Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2303/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 della Commissione, del 14 novembre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione

Pubblicato: 14/11/2025 In vigore dal: 14/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303 della Commissione, del 14 novembre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2303 of 14 November 2025 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1624

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2303 10.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2303 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2025 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione ( 2 ) precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento, di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione di tale regolamento, le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione e la direttiva 2014/59/UE è stata modificata. Alla luce di tale esperienza e per tenere conto delle nuove disposizioni di detta direttiva, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 stabilisce una procedura e una serie minima di modelli per la presentazione, ad opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario riesaminare tale regolamento di esecuzione per promuovere l'armonizzazione degli obblighi di segnalazione in tutta l'Unione sulla base di una serie riveduta di modelli che rispecchino meglio e in modo coerente le esigenze delle autorità di risoluzione. Ciò non dovrebbe ostare a che le autorità di risoluzione raccolgano le informazioni supplementari che ritengano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per stabilire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, obblighi informativi semplificati. (3) Per far sì che i piani di risoluzione di gruppo riguardino effettivamente il gruppo interessato, gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese madri nell'Unione non dovrebbero limitarsi alle sole entità soggette a risoluzione, ma dovrebbero interessare anche altre entità giuridiche pertinenti. Tale pertinenza dovrebbe tuttavia essere correttamente delineata al fine di esonerare dagli obblighi di segnalazione le entità che non sono pertinenti per il gruppo o che non hanno rilevanza sistemica. A tal fine è opportuno fissare soglie per identificare le entità giuridiche del gruppo alle quali dovrebbero essere imposti obblighi di segnalazione in materia di risoluzione. Inoltre la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha modificato la direttiva 2014/59/UE introducendo, tra l'altro, una definizione di «entità soggetta a liquidazione». Per tenere conto di questa nuova definizione occorre distinguere tra gli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione che si applicano alle entità soggette a liquidazione, alle entità soggette a risoluzione e alle entità appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione. È necessario in particolare specificare gli obblighi di segnalazione valutando se le entità interessate siano entità autonome o appartengano a gruppi e se tali entità o gruppi siano stati identificati come entità soggette a liquidazione o includano entità che siano state identificate come tali. Detti obblighi di segnalazione dovrebbero essere stabiliti a livello individuale, subconsolidato o consolidato in modo da garantire la proporzionalità, da non compromettere un'efficace pianificazione della risoluzione, da dispensare le entità da raccolte parallele di dati emananti da autorità diverse e da eliminare i punti di dati che si sovrappongono a quelli dei quadri di segnalazione a fini di vigilanza. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'attuazione di un metodo che moduli il numero di modelli in funzione del tipo di entità segnalante interessata. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi soggetti a risoluzione costituiti da enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e allo stesso organismo centrale per garantire che la segnalazione in materia di risoluzione riguardi effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale del gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, a livello individuale, subconsolidato e consolidato. (4) Per assicurare un'efficiente pianificazione della risoluzione preservando nel contempo la proporzionalità, l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione potrebbe dover differire da quello degli obblighi di segnalazione a fini prudenziali, laddove ciò risulti necessario per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di dati adeguati e attendibili per svolgere i loro compiti. In tale contesto occorre provvedere affinché la segnalazione in materia di risoluzione non sia ostacolata da deroghe prudenziali o dal fatto che un gruppo soggetto a risoluzione non sia sottoposto a requisiti di consolidamento prudenziale. (5) Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, è opportuno adottare un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, individuare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni. (6) A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza delle voci segnalate dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida di tali voci. (7) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare in qualsiasi momento i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. È quindi opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea (ABE) pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web. Quanto precede non esclude che l'ABE possa anche pubblicare sul proprio sito web istruzioni tecniche per la compilazione dei moduli e dei modelli specificati nel presente regolamento. (8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a collaborare per ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 ha introdotto una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione. (9) Data l'entità delle modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, è opportuno, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624. (10) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione. (11) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, per «entità giuridica pertinente» si intende un'entità del gruppo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), della direttiva 2014/59/UE, diversa da un'entità soggetta a risoluzione, che è stabilita nell'Unione e soddisfa una delle condizioni seguenti: (a) fornisce funzioni essenziali; (b) l'importo complessivo individuale dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio dell'impresa madre nell'Unione; (c) la misura dell'esposizione complessiva individuale di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata dell'impresa madre nell'Unione; (d) i ricavi operativi sono pari o superiori al 2 % dei ricavi operativi complessivi consolidati del gruppo, calcolati a livello dell'impresa madre nell'Unione; (e) le attività totali individuali superano i 5 miliardi di EUR; (f) è importante per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro. Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se l'importo complessivo individuale della sua esposizione al rischio è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Ai fini della lettera c) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se la misura della sua esposizione complessiva individuale è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Articolo 2 Segnalazioni in materia di risoluzione ad opera di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE 1.   Le entità soggette a risoluzione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate in tutti i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 e Z 11.00. 2.   Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento. 3.   Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento. Articolo 3 Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi soggetti a risoluzione 1.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02 e da Z 08.01 a Z 09.04 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo. 2.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni sulle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo, come specificato nel modello Z 04.00 di cui all'allegato I. 3.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nel modello Z 02.00 di cui all'allegato I nel modo seguente: (a) su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti; (b) su base consolidata o, se del caso, su base subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE su base consolidata o subconsolidata, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 03.01 o Z 03.02 di cui all'allegato I nel modo seguente: (a) su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; (b) su base consolidata o subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 e Z 07.01.5 di cui all'allegato I al livello di ciascuno Stato membro in cui opera il gruppo. 6.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04 di cui all'allegato I relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo. 7.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e da Z 11.00 a Z 17.00 di cui all'allegato I per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione. 8.   L'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti. 9.   Il paragrafo 2, il paragrafo 3, lettera a), e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano a prescindere da qualsiasi deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali concessa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) o da qualsiasi deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili concessa conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE. Articolo 4 Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione Un'impresa madre nell'Unione di un gruppo comprendente solo entità soggette a liquidazione che non sono non sottoposte a obblighi semplificati presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo: (a) le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 09.01 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo, nel modello Z 02.00 su base consolidata e nel modello Z 04.00 relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo; (b) su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento; (c) su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento. Articolo 5 Adeguamenti della segnalazione in materia di risoluzione di gruppo 1.   Per un gruppo la cui impresa madre nell'Unione è un'entità soggetta a liquidazione e che comprende entità soggette a risoluzione, l'impresa madre nell'Unione presenta quanto segue: (a) per le entità del gruppo appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 3; (b) per le entità soggette a liquidazione non sottoposte a obblighi semplificati e che non fanno parte di alcun gruppo soggetto a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 4. 2.   Per un gruppo soggetto a risoluzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono presentate da almeno una delle entità soggette a risoluzione del gruppo. Tali informazioni riguardano effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di tale gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, su base individuale, subconsolidata e consolidata, a seconda dei casi. Articolo 6 Frequenza, date di riferimento e date d'invio 1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 nel modo seguente: (a) per i modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00, al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente; (b) per i modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente. Ai fini della lettera a) del primo paragrafo, se il 31 marzo non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo. Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo. 2.   Le autorità di risoluzione specificano se le informazioni sono presentate direttamente all'autorità di risoluzione o se invece sono presentate all'autorità competente, ove applicabile. 3.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione possono presentare dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. 4.   Ai fini del paragrafo 3, i dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo. 5.   Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate senza indebito ritardo. Articolo 7 Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati 1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 secondo i modelli di cui all'allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione, e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato II e le regole di convalida di cui all'allegato III. 2.   Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione provvedono affinché: (a) i valori numerici siano comunicati come segue: i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; (b) gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo dell'entità giuridica (LEI); (c) le entità giuridiche e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificate dall'identificativo dell'entità giuridica, se disponibile; (d) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili. 3.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione corredano i dati comunicati delle informazioni seguenti: (a) data di riferimento, (b) valuta utilizzata per le segnalazioni, (c) principio contabile, (d) identificativo dell'entità giuridica dell'entità segnalante, (e) livello di applicazione di cui agli articoli 2, 3 e 4. Articolo 8 Comunicazione di informazioni supplementari per piani di risoluzione individuali o di gruppo 1.   L'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo chiede informazioni supplementari o informazioni in un nuovo formato all'ente pertinente o all'impresa madre nell'Unione in uno dei seguenti casi: (a) l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che tali informazioni non siano contemplate da alcun modello di cui all'allegato I e che siano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione; (b) l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che sia necessario per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione ottenere tali informazioni dalle entità soggette a obblighi semplificati; (c) il formato in cui le informazioni sono comunicate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, non è idoneo alla predisposizione o all'attuazione dei piani di risoluzione. 2.   Per la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione: (a) individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate; (b) specifica il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste; (c) specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione; (d) specifica se le informazioni debbano essere comunicate su base individuale, subconsolidata o consolidata e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale; (e) specifica il destinatario esatto, i formati per lo scambio di dati e le informazioni che devono corredare le comunicazioni nel caso in cui debbano essere fornite informazioni supplementari. Articolo 9 Cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di risoluzione 1.   L'autorità competente e le autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione a norma degli articoli da 2 a 5 e degli articoli 7 e 8 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. 2.   Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione. 3.   Ai fini del paragrafo 2, le autorità di risoluzione comunicano agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione quali informazioni è necessario includere nella comunicazione a norma del presente regolamento. Le autorità di risoluzione individuano tali informazioni facendo riferimento ai modelli di cui all'allegato I. Articolo 10 Abrogazione Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è abrogato. I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 11 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione ( GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ( GU L, 2024/1174, 22.4.2024 , pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ). ( 6 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ( GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj ). ALLEGATO I Modello Descrizione del modello Abbreviazione Struttura organizzativa Z 01.01 Entità giuridiche ORG 1 Z 01.02 Assetto proprietario ORG 2 Dati aggregati sulle passività Z 02.00 Struttura delle passività LIAB 1 Z 03.01 Requisito di fondi propri — Enti creditizi LIAB 2 Z 03.02 Requisito di fondi propri — Imprese di investimento LIAB 3 Z 04.00 Interconnessioni finanziarie infragruppo LIAB 4 Z 05.01 Controparti principali — Passività LIAB 5 Z 05.02 Controparti principali — Fuori bilancio LIAB 6 Z 06.00 Assicurazione dei depositi LIAB 7 Funzioni essenziali Z 07.01 Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche FUNC 1 Z 07.02 Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche FUNC 2 Z 07.03 Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche FUNC 3 Z 07.04 Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali FUNC 4 Servizi rilevanti Z 08.01 Servizi rilevanti SERV 1 Z 08.02 Servizi rilevanti — Associazione alle attività operative SERV 2 Z 08.03 Servizi rilevanti — Associazione ai ruoli SERV 3 Z 08.04 Servizi essenziali — Associazione alle funzioni essenziali SERV 4 Z 08.05 Servizi indispensabili — Associazione alle linee di business principali SERV 5 Infrastrutture del mercato finanziario (FMI) Z 09.01 Servizi delle FMI - Fornitori e utenti FMI 1 Z 09.02 Servizi delle FMI — Associazione alle FMI essenziali e indispensabili FMI 2 Z 09.03 Servizi delle FMI — Metriche principali FMI 3 Z 09.04 Servizi delle FMI — CCP — Fornitore alternativo FMI 4 Dati granulari sulle passività Z 11.00 Passività infragruppo, esclusi i derivati LIAB G 1 Z 12.00 Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) LIAB G 2 Z 13.00 Tutti i depositi (esclusi infragruppo) LIAB G 3 Z 14.00 Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) LIAB G 4 Z 15.00 Derivati LIAB G 5 Z 16.00 Operazioni di finanziamento garantite, escluse infragruppo LIAB G 6 Z 17.00 Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) LIAB G 7 Z 01.01 - Entità giuridiche (ORG 1) Entità Nome dell'entità Codice Tipo di codice Tipo di entità Paese LEI del POE ( Point of Entry ) del gruppo soggetto a risoluzione Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR Deroga ai sensi dell'articolo 8 CRR Soggette all'articolo 9 CRR Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR Totale delle attività Importo complessivo dell'esposizione al rischio Misura dell'esposizione complessiva Ricavi operativi complessivi Principio contabile Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio Contributo alla misura dell'esposizione complessiva consolidata Contributo ai ricavi operativi consolidati