Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2145/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 31/07/2024 In vigore dal: 31/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2145 of 31 July 2024 laying down rules for information exchange in the European Union Customs Single Window Certificate Exchange System pursuant to Regulation (EU) 2022/2399 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2145 27.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2145 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2024 che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 19, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2022/2399 istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»). Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità non doganali basato su tre componenti principali: i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono le formalità non doganali specifiche di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX). (2) Il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra i sistemi doganali nazionali e i sistemi non doganali dell'Unione. Tale scambio è generalmente avviato dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione contenente il numero di riferimento del documento di accompagnamento rilasciato dalla pertinente autorità competente partner. Affinché il sistema EU CSW-CERTEX possa compiere controlli e processi automatizzati, è necessario stabilire norme dettagliate per migliorare l'integrazione e l'allineamento delle procedure doganali e non doganali dell'Unione, in modo da consentirne un'effettuazione senza soluzione di continuità. (3) Tenuto conto delle varie decisioni amministrative delle autorità competenti partner, indicate nei documenti di accompagnamento, e dei diversi regimi doganali o della riesportazione per i quali i documenti di accompagnamento possono essere utilizzati, è opportuno includere una tabella di norme nell'allegato I del presente regolamento. Detta tabella dovrebbe essere utilizzata come uno strumento di mappatura per allineare il pertinente regime doganale o la riesportazione alla rispettiva decisione amministrativa dell'autorità competente partner e viceversa, un processo noto come trasformazione operativa dei dati. La tabella dovrebbe contenere un elenco di tutti i regimi doganali, dei possibili status e delle decisioni amministrative indicate nei documenti di accompagnamento relativi a una formalità non doganale dell'Unione di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, ad eccezione del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»). Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare il necessario scambio di dati con l'ICSMS in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione ( 2 ) al fine di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato. (4) Per razionalizzare la gestione dei dati nel processo di sdoganamento è essenziale che le autorità doganali e le autorità competenti partner abbiano la possibilità di scambiare e verificare automaticamente le informazioni necessarie per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione a seguito della presentazione di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione da parte di un operatore economico. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe garantire che i dati doganali e non doganali siano compatibili trasformandone il formato o la struttura, ove necessario, senza modificarne il contenuto. Tale processo è noto come trasformazione tecnica dei dati. È necessario stabilire norme per la mappatura dei dati compresi nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 3 ) e nell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ) e di quelli indicati all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514 ( 5 ) . (5) Dal momento che il sistema EU CSW-CERTEX non può sempre mappare direttamente i significati esatti dei dati presentati nell'ambito di una formalità non doganale dell'Unione con quelli espressi nella rispettiva formalità doganale, è opportuno creare dati specifici intesi a risolvere tali discrepanze di mappatura. Tali dati specifici non dovrebbero essere giuridicamente integrati in alcuna formalità doganale o non doganale dell'Unione, in quanto né l'operatore economico né l'autorità doganale sono tenuti a trasmetterli. È invece necessario includere tali dati nel presente regolamento per assicurare l'allineamento e la conversione senza soluzione di continuità dei dati tra i regimi doganali e la riesportazione, da un lato, e le formalità non doganali dell'Unione, dall'altro. (6) L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce i diversi tipi di scambio di informazioni e le funzionalità che il sistema EU CSW-CERTEX deve consentire. È opportuno specificare ulteriormente le funzionalità che consentono di effettuare tali tipi di scambio di informazioni. Dovrebbe essere possibile utilizzare tali funzionalità singolarmente o in combinazione tra loro, se necessario, per consentire l'espletamento completamente automatizzato delle formalità doganali e non doganali e qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che stabilisce formalità non doganali dell'Unione. (7) Una delle funzioni operative più importanti che il sistema EU CSW-CERTEX svolge per le amministrazioni doganali nazionali degli Stati membri è lo scambio automatizzato delle informazioni richieste con i sistemi non doganali dell'Unione. A tal fine il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe consentire il recupero dei documenti di accompagnamento dai sistemi non doganali dell'Unione, la mappatura dei dati inclusi in tali documenti e la trasmissione di tali dati agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se necessario, tale processo dovrebbe essere ripetuto per consentire all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di ricevere notifiche quando lo status di un documento di accompagnamento cambia in base a parametri specifici. (8) Per migliorare la precisione e l'affidabilità delle operazioni doganali e non doganali in tutta l'Unione e ridurre i rischi di frode e di falsificazione di documenti, è necessario istituire nel sistema EU CSW-CERTEX una funzionalità automatizzata intesa a verificare che le quantità dichiarate nelle dichiarazioni doganali e nelle dichiarazioni di riesportazione non superino le quantità autorizzate indicate nei documenti di accompagnamento. In caso di esito positivo delle verifiche automatizzate, i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero porre in riserva le quantità dichiarate e il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe trasmettere l'esito relativo alle quantità di merci poste in riserva agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Se dalle verifiche automatizzate emergono discrepanze, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comunicare a tali ambienti i motivi per cui non sono state effettuate riserve. Quando la riserva ha esito positivo e le merci sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe recuperare le informazioni sulle quantità svincolate o riesportate dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e trasmetterle ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, che contrassegnano la quantità riservata come consumata. Al contrario, se le merci non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe seguire la stessa procedura e i sistemi non doganali dell'Unione dovrebbero registrare tali quantità come non riservate né consumate. (9) Per garantire l'integrità e il monitoraggio efficace del processo di sdoganamento delle merci, è opportuno prevedere che, a seguito di una modifica o di un invalidamento di una dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci, lo scambio di dati tra gli ambienti nazionali dello sportello unico e i sistemi non doganali dell'Unione sulle quantità aggiornate o ritirate di merci dovrebbe avvenire tramite il sistema EU CSW-CERTEX. (10) Per garantire l'adattabilità e la reattività delle operazioni doganali in circostanze impreviste, le autorità doganali, in casi eccezionali e con piena responsabilità, dovrebbero essere in grado di disattivare le verifiche e le funzioni automatizzate svolte dal sistema EU CSW-CERTEX. Tale intervento dovrebbe consentire alle autorità doganali di dare istruzione al sistema EU CSW-CERTEX di modificare, accettare o rifiutare le quantità specifiche di merci indicate nel documento di accompagnamento. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe quindi poter trasmettere l'esito di tali interventi al rispettivo sistema non doganale dell'Unione, garantendo che tutte le modifiche siano adeguatamente documentate e comunicate. (11) La normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale può imporre alle autorità doganali di fornire informazioni aggiuntive per l'espletamento di una formalità non doganale dell'Unione ogniqualvolta un documento di accompagnamento sia menzionato in una dichiarazione doganale. Per garantire il rispetto di tale requisito, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe facilitare il reperimento di tali informazioni dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e metterle a disposizione dei sistemi non doganali dell'Unione appropriati. Questa funzionalità dovrebbe inoltre consentire alle autorità doganali di modificare o cancellare le informazioni aggiuntive trasmesse ai sistemi non doganali dell'Unione. (12) Per garantire un flusso di informazioni senza soluzione di continuità in tutti i sistemi doganali e non doganali dell'Unione, è opportuno che gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano chiedere un elenco specifico di documenti di accompagnamento ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione. Si dovrebbe pertanto prevedere una funzionalità che consenta agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane di chiedere e ricevere, tramite EU CSW-CERTEX, un elenco di documenti di accompagnamento, che rispondano se del caso a parametri specifici, e di ripetere tali richieste a determinate condizioni. (13) È necessario stabilire determinati dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX. Il regolamento (UE) 2022/2399 non pregiudica le disposizioni relative alle formalità doganali o alla normativa specifica dell'Unione diversa dalla normativa doganale di cui all'allegato dello stesso regolamento. Pertanto qualsiasi scambio di informazioni nei periodi di indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe avvenire in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e alla pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale applicabile alla specifica formalità non doganale dell'Unione. (14) A norma del regolamento (UE) 2022/2399, la Commissione deve stabilire, ove opportuno, norme specifiche per garantire la protezione dei dati personali durante lo scambio di informazioni tramite il sistema EU CSW-CERTEX. La Commissione è inoltre tenuta a stabilire le rispettive responsabilità delle autorità doganali, delle autorità competenti partner e della Commissione, che agiscono in qualità di contitolari a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, per il trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, conformemente alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 ( 7 ) e (UE) 2018/1725 ( 8 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, quando le autorità doganali, le autorità competenti partner o la Commissione agiscono da sole nel trattamento di aspetti specifici dei dati personali e assumono pertanto una responsabilità indipendente per tale trattamento, tali soggetti dovrebbero essere identificati rispettivamente come «titolari del trattamento» o «titolare del trattamento». Al fine di mantenere un allineamento operativo e una comunicazione efficaci tra i contitolari del trattamento, è opportuno che la Commissione e i coordinatori nazionali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2399, mantengano aggiornati le informazioni di contatto e i dati pertinenti per tali titolari del trattamento. (15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbero collaborare per definire le funzionalità e i requisiti tecnici di progettazione necessari per interconnettere gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e gli specifici sistemi non doganali dell'Unione in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399. Durante questo processo di collaborazione è necessario tener conto delle varie esigenze specifiche delle diverse autorità competenti partner. Inoltre, su richiesta degli Stati membri, è opportuno che la Commissione possa svolgere adeguate attività pilota che contribuiscano al buon funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX. Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per interconnettere i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri le specifiche tecniche per tale interconnessione al più tardi un anno prima delle date di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399. (16) Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme a sostegno delle esigenze e del calendario operativi per l'interconnessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX, accordando particolare attenzione agli sviluppi informatici richiesti agli Stati membri prima di interconnettere i rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Inoltre, considerando che l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è un ambiente integrato e che EU CSW-CERTEX ne costituisce l'elemento centrale collegando i sistemi non doganali dell'Unione con i sistemi doganali nazionali, la Commissione dovrebbe garantire che ogni sistema interconnesso con EU CSW-CERTEX funzioni come previsto e che l'interconnessione sia pienamente operativa. (17) Poiché il sistema EU CSW-CERTEX è operativo dal 2017 e le specifiche tecniche sono già disponibili per le formalità e i sistemi non doganali dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, la norma sulla disponibilità delle specifiche tecniche dovrebbe applicarsi unicamente alle nuove formalità e ai nuovi sistemi non doganali dell'Unione e solo a decorrere da due anni dalle date indicate in tale allegato. (18) I conferimenti di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2399 sono legati in modo strutturale e sostanziale, in quanto consentono rispettivamente di stabilire le responsabilità dei contitolari del trattamento dei dati personali nel sistema EU CSW-CERTEX, le norme per lo scambio di informazioni tramite il sistema EU CSW-CERTEX, compresi i dati personali, e un programma di lavoro volto a garantire l'interoperabilità tra i sistemi non doganali dell'Unione e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane entro le date specificate nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399. Dato il loro allineamento strutturale e sostanziale, è opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, combinare tali conferimenti di potere in un unico atto legislativo, eliminando in tal modo le ridondanze, razionalizzando il quadro giuridico e garantendo un approccio unificato alle operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema EU CSW-CERTEX. (19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 31 maggio 2024. (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I FUNZIONALITÀ TECNICHE DEL SISTEMA EU CSW-CERTEX Articolo 1 Individuazione delle procedure in ambito doganale e non doganale 1.   