Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per determinare il valore normale nelle inchieste antidumping quando nel paese esportatore esistono distorsioni significative del mercato?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1915 applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento di base antidumping quando si riscontrano distorsioni significative nel paese esportatore (in questo caso la Cina). Anziché utilizzare i prezzi interni del paese esportatore, la Commissione calcola il valore normale sulla base dei costi di produzione e vendita che riflettono prezzi esenti da distorsioni, utilizzando un paese rappresentativo appropriato. Nel caso specifico, è stato scelto il Brasile come paese rappresentativo per determinare i costi di materie prime, lavoro ed energia, nonché le spese generali, amministrative e di vendita. Le distorsioni significative sono identificate quando prezzi e costi non risultano dalle forze libere del mercato ma sono influenzati da interventi pubblici sostanziali, come la proprietà statale di imprese, il controllo governativo sui finanziamenti, le politiche di pianificazione industriale, o l'accesso discriminatorio alle risorse. La Commissione ha ritenuto che l'economia cinese, basata sul concetto di "economia di mercato socialista" e sottoposta alla guida del Partito Comunista Cinese, presenta distorsioni sistemiche a tutti i livelli della catena di approvvigionamento, giustificando l'applicazione di questa metodologia alternativa per il calcolo del dumping.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell'11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1915 of 11 July 2024 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of mobile access equipment originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1915
12.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1915 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2024
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili (
mobile access equipment
, «MAE») originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 settembre 2023 dalla «Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector» («CMAE») («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione delle MAE ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione delle importazioni
(3)
Il 15 gennaio 2024 e il 12 marzo 2024 il denunciante ha presentato domande di registrazione delle importazioni di MAE originarie della RPC a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
(4)
Nelle sua comunicazione del 22 gennaio 2024 e del 21 maggio 2024, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettrici (CCCME), abilitata a rappresentare otto produttori esportatori
(
3
)
nella presente inchiesta, ha presentato osservazioni in merito alle domande di registrazione delle importazioni presentate del denunciante, ritenendo che le domande non contenessero elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni. A suo avviso, innanzitutto le statistiche relative alle importazioni non erano attendibili, in quanto i codici NC comprendevano altri prodotti, e in ogni caso l’aumento non era stato sostanziale ed era influenzato dalla stagionalità della domanda. Riteneva inoltre che il mercato delle MAE, guidato dalla domanda, non consentisse importazioni aggiuntive non pianificate o l’accumulo di scorte.
(5)
La Commissione ha respinto tali osservazioni della CCCME poiché la seconda domanda di registrazione presentata dal denunciante il 12 marzo 2024 conteneva sufficienti elementi di prova dell’aumento delle importazioni successivamente all’apertura dell’inchiesta, anche tenendo conto della stagionalità della domanda.
(6)
La Commissione ha considerato le osservazioni della CCME prive di fondamento. L’analisi dei volumi delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta ha preso in considerazione solo il prodotto in esame e l’effetto della stagionalità è stato esaminato confrontando gli stessi periodi dell’anno precedente e successivo all’apertura. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande e dell’analisi delle statistiche relative alle importazioni prima e dopo l’apertura dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni.
(7)
In conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450
(
4
)
la Commissione ha pertanto deciso di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
1.3.
Parti interessate
(8)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(9)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono state trattate nelle rispettive sezioni.
1.4.
Osservazioni delle parti dopo l’apertura
(10)
Hanno presentato osservazioni la CCCME e il denunciante.
1.4.1.
Osservazioni della CCCME
(11)
Il 22 gennaio 2024 la CCCME ha presentato osservazioni in merito a diversi aspetti dell’inchiesta. Le osservazioni relative ad aspetti specifici dell’inchiesta sono state esaminate, se del caso, nelle sezioni specifiche del presente regolamento.
(12)
La CCCME ha presentato osservazioni anche in merito alla denuncia (comprese questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità). Tali osservazioni relative agli elementi di prova preliminari contenuti nella denuncia sono pervenute più di un mese dopo il termine di 37 giorni fissato nella sezione 5.2 dell’avviso di apertura e non hanno pertanto potuto essere prese in considerazione. La Commissione ha tuttavia ricordato che i requisiti per l’apertura dell’inchiesta erano soddisfatti, vale a dire che l’adeguatezza e l’esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante sono state considerate sufficienti. Essa ha inoltre ricordato che lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia («elementi di prova sufficienti») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia sono diverse da quelle che di cui si dispone al termine di un’inchiesta. Dopo la presentazione delle risultanze preliminari le parti hanno comunque la possibilità di presentare osservazioni a tale riguardo, comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità.
(13)
La CCCME ha inoltre sostenuto di non aver potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa in quanto gli elementi di prova resi disponibili nella denuncia erano in gran parte occultati e contenevano solo stime approssimative, senza un’indicazione sufficiente della relativa causa. Essa ha quindi pregato la Commissione di chiedere al denunciante a fornire una versione pubblica sufficientemente dettagliata.
(14)
La Commissione ha innanzitutto osservato che la CCCME, a proprio nome, non aveva alcun diritto di difesa in quanto, non essendo un’associazione rappresentativa ai sensi del regolamento di base, non poteva essere considerata una parte interessata ai sensi di tale regolamento. Per quanto riguarda i diritti di difesa dei produttori esportatori da essa rappresentati, la Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, essenziali alle parti interessate per esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. Ha inoltre osservato che la richiesta della CCCME è pervenuta più di due mesi dopo l’apertura del procedimento e conteneva soltanto semplici dichiarazioni, senza alcuna argomentazione circostanziata in merito a un elemento concreto di prova mancante. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
1.4.2.
Osservazioni del denunciante
(15)
Il denunciante ha presentato osservazioni in merito alla comunicazione della CCCME, ritenendo che le diverse osservazioni non dovessero essere prese in considerazione in quanto pervenute dopo i termini procedurali stabiliti nell’avviso di apertura. Ha formulato ulteriori osservazioni in merito alla definizione del prodotto, alle distorsioni significative e agli aspetti dell’inchiesta relativi al pregiudizio, che sono state esaminate, se del caso, nelle rispettive sezioni che seguono.
1.5.
Campionamento
(16)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(17)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
(18)
Il campione era composto da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano il 55 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 52 % delle vendite di tutti i produttori dell’Unione del prodotto simile sul mercato dell’Unione. Selezionando i tre maggiori produttori e venditori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, situati in due diversi Stati membri, la Commissione ha coperto il massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha concluso che il campione di produttori dell’Unione era pertanto rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.5.2.
Campionamento degli importatori
(19)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’allegato dell’avviso di apertura entro sette giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Nessun importatore ha fornito le informazioni e ha collaborato all’inchiesta.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(20)
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(21)
Sono 18 i produttori esportatori del paese interessato che hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
(22)
La Coalition to Restore a Level Playing Field in the EU Mobile Access Equipment Sector (CMAE) ha affermato che la Commissione dovrebbe garantire la rappresentatività del campione prendendo in considerazione fattori che vanno al di là del volume delle esportazioni, come la proprietà degli esportatori, le vendite sul mercato interno e la capacità produttiva. Nella sua analisi la Commissione ha seguito le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, e si è concentrata sui criteri più pertinenti per la selezione del campione e, pertanto, ha respinto tali argomentazioni.
(23)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha mantenuto il campione iniziale, che rappresenta il 68,91 % del volume totale stimato delle esportazioni di MAE nell’Unione dalla Repubblica popolare cinese nel periodo dell’inchiesta.
(24)
Il 15 maggio 2024 JLG è stata informata che la Commissione intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base in quanto durante la verifica delle risposte al questionario è emerso che una parte significativa delle risposte si basava su un sistema i cui dati non potevano essere consultati in tempo reale. La Commissione non ha potuto accertare se le informazioni utilizzate per preparare il questionario fossero state scaricate prima dell’apertura dell’inchiesta o no. Di conseguenza, la Commissione non è stata in grado di accertare se le informazioni fornite nelle risposte al questionario derivassero dal sistema contabile della società e se riflettessero accuratamente, in particolare, i tassi di consumo dei fattori produttivi.
(25)
Il 23 maggio 2024 Sinoboom è stata informata che la Commissione intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base ai dati che non hanno potuto essere verificati nella sua risposta al questionario. Durante la visita di verifica è emerso un problema relativo alla comunicazione dei fattori produttivi, per quanto riguarda le parti strutturali autoprodotte e acquistate. La Commissione ha concluso in via provvisoria che i dati relativi ai costi presentati da Sinoboom non riflettevano fedelmente i costi effettivamente sostenuti, in particolare per quanto riguardava le parti autoprodotte.
(26)
Sia JLG che Sinoboom hanno presentato osservazioni in merito alla prevista applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. JLG ha contestato l’applicazione dei migliori dati disponibili sulla base dell’articolo 18 e ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore. Il 6 giugno 2024, in una riunione con il gruppo incaricato del caso, la JLG ha fornito alcuni chiarimenti e, ai fini della determinazione del valore normale della società, si è deciso, in via provvisoria, di applicare in parte i migliori dati disponibili. I prezzi all’esportazione della società hanno comunque potuto essere utilizzati per il calcolo del margine di dumping, in quanto non erano influenzati dalla questione sopra descritta. Una decisione definitiva sarà adottata nella fase definitiva dopo un’ulteriore inchiesta, tenendo conto anche del parere del consigliere-auditore.
(27)
Il 31 maggio 2024 Sinoboom ha presentato osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18, che tuttavia non hanno modificato la conclusione provvisoria di applicare i migliori dati disponibili per quanto riguarda alcuni fattori produttivi. I prezzi all’esportazione della società hanno potuto comunque essere utilizzati per il calcolo del margine di dumping. Una decisione definitiva in merito alla portata dell’applicazione dei dati disponibili sarà adottata nella fase definitiva.
1.5.4.
Risposte al questionario e visite di verifica
(28)
La Commissione ha inviato al governo della RPC («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(29)
Inoltre, nella denuncia, il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2
bis
e 2
ter
, del regolamento di base. Per tale motivo, in relazione a detto aspetto la Commissione ha inviato questionari supplementari al governo della Repubblica popolare cinese.
(30)
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, al denunciante, ai produttori esportatori inseriti nel campione, agli importatori noti e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(31)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle parti seguenti:
a)
Produttori dell’Unione e rispettiva associazione:
—
Haulotte Arges (Romania)
—
Gruppo Haulotte (Francia)
—
Manitou (Francia)
—
Coalition to Restore a Level Playing Field in the EU Mobile Access Equipment Sector
b)
Produttori esportatori della RPC:
—
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. («Sinoboom»)
—
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. («JLG»)
—
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. («Terex»)
—
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. («Dingli»)
1.6.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(32)
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA
2.1.
Prodotto oggetto dell’inchiesta
(33)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da attrezzature di accesso mobili («MAE») costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato («prodotto oggetto dell’inchiesta»), attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 e 8431390010).
(34)
Nella definizione del prodotto rientrano le macchine utilizzate per il sollevamento di persone in un’ampia gamma di diverse applicazioni, tra cui i sollevatori a braccio articolato, i sollevatori a braccio telescopico, i sollevatori a forbice e le piattaforme a colonna verticale.
2.2.
Prodotto in esame
(35)
Il prodotto in esame è costituito dalle attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
2.3.
Prodotto simile
(36)
Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame;
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
—
il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(37)
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.4.1.
MAE elettriche e ibride
(38)
Dopo l’apertura dell’inchiesta, la CCCME ha affermato che la definizione del prodotto comprendono una varietà troppo ampia di prodotti quali bracci o forbici, MAE elettriche e ibride o MAE con altri tipi di propulsione (motore a combustione interna — «MCI», come diesel, GPL, propano ecc.) e che tali prodotti non sono tutti simili.
(39)
La CCCME ha sostenuto principalmente che sussistono differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche tra le MAE MCI convenzionali e le MAE elettriche o ibride; a causa della diversa propulsione, le due categorie hanno componenti meccaniche diverse e le MAE elettriche o ibride non possiedono alcuna delle funzioni tecniche delle MAE MCI convenzionali, che sono molto diverse in termini di potenza e capacità. Secondo la CCCME, vi sono differenze per quanto riguarda la distribuzione del peso e la progettazione e, inoltre, le MAE convenzionali ed elettriche presentano anche specificità tecniche diverse, tra cui un’autonomia, una capacità di sollevamento e una mobilità differenti. Inoltre il processo di produzione è diverso, così come gli usi principali: le MAE convenzionali sono utilizzate all’aperto mentre le MAE elettriche o ibride sono utilizzate al chiuso.
(40)
Per tali motivi, la CCCME ha sostenuto che le MAE elettriche e ibride e le MAE convenzionali non condividono le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non dovrebbero essere trattate come prodotti simili. A suo parere, le MAE elettriche e ibride dovrebbero pertanto essere escluse dalla definizione del prodotto.
(41)
Il denunciante ha per contro affermato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nella definizione del prodotto oggetto di un’inchiesta. Ha inoltre osservato che tutti i MAE costituiscono un’alternativa più sicura e più conveniente per scale, ponteggi o torri e sono essenzialmente uno strumento che garantisce la sicurezza dei lavoratori e che non vi sono differenze che giustifichino una modifica della definizione del prodotto. Il denunciante ha affermato che il fatto che le MAE MCI convenzionali e le MAE elettriche o ibride abbiano una fonte di alimentazione diversa non ne altera le caratteristiche di base e che le differenze, ad esempio, tra un sollevatore elettrico e uno diesel non sarebbero visibili dall’esterno del prodotto.
(42)
Secondo la CCCME, la Commissione, qualora non decidesse di escludere dalla definizione del prodotto le MAE elettriche e ibride, dovrebbe prendere in considerazione in alternativa l’esclusione dei prodotti per i quali l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare la domanda del mercato, quali:
—
MAE elettriche/ibride senza sistema idraulico (MAE senza olio);
—
forbici elettriche/ibride con un’altezza di lavoro superiore a 19 m;
—
bracci elettrici/ibridi con un’altezza di lavoro superiore a 24 m.
(43)
Secondo la CCCME, dal momento che l’Unione non era in grado di produrre questi tipi di MAE, le importazioni di tali modelli di MAE dalla Cina non avrebbero potuto incidere su questo segmento di mercato e non avrebbero potuto causare alcun pregiudizio ai produttori dell’Unione. Inoltre, a suo avviso, l’istituzione di dazi su tali categorie di MAE non sarebbe nell’interesse dell’Unione, in quanto non esistevano modelli di produzione interna in grado di sostituire le importazioni dei tipi in questione. L’adozione di misure di difesa commerciale nei confronti di questi tipi di MAE comporterebbe pertanto solo un aumento dei costi per gli utilizzatori a valle, senza apportare alcun vantaggio all’industria interna dell’Unione, poiché questa non può rifornire tali prodotti e soddisfare la domanda del mercato.
(44)
Il denunciante ha affermato che uno dei modelli (bracci elettrici/ibridi con un’altezza di lavoro superiore a 24 m) asseritamente non fabbricato dai produttori dell’Unione era fabbricato dal produttore Dynolift Oy e che, a suo parere, i modelli di MAE erano in ogni caso intercambiabili.
(45)
La Commissione ha espresso disaccordo per quanto riguarda la diversa fonte di alimentazione e in merito al fatto che le MAE elettriche o ibride fossero generalmente utilizzate all’interno mentre le MAE MCI convenzionali all’esterno e che le diverse componenti e le diverse linee di produzione/assemblaggio giustificassero un’esclusione delle MAE elettriche o ibride dalla definizione del prodotto. Al contrario, tali MAE erano in larga misura intercambiabili, entrambe le categorie rientravano nella definizione del prodotto ed era giustificato che entrambe le categorie fossero comprese nella definizione del prodotto.
(46)
La Commissione ha inoltre ricordato che la descrizione della definizione del prodotto comprendeva le principali caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in modo da includere le MAE semoventi costruite per il sollevamento di persone e ha definito l’altezza minima della piattaforma. Sia le MAE MCI convenzionali sia le MAE elettriche o ibride erano conformi alla descrizione e pertanto, ad avviso della Commissione, presentavano lo stesso uso di base e le medesime caratteristiche fisiche principali.
(47)
La Commissione ha esaminato la richiesta della CCCME di escludere determinati tipi di prodotto. Essa ha concluso che non vi erano sufficienti elementi di prova del fatto che tali tipi di prodotto non fossero fabbricati nell’Unione, né che i produttori dell’Unione non ne avrebbero avviato la produzione nel prossimo futuro. Inoltre non vi erano elementi di prova del fatto che non fossero sostituibili da macchine dotate di un sistema di propulsione diverso. Poiché l’argomentazione non era suffragata da elementi di prova, la Commissione l’ha respinta in via provvisoria.
2.4.2.
Sezioni
(48)
La CCCME ha inoltre osservato che le sezioni dovrebbero essere escluse dall’ambito dell’inchiesta, affermando che le sezioni delle MAE comprendevano una grande varietà di prodotti, come il telaio, la piattaforma girevole, il meccanismo di sollevamento (costituito da forbice o da braccio), la piattaforma ecc. Queste ultime, a suo avviso, erano prodotti non finiti che non condividono le stesse caratteristiche essenziali delle MAE finite. Una piattaforma con meccanismo di sollevamento non era paragonabile a una MAE assemblata in quanto priva di motopropulsore e di ruote che conferiscono mobilità alla piattaforma. Inoltre una piattaforma elevatrice potrebbe essere montata anche su un autocarro, caso esplicitamente escluso dalla presente inchiesta. Analogamente, non si può ritenere che le sezioni prive della componente di sollevamento, che è una delle caratteristiche indispensabili delle MAE, acquisiscano tale caratteristica essenziale.
