Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2295/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2295 della Commissione, del 13 novembre 2025, che stabilisce l'elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, le classificazioni statistiche, le disaggregazioni, i metadati e gli obiettivi di precisione per le tematiche posti di lavoro vacanti, indice del costo del lavoro e divario retributivo di genere a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 13/11/2025 In vigore dal: 13/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2295 della Commissione, del 13 novembre 2025, che stabilisce l'elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, le classificazioni statistiche, le disaggregazioni, i metadati e gli obiettivi di precisione per le tematiche posti di lavoro vacanti, indice del costo del lavoro e divario retributivo di genere a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2295 of 13 November 2025 setting out the list and description of variables and their technical specifications, statistical classifications, breakdowns, metadata and precision targets for the topics job vacancies, labour cost index and gender pay gap pursuant to Regulation (EU) 2025/941 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2295 14.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2295 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2025 che stabilisce l'elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, le classificazioni statistiche, le disaggregazioni, i metadati e gli obiettivi di precisione per le tematiche «posti di lavoro vacanti», «indice del costo del lavoro» e «divario retributivo di genere» a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, sulle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'attuazione accurata delle rilevazioni dei dati riguardanti le tematiche «posti di lavoro vacanti», «indice del costo del lavoro» e «divario retributivo di genere», la Commissione deve specificare il contenuto e gli aspetti tecnici dei set di dati, i concetti statistici, le disaggregazioni, gli obiettivi di precisione, i metadati e i formati per la trasmissione di informazioni. (2) Le statistiche sui settori economici dovrebbero essere comparabili a livello internazionale. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero pertanto utilizzare una classificazione statistica dei settori economici compatibile con la classificazione NACE ( 2 ) . (3) Per l'interpretazione e l'utilizzo delle statistiche trimestrali sono necessari metadati predeterminati. (4) Allo scopo di facilitare il confronto e l'interpretazione dei risultati e di accrescere la coerenza tra i dati diffusi a livello nazionale e i dati diffusi a livello internazionale nel tempo, per compilare statistiche congiunturali è necessaria una destagionalizzazione o una correzione per gli effetti di calendario. (5) A fini analitici è importante disporre di una quantità adeguata di dati retrospettivi per valutare l'evoluzione degli indicatori congiunturali nel tempo. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Elenco e descrizione delle variabili e relative specifiche tecniche 1.   I dati sono trasmessi a livello nazionale. L'elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, nonché le classificazioni e le disaggregazioni statistiche da trasmettere alla Commissione (Eurostat), figurano nell'allegato I. 2.   Qualora si rendano disponibili dati per la tematica «struttura delle retribuzioni», i dati relativi alla tematica «divario retributivo di genere» trasmessi a norma del presente regolamento sono riveduti, se del caso. I dati riveduti coincidono pienamente con i corrispondenti valori trasmessi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Obiettivi di precisione Gli obiettivi di precisione per le indagini statistiche figurano nell'allegato II. Articolo 3 Metadati 1.   