Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 della Commissione, del 14 novembre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 della Commissione, del 14 novembre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2303 of 14 November 2025 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1624
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2303
10.12.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2303 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2025
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione
(
2
)
precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento, di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione di tale regolamento, le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione e la direttiva 2014/59/UE è stata modificata. Alla luce di tale esperienza e per tenere conto delle nuove disposizioni di detta direttiva, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 stabilisce una procedura e una serie minima di modelli per la presentazione, ad opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario riesaminare tale regolamento di esecuzione per promuovere l'armonizzazione degli obblighi di segnalazione in tutta l'Unione sulla base di una serie riveduta di modelli che rispecchino meglio e in modo coerente le esigenze delle autorità di risoluzione. Ciò non dovrebbe ostare a che le autorità di risoluzione raccolgano le informazioni supplementari che ritengano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per stabilire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, obblighi informativi semplificati.
(3)
Per far sì che i piani di risoluzione di gruppo riguardino effettivamente il gruppo interessato, gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese madri nell'Unione non dovrebbero limitarsi alle sole entità soggette a risoluzione, ma dovrebbero interessare anche altre entità giuridiche pertinenti. Tale pertinenza dovrebbe tuttavia essere correttamente delineata al fine di esonerare dagli obblighi di segnalazione le entità che non sono pertinenti per il gruppo o che non hanno rilevanza sistemica. A tal fine è opportuno fissare soglie per identificare le entità giuridiche del gruppo alle quali dovrebbero essere imposti obblighi di segnalazione in materia di risoluzione. Inoltre la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ha modificato la direttiva 2014/59/UE introducendo, tra l'altro, una definizione di «entità soggetta a liquidazione». Per tenere conto di questa nuova definizione occorre distinguere tra gli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione che si applicano alle entità soggette a liquidazione, alle entità soggette a risoluzione e alle entità appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione. È necessario in particolare specificare gli obblighi di segnalazione valutando se le entità interessate siano entità autonome o appartengano a gruppi e se tali entità o gruppi siano stati identificati come entità soggette a liquidazione o includano entità che siano state identificate come tali. Detti obblighi di segnalazione dovrebbero essere stabiliti a livello individuale, subconsolidato o consolidato in modo da garantire la proporzionalità, da non compromettere un'efficace pianificazione della risoluzione, da dispensare le entità da raccolte parallele di dati emananti da autorità diverse e da eliminare i punti di dati che si sovrappongono a quelli dei quadri di segnalazione a fini di vigilanza. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'attuazione di un metodo che moduli il numero di modelli in funzione del tipo di entità segnalante interessata. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi soggetti a risoluzione costituiti da enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e allo stesso organismo centrale per garantire che la segnalazione in materia di risoluzione riguardi effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale del gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, a livello individuale, subconsolidato e consolidato.
(4)
Per assicurare un'efficiente pianificazione della risoluzione preservando nel contempo la proporzionalità, l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione potrebbe dover differire da quello degli obblighi di segnalazione a fini prudenziali, laddove ciò risulti necessario per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di dati adeguati e attendibili per svolgere i loro compiti. In tale contesto occorre provvedere affinché la segnalazione in materia di risoluzione non sia ostacolata da deroghe prudenziali o dal fatto che un gruppo soggetto a risoluzione non sia sottoposto a requisiti di consolidamento prudenziale.
(5)
Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, è opportuno adottare un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, individuare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.
(6)
A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza delle voci segnalate dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida di tali voci.
(7)
Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare in qualsiasi momento i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. È quindi opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea (ABE) pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web. Quanto precede non esclude che l'ABE possa anche pubblicare sul proprio sito web istruzioni tecniche per la compilazione dei moduli e dei modelli specificati nel presente regolamento.
(8)
A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a collaborare per ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 ha introdotto una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.
(9)
Data l'entità delle modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, è opportuno, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.
(10)
Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
(11)
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «entità giuridica pertinente» si intende un'entità del gruppo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), della direttiva 2014/59/UE, diversa da un'entità soggetta a risoluzione, che è stabilita nell'Unione e soddisfa una delle condizioni seguenti:
(a)
fornisce funzioni essenziali;
(b)
l'importo complessivo individuale dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
, è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio dell'impresa madre nell'Unione;
(c)
la misura dell'esposizione complessiva individuale di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata dell'impresa madre nell'Unione;
(d)
i ricavi operativi sono pari o superiori al 2 % dei ricavi operativi complessivi consolidati del gruppo, calcolati a livello dell'impresa madre nell'Unione;
(e)
le attività totali individuali superano i 5 miliardi di EUR;
(f)
è importante per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro.
Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se l'importo complessivo individuale della sua esposizione al rischio è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.
Ai fini della lettera c) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se la misura della sua esposizione complessiva individuale è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.