Il sistema EU CSW-CERTEX effettua una trasformazione operativa dei dati abbinando i regimi doganali pertinenti e la riesportazione con la rispettiva decisione amministrativa o il rispettivo status indicati nei documenti di accompagnamento per una formalità non doganale dell'Unione, o viceversa, compresa la determinazione dell'applicabilità della gestione delle quantità, conformemente alle tabelle di norme di cui all'allegato I del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di dati ai fini della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248. Articolo 2 Mappatura dei dati tra i sistemi doganali e non doganali dell'Unione Il sistema EU CSW-CERTEX abbina i dati identificati conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/2514 a quelli specificati nel regolamento (UE) n. 952/2013 ed effettua una trasformazione tecnica di tali dati conformemente alle tabelle di mappatura dei dati di cui all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Dati con procedure di mappatura indiretta I dati nell'ambito delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/2514 che non possono essere abbinati direttamente ai dati relativi a formalità doganali sono mappati utilizzando un dato specifico designato come «dato EU SWE-C». Articolo 4 Uso delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX Le funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX di cui al presente capo operano singolarmente o in combinazione tra loro per lo scambio e il trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2399. Articolo 5 Funzionalità di verifica della disponibilità 1.   Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento, il sistema EU CSW-CERTEX: a) verifica che il documento di accompagnamento sia disponibile e lo recupera dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione; b) trasforma i dati inclusi in tale documento di accompagnamento conformemente agli articoli 1, 2 e 3; c) trasmette i dati, insieme al documento di accompagnamento originale, ove richiesto, all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane in cui è stata presentata la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione. 2.   Se lo status di un documento di accompagnamento cambia in modo tale da incidere sull'individuazione delle procedure a norma dell'articolo 1, il sistema EU CSW-CERTEX esegue le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo automatizzato. Articolo 6 Gestione automatizzata della quantità 1.   Se in una dichiarazione doganale o in una dichiarazione di riesportazione è fatto riferimento a un documento di accompagnamento e tale dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, con applicazione di una gestione della quantità conforme all'allegato I del presente regolamento, il sistema EU CSW-CERTEX: a) esegue le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); b) trasmette una verifica dai sistemi non doganali dell'Unione agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane confermando che le quantità specifiche di merci dichiarate nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione non superano quelle indicate nel documento di accompagnamento. 2.   Se le verifiche di cui al paragrafo 1 hanno esito positivo, il sistema EU CSW-CERTEX comunica l'esito relativo alla riserva delle quantità e il contenuto del documento di accompagnamento agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. 3.   Se le merci per le quali è stata posta in riserva una quantità a norma del paragrafo 2 sono svincolate o riesportate, il sistema EU CSW-CERTEX recupera dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane le informazioni sulla quantità svincolata o riesportata e trasmette tali informazioni ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, nei quali tali quantità sono considerate consumate. 4.   Se le merci per le quali è stata posta in riserva una quantità a norma del paragrafo 2 non sono svincolate, il sistema EU CSW-CERTEX recupera dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane le informazioni sulle quantità non svincolate e trasmette tali informazioni ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione, nei quali tali quantità non sono considerate né riservate né consumate. 5.   Se le verifiche di cui al paragrafo 1 non hanno esito positivo, il sistema EU CSW-CERTEX comunica all'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane il motivo del mancato inserimento di una riserva. Articolo 7 Modifica o invalidamento a posteriori della dichiarazione doganale Se una dichiarazione doganale è modificata in conformità dell'articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013 o invalidata in conformità dell'articolo 174 di tale regolamento e nella dichiarazione doganale è fatto riferimento a un documento di accompagnamento a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, il sistema EU CSW-CERTEX riceve le informazioni sulla modifica o sull'invalidamento dai rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e le trasmette ai rispettivi sistemi non doganali dell'Unione per aggiornare o ritirare la quantità di merci consumate. Il riscontro sulle quantità aggiornate o ritirate è ritrasmesso agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane. Articolo 8 Gestione manuale delle quantità 1.   In deroga all'articolo 6, le autorità doganali possono, sotto la loro piena responsabilità e in circostanze eccezionali, dare istruzioni al sistema EU CSW-CERTEX di omettere le verifiche automatizzate di cui al paragrafo 1 di tale articolo e di modificare, accettare o rifiutare, a seconda del caso, le quantità specifiche di merci descritte nei documenti di accompagnamento. 2.   Il sistema EU CSW-CERTEX trasmette l'esito delle azioni di cui al paragrafo 1 al rispettivo sistema non doganale dell'Unione. Articolo 9 Funzionalità di accesso alle registrazioni 1.   Se la normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale impone alle autorità doganali di fornire informazioni aggiuntive per l'espletamento di una formalità non doganale dell'Unione e in una dichiarazione doganale è fatto riferimento a un documento di accompagnamento per tale formalità non doganale dell'Unione, il sistema EU CSW-CERTEX facilita il reperimento di tali informazioni aggiuntive dal rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e le mette a disposizione del pertinente sistema non doganale dell'Unione. 2.   La funzionalità di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata dalle autorità doganali per modificare o cancellare le informazioni aggiuntive trasmesse al sistema non doganale dell'Unione tramite il sistema EU CSW-CERTEX. Articolo 10 Richiesta di un elenco di documenti di accompagnamento 1.   Se un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane chiede un elenco specifico di documenti di accompagnamento o di dati ivi contenuti, il sistema EU CSW-CERTEX recupera tali documenti di accompagnamento o dati dal rispettivo sistema non doganale dell'Unione e li mette a disposizione dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane, come richiesto. 2.   Se un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane chiede periodicamente un elenco specifico di documenti di accompagnamento o di dati ivi contenuti, esso specifica il periodo per il quale è presentata tale richiesta. In tal caso il sistema EU CSW-CERTEX recupera tali documenti di accompagnamento o dati dal sistema non doganale dell'Unione e li mette a disposizione dell'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane, in conformità alla richiesta e per il periodo indicato. Articolo 11 Indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX e dispositivi di emergenza 1.   La Commissione informa immediatamente e senza indugio le autorità doganali e le autorità competenti partner di quanto segue: a) l'eventuale indisponibilità programmata del sistema EU CSW-CERTEX o delle sue funzionalità; b) l'indisponibilità del sistema EU CSW-CERTEX o di una delle sue funzionalità a causa di un guasto temporaneo. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo scambio di formalità doganali e formalità non doganali dell'Unione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner avviene conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale. CAPO II PROTEZIONE DEI DATI Articolo 12 Trattamento dei dati personali nell'ambito della contitolarità del trattamento 1.   Le seguenti attività di trattamento dei dati svolte dal sistema EU CSW-CERTEX rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento tra la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679: a) la ricezione di dati personali provenienti dagli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e dai sistemi non doganali dell'Unione; b) la trasformazione operativa e tecnica di dati personali a norma degli articoli 1, 2 e 3; c) la trasmissione di dati personali trasformati agli ambienti nazionali dello sportello unico per i sistemi doganali o non doganali dell'Unione. 2.   Nel trattare i dati personali i contitolari del trattamento si conformano ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Articolo 13 Trattamento dei dati personali al di fuori della contitolarità del trattamento 1.   La Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito delle seguenti attività: a) manutenzione del sistema e interventi di manutenzione urgente; b) trasformazione operativa e tecnica dei dati personali in conformità della normativa doganale e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, fatta salva la trasformazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b). 2.   Ciascuna autorità doganale è considerata responsabile del trattamento dei dati personali necessari per adottare decisioni sulle formalità doganali in conformità della normativa doganale. 3.   Le autorità competenti partner sono considerate ciascuna titolare del trattamento dei dati personali necessari per espletare le formalità non doganali dell'Unione in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale applicabile alla specifica formalità non doganale dell'Unione. Articolo 14 Responsabilità specifiche della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner 1.   La Commissione ha le seguenti responsabilità: a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo del sistema EU CSW-CERTEX in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2399; b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali; c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati; e) assistere le autorità doganali e le autorità competenti partner nel rispondere alle richieste degli interessati, ove necessario. 2.   Le autorità doganali hanno le seguenti responsabilità: a) garantire la tutela della vita privata fin dalla progettazione e la tutela della vita privata per impostazione predefinita nello sviluppo dell'interconnessione tra il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2022/2399; b) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali); c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) cooperare con le autorità di controllo nazionali nello svolgimento dei loro compiti; e) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati; f) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità competenti partner e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento. 3.   Ciascuna autorità competente partner ha le seguenti responsabilità: a) stilare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i destinatari dei dati personali (negli Stati membri, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali); b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) designare un punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati; d) rispondere alle richieste degli interessati quando tali richieste sono loro rivolte e cooperare con le autorità doganali e con la Commissione, ove necessario, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del presente regolamento. Articolo 15 Sicurezza del trattamento 1.   La Commissione, previa consultazione delle autorità doganali e delle autorità competenti partner, attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Le autorità doganali e le autorità competenti partner attuano misure organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento. 3.   Le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono intese a: a) garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza, la disponibilità e la continuità dei dati personali trattati, in conformità della legislazione pertinente; b) proteggere i dati personali in loro possesso da trattamenti, perdite, usi, divulgazioni o accessi non autorizzati o illeciti; c) limitare la divulgazione dei dati personali o l'accesso agli stessi ai destinatari previsti in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale pertinente per le specifiche formalità non doganali dell'Unione. 4.   I contitolari del trattamento si notificano reciprocamente e si prestano assistenza in caso di incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali. Tali notifiche hanno luogo entro 48 ore dal momento in cui uno dei contitolari del trattamento viene a conoscenza dell'incidente di sicurezza. 5.   In caso di violazione dei dati personali la Commissione notifica il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725. 6.   I contitolari del trattamento si notificano comunque reciprocamente: a) eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX; b) eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento. Articolo 16 Responsabilità dei contitolari del trattamento nei confronti degli interessati 1.   In conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, le autorità competenti partner e le autorità doganali provvedono affinché gli interessati siano debitamente informati delle operazioni di trattamento effettuate nel quadro del presente regolamento e aggiornano di conseguenza la dichiarazione sulla protezione dei dati dei loro sistemi. 2.   Le autorità doganali e le autorità competenti partner provvedono affinché qualsiasi informazione e comunicazione agli interessati in merito ai loro diritti sia fornita in modo trasparente. La Commissione provvede affinché le autorità doganali e le autorità competenti partner dispongano delle informazioni richieste per fornire successivamente tali informazioni e comunicazioni agli interessati. 