Nel trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati trimestrali per le tematiche «posti di lavoro vacanti» e «indice del costo del lavoro» e i dati annuali per la tematica «divario retributivo di genere» a norma del regolamento (UE) 2025/941 gli Stati membri trasmettono informazioni (metadati) riguardanti: (a) cambiamenti importanti nel mercato del lavoro che hanno avuto un impatto sul numero di posti occupati o vacanti per la tematica «posti di lavoro vacanti», sull'indice del costo del lavoro e sulle relative componenti per la tematica «indice del costo del lavoro», nonché sulle variabili della tematica «divario retributivo di genere»; (b) modifiche delle fonti e dei metodi attuati nell'ultimo trimestre di riferimento per le tematiche «posti di lavoro vacanti» e «indice del costo del lavoro» o nell'ultimo anno di riferimento per la tematica «divario retributivo di genere», indicando: — le modifiche delle fonti e dei metodi; — le serie interessate a livello di sezione della NACE; — l'effetto atteso in termini di qualità, in particolare distorsioni e volatilità; — se le modifiche abbiano causato un'interruzione delle serie e se i dati precedenti siano stati corretti o riveduti; (c) il motivo di ampie o frequenti revisioni di dati precedenti; (d) qualsiasi altra informazione pertinente che consenta modifiche rilevanti dei dati da interpretare e correlata all'effettiva situazione del mercato del lavoro o a modifiche delle fonti e dei metodi. Articolo 4 Formati per la trasmissione di informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati in formato elettronico con dati integralmente controllati e corretti che soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili stabilite nell'allegato I. I dati sono trasmessi sotto forma di set di dati completi riguardanti tutte le variabili, indipendentemente dal numero di osservazioni e variabili rivedute. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti a norma del presente regolamento utilizzando il formato comune di scambio di dati statistici specificato dalla Commissione (Eurostat) e il punto di accesso unico. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2025/941, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/941/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526 della Commissione, del 29 luglio 2025, che stabilisce l’elenco e la descrizione delle variabili e le relative specifiche tecniche, le classificazioni statistiche e gli obiettivi di precisione per la tematica struttura delle retribuzioni a norma del regolamento (UE) 2025/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2025/1526, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1526/oj ). ALLEGATO I Elenco e descrizione delle variabili e relative specifiche tecniche 1.   ELENCO E DESCRIZIONE DELLE VARIABILI (a) Per la tematica «posti di lavoro vacanti» I dati sono trasmessi i) non corretti e ii) destagionalizzati. Tematica dettagliata Nome della variabile Unità di misura Disaggregazioni Posti vacanti Posti vacanti Numero, non corretto Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T — A (facoltativa) Numero, destagionalizzato Sezioni della NACE: — F, J, K, L, M e — aggregati: da B a E, da G a I, da N a O, da P a R e da S a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Posti vacanti tramite agenzie di lavoro interinale registrati in base all'attività economica dell'impresa o dell'unità locale in cui il dipendente svolge l'attività professionale (facoltativa) Numero, non corretto Sezioni della NACE: — A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Numero, destagionalizzato Sezioni della NACE: — A, F, J, K, L, M e — aggregati: da B a E, da G a I, da N a O, da P a R e da S a T Posti occupati Posti occupati Numero, non corretto Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T — A (facoltativa) Numero, destagionalizzato Sezioni della NACE: — F, J, K, L, M e — aggregati: da B a E, da G a I, da N a O, da P a R e da S a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Posti occupati tramite agenzie di lavoro interinale registrati in base all'attività economica dell'impresa o dell'unità locale in cui il dipendente svolge l'attività professionale (facoltativa) Numero, non corretto Sezioni della NACE: — A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Numero, destagionalizzato Sezioni della NACE: — A, F, J, K, L, M e — aggregati: da B a E, da G a I, da N a O, da P a R e da S a T (b) Per la tematica «indice del costo del lavoro» I dati sono trasmessi i) non corretti; ii) corretti per gli effetti di calendario; iii) corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Le correzioni per gli effetti di calendario e le destagionalizzazioni sono effettuate indirettamente per preservare la coerenza tra le componenti e gli aggregati. Tematica dettagliata Nome della variabile Unità di misura Disaggregazioni Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata Indice trimestrale del costo totale del lavoro per ora lavorata Indice, non corretto Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice, corretto per gli effetti di calendario Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice trimestrale degli stipendi e dei salari per ora lavorata Indice, non