Articolo 2
Segnalazioni in materia di risoluzione ad opera di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE
1. Le entità soggette a risoluzione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate in tutti i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 e Z 11.00.
2. Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.
3. Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi soggetti a risoluzione
1. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02 e da Z 08.01 a Z 09.04 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo.
2. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni sulle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo, come specificato nel modello Z 04.00 di cui all'allegato I.
3. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nel modello Z 02.00 di cui all'allegato I nel modo seguente:
(a)
su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti;
(b)
su base consolidata o, se del caso, su base subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE su base consolidata o subconsolidata, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 03.01 o Z 03.02 di cui all'allegato I nel modo seguente:
(a)
su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
(b)
su base consolidata o subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 e Z 07.01.5 di cui all'allegato I al livello di ciascuno Stato membro in cui opera il gruppo.
6. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04 di cui all'allegato I relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo.
7. Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e da Z 11.00 a Z 17.00 di cui all'allegato I per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione.
8. L'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti.
9. Il paragrafo 2, il paragrafo 3, lettera a), e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano a prescindere da qualsiasi deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali concessa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
o da qualsiasi deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili concessa conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 4
Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione
Un'impresa madre nell'Unione di un gruppo comprendente solo entità soggette a liquidazione che non sono non sottoposte a obblighi semplificati presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo:
(a)
le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 09.01 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo, nel modello Z 02.00 su base consolidata e nel modello Z 04.00 relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo;
(b)
su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento;
(c)
su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Adeguamenti della segnalazione in materia di risoluzione di gruppo
1. Per un gruppo la cui impresa madre nell'Unione è un'entità soggetta a liquidazione e che comprende entità soggette a risoluzione, l'impresa madre nell'Unione presenta quanto segue:
(a)
per le entità del gruppo appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 3;
(b)
per le entità soggette a liquidazione non sottoposte a obblighi semplificati e che non fanno parte di alcun gruppo soggetto a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 4.
2. Per un gruppo soggetto a risoluzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono presentate da almeno una delle entità soggette a risoluzione del gruppo. Tali informazioni riguardano effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di tale gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, su base individuale, subconsolidata e consolidata, a seconda dei casi.
Articolo 6
Frequenza, date di riferimento e date d'invio
1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 nel modo seguente:
(a)
per i modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00, al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente;
(b)
per i modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.
Ai fini della lettera a) del primo paragrafo, se il 31 marzo non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
2. Le autorità di risoluzione specificano se le informazioni sono presentate direttamente all'autorità di risoluzione o se invece sono presentate all'autorità competente, ove applicabile.
3. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione possono presentare dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile.
4. Ai fini del paragrafo 3, i dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate senza indebito ritardo.
Articolo 7
Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati
1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 secondo i modelli di cui all'allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione, e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato II e le regole di convalida di cui all'allegato III.
2. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione provvedono affinché:
(a)
i valori numerici siano comunicati come segue:
i)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
ii)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
(b)
gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo dell'entità giuridica (LEI);
(c)
le entità giuridiche e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificate dall'identificativo dell'entità giuridica, se disponibile;
(d)
nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili.
3. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione corredano i dati comunicati delle informazioni seguenti:
(a)
data di riferimento,
(b)
valuta utilizzata per le segnalazioni,
(c)
principio contabile,
(d)
identificativo dell'entità giuridica dell'entità segnalante,
(e)
livello di applicazione di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Articolo 8
Comunicazione di informazioni supplementari per piani di risoluzione individuali o di gruppo
1. L'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo chiede informazioni supplementari o informazioni in un nuovo formato all'ente pertinente o all'impresa madre nell'Unione in uno dei seguenti casi:
(a)
l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che tali informazioni non siano contemplate da alcun modello di cui all'allegato I e che siano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione;
(b)
l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che sia necessario per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione ottenere tali informazioni dalle entità soggette a obblighi semplificati;
(c)
il formato in cui le informazioni sono comunicate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, non è idoneo alla predisposizione o all'attuazione dei piani di risoluzione.
2. Per la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:
(a)
individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;
(b)
specifica il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste;
(c)
specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;
(d)
specifica se le informazioni debbano essere comunicate su base individuale, subconsolidata o consolidata e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;
(e)
specifica il destinatario esatto, i formati per lo scambio di dati e le informazioni che devono corredare le comunicazioni nel caso in cui debbano essere fornite informazioni supplementari.
Articolo 9
Cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di risoluzione
1. L'autorità competente e le autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione a norma degli articoli da 2 a 5 e degli articoli 7 e 8 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.
2. Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di risoluzione comunicano agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione quali informazioni è necessario includere nella comunicazione a norma del presente regolamento. Le autorità di risoluzione individuano tali informazioni facendo riferimento ai modelli di cui all'allegato I.
