Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2102/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2102 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio e per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento 2’-fucosillattosio prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21

Pubblicato: 30/07/2024 In vigore dal: 30/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2102 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio e per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento 2’-fucosillattosio prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2102 of 30 July 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food 2'-Fucosyllactose and as regards the specifications of the novel food 2'-Fucosyllactose produced with a derivative strain of Escherichia coli BL-21

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2102 31.7.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2102 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio e per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento 2’-fucosillattosio prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( 1 ) , in particolare l’articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. (2) A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 2 ) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. (3) L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende sia il 2’-fucosillattosio («2′-FL») prodotto per sintesi chimica sia quello ottenuto per via microbiologica quale nuovo alimento autorizzato. Le condizioni d’uso, i livelli massimi e i requisiti specifici in materia di etichettatura stabiliti nella tabella 1 dell’allegato di tale regolamento sono comuni sia per il 2′-FL prodotto per sintesi sia per quello ottenuto per via microbiologica. Allo stesso tempo, nella tabella 2 dell’allegato di tale regolamento sono stabilite specifiche distinte per il 2′-FL prodotto per sintesi chimica («2’-fucosillattosio (sintetico)») e per il 2′-FL ottenuto per via microbiologica («2’-fucosillattosio (fonte microbica)»). (4) Il 30 giugno 2021 la società Chr. Hansen A/S («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del 2’-FL. La domanda riguardava l’aumento dei livelli massimi autorizzati di 2’-FL nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , al fine di portarli dagli 1,2 g/l attualmente autorizzati nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento a 3,0 g/l nelle formule per lattanti e a 3,64 g/l nelle formule di proseguimento. (5) In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 28 settembre 2022 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico relativo all’aumento proposto dei livelli massimi autorizzati di 2’-FL nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. (6) Il 26 settembre 2023 l’Autorità ha adottato un parere scientifico dal titolo «Safety of the extension of use of 2′-fucosyllactose (2′-FL) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» ( 4 ) , in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. (7) Nel parere scientifico l’Autorità ha concluso che il 2′-FL è sicuro se utilizzato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento ai livelli massimi proposti, rispettivamente pari a 3,0 g/l e 3,64 g/l, ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del 2′-FL. (8) Le informazioni fornite nella domanda e nel parere scientifico dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del 2′-FL sono conformi all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. (9) Il 27 ottobre 2023 il richiedente ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, un’altra domanda di modifica delle specifiche del 2’-FL ottenuto mediante fermentazione utilizzando un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21. La domanda riguardava l’aumento dei livelli massimi autorizzati di endotossine residue al fine di portarli da ≤ 100 unità di endotossina («EU»)/g (o ≤ 0,1 EU/mg) di nuovo alimento per la forma in polvere, oppure ≤ 100 EU/ml (o ≤ 0,1 EU/μl) di nuovo alimento per la forma liquida, come da attuale autorizzazione, a ≤ 10 EU/mg di nuovo alimento per la forma in polvere, oppure ≤ 10 EU/μl di nuovo alimento per la forma liquida. (10) Il richiedente ha chiesto di aumentare le endotossine residue per il 2’-FL ottenuto mediante fermentazione utilizzando un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 al fine di allinearle a quelle stabilite per il 2’-FL prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 già autorizzato alle stesse condizioni d’uso, come pure a quelle stabilite per altri oligosaccaridi del latte identici a quelli umani, anch’essi autorizzati a livelli di endotossine residue identici o simili nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. (11) La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti inteso ad aumentare le endotossine residue nelle specifiche del 2’-FL prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Nei pareri dell’Autorità ( 5 ) , ( 6 ) , ( 7 ) relativi ad altri oligosaccaridi del latte identici a quelli umani attualmente autorizzati con livelli di endotossine residue ≤ 10 EU/mg di nuovo alimento e con condizioni d’uso uguali o simili a quelle del 2’-FL prodotto con un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 si è giunti alla conclusione che tali livelli massimi di endotossine residue sono sicuri. (12) Le informazioni fornite nelle domande e nei pareri dell’Autorità esistenti presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del 2’-FL intese ad aumentarne i livelli massimi d’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, come pure le modifiche delle specifiche del 2’-FL ottenuto mediante fermentazione utilizzando un ceppo derivato di Escherichia coli BL-21 intese a modificare i livelli di endotossine residue, sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ( GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/oj . ( 4 ) EFSA Journal 2023;21(11):8334. ( 5 ) EFSA Journal 2019;17(6):5717. ( 6 ) EFSA Journal 2022;20(5):7329. ( 7 ) EFSA Journal 2023;21(6):8026. ALLEGATO L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato: (1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce relativa al 2’-fucosillattosio è sostituita dalla seguente: Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura Altri requisiti «2 ′ -fucosillattosio Categoria dell’alimento specificato Livelli massimi 1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «2′-fucosillattosio». 2. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 2′-fucosillattosio indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di 2′-fucosillattosio. 3. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 2′-fucosillattosio destinati ai bambini nella prima infanzia indica che gli integratori non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di 2′-fucosillattosio». Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte 1,2 g/l Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte 1,2 g/l per le bevande 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente 1,2 g/l per le bevande 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande 1,2 g/l per le bevande 12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 400 g/kg per i preparati per la macchiatura Barrette ai cereali 12 g/kg Edulcoranti da tavola 200 g/kg Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 3,0 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 3,64 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 1,2 g/l per i prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia 1,2 g/l per bevande a base di latte e prodotti analoghi nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 4,8 g/l per le bevande 40 g/kg per le barrette Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 60 g/kg Bevande aromatizzate 1,2 g/l Caffè, tè (escluso il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti 9,6 g/l - il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per il consumo Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti 3,0 g/giorno per la popolazione in generale 1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia (2) nella tabella 2 (Specifiche) la voce relativa al 2′-fucosillattosio (fonte microbica) è sostituita dalla seguente: Specifiche Tutela dei dati Definizione Denominazione chimica: α--L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C 18 H 32 O 15 N. CAS: 41263-94-9 Peso molecolare: 488,44 g/mol 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 autorizzato il 16 maggio 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: «Advanced Protein Technologies Corporation», 7th Floor GyeongGi-BioCenter, 147, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, 16229 Corea del Sud. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società «Advanced Protein Technologies Corporation» è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di «Advanced Protein Technologies Corporation». Data finale della tutela dei dati: 16 maggio 2028». «2 ′ -fucosillattosio (fonte microbica) Fonte: ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 Fonte: ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL-21 Fonte: ceppo geneticamente modificato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 Descrizione Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante un procedimento microbiologico. Purezza 2′-fucosillattosio: ≥ 83 % D-lattosio: ≤ 10,0 % L-fucosio: ≤ 2,0 % Difucosil-D-lattosio: ≤ 5,0 % 2′-fucosil-D-lattulosio: ≤ 1,5 % Somma dei saccaridi (2′-fucosillattosio, D-lattosio, L-fucosio, difucosil-D-lattosio, 2′-fucosil-D-lattulosio): ≥ 90 % pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,0-7,5 Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri solfatate: ≤ 2,0 % Acido acetico: ≤ 1,0 % Proteine residue: ≤ 0,01 % Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 3 000 CFU/g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Endotossine: ≤ 10 EU/mg CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina Descrizione Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra e il concentrato liquido è una soluzione acquosa chiara (45 % ± 5 % p/v), da incolore a leggermente gialla. Il 2′-fucosillattosio è ottenuto mediante un procedimento microbiologico. Purezza 2′-fucosillattosio: ≥ 90 % Lattosio: ≤ 5,0 % Fucosio: ≤ 3,0 % 3-fucosillattosio: ≤ 5,0 % Fucosilgalattosio: ≤ 3,0 % Difucosillattosio: ≤ 5,0 % Glucosio: ≤ 3,0 % Galattosio: ≤ 3,0 % Acqua: ≤ 9,0 % (in polvere) Ceneri, solfatate: ≤ 0,5 % (in polvere e liquido) Proteine residue: ≤ 0,01 % (in polvere e liquido) Metalli pesanti Piombo: ≤ 0,02 mg/kg (in polvere e liquido) Arsenico: ≤ 0,2 mg/kg (in polvere e liquido) Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg (in polvere e liquido) Mercurio: ≤ 0,5 mg/kg (in polvere e liquido) Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 10 4 CFU/g (in polvere), ≤ 5 000 CFU/g (liquido) Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g (in polvere); ≤ 50 CFU/g (liquido); Enterobatteriacee/coliformi: assenza in 11 g (in polvere e liquido) Salmonella : negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido) Cronobacter : negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido) Endotossine: ≤ 10 EU/mg (in polvere), ≤ 10 EU/μl (liquido) Aflatossina M1: ≤ 0,025 μg/kg (in polvere e liquido) CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina Descrizione Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra/avorio ottenuta mediante un procedimento microbiologico. Purezza 2′-fucosillattosio (p/p sostanza secca): ≥ 94,0 % D-lattosio (p/p sostanza secca): ≤ 3,0 % L-fucosio (p/p sostanza secca): ≤ 3,0 % 3-fucosillattosio (p/p sostanza secca): ≤ 3,0 % Difucosillattosio (p/p sostanza secca): ≤ 2,0 % D-glucosio (p/p sostanza secca): ≤ 3,0 % D-galattosio (p/p sostanza secca): ≤ 3,0 % Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri: ≤ 0,5 % Proteine residue: ≤ 0,005 % Contaminanti Arsenico: ≤ 0,03 mg/kg Aflatossina M1: ≤ 0,025 μg/kg Etanolo: ≤ 1 000  mg/kg Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g Enterobatteriacee: assenza in 10 g Salmonella : assenza in 25 g Cronobacter spp.: assenza in 10 g Endotossine: ≤ 100 EU/g CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2102/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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