3.   La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner facilitano l'esercizio dei diritti degli interessati. 4.   La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner trattano le richieste degli interessati e cooperano senza indebito ritardo per trattarle e si prestano reciprocamente un'assistenza rapida ed efficiente. 5.   Se un contitolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nella sua responsabilità ai sensi dell'articolo 12, trasmette tale richiesta al contitolare del trattamento responsabile tempestivamente e al più tardi entro tre giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. La Commissione presta assistenza per individuare il contitolare del trattamento responsabile. 6.   Se un interessato chiede l'accesso ai dati personali e i dati personali sono trattati dal sistema EU CSW-CERTEX, il contitolare del trattamento al quale è rivolta la richiesta consulta gli altri contitolari del trattamento prima di trattare la richiesta. 7.   Se un contitolare del trattamento decide di limitare i diritti degli interessati per attività di trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della contitolarità del trattamento e riguardano dati personali che possono essere scambiati a norma del presente regolamento, ne informa senza indebito ritardo gli altri contitolari del trattamento. 8.   In conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento responsabile di una violazione dei dati personali notifica agli interessati se la violazione dei dati personali può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento responsabile informa gli altri titolari in merito a tale notifica. Articolo 17 Accesso ai dati personali da parte della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner Fatte salve le norme specifiche per l'accesso ai dati personali o per la determinazione dei loro destinatari in conformità della normativa doganale o della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale, l'accesso ai dati personali trattati nel sistema EU CSW-CERTEX è consentito unicamente al personale autorizzato della Commissione, alle autorità doganali e alle autorità competenti partner ai fini della gestione e del funzionamento del sistema EU CSW-CERTEX. Articolo 18 Ricorso a responsabili del trattamento dei dati 1.   Un contitolare del trattamento informa gli altri contitolari del trattamento prima di incaricare uno o più responsabili del trattamento dei dati di effettuare trattamenti per suo conto. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 ha luogo al più tardi cinque giorni lavorativi prima della conclusione dell'accordo di trattamento con un responsabile del trattamento dei dati. Articolo 19 Ruolo dei coordinatori nazionali in materia di protezione dei dati 1.   I coordinatori nazionali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2399 e la Commissione provvedono affinché i dati di contatto dei contitolari del trattamento, unitamente a qualsiasi altra informazione pertinente di cui al presente capo, siano tenuti aggiornati e condivisi tra i contitolari del trattamento. 2.   La Commissione mette a disposizione dei contitolari del trattamento le informazioni di cui al paragrafo 1. CAPO III PROGRAMMA DI LAVORO Articolo 20 Progettazione delle funzionalità, specifiche tecniche e attività pilota 1.   La Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner collaborano alla progettazione tecnica delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX. 2.   Al più tardi un anno prima delle date di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 la Commissione mette a disposizione degli Stati membri le specifiche tecniche per l'interconnessione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX e i sistemi non doganali dell'Unione specifici in conformità dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento. 3.   Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può svolgere attività pilota che contribuiscono al funzionamento e alla progettazione delle funzionalità del sistema EU CSW-CERTEX in vista del suo potenziamento e della sua preparazione all'interconnessione con i nuovi sistemi non doganali dell'Unione e a scambiare i dati necessari per espletare le nuove formalità non doganali dell'Unione. Articolo 21 Notifica preventiva all'avvio dell'interconnessione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione con almeno un mese di anticipo la loro intenzione di: a) interconnettere il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX; b) aggiornare l'interconnessione del rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane con il sistema EU CSW-CERTEX. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione assiste gli Stati membri, anche garantendo che le necessarie attività tecniche e operative siano svolte nel sistema EU CSW-CERTEX o nei pertinenti sistemi non doganali dell'Unione. 3.   Una volta effettuata l'interconnessione, la Commissione autorizza uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il rispettivo ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la notifica di cui al paragrafo 1 tenga conto del tempo necessario affinché gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possano interconnettersi con successo con il sistema EU CSW-CERTEX. 5.   In deroga al paragrafo 3, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a utilizzare il sistema EU CSW-CERTEX per scambiare informazioni con il proprio ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane se l'interconnessione è funzionale ma non completata. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . L'articolo 20, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 3 marzo 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia ( GU L 453 del 17.12.2021, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane ( GU L, 2024/2104, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ALLEGATO I TABELLE DELLE NORME Informazioni generali Le tabelle delle norme che seguono specificano i regimi doganali, la riesportazione e i tipi di dichiarazione nell'ambito dei quali una formalità non doganale dell'Unione dovrebbe essere verificata, nonché i casi in cui dovrebbe essere effettuata, se del caso, la gestione delle quantità. Le tabelle indicano inoltre la decisione amministrativa o lo status accettabili associati a una formalità non doganale dell'Unione per specifici regimi doganali, la riesportazione e i tipi dichiarazione. La colonna «doganale» della tabella indica i regimi doganali e la riesportazione utilizzando i seguenti codici in grassetto : 01 : Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE ( 1 ) o della direttiva (UE) 2020/262 ( 2 ) e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano. 02 : Libera circolazione delle merci ai fini dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo. 07: Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate. 10: Esportazione definitiva. 11: Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo. 21: Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22. 22: Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23. 23: Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali. 31: Riesportazione. 40: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci. 41: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). 42: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa. 43: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo. 44: Uso finale. 45: Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. 46: Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono. 48: Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose. 51: Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo. 53: Vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea. 61: Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci. 63: Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro e, eventualmente, con sospensione d'accisa. 68: Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. 71: Vincolo delle merci al regime di deposito doganale. 76: Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 237, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . 77: Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 3 e 27, del regolamento (UE) n. 952/2013) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione. T: Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ) . T1: Merci vincolate al regime di transito unionale esterno. T2: Merci vincolate al regime di transito unionale interno a norma dell'articolo 227 del regolamento (UE) n. 952/2013, tranne se si applica l'articolo 293, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. T2F: Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 5 ) . T2SM: Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE—San Marino ( 6 ) . TIR: Merci vincolate al regime TIR (Transports Internationaux Routiers). Parte A dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali obbligatori dell'Unione 1. Documento sanitario comune di entrata (DSCE) — Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) Regimi doganali applicabili per la verifica del DSCE 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità del DSCE 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 63, 68 Decisione amministrativa o status della formalità non—doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Tipo di DSCE Status Decisione amministrativa Misura DSCE—A Autorizzazione per il transito Idoneità per il transito 71, T, T1, TIR Autorizzazione al successivo trasporto Idoneità per il successivo trasporto verso T, T1, TIR Convalidato Idoneità per il mercato interno Nessuna destinazione controllata 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Uso locale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Macello 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Stabilimento confinato 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Quarantena 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Idoneità per il controllo 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Respinto Non idoneità Rispedizione 71, T, T1, TIR Macellazione 51, 71, T, T1, TIR Eutanasia 51, 71, T, T1, TIR Distruzione 51, 71, T, T1, TIR DSCE—P Autorizzazione per il trasbordo Idoneità per il trasbordo fino a T, T1, TIR Autorizzazione per il transito 71, T, T1, TIR Convalidato Idoneità per il mercato interno Consumo umano 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Campione commerciale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Uso locale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Alimentazione animale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Uso farmaceutico 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Uso tecnico 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Altro 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Trasformazione supplementare 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Idoneità per il controllo Controllo dell'entrata 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Controllo della reintroduzione 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Idoneità per le merci non conformi Deposito doganale riconosciuto per tale scopo 71, T, T1, TIR Zona franca 71, T, T1, TIR Nave 71, T, T1, TIR Respinto Non idoneità Rispedizione 71, T, T1, TIR Distruzione 51, 71, T, T1, TIR Trattamento speciale 51, 71, T, T1, TIR Uso per altri scopi 51, 71, T, T1, TIR DSCE—PP Autorizzazione per il trasbordo Idoneità per il trasbordo fino a 71, T, T1, TIR Autorizzazione per il trasferimento verso Idoneità per il trasferimento verso 71, T, T1, TIR Autorizzazione al successivo trasporto Idoneità per il successivo trasporto verso 71, T, T1, TIR Autorizzazione per il transito Idoneità per il transito verso 71, T, T1, TIR Convalidato Idoneità per il mercato interno 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Idoneità per l'importazione privata 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Respinto Non idoneità Trattamento adeguato 51, 71, T, T1, TIR Trasformazione industriale 51, 71, T, T1, TIR Quarantena imposta 71, T, T1, TIR Rispedizione 71, T, T1, TIR Ingresso negato 71, T, T1, TIR Distruzione 51, 71, T, T1, TIR Altro 51, 71, T, T1, TIR DSCE—D Autorizzazione per il trasferimento verso Idoneità per il trasferimento verso 71, T, T1, TIR Autorizzazione al successivo trasporto Idoneità per il successivo trasporto verso 71, T, T1, TIR Convalidato Idoneità per il mercato interno Consumo umano 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Alimentazione animale 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Altro 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Respinto Non idoneità Distruzione 51, 71, T, T1, TIR Rispedizione 71, T, T1, TIR Trattamento speciale 51, 71, T, T1, TIR Uso per altri scopi 51, 71, T, T1, TIR 2. Certificato di ispezione (COI) — Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) Regimi doganali applicabili per la verifica del COI 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità del COI 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status del COI Decisione amministrativa COI (riquadro 23 vuoto — nessun regime precedente) Da immettere in libera pratica come prodotto biologico 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico Non può essere immesso in libera pratica Base per estratto Esaurito Dichiarazione del primo destinatario firmata/Dichiarazione del destinatario firmata COI (il riquadro 23 è contrassegnato come perfezionamento attivo — il regime precedente 51 (perfezionamento attivo) è obbligatorio) Da immettere in libera pratica come prodotto biologico 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico Non può essere immesso in libera pratica Base per estratto Esaurito Dichiarazione del primo destinatario firmata/Dichiarazione del destinatario firmata COI (il riquadro 23 è contrassegnato come deposito doganale — il regime precedente 71 (deposito doganale) è obbligatorio) Da immettere in libera pratica come prodotto biologico 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61*, 63*, 68* Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico Non può essere immesso in libera pratica Base per estratto Esaurito Dichiarazione del primo destinatario firmata/Dichiarazione del destinatario firmata * Il COI è richiesto solo per i prodotti che sono stati coltivati o trasformati in paesi terzi; il COI corrispondente deve essere stato emesso da un organismo di controllo o da un'autorità di controllo nel paese terzo in cui ha avuto luogo l'ultima operazione (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (EU) 2021/2306 della Commissione ( 9 ) ). 3. Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) — Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) Regimi doganali applicabili per la verifica di ODS 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di ODS 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Valido 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Rilasciato (prima che la licenza diventi valida) Scaduto (dopo il periodo di validità della licenza) Se la riserva di quantità di cui all'articolo 6 del presente regolamento è stata effettuata quando lo status della licenza era «valido», possono essere espletate le procedure doganali indicate per lo status «valido». Non valido Sospeso Chiuso Regimi doganali applicabili per la verifica di ODS 10, 11, 21, 22, 23, 31 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di ODS 10, 11, 21, 22, 23, 31 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Valido 10, 11, 21, 22, 23, 31 Rilasciato (prima che la licenza diventi valida) Scaduto (dopo il periodo di validità della licenza) Se la riserva di quantità di cui all'articolo di cui all'articolo 6 del presente regolamento è stata effettuata quando lo status della licenza era «valido», possono essere espletate le procedure doganali indicate per lo status «valido». Non valido Sospeso Chiuso 4. Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) — Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) Regimi doganali applicabili per la verifica di F—gas 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di F—gas 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Valido 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Entro il limite 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Informazioni EU CSW—CERTEX ricevute 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Limite superato Sospeso Non valido Regimi doganali applicabili per la verifica di F—gas 10, 11, 21, 22, 23, 31 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità di F—gas 10, 21, 22, 23 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Valido 10, 11, 21, 22, 23, 31 Entro il limite 10, 11, 21, 22, 23, 31 Informazioni EU CSW—CERTEX ricevute 10, 11, 21, 22, 23, 31 Limite superato Sospeso Non valido 5. Importazione di beni culturali (ICG) — Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) Regimi doganali applicabili per la verifica della licenza di importazione per i beni culturali 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della licenza di importazione per i beni culturali 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status nella licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Progetto Cancellato Presentato per decisione Respinto su condizione Valido 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71 Parzialmente respinto Respinto Revocato Ritirato Scaduto Regimi doganali applicabili per la verifica della dichiarazione dell'importatore per i beni culturali 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della dichiarazione dell'importatore per i beni culturali 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status nella dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Progetto Cancellato Valido 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71 Sostituito Scaduto Regimi doganali applicabili per la verifica della descrizione generale dei beni culturali 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della descrizione generale dei beni culturali 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status nella descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Progetto Cancellato Valido 01, 07, 40, 42, 43, 51, 53, 71 6. Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) — Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) Regimi doganali applicabili per la verifica del CBAM 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status nel CBAM Attivo 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 Revocato PARTE B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali volontari dell'Unione nei casi in cui l'uso del sistema EU CSW—CERTEX sia previsto dalla normativa dell’Unione 1. Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) — Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio ( 14 ) Regimi doganali applicabili per la verifica del FLEGT 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità del FLEGT 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Approvato 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68 2. Prodotti a duplice uso (DuES) — Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) Regimi doganali applicabili per la verifica dei DuES 10, 11, 21, 22, 23, 31 Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità dei DuES 10, 11, 21, 22, 23, 31 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status di esportazione dei DuES Valido 10, 11, 21, 22, 23, 31 Annullato Esaurito Scaduto Sospeso Revocato Regimi doganali applicabili per la verifica dei DuES T1, T2, T2F, T2SM, T, TIR Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità dei DuES T1, T2, T2F, T2SM, T, TIR Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Status di transito dei DuES Valido T1, T2, T2F, T2SM, T, TIR Annullato Esaurito Scaduto Sospeso Revocato 3. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) — Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ( 16 ) Regimi doganali applicabili per la verifica della CITES 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Approvato 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Respinto Inesistente In corso Ritirato 4. Conformità dei prodotti (Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato) — Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) Gli scambi sono effettuati conformemente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione ( 18 ) . 5. Notifica di arrivo (NOA) — Regolamento delegato (UE) 2024/2104 ( 19 ) ; Regimi doganali applicabili per la verifica della NOA 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Regimi doganali applicabili per la gestione delle quantità della NOA 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 63, 68 Decisione amministrativa o status della formalità non doganale dell'Unione Regime doganale/Tipo di dichiarazione Tipo Status Decisione amministrativa Misura NOA Autorizzazione per il trasferimento verso Idoneità per il trasferimento verso 71, T, T1, TIR Autorizzazione al successivo trasporto Idoneità per il successivo trasporto verso 71, T, T1, TIR Autorizzazione per il transito Idoneità per il transito verso 71, T, T1, TIR Convalidato Idoneità per il mercato interno 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68, 71, T, T1, TIR Idoneità per le merci non conformi 51, 53, 71, T, T1, TIR Respinto Non idoneità 51 ( *1 ) , 71, T, T1, TIR ( 1 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ( 6 ) Decisione n. 4/92 del Comitato di cooperazione CEE—San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione delle merci verso la Repubblica di San Marino ( GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/104/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj ). ( 9 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione ( GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 ( GU L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ( GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj ). ( 12 ) Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali ( GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj ). ( 13 ) Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj ). ( 14 ) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ( GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj ). ( 15 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ( GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj ). ( 16 ) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj ). ( 17 ) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 , ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj ). ( 18 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che specifica i particolari dell'interfaccia elettronica tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato, e i dati che devono essere trasmessi mediante tale interfaccia ( GU L 453 del 17.12.2021, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2248/oj ). ( 19 ) Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione ( GU L, 2024/2104, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2104/oj ). ( *1 ) Non applicabile alle partite rinviate al di fuori dell'Unione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625. ALLEGATO II MAPPATURA DEI DATI Informazioni generali Il presente allegato fornisce una mappatura completa dei dati tra i settori doganale e non doganale, facilitando l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione disciplinate dal regolamento (UE) 2022/2399. Le tabelle dell'allegato sono strutturate in modo da indicare chiaramente la corrispondenza tra i dati. Nello specifico, la colonna di sinistra presenta i dati prescritti dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e la colonna di destra presenta i dati corrispondenti nella normativa doganale dell'Unione, in particolare quelli elencati nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La mappatura è effettuata per aiutare le autorità doganali nell'esecuzione della verifica automatizzata delle formalità non doganali dell'Unione a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2022/2399. Quando non vi è correlazione tra i dati doganali elencati nella colonna di destra e gli specifici dati non doganali dell'Unione elencati nella colonna di sinistra, le caselle della colonna di destra sono contrassegnate con trattini. Se la mappatura dei dati è indiretta, le tabelle si riferiscono a un dato specifico contrassegnato come «Ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane» («dato UE SWE—C»). Il presente allegato fornisce la mappatura di serie complete di dati per le formalità non doganali dell'Unione. Tuttavia le informazioni effettivamente scambiate tra i sistemi possono riguardare solo sottoinsiemi di tali dati. Inoltre qualsiasi dato presente in una determinata formalità non doganale o in una dichiarazione doganale può essere scambiato, indipendentemente dal fatto che sia mappato o scambiato nel suo formato originale. La portata degli scambi di dati tra i sistemi è definita nelle specifiche funzionali e tecniche di EU CSW—CERTEX per la rispettiva versione. PARTE A dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali obbligatori dell'Unione 1. Documento sanitario comune di entrata (DSCE) DSCE—A, DSCE—P, DSCE—PP, DSCE—D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 1 ) Allegato II, Parte 1 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Certificato Parte Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria TUTTI I PARTE I — DESCRIZIONE DELLA PARTITA TUTTI I 1 Speditore/Esportatore — — TUTTI I 1 Nome — — TUTTI I 1 Indirizzo — — TUTTI I 1 Codice ISO del paese — — TUTTI I 1 Paese — — TUTTI I 2 Riferimento DSCE 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito) TUTTI I 3 Riferimento locale — — TUTTI I 4 Posto di controllo frontaliero/punto di controllo/unità di controllo — — TUTTI I 5 Codice del posto di controllo frontaliero/del punto di controllo/dell'unità di controllo — — TUTTI I 6 Destinatario/Importatore — — TUTTI I 6 Nome — — TUTTI I 6 Indirizzo — — TUTTI I 6 Codice ISO del paese — — TUTTI I 6 Paese — — TUTTI I 7 Luogo di destinazione — — TUTTI I 7 N. di registrazione/di riconoscimento — — TUTTI I 7 Nome — — TUTTI I 7 Indirizzo — — TUTTI I 7 Codice ISO del paese — — TUTTI I 7 Paese — — TUTTI I 8 Operatore responsabile della partita — — TUTTI I 8 Nome — — TUTTI I 8 Indirizzo — — TUTTI I 8 Codice ISO del paese — — TUTTI I 8 Paese — — TUTTI I 9 Documenti di accompagnamento — — TUTTI I 9 Tipo — — TUTTI I 9 Codice — — TUTTI I 9 Paese — — TUTTI I 9 Data di rilascio — — TUTTI I 9 Riferimenti del documento commerciale — — TUTTI I 10 Notifica preventiva — — TUTTI I 11 Paese di origine — — TUTTI I 11 Codice ISO del paese — — TUTTI I 11 Paese — — TUTTI I 12 Regione di origine — — TUTTI I 12 Codice — — TUTTI I 13 Mezzo di trasporto — — TUTTI I 13 Aereo 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito) TUTTI I 13 Nave 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito) TUTTI I 13 Ferrovia 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito) TUTTI I 13 Veicolo stradale 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito) TUTTI I 13 Identificazione — — P/D/PP I 14 Paese di spedizione — — P/D/PP I 14 Codice ISO del paese — — P/D/PP I 14 Paese — — TUTTI I 15 Stabilimenti di origine — — TUTTI I 15 Nome — — TUTTI I 15 N. di registrazione/di riconoscimento — — TUTTI I 15 Indirizzo — — TUTTI I 15 Paese — — TUTTI I 15 Codice ISO del paese — — P/D I 16 Condizioni di trasporto — — P/D I 16 Ambiente — — P/D I 16 Refrigerato — — P/D I 16 Congelato — — TUTTI I 17 Numero del contenitore/numero del sigillo — — TUTTI I 17 N. del container 19 07 063 000 Numero di identificazione del materiale di trasporto/container (per l'importazione e il transito) TUTTI I 17 N. del sigillo 19 10 015 000 Sigillo/Identificativo (per l'importazione e il transito) TUTTI I 17 Sigillo ufficiale — — A/P/D I 18 Certificato come o per — — A I 18 Riproduzione/produzione — — A I 18 Ingrasso — — A I 18 Macello — — A I 18 Stabilimenti confinati — — A I 18 Quarantena — — A I 18 Cani/gatti/furetti — — A I 18 Equidi registrati — — A I 18 Mostre — — A I 18 Circo itinerante/esibizione di animali — — A I 18 Animali acquatici ornamentali — — A I 18 Ripopolamento — — A I 18 Stabulazione — — A/P/D I 18 Altro — — P/D I 18 Consumo umano — — P/D I 18 Alimentazione animale — — P I 18 Uso farmaceutico — — P I 18 Uso tecnico — — P I 18 Campione commerciale — — P I 18 Trasformazione supplementare — — D I 18 Consumo umano dopo ulteriore trattamento — — D I 18 Campione — — D I 18 Articolo da esposizione — — P I 19 Conformità delle merci — — P I 19 Conformi — — P I 19 Non conformi — — D I 20 Per il trasferimento verso — — P/PP I 20 Per il trasbordo/trasferimento verso — — A I 20 Per il proseguimento del viaggio verso — — D/PP I 21 Per il successivo trasporto verso — — A/P/PP I 22 Per il transito verso — — TUTTI I — Dati relativi alla destinazione controllata per le caselle I.20 — I.22 — — TUTTI I 23 Per il mercato interno — — P I 24 Per le merci non conformi — — P I 24 Deposito doganale riconosciuto per tale scopo — — P I 24 Zona franca — — P I 24 Nave — — A/P/PP I 25 Per la reintroduzione — — A I 26 Per l'ammissione temporanea — — A I 26 Punto di uscita — — A I 26 Data di uscita — — TUTTI I 27 Mezzo di trasporto in uscita dal posto di controllo frontaliero/magazzinaggio — — TUTTI I 27 Aereo — — TUTTI I 27 Nave — — TUTTI I 27 Treno — — TUTTI I 27 Veicolo stradale — — TUTTI I 27 Identificazione — — A I 28 Trasportatore — — A I 28 Nome — — A I 28 Numero di registrazione/riconoscimento — — A I 28 Indirizzo — — A I 28 Paese — — TUTTI I 29 Data di partenza — — TUTTI I 29 Data — — TUTTI I 29 Ora — — A I 30 Giornale