbon, una delle maggiori imprese al mondo nel settore del carbonio, applica attivamente la cultura aziendale, il cui pilastro è l'edificazione del partito. Nel corso degli anni la società si è concentrata con attenzione sulla strategia di sviluppo aziendale volta a 'edificare un partito solido che cresca forte', ha integrato sistematicamente l'edificazione del partito nelle attività produttive e commerciali della società e ha raccolto una forte energia positiva per il sano e rapido sviluppo della società. [...] Negli anni la Fangda Carbon ha continuato a potenziare l'edificazione dell'organizzazione del partito [...]. Il comitato di partito della società ha ricevuto il premio 'National Pioneer for Advanced Grassroots Party Organisation' (Pionere nazionale del progresso nell'edificazione dell'organizzazione di base del partito) [...] ( 39 ) ». Analogamente, la società Jilin Carbon Co. LTD., parte del gruppo Zhongze, dichiara: « Le organizzazioni del partito a tutti i livelli del gruppo Zhongze svolgono attivamente una serie di attività di edificazione del partito ai fini delle celebrazioni del 99 o anniversario della fondazione del partito comunista cinese [...] dimostrando la determinazione, la convinzione e la responsabilità delle imprese private nell'aderire sempre alla leadership del partito per contribuire alla creazione di un'economia socialista. [...] Tutte le imprese del gruppo Zhongze hanno sempre continuato a svolgere un buon lavoro nell'edificazione del partito, con attività quali lo sviluppo e l'organizzazione di lezioni sulla storia del partito, l'istituzione di modelli avanzati e iniziative per tramandare il gene rosso e mantenere viva l'aspirazione originaria ( 40 ) .» (86) La Commissione osserva inoltre che lo statuto della China Carbon Industry Association, l'associazione industriale del settore degli elettrodi di grafite di cui la Fangda Carbon New Materials Co., LTD. è membro e vicepresidente e il Liaoning Dantan Technology Group è membro e direttore permanente ( 41 ) , afferma inequivocabilmente che lo scopo dell'associazione è « attuare la linea, gli orientamenti e le politiche del partito » e che l'associazione « aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della Costituzione del partito, stabilisce l'organizzazione del partito comunista cinese, ne sviluppa le attività e realizza le condizioni necessarie per le attività di organizzazione del partito » ( 42 ) . (87) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 43 ) . Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, tra cui quelle di proprietà dello Stato, nel settore degli elettrodi di grafite e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. 3.3.1.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. (88) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato ( 44 ) . (89) L'industria degli elettrodi di grafite è considerata un settore fondamentale dal governo della RPC. Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sugli elettrodi di grafite, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. (90) Come indicato nella denuncia e nel considerando 67, esiste un gran numero di documenti di orientamento strategico per l'industria degli elettrodi di grafite e del «needle coke», la materia prima principale per la produzione di elettrodi di grafite. La ricerca della Commissione ha confermato le informazioni fornite a tale riguardo nella denuncia. Ad esempio il settore degli elettrodi di grafite è indicato come settore incentivato nel punto VIII.2 del repertorio di riferimento 2019 per gli adeguamenti industriali della NDRC. Tale disposizione fa riferimento a « elettrodi ad altissima potenza di diametro pari o superiore a 600 mm, mattoni di carbonio microporosi e ultra-microporosi per altiforni, grafite speciale (alta resistenza, alta densità, elevata purezza, alto modulo), catodo di grafite di buona qualità, sviluppo e produzione di forni di grafitazione interna » ( 45 ) . La stessa sezione del repertorio di riferimento contiene anche il «needle coke»: « Utilizzo delle risorse dei rifiuti liquidi di desolforazione, trattamento avanzato e riutilizzo delle acque reflue derivanti dal processo di produzione del coke, catrame di carbone e materiali a base di carbonio, “needle coke” derivante da pece di carbone, utilizzo ad alto valore aggiunto di gas di cokeria, gas greggio e ammoniaca circolante ecc.» Analogamente, a livello provinciale, accelerare la trasformazione e il potenziamento dell'industria del carbone rappresenta una delle priorità stabilite dal 13 o piano quinquennale della provincia di Shanxi per lo sviluppo industriale e della tecnologia dell'informazione. Secondo tale piano, che fa riferimento sia agli elettrodi di grafite che al «needle coke», la provincia dovrebbe: « sviluppare attivamente l'ulteriore trattamento delle sostanze chimiche dell'olio di lavaggio, dell'olio fenolato, dell'olio naftalinico, dell'olio di antracene e di altre frazioni, concentrandosi sulla promozione del 'needle coke' a base di pece e degli elettrodi di grafite UHP, del nerofumo speciale, della grafite nucleare e dei materiali in carbonio ad valore aggiunto a base di pece, come la fibra di carbonio. Promuovere lo sviluppo di capacità produttiva su larga scala ( 46 ) .» A livello municipale un esempio è rappresentato dallo Xishe Industrial Park della zona di sviluppo economico Jishan a Datong (Shanxi), dove un progetto di produzione di elettrodi di grafite UHP di recente realizzazione è considerato un progetto fondamentale a livello provinciale, con una produzione annuale di 60 000 tonnellate di elettrodi di diametro pari o superiore a 600 mm e un investimento totale di 1,2 miliardi di RMB ( 47 ) . La ricerca della Commissione ha confermato inoltre che il piano dell'Henan occidentale per la trasformazione e il potenziamento dell'industria e per la costruzione di zone di dimostrazione ( 48 ) , il piano di esecuzione della Mongolia interna per uno sviluppo di alta qualità delle industrie emergenti nella regione autonoma ( 49 ) , il piano di esecuzione del progetto di costruzione di una base nazionale di nuove materie prime nella provincia di Liaoning ( 50 ) e il piano per rafforzare l'industria nella provincia di Heilongjiang ( 51 ) sono alcuni dei documenti di strategia industriale che riguardano il settore degli elettrodi di grafite. (91) In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori attivi nel settore degli elettrodi di grafite a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione di «needle coke», la principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato. 3.3.1.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (92) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati nel diritto fallimentare di paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da un'applicazione sistematicamente insufficiente. Il numero di casi di fallimento resta notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell'economia nazionale, anche perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento ( 52 ) . (93) Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d'uso dei terreni ( 53 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva e quelli urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche intese ad assegnare i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 54 ) . Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ( 55 ) . (94) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori di elettrodi di grafite sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale in Cina non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche al settore degli elettrodi di grafite. (95) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore degli elettrodi di grafite, anche in relazione al prodotto in esame. 3.3.1.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (96) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 56 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 57 ) . La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che restringe l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 58 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (97) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore degli elettrodi di grafite non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese sopra descritto. Il settore degli elettrodi di grafite subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o la principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema riguardante il lavoro nella RPC). 3.3.1.8. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. (98) L'accesso al capitale per le società nella RPC è soggetto a varie distorsioni. (99) In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 59 ) , che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 60 ) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e secondo gli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 61 ) . Questa situazione è aggravata da ulteriori norme in vigore che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ( 62 ) . (100) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali l'esigenza di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, vi sono elementi di prova schiaccianti, tra cui le risultanze di inchieste in materia di difesa commerciale, secondo i quali queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici. (101) Ad esempio il governo della RPC ha chiarito molto di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione delle società ( 63 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità « rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale », e in particolare come « rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti » ( 64 ) . (102) Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 65 ) . (103) Questa situazione è aggravata da ulteriori norme in vigore che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ( 66 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato. (104) In secondo luogo gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Quanto precede è illustrato dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (105) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti al tasso di riferimento, o al di sotto di esso, rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 67 ) . I media ufficiali della RPC hanno recentemente riferito che il PCC ha chiesto di « guidare il tasso d'interesse del mercato dei prestiti verso il basso » ( 68 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi (underpricing) e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale. (106) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale, senza alcun segnale di una stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando le cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio attraverso fusioni o convertendo il debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (107) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. (108) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore degli elettrodi di grafite è esente dagli interventi pubblici nel sistema finanziario sopra descritti. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.3.1.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte (109) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell'economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e alla parte B della relazione. (110) La Commissione ricorda che la produzione di elettrodi di grafite richiede una serie di fattori produttivi, tra cui coke di petrolio, «needle coke» di petrolio, «needle coke» di pece ed elettricità (cfr. la sezione 2.1). Secondo gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la RPC è uno dei maggiori produttori di «needle coke», la materia prima principale nel processo di produzione degli elettrodi di grafite, e i produttori esportatori inclusi nel campione hanno acquistato la maggior parte dei loro fattori produttivi nella RPC (oltre il 70 % in termini di valore d'acquisto). Quando i produttori di elettrodi di grafite acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni insite nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori. (111) Ne consegue, da un lato, che non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli elettrodi di grafite, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, e, dall'altro, che tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.3.1.10. Conclusioni (112) Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.3.1.2. a 3.3.1.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore degli elettrodi di grafite, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha respinto l'argomentazione presentata dai produttori esportatori in merito alla mancanza di distorsioni significative (cfr. il considerando 69) e ha concluso che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. (113) La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. 3.3.2. Paese rappresentativo 3.3.2.1. Osservazioni generali (114) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 69 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (115) Come indicato ai considerando 43 e 44, la Commissione ha pubblicato e inserito nel fascicolo due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Le note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate dell'intenzione di considerare il Messico quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. La valutazione della Commissione può essere riassunta nel modo seguente. 3.3.2.2. Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta (116) Nella prima nota sui fattori di produzione, la Commissione ha individuato i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel periodo dell'inchiesta, la Banca mondiale ha classificato questi paesi come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. È stata tuttavia riscontrata una produzione significativa del prodotto oggetto dell'inchiesta solo in tre paesi, vale a dire in Malaysia, Messico e Russia. (117) A seguito della seconda nota, la CCCME e la Fangda Carbon New Material Co., LTD. hanno argomentato che non era appropriato scegliere la Malaysia, il Messico o la Russia come paesi rappresentativi, e ha raccomandato altri possibili paesi, in particolare l'Ucraina e l'India. Entrambe le parti hanno osservato che in un recente procedimento la Commissione aveva scelto l'India come paese rappresentativo ( 70 ) . (118) Per quanto riguarda l'inchiesta richiamata dalle parti, la Commissione ha utilizzato l'India come paese rappresentativo in quanto il prodotto oggetto dell'inchiesta sembrava essere fabbricato solo in India e negli Stati Uniti d'America. Inoltre, poiché tale inchiesta si configurava come un riesame in previsione della scadenza in cui ci si interrogava sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping indipendentemente dal livello effettivo di quest'ultimo, la Commissione ha ritenuto che l'India potesse costituire in via eccezionale la base per stabilire i costi di produzione e di vendita nelle specifiche circostanze di tale caso. (119) Le note contengono inoltre un allegato specifico con orientamenti per le parti che decidono di fornire informazioni su eventuali ulteriori società e/o paesi rappresentativi ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti ha fornito le informazioni secondo lo standard richiesto e il livello di dettaglio prescritto nel suddetto allegato. (120) La Commissione ha osservato che l'India e l'Ucraina presentano un livello di sviluppo economico inferiore a quello della RPC secondo la classificazione della Banca mondiale, mentre Malaysia, Messico e Russia presentano un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, che prevede l'obbligo di calcolare il valore normale in base ai corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, tali paesi sono stati considerati potenziali paesi rappresentativi appropriati; non vi è stato dunque alcun motivo per prendere in considerazione paesi con un livello di sviluppo economico inferiore, come l'India e l'Ucraina. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni. 3.3.2.3. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (121) Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto in esame, ossia Malaysia, Messico e Russia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto in esame. (122) Per quanto riguarda la Federazione russa, i bilanci dei produttori individuati si riferivano solo al 2019. Per giunta una società in Russia generava perdite. Nella prima nota la Commissione ha inoltre individuato varie distorsioni esistenti sul mercato russo, che hanno inciso sul costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta pregiudicando la possibilità di considerare la Russia quale paese rappresentativo adeguato. (123) Per quanto riguarda la Malaysia, i rendiconti finanziari prontamente disponibili risalgono al 2017 e sono quindi obsoleti rispetto al periodo dell'inchiesta. Vi erano inoltre due restrizioni all'esportazione in Malaysia, che però hanno avuto un'incidenza irrilevante sul costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in quanto hanno rappresentato circa l'1 % del costo di produzione degli elettrodi di grafite dei produttori esportatori inclusi nel campione. Nel frattempo la Commissione ha ottenuto l'accesso al bilancio pubblicamente disponibile della Showa Denko Malaysia per l'esercizio 2020 ( 71 ) , ma la società aveva registrato perdite in tale esercizio. Di conseguenza, poiché in Malaysia non vi era alcun produttore redditizio con dati prontamente disponibili per il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che la Malaysia non fosse un paese rappresentativo appropriato. (124) Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha individuato un produttore, la GrafTech Mexico S.A. de C.V («GrafTech Mexico»). Anche se il bilancio della società non era prontamente disponibile, la Commissione ha individuato la relazione annuale 2020 del gruppo GrafTech («GrafTech International»), che conteneva il bilancio consolidato del gruppo. Alla luce di quanto precede, nel complesso questi sono stati ritenuti i migliori dati prontamente disponibili. Infine nella prima nota la Commissione ha rilevato che il Messico prevede requisiti per l'importazione di elettrodi di grafite (codici tariffari 8545 11 e 8545 90) sotto forma di prescrizioni in materia di etichettatura. Tali prescrizioni non sono tuttavia specifiche per prodotto, bensì sono applicabili a tutti i prodotti importati in Messico. La normativa messicana in materia ( 72 ) prevede norme generali volte a garantire che le etichette non inducano in errore i consumatori o gli utilizzatori finali in relazione alle importazioni da paesi terzi e non costituiscano di per sé una restrizione alle importazioni. Tali prescrizioni non hanno pertanto un'incidenza significativa sul costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. (125) In seguito alla prima nota, la Fangda Carbon New Material Co., Ltd., il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. e la CCCME hanno argomentato nelle proprie osservazioni che la GrafTech Mexico non rappresentava un'opzione appropriata. In primo luogo, poiché l'unico bilancio a disposizione conteneva i conti consolidati non solo della società in Messico, ma anche delle società controllate a livello mondiale, tali conti consolidati riguardavano società di paesi che non potevano essere considerati allo stesso livello di sviluppo della Cina e non rispecchiavano le spese fisse di produzione, le SGAV e i profitti relativi al Messico, nel caso in cui tale paese fosse stato selezionato come paese rappresentativo per le finalità della presente inchiesta. Inoltre il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. ha sostenuto che, se il Messico fosse stato scelto come paese rappresentativo, il profitto della GrafTech International Ltd. avrebbe dovuto essere adattato per rispecchiare il livello di profitto ragionevole corrispondente all'attività di produzione di elettrodi di grafite, dal momento che il livello di profitto consolidato della GrafTech International Ltd. è eccessivamente elevato per via della natura pienamente integrata in verticale dell'attività della GrafTech, che produce il proprio «needle coke» di petrolio anziché avvalersi di fornitori terzi. Infine la CCCME ha messo in dubbio l'obiettività generale di tutti i dati forniti dalla GrafTech Mexico, dato che la GrafTech International Ltd. è una delle parti che hanno sostenuto la denuncia. (126) In conclusione il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. ha presentato un'osservazione più generale, ossia che la redditività per il 2020 sarebbe stata molto inferiore al 2019 a causa della congiuntura del settore e dei recenti effetti della pandemia. Di conseguenza, a meno che non siano resi disponibili i dati finanziari individuali della GrafTech Mexico per il 2020, il Messico non può essere considerato un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis . (127) Come indicato nella prima nota, la Commissione ha reperito online il bilancio consolidato della GrafTech International Ltd. Nella prima nota il bilancio era relativo all'esercizio fiscale 2019 ( 73 ) , mentre nella seconda nota riguardava l'esercizio fiscale 2020 ( 74 ) . (128) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i conti consolidati della GrafTech International Ltd. riguarderebbero società con livelli di spese fisse di produzione, SGAV e profitto diversi da quelli del Messico, i dati disponibili per la GrafTech International Ltd. riguardano specificamente la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, in quanto il gruppo fabbrica unicamente elettrodi di grafite. In altre parole i dati finanziari consolidati del gruppo riflettono sia i risultati inerenti alla produzione di elettrodi di grafite sia le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti derivanti da tale prodotto, in quanto il gruppo non fabbrica altro che elettrodi di grafite. Inoltre la GrafTech International Ltd. ha generato profitti durante il periodo dell'inchiesta. Per di più la GrafTech Mexico è una società di dimensioni simili a quelle delle società cinesi, con una produzione considerevole del prodotto in esame. (129) Infine i dati forniti da altri produttori di altri paesi presi in considerazione non hanno potuto essere utilizzati per i motivi esposti e nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni a seguito della prima nota ha proposto alternative. (130) Tuttavia, alla luce di tali osservazioni, la Commissione ha deciso di verificare anche l'esistenza di fabbricanti di prodotti di categorie identiche o simili a quelle del prodotto oggetto dell'inchiesta in Messico. La Commissione ha osservato in particolare che il profitto dichiarato nei conti consolidati della GrafTech International per il 2020 era in effetti straordinariamente elevato (35,5 % delle entrate). Tra i produttori messicani che fabbricano prodotti di categorie identiche o simili a quelle del prodotto oggetto dell'inchiesta la Commissione ha individuato in questa fase una sola società che disponeva di dati per il 2020. Si tratta della Reotix Materiales Refractarios S.A. de C.V («Reotix Materiales Refractarios»), una società operante nel settore dei materiali refrattari non argillosi. Il profitto ottenuto da tale società nel 2020 è stato del 4,7 % In assenza di altri dati attendibili e prontamente disponibili in questa fase, la Commissione ha ritenuto che un simile livello di profitto potesse essere ragionevolmente ottenuto da un produttore messicano del prodotto oggetto dell'inchiesta. (131) D'altro canto, le SGAV della Reotix Materiales Refractarios si sono rivelate pari al 39,0 % delle entrate. In base a quanto precede la Commissione ha ritenuto più ragionevole basarsi sulle SGAV riportate nella relazione annuale 2020 della GrafTech International Ltd., pari al 5,9 % delle entrate, in quanto tali spese riguardavano sia il prodotto in esame sia, in parte, la GrafTech Mexico. (132) Alla luce di quanto precede, in assenza di altri dati attendibili, a parere della Commissione l'importo delle SGAV della GrafTech International Ltd. e il profitto ottenuto dalla Reotix Materiales Refractarios sono esenti da distorsioni e congrui ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. (133) In risposta alla seconda nota, la CCCME, la Fangda Carbon New Material Co., LTD. e il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. si erano opposti all'uso delle SGAV ottenute dalla GrafTech International Ltd. poiché derivavano dai dati finanziari consolidati di varie società stabilite in paesi con un livello di reddito diverso, compresi paesi ad alto reddito, senza tuttavia presentare nuove argomentazioni rispetto a quelle analoghe già trasmesse in risposta alla prima nota né presentare elementi di prova a tale riguardo. Nel contempo la Commissione ha osservato che la CCCME e la Fangda Carbon New Material Co., LTD. hanno sostenuto la decisione della Commissione di utilizzare un margine di profitto congruo. (134) Pertanto, in assenza di altre osservazioni o di altri dati prontamente disponibili, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le fonti che ha proposto di utilizzare per il calcolo delle SGAV e dei profitti sono ragionevoli ed esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. 3.3.2.4. Livello di protezione sociale e ambientale (135) Avendo stabilito che il Messico era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.3.2.5. Conclusioni (136) Alla luce della precedente analisi, il Messico ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. (137) La Fangda Carbon New Material Co., Ltd., il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. e la CCCME hanno sottolineato nelle loro osservazioni che occorre trovare un quarto paese rappresentativo alternativo. Nessuna delle parti ha tuttavia proposto un paese rappresentativo alternativo. Va sottolineato che, in effetti, tra tutti i paesi con uno sviluppo economico paragonabile a quello della RPC, la Commissione ha accertato, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che solo il Messico, la Malaysia e la Russia hanno fabbricato il prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre tra questi tre paesi il Messico era l'unico in cui vi erano dati pertinenti prontamente disponibili. (138) Alla luce di tali osservazioni e di tutti i fatti pertinenti nel loro complesso, la Commissione ha deciso in via provvisoria di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato ai fini della determinazione del valore normale dei produttori esportatori cinesi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, e la società GrafTech Mexico, con sede in Messico, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. 