Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 2199/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2199 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Ucraina

Pubblicato: 27/10/2025 In vigore dal: 27/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche ai contingenti tariffari per i prodotti ucraini introdotte dal Regolamento UE 2025/2199?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2199 modifica i contingenti tariffari applicabili alle importazioni di prodotti ucraini nell'Unione europea, in attuazione della Decisione n. 3/2025 del Comitato di Associazione UE-Ucraina del 14 ottobre 2025. Le modifiche riguardano principalmente l'aumento dei quantitativi importabili per cereali, prodotti lattiero-caseari, uova e carni di pollame, nonché l'introduzione di nuovi contingenti (come quello per la farina con numero d'ordine 09.6733). Il regolamento si applica a decorrere dal 29 ottobre 2025 e interessa gli operatori commerciali che importano prodotti agricoli dall'Ucraina, i quali devono adeguarsi ai nuovi quantitativi e alle modalità di gestione dei contingenti. Per il periodo transitorio dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, i quantitativi sono calcolati come 7/12 dei valori annuali, mentre a partire dal 1° gennaio 2026 alcuni contingenti torneranno alla gestione mediante titoli di importazione secondo il Regolamento UE 2020/761. Le disposizioni transitorie prevedono che i quantitativi già assegnati tra il 6 giugno e la data di applicazione del presente regolamento vengono detratti dai nuovi quantitativi disponibili.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2199 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Ucraina EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2199 of 27 October 2025 amending Implementing Regulations (EU) 2020/1988 and (EU) 2020/761 as regards the quantities that may be imported under certain tariff quotas following the amendment of the Association Agreement between the European Union and Ukraine

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2199 28.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2199 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2025 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Ucraina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 2 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 3 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede a tal fine norme specifiche. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ( 4 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). (3) L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( 5 ) (di seguito denominato «accordo di associazione»), stabilisce, nell’ambito della zona di libero scambio globale e approfondito ( Deep and Comprehensive Free Trade Area , DCFTA), determinati contingenti tariffari per i prodotti ucraini importati nell’Unione. Il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ha stabilito misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integravano le concessioni commerciali per i prodotti ucraini. Tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti dall’allegato I-A dell’accordo di associazione fino al 5 giugno 2025. Dopo tale data gli scambi commerciali tra l’Unione e l’Ucraina sono stati nuovamente assoggettati alle norme stabilite nel quadro dell’accordo di associazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 della Commissione ( 7 ) ha modificato di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025. (4) La decisione n. 3/2025 del Comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 14 ottobre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo di associazione (di seguito denominata «decisione») ( 8 ) modifica l’accordo di associazione modificando diversi contingenti tariffari che rientrano nell’ambito di applicazione della DCFTA. In particolare tale decisione aumenta i quantitativi di prodotti da importare dall’Ucraina nell’ambito di determinati contingenti tariffari. La decisione modifica inoltre i prodotti contemplati per alcuni contingenti tariffari. Essa liberalizza inoltre le importazioni di diversi prodotti dall’Ucraina, con la conseguente soppressione di alcuni contingenti tariffari. Crea infine un nuovo contingente tariffario per la farina. (5) La presente decisione si applica a decorrere dal 29 ottobre 2025. (6) Le modifiche introdotte dalla decisione riguardano i contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 che erano contemplati anche dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 non stabilisce tuttavia un contingente tariffario per la farina. Occorre pertanto stabilire un nuovo contingente tariffario 09.6733 per la farina. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. (7) La decisione introduce inoltre modifiche ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.6734, 09.6735, 09.6736, 09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6755, 09.6756, 09.6757 e 09.6758, che, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132, sono gestiti temporaneamente in ordine cronologico, in base alla data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, fino al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 1 o gennaio 2026 tali contingenti tariffari torneranno alla gestione mediante titoli, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, con i numeri d’ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274. È pertanto opportuno riflettere le modifiche di tali contingenti tariffari introdotte dalla decisione negli allegati I, II, IX, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761. (9) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione al fine di attuare tempestivamente le modifiche introdotte dalla decisione. (10) Al fine di garantire la conformità all’accordo di associazione modificato dalla decisione, è opportuno che gli articoli 1 e 3 del presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data di tale decisione. (11) Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali decorrenti dal 1 o gennaio 2026. (12) Poiché alcune modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 in corso alla data di applicazione del presente regolamento, è opportuno stabilire una disposizione transitoria relativa ai quantitativi assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione del presente regolamento. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Gli allegati I, II, IX, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Disposizioni transitorie Il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 in corso alla data di applicazione del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo, fissato nell’allegato I del presente regolamento, e i quantitativi già assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione del presente regolamento. Se alla data di applicazione del presente regolamento il pertinente periodo contingentale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo di cui all’allegato I del presente regolamento e il quantitativo precedente è assegnata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2025. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ). ( 5 ) Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i prodotti originari dell’Ucraina nel 2025 ( GU L, 2025/1132, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1132/oj ). ( 8 ) Decisione n. 3/2025 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 14 ottobre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( GU L, 2025/2130, 20.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2130/oj ). ALLEGATO I L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: 1) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cereali» è così modificata: a) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6703, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 7 700 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 700 000  kg di peso netto»; b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6707, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 33 200 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 33 200 000  kg di peso netto»; c) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6708, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 17 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 17 500 000  kg di peso netto»; d) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6709, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 24 400 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 24 400 000  kg di peso netto»; e) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6711 è sostituita dalla seguente: « Numero d’ordine 09.6711 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali: 2302 10 90 2302 30 90 2302 40 90 Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso: 2303 10 11 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 85 000 000  kg Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 85 000 000  kg Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili»; f) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6719 è sostituita dalla seguente: « Numero d’ordine 09.6719 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC yogurt avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 %: 0403 20 49 36 Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %: ex 1704 90 99 (per un tenore di zuccheri ≥ 70 %) (cfr. codici TARIC) Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %: 1806 10 30 1806 10 90 Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 %: ex 1806 20 95 (per un tenore di zuccheri ≥ 70 %) (cfr. codici TARIC) Preparazioni a base di caffè, tè o mate: 2101 12 98 2101 20 98 Isoglucosio, glucosio, maltodestrina e sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: 2106 90 30 2106 90 55 2106 90 59 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %: 3302 10 29 Codici TARIC 0403 20 49 36 1704 90 99 91 1704 90 99 99 1806 20 95 92 1806 20 95 99 Origine Ucraina Quantitativo 7 500 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 500 000  kg di peso netto Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili»; g) le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.6734, 09.6735 e 09.6736 sono sostituite dalle seguenti: « Numero d’ordine 09.6734 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets, di frumento (grano) 1001 99 00 1103 11 90 1103 20 60 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 1 300 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6735 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Orzo non destinato alla semina Agglomerati in forma di pellets, di orzo 1003 90 00 , ex 1103 20 25 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 450 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6736 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Granturco, diverso dal granturco da seme Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco 1005 90 00 1103 13 10 1103 13 90 1103 20 40 1104 23 40 1104 23 98 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 1 000 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili»; h) è aggiunta la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6733: « Numero d’ordine 09.6733 Applicabile solo dal 29 ottobre al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Farine di frumento (grano) tenero, di frumento segalato, di spelta, di granturco, di orzo e altre 1101 00 15 1101 00 90 1102 20 10 1102 20 90 1102 90 10 1102 90 90 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 30 000 000  kg Periodo contingentale Dal 29 ottobre al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili»; 2) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» è così modificata: a) le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.6738 e 09.6739 sono sostituite dalle seguenti: « Numero d’ordine 09.6738 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Latte e latte concentrato 0401 10 0401 20 0401 40 0401 50 0402 91 0402 99 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 15 000 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili Numero d’ordine 09.6739 Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Latte scremato e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; 0402 10 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 7/12 di 15 400 000  kg Periodo contingentale dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili»; b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6747, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 7/12 di 7 000 000  kg»; 3) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle uova» è così modificata: a) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6755 è così modificata: aa) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 7/12 di 9 000 000  kg (espressi in equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato VI del