Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2136/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2136 della Commissione, del 31 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/07/2024 In vigore dal: 31/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2136 della Commissione, del 31 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2136 of 31 July 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2136 7.8.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2136 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Il prodotto è una miscela liquida di sostanze chimiche costituita in peso dagli elementi seguenti: — 63 % di tetraidro-1,1,2,3,3-pentametilindano (THPMI; CAS RN 33704-59-5); e — 34 % di esaidro-1,1,2,3,3-pentametilindano (HHPMI; CAS RN 33704-60-8); e — 3 % di 1,1,2,3,3-pentametilindano (PMI; CAS RN 1203-17-4). La miscela è ottenuta mediante idrogenazione catalitica del PMI (materiale di partenza). I prodotti formati dalla reazione chimica sono il THPMI (prodotto principale) e l’HHPMI (sottoprodotto). La miscela è destinata all’uso diretto, senza purificazione, per la produzione di ( rac )-6,7-Diidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5 H )-indanone (DPMI; CAS RN 33704-61-9 ) mediante ossidazione allilica del THPMI. 3824 99 92 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 a) del capitolo 29, nonché del testo dei codici NC 3824 , 3824 99 e 3824 99 92 . A causa dell’elevata concentrazione di HHPMI, il prodotto è una miscela che non può essere considerata un composto organico chimicamente definito presentato isolatamente consistente in una specie molecolare ai sensi della nota 1 a) del capitolo 29 (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 29, considerazioni generali, lettera A, primo comma). La miscela è pertanto esclusa dalla classificazione nel capitolo 29. La miscela deve quindi essere classificata nel codice NC 3824 99 92 come altra preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominata né compresa altrove. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2136/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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