3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi (139) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito nella prima nota un elenco iniziale di fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. (140) In conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha anche individuato fonti da utilizzare per stabilire prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. La principale fonte proposta dalla Commissione comprendeva il Global Trade Atlas («GTA»). Nella medesima nota la Commissione ha individuato infine i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si è ritenuto inizialmente di utilizzare ai fini dell'analisi GTA. (141) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. (142) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato l'elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite nelle risposte al questionario dai produttori esportatori inclusi nel campione. (143) Basandosi sulle osservazioni dei produttori esportatori e della European Carbon and Graphite Association, secondo cui le statistiche sulle importazioni di coke di petrolio in Messico non riflettevano sufficientemente il grado qualitativo del «needle coke» utilizzato nella fabbricazione di sistemi di elettrodi di grafite, nella seconda nota la Commissione ha proposto di utilizzare i dati sulle importazioni della Malaysia anziché il prezzo all'importazione in Messico per stabilire il prezzo del coke di petrolio (SA 2713 12). (144) In seguito alla seconda nota diverse parti hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare i dati sulle importazioni della Malaysia per stabilire il prezzo del coke di petrolio (SA 2713 12) poiché la quantità figurante nelle statistiche malesi è molto ridotta e non rappresentativa. (145) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha deciso di stabilire in via provvisoria il valore di riferimento per il coke di petrolio sulla base del prezzo all'importazione in Messico. (146) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre comunicato che, data la mancanza di importazioni di catrame di carbone (SA 2708 20) in Messico, aveva deciso di utilizzare i dati relativi alla Malaysia per la determinazione di tale valore di riferimento. (147) La Commissione ha osservato che le parti non si sono opposte a tale decisione nelle loro osservazioni sulla seconda nota. (148) Una parte ha sostenuto che il metodo utilizzato per stabilire il prezzo CIF all'importazione in Messico non era corretto in quanto la Commissione aveva utilizzato lo stesso rapporto dei costi di trasporto basato su un codice SA unico (2713) per tutti i paesi esportatori e per tutti i valori di riferimento. Inoltre i dati utilizzati sono superati in quanto l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili dati è il 2016. (149) La parte che ha sostenuto che la metodologia seguita non è corretta non ha tuttavia proposto alcuna soluzione alternativa. La Commissione ha concluso che tale stima rimane la più accurata a sua disposizione. (150) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Fattori produttivi degli elettrodi di grafite Fattore produttivo Codice delle merci Valore esente da distorsioni (RMB) Unità di misura Materie prime Coke di petrolio (calcinato) 2713 12 5 240 tonnellate Coke di petrolio (non calcinato) 2713 11 432 tonnellate Pece di catrame di carbone 2708 10 8 640 tonnellate Coke di pece di catrame di carbone 2708 20 3 917 tonnellate Coke e semi-coke di carbone 2704 00 1 884 tonnellate Asfalto di carbone 2715 00 6 113 tonnellate Carbone 2701 12 881 tonnellate Frammenti di grafite 3801 90 13 048 tonnellate Materiali di consumo Manodopera Salari nel settore manifatturiero [N/D] 13,37 Ore Energia Elettricità [N/D] 1 138 kWh Gas naturale [N/D] 0,70 m3 Sottoprodotto/scarti Rottami di grafite 3801 90 13 048 tonnellate Rottami di carburo di silicio 2849 20 8 055 tonnellate 3.3.3.1. Materie prime utilizzate nel processo di produzione (151) Al fine di stabilire un prezzo delle materie prime esente da distorsioni, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione (CIF) nel paese rappresentativo, come indicata nel GTA, da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 75 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina in quanto ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base (cfr. sezione 3.3.1). In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sulle esportazioni. Per quanto riguarda il Messico, l'esclusione delle importazioni dalla RPC e da alcuni paesi non membri dell'OMC non ha avuto un'incidenza significativa in quanto le restanti importazioni rappresentavano comunque il 99 % circa del volume totale delle importazioni nel paese rappresentativo. Per quanto riguarda la Malaysia, le importazioni di coke di pece di catrame di carbone dalla RPC rappresentavano il 55 % delle importazioni totali. La media ponderata del prezzo all'importazione è stata adeguata per tenere conto dei dazi all'importazione, se del caso. (152) Per un numero limitato di fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha avuto un'incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha assimilato tali fattori produttivi a materiali di consumo, come spiegato al considerando 166. (153) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere il costo di trasporto esente da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. 3.3.3.2. Manodopera (154) La Commissione ha utilizzato le statistiche dell'ILO, che forniscono informazioni sulle retribuzioni medie mensili dei dipendenti e sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per occupato in Messico nel 2020. Le retribuzioni mensili non comprendono gli oneri sociali e le imposte a carico del datore di lavoro. Tali informazioni sono disponibili nella biblioteca dell'OCSE per lo stesso anno ( 76 ) . 3.3.3.3. Elettricità (155) Il prezzo dell'elettricità in Messico è pubblicato dalla commissione messicana per l'elettricità. La Commissione si è servita dei dati sui prezzi dell'elettricità ad uso industriale pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Messico. (156) In seguito alla seconda nota, il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. ha sostenuto che i prezzi dell'elettricità in Messico sono distorti al rialzo e che pertanto dovrebbero essere ridotti, dato che lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile era compromesso dallo Stato messicano. (157) La Commissione ha rilevato che la parte non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione al di là di dichiarazioni generiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 3.3.3.4. Gas naturale (158) La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utenti industriali in Messico pubblicato dalla Comisión Reguladora de Energía ( 77 ) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi del gas ad uso industriale nella corrispondente fascia di consumo in gigajoule durante il periodo dell'inchiesta. 3.3.3.5. Rifiuti (159) La Commissione ha analizzato le pratiche contabili dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione relative ai sottoprodotti e ai rifiuti. La Commissione ha quindi adeguato il costo di produzione costruito in base alle pratiche contabili di ciascuna società relative ai sottoprodotti e ai rifiuti. 3.3.3.6. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (160) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (161) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. (162) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari della GrafTech International Ltd. per le SGAV e della Reotix Materiales Refractarios per il profitto. 3.3.4. Calcolo del valore normale (163) Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (164) Al fine di stabilire i costi di produzione esenti da distorsioni per ciascun soggetto giuridico che produce ed esporta il prodotto in esame, per ciascun produttore esportatore la Commissione ha sostituito i fattori produttivi acquistati da parti collegate e indipendenti con i fattori produttivi indicati nella tabella di cui sopra. (165) In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsione sulla base dei fattori produttivi acquistati da ogni società. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore che ha collaborato. Dai costi di produzione la Commissione ha detratto i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo di produzione. (166) In secondo luogo, per arrivare a un costo totale di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi dei materiali di consumo di cui al considerando 152 e sono state successivamente espresse come percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. (167) Infine la Commissione ha aggiunto le SGAV e il profitto, espressi in percentuale del costo delle merci vendute e applicati al costo totale di produzione esente da distorsioni (ad esempio, le SGAV ammontavano al 12,0 % e il profitto ammontava all'8,9 %). (168) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.4. Prezzo all'esportazione (169) Il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. ha esportato tutta la produzione del prodotto in esame tramite due operatori commerciali collegati in Cina. Un altro produttore esportatore, la Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd., che fa parte del gruppo Fangda Carbon New Material Co., Ltd., ha esportato solo una parte della sua produzione del prodotto in esame tramite un operatore commerciale collegato in Cina. Per contro la Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. vendeva solo direttamente nell'Unione. (170) Il prezzo all'esportazione era quindi il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base per tutti e tre i produttori esportatori inclusi nel campione. 3.5. Confronto (171) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione. (172) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, per i costi del credito, le spese bancarie, le commissioni e i dazi doganali. (173) Poiché il Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. e la Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd., appartenente al gruppo Fangda Carbon New Material Co., Ltd., hanno esportato tramite un operatore commerciale collegato in Cina, la Commissione ha adeguato i prezzi all'esportazione di tali società conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto tali operatori commerciali agivano in qualità di agenti operanti sulla base di commissioni. L'adeguamento è ammontato all'importo delle SGAV e dei profitti dell'operatore commerciale. 3.6. Margini di dumping (174) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (175) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito. Società Margine di dumping provvisorio Gruppo Fangda, composto da quattro produttori 24,5  % Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. 17,5  % Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. 24,5  % (176) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato perciò fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione. (177) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 21,6 %. (178) Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, in base ai dati Eurostat. (179) Nel presente caso il livello di collaborazione è basso, perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano solo il 62 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato stabilito per un tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative dai produttori esportatori con il più elevato margine di dumping accertato. Il margine di dumping così stabilito era pari al 66,5 %. (180) I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito. Società Margine di dumping provvisorio Gruppo Fangda, composto da quattro produttori 24,5  % Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. 17,5  % Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd. 24,5  % Altre società che hanno collaborato 21,6  % Tutte le altre società 66,5  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione (181) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da cinque società o gruppi di società nell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (182) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 164 460 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni fornite dai produttori dell'Unione. Come indicato al considerando 13, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 55 % del volume totale di produzione e oltre il 65 % delle vendite del prodotto simile nell'Unione. (183) I denuncianti hanno chiesto di escludere la Sangraf Italy dalla definizione di industria dell'Unione, in quanto la Sangraf Italy e la sua società collegata Sangraf Henan nella RPC sono interamente controllate dal gruppo Gaoshuo, con sede a Hong Kong, a sua volta di proprietà del Sanergy Group Limited, costituito nelle Isole Cayman. (184) Dall'inchiesta è emerso che la Sangraf Italy importava nippli dalla sua società collegata nella RPC, ma produceva corpi di elettrodi di grafite a Narni (Italia). La Sangraf ha inoltre dimostrato di operare nell'UE con un certo grado di autonomia operativa. La Sangraf Italy è gestita dall'Italia, mentre il gruppo (Sangraf international) è gestito dagli Stati Uniti. Dal punto di vista della partecipazione azionaria, la controllante capogruppo è costituita nelle Isole Cayman. La Sangraf Italy è anche membro a pieno titolo della European Carbon and Graphite Association. (185) In base a tali considerazioni la Sangraf Italy è stata considerata parte dell'industria dell'Unione conformemente all'articolo 4 del regolamento di base. La richiesta di escludere la Sangraf Italy dalla definizione di industria dell'Unione è stata pertanto respinta. 4.2. Consumo dell'Unione (186) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione e ai volumi delle importazioni (livello TARIC) secondo i dati Eurostat. (187) Il consumo dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 1 Consumo dell'Unione (in tonnellate) 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Consumo totale dell'Unione 175 738 181 070 153 706 132 454 Indice 100 103 87 75 Fonte : Eurostat (Comext) e industria dell'Unione. Nota : le importazioni con il codice TARIC 8545 11 00 90 sono state adeguate per escludere gli elettrodi di grafite con una densità apparente inferiore a 1,5 g/cm 3 o una resistenza elettrica superiore a 7,0 μ.