Articolo 10
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (
GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj
).
(
3
)
Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (
GU L, 2024/1174, 22.4.2024
, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
).
(
6
)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (
GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj
).
ALLEGATO I
Modello
Descrizione del modello
Abbreviazione
Struttura organizzativa
Z 01.01
Entità giuridiche
ORG 1
Z 01.02
Assetto proprietario
ORG 2
Dati aggregati sulle passività
Z 02.00
Struttura delle passività
LIAB 1
Z 03.01
Requisito di fondi propri — Enti creditizi
LIAB 2
Z 03.02
Requisito di fondi propri — Imprese di investimento
LIAB 3
Z 04.00
Interconnessioni finanziarie infragruppo
LIAB 4
Z 05.01
Controparti principali — Passività
LIAB 5
Z 05.02
Controparti principali — Fuori bilancio
LIAB 6
Z 06.00
Assicurazione dei depositi
LIAB 7
Funzioni essenziali
Z 07.01
Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche
FUNC 1
Z 07.02
Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche
FUNC 2
Z 07.03
Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche
FUNC 3
Z 07.04
Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali
FUNC 4
Servizi rilevanti
Z 08.01
Servizi rilevanti
SERV 1
Z 08.02
Servizi rilevanti — Associazione alle attività operative
SERV 2
Z 08.03
Servizi rilevanti — Associazione ai ruoli
SERV 3
Z 08.04
Servizi essenziali — Associazione alle funzioni essenziali
SERV 4
Z 08.05
Servizi indispensabili — Associazione alle linee di business principali
SERV 5
Infrastrutture del mercato finanziario (FMI)
Z 09.01
Servizi delle FMI - Fornitori e utenti
FMI 1
Z 09.02
Servizi delle FMI — Associazione alle FMI essenziali e indispensabili
FMI 2
Z 09.03
Servizi delle FMI — Metriche principali
FMI 3
Z 09.04
Servizi delle FMI — CCP — Fornitore alternativo
FMI 4
Dati granulari sulle passività
Z 11.00
Passività infragruppo, esclusi i derivati
LIAB G 1
Z 12.00
Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo)
LIAB G 2
Z 13.00
Tutti i depositi (esclusi infragruppo)
LIAB G 3
Z 14.00
Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo)
LIAB G 4
Z 15.00
Derivati
LIAB G 5
Z 16.00
Operazioni di finanziamento garantite, escluse infragruppo
LIAB G 6
Z 17.00
Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo)
LIAB G 7
Z 01.01 - Entità giuridiche (ORG 1)
Entità
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
Tipo di entità
Paese
LEI del POE (
Point of Entry
) del gruppo soggetto a risoluzione
Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR
Deroga ai sensi dell'articolo 8 CRR
Soggette all'articolo 9 CRR
Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR
Totale delle attività
Importo complessivo dell'esposizione al rischio
Misura dell'esposizione complessiva
Ricavi operativi complessivi
Principio contabile
Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio
Contributo alla misura dell'esposizione complessiva consolidata
Contributo ai ricavi operativi consolidati
Entità giuridica pertinente
0010
0020
0025
0040
0050
0055
0070
0080
0090
0100
0110
0150
0160
0170
0210
0260
0270
0280
0320
Z 01.02 - Assetto proprietario (ORG 2)
Investitore
Partecipata
Proprietà
Nome
Codice
Tipo di codice
Nome
Codice
Tipo di codice
Succursale internazionale
Capitale azionario
Diritti di voto nell'entità
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB 1)
Controparte
Famiglie
Società non finanziarie (PMI)
Società non finanziarie (non PMI)
Enti creditizi
Altre società finanziarie
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
di cui imprese di assicurazione e fondi pensione
Importo in essere
Valore contabile
Riga
Voce
0010
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0051
0055
0056
0100
PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN
0110
Depositi protetti
0120
Passività garantite – parte coperta da garanzia reale
0130
Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza
0140
Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza
0150
Passività nei confronti di enti < 7 giorni
0161
Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni
0170
Passività verso dipendenti
0180
Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni
0190
Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate
0200
Passività verso SGD
0210
Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione
0300
PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN
0310
Depositi, non protetti ma preferenziali
0311
di cui: durata residua <= 1 mese
0312
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0313
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0314
di cui: durata residua >= 2 anni
0320
Depositi, non protetti e non preferenziali
0321
di cui: durata residua <= 1 mese
0322
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0323
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0324
di cui: durata residua >= 2 anni
0330
Passività in bilancio risultanti da derivati
0331
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie
0332
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie
0333
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out
0334
Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale
0340
Passività garantite non coperte da garanzia reale
0341
di cui: durata residua <= 1 mese
0342
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0343
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0344
di cui: durata residua >= 2 anni
0350
Obbligazioni strutturate
0351
di cui: durata residua <= 1 mese
0352
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0353
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0354
di cui: durata residua >= 2 anni
0360
Passività di primo rango (senior) non garantite