Entità giuridica pertinente 0010 0020 0025 0040 0050 0055 0070 0080 0090 0100 0110 0150 0160 0170 0210 0260 0270 0280 0320 Z 01.02 - Assetto proprietario (ORG 2) Investitore Partecipata Proprietà Nome Codice Tipo di codice Nome Codice Tipo di codice Succursale internazionale Capitale azionario Diritti di voto nell'entità 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB 1) Controparte Famiglie Società non finanziarie (PMI) Società non finanziarie (non PMI) Enti creditizi Altre società finanziarie Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile di cui imprese di assicurazione e fondi pensione Importo in essere Valore contabile Riga Voce 0010 0011 0020 0021 0030 0031 0040 0041 0050 0051 0055 0056 0100 PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN 0110 Depositi protetti 0120 Passività garantite – parte coperta da garanzia reale 0130 Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza 0140 Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza 0150 Passività nei confronti di enti < 7 giorni 0161 Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni 0170 Passività verso dipendenti 0180 Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni 0190 Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate 0200 Passività verso SGD 0210 Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione 0300 PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN 0310 Depositi, non protetti ma preferenziali 0311 di cui: durata residua <= 1 mese 0312 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0313 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0314 di cui: durata residua >= 2 anni 0320 Depositi, non protetti e non preferenziali 0321 di cui: durata residua <= 1 mese 0322 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0323 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0324 di cui: durata residua >= 2 anni 0330 Passività in bilancio risultanti da derivati 0331 Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie 0332 Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie 0333 Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out 0334 Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale 0340 Passività garantite non coperte da garanzia reale 0341 di cui: durata residua <= 1 mese 0342 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0343 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0344 di cui: durata residua >= 2 anni 0350 Obbligazioni strutturate 0351 di cui: durata residua <= 1 mese 0352 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0353 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0354 di cui: durata residua >= 2 anni 0360 Passività di primo rango (senior) non garantite 0361 di cui: durata residua <= 1 mese 0362 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0363 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0364 di cui: durata residua >= 2 anni 0365 Passività di primo rango (senior) non privilegiate 0366 di cui: durata residua <= 1 mese 0367 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0368 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0369 di cui: durata residua >= 2 anni 0370 Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) 0371 di cui: durata residua <= 1 mese 0372 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0373 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0374 di cui: durata residua >= 2 anni 0380 Altre passività ammissibili al MREL 0381 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0382 di cui: durata residua >= 2 anni 0390 Passività non finanziarie 0400 Altre passività 0500 FONDI PROPRI 0510 Capitale primario di classe 1 0511 di cui: strumenti di capitale/capitale azionario 0512 di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie 0520 Capitale aggiuntivo di classe 1 0521 di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri 0530 Capitale di classe 2 0531 di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri 0600 TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI 0800 TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO Controparte Amministrazioni pubbliche e banche centrali Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione TOTALE di cui: infragruppo di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Importo in essere Valore contabile Riga Voce 0060 0061 0070 0071 0080 0081 0090 0091 0100 0101 0110 0111 0100 PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN 0110 Depositi protetti 0120 Passività garantite – parte coperta da garanzia reale 0130 Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza 0140 Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza 0150 Passività nei confronti di enti < 7 giorni 0161 Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni 0170 Passività verso dipendenti 0180 Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni 0190 Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate 0200 Passività verso SGD 0210 Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione 0300 PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN 0310 Depositi, non protetti ma preferenziali 0311 di cui: durata residua <= 1 mese 0312 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0313 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0314 di cui: durata residua >= 2 anni 0320 Depositi, non protetti e non preferenziali 0321 di cui: durata residua <= 1 mese 0322 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0323 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0324 di cui: durata residua >= 2 anni 0330 Passività in bilancio risultanti da derivati 0331 Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie 0332 Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie 0333 Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out 0334 Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale 0340 Passività garantite non coperte da garanzia reale 0341 di cui: durata residua <= 1 mese 0342 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0343 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0344 di cui: durata residua >= 2 anni 0350 Obbligazioni strutturate 0351 di cui: durata residua <= 1 mese 0352 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0353 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0354 