di viaggio — — TUTTI I 31 Descrizione della partita — — TUTTI I 31 Codice NC 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione e il transito) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione e il transito) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione e il transito) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) D I 31 Codice TARIC 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) A/PP/P I 31 Specie — — A I 31 Numero identificativo individuale — — A I 31 Numero di passaporto — — P I 31 Numero del lotto — — TUTTI I 31 Codice EPPO — — TUTTI I 31 Tipo di prodotto — — TUTTI I 31 Quantità — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) TUTTI I 31 Conteggio dei colli — — TUTTI I 31 Tipo di colli — — TUTTI I 31 Numero di colli — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) TUTTI I 31 Peso netto (kg) — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) A/PP I 31 Autorizzazione IAS — — P I 31 Consumatore finale — — TUTTI I 32 Numero totale di colli — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) TUTTI I 33 Quantità totale — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) TUTTI I 34 Peso netto/peso lordo totale (kg) — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) TUTTI I 35 Dichiarazione Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, dalla rispedizione delle partite, dall'assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall'eutanasia ed eliminazione, ove necessario. Firma (il firmatario si impegna ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito cui è stato negato l'ingresso in un paese terzo). — — TUTTI I 35 Data della dichiarazione — — TUTTI I 35 Nome del firmatario — — TUTTI I 35 Firma — — TUTTI II PARTE II — CONTROLLI TUTTI II 1 DSCE precedente — — TUTTI II 2 Riferimento DSCE — — TUTTI II 3 Controllo documentale — — TUTTI II 3 Requisiti UE — — TUTTI II 3 Soddisfacente — — TUTTI II 3 Non soddisfacente — — A/P II 3 Requisiti nazionali A/P II 3 Soddisfacente A/P II 3 Non soddisfacente TUTTI II 4 Controllo di identità — — TUTTI II 4 Sì — — TUTTI II 4 No — — TUTTI II 4 Soddisfacente — — TUTTI II 4 Non soddisfacente — — TUTTI II 5 Controllo fisico — — TUTTI II 5 Sì — — TUTTI II 5 No — — A II 5 Numero totale di animali controllati — — P/PP II 5 Controlli ridotti — — TUTTI II 5 Soddisfacente — — TUTTI II 5 Non soddisfacente — — P/PP II 5 Altri — — TUTTI II 6 Prove di laboratorio — — TUTTI II 6 Sì — — TUTTI II 6 No — — TUTTI II 6 Prova — — TUTTI II 6 Sospetto — — TUTTI II 6 Casuale — — TUTTI II 6 Misure di emergenza — — PP II 6 Campionamento per rilevare un'infezione latente — — P II 6 Controlli intensificati — — P II 6 Richiesto — — D II 6 Temporaneo incremento dei controlli — — TUTTI II 6 Risultato della prova — — TUTTI II 6 In attesa — — TUTTI II 6 Soddisfacente — — TUTTI II 6 Non soddisfacente — — A II 7 Controllo del benessere degli animali — — A II 7 Sì — — A II 7 No — — A II 7 Soddisfacente — — A II 7 Non soddisfacente — — A II 8 Impatto del trasporto sugli animali — — A II 8 Numero di animali morti — — A II 8 Stima — — A II 8 Numero di animali non idonei — — A II 8 Stima — — A II 8 Nascite o aborti — — TUTTI II Idoneità per (dalla casella II.9 alla II.16) — — P/PP II 9 Idoneità per il trasbordo fino a — — PP/D II 9 Idoneità per il trasferimento verso — — A II 9 Idoneità per il successivo trasporto verso — — D/PP II 10 Idoneità per il successivo trasporto verso — — A/P/PP II 11 Idoneità per il transito verso — — TUTTI II 12 Idoneità per il mercato interno — — A II 12 Stabilimento confinato — — A II 12 Quarantena — — A II 12 Macello — — A/P II 12 Uso locale — — P/D II 12 Consumo umano — — P II 12 Campione commerciale — — P/D II 12 Alimentazione animale — — P/D II 12 Altro — — P II 12 Uso farmaceutico — — P II 12 Uso tecnico — — P II 12 Trasformazione supplementare — — A/P II 13 Idoneità per il controllo — — P II 13 Controllo dell'entrata — — P II 13 Controllo della reintroduzione — — P II 14 Idoneità per le merci non conformi — — P II 14 Deposito doganale riconosciuto per tale scopo — — P II 14 Zona franca — — P II 14 Nave — — A II 15 Idoneità per l'ammissione temporanea — — A II 15 Termine ultimo — — TUTTI II 16 Non idoneità — — TUTTI II 16 Entro il (data) — — TUTTI II 16 Rispedizione — — A II 16 Macellazione — — A II 16 Eutanasia — — TUTTI II 16 Distruzione — — D/P/PP II 16 Trattamento speciale — — D/P/PP II 16 Uso per altri scopi — — PP II 16 Trasformazione industriale — — PP II 16 Quarantena imposta — — PP II 16 Ingresso negato — — PP II 16 Distruzione — — TUTTI II 17 Motivo del rifiuto — — TUTTI II 17 Documentale — — A/P/PP II 17 Origine — — TUTTI II 17 Identità — — TUTTI II 17 Fisico — — A/P/D II 17 Laboratorio — — A II 17 Benessere degli animali — — A/P/PP II 17 IAS — — TUTTI II 17 Altro — — TUTTI II 18 Dati relativi alle destinazioni controllate — — TUTTI II 19 Partita risigillata — — TUTTI II 19 Numero del nuovo sigillo — — TUTTI II 20 Identificazione del posto di controllo frontaliero — — TUTTI II 20 Posto di controllo frontaliero — — TUTTI II 20 Timbro — — TUTTI II 20 Codice dell'unità di controllo — — TUTTI II 21 Certificatore Il sottoscritto, certificatore, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell'UE e, se applicabile, alla normativa nazionale dello Stato membro di destinazione. — — TUTTI II 21 Nome e cognome (in stampatello) — — TUTTI II 21 Data — — TUTTI II 21 Firma — — TUTTI II 22 Diritti di ispezione — — TUTTI II 23 Riferimento del documento doganale — — TUTTI II 24 DSCE successivo — — TUTTI III PARTE III — FOLLOW-UP TUTTI III 1 DSCE precedente — — TUTTI III 2 Riferimento DSCE — — TUTTI III 3 DSCE successivo — — TUTTI III 4 Dati relativi alla rispedizione — — TUTTI III 4 Paese di destinazione — — TUTTI III 4 Codice ISO del paese — — TUTTI III 4 Posto di controllo frontaliero di uscita — — TUTTI III 4 Codice dell'unità di controllo — — TUTTI III 4 Mezzo di trasporto — — TUTTI III 4 Aereo — — TUTTI III 4 Nave — — TUTTI III 4 Ferrovia — — TUTTI III 4 Veicolo stradale — — TUTTI III 4 Altro — — TUTTI III 4 Identificazione — — TUTTI III 4 Data della rispedizione — — TUTTI III 5 Follow-up di — — TUTTI III 5 Posto di controllo frontaliero di uscita — — TUTTI III 5 Posto di controllo frontaliero della destinazione finale — — TUTTI III 5 Autorità locale competente — — TUTTI III 5 Arrivo della partita — — TUTTI III 5 Sì — — TUTTI III 5 No — — TUTTI III 5 Conformità della partita — — TUTTI III 5 Sì — — TUTTI III 5 No — — TUTTI III 5 Destinazione successiva — — TUTTI III 5 Motivazioni — — TUTTI III 6 Certificatore — — TUTTI III 6 Nome e cognome (in stampatello) — — TUTTI III 6 Firma — — TUTTI III 6 Indirizzo — — TUTTI III 6 Data — — TUTTI III 6 Timbro — — TUTTI III 6 Nome dell'unità — — TUTTI III 6 Codice dell'unità di controllo — — 2. Certificato di ispezione (COI) Certificato di ispezione (COI) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ( 2 ) Allegato Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria 1 Autorità di controllo o organismo di controllo responsabili del rilascio 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'importazione) 2 Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) : — — Conformità (articolo 46) — — Paese terzo equivalente (articolo 48) — — Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57) o — — Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale (articolo 47) — — 3 Numero di riferimento del certificato di ispezione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 4 Produttore o preparatore del prodotto — — 5 Esportatore — — Nome — — Indirizzo — — 6 Operatore che acquista o vende il prodotto senza immagazzinarlo né manipolarlo fisicamente — — 7 Autorità di controllo o organismo di controllo — — 8 Paese di origine 16 08 000 000 Paese di origine (per l'importazione) 9 Paese di esportazione 16 06 000 000 Paese di spedizione (per l'importazione) 10 Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica — — 11 Paese di destinazione 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'importazione) 12 Importatore 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) Nome 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) Indirizzo 13 04 018 000 Importatore/Indirizzo (per l'importazione) 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 13 Descrizione dei prodotti — — Biologico o in conversione — — Codice NC 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) Nome commerciale 18 05 000 000 Descrizione delle merci (per l'importazione) Categoria — — Numero di colli — Dato UE SWE—C (per l'importazione) — Dato UE SWE—C (per l'importazione) Numero del lotto — — Peso netto — Dato UE SWE—C (per l'importazione) 14 Numero del container 19 07 063 000 Numero di identificazione del materiale di trasporto/container (per l'importazione) 15 Numero del sigillo 19 10 015 000 Sigillo/Identificativo (per l'importazione) 16 Peso lordo totale — Dato UE SWE—C (per l'importazione) 17 Mezzo di trasporto — — Modo — — Identificazione — — Documento di trasporto internazionale — — 18 Dichiarazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che rilascia il certificato di cui al riquadro 1 — — Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato — — Timbro dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo responsabile del rilascio — — 19 Operatore responsabile della partita — — 20 Notifica preventiva — — Data — — Ora — — 21 Per trasferimento verso: — — 22 Dati del punto di controllo — — 23 Regimi doganali speciali — — Deposito doganale 11 09 002 000 Regime/Regime precedente (per l'importazione) Perfezionamento attivo 11 09 002 000 Regime/Regime precedente (per l'importazione) Nome e indirizzo dell'operatore responsabile del regime/dei regimi doganale/i: — — Autorità di controllo o organismo di controllo che certifica l'operatore responsabile del regime/dei regimi doganale/i: — — Verifica della partita prima dell'assoggettamento al regime/ai regimi doganale/i speciale/i — — Informazioni supplementari: — — Autorità e Stato membro: — — Data: — — Nome e firma della persona autorizzata — — Numero di riferimento della dichiarazione doganale di assoggettamento al regime/ai regimi doganale/i — — 24 Primo destinatario nell'Unione europea — — 25 Controllo dell'autorità competente pertinente — — Controlli documentali — — Selezionato per controlli di identità e fisici — — Autorità e Stato membro: — — Data: — — Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato — — 26 Per trasferimento dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo: — — 27 Dati del punto di controllo — — 28 Mezzo di trasporto dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo — — 29 Controlli di identità e fisici — — Controlli di identità — — Controlli fisici — — Prova di laboratorio — — Risultato della prova — — 30 Decisione dell'autorità competente pertinente — — Da immettere in libera pratica come prodotto biologico — — Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione — — Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico — — La partita non può essere immessa in libera pratica — — Parte della partita può essere immessa in libera pratica — — Informazioni supplementari: — — Autorità al posto di controllo frontaliero/punto di controllo/punto di immissione in libera pratica e Stato membro: — — Data: — — Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato — — 31 Dichiarazione del primo destinatario — — conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848; o — — non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848. — — Nome e firma della persona autorizzata — — Data: — — ESTRATTO n.... del certificato di ispezione Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ( 4 ) Allegato Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria 1 Autorità di controllo o organismo di controllo responsabili del rilascio 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'importazione) 2 Procedura a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio: — — Conformità (articolo 46) — — Paese terzo equivalente (articolo 48) — — Autorità di controllo o organismo di controllo equivalente (articolo 57) — — Equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale (articolo 47) — — 3 Numero di riferimento del certificato di ispezione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 4 Autorità di controllo o organismo di controllo — — 5 Importatore 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) Nome 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) Indirizzo 13 04 018 000 Importatore/Indirizzo (per l'importazione) 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 6 Paese di origine 16 08 000 000 Paese di origine (per l'importazione) 7 Paese di esportazione 16 06 000 000 Paese di spedizione (per l'importazione) 8 Posto di controllo frontaliero/punto di immissione in libera pratica — — 9 Paese di destinazione 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'importazione) 10 Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione — — 11 Descrizione dei prodotti — — Biologico o in conversione — — Codice NC 18 09 000 000 Codice delle merci (per l'importazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) Categoria — — Numero di colli — Dato UE SWE—C (per l'importazione) — Dato UE SWE—C (per l'importazione) Numero del lotto — — Peso netto del lotto — Dato UE SWE—C (per l'importazione) Peso netto della partita originaria — Dato UE SWE—C (per l'importazione) 12 Dichiarazione dell'autorità competente pertinente — — Da immettere in libera pratica come prodotto biologico — — Da immettere in libera pratica come prodotto in conversione — — Da immettere in libera pratica come prodotto non biologico — — Il lotto non può essere immesso in libera pratica — — Informazioni supplementari: — — Autorità al posto di controllo frontaliero/punto di controllo/punto di immissione in libera pratica e Stato membro: — — Data: — — Nome e firma della persona autorizzata/sigillo elettronico qualificato — — 13 Dichiarazione del destinatario del lotto — — conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848; o — — non conformi all'allegato III, punto 6, del regolamento (UE) 2018/848. — — Nome e firma della persona autorizzata — — Data: — — 3. Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Parte Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Intestazione Status — — Intestazione Periodo di validità — — Intestazione Numero della licenza 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e l'esportazione) Intestazione Rilasciato il — — I Titolo della licenza I Titolo della licenza — — II Dati dell'organizzazione II Importatore 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) II Nome dell'organizzazione 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) II Codice EORI 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) II Identificativo della registrazione — — II Via 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) II Numero II Codice postale 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) II Città 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) II Paese 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) II Esportatore 13 01 000 000 Esportatore (per l'esportazione) II Nome dell'organizzazione 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'esportazione) II Codice EORI 13 01 017 000 Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione) II Identificativo della registrazione — — II Via 13 01 018 019 Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione) II Numero II Codice postale 13 01 018 021 Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione) II Città 13 01 018 022 Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione) II Paese 13 01 018 020 Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'esportazione) III Dati del rappresentante esclusivo per l'UE III Nome dell'organizzazione (e forma giuridica) — — III Numero IVA — — III Telefono — — III Sito web — — III Via — — III Numero — — III Codice postale — — III Città — — III Paese — — IV Identificazione della merce IV Uso/i — — IV [Sostanza | Miscela] — — IV Sostanza/e — — IV Dichiarazione relativa alle sostanze — — IV Codice/i NC 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione e l'esportazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione e l'esportazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione e l'esportazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione e l'esportazione) IV Numero CAS — — IV Natura della sostanza — — V Altre informazioni V Impianti di distruzione — — V Osservazioni dell'impresa — — V Osservazioni della Commissione — — Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 16, allegato VII Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Parte Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Intestazione Status — — Intestazione Numero 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per il transito) I Titolo della licenza I Titolo della licenza — — II Dati dell'organizzazione II Titolare della licenza 13 07 000 000 Titolare del regime di transito (per il transito) II Nome dell'organizzazione 13 07 016 000 Titolare del regime di transito/Nome (per il transito) II Codice EORI 13 07 017 000 Titolare del regime di transito/Numero di identificazione (per il transito) II 13 07 078 000 Titolare del regime di transito/Numero di identificazione del titolare del carnet TIR (per il transito) II Identificativo della registrazione — — II Via 13 07 018 019 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Via e numero civico (per il transito) II Numero II Codice postale 13 07 018 021 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Codice postale (per il transito) II Città 13 07 018 022 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Città (per il transito) II Paese 13 07 018 020 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Paese (per il transito) III Dati del rappresentante esclusivo per l'UE III Nome dell'organizzazione (e forma giuridica) — — III Numero IVA — — III Telefono — — III Sito web — — III Via — — III Numero — — III Codice postale — — III Città — — III Paese — — 4. Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) Gas fluorurati a effetto serra (F—gas) Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 18 e 20 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Parte Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Intestazione Status — — Intestazione Identificativo della registrazione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e l'esportazione) I Dati dell'organizzazione 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) I Nome dell'organizzazione (e forma giuridica) 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) I Telefono — — I Sito web — — I Via 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) I Numero I Codice postale 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) I Città 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) I Paese 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) I Numero IVA — — I Codice EORI 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) I Dati dell'organizzazione 13 01 000 000 Esportatore (per l'esportazione) I Nome dell'organizzazione (e forma giuridica) 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'esportazione) I Telefono — — I Sito web — — I Via 13 01 018 019 Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione) I Numero I Codice postale 13 01 018 021 Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione) I Città 13 01 018 022 Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione) I Paese 13 01 018 020 Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'esportazione) I Numero IVA — — I Codice EORI 13 01 017 000 Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione) I Dati dell'organizzazione 13 07 000 000 Titolare del regime di transito (per il transito) I Nome dell'organizzazione (e forma giuridica) 13 07 016 000 Titolare del regime di transito/Nome (per il transito) I Telefono — — I Sito web — — I Via 13 07 018 019 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Via e numero civico (per il transito) I Numero I Codice postale 13 07 018 021 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Codice postale (per il transito) I Città 13 07 018 022 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Città (per il transito) I Paese 13 07 018 020 Titolare del regime di transito/Indirizzo/Paese (per il transito) I Numero IVA — — I Codice EORI 13 07 017 000 Titolare del regime di transito/Numero di identificazione (per il transito) 13 07 078 000 Titolare del regime di transito/Numero di identificazione del titolare del carnet TIR (per il transito) II Dati del rappresentante esclusivo per l'UE — — II Nome dell'organizzazione (e forma giuridica) — — II Numero IVA — — II Telefono — — II Sito web — — II Via — — II Numero — — II Codice postale — — II Città — — II Paese — — III Specifiche aziendali — — III È un produttore/importatore/esportatore di HFC sfusi? — — III ☐ Importatore che utilizza il regime doganale «immissione in libera pratica» o produttore — — III ☐ Importatore che utilizza altri regimi doganali — — III ☐ Esportatore — — III È un produttore/importatore/esportatore di altri gas fluorurati a effetto serra (non HFC) sfusi elencati negli allegati I, II o III? — — III Importa uno dei seguenti prodotti o tipi di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III? — — III ☐ Apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore o inalatori predosati contenenti HFC di cui all'allegato I, sezione 1 — — III ☐ Tutti gli altri prodotti e apparecchiature — — III Esporta prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III? — — III La Sua impresa riceve HFC esentati o HFC destinati alla produzione di inalatori predosati? — — III ☐ HFC importati per distruzione — — III ☐ HFC per uso in applicazioni come materia prima — — III ☐ HFC destinati all'esportazione diretta come gas sfusi — — III ☐ HFC per uso in materiale militare — — III ☐ HFC per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori — — III ☐ HFC per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici — — III La Sua impresa distrugge gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III? — — III La Sua impresa rigenera gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III? — — III La Sua impresa utilizza gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II o III come materia prima? — — III Gestisce autorizzazioni per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore o inalatori predosati contenenti HFC? — — 5. Importazione di beni culturali (ICG) Licenza di importazione per i beni culturali (ICG—L) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione ( 5 ) Allegato II Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria I.1 Numero di riferimento 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 03 002 000 Documento giustificativo/Tipo (per l'importazione) 12 04 002 000 Riferimento aggiuntivo/Tipo (per l'importazione) I.2 Status — — I.3 Codice QR — — I.4 Riferimento nazionale — — I.5 Riferimento locale — — I.6 Paese di importazione e autorità competente 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'importazione) 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'importazione) I.10 Riferimenti ad altri documenti: — — I.11 Paese interessato: — — DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE I.12 Categoria del bene culturale ai sensi dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) 2019/880 ( 6 ) : — — categoria c) — — categoria d) — — I.13 Identificativo unico del bene culturale: — — I.14 Codice TARIC: 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) I.15 Descrizione del(i) bene(i) culturale(i) — — Tipo di bene culturale: — — Materiali: — — — — Tecnica/Tecniche: — — Titolo del bene culturale: — — Soggetto: — — Datazione: — — — — — — Creatore: — — Origine: — — Descrizione: 18 05 000 000 Descrizione del bene (per l'importazione) Valore in dogana: — Dato UE SWE—C (per l'importazione) I.16 Fotografie e dimensioni — — Fotografia (tre quarti) — — — — Fotografia (frontale) — — — — Fotografia (lato sinistro) — — — — Fotografia (lato destro) — — — — Fotografia (retro) — — — — Fotografia (dall'alto) — — — — Fotografia (dal basso) — — — — Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie) — — Fotografia/fotografie (aggiuntive) — — — — Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie) — — Fotografia/fotografie (contrassegni) — — — — Tipo di contrassegno: — — Fotografia/fotografie (elementi distintivi) — — — — Tipo di elemento distintivo: — — Descrizione: — — Fotografia/fotografie (iscrizioni) — — — — Testo originale: — — Testo tradotto: — — I.17 Documenti giustificativi: — — I.18 Titolare del bene 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) Nome 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) Via e numero civico: 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) Città 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) Codice postale 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) Paese 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) Codice EORI 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) I.19 Proprietario del bene culturale — — Nome — — Via e numero civico — — Città — — Codice postale — — Paese — — I.20 Dichiarazione Con la presente dichiaro, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace, che tutte le informazioni qui fornite sono corrette, complete e veritiere e che, a quanto mi consta, il bene culturale che intendo importare nell'Unione europea è stato esportato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in … ☐ e che non occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione ☐ e che occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione, che ho caricato nel sistema ICG che non ho caricato nel sistema ICG — — Firma elettronica del titolare del bene — — Sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG — — Data (validazione temporale elettronica) — — I.21 Risposta alla(e) richiesta(e) di informazioni aggiuntive — — PARTE II AUTORITÀ COMPETENTE II.1 Richiesta di informazioni aggiuntive — — II.2 Decisione in merito alla domanda di licenza di importazione — — II.3 Firma elettronica e sigillo elettronico — — Firma elettronica del responsabile autorizzato dell'autorità competente indicata nella casella I.6. — — Sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'ordinatore dell'autorità competente indicata nella casella I.6. — — Sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG. — — Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali (ICG—S) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato II Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria I.1 Numero di riferimento 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 03 002 000 Documento giustificativo/Tipo (per l'importazione) 12 04 002 000 Riferimento aggiuntivo/Tipo (per l'importazione) I.2 Status — — I.3 Codice QR — — I.4 Riferimento nazionale — — I.5 Riferimento locale — — I.6 Paese di importazione e autorità competente — — I.7 Deroghe: — — Fiera d'arte commerciale — — I.8 Destinazione — — I.9 Durata del regime di ammissione temporanea concessa: — — I.10 Riferimenti ad altri documenti: — — I.11 Paese interessato: — — DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE I.12 Categoria del bene culturale ai sensi dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) 2019/880: — — categorie della parte B — — categorie della parte C — — I.13 Identificativo unico del bene culturale: — — I.14 Codice TARIC: 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) I.15 Descrizione del(i) bene(i) culturale(i) — — Tipo di bene culturale: — — Materiali: — — — — Tecnica/Tecniche: — — Titolo del bene culturale: — — Soggetto: — — Datazione: — — — — — — Creatore: — — Origine: — — Descrizione: 18 05 000 000 Descrizione delle merci (per l'importazione) Valore in dogana: — Dato UE SWE—C (per l'importazione) I.16 Fotografie e dimensioni — — Fotografia (tre quarti) — — — — Fotografia (frontale) — — — — Fotografia (lato sinistro) — — — — Fotografia (lato destro) — — — — Fotografia (retro) — — — — Fotografia (dall'alto) — — — — Fotografia (dal basso) — — — — Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie) — — Fotografia/fotografie (aggiuntive) — — — — Dimensioni (dovrebbero corrispondere alle fotografie) — — Fotografia/fotografie (contrassegni) — — — — Tipo di contrassegno: — — Fotografia/fotografie (elementi distintivi) — — — — Tipo di elemento distintivo: — — Descrizione: — — Fotografia/fotografie (iscrizioni) — — — — Testo originale: — — Testo tradotto: — — I.17 Documenti giustificativi: — — I.18 Titolare del bene 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) Nome 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) Via e numero civico: 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) Città 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) Codice postale 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) Paese 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) Codice EORI 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) I.19 Proprietario del bene culturale — — Nome — — Via e numero civico — — Città — — Codice postale — — Paese — — I.20 Dichiarazione Con la presente dichiaro, consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazione mendace, che tutte le informazioni qui fornite sono corrette, complete e veritiere e che, a quanto mi consta, il bene culturale che intendo importare nell'Unione europea è stato esportato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in … ☐ e che non occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione ☐ e che occorre