Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2206 della Commissione, del 5 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2206 della Commissione, del 5 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2206 of 5 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2019/73 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China following acceptance of a request for new exporting producer treatment
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2206
6.9.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2206 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2024
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese
(
2
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
A.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 17 gennaio 2019 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
(2)
Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping definitivi («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
(3)
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 10,3 % e il 62,1 % sulle importazioni di biciclette elettriche. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione (ad eccezione delle società soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione
(
3
)
sul prodotto in esame) è stato istituito un dazio medio ponderato del 24,2 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento iniziale. È stato istituito un dazio medio ponderato del 16,2 % per altre società che hanno collaborato non incluse nel campione (e soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione sul prodotto in esame). Tali società sono elencate nell’allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 70,1 % sulle biciclette elettriche provenienti dalle società della RPC che non hanno collaborato nell’inchiesta antidumping, ma che hanno collaborato nell’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto in esame (tali società sono elencate nell’allegato III del regolamento iniziale). Per tutte le altre società è stata fissata un’aliquota del 62,1 %.
(4)
A norma dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, il paragrafo 2 del medesimo articolo può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore all’allegato pertinente con le società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione prove sufficienti che gli consentano di dimostrare di:
(a)
non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»);
(b)
non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale e che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); e
(c)
aver effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).
B.
RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5)
L’8 gennaio 2024 il produttore cinese di biciclette elettriche Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. («richiedente»), sostenendo di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale, ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere quindi assoggettato all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, soggette all’aliquota del dazio compensativo parallela per tutte le altre società, pari al 16,2 % («richiesta»).
(6)
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario affinché producesse elementi di prova attestanti il soddisfacimento di tali condizioni. Il richiedente ha fornito una risposta al questionario.
(7)
La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova presentati dal richiedente. Il richiedente è titolare di una licenza commerciale valida per la produzione di biciclette elettriche, registrata nel gennaio 2024 presso il servizio di registrazione dell’ufficio di vigilanza e amministrazione del mercato della contea di Lianshui. Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito all’istanza del richiedente, invitandola a presentare osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha risposto che il richiedente era collegato a un operatore commerciale tedesco, ZT GmbH, ufficialmente registrato nell’aprile 2015.
C.
ANALISI DELLA RICHIESTA
(8)
Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure (dal 1
o
ottobre 2016 al 30 settembre 2017), la Commissione ha accertato che il richiedente non ha esportato biciclette elettriche nell’Unione, in quanto la società è stata costituita dopo tale periodo.
(9)
Con riferimento alla seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha accertato che il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale e che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale.
(10)
Per quanto riguarda la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o deve aver assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha accertato, sulla base delle prove documentali ad essa fornite, che il richiedente aveva esportato biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha prodotto i documenti commerciali e doganali relativi a un’operazione di esportazione nei Paesi Bassi effettuata nel novembre 2023 tramite il suo operatore commerciale collegato in Germania.
(11)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente ha soddisfatto la condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e dovrebbe essere soggetto al dazio antidumping del 16,2 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale (e soggette all’aliquota del dazio compensativo per tutte le altre società istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 sul prodotto in esame).
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73.
D.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(13)
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
(14)
Al richiedente e all’industria dell’Unione è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
(15)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, dopo la riga relativa a Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd. è inserita la riga seguente:
Nome della società
Provincia
Codice TARIC aggiuntivo
«Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd.
Jiangsu
89CD»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/73/oj
.
(
3
)
GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/72/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2206/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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