di cui: durata residua >= 2 anni 0360 Passività di primo rango (senior) non garantite 0361 di cui: durata residua <= 1 mese 0362 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0363 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0364 di cui: durata residua >= 2 anni 0365 Passività di primo rango (senior) non privilegiate 0366 di cui: durata residua <= 1 mese 0367 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0368 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0369 di cui: durata residua >= 2 anni 0370 Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) 0371 di cui: durata residua <= 1 mese 0372 di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno 0373 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0374 di cui: durata residua >= 2 anni 0380 Altre passività ammissibili al MREL 0381 di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni 0382 di cui: durata residua >= 2 anni 0390 Passività non finanziarie 0400 Altre passività 0500 FONDI PROPRI 0510 Capitale primario di classe 1 0511 di cui: strumenti di capitale/capitale azionario 0512 di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie 0520 Capitale aggiuntivo di classe 1 0521 di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri 0530 Capitale di classe 2 0531 di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri 0600 TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI 0800 TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO Z 03.01 - Requisiti di fondi propri - Enti creditizi (LIAB 2) Importo o percentuale 0010 0100 Importo complessivo dell'esposizione al rischio 0120 Misura dell'esposizione complessiva 0210 Capitale iniziale 0220 Requisito del coefficiente di leva finanziaria 0300 Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) 0400 Requisito combinato di riserva di capitale 0410 Riserva di conservazione del capitale 0420 Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro 0430 Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente 0440 Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico 0450 Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale 0460 Riserva di altri enti a rilevanza sistemica 0500 Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) Z 03.02 - Requisiti di fondi propri - Imprese di investimento (LIAB 3) Importo 0010 0100 Requisito di fondi propri totali 0110 Requisito di fondi propri 0120 Requisito di fondi propri aggiuntivi 0130 Orientamento sui fondi propri aggiuntivi Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4) Emittente o entità garantita Creditore, titolare o prestatore di garanzia Interconnessione finanziaria Nome dell'entità Codice Tipo di codice Nome dell'entità Codice Tipo di codice Importo in essere Tipo di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo di cui ammissibile al MREL 0010 0020 0025 0030 0040 0045 0050 0060 0070 0080 Z 05.01 - Controparti principali delle passività (LIAB 5) Controparte Tipo Importo Nome dell'entità Codice Tipo di codice Gruppo o singolo Paese Settore 0010 0020 0025 0030 0040 0050 0060 0070 Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6) Controparte Tipo Importo Nome dell'entità Codice Tipo di codice Gruppo o singolo Paese Settore 0010 0020 0025 0030 0040 0050 0060 0070 Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (LIAB 7) Entità giuridica Adesione all'SGD Sistema di tutela istituzionale Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto Nome dell'entità Codice SGD Importo dei depositi protetti 0010 0020 0030 0040 0050 0060 Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) Paese Foglio per paese più (sotto)region Funzioni economiche Dati quantitativi ID Funzione economica Descrizione della funzione economica Quota di mercato Totale Numero di clienti Totale Valore transfrontaliero Valore sui conti di cui non assicurati di cui ricorrenti Numero di conti di cui ricorrenti Riga 0010 0020 0030 0035 0036 0040 0050 0055 0060 1 Depositi 0010 1.1 Famiglie 0020 1.2 Società non finanziarie - PMI 0030 1.3 Società non finanziarie - non PMI 0040 1.4 Amministrazioni pubbliche 0050 1.5 Altri settori / altre controparti (1) 0060 1.6 Altri settori / altre controparti (2) 0070 1.7 Altri settori / altre controparti (2) Funzioni economiche Analisi di impatto e di sostituibilità Capacità di acquisizione Valutazione del carattere essenziale Osservazioni del gruppo ID Funzione economica Natura e portata Rilevanza Struttura di mercato Calendario Capacità di sostituzione Numero di conti Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori) Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri) Indicatore transfrontaliero Quota di mercato Concentrazione del mercato Tempo previsto per la sostituzione Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione Requisiti operativi Numero di richieste da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero di conti) Impatto sul mercato Sostituibilità Funzione essenziale Riga 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0145 150 0160 0170 0180 1 Depositi 0010 1.1 Famiglie 0020 1.2 Società non finanziarie - PMI 0030 1.3 Società non finanziarie - non PMI 0040 1.4 Amministrazioni pubbliche 0050 1.5 Altri settori / altre controparti (1) 0060 1.6 Altri settori / altre controparti (2) 0070 1.7 Altri settori / altre controparti (2) Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) Paese Foglio per paese più (sotto)regione Funzioni economiche Dati quantitativi ID Funzione economica Descrizione della funzione economica Quota di mercato Valore in essere Numero di clienti Valore in essere - valore transfrontaliero Riga 0010 0020 0030 0040 0060 2 Concessione di prestiti 0080 2.1 Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione 0090 2.2 Famiglie – altri prestiti 0100 2.3 Società non finanziarie - PMI 0110 2.4 Società non finanziarie - non PMI 0120 2.5 Amministrazioni pubbliche 0130 2.6 Altri settori / altre controparti (1) 0140 2.7 Altri settori / altre controparti (2) 0150 2.8 Altri settori / altre controparti (3) Funzioni economiche Analisi di impatto e di sostituibilità Valutazione del carattere essenziale ID Funzione economica Natura e portata Rilevanza Struttura di mercato Calendario Capacità di sostituzione Osservazioni del