0361
di cui: durata residua <= 1 mese
0362
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0363
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0364
di cui: durata residua >= 2 anni
0365
Passività di primo rango (senior) non privilegiate
0366
di cui: durata residua <= 1 mese
0367
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0368
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0369
di cui: durata residua >= 2 anni
0370
Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)
0371
di cui: durata residua <= 1 mese
0372
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0373
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0374
di cui: durata residua >= 2 anni
0380
Altre passività ammissibili al MREL
0381
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0382
di cui: durata residua >= 2 anni
0390
Passività non finanziarie
0400
Altre passività
0500
FONDI PROPRI
0510
Capitale primario di classe 1
0511
di cui: strumenti di capitale/capitale azionario
0512
di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie
0520
Capitale aggiuntivo di classe 1
0521
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri
0530
Capitale di classe 2
0531
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri
0600
TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI
0800
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO
Controparte
Amministrazioni pubbliche e banche centrali
Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione
Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione
TOTALE
di cui: infragruppo
di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Importo in essere
Valore contabile
Riga
Voce
0060
0061
0070
0071
0080
0081
0090
0091
0100
0101
0110
0111
0100
PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN
0110
Depositi protetti
0120
Passività garantite – parte coperta da garanzia reale
0130
Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza
0140
Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza
0150
Passività nei confronti di enti < 7 giorni
0161
Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni
0170
Passività verso dipendenti
0180
Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni
0190
Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate
0200
Passività verso SGD
0210
Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione
0300
PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN
0310
Depositi, non protetti ma preferenziali
0311
di cui: durata residua <= 1 mese
0312
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0313
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0314
di cui: durata residua >= 2 anni
0320
Depositi, non protetti e non preferenziali
0321
di cui: durata residua <= 1 mese
0322
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0323
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0324
di cui: durata residua >= 2 anni
0330
Passività in bilancio risultanti da derivati
0331
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie
0332
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie
0333
Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out
0334
Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale
0340
Passività garantite non coperte da garanzia reale
0341
di cui: durata residua <= 1 mese
0342
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0343
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0344
di cui: durata residua >= 2 anni
0350
Obbligazioni strutturate
0351
di cui: durata residua <= 1 mese
0352
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0353
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0354
di cui: durata residua >= 2 anni
0360
Passività di primo rango (senior) non garantite
0361
di cui: durata residua <= 1 mese
0362
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0363
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0364
di cui: durata residua >= 2 anni
0365
Passività di primo rango (senior) non privilegiate
0366
di cui: durata residua <= 1 mese
0367
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0368
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0369
di cui: durata residua >= 2 anni
0370
Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)
0371
di cui: durata residua <= 1 mese
0372
di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno
0373
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0374
di cui: durata residua >= 2 anni
0380
Altre passività ammissibili al MREL
0381
di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0382
di cui: durata residua >= 2 anni
0390
Passività non finanziarie
0400
Altre passività
0500
FONDI PROPRI
0510
Capitale primario di classe 1
0511
di cui: strumenti di capitale/capitale azionario
0512
di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie
0520
Capitale aggiuntivo di classe 1
0521
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri
0530
Capitale di classe 2
0531
di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri
0600
TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI
0800
TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO
Z 03.01 - Requisiti di fondi propri - Enti creditizi (LIAB 2)
Importo o percentuale
0010
0100
Importo complessivo dell'esposizione al rischio
0120
Misura dell'esposizione complessiva
0210
Capitale iniziale
0220
Requisito del coefficiente di leva finanziaria
0300
Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)
0400
Requisito combinato di riserva di capitale
0410
Riserva di conservazione del capitale
0420
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro
0430
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
0440
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
0450
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale
