Regolamento delegato (UE) 2025/2177 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)
Regolamento delegato (UE) 2025/2177 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2177 of 9 September 2025 amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council to update the reference to the most recent European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation Vessels (ES-TRIN 2025)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2177
26.11.2025
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2177 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2025
che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le attività dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero garantire l’uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell’Unione alle navi adibite alla navigazione interna.
(2)
La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna facendo riferimento, tra l’altro, ai requisiti tecnici del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI»).
(3)
Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») al fine di elaborare norme tecniche uniformi per le vie navigabili interne in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi e i requisiti tecnici per le navi. Tali norme sono menzionate anche nel regime giuridico della CCNR.
(4)
L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma europea che definisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, nella sua edizione 2023/1 (ES-TRIN 2023/1). La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna.
(5)
Alla riunione del 17 ottobre 2024 il CESNI ha adottato ES-TRIN 2025/1, una nuova edizione della norma ES-TRIN. La norma ES-TRIN 2025/1 introduce in particolare nuove norme riguardanti i combustibili a basso punto di infiammabilità, in particolare lo stoccaggio e l’uso di metanolo, la marcatura delle zone pericolose ed etichettatura dei combustibili, i sistemi di propulsione elettrica e gli accumulatori agli ioni di litio, l’uso di alluminio o plastica fibrorinforzata per la costruzione di navi passeggeri, l’abbandono del protocollo dei parametri del motore, il riconoscimento dell’esenzione dalle prove sul campo per i motori, i raccordi per il rifornimento e i codici cromatici appropriati, gli apparecchi di navigazione e di informazione, in particolare il dispositivo AIS interno, gli impianti di trattamento delle acque fognarie, le timonerie elevabili e le disposizioni transitorie per le timonerie abbattibili, gli impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua, gli elementi di collegamento tra ancora e catena e le cabine letto.
(6)
L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da disporre che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali siano quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2025/1 e siano applicabili a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj
.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4
I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2025/1.
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2177/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2177/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.