Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1909/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1909 della Commissione, del 24 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG

Pubblicato: 24/09/2025 In vigore dal: 24/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1909 della Commissione, del 24 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1909 of 24 September 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the suspension for the years 2026-2028 of certain tariff preferences granted to certain GSP beneficiary countries

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1909 25.9.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1909 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 978/2012, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell'Unione di tali prodotti provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI di detto regolamento. (2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2018-2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione ( 2 ) , quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2780 della Commissione ( 3 ) , ha stabilito l'elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare detto elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie. (4) L'elenco riveduto dovrebbe applicarsi per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 o gennaio 2026 oppure, se il regolamento (UE) n. 978/2012, a norma del suo articolo 43, scade prima del 31 dicembre 2028, fino alla data di scadenza di tale regolamento. L'elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2021-2023 come disponibili il 1 o settembre 2024 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Tuttavia ai fini di tali calcoli, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012, non è preso in considerazione il valore delle importazioni originarie dei paesi beneficiari dell'SPG che, a decorrere dal 1 o gennaio 2026, non beneficiano più delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti delle sezioni SPG di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica dal 1 o gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2028, fino alla data di scadenza di tale regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 della Commissione, del 29 giugno 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per l'anno 2023 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG ( GU L 173 del 30.6.2022, pag. 58 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1039/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2780 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1039 per quanto riguarda la proroga della sospensione di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG ( GU L, 2023/2780, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2780/oj ). ALLEGATO Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell’SPG Colonna A : nome del paese di cui all’allegato II del regolamento (UE) 978/2012 Colonna B : sezione SPG [articolo 2, lettera j)], del regolamento SPG) Colonna C : descrizione A B C India S-5 Prodotti minerali S-6a Prodotti chimici organici e inorganici S-7a Materie plastiche e lavori di tali materie S-7b Gomma e lavori di gomma S-11a Prodotti tessili S-13 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro S-14 Perle e metalli preziosi S-15a Ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio S-15b Metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) S-16 Macchine e apparecchi meccanici; macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti S-17a Veicoli e materiale per strade ferrate e simili S-17b Autoveicoli, biciclette, apparecchi per la navigazione aerea o spaziale, navi e battelli Indonesia S-1a Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci S-3 Oli, grassi e cere animali o vegetali S-5 Prodotti minerali S-9 a Legno e lavori di legno; carbone di legna Kenya S-2a Piante vive e prodotti della floricoltura ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1909/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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