0460
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica
0500
Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)
Z 03.02 - Requisiti di fondi propri - Imprese di investimento (LIAB 3)
Importo
0010
0100
Requisito di fondi propri totali
0110
Requisito di fondi propri
0120
Requisito di fondi propri aggiuntivi
0130
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi
Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4)
Emittente o entità garantita
Creditore, titolare o prestatore di garanzia
Interconnessione finanziaria
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
Importo in essere
Tipo
di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo
di cui ammissibile al MREL
0010
0020
0025
0030
0040
0045
0050
0060
0070
0080
Z 05.01 - Controparti principali delle passività (LIAB 5)
Controparte
Tipo
Importo
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
Gruppo o singolo
Paese
Settore
0010
0020
0025
0030
0040
0050
0060
0070
Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6)
Controparte
Tipo
Importo
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
Gruppo o singolo
Paese
Settore
0010
0020
0025
0030
0040
0050
0060
0070
Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (LIAB 7)
Entità giuridica
Adesione all'SGD
Sistema di tutela istituzionale
Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto
Nome dell'entità
Codice
SGD
Importo dei depositi protetti
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)
Paese
Foglio per paese più (sotto)region
Funzioni economiche
Dati quantitativi
ID
Funzione economica
Descrizione della funzione economica
Quota di mercato
Totale
Numero di clienti
Totale
Valore transfrontaliero
Valore sui conti
di cui non assicurati
di cui ricorrenti
Numero di conti
di cui ricorrenti
Riga
0010
0020
0030
0035
0036
0040
0050
0055
0060
1
Depositi
0010
1.1
Famiglie
0020
1.2
Società non finanziarie - PMI
0030
1.3
Società non finanziarie - non PMI
0040
1.4
Amministrazioni pubbliche
0050
1.5
Altri settori / altre controparti (1)
0060
1.6
Altri settori / altre controparti (2)
0070
1.7
Altri settori / altre controparti (2)
Funzioni economiche
Analisi di impatto e di sostituibilità
Capacità di acquisizione
Valutazione del carattere essenziale
Osservazioni del gruppo
ID
Funzione economica
Natura e portata
Rilevanza
Struttura di mercato
Calendario
Capacità di sostituzione
Numero di conti
Indicatore della dimensione 1
(basato sui valori)
Indicatore della dimensione 2
(basato sui numeri)
Indicatore transfrontaliero
Quota di mercato
Concentrazione del mercato
Tempo previsto per la sostituzione
Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione
Requisiti operativi
Numero di richieste da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero di conti)
Impatto sul mercato
Sostituibilità
Funzione essenziale
Riga
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0145
150
0160
0170
0180
1
Depositi
0010
1.1
Famiglie
0020
1.2
Società non finanziarie - PMI
0030
1.3
Società non finanziarie - non PMI
0040
1.4
Amministrazioni pubbliche
0050
1.5
Altri settori / altre controparti (1)
0060
1.6
Altri settori / altre controparti (2)
0070
1.7
Altri settori / altre controparti (2)
Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)
Paese
Foglio per paese più (sotto)regione
Funzioni economiche
Dati quantitativi
ID
Funzione economica
Descrizione della funzione economica
Quota di mercato
Valore in essere
Numero di clienti
Valore in essere - valore transfrontaliero
Riga
0010
0020
0030
0040
0060
2
Concessione di prestiti
0080
2.1
Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione
0090
2.2
Famiglie – altri prestiti
0100
2.3
Società non finanziarie - PMI
0110
2.4
Società non finanziarie - non PMI
0120
2.5
Amministrazioni pubbliche
0130
2.6
Altri settori / altre controparti (1)
0140
2.7
Altri settori / altre controparti (2)
0150
2.8
Altri settori / altre controparti (3)
Funzioni economiche
Analisi di impatto e di sostituibilità
Valutazione del carattere essenziale
ID
Funzione economica
Natura e portata
Rilevanza
Struttura di mercato
Calendario
Capacità di sostituzione
Osservazioni del gruppo
Indicatore della dimensione 1
(basato sui valori)
Indicatore della dimensione 2
(basato sui numeri)
Indicatore transfrontaliero
Quota di mercato
Concentrazione del mercato
Tempo previsto per la sostituzione
Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione
Requisiti operativi
Impatto sul mercato
Sostituibilità
Funzione essenziale
Riga
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
2
Concessione di prestiti
0080
2.1
Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione
0090
2.2
Famiglie – altri prestiti
0100
2.3
Società non finanziarie - PMI
0110
2.4
Società non finanziarie - non PMI
0120
2.5
Amministrazioni pubbliche
0130
2.6
Altri settori / altre controparti (1)
0140
2.7
Altri settori / altre controparti (2)
0150
2.8
Altri settori / altre controparti (3)
Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)
Paese
Foglio per paese più (sotto)regione
Funzioni economiche
Dati quantitativi
ID
Funzione economica
Descrizione della funzione economica
Quota di mercato
Valore delle operazioni
Valore delle operazioni di cui ricorrenti
Valore delle posizioni aperte
Valore delle attività in custodia
Attività transfrontaliera
Numero di operazioni
Numero di clienti
Valore delle operazioni
Valore delle posizioni aperte
Valore delle attività in custodia
Riga
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
3
Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia
0160
3.1
Servizi di pagamento alle IFM
0170
3.2
Servizi di pagamento a non-IFM
0172
3.2.1
1) Famiglie
0174
3.2.2
2) Società non finanziarie - PMI
0176
3.2.3
3) Società non finanziarie - non PMI
0180
3.3