Ω.m. Tale adeguamento è consistito nel dedurre il 7,5 % del volume totale delle esportazioni e il 3,3 % del valore totale delle esportazioni. L'adeguamento è stato effettuato seguendo la metodologia applicata nella denuncia, basata sulla quota degli elettrodi di grafite RP rispetto al consumo mondiale di elettrodi di grafite (esclusa la Cina) nell'anno 2019 (*) . In altre parole, nel 2019 il 7,5 % del volume totale degli elettrodi consumati al di fuori della Cina era costituito da elettrodi RP. Nel 2019 il 3,3 % del valore totale degli elettrodi consumati al di fuori della Cina derivava da elettrodi RP. (*) Ultimo anno per il quale i servizi della Commissione dispongono di dati. È stato ritenuto sufficiente, in quanto tale dato non mostra un'elevata volatilità. (188) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione di elettrodi di grafite è diminuito del 25 %. Negli anni 2017 e 2018 è stato registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell'industria dell'acciaio dell'Unione, che si stava riprendendo dalla crisi dell'acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti per timore di un ulteriore aumento. Secondo i dati Eurofer, nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco ha raggiunto il minimo (- 6,6 %) rispetto al 2018. La domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l'industria a valle non aveva più bis ogno di costituire scorte. I produttori di acciaio hanno pertanto smaltito le loro scorte di elettrodi di grafite. La domanda è diminuita ancora di più nel 2020 a seguito della pandemia di COVID-19. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (189) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata sulla base dei dati sulle importazioni e dei dati dell'industria dell'Unione relativi alle vendite sul mercato dell'Unione. (190) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Volume delle importazioni dalla Cina 42 256 43 180 45 932 47 429 Indice 100 102 109 112 Quota di mercato (in %) 24,0 23,8 29,9 35,8 Indice 100 99 124 149 Fonte : Eurostat (Comext) e industria dell'Unione. (191) Nel contesto di una diminuzione dei consumi, le importazioni cinesi sono aumentate a discapito dell'industria dell'Unione. Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 12 % nel periodo in esame e la relativa quota di mercato è aumentata del 49 %, raggiungendo il 35,8 % nel periodo dell'inchiesta (+ 11,8 punti percentuali). La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata di 6,4 punti percentuali, passando dal 60,0 % nel 2017 al 53,6 % nel 2020 (tabella 5). La quota di mercato degli altri paesi è scesa al 10,6 % nel periodo in esame (– 5,3 punti percentuali) (tabella 11). 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (192) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione e dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. (193) La media del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 3 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata) 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Cina 4 152 9 710 4 845 2 077 Indice 100 234 117 50 Fonte : Eurostat (Comext). (194) Dal 2019 i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono stati notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 50 % nel periodo in esame, mentre i costi di produzione per l'industria dell'Unione sono aumentati secondo i dati forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione (cfr. la tabella 7). Inizialmente i prezzi all'importazione sono saliti a livelli molto elevati e hanno raggiunto il loro massimo nel 2018, per poi iniziare a diminuire rapidamente. A seguito del picco raggiunto nel 2018, i prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti in maniera più marcata rispetto ai prezzi delle vendite nell'Unione. (195) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando: 1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e 2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. (196) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso indicava un margine di undercutting medio ponderato del 51,2 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione. I prezzi di tutti i volumi delle importazioni per le quali vi era corrispondenza sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione. 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione 4.4.1. Osservazioni generali (197) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. (198) Come indicato al considerando 13, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. (199) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle osservazioni presentate dall'industria dell'Unione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. (200) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (201) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (202) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti nell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Volume di produzione (in tonnellate) 233 538 250 597 219 526 164 460 Indice 100 107 94 70 Capacità produttiva (in tonnellate) 255 500 283 500 294 900 294 900 Indice 100 111 115 115 Utilizzo degli impianti (%) 91,4 88,4 74,4 55,8 Indice 100 97 81 61 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (203) Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito del 30 %. La produzione ha seguito da vicino la variazione del consumo: a una forte domanda nel 2017-2018 è seguito un calo nel 2019 (riduzione delle scorte) e un'ulteriore diminuzione ancora più accentuata nel 2020 (pandemia di COVID-19). (204) La capacità di produzione è aumentata del 15 % nel periodo in esame. Ciò è dovuto in parte alla Sangraf Italy, che ha iniziato la sua attività nel 2018. Più in generale l'industria dell'Unione ha investito nello sviluppo di capacità. L'industria dell'Unione si attendeva il protrarsi della situazione positiva del mercato verificatasi all'inizio del periodo in esame e prevedeva un ulteriore aumento della domanda. (205) Le due tendenze sopra indicate (calo della produzione, aumento della capacità produttiva) hanno determinato una riduzione significativa del tasso di utilizzo degli impianti (– 35 %), che durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto un livello molto basso (55,8 %). 4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (206) Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) 105 520 118 025 91 949 70 970 Indice 100 112 87 67 Quota di mercato (in %) 60,0 65,2 59,8 53,6 Indice 100 109 100 89 Fonte: industria dell'Unione. (207) Le vendite sono aumentate fra il 2017 e il 2018 e poi sono diminuite nel periodo 2018-2020. La tendenza generale è in linea con l'andamento del consumo. Tuttavia, il calo delle vendite (– 33 %) è stato più pronunciato del calo del consumo (– 25 %) nel periodo in esame. (208) Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 6,4 punti percentuali. La quota di mercato dei paesi terzi diversi dalla RPC è diminuita di 5,3 punti percentuali. L'industria dell'Unione ha perso quota di mercato a favore delle importazioni cinesi, la cui quota di mercato è aumentata di 11,8 punti percentuali durante lo stesso periodo. 4.4.2.3.   Crescita (209) Il tasso di crescita del PIL dell'Unione (27 paesi) nel periodo 2017-2019 è stato pari a + 2,2 % (Eurostat ( 78 ) ). Nel 2020 è stato di – 6 % (Eurostat ( 79 ) ). La produzione di acciaio elettrico grezzo dell'Unione ha registrato una tendenza al ribasso prima della pandemia di COVID-19: 68 497 tonnellate nel 2017, 69 781 tonnellate nel 2018, 65 171 tonnellate nel 2019 (fonte: Eurofer). La domanda e la produzione di elettrodi di grafite hanno seguito questa tendenza. In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita l'industria dell'Unione ha perso anche quota di mercato, come indicato al considerando 208. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (210) Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 6 Occupazione e produttività 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Numero di dipendenti 1 034 1 164 1 150 1 102 Indice 100 113 111 107 Produttività (tonnellate/dipendente) 226 215 191 149 Indice 100 95 85 66 Fonte: industria dell'Unione. (211) L'occupazione nel settore ha seguito un andamento simile a quello della produzione e del consumo sul mercato dell'Unione, registrando una crescita del 13 % tra il 2017 e il 2018. Ciò è dovuto in parte alla Sangraf Italy, che ha iniziato la sua attività nel 2018. L'occupazione ha poi continuato a seguire un andamento simile a quello della produzione e del consumo ed è diminuita tra il 2018 e la fine del periodo in esame, anche se a un ritmo più lento. Complessivamente l'occupazione è aumentata del 7 % nel periodo in esame. (212) Alla luce di quanto precede, in un contesto caratterizzato da un calo della produzione pari al 30 %, la produttività è diminuita del 34 % nel periodo in esame. 4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (213) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (214) In passato gli elettrodi di grafite sono già stati oggetto di inchieste antidumping e le misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dall'India sono ancora in vigore. (215) Inchieste precedenti hanno dimostrato che le precedenti pratiche di dumping hanno avuto un effetto negativo duraturo sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tali inchieste non hanno precisato se l'industria dell'Unione si fosse ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Al contrario le risultanze dell'ultimo riesame intermedio, conclusosi nell'ottobre 2020, indicavano che la situazione economica positiva in cui versava l'industria dell'Unione nel 2017 e nel 2018 era temporanea e che non vi era alcuna necessità di abrogare le misure adottate nei confronti dell'India ( 80 ) . 4.4.3. Indicatori microeconomici (216) Nell'esaminare le vendite dell'industria dell'Unione e gli indicatori microeconomici, la Commissione ha osservato che una parte della produzione dell'Unione del prodotto simile [e in particolare un produttore dell'Unione, la GrafTech, che rappresenta il 50 % circa delle vendite totali e oltre il 50 % della produzione totale ( 81 ) ] era al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, mentre l'altra parte (ossia gli altri due produttori dell'Unione inclusi nel campione) era direttamente esposta alle importazioni cinesi a basso prezzo (cfr. la sezione 4.3.). (217) Tale situazione era dovuta all'esistenza di contratti a lungo termine che il maggiore produttore di elettrodi di grafite dell'Unione (GrafTech) aveva concluso con i suoi clienti a seguito di un periodo di prezzi insolitamente elevati negli anni 2017-2018. Si tratta di contratti di acquisto «take or pay» con i quali GrafTech garantiva un determinato livello di forniture a prezzi fissi e l'acquirente si impegnava ad acquistare i volumi concordati al prezzo prestabilito e fisso, fatti salvi vari diritti e obblighi contrattuali. La durata di tali contratti era compresa fra tre e cinque anni. È emerso che le vendite della GrafTech durante il periodo dell'inchiesta sono state effettuate in grandissima parte nel quadro di questi contratti a lungo termine. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nessun altro produttore dell'Unione ha beneficiato di contratti analoghi. La Commissione ha osservato che l'incidenza di tali contratti a lungo termine è temporanea, tenuto conto della loro durata. (218) Di conseguenza, per valutare correttamente la relazione economica tra le due parti dell'industria dell'Unione, la Commissione, in linea con la giurisprudenza dell'OMC ( 82 ) , ha analizzato in modo analogo la parte dell'industria considerata al riparo dalla concorrenza diretta con le importazioni, da un lato, e l'altra parte dell'industria, soggetta alla pressione concorrenziale delle importazioni, nonché l'industria nel suo complesso, dall'altro. 