gruppo Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori) Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri) Indicatore transfrontaliero Quota di mercato Concentrazione del mercato Tempo previsto per la sostituzione Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione Requisiti operativi Impatto sul mercato Sostituibilità Funzione essenziale Riga 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 2 Concessione di prestiti 0080 2.1 Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione 0090 2.2 Famiglie – altri prestiti 0100 2.3 Società non finanziarie - PMI 0110 2.4 Società non finanziarie - non PMI 0120 2.5 Amministrazioni pubbliche 0130 2.6 Altri settori / altre controparti (1) 0140 2.7 Altri settori / altre controparti (2) 0150 2.8 Altri settori / altre controparti (3) Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) Paese Foglio per paese più (sotto)regione Funzioni economiche Dati quantitativi ID Funzione economica Descrizione della funzione economica Quota di mercato Valore delle operazioni Valore delle operazioni di cui ricorrenti Valore delle posizioni aperte Valore delle attività in custodia Attività transfrontaliera Numero di operazioni Numero di clienti Valore delle operazioni Valore delle posizioni aperte Valore delle attività in custodia Riga 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 3 Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia 0160 3.1 Servizi di pagamento alle IFM 0170 3.2 Servizi di pagamento a non-IFM 0172 3.2.1 1) Famiglie 0174 3.2.2 2) Società non finanziarie - PMI 0176 3.2.3 3) Società non finanziarie - non PMI 0180 3.3 Servizi di cassa 0190 3.4 Servizi di regolamento titoli 0200 3.5 Servizi di compensazione mediante CCP 0210 3.6 Servizi di custodia 0220 3.7 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1) 0230 3.8 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2) 0240 3.9 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3) Funzioni economiche Analisi di impatto e di sostituibilità Capacità di acquisizione Valutazione del carattere essenziale ID Funzione economica Natura e portata Rilevanza Struttura di mercato Calendario Capacità di sostituzione Numero di conti Osservazioni del gruppo Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori) Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri) Indicatore transfrontaliero Quota di mercato Concentrazione del mercato Tempo previsto per la sostituzione Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione Requisiti operativi Numero di domande da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero) Numero di domande da nuovi clienti su 7 giorni lavorativi (numero) Impatto sul mercato Sostituibilità Funzione essenziale Riga 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0230 0240 0250 0260 3 Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia 0160 3.1 Servizi di pagamento alle IFM 0170 3.2 Servizi di pagamento a non-IFM 0172 3.2.1 1) Famiglie 0174 3.2.2 2) Società non finanziarie - PMI 0176 3.2.3 3) Società non finanziarie - non PMI 0180 3.3 Servizi di cassa 0190 3.4 Servizi di regolamento titoli 0200 3.5 Servizi di compensazione mediante CCP 0210 3.6 Servizi di custodia 0220 3.7 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1) 0230 3.8 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2) 0240 3.9 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3) Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) Paese Foglio per paese più (sotto)regione Funzioni economiche Dati quantitativi ID Funzione economica Descrizione della funzione economica Quota di mercato Importo nozionale Valore contabile Proventi delle commissioni Valore transfrontaliero Numero di controparti Numero di operazioni Importo nozionale Valore contabile Proventi delle commissioni Riga 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 4 Mercati dei capitali 0250 4.1 Derivati detenuti per negoziazione - OTC 0260 4.2 Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC 0270 4.3 Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione) 0280 4.4 Mercati primari / sottoscrizione 0290 4.5 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1) 0300 4.6 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2) 0310 4.7 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3) Funzioni economiche Analisi di impatto e di sostituibilità Valutazione del carattere essenziale ID Funzione economica Natura e portata Rilevanza Struttura di mercato Calendario Capacità di sostituzione Osservazioni del gruppo Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori) Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri) Indicatore transfrontaliero Quota di mercato Concentrazione del mercato Tempo previsto per la sostituzione Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione Requisiti operativi Impatto sul mercato Sostituibilità Funzione essenziale Riga 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 4 Mercati dei capitali 0250 4.1 Derivati detenuti per negoziazione - OTC 0260 4.2 Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC 0270 4.3 Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione) 0280 4.4 Mercati primari / sottoscrizione 0290 4.5 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1) 0300 4.6 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2) 0310 4.7 Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3) Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) Paese Foglio per paese più (sotto)regione Funzioni economiche Dati quantitativi ID Funzione economica Descrizione della funzione economica Quota di mercato Valore contabile lordo Numero di controparti Contratti di vendita con patto di riacquisto (passivo) Valore transfrontaliero Valore presso gli enti creditizi Riga 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 5 Finanziamento (funding) all'ingrosso 0320 5.1 Assunzione di prestiti 0330 5.2 Derivati (attività) 0340 5.3 Concessione di prestiti 0350 5.4 Derivati (passività) 0360 5.5 Altri tipi di prodotto (1) 0370 5.6 Altri tipi di prodotto (2) 0380 5.7 Altri tipi di prodotto (3) Funzioni economiche Analisi di impatto e di sostituibilità Valutazione del carattere essenziale ID Funzione economica Natura e portata Rilevanza Struttura di mercato Calendario Capacità di sostituzione