una licenza/un certificato/un permesso di esportazione, di cui sono in possesso — — Firma elettronica del titolare del bene — — Sigillo elettronico avanzato o qualificato del sistema ICG — — Data (validazione temporale elettronica) — — Descrizione generale dei beni culturali (ICG—D) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione Allegato I Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria I.1 Numero di riferimento 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) I.2 Status — — Selezione del tipo di documento 12 03 002 000 Documento giustificativo/Tipo (per l'importazione) 12 04 002 000 Riferimento aggiuntivo/Tipo (per l'importazione) I.7 Selezione della deroga — — Fiera d'arte commerciale — — Procedura di custodia — — Deroga (istruzione) — — Deroga (scienza) — — Deroga (ricerca) — — Altre finalità — — Deposito — — Nome — — Paese — — Codice ISO — — Identificativo — — Indirizzo — — UN/LOCODE — — I.8 Destinazione — — Nome — — Paese — — Codice ISO — — Attività — — Identificativo dell'attività — — Indirizzo — — I.4 Riferimento nazionale — — I.5 Riferimento locale — — I.3 Codice QR — — I.6 Paese di importazione e autorità o ufficio doganale competente 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'importazione) I.12 Categoria del bene culturale ai sensi dell'allegato, parte B, del regolamento (UE) 2019/880: — — Parte B. Beni culturali di cui all'articolo 4 — — c) prodotti di scavi archeologici (regolari o clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee; — — d) elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o siti archeologici (le icone liturgiche e le statue, anche autonome, devono essere considerate beni culturali appartenenti a questa categoria); — — Parte C. Beni culturali di cui all'articolo 5 — — a) collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, mineralogia e anatomia, e oggetti aventi interesse paleontologico; — — b) beni riguardanti la storia, comprese la storia della scienza e della tecnica e la storia militare e sociale, nonché la vita dei leader, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; — — e) oggetti di antichità, aventi più di cento anni, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi; — — f) oggetti aventi interesse etnologico; — — g) oggetti aventi interesse artistico, quali: i) quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto e di qualsiasi materia (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano); ii) opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia; iii) incisioni, stampe e litografie, originali; iv) assemblaggi e montaggi artistici originali di qualsiasi materia; — — h) manoscritti rari e incunaboli; — — i) libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.) isolati o in collezioni. — — I.14 Codice TARIC: 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) I.17 Documenti giustificativi: — — Tipo — — Numero — — Data — — Paese — — Luogo di emissione — — Fascicolo — — I.11 Paese interessato: — — a) il paese in cui è stato creato e/o scoperto il bene culturale — — b) l'ultimo paese in cui il bene culturale si è trovato lecitamente per più di cinque anni prima di essere spedito nell'Unione, nel caso in cui il paese in cui il bene culturale è stato creato e/o scoperto non sia noto o sia noto ma il bene culturale sia stato esportato dal suo territorio prima del 24 aprile 1972. — — I.13 Identificativo unico del bene culturale: — — I.15 Descrizione del(i) bene(i) culturale(i) — — Tipologia di bene culturale — — Tecnica/tecniche — — Materiali — — Altro — — Datazione — — Datazione approssimativa — — Anno approssimativo — — Era geologica — — Origine — — Origine storica — — Titolo del bene culturale — — Soggetto — — Creatore — — Descrizione: 18 05 000 000 Descrizione dei beni (per l'importazione) Valore in dogana — Dato UE SWE—C (per l'importazione) — Dato UE SWE—C (per l'importazione) I.16 Fotografie e dimensioni — — Forma — — Diametro — — Larghezza — — Altezza — — Peso 18 01 000 000 Massa netta ( per l'importazione ) Larghezza — — Quantità — — Tipo di fotografia — — Fotografia (tre quarti) — — Fascicolo — — Fotografia (dall'alto) — — Fascicolo — — Fotografia (dal basso) — — Fascicolo — — Fotografia/fotografie (contrassegni) — — Fascicolo — — Tipo di contrassegno — descrizione: — — Fotografia (retro) — — Fascicolo — — Fotografia/fotografie (aggiuntive) — — Fascicolo — — Fotografia (lato sinistro) — — Fascicolo — — Fotografia (lato destro) — — Fascicolo — — Fotografia/fotografie (elementi distintivi) — — Fascicolo — — Tipo di elemento distintivo: — — Descrizione dell'elemento distintivo: — — Fotografia (frontale) — — Fascicolo — — Fotografia/fotografie (iscrizioni) — — Fascicolo — — Testo originale: — — Testo tradotto: — — Lingua — — Informazioni sul processo di controllo — — Numero di inventario — — Elenco di inventario — — Data di registrazione — — 6. Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) Autorizzazione CBAM Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 5 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria 1 Dichiarante CBAM autorizzato — — Il dichiarante CBAM autorizzato è un rappresentante doganale indiretto — — 2 Nome e indirizzo — — Nome — — Via e numero civico — — Codice postale — — Città — — Paese — — 3 Identificazione dell'attore — — Codice EORI — — 4 Referente — — Nome — — E—mail — — Numero di telefono — — 5 Dati generali — — Numero di conto CBAM 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 6 Autorità competente che adotta la decisione — — 7 Status dell'autorizzazione — — Status — — Data di inizio del periodo di validità — — Data di scadenza del periodo di validità — — 8 Data di rilascio dell'autorizzazione — — PARTE B dell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 Formalità non doganali dell'Unione e sistemi non doganali volontari dell'Unione nei casi in cui l'uso del sistema EU CSW—CERTEX sia previsto dalla normativa dell’Unione 1. Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) Licenza FLEGT Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione Allegato Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria 1 Autorità di rilascio — — Nome 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'importazione) Indirizzo — — 2 Per il paese di rilascio — — 3 Numero licenza FLEGT 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 4 Data di scadenza 12 03 011 000 Documento giustificativo/Data di validità (per l'importazione) 5 Paese di esportazione — — 6 Codice ISO 16 07 000 000 Paese di esportazione (per l'importazione) 7 Mezzi di trasporto — — mezzi di trasporto — — identificazione — — 8 Licenziatario (nome e indirizzo) 13 01 000 000 Esportatore (per l'importazione) Nome 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'importazione) Indirizzo 13 01 018 000 Esportatore/Indirizzo (per l'importazione) 13 01 018 022 Esportatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) 13 01 018 020 Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 01 018 019 Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 01 018 021 Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 9 Descrizione commerciale 18 05 000 000 Descrizione delle merci (per l'importazione) 10 Voce SA 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 11 Nomi comuni o scientifici — — 12 Paesi di raccolta — — 13 Codici ISO — — 14 Volume (m 3 ) — Dato UE SWE—C (per l'importazione) 15 Peso netto (kg) — Dato UE SWE—C (per l'importazione) 16 Numero di unità — Dato UE SWE—C (per l'importazione) 17 Segni distintivi — — 18 Firma e timbro dell’autorità di rilascio — — Firma — — Timbro — — Luogo e data — — 2. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione ( 7 ) Allegati da I a V Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria n.a. Numero di licenza/certificato 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento n.a. LICENZA/CERTIFICATO — — 1 Esportatore/Riesportatore — Dato UE SWE—C Nome — Dato UE SWE—C Indirizzo — Dato UE SWE—C 2 Ultimo giorno di validità 12 03 011 000 Documento giustificativo/Giorno di validità 3 Importatore — Dato UE SWE—C Nome — Dato UE SWE—C Indirizzo — Dato UE SWE—C 4 Paese di (ri)esportazione — — 5 Paese di importazione — — 6 Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A — — 7 Organo di gestione emittente 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'organo di gestione emittente Sequenza dell'allegato della licenza — — 8 Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi) — — 9 Massa netta (kg) — Dato UE SWE—C 10 Quantità — Dato UE SWE—C 11 Appendice CITES — — 12 Allegato UE — — 13 Origine — — 14 Scopo — — 15 Paese di origine — — 16 N. licenza — — 17 Data di rilascio — — 18 Paese di ultima riesportazione — — 19 N. di certificato — — 20 Data di rilascio — — 21 Nome scientifico della specie — — 22 Nome comune della specie — — 23 Annotazioni particolari — — 24 La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: — — è stata consegnata all'organo di gestione emittente — — deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione — — Campo vuoto — — 25 L'importazione o l'esportazione o la riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata. — — Firma e timbro ufficiale — — Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione — — Luogo e data del rilascio — — 26 Numero della lettera di carico / di trasporto aereo: 12 05 001 000 Documento di trasporto/Numero di riferimento 27 Riservato all'ufficio doganale — — Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata 12 03 005 000 Documento giustificativo/Unità di misura e qualificatore 12 03 006 000 Documento giustificativo/Quantità Numero di animali deceduti durante il trasporto — — Tipo di documento doganale — — Numero del documento doganale FD192 MRN Firma e timbro ufficiale — — Data del documento doganale — — 3. Prodotti a duplice uso (DuES) Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato II Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Sezioni Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Operatore economico Nome 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'esportazione) Forma giuridica — — EORI 13 01 017 000 Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione) IVA — — Via 13 01 018 019 Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione) Città 13 01 018 022 Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione) CAP [Zip Code] 13 01 018 021 Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione) Paese di stabilimento — — Paese di registrazione — — E—mail — — Sito web — — Telefono — — Fax — — Autorizzazione Tipo di autorizzazione — — Numero di autorizzazione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'esportazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'esportazione) Status — — Substatus — — Numero della domanda — — Data di emissione — — Valevole dal — — Informazioni generali Informazioni sull'uso finale — — Informazioni aggiuntive — — Contatti — — Documenti aggiunti — — Informazioni aggiuntive per l'esame della domanda — — Relazioni sull'uso dell'autorizzazione — — Cronologia dell'autorizzazione — — Autorità di rilascio Nome 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'esportazione) Via e numero civico — — Codice postale — — Telefono — — E—mail — — Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte A Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero della casella Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria 1 Nome dell'esportatore 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'esportazione) N. dell'esportatore 13 01 017 000 Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione) 2 Numero di identificazione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'esportazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'esportazione) 3 Data di scadenza (se applicabile) 12 03 011 000 Documento giustificativo/Data di validità (per l'esportazione) 4 Informazioni sul punto di contatto — — 5 Destinatario 13 03 000 000 Destinatario (per l'esportazione) 13 03 016 000 Destinatario/Nome (per l'esportazione) 13 03 017 000 Destinatario/Numero di identificazione (per l'esportazione) 13 03 018 000 Destinatario/Indirizzo (per l'esportazione) 13 03 018 019 Destinatario/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione) 13 03 018 020 Destinatario/Indirizzo/Paese (per l'esportazione) 13 03 018 021 Destinatario/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione) 13 03 018 022 Destinatario/Indirizzo/Città (per l'esportazione) 6 Autorità di rilascio 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'esportazione) 7 Nome/Numero dell'agente/del rappresentante (se diverso dall'esportatore) — — N. dell'agente/del rappresentante (se diverso dall'esportatore) — — 8 Paese di provenienza — — Nome — — Codice 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'esportazione) 9 Utilizzatore finale (se diverso dal destinatario) — — 10 Stato membro dell'attuale o futura ubicazione dei prodotti — — Nome — — Codice — — 11 Stato membro di esportazione presunta — — Nome — — Codice — — 12 Paese di destinazione finale — — Nome — — Codice 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'esportazione) 13 Descrizione dei prodotti 18 05 000 000 Descrizione delle merci (per l'esportazione) 14 Paese di origine — — Nome — — Codice 16 08 000 000 Paese di origine (per l'esportazione) 15 Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se applicabile con 8 cifre; numero CAS, se disponibile) 18 09 000 000 Codice della merce (per l'esportazione) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'esportazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'esportazione) 16 Elenco di controllo n. (per i prodotti iscritti a elenco) — — 17 Valuta e valore — Dato UE SWE—C (per l'esportazione) 18 Quantità dei prodotti — Dato UE SWE—C (per l'esportazione) 19 Uso finale — — 20 Data del contratto (se prevista) — — 21 Regime doganale di esportazione 11 09 001 000 Regime/Regime richiesto (per l'esportazione) 11 09 002 000 Regime/Regime precedente (per l'esportazione) 22 Informazioni supplementari richieste dalla legislazione nazionale (da indicare sul formulario) — — Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri — — Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento — — Timbro — — Data — — 23 Quantità netta/valore (Massa netta/altra unità con indicazione dell'unità) — Dato UE SWE—C (per l'esportazione) 24 In cifre — Dato UE SWE—C (per l'esportazione) 25 In lettere (quantità/valore detratto) — — 26 Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data della detrazione — — 27 Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione — — Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, parte C Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Sezioni Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Operatore economico Nome 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'esportazione) Forma