Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1864/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1864 della Commissione, del 28 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 28/11/2018 In vigore dal: 28/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1864 della Commissione, del 28 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1864 of 28 November 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

29.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1864 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un prodotto composto dai seguenti ingredienti (percentuale in peso): 1517 90 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1517 , 1517 90 e 1517 90 99 . Il prodotto non può essere classificato alla voce 1504 come olio di pesce in quanto è miscelato con olio di semi di girasole e il testo della voce non comprende le miscele di oli animali e vegetali. Le miscele alimentari di oli animali e vegetali devono essere classificate nella voce 1517 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1517 , primo paragrafo, punto 3)]. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 1517 90 99 come miscela alimentare di oli animali e vegetali. — olio di pesce 99,7307 — tocoferoli 0,1885 — olio di semi di girasole 0,0808. L'olio di pesce è una miscela di oli ricavati dalle seguenti famiglie di pesci: Engraulidae , Osmeridae , Carangidae , Clupeidae , Salmonidae e Scombridae . L'olio di pesce non è un olio di fegato di pesce. I tocoferoli sono intenzionalmente aggiunti all'olio di pesce per evitare l'ossidazione dei lipidi. L'olio di semi di girasole funge da vettore e da agente di carica per i tocoferoli prima della miscelazione con l'olio di pesce. Inoltre l'olio di semi di girasole garantisce che i tocoferoli siano adeguatamente disciolti nell'olio di pesce durante la miscelazione. Il prodotto è presentato sfuso per essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti in capsule di gelatina molle.

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