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (219) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 7 Prezzi di vendita nell'Unione 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata) 2 221 8 780 9 900 5 993 Indice 100 395 446 270 Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) 2 071 4 095 5 454 5 016 Indice 100 198 263 242 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (220) I prezzi di vendita hanno subito un aumento molto forte nel 2018 e nel 2019, prima di diminuire drasticamente nel 2020. Tuttavia i prezzi di vendita nel 2020 erano ancora a livelli più che doppi rispetto al 2017 (+ 170 %). (221) Grazie ai contratti a lungo termine in vigore, la GrafTech France ha potuto mantenere un livello di prezzi elevato (superiore del [25-50] % rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell'Unione) durante il PI nonostante il calo generalizzato dei prezzi, che ha invece colpito il resto dell'industria dell'Unione. Avvalendosi delle informazioni disponibili, in particolare dei volumi di vendita della GrafTech France non soggetti ai contratti a lungo termine e delle vendite degli altri due produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stimato che il prezzo medio sul mercato «libero» era inferiore del [20-40] % circa rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato nel suo complesso. Di conseguenza il prezzo medio di vendita nell'Unione durante il PI non riflette accuratamente la situazione concorrenziale per quanto riguarda i prezzi sul mercato dell'Unione, su cui hanno inciso notevolmente le importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping provenienti dalla Cina. (222) Nel periodo 2017-2019 i prezzi di vendita degli elettrodi di grafite sono aumentati a livello mondiale. Tale aumento è derivato da uno squilibrio del mercato che ha determinato una crescita della domanda a livello mondiale e l'incapacità dell'offerta di soddisfarla. L'aumento della domanda sarebbe riconducibile principalmente alla transizione globale dell'industria dell'acciaio dagli altiforni ai forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Il motivo principale dell'insufficiente offerta globale sarebbe invece da ricercarsi nelle chiusure degli impianti di produzione cinesi di elettrodi di grafite disposte dal governo per motivi di riqualificazione ambientale. Tali chiusure hanno coinciso con una maggiore domanda interna di elettrodi di grafite da parte dei produttori di acciaio cinesi e con una nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite) da parte del settore delle batterie agli ioni di litio. (223) Il prezzo del «needle coke» è cresciuto in modo costante e significativo tra il 2017 e la metà del 2019. È aumentato approssimativamente di nove volte, passando da circa 500 USD a circa 4 500 USD per tonnellata. Come indicato al considerando 217, tale volatilità dei prezzi degli elettrodi di grafite e delle relative materie prime ha indotto una parte dell'industria a sottoscrivere contratti a lungo termine. I prezzi del «needle coke» sono poi tornati a livelli normali, mentre i costi e i prezzi degli elettrodi di grafite sono rimasti più alti rispetto al 2017. Durante il PI i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono tornati a livelli più vicini alla media a lungo termine. Ciò si deve a una combinazione di fattori: un calo del prezzo del «needle coke», una riduzione della domanda dovuta alla pandemia di COVID-19 e l'aumento della pressione sui prezzi a causa della concorrenza delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Tuttavia, come già indicato ai considerando da 216 a 218, non tutta l'industria dell'Unione ha risentito allo stesso modo di tale situazione. I prezzi di vendita della GrafTech France sono diminuiti solo del [15-35] % durante il PI, mentre nello stesso periodo i prezzi di vendita praticati dalla parte dell'industria dell'Unione che non aveva sottoscritto contratti a lungo termine hanno registrato un calo significativo, pari al [48-60] %. (224) Nel periodo in esame i costi di produzione sono aumentati del 242 % a causa dell'aumento dei prezzi della principale materia prima, il «needle coke». Il costo del lavoro è rimasto stabile durante il periodo (cfr. tabella 8). Il prezzo dell'energia (compresa l'elettricità) era in aumento e ha contribuito in una certa misura alla crescita dei costi di produzione. 4.4.3.2. Costo del lavoro (225) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) 83 705 91 784 89 456 84 780 Indice 100 110 107 101 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (226) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 10 % nel 2018, per poi calare del 3 % e continuare a ridursi nel PI fino a raggiungere un livello superiore dell'1 % rispetto al 2017. (227) Nel valutare l'andamento del costo del lavoro per le diverse parti dell'industria e per l'industria nel suo complesso, la Commissione non ha riscontrato differenze significative nella variazione dei costi per la durata del periodo in esame. 4.4.3.3. Scorte (228) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 9 Scorte 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Scorte finali (in tonnellate) 6 142 6 424 9 114 8 163 Indice 100 105 148 133 Scorte finali in percentuale sulla produzione 4,8  % 4,9  % 8,3  % 8,6  % Indice 100 103 174 180 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (229) Le scorte sono aumentate sia in termini nominali (+ 33 %) che in percentuale della produzione (+ 80 %). Tale aumento è stato dovuto al calo delle vendite dell'industria dell'Unione sia sul mercato dell'Unione che sui mercati di esportazione. L'industria ha dichiarato di aver dovuto mantenere un determinato volume di attività e di non essere pertanto riuscita a ridurre la produzione in linea con il calo delle vendite. (230) La Commissione ha esaminato separatamente la parte dell'industria dell'Unione che non aveva concluso contratti a lungo termine con i clienti e ha osservato che le sue scorte sono aumentate maggiormente nel periodo in esame ([5-15] punti percentuali al di sopra della crescita media delle scorte). Per contro dall'esame separato della GrafTech France è emerso che le sue scorte sono aumentate in misura minore ([5-15] punti percentuali al di sotto della crescita media delle scorte). Ciò dimostra ancora una volta che l'esistenza di contratti a lungo termine ha avuto (e continua ad avere) una notevole influenza positiva sugli indicatori economici di un unico produttore dell'Unione. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (231) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Quarto trimestre del periodo dell'inchiesta Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 8,0 52,7 43,8 16,1 2,6 Indice 100 658 547 201 33 Flusso di cassa (in EUR) 28 215 108 488 291 957 380 447 375 60 964 690 -22 330 357 Indice 100 1 731 1 348 216 – 356 Investimenti (in EUR) 12 662 440 30 259 283 21 600 910 18 670 327 6 542 529 Indice 100 239 171 147 208 (*) Utile sul capitale investito (in %) 17,8 552,4 366,5 –3,9 –32,6 Indice 100 3 100 2 057 –22 – 183 Fonte : risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. (*) Su base annua. (232) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame i profitti sono aumentati vertiginosamente nel periodo 2018-2019, per poi subire un calo drastico e trasformarsi in perdite a doppia cifra per tutti i produttori dell'Unione ad eccezione della GrafTech France. I profitti straordinariamente elevati del periodo 2018-2019 sono legati alla situazione molto particolare di tali anni, caratterizzata da squilibri di mercato molto favorevoli per i produttori di elettrodi di grafite. Nel 2020, nel contesto dell'improvviso calo della domanda legato alla pandemia di COVID-19, la maggiore concorrenza delle esportazioni cinesi ha completamente ribaltato la situazione, e i profitti sono calati a picco. (233) Nel complesso la redditività delle vendite nell'Unione è aumentata da + 8,0 % nel 2017 a + 16,1 % nel periodo dell'inchiesta. La situazione varia tuttavia notevolmente per le diverse parti dell'industria. (234) In primo luogo la Commissione ha analizzato la situazione della parte dell'industria dell'Unione che non aveva concluso contratti a lungo termine ed era dunque pienamente esposta alle mutate dinamiche del mercato, tra cui l'aumento dei volumi di importazioni oggetto di dumping dalla Cina. I produttori dell'Unione inclusi nel campione appartenenti a questa categoria hanno subito un calo drastico della redditività durante il periodo in esame, passando da profitti del + [5-15] % nel 2017 a perdite comprese tra [– 10 % e – 20 %] durante il PI. (235) La Commissione ha poi esaminato la situazione della GrafTech France. Tale società beneficiava di contratti a lungo termine e quindi durante il PI otteneva ancora profitti elevati. La Commissione ha tuttavia osservato che alcune vendite di elettrodi di grafite della GrafTech France hanno avuto luogo sul mercato libero. I prezzi di tali operazioni erano notevolmente inferiori a quelli delle operazioni realizzate nel quadro dei contratti a lungo termine. Da un confronto a livello di NCP tra i prezzi delle operazioni della GrafTech France non rientranti nei contratti a lungo termine e i prezzi degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione è emerso che in alcune operazioni i prezzi erano più elevati, mentre in altre erano più bassi. In media i prezzi di tali operazioni sono risultati molto simili ai prezzi degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha concluso che i prezzi delle operazioni realizzate sul mercato libero erano paragonabili ai prezzi degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. Quando non ha beneficiato della protezione offerta dai contratti a lungo termine, anche la GrafTech France ha avvertito la pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. (236) La Commissione ha inoltre osservato che la situazione dell'intera industria dell'Unione, compresa la GrafTech France, stava peggiorando alla fine del PI, come dimostrato in particolare dai dati sulla redditività del quarto trimestre del PI, che indicano profitti ben al di sotto del margine abituale per questo settore in condizioni di concorrenza normali. Il peggioramento della situazione dell'industria è dovuto principalmente al deterioramento della situazione della parte dell'industria non protetta da contratti a lungo termine. (237) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto ha registrato un andamento analogo alla redditività: un aumento eccezionale nel 2018-2019, seguito da un drastico calo nel 2020. I motivi di tale andamento sono gli stessi. Esaminando il flusso di cassa per le diverse parti dell'industria dell'Unione, si possono formulare le stesse osservazioni sulle disparità tra la GrafTech France (flusso di cassa abbondante) e il resto dell'industria dell'Unione (flusso di cassa negativo). (238) Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati (+ 47 %). Gli elevati profitti degli anni 2018-2019 hanno consentito all'industria dell'Unione di investire nelle proprie strutture produttive. Gli investimenti sono diminuiti nuovamente verso la fine del periodo in esame, dopo la pandemia di COVID-19. (239) Dall'analisi delle diverse parti dell'industria non è emersa alcuna tendenza chiara. La GrafTech France ha investito maggiormente verso la metà del periodo in esame, mentre il resto dell'industria ha investito di più verso la fine di tale periodo. (240) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato un andamento analogo alla redditività: un aumento eccezionale nel 2018-2019, seguito da un drastico calo nel 2020. 4.4.4. Conclusioni sul pregiudizio (241) I principali indicatori macroeconomici hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame: il volume delle vendite dell'Unione è diminuito del 33 %, la produzione del 30 % e l'industria dell'Unione ha perso quota di mercato. Nel contesto di una contrazione del mercato, il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 12 % nel periodo in esame e la relativa quota di mercato è cresciuta del 49 %, raggiungendo il 35,8 % nel periodo dell'inchiesta. Dal 2019 i prezzi delle importazioni dalla Cina hanno costantemente registrato livelli significativamente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. (242) Per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, l'industria dell'Unione nel suo complesso ha presentato una situazione mista: sono aumentati la redditività delle vendite nell'Unione (da + 8,0 % a + 16,1 %) e il flusso di cassa (+ 116 %), mentre le scorte (+ 33 %) e l'utile sul capitale investito (da + 17,8 % a – 3,9 %) sono notevolmente peggiorati. (243) Questi dati aggregati nascondono tuttavia una situazione molto variegata che incide sulle dinamiche del mercato e sulla relazione economica tra i diversi produttori dell'Unione. Per i motivi indicati ai considerando da 216 a 218, la Commissione ha esaminato separatamente la parte dell'industria dell'Unione che non aveva concluso contratti a lungo termine con i suoi clienti e operava sul mercato libero (quindi era esposta alla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping), da un lato, e quella che aveva concluso tali contratti con i propri clienti nel periodo 2017-2018 (GrafTech), dall'altro. (244) Per due dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione che non avevano concluso contratti a lungo termine con i loro clienti, tutti gli indicatori microeconomici hanno registrato un deterioramento significativo: la redditività delle vendite nell'Unione è scesa dal [5-10] % nel 2017 al - [10-20] % nel 2020, le scorte sono aumentate (+ [30-60] %), l'utile sul capitale investito è diminuito dal [20-50] % al – [200-250] % e il flusso di cassa è calato (– [220-260] %). (245) Per contro la situazione del terzo produttore dell'Unione incluso nel campione, la GrafTech France, era diversa ed eccezionale. Durante il PI la GrafTech France ha registrato ingenti profitti e flussi di cassa. (246) A tale riguardo l'inchiesta ha messo in luce il ruolo dei contratti a lungo termine tra la GrafTech France e i suoi clienti. È emerso che le vendite della GrafTech France durante il periodo dell'inchiesta sono state effettuate in grandissima parte nel quadro di questi contratti a lungo termine. Di conseguenza i prezzi della GrafTech France sono stati notevolmente superiori a quelli dei suoi concorrenti durante il periodo dell'inchiesta. L'effetto di tali contratti a lungo termine è stato quello di separare i prezzi di vendita della GrafTech France dai prezzi concorrenziali praticati sul mercato dell'UE. Infatti, grazie ai contratti a lungo termine conclusi con i suoi clienti, la GrafTech France e più in generale la GrafTech erano in larga misura al riparo da fattori esterni come il calo della domanda e la crescente concorrenza delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. (247) Tale situazione era tuttavia temporanea ed eccezionale in quanto alcuni contratti a lungo termine erano già scaduti e gli altri scadranno per la maggior parte alla fine del 2022. (248) Tuttavia nel quarto trimestre del periodo dell'inchiesta si poteva già osservare un ulteriore deterioramento: la redditività (media delle società incluse nel campione, compresa la GrafTech France) è infatti scesa al 2,6 %. Una volta scaduti tutti i contratti a lungo termine, la GrafTech dovrà operare alle stesse condizioni di mercato degli altri produttori dell'Unione. (249) La Commissione ha esaminato ulteriormente la relazione economica tra la parte dell'industria dell'Unione che non aveva concluso contratti a lungo termine con i suoi clienti, da un lato, e quella che li aveva conclusi (GrafTech France), dall'altro, per determinare se la tendenza negativa