Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1993 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1993 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1993 of 16 July 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1993
23.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1993 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
., ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
(1)
(2)
(3)
Articolo sotto forma di catalogo di presentazione, avente dimensioni di circa 22 cm × 25 cm, costituito da cartone robusto, lucido, stampato a colori con informazioni sulle tinture per capelli pubblicizzate.
Le pagine interne del catalogo sono principalmente non stampate e contengono campioni di ciocche di fibre sintetiche (circa 4 cm di lunghezza e circa 2 cm di larghezza), disposti per tonalità di colore, inseriti mediante incollatura o fissati con clip di plastica staccabili.
L’articolo è destinato a pubblicizzare, presentare e illustrare (per fare una scelta) i diversi colori delle tinture per capelli nelle vendite dirette, presso i parrucchieri o negli stand di esposizione/presentazione.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
4911 10 90
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 del capitolo 49, nonché dal testo dei codici NC 4911 , 4911 10 e 4911 10 90 .
L’articolo funge essenzialmente da materiale pubblicitario relativo a diverse tinture per capelli. Ai sensi della nota 5 del capitolo 49, gli opuscoli e i cataloghi commerciali vanno classificati nella voce 4911 .
L’articolo è un materiale pubblicitario della voce 4911 destinato a promuovere e illustrare una gamma di coloranti per capelli e non rientra più specificamente nelle voci precedenti del capitolo 49 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 4911 , primo e quinto paragrafo, punto (1)].
L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 4911 10 90 fra gli altri stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1993/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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