corretto Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice, corretto per gli effetti di calendario Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice trimestrale del costo del lavoro esclusi gli stipendi e i salari per ora lavorata Indice, non corretto Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice, corretto per gli effetti di calendario Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Indice trimestrale del costo totale del lavoro ( *1 ) Indice trimestrale del costo totale del lavoro Indice, non corretto Sezione della NACE: — F e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Indice, corretto per gli effetti di calendario Sezione della NACE: — F e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Indice, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato Sezione della NACE: — F e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Indice trimestrale delle ore lavorate ( *1 ) Indice trimestrale delle ore lavorate Indice, non corretto Sezione della NACE: — F e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Indice, corretto per gli effetti di calendario Sezione della NACE: — F e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Indice, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato Sezione della NACE: — F e — aggregati: da B a E, da G a O, da B a O, da P a T e da B a T Tutte le altre singole sezioni della NACE non elencate in precedenza (facoltativa) Costo annuo del lavoro Costo totale del lavoro Valuta nazionale Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregato: da B a T Stipendi e salari Valuta nazionale Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregato: da B a T Costo del lavoro esclusi gli stipendi e i salari Valuta nazionale Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e — aggregato: da B a T (c) Per la tematica «divario retributivo di genere» Tematica dettagliata Nome della variabile Unità di misura Disaggregazioni Retribuzione oraria Retribuzione oraria lorda Valuta nazionale Sesso: — maschio, femmina Fasce d'età: — fino a 29, 30-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+ Orario di lavoro contrattuale: — tempo pieno, tempo parziale Controllo economico e finanziario: — pubblico, privato Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Retribuzione oraria Divario retributivo di genere Percentuale Fasce d'età: — fino a 29, 30-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+ Orario di lavoro contrattuale: — tempo pieno, tempo parziale Controllo economico e finanziario: — pubblico, privato Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Dipendenti Dipendenti Numero di persone Sesso: — maschio, femmina Fasce d'età: — fino a 29, 30-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+ Orario di lavoro contrattuale: — tempo pieno, tempo parziale Controllo economico e finanziario: — pubblico, privato Sezioni della NACE: — B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T 2.   SPECIFICHE TECNICHE (a) Per la tematica «posti di lavoro vacanti» 1) Un posto occupato ( 1 ) è una posizione retribuita all'interno di un'impresa residente o di un'unità locale residente alla quale un dipendente è stato assegnato per un periodo determinato o indeterminato. 2) Un posto vacante è una posizione retribuita all'interno di un'impresa residente o di un'unità locale residente: a) nuova o libera o in procinto di diventarlo; b) per la quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata (anche nel caso in cui il posto sia occupato da un candidato interno all'impresa). Tale ricerca attiva di un candidato adatto comprende le azioni seguenti: i) notificare il posto di lavoro vacante ai servizi pubblici per l'impiego; ii) contattare un'agenzia privata di collocamento/cacciatori di teste; iii) pubblicare l'avviso di posto vacante sui media (ad esempio internet, giornali, riviste); iv) affiggere l'avviso di posto vacante in una bacheca pubblica; v) contattare, sottoporre a colloquio o selezionare direttamente possibili candidati/potenziali dipendenti; vi) contattare dipendenti e/o persone nella propria cerchia di conoscenze; vii) assumere tirocinanti che possano eventualmente occupare una posizione retribuita al termine di un periodo di prova; c) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo. Nel caso delle agenzie di lavoro interinale, i posti occupati iscritti nella busta paga e i posti vacanti da iscrivere nella busta paga di tali agenzie sono registrati: — per la trasmissione obbligatoria delle statistiche sui posti di lavoro vacanti nella sezione O della NACE, corrispondente