Servizi di cassa
0190
3.4
Servizi di regolamento titoli
0200
3.5
Servizi di compensazione mediante CCP
0210
3.6
Servizi di custodia
0220
3.7
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)
0230
3.8
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)
0240
3.9
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)
Funzioni economiche
Analisi di impatto e di sostituibilità
Capacità di acquisizione
Valutazione del carattere essenziale
ID
Funzione economica
Natura e portata
Rilevanza
Struttura di mercato
Calendario
Capacità di sostituzione
Numero di conti
Osservazioni del gruppo
Indicatore della dimensione 1
(basato sui valori)
Indicatore della dimensione 2
(basato sui numeri)
Indicatore transfrontaliero
Quota di mercato
Concentrazione del mercato
Tempo previsto per la sostituzione
Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione
Requisiti operativi
Numero di domande da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero)
Numero di domande da nuovi clienti su 7 giorni lavorativi (numero)
Impatto sul mercato
Sostituibilità
Funzione essenziale
Riga
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0230
0240
0250
0260
3
Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia
0160
3.1
Servizi di pagamento alle IFM
0170
3.2
Servizi di pagamento a non-IFM
0172
3.2.1
1) Famiglie
0174
3.2.2
2) Società non finanziarie - PMI
0176
3.2.3
3) Società non finanziarie - non PMI
0180
3.3
Servizi di cassa
0190
3.4
Servizi di regolamento titoli
0200
3.5
Servizi di compensazione mediante CCP
0210
3.6
Servizi di custodia
0220
3.7
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)
0230
3.8
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)
0240
3.9
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)
Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)
Paese
Foglio per paese più (sotto)regione
Funzioni economiche
Dati quantitativi
ID
Funzione economica
Descrizione della funzione economica
Quota di mercato
Importo nozionale
Valore contabile
Proventi delle commissioni
Valore transfrontaliero
Numero di controparti
Numero di operazioni
Importo nozionale
Valore contabile
Proventi delle commissioni
Riga
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
4
Mercati dei capitali
0250
4.1
Derivati detenuti per negoziazione - OTC
0260
4.2
Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC
0270
4.3
Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)
0280
4.4
Mercati primari / sottoscrizione
0290
4.5
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)
0300
4.6
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)
0310
4.7
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)
Funzioni economiche
Analisi di impatto e di sostituibilità
Valutazione del carattere essenziale
ID
Funzione economica
Natura e portata
Rilevanza
Struttura di mercato
Calendario
Capacità di sostituzione
Osservazioni del gruppo
Indicatore della dimensione 1
(basato sui valori)
Indicatore della dimensione 2
(basato sui numeri)
Indicatore transfrontaliero
Quota di mercato
Concentrazione del mercato
Tempo previsto per la sostituzione
Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione
Requisiti operativi
Impatto sul mercato
Sostituibilità
Funzione essenziale
Riga
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
4
Mercati dei capitali
0250
4.1
Derivati detenuti per negoziazione - OTC
0260
4.2
Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC
0270
4.3
Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)
0280
4.4
Mercati primari / sottoscrizione
0290
4.5
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)
0300
4.6
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)
0310
4.7
Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)
Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)
Paese
Foglio per paese più (sotto)regione
Funzioni economiche
Dati quantitativi
ID
Funzione economica
Descrizione della funzione economica
Quota di mercato
Valore contabile lordo
Numero di controparti
Contratti di vendita con patto di riacquisto (passivo)
Valore transfrontaliero
Valore presso gli enti creditizi
Riga
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
5
Finanziamento (funding) all'ingrosso
0320
5.1
Assunzione di prestiti
0330
5.2
Derivati (attività)
0340
5.3
Concessione di prestiti
0350
5.4
Derivati (passività)
0360
5.5
Altri tipi di prodotto (1)
0370
5.6
Altri tipi di prodotto (2)
0380
5.7
Altri tipi di prodotto (3)
Funzioni economiche
Analisi di impatto e di sostituibilità
Valutazione del carattere essenziale
ID
Funzione economica
Natura e portata
Rilevanza
Struttura di mercato
Calendario
Capacità di sostituzione
Osservazioni del gruppo
Indicatore della dimensione 1
(basato sui valori)
Indicatore della dimensione 2
(basato sui numeri)
Indicatore transfrontaliero
Quota di mercato
Concentrazione del mercato
Tempo previsto per la sostituzione
Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione
Requisiti operativi
Impatto sul mercato
Sostituibilità
Funzione essenziale
Riga
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
5
Finanziamento (funding) all'ingrosso
0320
5.1
Assunzione di prestiti
0330
5.2
Derivati (attività)
0340
5.3
Concessione di prestiti
0350
5.4
Derivati (passività)
0360
5.5
Altri tipi di prodotto (1)
0370
5.6
Altri tipi di prodotto (2)
0380
5.7
Altri tipi di prodotto (3)
Z 07.02 - Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2)
Funzione economica
Entità giuridica
Importanza monetaria
Paese
ID
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
Importo monetario
0010
0020
0030
0040
0045
0050
Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3)
Linea di business principale
Entità giuridica
Linea di business principale
ID della linea di business
Descrizione
Nome dell'entità
Codice