già osservata durante il periodo in esame potesse finire per nuocere alla parte sana dell'industria, analogamente a quanto era già successo all'altra parte e all'industria dell'Unione nel suo complesso. (250) Per quanto riguarda la produzione, tutti e tre i produttori inclusi nel campione hanno informato la Commissione che producevano elettrodi della stessa categoria (UHP). La gamma di elettrodi di grafite fabbricati dai tre produttori inclusi nel campione era composta da elettrodi di diametro compreso tra 500 e 720 mm e lunghezza superiore a 1 651 cm (e in particolare superiore a 1 951 cm). I tre produttori fabbricavano grandi volumi di elettrodi di diametro di 600 mm e 700 mm. La Commissione non ha potuto accertare differenze tra il modello di produzione della GrafTech France e quello della parte dell'industria dell'Unione che non aveva concluso contratti a lungo termine con i suoi clienti. (251) Per quanto riguarda i costi, durante il PI l'ammontare dei costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stato di circa 5 000 EUR, senza differenze significative tra i tre produttori inclusi nel campione. I loro costi di produzione oscillavano tra + 10 % e – 10 % rispetto a questa media. (252) La Commissione ha inoltre osservato che, per la parte delle vendite che non rientravano nei contratti a lungo termine, la GrafTech France vendeva a prezzi molto simili a quelli del resto dell'industria (cfr. il considerando 235). Quando non ha beneficiato della protezione offerta dai contratti a lungo termine, anche la GrafTech France ha quindi chiaramente subito la pressione delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. (253) Le vendite sul mercato dell'Unione non rientranti nei contratti a lungo termine sono quindi rappresentative dell'industria dell'Unione nel suo complesso. Ciò è dovuto al fatto che i contratti a lungo termine sono l'unico elemento che distingue un produttore dell'Unione dal resto dell'industria dell'Unione. I contratti a lungo termine offrono tuttavia a tale produttore un vantaggio di natura temporanea che non riflette le dinamiche generali del mercato durante il periodo dell'inchiesta, caratterizzate da un continuo aumento di importazioni a basso prezzo dalla Cina. Senza i contratti a lungo termine, anche la GrafTech France soffre per la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping (cfr. il considerando 235). Dato che i contratti a lungo termine della GrafTech France scadranno presto, si prevede che tale società subirà le stesse tendenze negative già accertate per l'altra parte dell'industria dell'Unione e per l'industria dell'Unione nel suo complesso. (254) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase del procedimento che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La parte dell'industria che ottiene profitti non sarà in grado di influenzare positivamente la parte che invece non è redditizia, la quale si trova esposta ad una fortissima pressione concorrenziale per via delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Inoltre, esaminando i dati del quarto trimestre del periodo dell'inchiesta, si può già osservare un ulteriore deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso. Una volta scaduti i contratti a lungo termine della GrafTech ci si attende un rafforzamento di tali tendenze al ribasso, anche in considerazione del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi costantemente e significativamente inferiori a quelli dell'Unione, nonché dell'aumento della capacità produttiva nella RPC negli ultimi anni. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (255) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori erano la pandemia di COVID-19, la fine della crisi del periodo 2017-2018, l'obsolescenza dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e il consumo dell'Unione. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (256) Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 12 % nel periodo in esame, passando da 42 256 tonnellate nel 2017 a 47 429 tonnellate nel 2020. Nello stesso periodo la quota di mercato di tali importazioni è aumentata del 49 %, raggiungendo il 35,8 % nel periodo dell'inchiesta. Tali importazioni in crescita sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante la seconda metà del periodo in esame (2019-2020). Ciò ha avuto un forte impatto sull'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta: le vendite sono infatti diminuite passando da 118 025 tonnellate nel 2018 a 91 949 tonnellate nel 2019 e a 70 970 tonnellate nel 2020. Ne è derivato un fortissimo calo della redditività per tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione tranne il produttore che aveva concluso contratti a lungo termine: i profitti (+ [5-10] % nel 2017) si sono trasformati in perdite ingenti (– [10-20] % nel 2020), con il conseguente deterioramento di altri indicatori finanziari come i livelli delle scorte, l'utile sul capitale investito e i flussi di cassa. (257) Si conferma pertanto che l'aumento delle importazioni di elettrodi di grafite a prezzi di dumping originari della Cina ha causato il deterioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione, tenuto conto della loro concomitanza nel tempo. Nella sezione 5.2 saranno presi in considerazione altri fattori. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. La pandemia di COVID-19 (258) Dal 2019 in poi sono state registrate importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dalla RPC. Nel 2019 e nel 2020 il prezzo medio delle importazioni cinesi è stato pari rispettivamente al 57 % e al 51 % del prezzo medio di tutte le altre importazioni (escluse quelle dalla Cina). Dal 2019 (ossia prima della pandemia) le importazioni cinesi hanno cominciato ad aumentare, in un periodo di calo del consumo nell'Unione. Ciò ha comportato un aumento costante delle importazioni cinesi dal 2018, anche in termini di quota di mercato. Di conseguenza il calo del consumo dovuto alla pandemia non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 5.2.2. La fine del periodo di picco 2017-2019 (259) Dopo il periodo 2017-2019 sono diminuiti sia i prezzi interni sia quelli all'importazione. Tuttavia, come indicato in precedenza, i prezzi cinesi sono calati più rapidamente rispetto alla media delle importazioni da paesi terzi esclusa la Cina (– 50 % nel 2019 e – 57 % nel 2020 rispetto a – 12 % e – 51 % rispettivamente). Il calo dei prezzi a livello mondiale non ha pertanto contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 5.2.3. Obsolescenza dell'industria dell'Unione (260) Sebbene alcuni produttori dell'Unione possano essere ancora in ritardo in termini di apparecchiature, si tratta di un'industria dinamica, che ha aumentato gli investimenti per incrementare la propria capacità, adeguare gli impianti di produzione e acquisire le più recenti tecnologie. Gli investimenti sono aumentati del 47 % nel periodo in esame. 5.2.4. Importazioni da paesi terzi (261) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 11 Importazioni da paesi terzi Paese 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta India Volume (in tonnellate) 5 662 6 212 3 700 2 211 Indice 100 110 65 39 Quota di mercato (in %) 3,2 3,4 2,4 1,7 Prezzo medio (EUR) 2 339 13 709 10 018 4 072 Indice 100 586 428 174 Messico Volume (in tonnellate) 2 865 1 379 12 896 Indice 100 48 0,4 31 Quota di mercato (in %) 1,6 0,8 0 0,7 Prezzo medio (EUR) 2 218 2 525 3 344 3 976 Indice 100 114 151 179 Russia Volume (in tonnellate) 4 118 5 244 8 092 5 485 Indice 100 127 197 133 Quota di mercato (in %) 2,3 2,9 5,3 4,1 Prezzo medio (EUR) 2 382 9 055 6 879 3 578 Indice 100 380 289 150 Stati Uniti d'America Volume (in tonnellate) 9 689 3 359 1 860 2 950 Indice 100 35 19 30 Quota di mercato (in %) 5,5 1,9 1,2 2,2 Prezzo medio (EUR) 2 398 7 997 11 376 5 025 Indice 100 333 474 210 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 5 629 3 671 2 162 2 514 Indice 100 65 38 45 Quota di mercato (in %) 3,2 2,0 1,4 1,9 Prezzo medio (EUR) 2 427 7 435 9 057 4 285 Indice 100 306 373 177 Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato Volume (in tonnellate) 27 962 19 866 15 826 14 055 Indice 100 71 57 50 Quota di mercato (in %) 15,9 11,0 10,3 10,6 Prezzo medio (EUR) 2 371 9 579 8 436 4 111 Indice 100 404 356 173 Fonte: Eurostat (Comext). (262) La quota di mercato dei paesi terzi eccettuato il paese interessato era ridotta (circa il 10-11 %) ed è rimasta stabile nel periodo 2018-2020. Ciò significa che è diminuita in termini assoluti in maniera proporzionale al calo del consumo dell'Unione. (263) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dai paesi terzi eccettuato il paese interessato si sono attestati in media agli stessi livelli dei prezzi dell'industria dell'Unione. Tuttavia durante il periodo dell'inchiesta i prezzi sono stati inferiori del 31 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, raggiungendo il livello più basso in termini relativi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Ciò è in netto contrasto con i prezzi delle importazioni cinesi, che sono diminuiti significativamente nel 2020 ed erano inferiori del 65 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi variano tuttavia a seconda delle specifiche degli elettrodi e, sebbene dal confronto tra i prezzi medi possa emergere qualche indicazione, tale confronto non può sostituire il confronto dei prezzi a livello di NCP. (264) Si è pertanto concluso che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in quanto sono state effettuate a prezzi notevolmente più elevati rispetto a quelli delle importazioni cinesi. 5.2.5. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione (265) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito. Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione 2017 2018 2019 Periodo dell'inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) 134 311 132 850 124 460 102 222 Indice 100 99 93 76 Prezzo medio (EUR/tonnellata) 2 377 8 134 9 186 5 660 Indice 100 342 386 238 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e dell'industria dell'Unione. (266) Durante il periodo in esame le esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuite costantemente (– 24 % nel corso del periodo). L'industria dell'Unione ha attribuito tale calo alla concorrenza delle esportazioni cinesi, che ha luogo non solo sul mercato interno ma anche sui mercati dei paesi terzi. (267) Nel complesso l'andamento delle esportazioni ha registrato tendenze simili a quelle delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, anche se il calo delle vendite all'esportazione è stato meno accentuato, in termini relativi, rispetto a quello delle vendite sul mercato dell'Unione. Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che il calo delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio. 5.2.6. Consumo (268) Come illustrato nella tabella 1, durante il periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell'Unione è diminuito del 25 %. Tale diminuzione è da attribuirsi alla pandemia di COVID-19, la cui incidenza è analizzata al considerando 258. Contemporaneamente le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono diminuite del 33 %. Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento del consumo non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 5.2.7. Uso vincolato (269) Dalle informazioni fornite dalle società incluse nel campione non sono emerse vendite a società collegate nell'Unione; sono state tuttavia effettuate vendite a società collegate in paesi terzi. Tali vendite rappresentavano, a seconda dell'anno considerato, una quota compresa tra il 5 % e l'11 % del volume totale delle vendite. Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che il ruolo dell'andamento del consumo vincolato sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato al massimo limitato. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (270) Dal 2019 i prezzi delle importazioni cinesi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso un margine di undercutting medio ponderato pari al 51,2 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori della RPC è aumentata. Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 12 % e la relativa quota di mercato è cresciuta del 49 %, raggiungendo il 35,8 % nel periodo dell'inchiesta. Questa crescente presenza sul mercato ha danneggiato l'industria dell'Unione. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata passando da un massimo del 65,2 % nel 2018 al 53,6 % nel 2020. Ciò ha comportato un andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. (271) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. (272) La pandemia di COVID-19, con il conseguente calo del consumo di elettrodi di grafite a livello di Unione e globale, ha inciso negativamente sugli andamenti dell'industria dell'Unione ma è stata considerata un fattore temporaneo. Prima della pandemia e alla fine del periodo in esame la situazione dell'industria dell'Unione si era deteriorata. Vi è stata anche un'asimmetria in quanto le importazioni dalla Cina non sono diminuite nonostante la recessione economica. Al contrario, sono costantemente aumentate negli anni 2018-2020, in un periodo di contrazione del consumo. (273) La fine della crisi del 2017-2018, l'obsolescenza dell'industria dell'Unione e le importazioni da altri paesi hanno potuto incidere al massimo in misura molto limitata sugli andamenti negativi dell'industria dell'Unione. (274) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL'UNIONE (275) Tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali, degli utilizzatori e dei consumatori finali. 