(49)
La CCCME ha inoltre affermato che i costi aggiuntivi di lavorazione (ossia trasformazione delle sezioni in MAE finite) erano ingenti e che il valore aggiunto del produttore era rappresentato dalla saldatura e/o dall’assemblaggio di parti, dai collaudi, dalla verniciatura e dalla personalizzazione delle macchine finali (e, ovviamente, dalle attività di R&S e dagli investimenti che hanno preceduto la produzione). Si trattava di operazioni complesse che richiedevano l’uso di strumenti speciali. Inoltre le sezioni non assemblate non erano in alcun modo in concorrenza con il prodotto finito, e pertanto non arrecavano pregiudizio all’industria dell’Unione, in quanto nessun utilizzatore a valle avrebbe mai pensato di acquistare tali sezioni e di utilizzarle in quanto tali. Per tali motivi, secondo la CCCME, le sezioni e le MAE finite non dovrebbero far parte dello stesso prodotto in esame.
(50)
La CCCME ha inoltre affermato che dalla definizione del prodotto non era chiaro se fossero escluse o meno componenti o sottounità isolate. Ha sostenuto che, con l’inclusione di sezioni o sottounità, l’industria dell’Unione non era definita in modo appropriato e che la soglia del 25 % stabilita all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base non era stata raggiunta. In particolare, i produttori di sezioni e sottounità sono stati completamente trascurati e non hanno partecipato all’inchiesta.
(51)
Il denunciante ha contestato tali argomentazioni della CCCME. A suo parere, l’inclusione delle sezioni rientrava nella discrezionalità della Commissione ed era in linea con la prassi della Commissione. Secondo il denunciante, l’ulteriore lavorazione consistente nella realizzazione di una sezione finita in uno stabilimento specializzato era limitata e l’assemblaggio di tre o quattro sezioni finite nel prodotto finale costituiva l’ultima fase del processo di assemblaggio. Inoltre, a suo giudizio, qualsiasi sezione di MAE era realizzata esclusivamente per un determinato modello di macchina e sempre per un determinato produttore. Ha affermato che la definizione del prodotto non includeva le singole componenti, bensì sezioni finite, fabbricate solo dall’industria delle MAE.
(52)
La Commissione ha esaminato le argomentazioni presentate, ma ha mantenuto la definizione del prodotto quale contenuta nell’avviso di apertura e nel considerando 27. Le sezioni, se preassemblate o pronte per l’assemblaggio come richiesto, possono essere utilizzate solo per assemblare un’unità MAE e sono pertanto intrinsecamente collegate all’unità MAE finita. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno mantenere nella definizione del prodotto le sezioni, che sono il telaio, la piattaforma girevole, il meccanismo e la piattaforma di sollevamento. La Commissione ha inoltre confermato che le singole componenti, se presentate separatamente, non rientravano nella definizione del prodotto. Poiché tali sezioni erano fabbricate solo dall’industria delle MAE, essa ha ritenuto che l’industria dell’Unione fosse ben definita. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui la soglia del 25 % di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base non era stata raggiunta.
3. DUMPING
3.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base
(53)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(54)
Al fine di raccogliere i dati necessari nel caso di eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di MAE. Diciotto produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.
(55)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(56)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce delle informazioni disponibili, il Brasile era un possibile paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati in conformità ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(57)
Il 21 dicembre 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, lavoro ed energia impiegati nella produzione delle MAE. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato il Messico, la Turchia e il Brasile quali potenziali paesi rappresentativi appropriati.
(58)
Il 17 maggio 2024 la Commissione ha pubblicato una seconda nota sui fattori produttivi («seconda nota»). Tutte le osservazioni in merito alla prima nota sono state trattate nella seconda nota e le fonti pertinenti che la Commissione intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale sono state confermate. Con la seconda nota, le parti interessate sono state informate in merito alla scelta del Brasile come paese rappresentativo. Le parti interessate sono state inoltre informate che gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti sarebbero stati determinati sulla base delle informazioni prontamente disponibili per la società brasiliana Madal Palfinger SA, un produttore del prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle MAE nel paese rappresentativo.
(59)
Dingli ha proposto di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo, presentando i dati finanziari di Favelle Favco Cranes Sdn. BHD («Favelle Favco»), un produttore di attrezzature di sollevamento pesanti, tra cui gru offshore, torri, pontili e gru montate su cingoli.
(60)
La Commissione ha respinto tale proposta in quanto Favelle Favco non è un produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta né di piattaforme mobili montate su autocarri, il prodotto scelto per sostituire le MAE, che è più appropriato delle macchine prodotte da Favelle Favco (cfr. Considerando 189). Le piattaforme mobili montate su autocarri condividono le proprie componenti principali con diverse categorie di MAE, ma sono costruite sulla sponda posteriore di un autocarro. Le attrezzature di accesso mobili montate sugli autocarri, in termini di processo di produzione e di fattori produttivi, possono quasi essere considerate un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, tali piattaforme montate su autocarri sono destinate a sollevare persone anziché materiali, al contrario delle gru, che non condividono con le MAE neppure le componenti principali.
3.2.
Valore normale
(61)
Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(62)
Tuttavia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
(63)
Come spiegato ulteriormente di seguito, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.3.
Esistenza di distorsioni significative
(64)
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,
—
l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(65)
Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco.
(66)
Ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base deve però essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali di intervento nell’economia da far sì che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(67)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».
(68)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese riguardante la Cina («relazione»)
(
5
)
che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati (quale quello dell’acciaio). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione riguardante la Cina è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.
(69)
Il denunciante ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione per evidenziare la sussistenza di numerose distorsioni nell’economia cinese. La denuncia ha inoltre integrato la relazione con ulteriori elementi di prova pertinenti, quali relazioni di organizzazioni internazionali, documenti accademici o risultanze delle autorità di difesa commerciale in altre giurisdizioni. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alle risultanze della Commissione in recenti inchieste che hanno stabilito che l’economia cinese è sostanzialmente influenzata dagli interventi del governo della RPC.
(70)
Più specificamente, il denunciante ha sostenuto che il mercato delle MAE in Cina è scollegato dalle normali forze di mercato per tutta una serie di motivi, come il fatto che la Cina è uno Stato comunista basato sulla dottrina dell’economia di mercato socialista, che il partito comunista cinese esercita una forte influenza sull’economia del paese, compreso il settore privato e che il settore delle MAE è soggetto a politiche di pianificazione statale.
(71)
La denuncia riportava inoltre ulteriori dettagli in merito agli elementi seguenti che hanno causato distorsioni significative.
(72)
Il settore delle MAE è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità statali. Le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità cinesi rappresentano una parte sostanziale dell’economia cinese e dell’industria delle MAE.
(73)
Il denunciante ha fornito esempi di una SASAC regionale che ha nominato il consiglio di amministrazione del produttore esportatore Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd (Liugong), nonché della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) che ha annunciato la trasformazione di alto livello dei quattro grandi operatori nel settore cinese dei macchinari per l’edilizia: Sany Heavy Industry Co., Ltd. (Sany), Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. (Zoomlion), Liugong e XCMG Fire Fighting Safety Equipment Co., Ltd. (XCMG), tutti operatori chiave sul mercato delle MAE.
(74)
Inoltre il denunciante ha affermato che la Cina considera l’industria delle MAE una delle importanti industrie pilastro. Di conseguenza, le imprese di proprietà dello Stato e lo Stato rivestono un ruolo importante nel settore e da tempo la Cina ha pianificato un consolidamento del settore edilizio attraverso fusioni e acquisizioni di vasta portata, cercando di concentrare la sua enorme capacità nelle mani di pochi operatori. Il denunciante ha illustrato il processo di consolidamento e la presenza statale ricordando la storia aziendale di XCMG, nonché il ruolo svolto dall’associazione settoriale di categoria CCMA.
(75)
In secondo luogo la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. Lo Stato esercita il controllo sull’impresa di proprietà dello Stato attraverso i suoi diritti di voto in qualità di proprietario dell’impresa di proprietà dello Stato e il PCC monitora il rispetto da parte di quest’ultima delle politiche governative, la nomina dei dirigenti o dei membri del consiglio di amministrazione ed è coinvolto nelle decisioni fondamentali. Nella denuncia si sottolineava che XCMG è un’impresa di proprietà dello Stato che è stata interamente posseduta dalla città di Xuzhou fino alla privatizzazione parziale avvenuta nel 2020, in seguito alla quale il controllo del governo è rimasto comunque all’80 %. Inoltre anche Liugong è un’impresa di proprietà dello Stato e nel 2021 è stata selezionata dalla SASAC come «principale impresa di proprietà dello Stato» nel paese. La denuncia conteneva inoltre riferimenti a legami formali (partecipazioni azionarie) e informali (sovrapposizioni personali) tra lo Stato e il produttore esportatore Zoomlion.
(76)
La denuncia sottolineava inoltre che l’influenza diretta dello Stato sulle società va oltre le imprese di proprietà dello Stato in considerazione della presenza obbligatoria del comitato del PCC nelle società private e della crescente influenza del PCC sulle decisioni commerciali delle società. Nella denuncia era fornito un esempio concreto del gruppo Sany, il cui presidente non è solo membro del PCC, ma è anche stato un rappresentante dell’Assemblea nazionale del popolo del 2022. Anche il gruppo Sany e altre società, quali Sinoboom, Dingli o Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd. (Sunward), sono fortemente allineate alle politiche del governo del paese.
(77)
La denuncia sottolineava inoltre l’influenza dello Stato anche nei settori a monte, in particolare per quanto riguarda la produzione e la fornitura di acciaio, le batterie agli ioni di litio, gli pneumatici fuori strada, i motori diesel e l’energia elettrica.
(78)
In terzo luogo, il denunciante ha fatto riferimento all’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Secondo la denuncia, il sistema di piani vincolanti, che stabiliscono priorità e obiettivi per il governo centrale e locale, determina la direzione dell’economia cinese. Le industrie cinesi, statali o private, sono fortemente incentivate ad allineare le loro attività alle priorità definite nei piani pertinenti.
(79)
Nel quattordicesimo piano quinquennale
(
6
)
le attrezzature di fascia alta e i veicoli di nuova energia sono dichiarate industrie strategiche emergenti e si afferma inoltre che la Cina promuoverà lo sviluppo innovativo di macchinari di ingegneria. Il denunciante ha affermato che, a causa delle politiche pubbliche, il settore delle MAE è influenzato da sovraccapacità strutturali. Il denunciante ha altresì sottolineato che i piani quinquennali definiscono anche la politica e il coinvolgimento del governo nel settore a monte, determinando in tal modo la distorsione dei prezzi a valle. La denuncia faceva riferimento alle disposizioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’acciaio e il settore dei macchinati per l’edilizia, del quattordicesimo piano quinquennale, nonché alla strategia «Made in China 2025».
(80)
Nella denuncia si sottolineava inoltre che, modificando artificialmente il livello di approvvigionamento delle materie prime o fissando i prezzi a livello centrale, il governo della RPC manipola i prezzi dei fattori produttivi e dei prodotti intermedi per il settore delle MAE. La denuncia elenca a tale riguardo fattori quali contingenti all’esportazione per coke, carbone da coke e rifiuti metallici; dazi all’esportazione per minerali di ferro, coke, carbone da coke e rottami di acciaio; prescrizioni per il rilascio di licenze di esportazione per coke e carbone da coke; e la determinazione dei prezzi dell’energia elettrica.
(81)
Inoltre, secondo la denuncia, politiche pubbliche, come l’iniziativa «Nuova via della seta», portano alla creazione artificiale di sbocchi di vendita esterni per l’industria cinese delle MAE. Allo stesso tempo, diverse serie di politiche, in particolare massicci progetti di costruzione finanziati dallo Stato, hanno favorito un notevole aumento della domanda di macchinari per l’edilizia sul mercato interno cinese, creando sbocchi di vendita artificiali interni per i produttori di MAE.
(82)
In quarto luogo, nella denuncia si segnalava l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese. Nella denuncia si sottolineavano in particolare il sostegno artificiale a società non redditizie nel settore edile che incide sull’industria a valle dei macchinari per l’edilizia, nonché la mancanza di proprietà fondiaria privata e la relativa assegnazione di terreni non trasparente e motivata da fattori politici.
(83)
In quinto luogo, nel sostenere la presenza di distorsioni nei costi salariali, nella denuncia si faceva riferimento al fatto che in Cina è attivo solo un sindacato legalmente riconosciuto, l’ACFTU. Tale sindacato è inoltre soggetto alla guida del PCC. Inoltre la Cina non ha ancora ratificato diverse delle più importanti convenzioni internazionali in materia di lavoro. La forza lavoro cinese è inoltre influenzata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari adottato per orientare l’assegnazione della manodopera verso le industrie pesanti in via di sviluppo nelle aree urbane e che, dato il trattamento discriminatorio dei lavoratori migranti, crea di fatto una distorsione dei costi salariali in Cina.
(84)
In sesto luogo, i produttori di MAE traggono vantaggio dall’accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. Non solo le principali banche cinesi sono di proprietà dello Stato, ma anche le banche private devono tenere conto della politica nazionale nello svolgimento della loro attività, il che si traduce, tra l’altro, nel fatto che gli investimenti sono preferibilmente convogliati verso settori «
incentivati
». La denuncia illustra tali vantaggi per i produttori cinesi di MAE, elencando i prestiti ottenuti in passato da Liugong, dal gruppo Sany, nonché da XCMG, Zoomlion, Sonoboom e Dingli, e integrando tali riferimenti con relazioni che illustrano la motivazione politica degli istituti finanziari che erogano tali prestiti.
(85)
Il denunciante ha inoltre indicato che i rating delle obbligazioni e del credito in Cina sono spesso distorti e corrispondono sistematicamente a rating internazionali inferiori, sottolineando l’attuale situazione di iperindebitamento del settore statale. Ciò è dovuto alle «garanzie statali implicite» fornite a settori «incentivati» o ad altri settori designati, escluse le obbligazioni in sofferenza.
(86)
Nel complesso, il denunciante ha affermato che l’intero mercato cinese è dominato da distorsioni sistemiche che riguardano il settore delle MAE e l’intera economia. Il governo della RPC interviene a tutti i livelli della catena di approvvigionamento delle MAE, creando una situazione in cui il fattore produttivo, il fattore produttivo di tale fattore produttivo e così via sono tutti in qualche modo influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo.
(87)
In conclusione il denunciante ha sostenuto che, a causa delle distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, presenti nel settore delle MAE, il valore normale deve quindi essere calcolato esclusivamente sulla base dei costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo analogo e un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(88)
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno in Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha proceduto in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova disponibili nel fascicolo includevano gli elementi di prova contenuti nella relazione e nella sua versione aggiornata («relazione aggiornata»
(
7
)
), che si basa su fonti pubblicamente disponibili.
(89)
Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina.
3.3.1.
Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
(90)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, vale a dire la proprietà dell’intero popolo e la proprietà collettiva dei lavoratori»
(
8
)
.
(91)
L’economia pubblica è la forza trainante dell’economia nazionale e lo Stato ha il mandato di garantirne il consolidamento e la crescita
(
9
)
. Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prescrive espressamente. La nozione del primato della proprietà pubblica su quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è sottolineata come principio generale in tutti i principali atti legislativi.
(92)
l diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
10
)
.
(93)
Secondo il diritto cinese, inoltre, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.
(94)
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione.
(95)
Dopo la prima frase della disposizione già vigente che stabilisce che «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «La leadership del Partito comunista cinese è la caratteristica distintiva del socialismo con caratteristiche cinesi»
(
11
)
. È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.
(96)
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.
(97)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
12
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(98)
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.
(99)
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali gli obiettivi devono essere conseguiti. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione.
(100)
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.).
(101)
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività imprenditoriali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono conseguentemente dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani
(
13
)
.
(102)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente il valore economico di un dato progetto
(
14
)
.
(103)
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Queste componenti del settore finanziario presentano inoltre un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC
(
15
)
.
(104)
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si applicano abitualmente le norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi di mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
16
)
.
(105)
Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale
(
17
)
.
(106)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’allocazione efficace delle risorse secondo principi di mercato
(
18
)
.
3.3.2.
Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(107)
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.
(108)
Tra i principali operatori economici del settore del prodotto in esame figura una serie di società con una partecipazione azionaria significativa da parte di enti parastatali. Ad esempio, XCMG è di proprietà dello Stato al 28,24 %
(
19
)
, mentre la partecipazione statale in Liugong ammonta al 31,24 %
(
20
)
e in Zoomlion al 17,17 %
(
21
)
.
(109)
In Cina, tuttavia, il controllo da parte del governo va ben oltre la proprietà diretta. Non solo il settore del prodotto in esame è soggetto a diverse politiche governative (descritte più dettagliatamente nella sezione 3.3.4), ma l’influenza dello Stato tramite le strutture del PCC all’interno delle società (descritte più dettagliatamente nella sezione 3.3.3) fa sì che gli operatori economici siano di fatto sotto il controllo e la supervisione strategica del governo. Inoltre il controllo e la supervisione strategica del governo possono essere osservati anche a livello delle pertinenti associazioni di settore
(
22
)
, in particolare la China Construction Machinery Association («CCMA»)
(
23
)
che ha anche una filiale per le macchine di decorazione e lavoro aereo
(
24
)
.
