Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2041/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2041 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 17/12/2018 In vigore dal: 17/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2041 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2041 of 17 December 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

21.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/50 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2041 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Connettori per cavi («tipo maschio o femmina») per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V, in rame. L'articolo presenta su un lato una spina (cosiddetto connettore maschio) o una presa (cosiddetto connettore femmina) e sull'altro lato un dispositivo di contatto sotto forma di un morsetto protetto da uno strato di materiale isolante. L'articolo è utilizzato per collegare fili o cavi diversi dai cavi coassiali. L'articolo effettua il collegamento mediante l'inserimento del «connettore maschio» nel «connettore femmina» senza l'uso di utensili. Cfr. l'immagine ( *1 ) . 8536 69 90 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8536 , 8536 69 e 8536 69 90 . L'articolo presenta le caratteristiche oggettive di una spina («connettore maschio») o di una presa («connettore femmina») dotata di un altro dispositivo di contatto (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536 , gruppo III, lettera A), punto 1), e anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alle sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90 ). È pertanto esclusa la classificazione come altre connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi della sottovoce 8536 90 10 . Di conseguenza l'articolo deve essere classificato nel codice NC 8536 69 90 come altre spine e prese di corrente. ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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