Osservazioni del gruppo Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori) Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri) Indicatore transfrontaliero Quota di mercato Concentrazione del mercato Tempo previsto per la sostituzione Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione Requisiti operativi Impatto sul mercato Sostituibilità Funzione essenziale Riga 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 5 Finanziamento (funding) all'ingrosso 0320 5.1 Assunzione di prestiti 0330 5.2 Derivati (attività) 0340 5.3 Concessione di prestiti 0350 5.4 Derivati (passività) 0360 5.5 Altri tipi di prodotto (1) 0370 5.6 Altri tipi di prodotto (2) 0380 5.7 Altri tipi di prodotto (3) Z 07.02 - Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2) Funzione economica Entità giuridica Importanza monetaria Paese ID Nome dell'entità Codice Tipo di codice Importo monetario 0010 0020 0030 0040 0045 0050 Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) Linea di business principale Entità giuridica Linea di business principale ID della linea di business Descrizione Nome dell'entità Codice Tipo di codice 0010 0020 0030 0040 0050 0060 Z 07.04 - Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali (FUNC 4) Funzioni economiche Linea di business principale Paese ID Linea di business principale ID della linea di business 0010 0020 0030 0040 Z 08.01 - Servizi rilevanti (SERV 1) Identificativo del servizio Tipo di servizio Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria Destinatario del servizio Fornitore del servizio Carattere essenziale ID del contratto Diritto applicabile Resilienza alla risoluzione Fornitore terzo essenziale di servizi TIC ai sensi della normativa DORA Servizio TIC ai sensi della normativa DORA Entità Impresa madre Erogazione del servizio Nome Codice Nome Codice Tipo di codice Nome Codice Tipo di codice Caratteristiche della resilienza alla risoluzione Piano di riorganizzazione aziendale (BRP) Azioni di attenuazione alternative 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 Z 08.02 - Servizi rilevanti - Associazione alle attività operative (SERV 2) Identificativo del servizio Tipo di servizio Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria Identificativo dell'attività Tipo di attività Nome dell'attività Carattere essenziale Tipo giuridico/di contratto ID del contratto Diritto applicabile Caratteristiche resilienti alla risoluzione Caratteristiche della resilienza alla risoluzione Piano di riorganizzazione aziendale (BRP) Azioni di attenuazione alternative 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 Z 08.03 - Servizi rilevanti - Associazione ai ruoli (SERV 3) Identificativo del servizio Tipo di servizio Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria ID del ruolo Nome del ruolo Dipartimento aziendale Carattere essenziale 0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 Z 08.04 - Servizi essenziali - Associazione alle funzioni essenziali (SERV 4) Identificativo del servizio Tipo di servizio Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria Funzione essenziale Paese ID 0005 0010 0020 0030 0040 Z 08.05 - Servizi indispensabili - Associazione alle linee di business principali (SERV 5) Identificativo del servizio Tipo di servizio Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria Linea di business principale Nome ID 0005 0010 0020 0030 0040 Z 09.01 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Fornitori e utenti (FMI 1) ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario Utente Fornitore Nome dell'entità Codice dell'entità FMI Intermediario Tipo di sistema Nome dell'FMI (incl. in un elenco predefinito) Nome dell'FMI (non incl. in un elenco predefinito) Codice dell'FMI Operatore dell'FMI Modo di partecipazione Nome dell'intermediario Codice dell'intermediario ID del contratto 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 Fornitore Comunicazione Contratti e servizi Punto di contatto presso FMI/intermediario Diritto applicabile Contratto resiliente alla risoluzione Valute pertinenti per l'entità segnalante Servizi forniti all'FMI/intermediario Servizi forniti dall'FMI/intermediario Fornitori di servizi di comunicazione Altri fornitori di servizi che consentono l'accesso alle FMI EUR GBP USD CHF JPY Altre valute Proprietari dell'FMI SWIFT Altri fornitori di servizi di comunicazione - Nome Nome dei fornitori di servizi supplementari Servizi supplementari 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 Z 09.02 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Associazione alle FMI essenziali e indispensabili (FMI 2) ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario (IDFMI) FMI essenziale FMI indispensabile Paese ID della funzione essenziale ID della linea di business principale 0010 0020 0030 0040 0050 0060 Z 09.03 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Metriche principali (FMI 3) ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario (IDFMI) Segmento (solo per CCP) (SEG) Metriche principali Contributo a fondi di garanzia Margine iniziale su conto proprietario Margine iniziale su conti cliente Valore delle posizioni su conti proprietari Valore delle posizioni su conti cliente Numero di clienti con conti omnibus Numero di clienti con conti separati Numero di operazioni su conti proprietari Numero di operazioni su conti cliente Valore delle operazioni su conti proprietari Valore delle operazioni su conti cliente Importo nozionale cumulato Linea di credito Picco dei requisiti in materia di liquidità o di garanzie reali Stima dei requisiti aggiuntivi in materia di liquidità o di garanzie reali in condizioni di stress 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 Z 09.04 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - CCP - Fornitore alternativo (FMI 4) ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario (solo CCP) Tipo di prodotto Sostituibilità (Sì/No) Fornitore alternativo ID del fornitore alternativo 0010 0020 0030 0040 0050 Z 11.00 — Passività infragruppo, esclusi i derivati (LIAB G 1) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati Riga Colonna Rango in caso di insolvenza Identificativo del contratto Nome della controparte Identificativo della controparte Tipo di