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Regolamento UE 1922/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 della Commissione del 4 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

Pubblicato: 04/11/2021 In vigore dal: 04/11/2021 Documento ufficiale

Quali certificati di riammissione in servizio sono riconosciuti equivalenti al modulo 1 AESA per l'importazione di merci destinate ad aeromobili in regime di sospensione doganale?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 modifica la disciplina sulla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili. La normativa si applica agli operatori economici dell'UE che importano componenti e materiali aeronautici e riconosce come equivalenti al certificato AESA (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) anche i certificati "CAA Form 1" rilasciati dalla United Kingdom Civil Aviation Authority (Autorità dell'aviazione civile del Regno Unito). Questo riconoscimento è stato introdotto in seguito all'accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito, entrato in vigore il 1° maggio 2021, che prevede cooperazione in materia di sicurezza aerea. In pratica, gli importatori possono utilizzare indifferentemente certificati AESA o CAA Form 1 per beneficiare della sospensione doganale, purché i prodotti siano stati sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020. La normativa ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021 per garantire certezza giuridica agli operatori economici.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1922 della Commissione del 4 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1922 of 4 November 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1517 laying down detailed rules implementing certain provisions of Council Regulation (EU) 2018/581 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain goods of a kind to be incorporated in or used for aircraft

Testo normativo

5.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 391/43 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1922 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2018/581 sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili. (2) L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione ( 2 ) elenca i certificati ritenuti equivalenti al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, che possono essere utilizzati dagli operatori economici dell’UE quando importano merci in regime di sospensione e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/581. (3) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo») ( 3 ) , è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020. Esso è stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021 al 30 aprile 2021 ed è entrato formalmente in vigore il 1 o maggio 2021. (4) L’accordo riguarda questioni relative alla sicurezza aerea, compresa la cooperazione con l’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (CAA) che rilascia certificati di riammissione in servizio. È pertanto opportuno considerare i certificati «CAA Form 1» rilasciati dalla CAA equivalenti al modulo 1 AESA e inserirli nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517. (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517. (6) In conformità all’allegato 30 «Aeronavigabilità e certificazione ambientale» dell’accordo, in particolare all’articolo 15, lettera a), e all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, i moduli CAA 1 rilasciati dalla CAA per prodotti sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020 sono considerati sufficienti affinché le merci elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 possano beneficiare della sospensione dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581, a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a tali certificati al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e dovrebbe entrare in vigore con urgenza. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 è modificato ed è aggiunta la riga seguente: Autorità aeronautica Certificato di riammissione in servizio «United Kingdom Civil Aviation Authority ( Autorità dell’aviazione civile del Regno Unito ) CAA Form 1 ( 4 ) ( Modulo CAA 1 ) Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili ( GU L 256 del 12.10.2018, pag. 58 ). ( 3 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 . ( 4 ) A decorrere dall’1.1.2021.»

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Il Regolamento 2021/1922 riguarda la sospensione dei dazi doganali autonomi su merci aeronautiche, i certificati di aeronavigabilità (AESA e CAA Form 1), e le modalità di importazione in regime di sospensione doganale. È rilevante per importatori, spedizionieri e aziende del settore aeronautico che devono gestire la documentazione doganale e i certificati di conformità secondo la normativa UE e gli accordi commerciali con il Regno Unito.

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