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Regolamento UE 1820/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1820 della Commissione del 18 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 18/10/2021 In vigore dal: 18/10/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2021/1820 riguardo alla società Wuxi Solead e quale impatto ha sulla riscossione dei dazi antidumping?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1820 modifica le disposizioni precedenti relative ai dazi antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità importati dalla Cina. In particolare, riguarda la società cinese Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd., che aveva cambiato nome in Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd. il 16 gennaio 2020. La Commissione europea ha confermato che questo cambio di denominazione non pregiudica il diritto della società di mantenere l'aliquota di dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono inclusi nel campione (5,3%). Il regolamento prevede che il codice TARIC A977 si applichi alla società con il nuovo nome a partire dalla data del cambio. Aspetto rilevante per gli importatori: è previsto il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto all'aliquota corretta, secondo la normativa doganale applicabile. Ciò significa che gli importatori che hanno pagato un'aliquota superiore al 5,3% per i prodotti di questa società possono richiedere la restituzione della differenza.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1820 della Commissione del 18 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1820 of 18 October 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/325 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of high tenacity yarns of polyesters originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

19.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1820 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) Le importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a misure antidumping con aliquote dal 5,1 % al 9,8 % per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio pari al 5,3 %. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio ( 2 ) ha istituito un’aliquota del dazio nazionale del 9,8 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità. (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza, le misure iniziali sono state prorogate per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione(UE) 2017/325 della Commissione ( 3 ) . (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 ( 4 ) la Commissione ha concluso che la società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd (Wuxi Solead) soddisfaceva i criteri per essere considerata un nuovo produttore esportatore e il suo nome è stato aggiunto all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. (4) In seguito alla modifica del nome ( 5 ) del 16 gennaio 2020, il 26 maggio 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudicava il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicabile sotto il nome precedente. (5) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudicava le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile a Wuxi Solead. (6) L’8 luglio 2021 la Commissione ha informato le parti interessate delle risultanze di cui sopra e le ha invitate a presentare osservazioni entro un termine stabilito. Non è pervenuta alcuna osservazione. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, il riferimento a: «Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. Yixing City» si intende fatto a: «Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd. Yixing City» 2.   Il codice addizionale TARIC A977 applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione si applica a Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd, Yixing City, a decorrere dal 16 gennaio 2020. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City, in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per quanto riguarda Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010 , che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica di Corea e di Taiwan ( GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 della Commissione, del 10 ottobre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 42 ). ( 5 ) Yixing Market Supervision Administration – Notice on Approval for Registration of Alteration of Foreign-invested company (02821322-6) Corrigendum of Foreign-invested Company [2020] No. 01160001 Unified Social Credit Identifier: 91320282330802782 .

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