(110)
Ad esempio, all’articolo 3 del suo statuto la CCMA afferma che l’organizzazione aderisce alla leadership generale del Partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della costituzione del Partito comunista cinese, istituisce organizzazioni del Partito comunista cinese per svolgere attività di partito e fornire le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni di partito. Il soggetto responsabile della registrazione e della gestione di tale associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese e il soggetto responsabile dell’edificazione del partito è il comitato di partito della SASAC e accetta gli orientamenti commerciali e la supervisione da parte delle entità responsabili della registrazione e della gestione, delle entità responsabili dell’edificazione del partito e dei dipartimenti di gestione dell’industria
(
25
)
. Inoltre, a norma dell’articolo 36 dello statuto, i responsabili dell’associazione devono aderire alla leadership del Partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con determinazione la linea, i principi e le politiche del partito e avere buone qualità politiche
(
26
)
.
(111)
XCMG, Sinoboom, Liugong e Zoomlion sono membri della CCMA, mentre XCMG e Zoomlion sono anche vicepresidenti dell’Associazione
(
27
)
.
(112)
Alla luce di quanto precede, né i produttori statali né quelli privati nel settore del prodotto in esame possono operare in condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità.
3.3.3.
Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(113)
Il governo della RPC è in grado di interferire nei prezzi e nei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. In effetti, le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private
(
28
)
, e il PCC rivendica la leadership su praticamente tutti gli aspetti dell’economia del paese, data la misura in cui le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina.
(114)
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
29
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito.
(115)
Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico
(
30
)
, anche esercitando pressioni sulle società private affinché facessero del «patriottismo» una priorità e seguissero la disciplina di partito
(
31
)
.
(116)
Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società
(
32
)
. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(117)
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («orientamenti»)
(
33
)
, che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.
(118)
La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri. Gli orientamenti, quindi, sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle società e in altre entità del settore privato
(
34
)
.
(119)
L’inchiesta ha confermato che sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC/l’esercizio di funzioni all’interno del partito sono comuni anche nel settore delle MAE.
(120)
Per fornire alcuni esempi, nel caso di XCMG il presidente del gruppo XCMG e di XCMG Machinery funge anche da segretario del partito. Inoltre il direttore generale del gruppo XCMG e direttore di XCMG Machinery non solo è il vicesegretario del comitato di partito del gruppo XCMG, ma in precedenza è stato anche membro del gruppo direttivo del partito dell’Ufficio del governo municipale di Xuzhou, nonché vicesegretario generale del comitato municipale del PCC di Xuzhou
(
35
)
.
(121)
XCMG è inoltre molto esplicita in merito alla sua fedeltà incondizionata al PCC e alla sua volontà di accettare il ruolo guida del partito. Secondo le dichiarazioni di XCMG il Sistema ecologico di edificazione del partito «Red XCMG» considera la gloriosa tradizione storica del gruppo XCMG come il «gene rosso», la costruzione della forza organizzativa delle organizzazioni di base come la «cellula rossa» e il ruolo del lavoro di alto livello di edificazione del partito come il «motore rosso». Inoltre, negli ottant’anni trascorsi dalla sua creazione, XCMG ha sempre integrato la leadership del partito in tutti i livelli di attività della società, rendendo il partito la forza centrale più affidabile in tempi avversi, garantendo il corretto orientamento dello sviluppo commerciale della società. Evidentemente XCMG intende continuare a sostenere il PCC anche in futuro, poiché la società sarà guidata dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, attuerà pienamente lo spirito del ventesimo Congresso nazionale del PCC e i due importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping, assumerà con risolutezza l’importante missione delle imprese di proprietà dello Stato in quanto «pilastri» dell’economia socialista con caratteristiche cinesi, guiderà lo sviluppo di alta qualità della società con una forte leadership del partito e apporterà nuovi e maggiori contributi alla realizzazione del sogno cinese del grande rinnovamento della nazione cinese!
(
36
)
Peraltro, tale affermazione suggerisce anche che XCMG, indipendentemente dalla distribuzione formale della partecipazione azionaria, si considera un’impresa di proprietà dello Stato.
(122)
Per quanto riguarda Liugong, il presidente e amministratore delegato della società è un membro del PCC ed è stato rappresentante nella tredicesima Assemblea nazionale del popolo e rappresentante nella tredicesima Assemblea del popolo della regione autonoma di Guangxi Zhuang. Inoltre il vicepresidente della società funge da segretario del comitato di partito della società e, oltre a numerose altre funzioni politiche, è stato rappresentante della quattordicesima Assemblea del popolo della regione autonoma di Guangxi Zhuang
(
37
)
.
(123)
Inoltre, a norma dell’articolo 31 dello statuto di Liugong
(
38
)
, il comitato del PCC all’interno della società
«esercita le funzioni seguenti, conformemente alla costituzione del Partito comunista cinese e ad altri regolamenti del partito:
i)
esercitare la responsabilità principale, svolgere pienamente il ruolo di guida del comitato di partito ed eseguire attività relative alla produzione e al funzionamento dell’impresa;
ii)
garantire e supervisionare l’attuazione delle politiche del partito e dello Stato all’interno della società;
[…];
viii)
partecipare al processo decisionale in merito alle principali questioni della società, studiare e decidere in merito alle principali nomine e rimozioni del personale della società, studiare e discutere la riforma, lo sviluppo e la stabilità della società, le principali questioni relative alla gestione aziendale e le principali questioni che riguardano gli interessi vitali dei dipendenti.».
(124)
Inoltre ai sensi dell’articolo 32 dello statuto il comitato di partito della società costituisce un sistema e un meccanismo per consentire all’organizzazione del partito di partecipare al processo decisionale sulle questioni principali e di sostenere il consiglio di amministrazione, il comitato dei supervisori e la dirigenza nell’esercizio dei loro poteri conformemente alla legge. L’articolo 33 stabilisce che [l]e procedure principali per la partecipazione del comitato di partito al processo decisionale su questioni importanti della società sono le seguenti: il comitato di partito si riunisce per discutere e studiare le principali questioni che il consiglio di amministrazione e il livello direttivo intendono decidere e formulare pareri e suggerimenti
(
39
)
(125)
Osservazioni analoghe possono essere formulate per quanto riguarda Zoomlion, il cui presidente ricopre numerose cariche pubbliche, essendo tra l’altro un rappresentante del sedicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo Congresso nazionale del PCC, un rappresentante del decimo e del dodicesimo Congresso del PCC, un rappresentante dell’ottavo, del nono e del decimo Congresso del PCC nella provincia di Hunan e membro del decimo comitato del Partito comunista cinese nella provincia di Hunan. Inoltre anche il presidente di Zoomlion funge da vicepresidente della CCMA
(
40
)
.
(126)
Da anni Zoomlion dà inoltre prova di zelo quando si tratta di sottoporre le decisioni aziendali alla leadership del PCC, come risulta dalle sue dichiarazioni risalenti già al 2021. Nell’intero processo di riforma e innovazione di Zoomlion, l’edificazione del partito ha sempre costituito l’elemento di stabilizzazione di tutti i lavori, svolgendo un ruolo importante nell’orientamento politico e nell’accompagnamento verso uno sviluppo di alta qualità, garantendo la stabilità e la lungimiranza della società nel cammino verso uno sviluppo duraturo e di alta qualità. L’adesione alla leadership del partito e il rafforzamento dell’edificazione del partito costituiscono la radice e l’anima della riforma dell’impresa. Zoomlion ha sempre insistito sulla necessità di guidare la riforma e lo sviluppo dell’impresa attraverso l’edificazione del partito, sfruttando appieno il ruolo delle organizzazioni di partito a livello di assunzione della responsabilità generale e di coordinamento di tutte le parti e fruendo dei vantaggi dell’edificazione del partito per garantire la standardizzazione e la stabilità della riforma dell’impresa. Considerare ‘l’adesione alla leadership del partito’ come elemento portante della riforma e dello sviluppo dell’impresa. Negli ultimi vent’anni Zoomlion ha affrontato due grandi battaglie, vale a dire la riforma del sistema scientifico e tecnologico e la riforma delle imprese di proprietà dello Stato. La riforma e la ristrutturazione sono durate più di dieci anni e il comitato di partito al livello superiore ha sempre insistito sulla necessità di orientare la direzione e gestire la situazione generale, e di approvare in via preventiva le questioni principali; la leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti della riforma e in tutti i livelli di governance societaria, garantendo la corretta direzione della riforma e l’adozione di misure efficaci. Zoomlion ha registrato un rapido sviluppo nei primi vent’anni, ha subito una recessione industriale per un periodo di cinque anni e ha ripreso a crescere costantemente dal 2017. Zoomlion ha sempre insistito sulla necessità che l’edificazione del partito guidasse lo sviluppo e ha trasformato i vantaggi esclusivi dell’edificazione del partito per le imprese in produttività, competitività e coesione
(
41
)
.
(127)
Inoltre, nel caso di Sinoboom, esistono sovrapposizioni tra le funzioni dirigenziali del PCC, in quanto il presidente della società non è solo un membro del PCC, ma anche un rappresentante della quattordicesima Assemblea del popolo della provincia di Hunan
(
42
)
.
(128)
Inoltre le informazioni pubblicamente disponibili mostrano la stretta cooperazione tra Sinoboom e le autorità governative e gli istituti finanziari che perseguono politiche industriali ordinate dallo Stato: presso la base del progetto SINOBOOM International Intelligent Manufacturing City si è tenuta una cerimonia per celebrare i progressi compiuti da Sinoboom nelle prime 50 società mondiali di macchinari di ingegneria e il completamento e l’attivazione della prima fase di SINOBOOM International Intelligent Manufacturing City. Hanno partecipato, ingegnere capo e ispettore di primo livello del dipartimento provinciale dell’Industria e della tecnologia dell’informazione di Hunan,, vicesindaco del governo popolare comunale di Changsha,, segretario del comitato di partito comunale di Ningxiang,,vicesegretario del comitato di partito comunale e sindaco di Ningxiang, e altri leader del governo provinciale e comunale,, vicesegretario del comitato di partito, vicepresidente e direttore generale di Caixin Financial Holdings,, segretario generale della China Construction Machinery Industry Association, Xu Hongxia, direttore generale di Sinoboom, e rappresentanti di partner quali istituti finanziari, assistendo a un altro momento storico nel percorso verso lo sviluppo di alta qualità di SINOBOOM Intelligent. In quanto importante partner di Sinoboom, HUNAN CHASING Financial Holdings ha organizzato le proprie controllate per fornire a Sinoboom servizi finanziari globali innovativi che coprono l’intera catena industriale, aiutando Sinoboom ad avanzare verso il mercato dei capitali, e il suo contributo è stato ampiamente riconosciuto da Sinoboom. In futuro HUNAN CHASING Financial Holdings darà costante attuazione al posizionamento strategico e alla missione della strategia ‘Three Highlands and Four New Missions’ della nostra provincia, fornirà servizi finanziari globali innovativi che coprano l’intero ciclo di vita e l’intera catena industriale per le imprese della nostra provincia, contribuendo costantemente con la sua saggezza e forza allo sviluppo economico di alta qualità della nostra provincia
(
43
)
.
(129)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
44
)
. La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore delle MAE e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
3.3.4.
Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(130)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un complesso sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore di governo.
(131)
Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
45
)
.
(132)
Le autorità cinesi hanno adottato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.
(133)
Il quattordicesimo piano quinquennale mira a promuovere l’ottimizzazione e il potenziamento dell’industria manifatturiera, a stimolare la creazione di distretti manifatturieri avanzati e a favorire lo sviluppo innovativo di industrie quali, i macchinari per l’edilizia, nonché a garantire la completa attuazione di progetti speciali volti a rafforzare la competitività di base e la trasformazione tecnologica dell’industria manifatturiera, a incoraggiare le imprese ad applicare tecnologie avanzate e applicabili, a rafforzare l’aggiornamento delle attrezzature e l’applicazione su larga scala di nuovi prodotti
(
46
)
.
(134)
Tali obiettivi sono stati resi più specifici nella comunicazione relativa a un parere esecutivo «Accrescere l’affidabilità dell’industria manifatturiera» pubblicata dal MIIT nel 2023, che stabilisce gli obiettivi strategici di diventare una potenza manifatturiera e di qualità, concentrandosi su settori chiave come i macchinari in modo da formare un gruppo di imprese manifatturiere con un’elevata affidabilità a livello dei prodotti, una forte competitività sul mercato e una decisa influenza a livello di marchio e fornendo indicazioni specifiche sulle industrie a monte da sostenere in via prioritaria: sistema di iniezione del carburante, sistema di cambio di potenza del trattore, sistema di post-trattamento dei gas di scarico, componenti idraulici digitali e sistema integrato di azionamento elettrico per i macchinati per l’edilizia e componenti di base generali quali cuscinetti di fascia alta, ingranaggi di precisione, elementi di fissaggio ad alta resistenza, dispositivi di tenuta ad alte prestazioni
(
47
)
.
(135)
Inoltre il MIIT ha descritto in modo più dettagliato le azioni del governo della RPC in una comunicazione relativa a un piano di lavoro per la crescita sostenuta dell’industria dei macchinati 2023-2024
(
48
)
. In base a tale piano di lavoro, il governo della RPC intende rafforzare la creazione di marchi di qualità, svolgere azioni volte a migliorare l’affidabilità dei prodotti meccanici, attuare i progetti strutturali per l’affidabilità dei prodotti di base e organizzare attività speciali per lo sviluppo positivo dei marchi cinesi, rafforzare la pubblicità e la presenza del marchio in settori chiave quali i macchinari industriali […] e rafforzare la competitività dei marchi cinesi Nello specifico, per quanto riguarda i macchinari per l’edilizia il governo della RPC indica che saranno compiuti sforzi per migliorare le capacità di base dell’industria, garantire progressi
(
49
)
e che intende guidare le imprese per rafforzare la ricerca e l’applicazione su vasta scala di principali componenti chiave quali batterie, motori e comandi elettronici per i macchinari per l’edilizia alimentati con le nuove energie. Il governo della RPC intende infine sostenere la domanda di macchinari per l’edilizia sviluppando politiche di sostegno alla promozione ed esplorando il meccanismo di uscita per i vecchi macchinari per l’edilizia, e aiutando le regioni qualificate ad assumere un ruolo guida nell’attuazione di meccanismi di gestione della registrazione e dell’uscita dei macchinari per l’edilizia
(
50
)
.
(136)
Per fornire ulteriori esempi a livello provinciale, nel quattordicesimo piano quinquennale di Zhejiang sullo sviluppo della fabbricazione di fascia alta
(
51
)
le autorità governative hanno definito una serie di «compiti chiave», uno dei quali è quello di sostenere il settore delle «attrezzature speciali intelligenti» e, più specificamente, le «piattaforme di lavoro aereo intelligenti»
(
52
)
.
(137)
Sempre a livello provinciale, la Commissione ha osservato che Hunan ha introdotto misure specifiche a sostegno dell’industria delle MAE e dei suoi fornitori pertinenti
(
53
)
.
(138)
A livello comunale, il comitato di partito comunale di Xuzhou (Jiangsu) e il governo comunale, oltre a formulare il piano di sviluppo dei macchinati per l’edilizia di Xuzhou (2021-2030)
(
54
)
, hanno istituito un progetto di sostegno specifico «“333”: Ecosistema dell’innovazione per rendere i macchinarti per l’edilizia l’industria “numero uno”»
(
55
)
. Anche questo progetto comunale è stato selezionato dalle autorità provinciali come «tipico caso di riforma e innovazione per la costruzione di una provincia manifatturiera forte»
(
56
)
.
. Il progetto mira a fare di Xuzhou la «capitale dei macchinari per l’edilizia» attraverso l’organizzazione di distretti industriali, riunendo e sostenendo società, tra cui XCMG
(
57
)
, come confermato anche dal segretario del comitato di partito comunale di Xuzhou: «Xuzhou svilupperà ed espanderà l’industria dei macchinari per l’edilizia con maggiore determinazione, un modello più ampio e misure più concrete, e si adopererà per creare un distretto manifatturiero avanzato dotato di competitività internazionale, offrendo un forte sostegno a Jiangsu affinché possa dimostrare nuovi risultati a livello di rafforzamento, integrazione e ampliamento della catena industriale»
(
58
)
.
.
(139)
Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte.
(140)
In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica del settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.
3.3.5.
Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(141)
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, sebbene il diritto fallimentare cinese poggi formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua sistematica applicazione insufficiente.
(142)
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sul loro esito
(
59
)
.
(143)
In Cina, inoltre, le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni
(
60
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato
(
61
)
. Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici
(
62
)
.
(144)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore dei macchinari per l’edilizia e pertanto quindi delle MAE. Ne è un esempio evidente XCMG a Xuzhou: per aiutare XCMG ad ampliare il suo «tonnellaggio» industriale, dal 2018 il comune di Xuzhou ha garantito oltre 2 000 mu di terreno per l’industria dei macchinari per l’edilizia mediante approvazioni e requisizioni
(
63
)
. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.
(145)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.
3.3.6.
Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(146)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
64
)
.
(147)
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
65
)
. La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.