all'attività economica delle agenzie di lavoro interinale; — su base facoltativa, secondo la sezione della NACE dell'impresa residente o dell'unità locale residente in cui il dipendente svolge l'attività professionale. (b) Per la tematica «indice del costo del lavoro» 1) Il costo totale del lavoro rappresenta il complesso delle spese sostenute dal datore di lavoro per l'impiego della manodopera. Esso consiste nella somma di stipendi e salari compresi premi, contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte relative all'occupazione, corrispondente al costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro al netto dei sussidi connessi all'occupazione ricevuti dal datore di lavoro. 2) Le ore lavorate corrispondono al complesso delle ore effettivamente lavorate da tutti i dipendenti, siano essi dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale, apprendisti o tirocinanti retribuiti. Le ore effettivamente lavorate sono definite come la somma di tutti i periodi trascorsi svolgendo attività dirette e ausiliarie per produrre beni e fornire servizi durante il trimestre di riferimento. I dipendenti sono definiti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526 della Commissione. Le ore effettivamente lavorate comprendono: — le ore lavorate durante i normali periodi di lavoro; — i periodi di straordinari retribuiti, ossia le ore lavorate in aggiunta alle normali ore di lavoro, indipendentemente dalla tariffa oraria applicata (ad esempio, un'ora lavorata retribuita a tariffa doppia rispetto alla tariffa oraria normale dovrebbe essere conteggiata come un'ora); — i periodi di straordinari non retribuiti ( 2 ) (se possibile); — il tempo trascorso svolgendo compiti quali: preparazione del lavoro e del sito; preparazione, mantenimento, riparazione e pulizia di strumenti e macchine; emissione di ricevute e fatture; redazione di schede e relazioni di lavoro, ecc.; — il tempo trascorso sul luogo di lavoro senza esercitare alcuna attività, ad esempio a causa di guasti alle macchine, infortuni o mancanza temporanea di lavoro, pur percependo una retribuzione in forza del contratto di lavoro; — brevi periodi di riposo sul luogo di lavoro, comprese le pause per il tè e il caffè; — il tempo trascorso in formazione presso l'impresa/unità locale o istituti scolastici (quest'ultimo elemento non si applica agli apprendisti); — le ore trascorse in viaggi di lavoro a carico del datore di lavoro; — i periodi di servizio di guardia per le ore trascorse sul luogo di lavoro e per le ore trascorse al di fuori del luogo di lavoro dal momento in cui il dipendente è richiamato in servizio (compreso il tempo di spostamento, ad esempio da casa al luogo di lavoro); — le ore di lavoro da casa, a condizione che il dipendente possa essere raggiunto dal datore di lavoro durante le normali ore di lavoro. Le ore effettivamente lavorate escludono: — le ore retribuite ma non lavorate, ad esempio ferie retribuite, giorni festivi, assenze per malattia, congedo di maternità, eventi di forza maggiore quali condizioni meteorologiche estreme o calamità naturali, ecc.; — le ore non lavorate e non retribuite, ad esempio in caso di malattia e maternità, ecc.; — le ore non lavorate (retribuite o meno) durante i congedi straordinari per esami medici, matrimoni, funerali, traslochi, in seguito a un incidente, ecc.; — le principali pause per i pasti (ovvero non i brevi periodi di pausa o le pause caffè); — le ore non lavorate (retribuite o meno) durante lavoro a tempo ridotto, conflitti di lavoro, serrate, ecc.; — il tempo che il dipendente trascorre negli spostamenti tra la casa e il luogo di lavoro; — il tempo trascorso dagli apprendisti in formazione presso l'impresa/unità locale o istituti scolastici. 3) Stipendi e salari comprendono remunerazione diretta, premi e pagamento per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura. Essi comprendono anche stipendi e salari corrisposti a lavoratori a domicilio, apprendisti e tirocinanti. È tuttavia escluso il pagamento a cottimo dei lavoratori a domicilio [SEC 2010, paragrafo 4.07, lettera e)]. Diversamente da quanto accade per i conti nazionali sono escluse le mance, poiché non sono pagate dai datori di lavoro e pertanto non sono registrate come costo del lavoro nella loro contabilità. Stipendi e salari sono registrati nel periodo durante il quale è svolto il lavoro. Premi ad hoc o altri pagamenti eccezionali, tredicesima mensilità, ecc. sono tuttavia registrati nel momento in cui devono essere pagati. Il momento di registrazione delle opzioni sulle azioni è spalmato sul periodo compreso tra la data di assegnazione e la data di maturazione. Se i dati sono inadeguati, il valore dell'opzione è registrato alla data di maturazione. 