Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione del 15 novembre 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione del 15 novembre 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1916 of 15 November 2019 laying down detailed provisions as regards the use of rear aerodynamic devices pursuant to Council Directive 96/53/EC
Testo normativo
18.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 297/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2019
che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
(
1
)
, in particolare l’articolo 8
ter
, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il miglioramento delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli può dare un importante contributo alla riduzione dei consumi di carburante e quindi delle emissioni di CO
2
. Non sono tuttavia possibili miglioramenti significativi delle prestazioni aerodinamiche dei veicoli se le dimensioni autorizzate dei veicoli stradali, tenendo conto anche dei dispositivi aerodinamici, non lo consentono. Pertanto è stata modificata la direttiva 96/53/CE al fine di prevedere deroghe alla lunghezza massima autorizzata per i veicoli, anteriormente e posteriormente, a determinate condizioni.
(2)
Per garantire la sicurezza dei dispositivi aerodinamici posteriori retraibili o pieghevoli dovrebbero essere indicate le situazioni in cui tali dispositivi possono essere utilizzati o chiusi, in particolare per quanto riguarda la vicinanza di altri utenti della strada, le caratteristiche specifiche della zona e i limiti di velocità. È opportuno inoltre garantire che i dispositivi aerodinamici posteriori retraibili o pieghevoli siano compatibili con le operazioni di trasporto intermodale, in particolare per quanto riguarda le manovre di carico e scarico sulle unità di trasporto intermodale e per resistere alle forze eoliche durante il trasporto su tali unità.
(3)
Va inoltre osservato che i veicoli o i veicoli combinati montati con dispositivi aerodinamici posteriori devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 96/53/CE, in particolare per quanto riguarda la corona circolare di cui al punto 1.5 dell’allegato I.
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 10
decies
, paragrafo 2, della direttiva 96/53/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati a norma della direttiva 96/53/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati;
b)
«posizione d’uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all’avanzamento;
c)
«posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.
Articolo 3
Condizioni operative
1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione nelle zone urbane o interurbane di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso, ove richiesto dalle autorità competenti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tali zone, in particolare in zone in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui possono trovarsi utenti della strada vulnerabili.
2. I dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa nelle situazioni o nelle zone in cui è necessaria un’attenzione o una vigilanza particolare. Ciò può verificarsi:
a)
nel corso di manovre, quando si procede in retromarcia o quando si parcheggia il veicolo;
b)
quando il veicolo è parcheggiato;
c)
durante il carico o lo scarico di merci.
3. L’uso di dispositivi nel corso di operazioni di trasporto intermodale è soggetto alle seguenti prescrizioni:
a)
nel corso dei preparativi per il trasporto intermodale, nonché durante il trasporto intermodale stesso, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa;
b)
i dispositivi non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare i 2 600 mm.
4. I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.
5. In deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), non è necessario che i dispositivi si trovino in posizione chiusa qualora, conformemente all’allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli se le prescrizioni relative alle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59
.
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