(148)
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza
(
66
)
. Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina.
(149)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore delle MAE non sia soggetto al sistema cinese di diritto del lavoro. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).
3.3.7.
Distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(150)
L’accesso degli attori societari al capitale in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(151)
In primo luogo il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
67
)
che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
68
)
e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.
(152)
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
69
)
. Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del debitore, la stragrande maggioranza degli elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggerisce che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.
(153)
Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione
(
70
)
. Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti».
(
71
)
(154)
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita del governo
(
72
)
. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti
(
73
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti a settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(155)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita dell’indebitamento delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(156)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti
(
74
)
. Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti»
(
75
)
. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi più bassi del dovuto e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.
(157)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare i fallimenti, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(158)
In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
(159)
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.3.8.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(160)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.
(161)
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/concludono contratti per i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare nelle sezioni da 3.3.1 a 3.3.7. La Commissione ha rilevato che l’assetto normativo alla base di tali distorsioni trova un’applicazione generale e i produttori di MAE sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni esercitano quindi un’incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.
(162)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.
(163)
In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che anche un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(164)
Nelle osservazioni presentate il 3 gennaio 2024 Sinoboom ha espresso la sua posizione generale secondo cui l’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base non dovrebbe essere applicato a causa della mancanza di elementi di prova dell’esistenza di distorsioni significative nell’industria cinese delle MAE e ha chiesto alla Commissione di accettare i prezzi e i costi sul mercato interno debitamente indicati da Sinoboom. Oltre a ciò Sinoboom ha fatto riferimento alle osservazioni della CCCME in merito all’esistenza di distorsioni significative. Di conseguenza, le argomentazioni della Commissione riguardanti (la presunta assenza di) elementi di prova dell’esistenza di distorsioni significative sono elencate di seguito in risposta alle argomentazioni della CCCME.
(165)
Il 3 e il 22 gennaio 2024 la CCCME ha presentato una serie di osservazioni, concludendo che non vi sono elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base in relazione al settore cinese delle MAE e a tutti i fattori produttivi. La CCCME ha pertanto chiesto alla Commissione di utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno in Cina, in quanto riflettono, a suo avviso, prezzi esenti da distorsioni. A sostegno della sua posizione, la CCCME ha formulato le argomentazioni seguenti.
(166)
In primo luogo, la CCCME ha affermato che nessun elemento di prova indicherebbe che il mercato delle MAE in Cina è soggetto a distorsioni significative. In particolare, la relazione è aggiornata e le MAE non vi sono menzionate, né sono citate nel quattordicesimo piano quinquennale o nella comunicazione relativa al quattordicesimo piano quinquennale; la Cina ha aperto il proprio sistema finanziario negli ultimi sette anni e ha accolto con favore gli investimenti esteri sul suo territorio; la Cina ha compiuto progressi significativi nel rafforzamento della protezione della propria proprietà intellettuale; la Cina ha inoltre aggiunto importanti riforme al quadro delle imprese di proprietà dello Stato, riducendo le sovraccapacità e aumentandone la competitività, il che ha notevolmente ridotto il numero di società presunte «zombie».
(167)
Tale argomentazione non ha potuto essere accolta. La Commissione ha pubblicato e inserito nel fascicolo la relazione aggiornata, che conferma ampiamente i tipi e l’entità delle distorsioni descritte nella relazione e fornisce ulteriori dettagli sull’evoluzione e sulla persistenza delle distorsioni. La Commissione ha osservato a tale riguardo che il sistema finanziario cinese presenta le stesse caratteristiche distorsive già osservate al momento della pubblicazione della relazione iniziale (cfr. sezione 3.3.7). Lo stesso vale per il settore delle imprese di proprietà dello Stato (cfr. sezione 3.3.2), in cui la Commissione ha osservato, ad esempio, che qualsiasi presunto aumento della competitività sarebbe stato spesso il risultato di ristrutturazioni aziendali guidate dalle politiche.
(168)
In secondo luogo, il fatto che settore dei macchinari per l’edilizia faccia parte delle agende politiche cinesi in materia di sviluppo verde e di qualità dei prodotti industriali non significa che il settore delle MAE rientri in tali politiche. Il settore delle MAE appartiene infatti al settore delle attrezzature industriali.
(169)
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. In primo luogo, le MAE sono spesso utilizzate nel contesto dei lavori di costruzione, in contraddizione con la distinzione operata dalla CCCME tra macchinari per l’edilizia e attrezzature industriali. La Commissione ha inoltre sottolineato che le ambizioni di ecologizzazione e adeguamento industriale del quattordicesimo piano quinquennale si applicano all’intera economia cinese, come risulta ad esempio dagli articoli VIII o XXXIX del quattordicesimo piano quinquennale.
(170)
In terzo luogo, la CCCME mette in discussione la presenza di imprese di proprietà dello Stato nel settore. In particolare, la CCCME si oppone alla qualificazione di XCMG come impresa di proprietà dello Stato in quanto le sue azioni sono negoziate in borsa e tra i suoi azionisti figurano alcuni azionisti stranieri. Per quanto riguarda Liugong, la CCCME ha sostenuto che la società non è un’impresa di proprietà dello Stato, ma una società pubblica quotata alla borsa di Shenzhen. A tale riguardo, la CCCME ha esortato la Commissione a prestare estrema attenzione alle fonti e ha messo in guardia contro l’uso di fonti di informazione inattendibili, come il sito web seetao.com.
(171)
Tale argomentazione non ha potuto essere accolta. In primo luogo la Commissione ha fatto riferimento alle osservazioni di cui ai considerando da 107 a 110 in merito alla proprietà statale di XCMG, di Liugong e di altri produttori di MAE, nonché ad altre forme di controllo da parte del governo. La Commissione ha inoltre ricordato che sia XCMG che Liugong sono membri (XCMG anche vicepresidente) della CCMA, che aderisce esplicitamente alla leadership del PCC e accetta orientamenti commerciali e vigilanza da parte delle autorità statali (cfr. considerando da 110 a 111). Di conseguenza, indipendentemente dalla partecipazione nominale dello Stato in tali imprese o dal fatto che una parte delle loro azioni sia detenuta da azionisti stranieri, esse operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità della RPC e lo Stato è in grado di interferire nella determinazione dei loro prezzi o costi. Per quanto riguarda le fonti utilizzate per suffragare le argomentazioni relative all’esistenza o all’assenza di distorsioni significative, la Commissione ha osservato che, sebbene la CCCME abbia invitato la Commissione a utilizzare fonti affidabili, la CCCME stessa ha fatto ripetutamente riferimento a fonti che non possono essere considerate affidabili, come un giornale di proprietà del dipartimento centrale della propaganda del PCC.
(172)
In quarto luogo, indipendentemente dal tipo di proprietà di XCMG e di Liugong, la CCCME ha sostenuto che le loro esportazioni limitate verso l’UE non consentirebbero il verificarsi di distorsioni nel totale delle esportazioni cinesi di MAE nell’UE, in quanto nessuna delle due società è un attore che determina i prezzi a livello dell’UE. I produttori cinesi inseriti nel campione, che per inciso sono società interamente di proprietà statunitense, esercitano un’influenza maggiore sulla determinazione dei prezzi nell’UE.
(173)
Si tratta di un’argomentazione errata. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione non valuta se le distorsioni significative incidano sulla determinazione dei prezzi negli Stati Uniti, ma se sia opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza in tale paese di distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(174)
In quinto luogo, la CCCME ha affermato che non vi è nelle imprese alcuna presenza statale che consenta allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. In particolare, non vi sono elementi di prova che i dirigenti di XCMG e/o di Liugong agirebbero sotto l’ingerenza dello Stato. Analogamente, anche Zoomlion è una società pubblica quotata in borsa, la cui proprietà privata comprende investitori esteri e in cui Hunan SASAC detiene solo il 14,4 % delle azioni, non sufficiente per esercitare qualsiasi tipo di controllo significativo in grado di creare distorsioni.
(175)
Tale argomentazione si basa su una presentazione inesatta dei fatti, ossia che la proprietà al di sotto della maggioranza nominale delle azioni impedisce allo Stato di interferire con la gestione commerciale di un’impresa. La Commissione l’ha respinta per i motivi esposti in modo molto dettagliato nelle sezioni 3.3.2 e 3.3.3, in particolare nei considerando da 109 a 111 e da 120 a 129.
(176)
In sesto luogo, la CCCME ha sottolineato che la partecipazione di funzionari governativi alle cerimonie inaugurali o alle riunioni tra il consiglio di amministrazione di una società e i funzionari governativi non ha il valore probatorio dell’esistenza di una qualsiasi interferenza statale. Tali pratiche sono consuetudini non solo in Cina, ma anche, ad esempio, in Francia.
(177)
La Commissione non ha potuto condividere tale argomentazione. Premettendo che i riferimenti a paesi terzi, come la Francia, non sono pertinenti nel presente contesto, la Commissione ha osservato che i legami tra i dirigenti delle società nel settore delle MAE e tra il governo cinese e/o i membri del PCC vanno ben oltre la partecipazione a cerimonie, come illustrato nella sezione 3.3.3.
(178)
In settimo luogo, per quanto riguarda le distorsioni significative nei mercati a monte, la CCCME ha sottolineato le specificità delle inchieste statunitensi in cui si utilizzano dati disponibili sfavorevoli, oltre a rilevare che la valutazione statunitense è stata effettuata più di tre anni fa. La CCCME ha inoltre contestato il potenziale distorsivo del quattordicesimo piano quinquennale citandone l’articolo XXXIX e affermando che la disposizione fa riferimento alle ambizioni ambientali nell’industria mineraria, anziché alle distorsioni economiche. In tale contesto, la CCCME ha sottolineato che anche l’Europa sta perseguendo ambizioni verdi attraverso i suoi quadri del Green Deal e del pacchetto «Pronti per il 55 %». Penalizzare le iniziative ambientali in una situazione di crisi climatica scoraggerebbe tali ambizioni e avrebbe gravi conseguenze per il mondo.
(179)
Tale argomentazione non ha potuto essere accolta. La Commissione ha integrato le argomentazioni presentate dal denunciante con le proprie ricerche (cfr. sezioni da 3.3.1 a 3.3.7), dimostrando in tal modo la presenza di distorsioni significative, indipendentemente dal valore probatorio della valutazione degli Stati Uniti. Analogamente, il potenziale distorsivo del quattordicesimo piano quinquennale quale documento al centro del complesso sistema cinese di pianificazione industriale del governo è stato spiegato in dettaglio nella relazione aggiornata (cfr. in particolare i considerando da 97 a 100). Estrapolando una singola citazione del quattordicesimo piano quinquennale da tale sistema di pianificazione della politica industriale non si può modificare l’effetto distorsivo del sistema di pianificazione. La Commissione ha inoltre osservato che le ambizioni verdi dell’Europa non sono pertinenti nel contesto di una valutazione effettuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(180)
In ottavo luogo, la CCCME contesta qualsiasi collegamento tra specifici produttori di batterie per veicoli elettrici e/o progetti con il settore delle MAE, sottolineando altresì che quei modelli di MAE di XCMG dotati di motori del produttore cinese di proprietà statale Yuchai sono destinati al consumo interno, in quanto il motore non soddisfa gli standard elevati imposti ai paesi terzi. Analogamente, la CCCME ha sostenuto che l’accordo tra Zoomlion e Dongfeng Motor Corporation, di proprietà dello Stato, era già scaduto e che le operazioni nell’ambito di tale accordo erano effettuate in ogni caso alle normali condizioni di mercato. La CCCME ha inoltre ricordato che i produttori cinesi utilizzano varie parti di MAE fabbricate da produttori occidentali, mentre i produttori di MAE dell’UE acquistano una serie di parti dalla Cina.
(181)
La Commissione non ha accolto tale argomentazione. Nel contesto dell’accertamento della presenza di imprese di proprietà dello Stato nei settori a monte, le condizioni contrattuali specifiche tra Zoomlion e Dongfeng Motor Corporation rivestono un’importanza secondaria. Analogamente, il presunto fatto che alcuni motori forniti da Yuchai siano stati incorporati nei modelli delle MAE per il mercato interno non rimette in discussione la presenza significativa di imprese di proprietà dello Stato tra i produttori di motori per MAE. La Commissione ha inoltre osservato che la CCCME non contesta il riferimento del denunciante a una forte presenza statale in altri mercati dei fattori produttivi, quali l’estrazione e la trasformazione di minerali metalliferi ferrosi (60 %), le attività di sostegno all’estrazione (97 %) o la fusione e la trasformazione di metalli ferrosi (72 %). La Commissione non ha ravvisato la pertinenza del fatto che i produttori cinesi avrebbero utilizzato varie parti di MAE fabbricate da produttori occidentali o che i produttori di MAE dell’UE acquisterebbero una serie di parti dalla Cina.
(182)
In nono luogo, la CCCME ha sostenuto che non esisterebbero elementi di prova indicanti che il settore delle MAE beneficia di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali. A tale riguardo, la CCCME ha affermato che il riferimento nel quattordicesimo piano quinquennale a «industrie emergenti» non poteva in alcun modo tradursi nell’esistenza di discriminazioni o distorsioni, non da ultimo perché le MAE non rappresentano attrezzature di fascia alta. Inoltre il settore delle MAE non beneficia dell’iniziativa «Nuova via della seta», che non riguarda le attrezzature industriali, di cui fanno parte le MAE, bensì il settore della costruzione in cui, secondo la CCCME, non vi sono distorsioni e il cui sviluppo è in ogni caso indipendente dal settore delle MAE. La CCCME ha affermato che le autorità cinesi stanno piuttosto deregolamentando il settore della costruzione e che, sebbene gli interventi pubblici siano necessari nel settore, i prestiti al promotori sono concessi al valore di mercato.
(183)
La Commissione non ha ritenuto convincente tale argomentazione. Come spiegato in dettaglio nella sezione 3.3.4, il settore delle MAE beneficia di numerose politiche pubbliche, direttamente o come parte di un settore più ampio in cui operano i produttori di MAE (cfr. in particolare i considerando da 133 a 137). La Commissione ha ritenuto inoltre che il riferimento della CCCME al settore della costruzione come settore in cui prevalgono i principi di mercato fosse molto poco plausibile, non da ultimo perché il settore dell’edilizia abitativa cinese, vale a dire un settore direttamente collegato al settore della costruzione, rimane al centro dell’azione normativa delle autorità cinesi
(
76
)
. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione della CCCME.
(184)
Infine, la CCCME ha affermato che la Cina ha compiuto progressi significativi nel settore fallimentare e che il paese ha anche attuato importanti riforme del quadro relativo alle imprese di proprietà dello Stato, riducendo le sovraccapacità e aumentandone la competitività, il che ha notevolmente ridotto il numero di società «zombie», attenuando le distorsioni sul mercato.
(185)
Si tratta essenzialmente di una ripetizione dell’argomentazione già trattata al considerando 167. La Commissione ha inoltre osservato che, anziché fornire informazioni fattuali sulle presunte riforme orientate a un’economia di mercato, la CCCME ha fatto riferimento a una dichiarazione del governo della RPC risalente al 2017, nonché ad articoli di terzi che confermano di fatto l’esistenza di distorsioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.4.
Paese rappresentativo
3.4.1.
Osservazioni generali
(186)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
77
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;
—
la disponibilità di dati pertinenti nel paese rappresentativo;
—
nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(187)
Come spiegato ai considerando da 57 a 58, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 21 dicembre 2023, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 17 maggio 2024. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono anche in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di selezionare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
3.4.2.
Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(188)
La Commissione non ha potuto individuare un paese con lo stesso livello di sviluppo economico della Cina che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e che abbia informazioni finanziarie pertinenti prontamente disponibili. Di conseguenza la Commissione ha cercato possibili paesi rappresentativi che producono un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(189)
Per selezionare un paese rappresentativo, la Commissione ha individuato un prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle MAE. Il prodotto è costituito da piattaforme mobili montate su autocarri. Le piattaforme mobili montate su autocarri condividono le proprie componenti principali con diverse categorie di MAE, ma sono costruite sulla sponda posteriore di un autocarro. I veicoli sono acquistati dai costruttori e hanno un impatto minimo sulla composizione della parte di sollevamento della piattaforma. Le attrezzature di accesso mobili montate sugli autocarri erano sufficientemente vicine, in termini di uso finale, processo di produzione e di fattori produttivi, e quindi di SGAV e profitti, per essere considerate un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(190)
Sinoboom ha proposto di utilizzare gru mobili e cingolate fabbricate da Liebherr-International AG in Brasile come prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle MAE.
(191)
La Commissione ha respinto tale proposta in quanto le gru sono attrezzature destinate alla movimentazione di materiali, utilizzate per il sollevamento di merci anziché di persone. Le prime sono esplicitamente escluse dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(192)
La Commissione ha individuato la produzione di piattaforme mobili montate su autocarri in due paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina: Brasile e Serbia.
(193)
L’impianto di produzione in Serbia non era operativo durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto selezionato il Brasile come paese rappresentativo appropriato, in quanto il paese produceva piattaforme mobili montate su autocarri. La Commissione ha quindi esaminato la disponibilità di dati finanziari.
(194)
Per quanto riguarda il Brasile, Madal Palfinger Brasile, una controllata al 100 % di Palfinger GmbH, un produttore di MAE con sede in Austria, produceva piattaforme montate su autocarri. Per il 2022 e il 2023 erano disponibili dati finanziari relativi all’intero periodo dell’inchiesta.