4) Il costo del lavoro esclusi gli stipendi e i salari è la somma delle componenti seguenti: i contributi sociali a carico dei datori di lavoro e le imposte sul lavoro pagate dal datore di lavoro al netto dei sussidi al lavoro ricevuti dal datore di lavoro. 5) I contributi sociali a carico dei datori di lavoro corrispondono a un importo pari al valore dei contributi sociali che i datori di lavoro versano ai sistemi di sicurezza sociale o agli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione per assicurare ai loro dipendenti il beneficio delle prestazioni sociali. I contributi sociali a carico dei datori di lavoro possono essere effettivi o figurativi. Vi rientrano i rischi e le esigenze seguenti: — malattia; — invalidità, disabilità; — malattia professionale o infortunio sul lavoro; — vecchiaia; — la condizione di superstite; — maternità; — famiglia; — promozione dell'occupazione; — disoccupazione; — alloggio; — istruzione; — indigenza. Essi comprendono i contributi sociali che i datori di lavoro versano agli apprendisti. 6) Le imposte sul lavoro pagate dal datore di lavoro comprendono tutte le imposte basate sulla massa salariale o sull'occupazione. Tali imposte sono considerate come costo del lavoro. Sono incluse anche le sovrattasse che in alcuni paesi i datori di lavoro devono pagare perché occupano troppo poche persone con disabilità, nonché imposte o tasse analoghe. Questa categoria di costo del lavoro non include i contributi sociali a carico del datore di lavoro né gli importi trattenuti dal datore di lavoro per pagare i contributi sociali o le imposte sul reddito a carico del dipendente. 7) I sussidi al lavoro ricevuti dal datore di lavoro sono tutti gli importi percepiti sotto forma di sussidi pubblici destinati a rimborsare parzialmente o totalmente i costi della remunerazione diretta ma non a coprire i costi di sicurezza sociale o di formazione professionale. Essi non includono i rimborsi versati al datore di lavoro dagli enti di sicurezza sociale o dai fondi di assicurazione complementare. Essi includono i sussidi al lavoro che rimborsano il costo della remunerazione degli apprendisti e dei tirocinanti retribuiti. 8) L' indice trimestrale del costo totale del lavoro per ora lavorata (indice del costo del lavoro o LCI, «Labour Cost Index») è definito come l'indice di Laspeyres del costo del lavoro per ora lavorata a livello trimestrale, concatenato annualmente e basato su una struttura fissa delle attività economiche a livello di sezione della classificazione NACE. La formula da utilizzare per il calcolo dell'LCI è specificata nella sezione 2.1 «Regole per il calcolo». 9) L' indice trimestrale degli stipendi e dei salari per ora lavorata è definito come l'indice di Laspeyres degli stipendi e dei salari per ora lavorata a livello trimestrale, concatenato annualmente e basato su una struttura fissa delle attività economiche a livello di sezione della classificazione NACE. 10) L' indice trimestrale del costo del lavoro esclusi gli stipendi e i salari per ora lavorata è definito come l'indice di Laspeyres del costo del lavoro esclusi gli stipendi e i salari per ora lavorata a livello trimestrale, concatenato annualmente e basato su una struttura fissa delle attività economiche a livello di sezione della classificazione NACE. 11) L' indice trimestrale del costo totale del lavoro (TCI, «Total Labour Costs») (facoltativo) è definito come il rapporto semplice tra il costo totale del lavoro registrato nel trimestre di riferimento e un quarto di quello registrato nell'anno civile precedente, concatenato annualmente a partire dall'anno base. La formula da utilizzare per il calcolo del TCI è specificata nella sezione 2.1 «Regole per il calcolo». 