Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2257/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2257 della Commissione dell'11 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi no

Pubblicato: 11/08/2022 In vigore dal: 11/08/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/2257 della Commissione dell'11 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2257 of 11 August 2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the calculation methods of gross jump-to-default amounts for exposures to debt and equity instruments and for exposures

Testo normativo

18.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2257 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 325 quatervicies , paragrafo 8, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (nel seguito l’«FRTB»), le cui norme definitive sono state adottate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2019, mira a colmare le carenze individuate durante la crisi finanziaria mondiale per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Nell’ambito dei miglioramenti apportati dall’FRTB, è stato introdotto un nuovo requisito di fondi propri nel quadro del metodo standardizzato per riflettere il rischio di default delle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Sono necessari ulteriori elementi tecnici per chiarire le specifiche delle norme in materia di FRTB introdotte nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ai fini degli obblighi di segnalazione, e occorre integrare dette specifiche ove necessario. Detti elementi tecnici riguardano il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (nel seguito «JTD») per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati e la specificazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. (2) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione. (3) L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Determinazione delle componenti P&L long , P&L short , Adjustment long e Adjustment short per il calcolo degli importi lordi del JTD per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale 1.   Gli enti determinano le componenti P&L long e P&L short di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti: dove: V A = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione. 2.   Gli enti determinano le componenti Adjustment long e Adjustment short di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti: dove: V F = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default, con un tasso di recupero pari a zero. 3.   Gli enti determinano le componenti Adjustment long e Adjustment short di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti: dove: V F = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di capitale registri una perdita totale di valore. Articolo 2 Stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   La metodologia alternativa per stimare gli importi lordi del JTD delle esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel calcolare la differenza tra il valore di mercato di uno strumento derivato di cui a tale paragrafo, da cui deriva l’esposizione per l’ente al momento della stima dell’importo lordo del JTD, e il valore di mercato di detto strumento derivato, calcolato partendo dall’ipotesi che in quel momento il debitore sia in stato di default. 2.   Se il debitore è in stato di default al momento della stima e il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente in quel momento riflette il profitto o la perdita risultante dal default del debitore, la metodologia alternativa di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel considerare pari a zero l’importo lordo del JTD dell’esposizione. Articolo 3 Determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Ai fini dell’articolo 325 quatervicies , paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 4, lettere a) e b), di tale regolamento utilizzando le formule seguenti: a) per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito di primo rango (senior) o obbligazioni garantite, l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione è: i) in caso di esposizione lunga: ii) in caso di esposizione corta: dove: LGD = la LGD assegnata allo strumento di debito conformemente all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; V D = il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default e registri un tasso di recupero che è calcolato rispetto al valore nominale dello strumento di debito e che è pari a (1 – LGD); V F = V F come specificato all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento; b) per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito non di primo rango (non-senior), l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione è pari a zero. 2.   Ai fini dell’articolo 325 quatervicies , paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione, che non è uno strumento di cash equity, è pari a zero. Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 ).

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