(195)
Dingli e la CCCME hanno sostenuto che la società brasiliana Madal Palfinger non è una fonte adeguata per i profitti e le SGAV perché non fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta.
(196)
Dingli ha inoltre sostenuto che Madal Palfinger è una controllata al 100 % di una società dell’UE.
(197)
La Commissione ha respinto tali argomentazioni in quanto non vi era produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in alcun paese idoneo con un livello di sviluppo economico analogo oltre al Messico e alla Turchia. Il fatto che il produttore brasiliano sia di proprietà di una società dell’UE è stata considerato irrilevante in quanto Madal Palfinger è parte integrante dell’area industriale interna del Brasile e dell’America latina.
(198)
Nelle osservazioni sulla seconda nota la CCCME ha rilevato che, se una parte significativa dell’attività di Madal Palfinger corrisponde a transazioni e operazioni infragruppo, le spese e i profitti della società non possono essere considerati attendibili ai fini della costruzione del valore normale, in quanto tali transazioni non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.
(199)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto, dopo aver esaminato i conti dettagliati di Madal Palfinger per il periodo dell’inchiesta, non ha trovato alcun segno di «operazioni infragruppo non attendibili». Inoltre, la CCCME non ha fornito alcun elemento di prova che dimostri che una parte significativa dell’attività di Madal Palfinger consista in operazioni di questo tipo.
(200)
La CCCME ha sostenuto che il Brasile applica attualmente misure antidumping e/o compensative su acciaio laminato a caldo, lamiere pesanti, filo d’acciaio, barre piatte in acciaio, tubi di acciaio al carbonio, tubi di acciaio inossidabile, tubi di rame e fogli di acciaio inossidabile laminati a freddo. Poiché i materiali in acciaio rappresentano i principali fattori produttivi delle MAE, tra cui lamiere e fogli di acciaio laminati a caldo, barre di acciaio e forme strutturali cave, le misure restrittive all’importazione hanno distorto il prezzo sul mercato interno brasiliano di tali fattori produttivi in acciaio.
(201)
La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto si ritiene che le misure di difesa commerciale non creino distorsioni nei mercati in cui sono applicate. Al contrario, tali misure sono intese a ripristinare condizioni di parità. La mera esistenza di tali misure non può essere un motivo per escludere il paese come paese rappresentativo.
3.4.3.
Livello di protezione sociale e ambientale
(202)
Una volta stabilito che il Brasile può essere considerato un paese rappresentativo appropriato in termini di livello di sviluppo analogo alla Cina e di disponibilità di statistiche e dati finanziari pertinenti, la Commissione non ha ritenuto necessario valutare il livello di protezione sociale e ambientale degli altri potenziali paesi rappresentativi.
3.4.4.
Conclusioni
(203)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.
3.5.
Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(204)
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.
(205)
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche pubblicate dall’Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) per stabilire i costi del lavoro
(
78
)
esenti da distorsioni e le statistiche sui prezzi dell’energia elettrica pubblicate dal governo brasiliano nel Bollettino mensile dell’energia elettrica
(
79
)
e il prezzo del gas per gli utenti industriali in Brasile, pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia
(
80
)
.
(206)
La CCCME e Sinoboom hanno affermato che la Commissione ha fornito esclusivamente i prezzi finali, dazio corrisposto, e non ha comunicato i «dati grezzi» in base ai quali ha stabilito il valore definitivo esente da distorsioni.
(207)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto ha informato le parti di essersi basata sul GTA, una fonte di informazioni prontamente disponibile contenente i prezzi dazio corrisposto. Non era inoltre chiaro cosa la CCCME e Sinoboom intendano per «dati grezzi» nelle loro osservazioni.
(208)
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa del numero insolitamente elevato di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete e del peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci con un peso trascurabile in termini di valore sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e di applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime.
(209)
La CCCME ha sostenuto che il raggruppamento dei costi al di sotto dell’1 % del totale nella categoria dei materiali di consumo è inaccettabile poiché si tratta di singole voci di costo.
(210)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto, in considerazione del numero insolitamente elevato di fattori produttivi nel caso di specie, il raggruppamento di fattori produttivi trascurabili è stato ritenuto appropriato. Trattandosi di costi trascurabili, l’impatto sul calcolo del margine di dumping è stato considerato modesto.
3.6.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.6.1.
Fattori produttivi
(211)
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi delle attrezzature di accesso mobili
Fattore produttivo
Codice delle merci
Valore esente da distorsioni
Unità
Materie prime
pneumatici
4011 80 10 ,
4011 80 20 ,
4011 80 90
7 270,47
CNY/N.
altri lavori di cemento, calcestruzzo o di pietra artificiale
6810 99
12,21
CNY/Kg
Altri motori idraulici
8412 29
3 580,21
CNY/N.
calotte ellittiche in acciaio al nichel del tipo utilizzato per la produzione di resistori
7326 90 10
590,03
CNY/Kg
altri motori diesel, fissi, di potenza ≥ 337,5 kW, giri al minuto > 1 000
8408 90 10
185 696,71
CNY/N.
altri motori diesel o semi-diesel
8408 90 90
82 558,74
CNY/N.
motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)
8412 21 10
2 915,39
CNY/N.
parti di altri carrelli stivatori
8431 20 19
65,48
CNY/Kg
oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi ecc.
8481 80 99
50,88
CNY/N.
scatole di trasmissione, riduttori ecc., di velocità
8483 40 10
1 204,16
CNY/N.
generatori elettrici a corrente continua, di potenza ≤ 750 W
8501 31 20
3 904,53
CNY/N.
motore elettrico a corrente continua, di potenza > 750 W ma ≤ 75 kW
8501 32 10
1 917,83
CNY/N.
altri motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 750 W ma ≤ 75 kW
8501 52 90
5 247,16
CNY/N.
altri accumulatori elettrici, di piombo, di peso ≤ 1 000 Kg
8507 20 10
164,80
CNY/N.
quadri provvisti di apparecchi per il comando programmabili, per una tensione ≤ 1 000 V
8537 10 20
662,95
CNY/N.
fili per avvolgimenti, di rame, isolati per l’elettricità
8544 11
125,14
CNY/Kg
altri tubi di gomma vulcanizzata non indurita, non rinforzati, con accessori
4009 12 90
216,13
CNY/Kg
altri tubi di gomma vulcanizzata, rinforzati con materie tessili, con accessori
4009 32 90
162,20
CNY/Kg
protettori, battistrada ecc., per pneumatici di gomma
4012 90 90
25,56
CNY/Kg
prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, non arrotolati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore > 10 mm
7208 51
7,55
CNY/Kg
prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore di 4,75 mm o più ed ≤ 10 mm
7208 52
27,62
CNY/Kg
prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore di 3 mm o più ed < 4,75 mm
7208 53
24,52
CNY/Kg
prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore di 4,75 mm o più ed ≤ 10 mm
7208 37
4,96
CNY/Kg
tubi e profilati cavi, di ghisa
7303
15,28
CNY/Kg
tubi di acciaio non legato, senza saldatura, per rivestimento di pozzi ecc.
7304 29 10
19,90
CNY/Kg
porte, finestre ecc., di ghisa, ferro o acciaio
7308 30
131,16
CNY/Kg
altre costruzioni e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7308 90 90
31,03
CNY/Kg
altri serbatoi di ghisa, ferro o acciaio, di capacità ≥ 50 litri e ≤ 300 litri, senza dispersione termica
7310 10 90
48,95
CNY/Kg
altri serbatoi ecc. di ghisa, ferro o acciaio, di capacità < 50 litri
7310 29 90
63,01
CNY/Kg
altre scatole di ghisa, ferro o acciaio, da chiudere per saldatura o aggraffatura, di capacità < 50 litri
7310 21 90
47,73
CNY/Kg
copiglie/pernotti ecc. di ghisa, ferro o acciaio
7318 24
120,22
CNY/Kg
altri lavori gettati in forma (fusi), di acciaio
7325 99 10
81,98
CNY/Kg
altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa o ferro
7325 99 90
18,15
CNY/Kg
pompe volumetriche rotative, con flusso ≤ 300 litri al minuto, a ingranaggi
8413 60 11
1 343,94
CNY/N.
parti di carrelli stivatori semoventi
8431 20 11
61,91
CNY/Kg
parti di altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
8431 20 90
49,60
CNY/Kg
valvole rotative, di scatole di direzione idraulica, con pignone
8481 20 11
990,15
CNY/N.
scatole di trasmissione, riduttori ecc., di velocità
8483 40 10
1 204,16
CNY/N.
parti di alberi di trasmissione, manovelle, supporti per cuscinetti a rotolamento ecc.
8483 90
113,13
CNY/Kg
motore elettrico a corrente continua, di potenza > 37,5 W ma ≤ 750 W
8501 31 10
162,38
CNY/N.
altri motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 750 W ≤ 75 kW
8501 52 90
5 247,16
CNY/N.
caricatori di accumulatori (convertitori elettrici)
8504 40 10
124,20
CNY/N.
altri convertitori statici elettrici
8504 40 90
504,74
CNY/N.
accumulatori elettrici agli ioni di litio
8507 60
123,93
CNY/N.
supporto con apparecchio di CNC, tensione ≤ 1 000 V, capacità del processore e bus ≥ 32 bits
8537 10 11
992,20
CNY/Kg
altri quadri, pannelli ecc., apparecchi di comando numerico computerizzato, tensione ≤ 1 000 V
8537 10 19
2 039,73
CNY/Kg
altri quadri ecc., con apparecchi per l’interruzione del circuito elettrico, tensione ≤ 1 000 V
8537 10 90
900,57
CNY/Kg
altre parti per apparecchi per l’interruzione del circuito elettrico
8538 90 90
270,98
CNY/Kg
serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
8544 30
220,62
CNY/Kg
altri conduttori elettrici per tensione ≤ 1 000 V, con parti
8544 42
407,62
CNY/Kg
altri conduttori elettrici per tensione ≤ 80 V
8544 49
135,35
CNY/Kg
altre ruote, loro parti e accessori per autoveicoli
8708 70 90
46,72
CNY/N.
Materiali di consumo
La Commissione ha raggruppato tutti i fattori produttivi al di sotto dell’1 % del costo di produzione nei materiali di consumo.
Lavoro
Tariffa oraria del lavoro
(
81
)
N.D.
61,93
CNY/ora
Energia
Prezzo dell’energia elettrica, uso industriale
(
82
)
N.D.
1,04
CNY/kWh
Prezzo del gas, uso industriale
(
83
)
N.D.
0,532
CNY/kWh
(212)
Per alcuni fattori produttivi del Brasile indicati in CNY/pezzo nel GTA, ai fini del calcolo del valore normale la Commissione ha utilizzato il prezzo, dazio corrisposto, in chilogrammi, indicato come prezzo secondario nel GTA, poiché è stato ritenuto più preciso, trattandosi di fattori produttivi di entità variabile che possono incidere in misura molto diversa. I prezzi indicati in pezzi non coglievano con precisione tali differenze.
(213)
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione si è basata sui dati dei produttori esportatori inseriti nel campione.
(214)
A seguito delle osservazioni di Dingli, della CCCME e di Sinoboom secondo cui il valore di riferimento per i motori pubblicato nella seconda nota è errato, la Commissione ha accolto l’argomentazione e ha utilizzato il prezzo, dazio corrisposto, in chilogrammi o il prezzo, dazio corrisposto, in pezzi, indicato come prezzo secondario nel GTA.
(215)
In conseguenza della parziale applicazione dell’articolo 18 a Sinoboom (cfr. considerando 25), la Commissione ha attribuito i costi propri di un tipo di costi di produzione dichiarati ad altri tipi di costi di produzione utilizzando un coefficiente di ripartizione calcolato. Alcuni dei costi sono stati considerati materiali di consumo.
3.6.1.1.
Materie prime e fattori produttivi
(216)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo (franco fabbrica), la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA cui è stato aggiunto l’importo dei dazi all’importazione. I costi di trasporto sono stati aggiunti a tale prezzo applicando il metodo descritto al considerando 218. È stato determinato un prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
84
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi.
(217)
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come illustrato nella tabella 1.
(218)
La Commissione ha espresso i costi di trasporto per l’approvvigionamento delle materie prime degli esportatori inseriti nel campione come percentuale del costo effettivo di ciascuna materia prima; ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni della stessa materia prima in Brasile per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. Questi costi sono stati aggiunti al prezzo all’importazione che include l’importo dei dazi al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo.
3.6.1.2.
Lavoro
(219)
L’Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici brasiliani. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2021 per il costo medio del lavoro nel settore della fabbricazione di macchine, attrezzature e attrezzature per il trasporto e il sollevamento di carichi e persone.
(220)
La CCCME e Dingli hanno chiesto l’uso di statistiche dell’OIL sostenendo che i dati IBGE si basano sui risultati di un’indagine a carattere volontario.
(221)
La Commissione ha respinto la richiesta perché l’OIL non distingue le retribuzioni in base a specifiche categorie di attività; la fabbricazione è la categoria più specifica che può essere utilizzata. Inoltre, nei dati dell’OIL non è operata alcuna distinzione in base alle dimensioni delle società. L’indagine IBGE funge anche da fonte della banca dati dell’OIL.
(222)
La CCCME e Dingli hanno chiesto l’uso della tabella 1.1 dell’indagine PIA
(
85
)
per il calcolo del costo del lavoro, sostenendo che la tabella 1.1 fornisce dati che mostrano il numero di addetti alla produzione e la relativa retribuzione, mentre la tabella 2.2 fornisce dati generali per le unità locali delle società industriali, comprendenti tutti i dipendenti oltre al personale addetto alla produzione.
(223)
La Commissione ha respinto la richiesta perché la tabella 2.2 dell’indagine PIA
(
86
)
utilizzata per il calcolo fornisce dati su categorie di attività molto più specifiche, segnatamente nel settore della fabbricazione di attrezzature di sollevamento.
(224)
Nelle osservazioni in merito al costo del lavoro, la CCCME ha sostenuto che nel calcolo dei contributi previdenziali la Commissione dovrebbe includere solo i contributi versati all’Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e al Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
(225)
Tale affermazione non è stata comprovata. La Commissione ha respinto in via provvisoria l’argomentazione in quanto la CCCME non aveva presentato elementi di prova sufficienti per limitare la parte pertinente del costo del lavoro ai contributi di cui sopra; secondo una ricerca della Commissione, in Brasile erano presenti ulteriori contributi
(
87
)
.
(226)
La CCCME e Dingli hanno chiesto di utilizzare i tassi di cambio per il 2021 e non i tassi di cambio applicati durante il periodo dell’inchiesta ai fini del calcolo del costo del lavoro. Per la conversione dal reais brasiliano allo yuan cinese del costo del lavoro sostenuto nel 2021, la Commissione si è basata sul tasso di cambio nel periodo dell’inchiesta.
(227)
La Commissione ha adeguato i suoi calcoli di conseguenza.
(228)
La Commissione ha basato il suo calcolo sul costo del lavoro sui dati del 2021, gli unici disponibili; per attualizzare tali costi ai valori effettivi nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha applicato l’indice del costo del lavoro per il periodo 2016-2021, pari al 106,24 %. La CCCME e Dingli hanno proposto il ricorso a un’indicizzazione più recente, che riguardi il periodo compreso tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta. Secondo i dati IBGE, tale indice di reddito medio è pari al 103,1 %. La Commissione ha accettato la proposta e ha adeguato i valori.
3.6.1.3.
Energia elettrica
(229)
Il prezzo dell’energia elettrica per le utenze industriali in Brasile è pubblicato dal governo brasiliano nel Bollettino mensile dell’energia elettrica. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica industriale nella fascia di consumo corrispondente in CNY/kWh pubblicati per il periodo da ottobre 2022 a settembre 2023.
(230)
Nelle loro osservazioni in merito alla seconda nota sui fattori produttivi, la CCCME e Dingli hanno evidenziato un errore materiale nell’utilizzo del tasso di cambio per il calcolo del prezzo dell’energia elettrica e del gas. L’errore è stato corretto dalla Commissione.
(231)
Dingli e la CCCME hanno sostenuto che dal prezzo dell’energia elettrica e del gas dovrebbe essere detratta un’IVA del 17,5 %.
(232)
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l’IVA è un costo effettivo pagato da Madal Palfinger nel paese rappresentativo.
3.6.1.4.
Gas naturale
(233)
Il prezzo del gas naturale per il settore industriale in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica industriale in CNY/kWh pubblicati per il periodo da ottobre 2022 a settembre 2023.
3.6.1.5.
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(234)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
(235)
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
(236)
La CCCME ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i dati contenuti nei conti di Madal Palfinger per individuare la percentuale delle spese generali di produzione sulla base dei dati disponibili.
(237)
La Commissione ha respinto l’argomentazione e, per il calcolo dei margini individuali, ha utilizzato la percentuale delle spese generali sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione, verificate durante le visite di verifica, in quanto in tal modo, nonostante le distorsioni, si ottenevano risultati molto più precisi a livello di società rispetto alle spese generali ricavate dai conti di Madal Palfinger.
(238)
Nella seconda nota sui fattori produttivi, per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e gli ammortamenti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Madal Palfinger SA per il 2023 pubblicati nel periodico Pioneiro
(
88
)
.