12) L' indice trimestrale delle ore lavorate (HWI, «Hours Worked Index») (facoltativo) è definito come l'indice di Paasche delle ore lavorate a livello trimestrale, concatenato annualmente e basato su una struttura mobile delle attività economiche a livello di sezione della classificazione NACE. La formula da utilizzare per il calcolo dell'HWI è specificata nella sezione 2.1 «Regole per il calcolo». L'indice trimestrale del costo del lavoro, l'indice trimestrale del costo totale del lavoro e l'indice trimestrale delle ore lavorate sono espressi in un anno base per il quale gli indici annuali, calcolati come media semplice dei quattro indici trimestrali per quell'anno, sono pari a 100 per gli indici non corretti, gli indici corretti per gli effetti di calendario e gli indici corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. L'anno base cambia ogni quattro anni. I dati sono trasmessi nel nuovo anno base per periodi di riferimento a partire dal primo trimestre dell'anno successivo alla pubblicazione dei dati più recenti della tematica «struttura del costo del lavoro» da parte di Eurostat. Il primo anno base è il 2024. (c) Per la tematica «divario retributivo di genere» 1) Il divario retributivo di genere è la differenza nella retribuzione oraria lorda media dei dipendenti di sesso maschile e femminile espressa come percentuale della retribuzione oraria lorda media dei dipendenti di sesso maschile. 2) La retribuzione lorda , il numero di ore retribuite , il tipo di controllo economico e finanziario (pubblico/privato) e l' orario di lavoro contrattuale (dipendente a tempo pieno/dipendente a tempo parziale) sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1526 della Commissione. 3) La retribuzione oraria lorda è la retribuzione mensile lorda divisa per il numero mensile di ore retribuite. 2.1. Regole per il calcolo (a) Per la tematica «posti di lavoro vacanti» I dati relativi ai posti vacanti e ai posti occupati sono rappresentativi dell'intero trimestre di riferimento. A tal fine gli Stati membri hanno la possibilità di raccogliere i dati in una data di riferimento specifica entro il mese centrale del trimestre di riferimento oppure di calcolare una media rappresentativa sulla base di dati raccolti in date di riferimento specifiche concentrate intorno al mese centrale del trimestre di riferimento o raccolti costantemente durante l'intero trimestre di riferimento. (b) Per la tematica «indice del costo del lavoro» Gli indici trimestrali del costo del lavoro per ora lavorata, gli indici trimestrali del costo totale del lavoro (facoltativo) e gli indici trimestrali delle ore lavorate (facoltativo) sono rappresentativi dell'intero trimestre di riferimento. Il costo annuo del lavoro (ponderazioni) corrisponde all'intero anno civile. (c) Formula per calcolare l'indice del costo del lavoro (LCI) concatenato La formula dell'indice a catena di Laspeyres è utilizzata per calcolare l'indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata (LCI) e le sue due componenti di costo (stipendi e salari e costo del lavoro esclusi gli stipendi e i salari) per le singole sezioni della NACE, per gli aggregati della NACE e per l'intera economia. 1) La formula di base di Laspeyres da utilizzare nel calcolo dell'LCI per il trimestre t dell'anno j per le singole sezioni della NACE, per gli aggregati della NACE e per l'intera economia con periodo annuo di base k è definita come segue: = in cui: w i tj costo del lavoro per ora lavorata dai dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , h i k ore lavorate dai dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k , w i k costo del lavoro per ora lavorata dai dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k , e 1 ≤ t ≤ 4, W i k w i k × h i k = costo totale del lavoro dei dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k . 2) Le ponderazioni utilizzate per calcolare l'indice sono definite come segue: 3) Il concatenamento annuo dall'anno l all'anno l +1, in cui 0 ≤ l < l + 1 < j , è definito come segue: 4) La formula dell'indice a catena di Laspeyres per il trimestre t dell'anno j con anno base k = 0 e con m quale intervallo richiesto per trattare ed elaborare le necessarie ponderazioni annuali, in cui 1 ≤ m ≤ 2, è definita come segue: LCI tj(0) = 100 × (L'' 0,1 ) × (L'' 1,2 ) ×….. × (L'' j-m-1,j-m ) × LCI tj(j-m) (d) Formula per calcolare gli indici del costo totale del lavoro concatenati (facoltativo) 1) La formula da utilizzare nel calcolo del costo totale del lavoro (TCI) per il trimestre t dell'anno j per le sezioni della NACE, per gli aggregati della NACE e per l'intera economia con anno di riferimento k è definita come segue: in cui: h i tj = ore lavorate dai dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , w i tj = costo del lavoro per ora lavorata dai dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , h i k = ore lavorate dai dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k , w i k = costo del lavoro per ora lavorata dai dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k , W i tj = w i tj × h i tj = costo totale del lavoro dei dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , W i k = w i k × h i k = costo totale del lavoro dei dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k , e 1 ≤ t ≤ 4. 