Tipo di codice
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 07.04 - Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali (FUNC 4)
Funzioni economiche
Linea di business principale
Paese
ID
Linea di business principale
ID della linea di business
0010
0020
0030
0040
Z 08.01 - Servizi rilevanti (SERV 1)
Identificativo del servizio
Tipo di servizio
Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria
Destinatario del servizio
Fornitore del servizio
Carattere essenziale
ID del contratto
Diritto applicabile
Resilienza alla risoluzione
Fornitore terzo essenziale di servizi TIC ai sensi della normativa DORA
Servizio TIC ai sensi della normativa DORA
Entità
Impresa madre
Erogazione del servizio
Nome
Codice
Nome
Codice
Tipo di codice
Nome
Codice
Tipo di codice
Caratteristiche della resilienza alla risoluzione
Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)
Azioni di attenuazione alternative
0005
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
Z 08.02 - Servizi rilevanti - Associazione alle attività operative (SERV 2)
Identificativo del servizio
Tipo di servizio
Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria
Identificativo dell'attività
Tipo di attività
Nome dell'attività
Carattere essenziale
Tipo giuridico/di contratto
ID del contratto
Diritto applicabile
Caratteristiche resilienti alla risoluzione
Caratteristiche della resilienza alla risoluzione
Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)
Azioni di attenuazione alternative
0005
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Z 08.03 - Servizi rilevanti - Associazione ai ruoli (SERV 3)
Identificativo del servizio
Tipo di servizio
Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria
ID del ruolo
Nome del ruolo
Dipartimento aziendale
Carattere essenziale
0005
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 08.04 - Servizi essenziali - Associazione alle funzioni essenziali (SERV 4)
Identificativo del servizio
Tipo di servizio
Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria
Funzione essenziale
Paese
ID
0005
0010
0020
0030
0040
Z 08.05 - Servizi indispensabili - Associazione alle linee di business principali (SERV 5)
Identificativo del servizio
Tipo di servizio
Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria
Linea di business principale
Nome
ID
0005
0010
0020
0030
0040
Z 09.01 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Fornitori e utenti (FMI 1)
ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario
Utente
Fornitore
Nome dell'entità
Codice dell'entità
FMI
Intermediario
Tipo di sistema
Nome dell'FMI (incl. in un elenco predefinito)
Nome dell'FMI (non incl. in un elenco predefinito)
Codice dell'FMI
Operatore dell'FMI
Modo di partecipazione
Nome dell'intermediario
Codice dell'intermediario
ID del contratto
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Fornitore
Comunicazione
Contratti e servizi
Punto di contatto presso FMI/intermediario
Diritto applicabile
Contratto resiliente alla risoluzione
Valute pertinenti per l'entità segnalante
Servizi forniti all'FMI/intermediario
Servizi forniti dall'FMI/intermediario
Fornitori di servizi di comunicazione
Altri fornitori di servizi che consentono l'accesso alle FMI
EUR
GBP
USD
CHF
JPY
Altre valute
Proprietari dell'FMI
SWIFT
Altri fornitori di servizi di comunicazione - Nome
Nome dei fornitori di servizi supplementari
Servizi supplementari
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
Z 09.02 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Associazione alle FMI essenziali e indispensabili (FMI 2)
ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario
(IDFMI)
FMI essenziale
FMI indispensabile
Paese
ID della funzione essenziale
ID della linea di business principale
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Z 09.03 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Metriche principali (FMI 3)
ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario
(IDFMI)
Segmento (solo per CCP)
(SEG)
Metriche principali
Contributo a fondi di garanzia
Margine iniziale su conto proprietario
Margine iniziale su conti cliente
Valore delle posizioni su conti proprietari
Valore delle posizioni su conti cliente
Numero di clienti con conti omnibus
Numero di clienti con conti separati
Numero di operazioni su conti proprietari
Numero di operazioni su conti cliente
Valore delle operazioni su conti proprietari
Valore delle operazioni su conti cliente
Importo nozionale cumulato
Linea di credito
Picco dei requisiti in materia di liquidità o di garanzie reali
Stima dei requisiti aggiuntivi in materia di liquidità o di garanzie reali in condizioni di stress
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
Z 09.04 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - CCP - Fornitore alternativo (FMI 4)
ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario
(solo CCP)
Tipo di prodotto
Sostituibilità (Sì/No)
Fornitore alternativo
ID del fornitore alternativo
0010
0020
0030
0040
0050
Z 11.00 — Passività infragruppo, esclusi i derivati (LIAB G 1)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati
Riga
Colonna
Rango in caso di insolvenza
Identificativo del contratto
Nome della controparte
Identificativo della controparte
Tipo di identificativo
Rapporto con la controparte
Tipo di passività
0010
0020
0021
0030
0040
0045
0050
0053
0055
0056
Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati
Diritto applicabile
In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale
Valore nominale in essere
Interessi maturati
Valuta
Data di emissione
Prima data di riscatto
Scadenza legale
Importo di pegni, ipoteche o garanzie
Garante, ove applicabile
Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL
Che si configurano come fondi propri