identificativo Rapporto con la controparte Tipo di passività 0010 0020 0021 0030 0040 0045 0050 0053 0055 0056 Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati Diritto applicabile In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale Valore nominale in essere Interessi maturati Valuta Data di emissione Prima data di riscatto Scadenza legale Importo di pegni, ipoteche o garanzie Garante, ove applicabile Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL Che si configurano come fondi propri Importo che si configura come fondi propri 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0150 0160 0175 0180 0190 Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2) Riga Colonna Rango in caso di insolvenza ISIN Tipo di strumento Diritto applicabile In caso di diritto di paese terzo, riconoscimento contrattuale Valuta Valore nominale in essere 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0110 Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2) Interessi maturati Tipo di cedola Tasso corrente della cedola (%) Data di emissione Prima data di riscatto Scadenza legale Collocamento pubblico / privato Agente pagatore Identificativo della controparte Tipo di identificativo 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0210 0215 Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2) Borse di quotazione dei titoli Sistemi di regolamento Autorità di registrazione Depositario centrale di titoli Importo di pegni, ipoteche o garanzie Fideiussore Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL Che si configurano come fondi propri Importo che si configura come fondi propri 0220 0230 0240 0250 0270 0280 0305 0310 0320 Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3) Riga Colonna Rango in caso di insolvenza Identificativo del contratto Identificativo della controparte Tipo di identificativo Diritto applicabile Valuta Valore nominale in essere Interessi maturati Tasso di interesse corrente (%) Importo di pegni, ipoteche o garanzie Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL Data di emissione per i depositi a termine Prima data di riscatto 0010 0020 0025 0030 0035 0040 0045 0050 0060 0070 0080 0090 0110 0115 0120 0130 Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4) Riga Colonna Rango in caso di insolvenza Identificativo del contratto Nome della controparte Identificativo della controparte Tipo di identificativo Diritto applicabile Tipo di passività finanziarie In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale 0010 0020 0030 0040 0050 0055 0060 0065 0070 0075 0080 Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4) Valore nominale in essere Interessi maturati Tasso di interesse corrente (%) Valuta Data di emissione Prima data di riscatto Scadenza legale Importo di pegni, ipoteche o garanzie Fideiussore Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL Che si configurano come fondi propri Importo che si configura come fondi propri 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0170 0180 0205 0210 0220 Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5) Colonna Rango in caso di insolvenza ID dell'accordo quadro Tipo di accordo quadro Entità che aderisce al protocollo ISDA Riconoscimento della sospensione in caso di risoluzione Nome della controparte Identificativo della controparte 0010 0020 0030 0040 0050 0061 0071 0075 0080 Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5) Tipo di identificativo Paese della controparte Operazione infragruppo Diritto applicabile all'accordo quadro/contratto unico Numero di operazioni coinvolte Valore di mercato netto Valore delle garanzie reali nette costituite Importo stimato del close-out Importo stimato di estinzione anticipata 0085 0090 0095 0100 0110 0120 0130 0140 0150 Z 16.00 - Operazioni di finanziamento garantite (escluse infragruppo) (LIAB-G 6) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 16.00 - Finanziamenti garantiti (esclusi infragruppo) (LIAB-G 6) Colonna Rango in caso di insolvenza ID dell'accordo quadro Tipo di accordo quadro Nome della controparte Identificativo della controparte Tipo di identificativo Paese della controparte Diritto applicabile all'accordo quadro / alla singola operazione Numero di operazioni coinvolte Importo netto dei finanziamenti ricevuti Importo netto delle garanzie reali costituite 0010 0020 0030 0040 0050 0055 0060 0065 0070 0080 0090 0100 0110 Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7) N. Riconciliazione con dati aggregati Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7) Riga Colonna Rango in caso di insolvenza Identificativo del contratto Identificativo della controparte Tipo di identificativo Diritto applicabile Tipo di passività non finanziarie Importo in essere Valuta Data del riconoscimento Data di scadenza Che si configurano come fondi propri Importo che si configura come fondi propri 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0065 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 ALLEGATO II Modello unico di punti di dati Tutte le voci ( data item ) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi. Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti: (a) fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci ( data item ) riportate nell'allegato I; (b) identifica tutti i concetti di business previsti all'allegato I; (c) fornisce un dizionario di dati che definisce le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; (d) presenta metriche che specificano proprietà o importo dei punti di dati; (e) prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario; (f) riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettono di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione. ALLEGATO III Regole di convalida Alle voci ( data item ) riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti: (a) stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti; (b) prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida; (c) verificano la coerenza dei dati segnalati; (d) verificano l'esattezza dei dati segnalati; (e) fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione interessata non sia stata segnalata. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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