2) La formula dell'indice a catena per il trimestre t dell'anno j con anno base k = 0 è definita come segue: (e) Formula per calcolare gli indici delle ore lavorate (HWI) concatenati (facoltativo) 1) La formula di base di Paasche da utilizzare per il calcolo degli indici delle ore lavorate (HWI) concatenati per il trimestre t dell'anno j per le sezioni della NACE, per gli aggregati della NACE e per l'intera economia con anno di riferimento k è definita come segue: = in cui: h i tj = ore lavorate dai dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , h i k = ore lavorate dai dipendenti nella sezione i della NACE nell'anno k , w i tj = costo del lavoro per ora lavorata dai dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , W i tj = w i tj × h i tj = costo totale del lavoro dei dipendenti nella sezione i della NACE nel trimestre t dell'anno j , e 1 ≤ t ≤ 4. 2) Le ponderazioni da utilizzare per il calcolo dell'indice sono definite come segue: 3) Il concatenamento annuo dall'anno l all'anno l +1, in cui 0 ≤ l < l + 1 < j , è definito come segue: 4) La formula dell'indice a catena di Paasche per il trimestre t dell'anno j con anno base k = 0 e con m quale intervallo richiesto per elaborare e applicare le necessarie ponderazioni annuali, in cui 1 ≤ m ≤ 2, è definita come segue: HWI tj(0) = 100 × (L' 0,1 ) × (L' 1,2 ) ×….. × (L' j-m-1,j-m ) × HWI tj(j-m) (f) Per la tematica «divario retributivo di genere» × 100 in cui: GPG K = il divario retributivo di genere per l'anno civile K , GHEi = la retribuzione oraria lorda del dipendente di sesso maschile i in un mese rappresentativo dell'anno civile K o la relativa stima se non sono disponibili dati sulla struttura delle retribuzioni, GHEj = la retribuzione oraria lorda della dipendente di sesso femminile j in un mese rappresentativo dell'anno civile K o la relativa stima se non sono disponibili dati sulla struttura delle retribuzioni, M = il numero di dipendenti di sesso maschile, W = il numero di dipendenti di sesso femminile. 2.2. Serie di dati per le stime preliminari (a) Per la tematica «posti di lavoro vacanti» Gli Stati membri di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2025/941 trasmettono stime preliminari delle variabili «posti vacanti» e «posti occupati». Tali stime sono rappresentative della totalità delle imprese residenti o delle unità locali residenti con uno o più dipendenti appartenenti, nel loro insieme, a tutte le sezioni della NACE che rientrano nell'ambito della tematica «posti di lavoro vacanti» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/941. I dati sono trasmessi non corretti e destagionalizzati. (b) Per la tematica «indice del costo del lavoro» Gli Stati membri di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2025/941 trasmettono stime preliminari dell'indice del costo del lavoro (LCI). Tali stime sono rappresentative della totalità delle imprese residenti o delle unità locali residenti con uno o più dipendenti appartenenti, nel loro insieme, a tutte le sezioni della NACE che rientrano nell'ambito della tematica «indice del costo del lavoro» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/941. I dati sono trasmessi non corretti e corretti per gli effetti di calendario. I dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario possono essere trasmessi su base facoltativa. Le stime preliminari per entrambe le tematiche dovrebbero includere eventuali revisioni per almeno i quattro trimestri precedenti il periodo di riferimento. La trasmissione di stime preliminari per le singole sezioni della NACE e gli aggregati della NACE di cui alla sezione 1 «Elenco e descrizione delle variabili» è facoltativa per entrambe le tematiche. 2.3. Dati retrospettivi (facoltativo) (a) Per la tematica «posti di lavoro vacanti» Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati retrospettivi, di cui alla sezione 1 «Elenco e descrizione delle variabili», per periodi di riferimento a partire dal primo trimestre del 2010, ad eccezione delle sezioni G, J, K e T della NACE, per le quali i dati dovrebbero essere forniti a partire dal primo trimestre del 2018. I dati retrospettivi dovrebbero riguardare la totalità delle imprese residenti o delle unità locali residenti con uno o più dipendenti. (b) Per la tematica «indice del costo del lavoro» Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati retrospettivi per la tematica dettagliata «indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata», di