Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2389 della Commissione, del 29 settembre 2023, che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2389 della Commissione, del 29 settembre 2023, che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2389 of 29 September 2023 determining that the information to be automatically exchanged pursuant to the agreement to be concluded between the competent authorities of Finland and the United Kingdom is equivalent to the information specified in certain provisions of Council Directive 2011/16/EU
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2389
6.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2389 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2023
che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE
(
1
)
, in particolare l’articolo 8
bis
quater, paragrafo 7, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 8
bis
quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione
(
2
)
stabilisce le modalità di applicazione di tale disposizione della direttiva 2011/16/UE.
(2)
Il 16 febbraio 2023 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente della Finlandia una richiesta motivata volta a determinare se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e il Regno Unito si riferiscano alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e se siano equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme in materia di comunicazione di cui alla stessa direttiva.
(3)
Ai fini della determinazione, l’autorità competente della Finlandia ha presentato le proposte di regolamento del Regno Unito definite nei
Platform Operators (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2022
[Regolamenti del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione)],
(
3
)
(«proposte di regolamento»), che entreranno in vigore il 1
o
gennaio 2024, e l’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali
(
4
)
(«DPI-MCAA»), da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito.
(4)
Le proposte di regolamento applicano le disposizioni dei
Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy
(«Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy»)
(
5
)
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 2020, integrate dai «Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni» dell’OCSE del 2021
(
6
)
. Qualsiasi espressione definita nei modelli di norme ma non nelle proposte di regolamento è da intendersi allo stesso modo in entrambe le tipologie di documenti.
(5)
Il DPI-MCAA è un quadro giuridico internazionale sviluppato dall’OCSE a supporto dello scambio automatico annuale di informazioni, raccolte nell’ambito dei modelli di norme dell’OCSE, tra la giurisdizione di residenza del gestore di piattaforma e le giurisdizioni di residenza dei venditori e, per quanto riguarda le transazioni che comportano la locazione di beni immobili, le giurisdizioni in cui tali beni immobili sono ubicati, come stabilito sulla base delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
(6)
Il Regno Unito e la Finlandia sono entrambi firmatari del DPI-MCAA, ma la conclusione dell’accordo richiede l’attivazione di relazioni di scambio tra le due parti a norma della sezione 7 del DPI-MCAA.
(7)
A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui alle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e a norma dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali (DPI-MCAA) da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE.
(8)
A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione di cui alle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e a norma del DPI-MCAA da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B, punti da 1 a 4, e parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.
(9)
A norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative all’attività pertinente di cui alle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e a norma del DPI-MCAA da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10 e 11, e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE.
(10)
A norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e a norma del DPI-MCAA da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della direttiva 2011/16/UE.
(11)
A norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che gli obblighi di comunicazione di cui alle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e a norma del DPI-MCAA da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti agli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e all’allegato V, parte B, della direttiva 2011/16/UE, e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 8, della direttiva 2011/16/UE.
(12)
A norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le norme e le procedure amministrative contenute nelle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e a norma del DPI-MCAA da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di obblighi di comunicazione sono equivalenti alle disposizioni di cui all’allegato V, sezione IV, parti da A a D, della direttiva 2011/16/UE.
(13)
Pertanto le informazioni che devono essere scambiate automaticamente tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito a norma del DPI-MCAA dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE. Conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e il Regno Unito.
(14)
Tuttavia tale determinazione dell’equivalenza si applica solo a condizione che le proposte di regolamento siano adottate nella loro totalità dal Regno Unito e che il DPI-MCAA sia concluso mediante l’attivazione di relazioni di scambio tra la Finlandia e il Regno Unito a norma della sezione 7 del DPI-MCAA.
(15)
Come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le giurisdizioni non-UE a norma del DPI-MCAA sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
.
(16)
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
.
(17)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Determinazione dell’equivalenza
Le informazioni soggette allo scambio automatico a norma delle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali (DPI-MCAA), da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito, sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva.
La determinazione dell’equivalenza è subordinata alle seguenti condizioni:
i)
l’adozione dei regolamenti del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) nella versione del testo presentata nelle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e valutata dalla Commissione;
ii)
la conclusione del DPI-MCAA tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito mediante l’attivazione di relazioni di scambio a norma della sezione 7 di tale accordo.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione, del 13 aprile 2023, recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE (
GU L 103 del 18.4.2023, pag. 1
).
(
3
)
Platform Operators (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2022
[Regolamenti del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione)] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1111803/Draft_The_Platform_Operators_Regulations_2022.pdf
(
4
)
Il DPI-MCAA è disponibile online all’indirizzo https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf
(
5
)
Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy
(Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy), OCSE, Parigi (2020), disponibile online all’indirizzo https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.pdf
(
6
)
Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni
, OCSE, Parigi (2021) Disponibile online all’indirizzo https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf
(
7
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2389/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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