(239)
Dingli ha osservato che la Commissione dovrebbe calcolare la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi al periodo dell’inchiesta utilizzando i dati del 2022 in aggiunta a quelli del 2023. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha ricalcolato di conseguenza le SGAV e i profitti utilizzando una media ponderata dei dati finanziari per il 2022 e il 2023, al fine di riflettere adeguatamente il periodo dell’inchiesta. I dati finanziari riguardanti esclusivamente l’ultimo trimestre del 2022 e il periodo dal primo al terzo trimestre del 2023 non erano disponibili.
(240)
Sinoboom e Dingli hanno proposto l’esclusione dei ricavi delle vendite relativi alle esportazioni ai fini del calcolo delle SGAV.
(241)
La Commissione ha respinto l’argomentazione perché non è stata in grado di individuare il conto profitti e perdite relativo alle vendite all’esportazione e alle vendite sul mercato interno. Di conseguenza, non è stato possibile separare il costo delle vendite sul mercato interno da quello delle vendite all’esportazione.
(242)
La CCCME e Dingli hanno sostenuto che la Commissione ha adeguato le spese finanziarie di Madal Palfinger eliminando il valore degli «adeguamenti al valore attuale», mentre non ha adeguato i proventi finanziari per tenere conto del valore della voce di identica natura e hanno chiesto alla Commissione di adeguare i proventi finanziari della società brasiliana in base al valore degli «adeguamenti al valore attuale», pari a 11 526 000 BRL, come indicato nella nota 19 dei rendiconti finanziari.
(243)
Tale affermazione non è stata comprovata. La Commissione l’ha respinta in via provvisoria in quanto ha ritenuto che gli «adeguamenti al valore attuale» per i proventi finanziari fossero effettuati nel corso di normali operazioni commerciali e pertanto non disponeva di una base sufficientemente chiara per eliminarle.
(244)
Dingli e la CCCME hanno sostenuto che i costi di spedizione, l’assicurazione marittima e le commissioni dovrebbero essere eliminati dal calcolo delle SGAV.
(245)
La Commissione ha respinto la proposta in quanto non disponeva di informazioni sufficienti per individuare le entrate e i costi relativi alla spedizione, all’assicurazione marittima e alle commissioni in modo da consentire di separare i costi relativi alle vendite sul mercato interno da quelli relativi alle vendite all’esportazione.
3.7.
Calcolo
3.7.1.
Valore normale
(246)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto allo stadio commerciale franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(247)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. I tassi di consumo forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.
(248)
Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV, l’ammortamento e i profitti, come osservato nei considerando da 234 a 238. Tali elementi sono stati determinati sulla base dei bilanci di Madal Palfinger SA, come spiegato al considerando 238.
(249)
Ai costi di produzione stabiliti come descritto ai considerando precedenti, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Madal Palfinger SA Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle vendite e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 21,61 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,86 %. La Commissione ha ritenuto che tali importi fossero congrui ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base per lo stadio commerciale franco fabbrica.
(250)
Terex ha sostenuto che otto tipi di codici merci utilizzati erano esenti da distorsioni. La Commissione li ha respinti in quanto sono stati acquistati attraverso canali nazionali o vendite infragruppo. Terex ha inoltre sostenuto che anche altre tredici materie prime erano esenti da distorsioni. La Commissione ha riscontrato che si trattava di voci inferiori all’1 % del costo di produzione e, di conseguenza, le ha raggruppate nei materiali di consumo.
(251)
A causa dell’applicazione parziale dell’articolo 18 a JLG (cfr. i considerando da 24 a 28), per quanto riguarda una serie di tipi di prodotto rappresentativi venduti sia da altri produttori esportatori sia da JLG, il valore normale per JLG è stato costruito sulla base delle informazioni fornite da altri produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato. La Commissione si è basata sui tassi di utilizzo di tali esportatori e sui valori di riferimento per il Brasile.
3.7.2.
Prezzo all’esportazione
(252)
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione tramite società collegate. Il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché di profitti del 5 %, tenendo conto del mancato accoglimento, in via provvisoria, dell’argomentazione di Terex, di cui sopra, in cui la società sosteneva di operare come un’entità economica unica.
3.7.3.
Confronto
(253)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie, la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.7.3.1.
Adeguamenti del valore normale
(254)
Come spiegato al considerando 246, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi relativi alle SGAV e ai profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.
3.7.3.2.
Adeguamenti del prezzo all’esportazione
(255)
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei dazi doganali, degli altri oneri all’importazione, delle spese di trasporto, movimentazione e delle spese accessorie, nonché delle spese di imballaggio.
(256)
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, spese bancarie e commissioni.
(257)
Se del caso, la Commissione ha anche dedotto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, le SGAV e un profitto del 5 %, considerato congruo per gli importatori indipendenti (cfr. il considerando 252).
(258)
Terex China ha affermato che, nel calcolo del valore normale, avrebbe dovuto essere trattata come un’entità economica unica insieme ad altre entità appartenenti allo stesso gruppo societario («Terex Corporation»). Secondo la società, Terex China funge da fabbricante a contratto di Terex Global Gmbh (TGG), registrata in Svizzera. Terex China acquista le materie prime e fabbrica prodotti per conto di TGG. Come profitto, il gruppo applica una maggiorazione dei costi adeguata ai fabbricanti a contratto, con una percentuale di ricarico del 6 %. Secondo TGG, le società delle diverse entità Terex coinvolte nella produzione e nella vendita delle MAE operano come un’entità economica unica, pur essendo giuridicamente distinte.
(259)
Il gruppo gestisce la sua produzione globale a livello centrale sulla base delle previsioni di vendita delle varie affiliate responsabili delle vendite regionali. Inoltre Terex non ha spese di vendita relative alle vendite nell’UE perché le affiliate del gruppo nell’Unione operano come dipartimento vendite per le vendite nell’UE. Infine, Terex non ha contatti diretti con i clienti dell’UE poiché le vendite nell’Unione sono organizzate ed effettuate dalle sue affiliate al gruppo.
(260)
La Commissione ha riesaminato l’argomentazione e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. In base al contratto sui servizi di fabbricazione e approvvigionamento tra Terex China e TGG, Terex China rimborsa TGG in caso di prodotti che non soddisfano i requisiti necessari. Inoltre le controversie derivanti dal contratto o ad esso collegate sono disciplinate e interpretate conformemente alle leggi dello Stato del Delaware, USA. Inoltre il prezzo di acquisto dei prodotti forniti da Terex a TGG o alle sue affiliate si basa su un importo di mercato concordato di volta in volta tra le parti. La Commissione ha ritenuto che tali elementi mostrassero interessi concorrenti.
(261)
La Commissione ha inoltre constatato che anche altri produttori diversi da Terex China vendevano tramite TGG.
(262)
Per quanto riguarda il rapporto tra Terex China e TGG, da un lato, e Genie France, una società collegata, e Terex Italia, dall’altro, i loro contratti prevedono il pagamento di una maggiorazione di libera concorrenza compresa tra il 5 % e il 10 %, una clausola che dispone che le parti agiscono in qualità di contraenti indipendenti, una clausola relativa alla scelta della legge e del foro competente in caso di controversia e una clausola che definisce il rapporto tra le parti quali «venditore e acquirente».
(263)
Alla luce degli elementi che precedono, l’argomentazione delle varie entità Terex coinvolte nella produzione e nella vendita di MAE operanti come entità economica unica è stata respinta in via provvisoria.
3.7.4.
Margini di dumping
(264)
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
(265)
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
55,3 %
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
54,5 %
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
41,1 %
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
45,1 %
(266)
Come spiegato nei considerando da 24 a 27, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, per Sinoboom e JLG la Commissione ha utilizzato i dati disponibili. Per Sinoboom, per quanto riguarda i fattori produttivi acquistati, per determinare il valore normale sono stati utilizzati i corrispondenti prezzi di riferimento di tali fattori produttivi.
(267)
Per quanto riguarda JLG, poiché come illustrato al considerando 24, è stato applicato in parte l’articolo 18, il valore normale è stato costruito sulla base di informazioni calcolate per altri produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato. La Commissione si è basata sui tassi di utilizzo di tali esportatori e sui valori di riferimento per il Brasile. Il valore normale costruito è stato poi confrontato con i prezzi all’esportazione di JLG. Nel caso di Sinoboom, in conseguenza della parziale applicazione dell’articolo 18 (considerando 25 e 26), i costi di un tipo di merce dichiarato dalla società sono stati attribuiti ad altri tipi di merce utilizzando un coefficiente di ripartizione calcolato (cfr. considerando 215). Pertanto, i margini di dumping calcolati per JLG e Sinoboom ammontavano rispettivamente al 54,5 % e al 55,3 %. La Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping, conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tuttavia tener conto dei margini stabiliti nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(268)
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 42 %.
(269)
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, in base alle statistiche di Eurostat.
(270)
Nel caso di specie il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre il 90 % delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato.
(271)
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping provvisorio
Altre società che hanno collaborato
42 %
Tutte le altre società
55,3 %
4. PREGIUDIZIO
4.1.
Unità e sezioni delle unità
(272)
Il prodotto oggetto dell’inchiesta definito nella sezione 2 comprende sia unità (macchine complete) sia sezioni delle unità. La presente analisi dei diversi indicatori di pregiudizio si concentra tuttavia solo sulle unità e non sulle singole sezioni. Sebbene durante il periodo in esame l’industria dell’Unione abbia prodotto sia unità che sezioni, non ha venduto né acquistato separatamente sezioni. Le sezioni prodotte sono sempre utilizzate per un tipo specifico di macchina, normalmente prodotta su ordinazione. L’analisi del pregiudizio in via provvisoria è stata basata solo sulle unità.
4.2.
Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
(273)
Secondo il denunciante, durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(274)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in circa 35 000 unità (macchine complete). La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, segnatamente le risposte verificate del denunciante al questionario che, ove possibile, sono state sottoposta a controllo incrociato con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(275)
Come indicato nella sezione 1.5.1, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell’Unione, che rappresentano il 56 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile.
4.3.
Consumo dell’Unione
(276)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi:
—
sui dati relativi alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, forniti dalla CMAE, sottoposti a controllo incrociato con i dati verificati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione;
—
sui quantitativi di vendita forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato per le importazioni dalla RPC
(
89
)
;;
e
—
sulle importazioni da tutti gli altri paesi terzi, registrate nella banca dati Comext di Eurostat
(
90
)
.
(277)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione (in unità)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Consumo totale dell’Unione
28 481
45 725
58 226
63 086
Indice
100
161
204
222
Fonte:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, Eurostat.
(278)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 122 %.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(279)
Le importazioni dalla RPC erano basate sui dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati considerati rappresentativi del 100 % delle importazioni nell’Unione.
(280)
La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 2.
(281)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC (unità)
10 401
23 124
31 233
33 946
Indice
100
222
300
326
Quota di mercato (%)
37
51
54
54
Indice
100
138
147
147
Fonte:
dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.
(282)
Durante il periodo in esame il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentato del 226 % e la loro quota di mercato è passata dal 37 % nel 2020 al 54 % nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 47 %.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato: undercutting e contrazione dei prezzi
(283)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati considerati rappresentativi di quasi il 100 % delle importazioni nell’Unione.
(284)
Il prezzo medio ponderato delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Prezzo all’importazione (in EUR/unità)
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo delle importazioni dalla RPC (per unità)
11 149
12 257
17 502
17 879
Indice
100
110
157
160
Fonte:
dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato.
(285)
Nel periodo in esame il prezzo medio delle importazioni cinesi è aumentato del 60 %, raggiungendo un livello di 17 879 EUR/unità nel periodo dell’inchiesta.
(286)
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
—
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e
—
la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(287)
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per lo stesso tipo di prodotto, per operazioni avvenute allo stesso stadio commerciale e con i debiti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Sulla base di quanto precede, è stata stabilita una media ponderata del margine di undercutting pari al 13,4 % per le importazioni cinesi oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.
(288)
In ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di un undercutting dei prezzi, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni cinesi hanno provocato una forte contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, che durante il periodo dell’inchiesta ha dovuto vendere a prezzi inferiori ai costi. I margini di underselling per produttore esportatore inserito nel campione sono significativi.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(289)
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(290)
Come indicato nella sezione 1.5.1, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(291)
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e della risposta del denunciante a un questionario specifico. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(292)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping.
(293)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(294)
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume di produzione (in unità)
17 743
26 427
32 349
35 402
Indice
100
149
182
200
Capacità produttiva (in unità)
70 732
70 762
73 152
75 111
Indice
100
100
103
106
Utilizzo degli impianti (%)
25
37
44
47
Indice
100
149
176
188
Fonte:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(295)
Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 100 %, raggiungendo oltre 35 000 unità nel periodo dell’inchiesta. L’aumento della produzione ha avuto un impatto positivo sull’utilizzo degli impianti, che è aumentato dell’88 % nel periodo in esame.
4.5.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(296)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in unità)
14 675
18 214
22 048
23 794
Indice
100
124
150
162
Quota di mercato (%)
52
40
38
38
Indice
100
77
73
73
Fonte:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(297)
Nel periodo in esame i volumi delle vendite dei produttori dell’Unione del prodotto in esame sono aumentati del 62 %. Tuttavia, poiché non sono stati in grado di trarre appieno vantaggio dall’aumento del consumo dell’Unione del 122 %(cfr. tabella 2), la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita del 27 %.
4.5.2.3.
Crescita
(298)
Nel periodo in esame il consumo del prodotto in esame è aumentato del 122 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di circa il 27 % e la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è aumentata del 47 %. Sebbene la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione siano aumentate in termini assoluti, questa non è stata in grado di beneficiare dell’aumento del consumo dell’Unione in termini di quota di mercato. Al contrario, l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato e pertanto non è stata nemmeno in grado di mantenere la propria posizione.
4.5.2.4.
Occupazione e produttività
(299)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Numero di dipendenti
2 215
2 624
3 027
3 099
Indice
100
118
137
140
Produttività (unità/ETP)
8
10
11
11
Indice
100
126
133
143
Fonte:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(300)
Nel periodo in esame l’occupazione nell’Unione ha registrato un aumento del 40 %. In combinazione con l’aumento della produttività (del 43 %), nello stesso periodo la produzione è aumentata del 100 % (cfr. tabella 5).
4.5.2.5.
Entità del margine di dumping
(301)
Tutti i margini di dumping stabiliti in via provvisoria (cfr. sezione 3.6.4) erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
(302)
Due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione facevano parte dello stesso gruppo. Il campione era pertanto costituito solo da due diversi operatori economici. La Commissione ha quindi accettato la richiesta dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di fornire le informazioni sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza.
4.5.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(303)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Prezzi di vendita nell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Prezzo medio nell’Unione in intervalli di valori (EUR/unità)
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
(35 000 - 40 000 )
Indice
100
102
105
116
Costo di produzione in intervalli di valori (EUR/unità)
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
(35 000 - 40 000 )
(35 000 - 40 000 )
Indice
100
101
114
114
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(304)
La tabella che precede mostra l’evoluzione del prezzo unitario di vendita nel mercato dell’Unione rispetto al corrispondente costo di produzione durante il periodo in esame.
(305)
Nel periodo in esame i prezzi dei fattori produttivi sono notevolmente aumentati. L’aumento dei costi di oltre il 30 % ha riguardato principalmente i prezzi dell’acciaio, dei semiconduttori e dell’energia. Poiché l’utilizzo della produzione è aumentato, passando da un livello molto basso nel 2020 (25 %) al 47 % nel periodo dell’inchiesta, e poiché i costi fissi sono rimasti invariati, i costi complessivi sono aumentati in misura minore.
(306)
Parallelamente, il volume delle importazioni di MAE dalla Cina è aumentato del 200 % tra il 2020 e il 2022 (cfr. tabella 3), a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabella 4). Tale pressione sui prezzi ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi per riflettere l’aumento dei costi. Di conseguenza, l’industria dell’Unione è stata costretta, per contenere la perdita di quota di mercato, a fissare i propri prezzi a un livello insostenibilmente basso. Pertanto, pur non essendo direttamente visibili dalla tabella 8 perché riportati in intervalli di valori, i costi di produzione sono stati in media superiori ai prezzi di vendita per tutto il periodo. Di conseguenza, sebbene in un contesto di forte espansione del mercato e di aumento delle vendite, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha continuato a operare in perdita (cfr. tabella 11). In normali condizioni di mercato, vale a dire in assenza di un forte aumento delle importazioni a prezzi eccessivamente bassi, l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di trarre vantaggio e tornare a una situazione redditizia.
(307)
I prezzi medi unitari di vendita praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione sono aumentati del 16 % e il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 14 % nel periodo in esame. Il fattore principale che ha influenzato l’incremento del costo di produzione è stato l’aumento del prezzo delle materie prime nel periodo in esame. In media, i costi di produzione sono stati superiori ai prezzi di vendita nel periodo in esame.
4.5.3.2.
Costo del lavoro
(308)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
(50 000 – 60 000 )
(50 000 – 60 000 )
(60 000 – 70 000 )
(60 000 – 70 000 )
Indice
100
98
102
107
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(309)
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 7 % nel periodo in esame.
4.5.3.3.