Importo che si configura come fondi propri
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0150
0160
0175
0180
0190
Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)
Riga
Colonna
Rango in caso di insolvenza
ISIN
Tipo di strumento
Diritto applicabile
In caso di diritto di paese terzo, riconoscimento contrattuale
Valuta
Valore nominale in essere
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0110
Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)
Interessi maturati
Tipo di cedola
Tasso corrente della cedola (%)
Data di emissione
Prima data di riscatto
Scadenza legale
Collocamento pubblico / privato
Agente pagatore
Identificativo della controparte
Tipo di identificativo
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0210
0215
Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)
Borse di quotazione dei titoli
Sistemi di regolamento
Autorità di registrazione
Depositario centrale di titoli
Importo di pegni, ipoteche o garanzie
Fideiussore
Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL
Che si configurano come fondi propri
Importo che si configura come fondi propri
0220
0230
0240
0250
0270
0280
0305
0310
0320
Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3)
Riga
Colonna
Rango in caso di insolvenza
Identificativo del contratto
Identificativo della controparte
Tipo di identificativo
Diritto applicabile
Valuta
Valore nominale in essere
Interessi maturati
Tasso di interesse corrente
(%)
Importo di pegni, ipoteche o garanzie
Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL
Data di emissione per i depositi a termine
Prima data di riscatto
0010
0020
0025
0030
0035
0040
0045
0050
0060
0070
0080
0090
0110
0115
0120
0130
Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)
Riga
Colonna
Rango in caso di insolvenza
Identificativo del contratto
Nome della controparte
Identificativo della controparte
Tipo di identificativo
Diritto applicabile
Tipo di passività finanziarie
In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale
0010
0020
0030
0040
0050
0055
0060
0065
0070
0075
0080
Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)
Valore nominale in essere
Interessi maturati
Tasso di interesse corrente
(%)
Valuta
Data di emissione
Prima data di riscatto
Scadenza legale
Importo di pegni, ipoteche o garanzie
Fideiussore
Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL
Che si configurano come fondi propri
Importo che si configura come fondi propri
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0170
0180
0205
0210
0220
Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)
Colonna
Rango in caso di insolvenza
ID dell'accordo quadro
Tipo di accordo quadro
Entità che aderisce al protocollo ISDA
Riconoscimento della sospensione in caso di risoluzione
Nome della controparte
Identificativo della controparte
0010
0020
0030
0040
0050
0061
0071
0075
0080
Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)
Tipo di identificativo
Paese della controparte
Operazione infragruppo
Diritto applicabile all'accordo quadro/contratto unico
Numero di operazioni coinvolte
Valore di mercato netto
Valore delle garanzie reali nette costituite
Importo stimato del close-out
Importo stimato di estinzione anticipata
0085
0090
0095
0100
0110
0120
0130
0140
0150
Z 16.00 - Operazioni di finanziamento garantite (escluse infragruppo) (LIAB-G 6)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 16.00 - Finanziamenti garantiti (esclusi infragruppo) (LIAB-G 6)
Colonna
Rango in caso di insolvenza
ID dell'accordo quadro
Tipo di accordo quadro
Nome della controparte
Identificativo della controparte
Tipo di identificativo
Paese della controparte
Diritto applicabile all'accordo quadro / alla singola operazione
Numero di operazioni coinvolte
Importo netto dei finanziamenti ricevuti
Importo netto delle garanzie reali costituite
0010
0020
0030
0040
0050
0055
0060
0065
0070
0080
0090
0100
0110
Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7)
N.
Riconciliazione con dati aggregati
Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7)
Riga
Colonna
Rango in caso di insolvenza
Identificativo del contratto
Identificativo della controparte
Tipo di identificativo
Diritto applicabile
Tipo di passività non finanziarie
Importo in essere
Valuta
Data del riconoscimento
Data di scadenza
Che si configurano come fondi propri
Importo che si configura come fondi propri
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0065
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
ALLEGATO II
Modello unico di punti di dati
Tutte le voci (
data item
) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.
Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti:
(a)
fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (
data item
) riportate nell'allegato I;
(b)
identifica tutti i concetti di business previsti all'allegato I;
(c)
fornisce un dizionario di dati che definisce le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
(d)
presenta metriche che specificano proprietà o importo dei punti di dati;
(e)
prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;
(f)
riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettono di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione.
ALLEGATO III
Regole di convalida
Alle voci (
data item
) riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
(a)
stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;
(b)
prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
(c)
verificano la coerenza dei dati segnalati;
(d)
verificano l'esattezza dei dati segnalati;
(e)
fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione interessata non sia stata segnalata.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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