giuridica — — EORI 13 01 017 000 Esportatore/Numero di identificazione (per l'esportazione) IVA — — Via 13 01 018 019 Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'esportazione) Città 13 01 018 022 Esportatore/Indirizzo/Città (per l'esportazione) CAP [Zip Code] 13 01 018 021 Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'esportazione) Paese di stabilimento — — Paese di registrazione — — E—mail — — Sito web — — Telefono — — Fax — — Autorizzazione Tipo di autorizzazione — — Numero di autorizzazione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'esportazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'esportazione) Status — — Substatus — — Data di emissione — — Numero della domanda — — Valevole dal — — Valevole fino al 12 03 011 000 Documento giustificativo/Data di validità (per l'esportazione) Informazioni generali Informazioni sull'uso finale — — Informazioni aggiuntive — — Contatti — — Documenti aggiunti — — Informazioni aggiuntive per l'esame della domanda — — Relazioni sull'uso dell'autorizzazione — — Cronologia dell'autorizzazione — — Autorità di rilascio Nome 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per l'esportazione) Via e numero civico — — Codice postale — — Telefono — — E—mail — — Prodotti a duplice uso (DuES) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Sezioni Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Operatore economico Nome — — Forma giuridica — — EORI — — IVA — — Via — — Città — — CAP [Zip Code] — — Paese di stabilimento — — Paese di registrazione — — E—mail — — Sito web — — Telefono — — Fax — — Autorizzazione Tipo di autorizzazione — — Numero di autorizzazione 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per il transito) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per il transito) Status — — Substatus — — Data di emissione — — Numero della domanda — — Valevole dal — — Valevole fino al 12 03 011 000 Documento giustificativo/Data di validità (per il transito) Informazioni generali Paese di origine/destinazione finale — — Nome del paese terzo di origine — — Nome — — Codice — — Paese terzo di provenienza — — Nome — — Codice — — Paese terzo di destinazione finale — — Nome — — Codice — — Paese di ubicazione dei prodotti/regimi doganali/informazioni sul trasporto — — Paese/i terzo/i di ubicazione attuale dei prodotti — — Nome — — Codice — — Paese/i terzo/i di ubicazione futura dei prodotti — — Nome — — Codice — — Modo di trasporto — — Punto di entrata doganale — — Punto di uscita doganale — — Informazioni sull'uso finale — — Informazioni aggiuntive — — Contatti — — Prodotti Tipo di prodotto — — N. della riga 12 03 013 000 Documento giustificativo/Numero di riga del prodotto nel documento (per il transito) Descrizione 18 05 000 000 Descrizione delle merci (per il transito) Specifiche tecniche — — Uso finale dichiarato — — Regolamento/Base giuridica — — Codice del prodotto nell'elenco di controllo — — Codice NC 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per il transito) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per il transito) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per il transito) Codice CAS — — Valore — Dato UE SWE—C (per il transito) Quantità — Dato UE SWE—C (per il transito) Metodo di consumo del prodotto — — Riservato all'ufficio doganale — — Documenti aggiunti — — Partner commerciali Tipo — — Nome — — Identificativo nazionale — — IVA — — Indirizzo — — Telefono — — Fax — — Azioni — — Documenti aggiunti — — Condizioni per l'uso dell'autorizzazione — — Informazioni aggiuntive per l'esame della domanda — — Relazioni sull'uso dell'autorizzazione — — Cronologia dell'autorizzazione — — Autorità di rilascio Nome 12 03 010 000 Documento giustificativo/Nome dell'autorità responsabile del rilascio (per il transito) Via e numero civico — — Codice postale — — Telefono — — E—mail — — 4. Conformità dei prodotti Conformità dei prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2248 della Commissione Articolo 2 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Numero dell'articolo Nome dell'articolo Numero del dato Nome del dato/della categoria Allegato I Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 — — 1 Dati provenienti dai sistemi doganali nazionali, compresi i dati delle dichiarazioni doganali, se disponibili — — 1.1 Informazioni sulle merci 1 Codice di classificazione doganale, compreso il codice della sottovoce del sistema armonizzato, il codice della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) e il codice TARIC 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione) 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) 2 Descrizione delle merci 18 05 000 000 Descrizione delle merci (per l'importazione) 3 Massa delle merci 18 01 000 000 Massa netta ( per l'importazione ) 4 Quantità delle merci 18 02 000 000 Unità supplementari (per l'importazione) 5 Documenti giustificativi pertinenti 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione) 12 03 002 000 Documento giustificativo/Tipo (per l'importazione) 12 04 002 000 Riferimento aggiuntivo/Tipo (per l'importazione) 1.2 Informazioni sugli operatori economici 6 Esportatore 13 01 000 000 Esportatore (per l'importazione) 13 01 016 000 Esportatore/Nome (per l'importazione) 13 01 017 000 Esportatore/Numero di identificazione (per l'importazione) 13 01 018 000 Esportatore/Indirizzo (per l'importazione) 13 01 018 019 Esportatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 01 018 020 Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 01 018 021 Esportatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 13 01 018 022 Esportatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) 7 Venditore 13 08 000 000 Venditore (per l'importazione) 13 08 016 000 Venditore/Nome (per l'importazione) 13 08 017 000 Venditore/Numero di identificazione (per l'importazione) 13 08 018 000 Venditore/Indirizzo (per l'importazione) 13 08 018 019 Venditore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 08 018 020 Venditore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 08 018 021 Venditore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 13 08 018 022 Venditore/Indirizzo/Città (per l'importazione) 8 Importatore 13 04 000 000 Importatore (per l'importazione) 13 04 016 000 Importatore/Nome (per l'importazione) 13 04 017 000 Importatore/Numero di identificazione (per l'importazione) 13 04 018 000 Importatore/Indirizzo (per l'importazione) 13 04 018 019 Importatore/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 04 018 020 Importatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 04 018 021 Importatore/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 13 04 018 022 Importatore/Indirizzo/Città (per l'importazione) 9 Acquirente 13 09 000 000 Acquirente (per l'importazione) 13 09 016 000 Acquirente/Nome (per l'importazione) 13 09 017 000 Acquirente/Numero di identificazione (per l'importazione) 13 09 018 000 Acquirente/Indirizzo (per l'importazione) 13 09 018 019 Acquirente/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 09 018 020 Acquirente/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 09 018 021 Acquirente/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 13 09 018 022 Acquirente/Indirizzo/Città (per l'importazione) 10 Dichiarante 13 05 000 000 Dichiarante (per l'importazione) 13 05 016 000 Dichiarante/Nome (per l'importazione) 13 05 017 000 Dichiarante/Numero di identificazione (per l'importazione) 13 05 018 000 Dichiarante/Indirizzo (per l'importazione) 13 05 018 019 Dichiarante/Indirizzo/Via e numero civico (per l'importazione) 13 05 018 020 Dichiarante/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 13 05 018 021 Dichiarante/Indirizzo/Codice postale (per l'importazione) 13 05 018 022 Dichiarante/Indirizzo/Città (per l'importazione) 1.3 Origine e destinazione delle merci 11 Paese di destinazione 16 03 000 000 Paese di destinazione (per l'importazione) 12 Paese di origine 16 08 000 000 Paese di origine (per l'importazione) 13 Paese di spedizione 16 06 000 000 Paese di spedizione (per l'importazione) 14 Paese dell'esportatore 13 01 018 020 Esportatore/Indirizzo/Paese (per l'importazione) 15 Modo di trasporto fino alla frontiera 19 03 000 000 Modo di trasporto alla frontiera (per l'importazione) 1.4 Informazioni amministrative 16 Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale (MRN) — — 17 Numero di articolo 11 03 000 000 Numero di articolo (per l'importazione) 18 Data di accettazione della dichiarazione 15 09 000 000 Data di accettazione (per l'importazione) 19 Indicazione delle dichiarazioni che contengono una serie di dati ridotta — — 20 Ufficio doganale competente — — 21 Ufficio doganale di presentazione 17 09 000 000 Ufficio doganale di presentazione (per l'importazione) 22 Ufficio doganale di controllo 17 10 000 000 Ufficio doganale di controllo (per l'importazione) 23 Dati relativi alle procedure doganali — — 1.5 Dati supplementari da inserire nei sistemi doganali nazionali 24 Motivi della sospensione — — 25 Informazioni sul prodotto — — 26 Atto/i giuridico/i dell'Unione cui si riferisce la presunta non conformità — — 27 Categoria principale di prodotti — — 28 Operatore economico responsabile — — 29 Immagini del prodotto e, se del caso, del suo imballaggio — — 30 Altri documenti pertinenti — — 31 Autorità di vigilanza del mercato — — ALLEGATO II Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 32 Posizione — — 33 Motivazioni — — 34 Istruzioni particolari — — 35 Atti giuridici dell'Unione in base ai quali è stata effettuata la valutazione — — 36 Categoria principale di prodotti — — 37 Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale (MRN) — — 38 Numero di articolo 11 03 000 000 Numero di articolo (per l'importazione) 39 Numero di registrazione nell'ICSMS — — 40 Informazioni di contatto dell'autorità di vigilanza del mercato competente — — ALLEGATO III Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) 41 Decisione delle autorità doganali — — 42 Risposta delle autorità doganali — — 43 Ricorso dell'operatore economico — — ALLEGATO IV Dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3 44 Motivi della richiesta di sospensione — — 45 Autorità di vigilanza del mercato — — 46 Numero di riferimento principale della dichiarazione doganale (MRN) — — 47 Descrizione del prodotto — — 48 Risposta delle autorità doganali — — 5. Notifica di arrivo Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione Articolo 4 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, allegato B Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, allegato B Denominazione della casella Numero del dato Nome del dato/della categoria Persona fisica o giuridica che spedisce le partite — — Nome — — Indirizzo — — Codice ISO del paese — — Paese — — Riferimento NOA 12 03 001 000 Documento giustificativo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito) 12 04 001 000 Riferimento aggiuntivo/Numero di riferimento (per l'importazione e il transito) Posto di controllo frontaliero del primo arrivo nell'Unione — — Persona fisica o giuridica destinataria delle partite — — Nome — — Indirizzo — — Luogo in cui le partite sono consegnate per essere definitivamente scaricate — — Nome — — Indirizzo — — Codice ISO del paese — — Paese — — Persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile delle partite al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero — — Nome — — Indirizzo — — Codice ISO del paese — — Paese — — Documenti di accompagnamento della partita — — Tipo — — Codice — — Paese — — Riferimenti del documento commerciale — — Data e ora stimate di arrivo al punto di entrata in cui è situato il posto di controllo frontaliero — — Paese di origine delle merci o paese in cui sono state coltivate, raccolte o prodotte — — Mezzo di trasporto finale 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera (per l'importazione e il transito) Identificazione — — Paese in cui le merci sono state caricate sul mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l'Unione — — Stabilimenti di origine — — Nome — — N. di registrazione/di riconoscimento — — Indirizzo — — Paese — — Codice ISO del paese — — Categoria di temperatura richiesta durante il trasporto — — Ambiente — — Refrigerato — — Congelato — — Numero del contenitore/numero del sigillo — — N. del container 19 07 063 000 Numero di identificazione del materiale di trasporto/container (per l'importazione e il transito) N. del sigillo 19 10 015 000 Sigillo/Identificativo (per l'importazione e il transito) Uso previsto delle merci o della loro categoria — — Conformità delle merci — — Destinazione prevista delle partite dopo che hanno lasciato il posto di controllo frontaliero — — Per il mercato interno — — Per il transito — — Per il trasferimento verso — — Per il successivo trasporto verso — — Dati relativi alla destinazione controllata — — Descrizione della partita — — Codice NC 18 09 000 000 Codice della merce (per l'importazione e il transito) 18 09 056 000 Codice della merce/codice della sottovoce del sistema armonizzato (per l'importazione e il transito) 18 09 057 000 Codice della merce/codice della nomenclatura combinata (per l'importazione e il transito) Codice TARIC 18 09 058 000 Codice della merce/codice TARIC (per l'importazione) Numero del lotto — — Tipo di prodotto, compreso se le merci sono destinate a essere immesse sul mercato come prodotti biologici o in conversione — — Numero di pezzi o volume — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) Tipo di colli — — Numero di colli — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) Peso netto (kg) — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) Numero totale di colli — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) Peso lordo totale (kg) — Dato UE SWE—C (per l'importazione e il transito) Decisioni — — Idoneità per il trasferimento — — Idoneità per il successivo trasporto verso — — Idoneità per il transito — — Idoneità per il mercato interno — — Idoneità per le merci non conformi — — Non idoneità — — ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) ( GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37 , http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj ). ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione ( GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione ( GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2307/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali ( GU L 234 del 2.7.2021, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1079/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali ( GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ( GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2145/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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