Scorte
(310)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Scorte
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)
(1 000 - 1 500 )
(1 000 - 1 500 )
1 000 - 1 500
1 500 - 2 000
Indice
100
78
102
130
Scorte finali in percentuale della produzione (%)
5 -10
0 -5
0 -5
5 -10
Indice
100
52
56
65
Fonte:
risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(311)
Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è variato. Nel PI era superiore del 30 % rispetto al 2020. Le scorte finali in percentuale della produzione sono diminuite del 35 % nel periodo in esame.
(312)
La maggior parte dei tipi del prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio significativo per questa industria.
4.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(313)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Redditività
[(-5 %) -0 %]
[(-5 %) -0 %]
[(-15 %) - (-10 %)]
[(-5 %) -0 %]
Indice
100
127
–85
141
Flusso di cassa (1 000 )
[40 000 - 50 000 ]
[20 000 - 30 000 ]
[(–30 000 ) - (–20 000 )]
[–30 000 - (–20 000 )]
Indice
100
53
–49
–46
Investimenti (1 000 )
[30 000 - 40 000 ]
[10 000 - 20 000 ]
[10 000 - 20 000 ]
[10 000 - 20 000 ]
Indice
100
43
42
36
Utile sul capitale investito
[5 % -10 %]
[35 % -40 %]
[(–45 %) - (–40 %)]
[(–35 %) - (–30 %)]
Indice
100
408
– 424
– 330
Fonte:
risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(314)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
(315)
Nel 2020 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era già influenzata dall’aumento delle importazioni cinesi iniziato nel 2018. Come spiegato nella sezione 4.5.3.1, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sleali sul mercato dell’Unione ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi. Di conseguenza, l’industria dell’Unione è stata costretta a fissare i propri prezzi a un livello insostenibilmente basso per mantenere un volume sufficiente. Poiché l’industria dell’Unione, sotto la pressione delle importazioni cinesi a basso prezzo, non ha potuto aumentare la produzione, ciò si è tradotto in un basso utilizzo degli impianti, che è passato dal 25 % nel 2020 al 47 % nel periodo dell’inchiesta, restando comunque inferiore al 50 %, rispetto all’utilizzo degli impianti dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che, a seconda della società e dell’anno, era compreso tra il 53 % e il 99 %.
(316)
Sebbene nel 2021 la redditività sia migliorata del 27 %, l’industria dell’Unione ha continuato a registrare perdite. Nel 2022 la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione è peggiorata, registrando un calo della redditività del 185 %. Il calo della redditività nel 2022 è stato causato dall’aumento anomalo dei costi di produzione dovuto all’incremento dei prezzi delle materie prime e al fatto che i prezzi di vendita erano stati fissati per un determinato periodo di tempo. I prezzi di vendita non hanno pertanto potuto essere aumentati di conseguenza, il che si è tradotto in ingenti perdite. Pertanto, nonostante l’espansione del mercato e il massiccio aumento del consumo, l’industria dell’Unione non è stata in grado di tenere il passo con il continuo aumento dei costi. Nel 2022 la situazione è peggiorata. Di conseguenza durante il periodo in esame la redditività complessiva è aumentata, ma è rimasta negativa nel periodo dell’inchiesta, tra [(— 5 %) - 0 %]. Il flusso di cassa è diminuito considerevolmente (del 146 %) e, parallelamente, il livello degli investimenti annuali è diminuito del 64 % nel periodo in esame. L’utile sul capitale investito ha seguito la stessa tendenza al ribasso, diminuendo del 440 % durante il periodo in esame.
4.5.3.5.
Conclusioni relative al pregiudizio
(317)
Secondo il denunciante, l’anno 2020, preso come punto di riferimento per l’analisi delle tendenze, ha risentito fortemente della situazione pandemica e l’industria dell’Unione ha registrato le attività più ridotte dell’ultimo decennio. Pertanto, l’aumento degli indicatori rispetto al 2020 non è indice di un’industria in crescita, ma piuttosto di una ripresa al livello di attività precedente.
(318)
In effetti, i dati presentati per il 2019 dal denunciante confermavano che nel 2020 la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione erano eccezionalmente basse: nel 2019 il volume di produzione dei produttori dell’Unione era simile al livello della produzione durante il periodo dell’inchiesta e le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta sono diminuite del 14 %. Tuttavia, poiché l’anno di riferimento 2020 ha risentito della situazione pandemica, una serie di indicatori ha mostrato un aumento nel periodo in esame. In particolare, la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 100 % e le sue vendite sul mercato dell’Unione sono aumentate del 62 %.
(319)
Nonostante il consistente aumento del consumo dell’Unione del prodotto in esame durante il periodo in esame (del 122 %), l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare proporzionalmente le sue vendite in modo da mantenere almeno la propria quota di mercato. Al contrario, a causa delle importazioni cinesi a prezzi oggetto di dumping notevole durante il periodo in esame, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 52 % al 38 %. Parallelamente, il volume delle importazioni cinesi è aumentato in misura sostanziale, del 226 %, nello stesso periodo e la rispettiva quota di mercato è aumentata dal 37 % al 54 %. Oltre alle perdite subite dall’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, anche altri indicatori di pregiudizio quali il flusso di cassa, il livello degli investimenti e l’utile sul capitale investito hanno registrato un andamento negativo.
(320)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(321)
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. La Commissione ha esaminato le importazioni da paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Non sono stati riscontrati altri fattori che avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(322)
Come indicato nella sezione 4.3.1, i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono notevolmente aumentati nel periodo in esame. Anche i prezzi delle importazioni erano inferiori in media del 13,4 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata pertanto in grado di mantenere o aumentare la propria quota di mercato e di beneficiare dell’aumento del consumo del prodotto in esame sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame. Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è stata negativa durante l’intero periodo in esame.
(323)
La Commissione ha concluso pertanto in via provvisoria che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione.
5.2.
Effetti di altri fattori
(324)
La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti, individualmente o collettivamente, fossero in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping al punto da rendere tale nesso non autentico e reale.
5.2.1.
Importazioni da altri paesi
(325)
La Commissione ha stabilito le importazioni da altri paesi terzi sulla base dei dati Eurostat. Poiché i dati relativi a tali importazioni classificate con alcuni codici NC sono stati comunicati solo in tonnellate (e non in unità), la Commissione non ha potuto stabilire volumi e prezzi unitari, come è stato fatto per l’industria dell’Unione e per le importazioni dalla Cina, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione. Pertanto i volumi e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi non hanno potuto essere direttamente confrontati con quelli dell’industria dell’Unione e delle importazioni dalla Cina e sono pertanto solo indicativi, anche se le tendenze basate su tali volumi e prezzi nel periodo in esame erano esatte. Per stabilire le quote di mercato la Commissione ha tuttavia utilizzato un fattore di conversione da tonnellate a unità sulla base dei dati dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato
(
91
)
. Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione non ha ritenuto tale approccio preciso, in quanto, alla luce delle differenze presenti nel mix di prodotti, l’uso di un fattore di conversione non porterebbe a prezzi unitari precisi.
(326)
Oltre alla RPC, il prodotto in esame è stato importato nell’Unione da diversi altri paesi, che insieme rappresentavano l’8 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta:
Tabella 12
Importazioni da altri paesi (in tonnellate)
Paese
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
0
5 291
6 827
8 497
Indice
—
100
129
161
Quota di mercato (%)
0
2
2
3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
0
5,90
5,22
5,76
Indice
—
100
89
98
Stati Uniti
Volume (in tonnellate)
9 104
8 164
7 985
8 052
Indice
100
90
88
88
Quota di mercato (%)
7
4
3
3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
2,41
2,18
2,94
2,35
Indice
100
122
122
98
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
7 540
7 986
9 362
9 586
Indice
100
106
124
127
Quota di mercato (%)
5
4
3
3
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
5,76
5,67
5,88
6,01
Indice
100
102
102
104
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC
Volume (in tonnellate)
16 643
21 442
24 174
26 135
Indice
100
129
145
157
Quota di mercato (%)
12
10
8
8
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
3,93
4,40
4,72
4,80
Indice
100
120
120
122
Fonte:
Eurostat.
(327)
Oltre alla Cina, i due principali paesi importatori nell’Unione successivi erano gli Stati Uniti e il Regno Unito, ciascuno dei quali deteneva nel PI una quota di mercato del 3 %. Gli altri paesi (esclusa la Cina) rappresentavano insieme nel PI una quota di mercato del 3 % circa. I prezzi delle importazioni da questi paesi sono aumentati del 22 % durante il periodo in esame.
(328)
In termini assoluti, il livello delle importazioni dal totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC è aumentato del 57 %; tuttavia, a causa dell’aumento del consumo sul mercato dell’Unione, la quota di mercato di tutti questi paesi è diminuita di 4 punti percentuali durante il periodo in esame, ed è stata di gran lunga inferiore alla quota di mercato delle importazioni cinesi.
(329)
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(330)
La Commissione ha valutato il volume delle esportazioni sulla base delle informazioni presentate dalla CMAE. I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(331)
Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta
Volume delle esportazioni (in unità)
4 037
8 303
10 127
11 658
Indice
100
206
251
288
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
(30 000 - 35 000 )
(35 000 - 40 000 )
(30 000 - 35 000 )
(30 000 - 35 000 )
Indice
100
106
103
93
Fonte:
CMAE, risposte al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(332)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è aumentato del 188 %. Tuttavia, come indicato nella sezione 4.4.3.5, nel 2020 l’industria dell’Unione ha risentito fortemente della situazione pandemica, che ha inciso sul suo livello di esportazioni. Prima della pandemia il suo livello di esportazioni era simile a quello raggiunto nel 2021.
(333)
I prezzi medi all’esportazione sono diminuiti, nel periodo in esame, del 7 % e, durante il periodo dell’inchiesta erano inferiori al costo medio di produzione. Tuttavia tali prezzi unitari all’esportazione variavano da circa 13 000 EUR/unità a 49 000 EUR/unità.
(334)
Nel complesso, dall’inchiesta è emerso che la maggior parte delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione era redditizia. Si è pertanto concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato positivo e non ha contribuito al pregiudizio subito dalla stessa.
5.2.3.
Macchine elettriche e ibride
(335)
Come indicato nella sezione 2.4.1, la CCCME ha sostenuto che le MAE elettriche e ibride dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto. Essa ha affermato che i produttori dell’Unione si sono tradizionalmente concentrati sulle MAE convenzionali, mentre i produttori cinesi si sono concentrati sull’esportazione di MAE elettriche La CCCME ha inoltre affermato che alcuni dei modelli non erano prodotti dai produttori dell’Unione (cfr. considerando 39) e pertanto le importazioni di tali modelli di MAE dalla Cina e delle MAE elettriche in generale non avrebbero potuto incidere su questo segmento di mercato e non avrebbero potuto causare alcun pregiudizio ai produttori dell’Unione.
(336)
La Commissione ha espresso disaccordo. Dal confronto tra i tipi di prodotto importati dai produttori esportatori inseriti nel campione e i tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione è emerso che, in termini generali, oltre il 90 % dei tipi di prodotto venduti dai produttori dell’Unione inseriti nel campione era comparabile ai tipi di prodotto importati dalla Cina. Inoltre durante il periodo dell’inchiesta oltre il 60 % delle vendite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sul mercato dell’Unione riguardava MAE elettriche. La Commissione ha inoltre osservato che le vendite di MAE ibride da parte sia dell’industria dell’Unione che dei produttori esportatori cinesi erano trascurabili. Le MAE elettriche vendute dai produttori dell’Unione erano pertanto in concorrenza con i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi.
(337)
La Commissione ha inoltre ritenuto che l’importazione di macchine elettriche relativamente più economiche, come ad esempio le forbici elettriche, abbia per conseguenza reso economicamente meno redditizio per i produttori dell’Unione entrare in concorrenza con determinati tipi di prodotto. Pertanto il fatto che la produzione di determinati tipi di prodotto fosse diminuita non poteva portare alla conclusione che tali tipi di prodotto non siano in concorrenza con le importazioni dalla Cina, ma piuttosto che si trattava dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping.
(338)
La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping di MAE elettriche dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio causato all’industria dell’Unione.
5.3.
Conclusioni relative al nesso di causalità
(339)
La Commissione ha distinto e separato l’effetto di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’eventuale effetto di questi altri fattori sui risultati dell’industria dell’Unione è stato tuttavia limitato.
(340)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che non è stato attenuato dai fattori summenzionati.
6. LIVELLO DELLE MISURE
(341)
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha pertanto esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.
(342)
Nel caso di specie il denunciante ha affermato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base.
(343)
In questa fase la Commissione ha stabilito in via provvisoria che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
. La Commissione continuerà a indagare sulla questione nella fase definitiva.
(344)
Pertanto, nella fase provvisoria, i dazi antidumping provvisori sono stati fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Al fine di valutare il livello appropriato delle misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al margine di pregiudizio (cfr. sezione 6.2).
6.1.
Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(345)
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2
quater
e 2
quinquies
, del regolamento di base.
(346)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quater
, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
(347)
Il denunciante ha affermato che, sulla base dei risultati precedenti dell’industria dell’Unione, in condizioni normali di mercato si dovrebbe prendere in considerazione un margine di profitto ragionevole del 10,2 %. Tale livello del profitto di riferimento non è stato tuttavia dimostrato né suffragato dalle risultanze dell’inchiesta.
(348)
Le informazioni relative alla determinazione del profitto normale sono state inoltre incluse nel questionario inviato ai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati comprendevano la redditività del prodotto simile per i dieci anni precedenti il periodo dell’inchiesta.
(349)
Uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha comunicato un profitto di riferimento del 17,7 %, basato tuttavia sui costi variabili standard e non sul profitto realizzato. La Commissione non ha quindi potuto tenere conto di tale profitto. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare il profitto realizzato per l’Europa per le vendite di MAE da due dei produttori inseriti nel campione che erano collegati, nel 2018, dato che, secondo i produttori di MAE, si trattava dell’ultimo anno prima dell’impennata delle importazioni cinesi, e ciò ha condotto a un profitto di riferimento del 7 %. La Commissione ha pertanto deciso in via provvisoria di utilizzare il profitto di riferimento del 7 %.
(350)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, del regolamento di base, due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno fornito informazioni sui costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2.
(351)
La Commissione ha ritenuto che, per alcuni dei costi, le società non avessero fornito elementi di prova sufficienti del fatto che tali costi fossero basati su requisiti obbligatori previsti da un accordo ambientale multilaterale o da convenzioni dell’ILO, ma che si trattasse piuttosto di progetti volti a soddisfare la domanda del mercato di produrre MAE elettriche. La Commissione ha tuttavia accettato di aggiungere il costo indiretto del CO
2
al consumo di energia, e tali costi sono stati aggiunti al prezzo non pregiudizievole.
(352)
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole per il prodotto simile dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta e ha poi aggiunto gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
quinquies
, in relazione a ogni tipo.
(353)
La Commissione ha quindi determinato il livello del margine di underselling sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei singoli produttori esportatori inseriti nel campione nella RPC che hanno collaborato, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto nel mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.
(354)
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. sezione 3.7.4).
Società
Margine di dumping (%)
Margine di pregiudizio (%)
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
55,3
64,6
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
54,5
23,6
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
41,1
14,3
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
45,1
31,3
Altre società che hanno collaborato
42,0
28,0
Tutte le altre società
55,3
64,6
7. INTERESSE DELL’UNIONE
(355)
Malgrado l’accertamento di un dumping pregiudizievole, la Commissione ha esaminato la domanda se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, dei fornitori a monte, degli utilizzatori, dei distributori e degli importatori indipendenti.
7.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(356)
Secondo il denunciante, l’industria dell’Unione che produce piattaforme aeree mobili è composta da 22 società e, in base alle sue informazioni, impiega più di 3 000 dipendenti. Nessuno dei produttori si è opposto all’apertura dell’inchiesta.
(357)
Come concluso nella sezione 4.4.3.5, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno inciso negativamente sulla situazione dei produttori dell’Unione del prodotto in esame: nonostante l’aumento del consumo sul mercato dell’Unione, la quota di mercato dei produttori dell’Unione non è aumentata e la loro redditività è diminuita.
(358)
Data la conclusione di cui alla sezione 4.5.3.5, secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’istituzione di misure consentirebbe all’industria dell’Unione di iniziare a beneficiare di condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione, di porre fine alla depressione dei prezzi e le consentirà di migliorare la propria redditività verso un livello sostenibile e di riprendersi. L’industria dell’Unione sarebbe inoltre in grado di aumentare la propria produzione e l’utilizzo degli impianti, con ulteriori effetti positivi sui risultati.
(359)
L’assenza di misure potrebbe avere ulteriori e significativi effetti negativi sull’industria dell’Unione in termini di minori volumi di vendita e produzione e di utilizzo degli impianti, di un’ulteriore contrazione dei prezzi, con un ulteriore deterioramento finanziario della situazione economica dell’industria dell’Unione in termini di redditività e investimenti. L’insieme di queste circostanze comprometterebbe la redditività dell’industria dell’Unione.
(360)
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione.
7.2.
Interesse dei fornitori a monte
(361)
Oltre all’occupazione diretta, l’industria delle MAE si è avvalsa anche di una rete globale di fornitori a monte delle diverse componenti delle MAE che vengono poi assemblate nelle linee di produzione dell’industria dell’Unione. Secondo le loro informazioni, solo i denuncianti si sono basati su almeno 280 fornitori, di cui circa 260 operano nell’Unione. Ciò si tradurrebbe, secondo le stime dell’industria dell’Unione, in circa 32 000 posti di lavoro nell’UE in almeno 14 diversi Stati membri: Italia, Polonia, Francia, Germania, Belgio, Ungheria, Slovenia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Romania.