6.1. Interesse dell'industria dell'Unione (276) L'industria dell'Unione è composta da cinque gruppi che producono elettrodi di grafite nell'Unione. Tutti i gruppi hanno collaborato pienamente all'inchiesta. (277) L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di recuperare la quota di mercato persa, di aumentare l'utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi fino a livelli sostenibili e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali. (278) Anche se una parte dell'industria è temporaneamente al riparo dalle importazioni cinesi oggetto di dumping grazie ai contratti a lungo termine, la maggior parte di tali contratti giungerà a scadenza al più tardi entro la fine del 2022. Tenuto conto del forte calo dei prezzi degli elettrodi di grafite a livello mondiale dal 2019, è improbabile che tali contratti siano rinnovati, almeno alle condizioni attuali. (279) La mancata istituzione di misure comporterebbe con ogni probabilità un ulteriore deterioramento della redditività, che era già negativa per tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione tranne uno, che è temporaneamente al riparo dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping grazie ai contratti a lungo termine conclusi con i suoi clienti nel periodo 2017-2018. La mancata istituzione di misure potrebbe portare a licenziamenti e alla chiusura di impianti di produzione, mettendo così a rischio la sostenibilità dell'industria dell'Unione. (280) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure provvisorie è nell'interesse dell'industria dell'Unione. 6.2. Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti (281) Dieci importatori indipendenti, che rappresentano il 63 % del volume delle importazioni cinesi, hanno presentato un modulo di campionamento. La media ponderata del profitto degli importatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta era pari al 4 % circa. (282) Tali importatori erano contrari all'istituzione di misure. Hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non sono in grado di far fronte alla domanda attuale dell'Unione, anche in termini di varietà di prodotti, in particolare per gli elettrodi di piccolo diametro (fino a 400-450 mm). Hanno inoltre dichiarato che le possibilità di passare ad altre fonti di approvvigionamento sono marginali. I produttori di elettrodi di grafite di paesi terzi dispongono generalmente dei propri servizi di vendita e sono in contatto diretto con gli acquirenti dell'Unione. (283) La Commissione ha osservato che tra i punti di forza degli importatori dell'Unione vi erano il servizio tecnico da essi fornito e il controllo di qualità degli elettrodi di grafite. È quindi probabile che una parte dei costi aggiuntivi possa essere trasferita agli utilizzatori finali di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'istituzione di misure antidumping potrebbe avere un impatto, seppur limitato, sui risultati degli importatori dell'Unione. (284) Qualsiasi impatto negativo delle misure sull'insieme degli importatori indipendenti dovrebbe pertanto essere limitato e non superare l'effetto positivo delle misure sui produttori dell'Unione. 6.3. Interesse degli utilizzatori (285) Quindici utilizzatori si sono registrati come parti interessate e otto di essi hanno inviato questionari. Tali utilizzatori rappresentano principalmente l'industria dell'acciaio dell'Unione. I settori a valle (in particolare l'industria siderurgica) sono più grandi in termini di fatturato e di occupazione rispetto all'industria degli elettrodi di grafite. Secondo i dati Eurofer, nel 2019 l'industria siderurgica impiegava direttamente 330 000 persone e indirettamente 1 620 000 persone. (286) Gli utilizzatori hanno espresso il timore che l'istituzione di misure possa incidere negativamente sulla loro competitività. Si stima che il costo degli elettrodi di grafite sia compreso tra l'1 % e il 5 % del costo di produzione dell'acciaio. Ciò significa che le misure non avranno un'incidenza significativa sul costo di produzione dei produttori di acciaio. (287) I denuncianti e la stampa hanno inoltre segnalato che i prezzi dell'acciaio sono in aumento in quanto la domanda supera l'offerta. Ciò può consentire all'industria siderurgica di trasferire eventuali costi aggiuntivi, o parte di essi, agli utilizzatori a valle. (288) L'industria siderurgica dell'Unione ha inoltre sostenuto che i produttori dell'Unione non sono stati in grado di soddisfare la domanda durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, l'industria dell'Unione presenta una capacità inutilizzata sufficiente. Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell'Unione è aumentata da 255 500 tonnellate a 294 900 tonnellate (+ 15 %). Durante il periodo dell'inchiesta il tasso di utilizzo degli impianti è stato pari solo al 55,6 %. Altri paesi, come India, Messico, Russia e Stati Uniti, rappresentano possibili fonti alternative di approvvigionamento, anche se non sono ancora ben stabilite nel mercato dell'Unione. Nel 2020 tali quattro paesi rappresentavano complessivamente l'11 % dell'approvvigionamento dell'Unione. (289) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che gli effetti negativi delle misure sugli utilizzatori dovrebbero essere limitati e non dovrebbero superare l'effetto positivo delle misure sui produttori dell'Unione. 6.4. Altri fattori (290) Gli elettrodi di grafite contribuiscono inoltre agli obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare alla lotta ai cambiamenti climatici. Gli elettrodi di grafite sono una componente essenziale dei forni elettrici ad arco, che permettono di riciclare l'acciaio. I forni ad arco elettrico producono acciaio con emissioni di CO 2 ridotte rispetto al metodo tradizionale di produzione di acciaio tramite altiforni. (291) Alcune parti interessate hanno affermato che l'istituzione di misure inciderebbe negativamente sulla concorrenza in un settore asseritamente molto concentrato. La Commissione ha tuttavia osservato che esistono cinque gruppi dell'Unione che riforniscono il mercato. La Commissione osserva inoltre che la Sangraf Italy è un nuovo produttore dell'Unione (pur rilevando che gli impianti non sono nuovi, dato che in precedenza erano gestiti dal gruppo SGL). La Commissione ha pertanto concluso che in questa fase non era prevedibile alcun impatto negativo delle misure sulla concorrenza all'interno dell'Unione. 6.5. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione (292) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina in questa fase dell'inchiesta. 7. LIVELLO DELLE MISURE (293) Per determinare il livello delle misure la Commissione ha valutato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. (294) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Successivamente ha valutato se tale importo del dazio fosse adeguato per eliminare il pregiudizio, tenuto conto della presunta esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. 7.1. Margine di underselling (295) La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Nel presente caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis , e di conseguire un profitto ragionevole («profitto di riferimento»). (296) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: — il livello di redditività precedente l'aumento delle importazioni dal paese interessato; — il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione; e — il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. (297) Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (298) I denuncianti hanno utilizzato un margine dell'8 % come profitto di riferimento nella denuncia, ma hanno ritenuto che si trattasse di una stima prudente e che, in assenza di importazioni pregiudizievoli, si dovrebbe prevedere un margine di profitto più elevato. (299) Nella precedente inchiesta relativa alle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite dall'India la Commissione aveva concluso che il margine di profitto che si poteva ragionevolmente considerare rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli doveva essere fissato all'8 % ai fini del calcolo del margine di pregiudizio. Questo era anche il margine di profitto che i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano ottenuto nel 2017. (300) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il margine di profitto è stato stabilito all'8 % in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 2 quater . (301) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies , del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis , che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione ha stabilito un costo supplementare compreso tra 0 e 42 EUR per tonnellata, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole per i produttori dell'Unione inclusi nel campione interessati. Una nota sulle modalità con cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. (302) Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base delle quote di emissione dell'UE stimate che dovranno essere acquistate durante il periodo di applicazione delle misure (2021-2025). I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO 2 derivanti da un aumento dei prezzi dell'elettricità nel periodo 2021-2025 collegato all'EU ETS e ai prezzi previsti delle quote di emissione dell'UE. (303) La fonte di tali previsioni dei prezzi delle quote di emissione dell'UE è un estratto di Bloomberg New Energy Finance del 30 luglio 2021. Il prezzo medio stimato delle quote di emissione dell'UE per questo periodo è pari a 55 EUR/tonnellata di CO 2 emessa. (304) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. (305) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. (306) Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo presente la scarsa collaborazione degli esportatori cinesi come indicato al considerando 179, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare il margine residuo sulla base dei dati disponibili. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per un tipo di prodotto venduto in quantità rappresentative dal produttore esportatore con il più elevato margine di underselling accertato. Il margine di underselling residuo così calcolato è stato fissato al livello del 153,6 %. (307) Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue. Società Margine di dumping Margine di underselling Gruppo Fangda, composto da quattro produttori: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd 24,5  % 139,7  % Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd 17,5  % 99,5  % Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 24,5  % 150,5  % Altre società che hanno collaborato 21,6  % 123,6  % Tutte le altre società 66,5  % 159,3  % 7.2. Distorsioni relative alle materie prime (308) Come spiegato nell'avviso di apertura dell'inchiesta, i denuncianti hanno fornito alla Commissione prove sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. Pertanto, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, la presente inchiesta ha esaminato le distorsioni asserite al fine di stabilire se, ove pertinente, un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (309) Tuttavia, dato che i margini tali da eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping accertati, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (310) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. (311) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. (312) La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping di cui al considerando 307. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling. (313) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Gruppo Fangda, composto da quattro produttori: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd 24,5  % Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd 17,5  % Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 24,5  % Altre società che hanno collaborato 21,6  % Tutte le altre società 66,5  % (314) Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (315) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda va presentata alla Commissione ( 83 ) . La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (316) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. (317) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società cui sono state riconosciute aliquote individuali del dazio antidumping devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (318) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (319) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se ricorrono le condizioni necessarie può essere avviata un'inchiesta antielusione. L'inchiesta può esaminare tra l'altro la necessità di eliminare l'aliquota individuale del dazio e la conseguente istituzione di un dazio a livello nazionale. 9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (320) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. (321) Sono pervenute osservazioni sull'esattezza dei calcoli. Le osservazioni formulate dal Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. e dalla Fangda Carbon New Material Co., Ltd. non hanno inciso sull'esattezza dei calcoli. In seguito alla comunicazione preventiva le società Misano SpA. e COMAP SAS (un importatore e un utilizzatore del prodotto in esame) hanno formulato osservazioni generali che non riguardavano l'esattezza dei calcoli. Tali osservazioni saranno pertanto trattate solo nella fase definitiva. 