cui alla sezione 1 «Elenco e descrizione delle variabili», per periodi di riferimento a partire dal primo trimestre del 2009 incluso, ad eccezione delle sezioni G, J, K e T della NACE, per le quali essi dovrebbero trasmettere dati retrospettivi a partire dal primo trimestre del 2018. I dati retrospettivi dovrebbero riguardare le imprese con uno o più dipendenti. Se tali dati non fossero disponibili, dovrebbero essere utilizzati fonti e metodi di stima adeguati. Per la tematica dettagliata «costo annuo del lavoro», gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati retrospettivi, di cui alla sezione 1 «Elenco e descrizione delle variabili», per periodi di riferimento a partire dall'anno 2008, ad eccezione delle sezioni G, J, K e T della NACE, per le quali essi dovrebbero trasmettere dati retrospettivi a partire dall'anno 2017. Per l'«indice trimestrale del costo totale del lavoro» e l'«indice trimestrale delle ore lavorate», gli Stati membri possono trasmettere dati retrospettivi, di cui alla sezione 1 «Elenco e descrizione delle variabili», per periodi di riferimento a partire dal primo trimestre del 2025. (c) Per la tematica «divario retributivo di genere» Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati retrospettivi per periodi di riferimento iniziando dai dati più recenti della tematica «struttura delle retribuzioni» trasmessi a Eurostat a partire dall'anno civile 2026. ( *1 ) Da fornire su base volontaria ( 1 ) Esso corrisponde alla nozione di «posizione lavorativa» nell'ambito del Sistema europeo dei conti (paragrafo 11.22). Cfr. regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ( GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj ). ( 2 ) Spesso le ore non retribuite lavorate nel quadro delle "ore effettivamente lavorate" devono essere stimate, ad esempio basandosi sui dati relativi alle indagini su famiglie e convivenze. ALLEGATO II Obiettivi di precisione (a) Per la tematica «posti di lavoro vacanti» Gli Stati membri che utilizzano metodi di campionamento mirano a mantenere il coefficiente di variazione al di sotto del 5 % per il numero di posti vacanti (non corretti) misurato durante il trimestre di riferimento per la totalità delle imprese residenti o delle unità locali residenti con uno o più dipendenti appartenenti, nel loro insieme, a tutte le sezioni della NACE che rientrano nell'ambito della tematica «posti di lavoro vacanti» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/941. Gli Stati membri che utilizzano metodi di campionamento mirano a mantenere il coefficiente di variazione al di sotto dell'1 % per il numero di posti occupati (non corretti) misurato durante il trimestre di riferimento per la totalità delle imprese residenti o delle unità locali residenti con uno o più dipendenti appartenenti, nel loro insieme, a tutte le sezioni della NACE che rientrano nell'ambito della tematica «posti di lavoro vacanti» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/941. I dati trasmessi a norma del presente regolamento sono contrassegnati dalla dicitura «scarsa attendibilità» se il loro coefficiente di variazione è superiore al 25 %. (b) Per la tematica «indice del costo del lavoro» Gli Stati membri che utilizzano metodi di campionamento mirano a mantenere l'errore standard al di sotto degli 0,2 punti percentuali per la componente relativa a stipendi e salari dell'indice del costo del lavoro, non concatenata, né corretta per gli effetti di calendario o destagionalizzata, riguardante la totalità delle imprese residenti o delle unità locali residenti con uno o più dipendenti appartenenti, nel loro insieme, a tutte le sezioni della NACE che rientrano nell'ambito della tematica «indice del costo del lavoro» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/941. L'errore standard dovrebbe essere calcolato utilizzando formule teoriche o simulazioni. Esso stima la distanza prevista tra la stima statistica e il valore effettivo da misurare. (c) Per la tematica «divario retributivo di genere» Per gli anni che coincidono con un anno di riferimento della tematica «struttura delle retribuzioni», gli Stati membri mirano a mantenere al di sotto dei 2 punti percentuali la differenza assoluta tra 1) il valore derivato dai dati della tematica «struttura delle retribuzioni» e 2) il divario retributivo di genere trasmesso per l'intera economia (prima della revisione). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2295/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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