presente regolamento)»; bb) il testo della casella «Sottoperiodi contingentali» è sostituito dal seguente: « Sottoperiodi contingentali Non applicabili»; b) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6756 è così modificata: aa) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 7/12 di 9 000 000  kg (di peso netto)»; bb) il testo della casella «Sottoperiodi contingentali» è sostituito dal seguente: « Sottoperiodi contingentali Non applicabili»; 4) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame» è così modificata: a) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6757 è così modificata: aa) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 7/12 di 93 350 000  kg di peso netto»; bb) il testo della casella «Sottoperiodi contingentali» è sostituito dal seguente: « Sottoperiodi contingentali Non applicabili»; b) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6758 è così modificata: aa) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 7/12 di 26 650 000  kg (di peso netto)»; bb) il testo della casella «Sottoperiodi contingentali» è sostituito dal seguente: « Sottoperiodi contingentali Non applicabili»; 5) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti dell’apicoltura» è così modificata: nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6701, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 35 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 35 000 000  kg di peso netto»; 6) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli» è così modificata: nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6702, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 750 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 750 000  kg di peso netto»; 7) la sezione intitolata «Contingente tariffario nel settore dello zucchero» è così modificata: la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6704 è così modificata: a) il testo della casella «Designazione dei prodotti e codici NC» è sostituito dal seguente: « Designazione dei prodotti e codici NC Zuccheri di barbabietola, greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1701 12 Zuccheri diversi dallo zucchero greggio: 1701 91 , 1701 99 »; b) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 100 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 100 000 000  kg di peso netto»; 8) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero» è così modificata: a) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6705 è così modificata: aa) il testo della casella «Designazione dei prodotti e codici NC» è sostituito dal seguente: « Designazione dei prodotti e codici NC Zucchero d’acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1702 20 10 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 30 1702 40 Fruttosio chimicamente puro: 1702 50 00 Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 60 Maltosio chimicamente puro: 1702 90 10 Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 30 Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 50 Zuccheri e melassi, caramellati: 1702 90 71 7029075 1702 90 79 Sciroppo di inulina: 1702 90 80 Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 95 »; bb) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 30 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 30 000 000  kg di peso netto»; b) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6706 è soppressa; 9) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» è così modificata: a) le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.6712 e 09.6713 sono soppresse; b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6714, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 25 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 25 000 000  kg di peso netto»; 10) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del vino» è così modificata: la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6715 è sostituita dalla seguente: « Numero d’ordine 09.6715 Base giuridica specifica Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito “l’accordo”) Designazione dei prodotti e codici NC Succo di mela: 2009 71 , 2009 79 Codici TARIC --- Origine Ucraina Quantitativo 30 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 30 000 000  kg di peso netto Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali Non applicabili Prova di Origine Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987 Non applicabili Condizioni specifiche Non applicabili»; 11) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» è così modificata: a) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6716 è soppressa; b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6717, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 375 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 375 000  kg di peso netto»; 12) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cerali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» è così modificata: nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6718, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 2 250 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 250 000  kg di peso netto»; 13) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico di origine agricola» è così modificata: nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6723, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 125 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 125 000 000  kg di peso netto»; 14) la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti agricoli trasformati elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014» è così modificata: a) le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.6710, 09.6721 e 09.6722 sono soppresse; b) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6720, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 3 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 3 000 000  kg di peso netto»; c) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6725, il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 150 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 150 000  kg di peso netto»; d) la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.6726 è così modificata: aa) il testo della casella «Designazione dei prodotti e codici NC» è sostituito dal seguente: « Designazione dei prodotti e codici NC Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati): 3505 10 10 3505 10 90 Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %: 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 »; bb) il testo della casella «Quantitativo» è sostituito dal seguente: « Quantitativo 8 000 000  kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 8 000 000  kg di peso netto». ALLEGATO II Gli allegati I, II, IX, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: 1) nell’allegato I, dopo la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4122 è aggiunta la riga seguente: «09.4309 Cereali Importazione UE: esame simultaneo No Sì No»; 2) l’allegato II è così modificato: a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4306, le righe «Descrizione del prodotto», «Quantitativo in chilogrammi» e «Codici NC» sono sostituite dalle seguenti: « Descrizione del prodotto Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets, di frumento (grano) Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 1 300 000 000  kg Codici NC 1001 99 00 1103 11 90 1103 20 60 »; b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4307, le righe «Descrizione del prodotto», «Quantitativo in chilogrammi» e «Codici NC» sono sostituite dalle seguenti: « Descrizione del prodotto Orzo non destinato alla semina Agglomerati in forma di pellets, di orzo Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 450 000 000  kg Codici NC 1003 90 00 , ex 1103 20 25 »; c) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4308, le righe «Descrizione del prodotto», «Quantitativo in chilogrammi» e «Codici NC» sono sostituite dalle seguenti: « Descrizione del prodotto Granturco, diverso dal granturco da seme Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 1 000 000 000  kg Codici NC 1005 90 00 1103 13 10 1103 13 90 1103 20 40 1104 23 40 1104 23 98 »; d) è aggiunta la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4309: « Numero d’ordine 09.4309 Accordo internazionale o altro atto Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio Periodo contingentale Dal 1 o gennaio al 31 dicembre Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Farine di frumento (grano) tenero, di frumento segalato, di spelta, di granturco, di orzo e altre Origine Ucraina Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Conformemente agli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell’accordo Quantitativo in chilogrammi 30 000 000  kg Codici NC 1101 00 15 1101 00 90 1102 20 10 1102 20 90 1102 90 10 1102 90 90 Dazio doganale applicabile al contingente 0 EUR Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Sì. 25 tonnellate Cauzione per i titoli di importazione 30 EUR per 1 000  kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo Sì Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche No»; 3) l’allegato IX è così modificato: a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4600, le righe «Descrizione del prodotto», «Quantitativo in chilogrammi» e «Codici NC» sono sostituite dalle seguenti: « Descrizione del prodotto Latte e latte concentrato Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 15 000 000  kg, suddivisi come segue: 7 500 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 7 500 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 31 dicembre Codici NC 0401 10 0401 20 0401 40 0401 50 0402 91 0402 99 »; b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4601, le righe «Descrizione del prodotto», «Quantitativo in chilogrammi» e «Codici NC» sono sostituite dalle seguenti: « Descrizione del prodotto Latte scremato e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 15 400 000  kg, suddivisi come segue: 7 700 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 7 700 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 31 dicembre Codici NC 0402 10 »; c) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4602, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 7 000 000  kg, suddivisi come segue: 3 500 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 3 500 000  kg per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 31 dicembre»; 4) l’allegato XI è così modificato: a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4275, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Quantitativo in kg, espresso in equivalente uova in guscio (fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddiviso in quattro sottoperiodi contingentali, con il 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale: Periodo contingentale a partire dal 2026: 9 000 000  kg»; b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4276, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 9 000 000  kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre»; 5) l’allegato XII è così modificato: a) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4273, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 93 350 000  kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»; b) nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4274, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente: « Quantitativo in chilogrammi Periodo contingentale a partire dal 2026: 26 650 000  kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2199/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2199/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2025/2199 è lo strumento normativo di riferimento per contingenti tariffari, accordo di associazione UE-Ucraina, DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area), gestione dei titoli di importazione e dazi doganali preferenziali. Importatori, spedizionieri doganali e operatori del commercio estero lo consultano per comprendere le modalità di accesso ai contingenti, i quantitativi disponibili, i codici NC applicabili e le procedure di dichiarazione doganale secondo il principio "primo arrivato, primo servito" o mediante titoli di importazione.

Normative correlate

Provvedimento AdE 9978568/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di apri…
Regolamento UE 0996/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/996 della Commissione, del 29 aprile 2026, …
Provvedimento AdE 9914393/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marz…
Provvedimento AdE 9761087/2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di febb…
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Decisione UE 0476/2026
Decisione (UE) 2026/476 della Commissione, del 3 marzo 2026, che modifica l’all…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199