10. DISPOSIZIONI FINALI (322) Nell'interesse di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. (323) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545110010 e 8545110015), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC RPC Gruppo Fangda, composto da quattro produttori: Fangda Carbon New Material Co., Ltd; Fushun Carbon Co., Ltd; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd; Hefei Carbon Co., Ltd 24,5  % C731 RPC Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd 17,5  % C732 RPC Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd 24,5  % C733 RPC Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 21,6  % RPC Tutte le altre società 66,5  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese ( GU C 57 del 17.2.2021, pag. 3 ). ( 3 ) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2515. ( 4 ) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ( GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6 ). ( 5 ) Gli elettrodi di grafite sono generalmente suddivisi in diverse categorie: potenza normale ( regular power — «RP»), alta potenza ( high power — «HP») e altissima potenza ( ultra-high power — «UHP»). Gli elettrodi di grafite di categoria RP sono elettrodi di bassa qualità, utilizzati principalmente per forni elettrici normali, mentre gli elettrodi di grafite di categoria HP e UHP sono utilizzati principalmente nella produzione di acciaio in forni elettrici ad arco con una maggiore densità di corrente. ( 6 ) Documento registrato con n. t21.002670. ( 7 ) Documento registrato con n. t21.004605. ( 8 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. ( 9 ) Rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, «2019 Report on China's WTO Compliance», marzo 2020. ( 10 ) La denuncia citava le seguenti inchieste da parte di altre autorità: Segretario per il commercio estero del ministero brasiliano dello Sviluppo, Resolução n. 19 dell'8.4.2009; governo dell'India, ministero del Commercio e dell'industria, «Anti-Dumping Investigation concerning import of 'Graphite Electrodes of all diameters' originating in or exported from China PR, Final findings», 19 novembre 2014; Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «Eighth Administrative Review of Small Diameter Graphite Electrodes from the PRC: Surrogate Values for the Preliminary Result», 5 marzo 2018, A-570-929. ( 11 ) Xinhua Silk Road, « 100 000 tons ultra-high power graphite electrode project settled in Lanzhou, Gansu», 21 agosto 2018, https://www.imsilkroad.com/news/p/107255.html. ( 12 ) Cfr. Fangda Carbon, relazione annuale 2018. ( 13 ) Mining News Agency, «Is China's Inner Mongolia Region becoming Manufacturing Hub for Graphite Electrode Industry?», https://www.miningnewspro.com/news/230134/is-china%E2%80%99s-inner-mongolia-region-becoming-manufacturing-hub-for-graphite-electrode-industry; SteelMint's China Roadshow: «Precious Insights into Graphite Electrodes and Needle Coke - SteelMint Events», https://www.steelmintevents.com/blog/steelmints-china-roadshow-precious-insights-into-graphite-electrodes-and-needle-coke/. ( 14 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7. ( 15 ) Relazione, capitolo 2, pag. 10. ( 16 ) Consultabile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 15 luglio 2019). ( 17 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21. ( 18 ) Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74. ( 19 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121. ( 20 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135. ( 21 ) Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168. ( 22 ) Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201. ( 23 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109. ( 24 ) Relazione, capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108. ( 25 ) Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109. ( 26 ) Cfr. per esempio: «Asian Metal, Baosteel Chemical and Fangda Carbon jointly construct graphite electrode project», http://www.asianmetal.com/news/data/1440613/Baosteel%20Chemical%20and%20Fangda%20Carbon%20jointly%20construct%20graphite%20electrode%20project (consultato il 2 agosto 2021). ( 27 ) Cfr.: http://www.cnpc.com.cn/cnpc/lyxgdt/201912/74dfc55f14f84da189c03c7654d143c5.shtml (consultato il 15 settembre 2021), «Jinzhou Petrochemical's needle coke quality keeps improving», pubblicato il 19 dicembre 2019, China National Petroleum News. ( 28 ) Cfr.: https://www.sohu.com/a/282104808_120065805 (consultato il 4 agosto 2021). ( 29 ) Cfr.: https://www.sohu.com/a/314213234_120054226 (consultato il 4 agosto 2021). ( 30 ) Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101. ( 31 ) Relazione, capitolo 2, pag. 26. ( 32 ) Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32. ( 33 ) Cfr. Reuters, «Exclusive: In China, the Party's push for influence inside foreign firms stirs fears», https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 15 luglio 2019). ( 34 ) Disponibile all'indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 10 marzo 2021). ( 35 ) Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all'indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j. ( 36 ) Cfr.: http://www.hngcmc.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=27&id=451, «Innovative development year», testo pubblicato il 28 febbraio 2013 e disponibile sul sito web della Henan General Machinery (consultato il 15 settembre 2021). ( 37 ) Cfr.: http://www.kfcc.com.cn/news/newsInfo.asp?ID=110, «The Company's first Party members' congress was a success», testo pubblicato il 28 dicembre 2016 e disponibile sul sito web della Kaifeng Carbon (consultato il 15 settembre 2021). ( 38 ) Cfr.: https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600516&Pcode=30033806&Name=%B5%B3%CE%FD%BD%AD, «Information notice on Mr Dang Xijiang, Chairman of Fangda Carbon New Materials», testo pubblicato sul sito web informativo sina.com.cn (consultato il 15 settembre 2021). ( 39 ) Cfr.: http://www.fdtsgs.com/htm/202011/13_1830.htm, «Party Building guides and fosters development», testo pubblicato sul sito web della Fangda Carbon New Materials il 25 novembre 2020 (consultato il 15 settembre 2021). ( 40 ) Cfr.: http://www.jlts.cn/Html/NewsView.asp?ID=1367&SortID=13 (consultato il 2 agosto 2021). ( 41 ) Cfr.: http://www.chinacarbon.org.cn/huiyuan.html (consultato il 2 agosto 2021). ( 42 ) Cfr. i punti 2 e 3 dello statuto, disponibili all'indirizzo: http://www.chinacarbon.org.cn/zhangcheng.html (consultato il 2 agosto 2021). ( 43 ) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3. ( 44 ) Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83. ( 45 ) Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consultato il 30 luglio 2021). ( 46 ) Cfr.: https://www.jcgov.gov.cn/zwgk/wjgg/sxwj/201611/t20161125_137333.shtml (consultato il 30 luglio 2021). ( 47 ) Cfr.: http://www.dt.gov.cn/dtzww/sxyw/202106/42ef183ea0ab4ab084a2dadc8fd5c7b5.shtml (consultato il 30 luglio 2021). ( 48 ) Cfr.: https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/zxs/sjdt/202004/P020200401627899644473.pdf (consultato il 3 agosto 2021). Nella denuncia tale piano è denominato «piano quinquennale 2019-2025 dell'Henan occidentale». ( 49 ) Cfr.: http://www.nmg.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfxxgkml/zzqzfjbgtwj/202012/t20201208_315136.html (consultato il 3 agosto 2021). ( 50 ) Cfr.: http://www.ln.gov.cn/zwgkx/zfwj/szfbgtwj/zfwj2011_136268/201901/t20190122_3424162.html (consultato il 3 agosto 2021). ( 51 ) Cfr.: https://www.hlj.gov.cn/zwfb/system/2019/07/02/010903336.shtml (consultato il 3 agosto 2021). ( 52 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149. ( 53 ) Relazione, capitolo 9, pag. 216. ( 54 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215. ( 55 ) Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211. ( 56 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337. ( 57 ) Relazione, capitolo 13, pag. 336. ( 58 ) Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341. ( 59 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117. ( 60 ) Relazione, capitolo 6, pag. 119. ( 61 ) Relazione, capitolo 6, pag. 120. ( 62 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135. ( 63 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: Piano d'azione triennale per migliorare la governance societaria dei settori bancario e assicurativo (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 3 aprile 2021). Il piano indica di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: « renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza ». ( 64 ) Cfr. la comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali pubblicata il 15 dicembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021). ( 65 ) Cfr. il documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 66 ) Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135. ( 67 ) Cfr. OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en. ( 68 ) Cfr. http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (ultima consultazione: 12 aprile 2021). ( 69 ) World Bank Open Data – Upper Middle Income, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 70 ) Considerando 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell'11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 85 del 12.3.2021, pag. 154 ). ( 71 ) I dati relativi a questa società erano disponibili al seguente indirizzo: https://www.crif.com.my/, che contiene i dati finanziari pubblicamente disponibili delle società registrate in Malaysia; i dati provengono dall'SSM, il registro nazionale delle società e delle imprese in Malaysia. Tuttavia la relazione è protetta dal diritto d'autore e per il momento non può essere inserita nel fascicolo pubblico, ma è acquistabile previo versamento di un importo simbolico. ( 72 ) NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, «Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos», disponibile al seguente indirizzo: dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5309980&fecha=12/08/2013. ( 73 ) Relazione annuale 2019 disponibile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/282965219/files/doc_financials/2019/q4/843539-GrafTech-Bookmarked-Annual-Report.pdf. ( 74 ) Relazione annuale 2020 disponibile all'indirizzo https://s2.q4cdn.com/282965219/files/doc_financials/2020/q4/2020-Graftech-Bookmarked-Annual-Report.pdf, consultato il 16.6.2021. ( 75 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 76 ) Disponibile all'indirizzo https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ (ultima consultazione: 28 marzo 2021). ( 77 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://www.cre.gob.mx//IPGN/index.html (ultima consultazione: 28 marzo 2021). ( 78 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en. ( 79 ) Ibidem. ( 80 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1605 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. ( 81 ) Nell'Unione la GrafTech France e la GrafTech Ibérica producono per il gruppo GrafTech. Le cifre di cui al presente considerando si riferiscono a tali due entità. ( 82 ) Relazione dell'organo d'appello, Stati Uniti — Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, WT/DS184/AB/R, punti da 195 a 205. ( 83 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ALLEGATO Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese ANSHAN CARBON CO., LTD C735 Repubblica popolare cinese ASAHI FINE CARBON DALIAN CO., LTD C736 Repubblica popolare cinese DALIAN JINGYI CARBON CO., LTD C738 Repubblica popolare cinese DATONG YU LIN DE GRAPHITE NEW MATERIAL CO., LTD C739 Repubblica popolare cinese DECHANG SHIDA CARBON CO., LTD C740 Repubblica popolare cinese Fushun Jinly Petrochemical Carbon Co., Ltd C741 Repubblica popolare cinese FUSHUN ORIENTAL CARBON CO., LTD C742 Repubblica popolare cinese Fushun Xinxinda Furnace Charge Factory C743 Repubblica popolare cinese Henan Sangraf Carbon Technologies Co., Limited C744 Repubblica popolare cinese Jiangsu Jianglong New Energy Technology Co., Ltd C746 Repubblica popolare cinese JILIN CARBON CO., LTD C747 Repubblica popolare cinese Jilin City Chengxin Carbon Co., Ltd. C748 Repubblica popolare cinese JILIN CITY ZHAOCHEN CARBON CO., LTD C749 Repubblica popolare cinese Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd C750 Repubblica popolare cinese LIAONING SINCERE CARBON NEW MATERIAL CO., LTD C751 Repubblica popolare cinese LIAOYANG CARBON CO., LTD C752 Repubblica popolare cinese LIAOYANG SHOUSHAN CARBON FACTORY C753 Repubblica popolare cinese LINGHAI HONGFENG CARBON PRODUCTS CO., LTD C754 Repubblica popolare cinese MEISHAN SHIDA NEW MATERIAL CO., LTD C755 Repubblica popolare cinese SHANDONG ASAHI GRAPHITE NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD C756 Repubblica popolare cinese SHANDONG BASAN GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT C757 Repubblica popolare cinese SHANXI JUXIAN GRAPHITE NEW MATERIALS CO., LTD C758 Repubblica popolare cinese SHANXI SINSAGE CARBON MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD C759 Repubblica popolare cinese TIANJIN KIMWAN CARBON TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD C760 Repubblica popolare cinese XINGHE COUNTY MUZI CARBON CO., LTD C762

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Il Regolamento (UE) 2021/1812 applica dazi antidumping su elettrodi di grafite cinesi utilizzando l'articolo 2, paragrafo 6bis per affrontare distorsioni significative nel mercato della RPC. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere come la Commissione europea determina il valore normale in caso di intervento pubblico sostanziale, proprietà statale di imprese, controllo del Partito Comunista cinese sulle decisioni economiche, e come il governo cinese influenza prezzi e costi attraverso pianificazione industriale, controllo finanziario e politiche di investimento. Il concetto di "paese rappresentativo appropriato" e la costruzione di valori di riferimento esenti da distorsioni sono strumenti chiave per calcolare i dazi quando i dati del paese esportatore non riflettono condizioni di libero mercato.

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