(362)
In mancanza di ulteriori informazioni disponibili, sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che, oltre all’effetto positivo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, l’istituzione di dazi antidumping potrebbe avere un impatto positivo sui fornitori di MAE, situati in numerosi Stati membri.
7.3.
Interesse degli utilizzatori, dei distributori e degli importatori indipendenti
7.3.1.
Società di noleggio
(363)
Secondo il denunciante, la stragrande maggioranza degli utilizzatori (tra il 75 % e il 90 %) è costituita da società di noleggio.
(364)
Solo uno degli utilizzatori dell’Unione, la società di noleggio Kiloutou, ha fornito una risposta completa al questionario. Kiloutou appartiene a un gruppo che opera nel noleggio di attrezzature e macchinari da cantiere a professionisti dell’edilizia e delle costruzioni. Secondo la società, se fossero istituiti dazi antidumping sulle importazioni cinesi, gli utilizzatori sul mercato dell’Unione potrebbero sostenere costi più elevati per le attrezzature di accesso mobili, dal momento che tale attività si basava su attrezzature di accesso efficienti sotto il profilo dei costi.
(365)
Il denunciante, dal canto suo, riteneva che, poiché la durata di vita delle macchine era lunga e poiché ogni macchina era noleggiata e utilizzata più volte, la fluttuazione dei prezzi fosse diluita. Inoltre, con un prezzo medio per macchina di circa [35 000 EUR-40 000], le eventuali fluttuazioni dei prezzi erano divise su diversi anni e varie utilizzazioni, nonché su clienti diversi. A suo avviso, anche le dimensioni della flotta delle grandi società di noleggio erano relativamente grandi rispetto al consumo annuo dell’Unione. Nel complesso, le dimensioni di tali flotte e il tasso di sostituzione relativamente lento rendono gli utilizzatori molto meno vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi. A suo parere, le società di noleggio erano protette anche da potenziali aumenti di prezzo derivanti da misure, grazie alla loro capacità di trasferire tali effetti ai loro clienti, che consentiva loro di mantenere i rispettivi margini.
(366)
Il denunciante ha inoltre sostenuto che le macchine erano comunemente rivendute anche da società di noleggio o da altri acquirenti. Tali rivendite, anche dopo diversi anni di utilizzo, potrebbero essere effettuate a una quota considerevole del prezzo di acquisto. Pertanto, qualsiasi aumento di prezzo derivante dalla misura farebbe aumentare a sua volta anche il prezzo di rivendita delle macchine usate.
(367)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’impatto sulle società di noleggio fosse effettivamente meno significativo di quanto non sarebbe stato se avessero «trasformato» ulteriormente il prodotto in esame. Poiché le macchine rimanevano in generale di proprietà delle società di noleggio, qualsiasi aumento del loro prezzo si tradurrebbe direttamente in un aumento delle attività di queste ultime. Il fatto che le macchine fossero utilizzate per un periodo più lungo riduceva, secondo la Commissione, anche l’effetto negativo di un potenziale aumento dei prezzi.
(368)
La Commissione ha pertanto concluso che le misure non avrebbero un effetto sproporzionato sulle società di noleggio.
7.3.2.
Altri utilizzatori
(369)
Gli altri utilizzatori di MAE sono principalmente società di costruzione, società industriali e agricole o società che necessitano regolarmente di utilizzare tali macchine, come i centri logistici e gli aeroporti. Nella maggior parte dei casi si tratta di società di grandi dimensioni.
(370)
Secondo il denunciante, l’impatto degli aumenti dei prezzi su tali società è limitato, in quanto le piattaforme aeree mobili rappresentano solo una parte marginale delle loro attrezzature e dei loro costi. Questi utilizzatori finali sono società con un volume sufficiente di attività che rendono gli investimenti nelle piattaforme una parte limitata dei loro costi.
(371)
La Commissione ha ritenuto che le attività principali delle società che acquistano MAE siano diverse e che il costo delle MAE sarebbe in generale marginale rispetto ai costi totali di tali società. Un eventuale aumento dei prezzi delle MAE farebbe aumentare i loro costi, ma non in misura tale da avere gravi ripercussioni finanziarie sul loro funzionamento. La Commissione ha pertanto concluso che l’impatto delle misure su questi altri utilizzatori era limitato.
7.3.3.
Importatori e operatori commerciali indipendenti
(372)
In assenza di collaborazione da parte di importatori e operatori commerciali, la Commissione ha ritenuto che gli importatori e gli operatori commerciali indipendenti potessero continuare a rifornirsi di attrezzature mobili di accesso da più fonti e potessero rivenderle a prezzi che consentissero loro di mantenere i propri margini. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in caso di istituzione delle misure antidumping, l’impatto sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti fosse limitato.
7.4.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(373)
Sebbene si preveda un aumento del livello generale dei prezzi delle MAE, alla luce di quanto precede la Commissione ha constatato che i vantaggi complessivi delle misure superano il potenziale impatto negativo per gli importatori e gli utilizzatori. La Commissione ha ritenuto che fosse importante anche per i principali utilizzatori, ossia le società di noleggio, che la produzione di MAE continui ad avvenire sul mercato dell’Unione, al fine di diversificare le loro flotte. Nel caso in cui dipendessero totalmente dalle importazioni, le società di noleggio potrebbero dover affrontare tempi di consegna prolungati, interruzioni dell’approvvigionamento e aumenti dei prezzi a più lungo termine.
8. MISURA ANTIDUMPING PROVVISORIA
(374)
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(375)
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di MAE originarie della Cina, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
(376)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
55,3 %
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
23,6 %
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
14,3 %
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
31,3 %
Altre società che hanno collaborato
28 %
Tutte le altre società
55,3 %
(377)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. In seguito alle osservazioni ricevute in seguito al periodo di comunicazione preventiva, un errore materiale relativo ai volumi utilizzati per il calcolo del pregiudizio e del margine di dumping per Terex è stato corretto e ciò ha comportato un adeguamento al ribasso dei margini. È stata effettuata la correzione di un errore materiale anche per Sinoboom, che ha determinato un margine di dumping leggermente inferiore. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(378)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(379)
La presentazione di tale fattura, anche se necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(380)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e in presenza delle necessarie condizioni può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(381)
Le statistiche relative alle MAE sono spesso espresse in unità. Tale unità statistica supplementare non esiste però per le MAE nella nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
92
)
. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non solo il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche i pezzi. I pezzi dovrebbero essere indicati per i codici TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 e 8431390010.
9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(382)
Conformemente all’articolo 19
bis
del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato concesso un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
(383)
Se del caso, si è tenuto conto delle osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
10. DISPOSIZIONI FINALI
(384)
Ai fini di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un termine prestabilito.
(385)
Le risultanze relative all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 e 8431390010) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping provvisorio (%)
Codice addizionale TARIC
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.
55,3 %
89DL
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
23,6 %
89DM
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
14,3 %
89DN
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.
31,3 %
89DO
Altre società che hanno collaborato
28 %
Cfr. allegato
Tutte le altre società
55,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato) Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Ove sia presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall’origine, nel campo pertinente della dichiarazione sono indicati il numero di articoli importati, purché tale indicazione sia compatibile con l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
93
)
, l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.
7. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450.
Le registrazioni dei dati sulle importazioni a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 sono conservare fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
8. Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le parti interessate che intendono chiedere di essere sentite dalla Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere di essere sentite dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di attrezzature di accesso mobili («MAE») originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2023/783, 13.11.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/783/oj
).
(
3
)
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd., Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd, Fronteq (Changzhou) Machinery Co., Ltd., XCMG Fire-fighting Safety Equipment Co., Ltd., Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd., Jiangsu Liugong Machinery, Co., Ltd, Lingong Heavy Machinery Co., Ltd e SANY Aerial Work Equipment Co., Ltd.
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1450, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1450/oj
).
(
5
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(
6
)
Una versione in lingua inglese del testo integrale del quattordicesimo piano quinquennale è disponibile, ad esempio, all’indirizzo:
https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/
(consultato il 31 maggio 2024).
(
7
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final.
(
8
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pag. 7.
(
9
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 7-8.
(
10
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(
11
)
Disponibile all’indirizzo:
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
(consultato l’8 aprile 2024).
(
12
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 29-30.
(
13
)
Relazione aggiornata, capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(
14
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 149-150.
(
15
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 153-171.
(
16
)
Relazione aggiornata, capitolo 7, pagg. 204-205.
(
17
)
Relazione aggiornata, capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243.
(
18
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pag. 69 e pagg. 99-100, e capitolo 5, pagg. 130-131.
(
19
)
Cfr. la relazione annuale 2022 della società, pag. 89; disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-29/9182574.PDF
(consultato il 31 maggio 2024).
(
20
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 114; disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-3/2024-03-30/9930890.PDF
(consultato il 31 maggio 2024).
(
21
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 135; disponibile all’indirizzo:
https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457231354.pdf
(consultato il 31 maggio 2024).
(
22
)
Relazione aggiornata, capitolo 2, pagg. 24-27.
(
23
)
Cfr.:
http://www.cncma.org/
(consultato il 31 maggio 2024).
(
24
)
Cfr.:
http://www.cncma.org//article/480?pageTitle=%E5%88%86%E4%BC%9A%E5%90%8D%E5%BD%95
(consultato il 31 maggio 2024).
(
25
)
Cfr.:
http://www.cncma.org/article/472
(consultato il 31 maggio 2024).
(
26
)
Ibidem.
(
27
)
Cfr. l’elenco dei membri della CCMA, disponibile all’indirizzo:
http://www.cncma.org//article/478?pageTitle=%E4%BC%9A%E5%91%98%E5%90%8D%E5%BD%95
(consultato il 31 maggio 2024).
(
28
)
Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società cinese. Cfr. relazione aggiornata, capitolo 3, pagg. 47-50.
(
29
)
Relazione aggiornata, capitolo 3, pag. 40.
(
30
)
Cfr. ad esempio: Blanchette, J., Xìs Gamble:
The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster
; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
(
31
)
Relazione aggiornata, capitolo 3, pag. 41.
(
32
)
Disponibile all’indirizzo:
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU
(consultato l’8 aprile 2024).
(
33
)
Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era:
www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm
(consultato l’8 aprile 2024).
(
34
)
Financial Times (2020),
Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise
:
https://on.ft.com/3mYxP4j
(consultato l’8 aprile 2024).
(
35
)
Cfr. la relazione annuale 2022 della società, pag. 45; disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-29/9182574.PDF
(consultato il 31 maggio 2024).
(
36
)
Cfr.:
https://www.xcmg.com/aboutus/news-detail-1127478.htm
(consultato il 31 maggio 2024).
(
37
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 55; disponibile all’indirizzo:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-3/2024-03-30/9930890.PDF
(consultato il 31 maggio 2024).
(
38
)
Cfr.:
http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-12/2023-12-29/9750475.PDF
(consultato il 31 maggio 2024).
(
39
)
Ibidem.
(
40
)
Cfr. la relazione annuale 2023 della società, pag. 47; disponibile all’indirizzo:
https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457231354.pdf
(consultato il 31 maggio 2024).
(
41
)
Cfr.:
https://www.sohu.com/a/474336777_120808812
(consultato il 31 maggio 2024).
(
42
)
Cfr.:
https://www.csust.edu.cn/qjxy/info/1483/13510.htm#:~:text=%E5%88%98%E5%9B%BD%E8%89%AF%EF%BC%8C%E5%85%A8%E7%90%83%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%BA%E6%A2%B0TOP50,%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%B1%8A%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%80%82
(consultato il 31 maggio 2024).
(
43
)
Cfr.:
https://stock.hnchasing.com/main/aboutUs/jtyw/detail/1600404406236819458.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
44
)
Relazione aggiornata – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(
45
)
Relazione aggiornata, capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100.
(
46
)
Cfr. sezione III.6.3 del quattordicesimo piano quinquennale.
(
47
)
Cfr. sezione III e riquadro I, disponibile all’indirizzo:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6889718.htm
(consultato il 31 maggio 2024).
(
48
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6901732.htm
(consultato il 31 maggio 2024).
(
49
)
Ibidem.
(
50
)
Ibidem, sezione III.4.2.
(
51
)
Cfr.:
157823f5651e42ea85038c86b74becca.pdf (zj.gov.cn)
(consultato il 30 maggio 2024).
(
52
)
Ibidem, sezione III.6.
(
53
)
Cfr.:
http://cpc.people.com.cn/n1/2024/0529/c64387-40245669.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
54
)
Cfr.:
http://js.news.cn/20230801/a47ffa9814f94a6c8345969906ea2aec/c.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
55
)
Cfr.:
https://www.xhby.net/content/s6639f820e4b0706ddc4cddda.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
56
)
Cfr.:
https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2024/4/2/art_6281_11208011.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
57
)
Cfr.:
https://www.xhby.net/content/s6639f820e4b0706ddc4cddda.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
58
)
Cfr.:
http://js.news.cn/20230801/a47ffa9814f94a6c8345969906ea2aec/c.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
59
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 171-179.
(
60
)
Relazione aggiornata, capitolo 9, pagg. 260-261.
(
61
)
Relazione aggiornata, capitolo 9, pagg. 257-260.
(
62
)
Relazione aggiornata, capitolo 9, pagg. 252-254.
(
63
)
Cfr.:
https://www.js.gov.cn/art/2022/11/14/art_63909_10663820.html
(consultato il 31 maggio 2024).
(
64
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370.
(
65
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pag. 366.
(
66
)
Relazione aggiornata, capitolo 13, pagg. 370-373.
(
67
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 137-140.
(
68
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 146-149.
(
69
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pag. 149.
(
70
)
Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa («China Banking and Insurance Regulatory Commission», CBIRC) del 28 agosto 2020:
Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022
):
http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928
(consultato l’8 aprile 2024). Il piano dispone di «attuare ulteriormente lo spirito espresso nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte per decisione al consiglio di amministrazione o all’alta dirigenza».
(
71
)
Cfr. CBIRC,
Notice on the Commercial banks performance evaluation method,
pubblicata il 15 dicembre 2020:
http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm
(consultato l’8 aprile 2024).
(
72
)
Relazione aggiornata, capitolo 6, pagg. 157-158.
(
73
)
Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171.
(
74
)
OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019, pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en
(consultato l’8 aprile 2024).
(
75
)
http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm
(consultato l’8 aprile 2024).
(
76
)
Cfr. ad esempio:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/02/cf-chinas-real-estate-sector-managing-the-medium-term-slowdown
(consultato il 31 maggio 2024). Cfr. ad esempio le recenti osservazioni dell’FMI all’indirizzo:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/02/cf-chinas-real-estate-sector-managing-the-medium-term-slowdown
e
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/28/pr24184-china-imf-staff-completes-2024-art-iv-mission
(consultato il 31 maggio 2024).
(
77
)
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(
78
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques
(
79
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2022-2/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-december-2022.pdf/view
(
80
)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2022-2/ingles
(
81
)
Cfr. ad esempio:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/02/cf-chinas-real-estate-sector-managing-the-medium-term-slowdown
(consultato il 31 maggio 2024). Cfr. ad esempio le recenti osservazioni dell’FMI all’indirizzo:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/02/cf-chinas-real-estate-sector-managing-the-medium-term-slowdown
e
https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/28/pr24184-china-imf-staff-completes-2024-art-iv-mission
(consultato il 31 maggio 2024).
(
82
)
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(
83
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques
(
84
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
85
)
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=downloads
.
(
86
)
Ibidem.
(
87
)
INSS: The Brazilian Salaries and Benefits — BPC Partners (bpc-partners.com) e
https://bpc-partners.com/fact-sheets/inss-brazilian-salaries-benefits/
.
(
88
)
https://ads.clicrbs.com.br/PUBLICIDADE-LEGAL/PIO/Publicidade_Legal_PIO_290324_madalpalfinger.pdf
.
(
89
)
Si ritiene che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentino quasi il 100 % delle importazioni nell’Unione dalla RPC.
(
90
)
Le statistiche sulle importazioni di Comext sono state riportate in tonnellate. La Commissione ha convertito le tonnellate in unità secondo un rapporto di conversione stabilito sulla base dei dati dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(
91
)
La Commissione ha utilizzato un fattore di conversione di 4 888 kg per unità.
(
92
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
(
93
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (RPC) che hanno collaborato non inclusi nel campione:
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
RPC
Lingong Heavy Machinery Co., Ltd.
89DP
RPC
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.
89DQ
RPC
XCMG Fire Fighting Safety Equipment Co., Ltd.
89DR
RPC
Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.
89DS
RPC
Haulotte Access Equipment Manufacturing (Changzhou) Co., Ltd.
89DT
RPC
Fronteq (Changzhou) Machinery Co., Ltd.
89DU
RPC
Jiangsu Liugong Machinery Co., Ltd.
89DV
RPC
Hangcha Group Co., Ltd.
89DW
RPC
Shandong Chufeng Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
89DX
RPC
Reeslift Ltd.
89DY
RPC
Mantall Heavy Industry Co., Ltd
89DZ
RPC
Shandong Qiyun Group Co., Ltd
89EA
RPC
Jinan Juxin Machinery Co., Ltd
89EB
RPC
Shandong Yuntian Intelligent Machinery Equipment Co., Ltd.
89EC
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1915/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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